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L'EX PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLODI ROMA SALVATORE VECCHIONE INDAGATO PER ABUSI SESSUALI SULLA NIPOTE
Premessa
È interessante osservare
come in questa vicenda la notizia sia trapelata solo dopo un anno circa dai
presunti fatti, mentre in altri casi la cronaca è contestuale all’inizio delle
indagini o all’arresto. Si evince, quindi, ancora una volta, che il rango
sociale ha la sua importanza. Infatti i quotidiani che hanno riportato la
notizia sono stati ben pochi, così come le associazioni e blog, che si ergono a
difesa delle vittime di abuso sessuale, non si sono pronunciati. La notizia è sfuggita al
controllo perché è impossibile mantenere “la bocca cucita” dinanzi a un
incidente probatorio, avvenuto, badiamo bene, quasi un anno dopo dai presunti
eventi. In quest’arco di tempo, la scienza psicologica ci conforta sul fatto che
per un minore di quella età, e non solo per lui, i ricordi possono essere
modificati sia nel bene che nel male. Questo significa che i racconti
dell’incidente probatorio sono divenuti neutri e privi di veridicità, in
conseguenza degli innumerevoli interrogatori che la minore può aver subito sia
dai genitori sia dagli operatori dei servizi sociali. Certamente, stante le
poche notizie che sono filtrate dai giornali, riteniamo che queste siano
insufficienti per ricostruire un quadro probatorio per una prova irrefutabile. Tale situazione si
verifica perché non vi sono regole o protocolli che impongano di raccogliere le
prime dichiarazioni in un arco temporale molto breve (massimo una decade dalla
denuncia), attraverso lo strumento dell’incidente probatorio. Molto dipende dal modo in
cui la bambina è stata intervistata dagli attori che ne sono venuti in contatto,
in particolare se vi è stata audizione protetta o meno da parte degli
inquirenti, perché la fase più critica, circa la veridicità dei fatti, sta
proprio nel periodo intercorrente tra la denuncia e la richiesta dell’istituto
dell’incidente probatorio. Per di più non va
dimenticato che nell’orientamento dell’ordine giudiziario, espresso in due
relazioni presentate al C.S.M del novembre
2007 e marzo
2010 nella formazione e
aggiornamento dei membri togati, vi è la tendenza a ritenere la suggestione un
mezzo per ottenere maggiori riscontri nel racconto del minore, senza considerare
che non vi sono regole che inibiscono o limitino tale azione. Allora ben si
comprende come sia facile alterare i ricordi di un infante sostituendoli con
altri che si presumono siano accaduti, il tutto associato al fatto che la
condiscendenza del minore nei confronti dell’adulto è particolarmente elevata
quando l’intervistatore si finge “l’uomo buono”. Rimanendo pur sempre
nell’ambito della formazione e contrapponendovi la memoria difensiva
dell’indagato che manifesta l’intento calunniatore della mamma della piccola, si
osserva che durante i lavori del 2007 è stato ribadito che il denunciante non
deve temere denunce per calunnia in caso di infondatezza della notizia di reato
o per aver dichiarato quanto appreso dal bambino.
Inoltre, importantissime si palesano le dichiarazioni
de relato
di coloro che hanno raccolto le confidenze della vittima. Con questo non si vuole
assolutamente difendere nessuno e tanto meno parteggiare per l’una o l’altra
causa, ma sottolineare che fino a quando non vi sarà una norma che regolamenti
il comportamento di tutti quanti partecipino alla tutela dell’infanzia, gli atti
procedurali saranno inquinati con modalità improprie e non attinenti alla realtà
fattuale. Oltre a queste
osservazioni, dobbiamo aggiungere altri aspetti inferenziali/giurisprudenziali
che si aggiungono alle diverse teorie psicologiche estremiste o folli, come per
esempio quello per cui ogni disagio è la retrospettiva di un abuso subito, che
degenera in sofferenze e traumi permanenti. Nessuno dubita che un
abuso sessuale non possa avere delle ripercussioni future; allo stesso modo non
si può sostenere che tutti siano avvolti da effetti collaterali. Questo è un
dato di fatto scientificamente dimostrato, per cui è irragionevole sostenere una
linea disfattista quando non si hanno le prove, ovvero rifarsi su alcuni casi,
giungendo alla conclusione che tutte le violazioni sono alla mercé di future
patologie, soprattutto traendo inferenze su profili clinici e non forensi. Quello che qui ci preme osservare e che i giornali hanno riportato una dichiarazione della madre interessante e strategica: “Alla mamma, qualche ora dopo, aveva raccontato di palpeggiamenti nelle parti intime, che le avevano causato dolore”. A tal proposito sembra
opportuno richiamare due sentenze emesse dalla Corte d’Appello di Torino, una nel
2007 e l’altra il 17 gennaio 2008 e confermate dalla Cassazione, in merito alle
dichiarazioni di una madre, in particolare l’ultima che recita: Il pilastro portante
del quadro probatorio, il filo conduttore, il collante, l’elemento unificate di
tutti gli elementi indiziari raccolti è indubbiamente rappresentato dalle
dichiarazioni dei familiari dei bambini. […]
Sul piano della credibilità soggettiva, unicamente ad altre considerazioni, s’è
fatto leva su un dato logico e psicologico fondamentale, e cioè sulla già
sottolineata capacità del genitore o del familiare stretto di «leggere»
nell’animo e nella mente del bambino e di capire perfettamente quando egli dica
la verità o la menzogna e quando simuli o provi autenticamente una certa
emozione. Se nella realtà si è consapevoli che
la legge è uguale per tutti, non v’è alcun dubbio che la dichiarazione
de relato
è una prova irrefutabile, indipendentemente che la bambina abbia
o meno fatto ammissioni, così come è avvenuto per gli imputati dei casi Torino
(Scuola materna G. Bovetti e l’Istruttore di nuovo). Tuttavia non possiamo
soprassedere alla logica razionale della genuinità delle dichiarazioni della
minore che si confonde e si sovrappone con quelle della fonte che ha ricevuto le
dichiarazioni, nonché con il modo con cui sono state assunte ed ottenute le
rilevazioni della piccola. Altro aspetto interessante
è l’arrossamento nelle parti intime della bambina, rilevato dagli operatori del
nosocomio del Bambin Gesù. In merito è opportuno
osservare che sovente si è portati a fare delle associazioni in funzione dei
nostri schemi mentali, che ci riflettono e condizionano la nostra esistenza. Ad
esempio la vista di un martello viene associa al chiodo. La stessa cosa accade
per l’arrossamento delle parti intime (aldilà che le cause possono essere
diverse); se l’approccio è condizionato da un dubbio, più o meno sospettoso, non
v’è interesse a considerare altri motivi, specie se l’ambiente esterno è già per
se stesso impregnato da psicosi afferenti la pedofilia. È sufficiente rammentare che già nel
caso “Il mostro innocente di Roma”
(pag 276 del libro di Federica Sciarelli che racconta la storia di Girolimoni
del 1927), in occasione di un presunto abuso, i medici repertarono, già allora,
che la minore era affetta da escoriazioni e arrossamenti, come se fosse stata
succhiata e morsa nelle parti intime. Non da ultimo, sarebbe
interessante poter fare la "Scomposizione della testimonianza" (Incidente
probatorio) utilizzando la videoregistrazione, per valutare le modalità di
intervista, i condizionamenti psicologici e la gestualità di tutti gli attori.
In effetti, le ricerche condotte su diversi casi esaminati di presunto abuso, ci
confortano nel sostenere che, nella maggioranza dei casi, l’incidente probatorio
altro non è che una riconferma di quanto già contenuto negli atti delle indagini
preliminari, e le domande poste al minore seguono un canovaccio che non sono
certamente allineate alle regole psicologiche del libero racconto. Stante il personaggio
coinvolto, sarebbe interessante effettuare una scomposizione in fermo
immagini per
valutare l’ascolto della minore, rilevando gli atteggiamenti, le suggestioni, le
domande, le posture, i lineamenti facciali e quant’altro possibile, in relazione
alle conoscenze scientifiche psicologiche e agli orientamenti giurisprudenziali. Non v’è dubbio che stante le poche ma
significative notizie riportate dai quotidiani, per di più poste a raffronto con
casi analoghi, gli indizi dell’arrossamento delle parti intime e la
dichiarazione de relato sarebbero, forse,
insufficienti per propendere verso una serena responsabilità. Per altro verso, però, non
si deve sottacere che dinanzi a casi di separazioni dei coniugi e alla psicosi
dell’estrema tutela dell’infanzia, le denuncie e gli interventi d’ufficio sono
suffragati da generici indizi, che nella maggioranza dei casi si rilevano dei
falsi abusi. Ci si è avvalsi di questa
breve esposizione per dimostrare che un evento, come questo, può risolversi in
un senso o nell’altro, in cui nella prima ipotesi un innocente subisce una
carcerazione e nell’atro vi è un soggetto libero che può perpetrare i suoi
intenti. Inoltre, non si nasconde
che vi è la sensazione, che stante l’assenza di protocolli nell’ascolto del
minore a garantire un giusto ed equo processo, ci siano, anche, molte
associazioni, mass-media, operatori del diritto e della psicologia che
contribuiscono ad alimentare l’emulazione di falsi positivi. A conclusione di quanto
esposto possiamo dire con tutta tranquillità che sarebbe utile che il
legislatore promulgasse delle norme a tutela di un giusto processo, senza
violare i diritti dell’uomo, visto e considerato che chiunque e con semplicità,
perché questo caso insegna, può essere denunciato e condannato. Li, 3 luglio 2010
*****
del 24 giugno 2010 di Massimo Martinelli
Roma, l'ex
pg Vecchione indagato
per atti
sessuali su una bimba di 6 anni
ROMA - Dicono che quando gli è arrivato il fascicolo sul tavolo, il
procuratore di Roma Giovanni Ferrara abbia preso carta e penna per evocare la
ultratrentennale amicizia con l’indagato e abbia chiesto alla Procura Generale
di astenersi. Dicono che lo stesso riverente imbarazzo lo abbiano provato alla
Procura Generale, anche se alla fine hanno deciso di spedire l’incartamento a
Perugia.
Perché all’epoca dei fatti contestati
l’indagato era una toga della capitale. Forse la più potente di Roma: Salvatore
Vecchione, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e, prima ancora, capo
della Procura della Repubblica di Piazzale Clodio. Ad iscrivere il suo nome nel
registro indagati a Perugia sono stati il procuratore facente funzioni Federico
Centrone e il sostituto ”anziano” Giuliano Mignini. Che poi è quello che ha
condotto l’indagine su questa vicenda delicatissima, che vista l’età delle
persone coinvolte può essere raccontata solo con moltissime cautele e qualche
obbligata omissione.
L’ipotesi sulla quale si indaga
è che l’ormai ex procuratore Vecchione (in pensione dallo scorso settembre)
abbia compiuto atti sessuali su una bambina di sei anni. Gli episodi sui quali
la procura di Perugia sta cercando di fare luce si sarebbero verificati
nell’arco di alcuni mesi, fino allo scorso settembre. La bambina è figlia di una
coppia che aveva una frequentazione assidua con la famiglia Vecchione; e il
tenore dei rapporti era tale da consentire che molto spesso la piccola restasse
sola con l’ex alto magistrato.
Proprio ieri, a Roma,
nei locali protetti della Questura di San Vitale, si è svolta un’udienza forse
importante per il prosieguo dell’indagine: il pm Giuliano Mignini e il gip Paolo
Micheli sono venuti da Perugia per ascoltare con il rito dell’incidente
probatorio la testimonianza della piccola. Oltre ad esperti in psicologia
infantile, all’udienza hanno partecipato anche la mamma della bambina
accompagnata dal suo legale, Francesco Caroleo Grimaldi, e il difensore di
fiducia di Salvatore Vecchione, l’avvocato Giuseppe La Greca. Su quello che è
accaduto nel corso dell’udienza è calato il segreto investigativo; anche
l’avvocato Caroleo Grimaldi, che rappresenta gli interessi dalla bambina e della
sua famiglia, si è trincerato dietro il più assoluto riserbo, limitandosi
soltanto a confermare la pendenza del procedimento penale. Impossibile, invece,
rintracciare l’avvocato Giuseppe La Greca, seppure informato indirettamente
attraverso una sua collaboratrice.
Il procedimento è stato aperto d’ufficio,
dopo l’invio a settembre scorso di un rapporto alla Procura di Roma che
raccontava gli esiti di una visita effettuata sulla bambina all’ospedale Bambin
Gesù. Le circostanze precise le ha raccontate la mamma della piccola nel corso
di un interrogatorio reso al pm Mignini alcune settimane dopo quel controllo in
ospedale. La donna riferì di aver notato già in passato che l’ex magistrato
proponeva alla piccola giochi che comportavano contatti fisici che potevano
essere equivocati. E che ne aveva parlato con il marito e con i suoi genitori.
Fino a che, in quel giorno di settembre, dopo aver trascorso alcune ore in casa
dell’ex magistrato, la bambina fu riconsegnata piangente alla madre. Più tardi,
tornata nella sua abitazione, la piccola avrebbe fatto riferimento ad alcuni
toccamenti che le provocavano dolore nelle parti intime. Di qui la decisione di
condurla in ospedale, dove le furono riscontrati arrossamenti ma nessuna
lacerazione. Nel corso dell’interrogatorio la mamma della piccola ha preferito
non sporgere querela, lasciando che l’indagine facesse il proprio corso in
maniera autonoma.
Da parte sua, l’ex Pg Vecchione
ha inviato ai pm inquirenti alcune memorie difensive in cui respinge
categoricamente tutte le accusa, addebitandole all’intento calunniatore della
mamma della piccola. Secondo Vecchione, all’origine della vicenda ci sarebbe un
rancore personale nei suoi confronti da parte della madre della bambina e da
parte della sua famiglia. E anche la facile impressionabilità della piccola che
soffrirebbe per la sua movimentata situazione familiare.
*****
Il Giornale del 25 giugno 2010 di Diana Alfieri Indagato per abusi sulla nipote l’ex PG di Roma che “si difende: Tutte falsità di tensioni familiari”. Un intero sistema che adesso sembra in “corto
circuito”. Ad accusarlo la madre
della piccola che all’epoca aveva cinque anni. Ma Vecchione si difende: “Tutte
falsità frutto di tensioni familiari”. I medici avrebbero rilevato degli
arrossamenti nelle parti intime della bimba. Presunti abusi sessuali nei confronti di una
bambina di sei anni. Salvatore Vecchione, ex procuratore generale presso Il fascicolo è stato spedito in Umbria perché il procuratore di Roma Giovanni Ferrara non se l’è sentita di procedere nei confronti dell’ex pg, in pensione da settembre, al quale è legato da trentennale amicizia. Vecchione, inoltre, all’epoca dei fatti che gli vengono contestati, non era solo in servizio, ma era ancora una delle toghe più potenti della capitale. L’ipotesi sulla quale si indaga, dopo un esposto della madre della bambina, sua nipote, è che l’ex pg abbia compiuto atti sessuali sulla piccola. La procura di Perugia deve far luce su alcuni episodi, iniziati nel dicembre 2007 e finiti nel settembre 2009, quando la nipote che aveva cinque anni e mezzo, su iniziativa della madre, è stata visitata dai medici dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che hanno rilevato arrossamenti nelle parti intime ma nessuna lacerazione. Il referto medico, finito prima in Procura a Roma e quindi a Perugia, è stato supportato dalle parole della parente della bambina. Al pm Mignini ha raccontato che i rapporti con l’ex magistrato erano tali da consentire che spesso la nipote restasse sola con lui. Ma in più di una circostanza la donna aveva notato che Vecchione faceva giochi equivoci, che comportavano contatto fisico con la piccola. Tali, da spingerla a parlarne con il marito, dal quale era separata, e con i suoi genitori. L’ultimo fatto, quello che ha dato il via alle indagini, sarebbe avvenuto a settembre quando la figlia, dopo aver passato qualche ora con i coniugi Vecchione, era tornata a casa in lacrime. Alla mamma, qualche ora dopo, aveva raccontato di palpeggiamenti nelle parti intime, che le avevano causato dolore. E due giorni fa nei locali protetti della questura romana si è svolto l’incidente probatorio. I pm di Perugia, alla presenza di esperti in
psicologia, hanno ascoltato la piccola. In aula erano presenti anche l’avvocato
Francesco Caroleo Grimaldi, che rappresenta la bambina nel procedimento, e
l’avvocato Giuseppe Nelle scorse settimane ha inviato ai pm inquirenti alcune memorie difensive, nelle quali respingeva tutte le accuse addebitandole a un intento calunniatorio della mamma della piccola e dei suoi genitori.
L’avvocato
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