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"La prova della colpevolezza
non può essere affidata
a pareri di esperti che continuano
a confondere il processo con la terapia
o a fondare il proprio operato sul
convincimento,
da decenni dimostrato falso,
che «il bambino
non mente mai»"
Pubblichiamo la premessa al libro "La
testimonianza del minore", di Luisella de Cataldo Neuburger,
Presidente AIPG, Avvocato Psicologo, responsabile Sezione di Psicologia
Giuridica Università degli Studi di Milano.
PREMESSA
I. «OH, OH, MI E’
SEMBRATO DI AVER VISTO UN GATTO»
Chi è abituato alla complessità sintattica del linguaggio giuridico,
alle circonvoluzioni e ai sottili distinguo che lo caratterizzano,
quando legge articoli scritti in modo semplice e sintetico, come ad
esempio l'art. 196 del codice di procedura penale, dopo un immediato e
fugace senso di sollievo, non può fare a meno, come il canarino Titty,
di avvertire una strana sensazione, un segnale di allarme: «gatta ci
cova».
Le ragioni? Quando l'art. 196 c.p.p. dispone che «ogni persona ha
capacità di testimoniare» chi lo legge pensa subito ai tanti possibili
soggetti che potrebbero diventare testimoni ma che, a prima vista, non
sembrano capaci di testimoniare (Maria sta ascoltando il suo bambino di
tre anni che cerca di convincerla che le caramelle le ha rubate il lupo
cattivo).
Certo tranquillizza, proseguire nella lettura e sapere che «quando sia
necessario verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere
testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti
opportuni con i mezzi consentiti dalla legge». Però Lucia che ha un
bambino più grande pensa subito al problemi che ha con Enrico quando
vuole capire se le racconta bugie o dice la verità.
Poi interviene il pensiero consolatorio: visto che il problema è davvero
difficile, che ci sono casi in cui il processo ruota intorno alle
dichiarazioni di un minore, forse fa bene il legislatore a presentarlo
in modo da non suscitare un'immediata reazione di impotenza che
indurrebbe alla resa incondizionata.
Del resto, in tempi lontani (ma non lontanissimi) si sono fatti processi
che oggi non si potrebbero fare, come quelli agli animali o alle
streghe, il che significa che, in qualche modo, illo tempore era
stato risolto il dilemma della attendibilità da attribuire alle parole
del testimone.
E
se allora esistevano (e dovevano per forza esistere) criteri e metodi
che aiutavano il giudice a decidere ad esempio su un'accusa di
stregoneria, oggi, che possiamo contare sui contributi di tante
discipline interessate, direttamente o indirettamente, alla valutazione
della capacità di testimoniare, si tratta solo di informarsi e di capire
che cosa funziona e che cosa non funziona. E poi farne uso.
In effetti, da oltre un secolo gli studiosi studiano la memoria, la
psicologia giuridica applica i dati raccolti alla testimonianza, la
psicologia dell'età evolutiva si interessa allo studio dei complessi
processi che caratterizzano gli stadi di crescita e di maturazione del
bambino, le neuroscienze leggono dentro il cervello e trovano la
soluzione di tanti misteri attraverso metodologie scientificamente
corrette e dimostrabili.
Si pensi all'enigma, oggi risolto, dell'amnesia infantile e del. falso
ricordo che tanto hanno interessato la psicologia e creato dubbi e false
credenze. Anche gli studiosi del linguaggio e della comunicazione,
intenti alle loro ricerche, hanno raggiunto conclusioni che possono
essere utilmente esportate e applicate al problema della testimonianza,
per non parlare dei filosofi della scienza che, anche se non era il loro
scopo, hanno finalmente disegnato il quadro scientifico di
riferimento entro cui si deve collocare il lavoro dell'esperto.
C'è molto che sappiamo e oggi non c'è più bisogno di ricorrere a facili
scorciatole come quella, sempre invitante, di semplificare
arbitrariamente il problema abbassandone artificiosamente il livello di
complessità. Il rigore deve essere massimo quando è in discussione la
testimonianza del minore, un soggetto "in costruzione" sia dal punto di
vista fisico che, soprattutto, psichico che non offre, sotto il profilo
del dictum, le garanzie dell'adulto cosciente e consapevole.
Basta pensare alle specifiche interferenze che rendono variabile per
il bambino il concetto di verità.
Accanto alle innate deficienze riconducibili alla fase evolutiva,
emergono poi fattori di disturbo che se possono insidiare anche il
ricordo degli adulti (penso alla suggestionabilità e al falso ricordo)
diventano dirompenti per un soggetto ancora nella fase di sviluppo.
Vedremo anche, pur se con tutta la cautela del caso, che le nuove
ricerche hanno portato all'individuazione di strumenti di verifica che
possono migliorare la capacità di discriminazione tra vero e falso che
tanto preoccupa, e legittimamente, chi debba valutare la testimonianza
resa da un bambino.
In questo orizzonte di sicure turbolenze, la definizione della natura
del "campo" pone almeno due punti problematici e cioè il valore degli
apparati teorici nel fronteggiamento della complessità della situazione
problematica (la testimonianza del minore) e il principio di riduzione
della complessità di tale situazione.
Gli orientamenti teorici hanno soprattutto la funzione di lasciare le
variabili indeterminate per il maggior tempo possibile, di trattenere
l'osservatore dal giungere prematuramente alle conclusioni o peggio, di
passare all'azione, come succede quando si intraprende una terapia prima
che sia accertato il fatto.
Nel caso dell'esame di un minore la "prudenza dell'intelligenza" la
disponibilità a sospendere il giudizio diventa essenziale per esaminare
un materiale confuso da forti rumori di fondo, sensibile alla dimensione
fantasmatica, a dinamiche della memoria ancora incerte.
In
tale situazione, esiste un altro pericolo tutt'altro che remoto che
potrebbe portare l'esaminatore fuori strada: credere che la verità
esista come caratteristica generale della realtà e che vada solo
rintracciata, magari grazie alla fiducia in una posizione teorica
particolare (o peggio, in un pregiudizio o una pseudoscienza) cui si
finisce per attribuire il potere esplicativo di un assunto di base.
La realtà (sempre che la si voglia guardare) nel caso della narrazione
di un minore, specie se riferita ad un abuso sessuale, lascia sempre in
chi la deve valutare la consapevolezza che in ogni caso resterà un
residuo di elementi nebulosi che non sarà possibile verificare.
D'altro canto, di fronte ad un problema complesso si cerca
istintivamente una strategia di avvicinamento attraverso
l’individuazione di punti significativi. E’ una strada spesso seguita
dalla ricerca scientifica perché si basa su una logica che risponde a
molti modelli di situazioni problematiche.
Ci sono però seri dubbi che questa procedura possa funzionare anche
quando la ricerca di soluzione investe un tema complesso, come quello
che qui ci interessa. Si tratta di un evento la cui natura storica ed
ermeneutica è lontana dalla oggettività delle scienze naturali, fisiche
e matematiche dove, a differenza di quanto accade nella testimonianza,
l'oggettività è, entro certi limiti, garantita dall'universalità e
imparzialità di un modo di procedere che si avvale dell'applicazione di
procedure di sperimentazione e di prova codificate.
Questo non significa destituire di senso il tentativo di rintracciare la
verità (rectius la verosimiglianza) nella testimonianza del
minore che, anche se più critica rispetto al campo delle scienze
naturali, ha pur sempre i suoi punti di riferimento e i suoi strumenti
di verifica.
Conoscerli e saperli adoperare è una richiesta che l'esperto, oggi, deve
essere in grado di soddisfare così come deve essere capace, se decide di
entrare nel contesto giudiziario, di rispettarne la natura
interdisciplinare che in certi casi impone approcci diverse dal quelli
propri dello psicologo e un non facile riposizionamento su parametri
operativi diversi.
Il
passato ci ha tramandato un convincimento di inattendibilità delle
dichiarazioni rese dai bambini.
Oggi si percepisce un'inversione di rotta giustificata dalle nuove
conoscenze che le varie discipline che si occupano di questo argomento
ci hanno messo a disposizione e da una maggiore sensibilità verso un
problema preoccupante come l'abuso sessuale.
Ma
si avverte anche negli addetti ai lavori un eccesso di emotività che
alimenta alcuni atteggiamenti di senso opposto ma altrettanto
pregiudiziali di quelli del passato.
Per
tutelare il minore si raccoglie la sua testimonianza senza porsi alcun
filtro critico, senza riflettere sul contesto di riferimento, senza
chiedersi che cosa le sue parole possono veramente significare. In
sostanza, si dimentica che esiste una psicologia dello sviluppo a
ricordare che il bambino non può essere equiparato al soggetto adulto.
Sono consapevole che per una certa corrente di pensiero fortemente
segnata da ideologie prive di fondamento e da disinteresse verso tutto
quello che si riferisce a requisiti come controllo o verificabilità, gli
studiosi che si permettono qualche riflessione critica sono viscidi
personaggi privi di scrupoli e pronti a tutto per giustificare
l'ingiustificabile. E’ una posizione che si condanna sola.
La
ricerca della "verità" sia pure processuale, in un sistema come quello
di giustizia penale che in primo luogo deve proteggere l'innocente, non
è un'ubbia di qualche anima persa, ma una precisa e irrinunciabile
esigenza.
La
prova della colpevolezza non può essere affidata a pareri di esperti che
continuano a confondere il processo con la terapia o a fondare il
proprio operato sul convincimento, da decenni dimostrato falso, che «il
bambino non mente mai».
Questo libro non è nato dall'intento, peraltro comprensibile, di
combattere pericolose leggende metropolitane che non solo rendono
aleatoria l'amministrazione della giustizia ma, e il rilievo non è
secondario, fanno torto al bambino che pure potrebbe, se opportunamente
interrogato, fornire dati affidabili.
Dietro ogni frase, dietro ogni critica non c'è, come qualcuno potrà
pensare, un intento diffamatorio o ridicolizzante. Se ho disturbato
scienziati come Richard Feynman, autore del pensiero apparentemente
irriguardoso per una certa psicologia contenuto nella descrizione della
«scienza del culto del cargo», è per dimostrare che anche a livelli
di assoluta eccellenza circola il convincimento che per gli psicologi ci
sia ancora molto da fare.
Mi sono quindi mossa non per bacchettare per il piacere di farlo (è uno
sterile sperpero di energie criticare senza proporre alternative), ma
per riflettere insieme, spinta dall’ottimismo della ragione,
confortata da segnali positivi che cominciano ad arrivare dalla
giurisprudenza di merito e di legittimità più aperta ad accettare una
revisione di vecchie posizioni dogmatiche del fenomeno della
testimonianza del minore, oggi non più sostenibili.
Le ragioni per una revisione radicale sono evidenti se solo si consideri
l'incomprensibilità dell'andamento del fenomeno dell'abuso sessuale
su minore così come si presenta, ad esempio negli Stati Uniti,
caratterizzato da crescite e cadute vertiginose.
Segnalo il fenomeno e ne discuto le possibili cause (cap. 3). Ma
resta aperta la domanda di fondo: per quale ragione proprio questo
comportamento criminoso assume andamenti sconosciuti a qualsiasi altro
tipo di reato?
E’
mai successo che le statistiche degli omicidi o dei furti siano da un
anno all'altro salite o crollate del 40%?
Certi miracoli dovrebbero essere studiati, magari per capire come se ne
potrebbero produrre altri a vantaggio della società tutta. Ma
l'argomento non sembra interessare.
Ed
è strano che non interessi a chi si arroga il titolo di difensore dei
bambini.
Non sarebbe importante capire le ragioni del declino, studiare programmi
di intervento, facilitare interventi anche istituzionali per far
beneficiare un numero sempre maggiore di bambini di questa favorevole
tendenza?
Che peso può avere nell'andamento statistico dell'abuso sessuale su
minori il fenomeno dei falsi positivi? Il CISMAI che nella sua
Convenzione neppure prende in considerazione l'eventualità che
l'accusato di abuso possa essere innocente, pubblica il seguente
commento:
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«FALSI
POSITIVI E FALSI NEGATIVI»
Si sta
proseguendo nell'analisi dei casi presentati dai Centri che
condividono dei metodi valutativi simili. Da questo lavoro
iniziale, che coniprende purtroppo una quantità di casi ancora
insufficiente per poter trarre delle conclusioni rappresentative
dell'universo dei falsi positivi, emerge che la percentuale di
incidenza dei falsi positivi sui casi trattati (pari al
14,7%) supera notevolmente quella presentata dalla
letteratura internazionale con un'incidenza compresa tra il 2% e
l'8%. La commissione sollecita i Centri nell'individuazione e
nella segnalazione di altri casi presi in carico, al fine di
raggiungere un totale di almeno 60/70 casi su cui lavorare. (11
Raccordo, n. 6, maggio 2000). |
Questo dato significa che su cento soggetti esaminati e ritenuti
colpevoli dal CISMAI, quasi quindici sono invece innocenti.
A
qualcuno questa conclusione potrebbe far perdere il sonno.
Aspettavamo con ansia di conoscere le conclusioni definitive sul numero
di falsi positivi in cui incorre il CISMAI, ma l'argomento sembra che
sia stato accantonato.
Si legge su «Aggiornamenti dalla Commissione «abuso sessuale» (3
novembre 04):
|
«La
ricerca sul falsi positivi" è in stallo, e ciò certamente
andrà superato vista la rilevanza dell'argomento. Ma come? Come
forse è noto, dopo la prima faticosa rilevazione dati, che aveva
dato luogo a una analisi "discorsiva", il materiale raccolto non
aveva retto il confronto con le esigenze di una elaborazione di
maggiore rigore statistico, per la troppo ampia difformità dei
dati raccolti e comunicati dai vari Centri che avevano
partecipato alla ricerca. E si trattava solo del primo livello
di complessità, in quanto ancora più severa sarebbe stata
l'analisi delle difformità di ragionamento diagnostico che
potevano essere riconosciute alla base
dell'inclusione/esclusione dei casi tra i falsi positivi da
parte dei singoli partecipanti alla ricerca. Abbiamo quindi
elaborato, con l'aiuto di una esperta nel campo delle ricerche
in area sanitaria, una nuova scheda di raccolta dati, omogenea
in partenza, che alcuni Centri si erano impegnati ad applicare
ai propri casi in carico per dare avvio a una nuova fase della
ricerca, questa volta con la garanzia di ottenere materiale
correttamente interpretabile. Purtroppo all'impegno verbale non
è seguito un impegno fattuale: qualcuno ha motivato le ragioni
di ciò, altri no. Riteniamo che il sovraccarico stia alla base
di questa "defezione" e che, come spesso ci diciamo, questo
problema sia generale e incomba come un rischio grave sulle
"buone intenzioni" di darci criteri rigorosi per ripensare la
nostra attività. Non abbiamo attualmente idee su possibili
alternative metodologiche da percorrere». |
Cosa si deve dedurre da questa sconcertante comunicazione?
Che il CISMAI, con i suoi metodi di accertamento continua a produrre
lo stesso tasso falsi positivi segnalati nel 2000? E’ possibile che
«il sovraccarico» renda ancora più sommari (e sbagliati) gli
accertamenti? Se «questo problema... incombe come un rischio grave sulle
«buone intenzioni» di «darci criteri rigorosi per ripensare la nostra
attività», allo stato attuale, che procedure vengono attualmente seguite
per il lavoro, esteso a tutta Italia, che svolge il CISMAI se mancano
persino «Idee su possibili alternative metodologiche da percorrere»?.
Che
ne pensano gli operatori del diritto?
E
se l'imputato che hanno davanti fosse uno dei 14,7 falsi positivi?
Chissà, e l'ottimismo si riaffaccia, che il poco delle mie
considerazioni non possa stimolare il molto che c'è da fare per
garantire rispetto al bambino e assicurarsi che le buone intenzioni non
si trasformino in caramelle avvelenate.
Non si rende giustizia al mondo infantile alterandone i connotati e le
competenze per metterle a servizio di improbabili ideologie.
Mi rendo conto che, a prima (e forse anche a seconda) vista, questo
libro potrà sembrare eccessivamente critico, inteso a sottolineare in
modo puntiglioso ogni manchevolezza di impostazione o di metodo nel modo
di operare degli addetti ai lavori.
La critica, occorre dirlo, è facilitata dai tanti esempi negativi che
sono sotto gli occhi di tutti. Ma occorre anche dire che non mancano
prove di eccellenza e di alta professionalità.
Anzi, è l'attento riferimento a questi casi che mi ha permesso non solo
di criticare, ma di proporre modelli di intervento, di individuare
corrette procedure operative, di gestione dell’interdisciplinarità che è
alla base del lavoro dello psicologo forense, di utilizzo di conoscenze
elaborate da altre discipline che innalzano il tasso di scientificità
del contributo che oggi viene richiesto.
Il Vademecum che chiude questo libro, è proprio inteso a proporre
all'attenzione di chi voglia affrontare in modo adeguato questo
complesso ruolo che il diritto affida allo psicologo, uno schema
operativo in grado di garantire il livello di standard oggi richiesto a
livello nazionale e internazionale.
Contiene anche due ricerche che considero significative al fini della
soluzione del problema che ci travaglia sulla raccolta della
testimonianza del minore.
La prima, intesa a garantire la veridicità della narrazione, dimostra
come sia possibile avere risposte attendibili a condizione di sapere
come formulare la domande, a seconda delle competenze che un certo
minore ha in una specifica fase evolutiva. La seconda, forse una delle
più complete sulla suggestionabilità dei bambini, mette a disposizione
materiale metodologicamente corretto e quindi utilizzabile come
riferimento nel contesto giudiziario. |