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PROCURA DELLA  REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI …….

Il   Sig. X Y, …………….., elettivamente  domiciliato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 disp. att. c.p.p., in Roma  Via J. Sannazzaro,24, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Emilio Falcetta che   lo  rappresenta e  difende    giusta   nomina   in  calce   al   presente   atto

 

                                    ESPONE E DENUNZIA-QUERELA

 

la  dott.ssa      ……..     domiciliata in …………   e/o tutti gli altri eventuali compartecipi, tra i quali segnatamente  anche  i  responsabili del sito Internet  www.pedagogisticlinici.com, chiedendo    espressamente che   si proceda a norma di legge per l’accertamento e la punizione delle fattispecie di reato che saranno rinvenute nella condotte appresso descritte, e segnatamente   l’esercizio abusivo della professione di psicologo  di cui  all’art. 348 c.p.    nonché  di  false dichiarazioni in ordine alle proprie qualità  personali di  cui all’art. 495 c.p., riservando la costituzione  di  parte  civile.

 

                                                           FATTO

 

Il denunziante   è   indagato   nel   procedimento   penale   RGNR n.  ……. P.M. Dott.  …….. e GIP Dott. ………,  pendente  avanti  all’intestato Ufficio Giudiziario, con  l’accusa grave e mostruosa di avere abusato sessualmente della propria nipotina ………. di appena   5  anni all’epoca  dei  fatti.

Nel   corso di  tale procedimento  la suddetta  Dott.ssa   …………..   è  stata  nominata Consulente  di  Parte del  Pubblico Ministero, per rispondere al seguente quesito : Esaminati gli atti del procedimento e compiuto ogni rilievo e accertamento ritenuto utile allo scopo, sentita la minore offesa………….sugli episodi di abuso sessuale denunciati dalla madre ………., accerti e verifichi il consulente l’attendibilità della predetta minore e la sua capacità di percepire, interpretare, memorizzare, rievocare e riferire il fatto; accerti inoltre se la minore è in grado di riferire ulteriori notizie in merito alle modalità dei fatti e al loro autore, evidenziando qualunque altro elemento utile a fini di giustizia(doc. 1-CTP del PM).

La ……………. ha accettato  la  nomina del Pubblico Ministero, sebbene  fosse evidente che l’incarico conferito avrebbe necessariamente implicato da   parte sua  l’espletamento  di attività riservate per legge agli Iscritti all’Albo degli Psicologi.

La …………… NON è  abilitata alla Professione di Psicologa, ed   infatti non è iscritta al relativo Albo tenuto  dal   competente        Ordine  Professionale ai sensi della L. 56/89, e tuttavia, come  essa stessa    ammette     nella   Relazione    a propria firma (ancora doc. 1), nel corso    dello svolgimento dell’incarico peritale costei    ha   abusivamente   espletato  le seguenti     attività specialistiche :

--ha dichiarato di essere in un Setting psicologico,  di fare intervento psicologico,  di esaminare le reazioni difensive :  tuttavia  il  Setting  è  il contesto utilizzato da uno psicoterapeuta   per analizzare il significato affettivo dei vissuti del paziente, e l’intervento psicologico  è il percorso effettuato da uno psicologo regolarmente iscritto all’albo degli psicologi,

--ha somministrato alla minore delle tecniche proiettive  : trattasi di test non rigidamente strutturati dove il soggetto, rispondendo più liberamente, mette qualcosa di più personale nelle sue risposte, che, opportunamente esaminate, consentono di scorgere gli aspetti inconsci della sua personalità. Il  termine proiettivo fa riferimento al meccanismo della proiezione illustrato dalla psicoanalisi facendo    riferimento alla modalità con cui il soggetto organizza le proprie esperienze, proiettando in un materiale non strutturato la struttura della sua personalità.  Rientrano in questo gruppo i seguenti Protocolli di Psicologia :  Tat, Rorschach, Cat, Blacky Pictures, Favole della Duss, Disegno della famiglia, dell’albero, della figura umana.

Per poter somministrare ed interpretare tali test  è necessario essere abilitati alla Professione di   Psicologo  e/o   alla Professione  di  Psicoterapeuta,

--ha somministrato alla minore  sia uno schema di indicatori (indicatori fisici primari, secondari e comportamentali) che fanno riferimento ad elementi quali abrasioni, ferite, malattie veneree, perdite uretrali, edemi, dolori alla minzione etc, sia uno schema di indicatori comportamentali (comparsa di nuove paure, cambiamento di abitudini, cambiamento nel rendimento scolastico, nei rapporti con i genitori, comparsa di patologie nel sonno, tentati suicidi etc.), anch’essi  di   competenza    esclusiva della Professione di Psicologo,

--in particolare, e più nel dettaglio, la ......... ha somministrato alla minore  lo  Schema di Finkelor e Browne,

--infine la ......... ha  espresso  una  Diagnosi di disturbo post traumatico, pur senza   averne  i  titoli di legge.

V’è  da   aggiungere che  le attività sopra descritte, abusivamente  espletate, hanno  costituito il cardine dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP di ………………a carico dell’odierno denunziante  (doc. 2 -titolo custodiale) , e che di conseguenza   il Sig. ……………….. ha  sofferto  complessivi  237 giorni di restrizione della libertà personale (di cui ben 39 in carcere  ed ulteriori 198 agli arresti domiciliari) esclusivamente in ragione del convincimento che, nei Magistrati, è stato   indotto dalla Consulenza   redatta  mediante   esercizio abusivo della  professione   di Psicologo   dalla   suddetta    …………...

 

                                                           DIRITTO

 

La  Dott.ssa    ……………..  si    autodefinisce   (cfr ancora doc. 1, timbretto sulla  sua  CTP)  “Psicopedagogista clinico specializzata in Criminologia e Psicologica   Giuridica” (sic!).

Non   esiste   in Italia un   Ordine   Professionale   degli  Psicopedagogisti,  e  tantomeno  titoli di specializzazione  come   quelli che la  .........   ha   falsamente   esposto   e  dichiarato al  Pubblico Ministero.

Esiste una Associazione   che pubblica un sito internet ufficiale nel quale, surrettiziamente, si dichiara l’esistenza di un “Albo”, il che induce in errore l’utente, atteso che detto sedicente   Albo   non   è   istituito  con   Legge    bensì compilato   secondo criteri e metodi svincolati da   ogni   controllo di legalità :  addirittura su tale sito www.pedagogisticlinici.com/chi_siamo/home.htm  candidamente    si dichiara  che   “Il Pedagogista Clinico è un professionista iscritto all'Albo Nazionale dei Pedagogisti Clinici tenuto dall'ANPEC Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici (cfr. allegato cartaceo-doc. 3)

Inoltre su altro sito internet collegato alla medesima Associazione, su www.clinicalpedagogy.com/pedagogista_clinico/formazione/destinatari.htm altrettanto candidamente      si   “confessa”  che    a   detto   Albo si può accedere   persino senza    essere laureati :  “La formazione è rivolta a Laureati e laureandi (laurea specialistica o di secondo livello e lauree vecchio Ordinamento) delle Università italiane e straniere. Gli stranieri residenti in Europa e nei paesi extraeuropei possono frequentare la formazione per la professione di Pedagogista Clinico…..” (cfr allegato cartaceo-doc. 4).

La   Dott.ssa  …………   è    iscritta proprio a tale illegittimo “Albo”, ed   il suo “titolo accademico”   non   è   neanche    la Laurea in Psicologia (che comunque da sola non basterebbe a legittimare l’esercizio della Professione di Psicologo), bensì un corso di Laurea   triennale denominato     “Scienza dell'educazione”, (doc. 5), sebbene poi sulla propria carta intestata la suddetta abbia surrettiziamente aggiunto di essere esperta in Criminologia e  Psicologia Giuridica.

Nel suo curriculum si segnala  che la stessa   ha  partecipato    ad  un Corso   sull’ADHD-Attention   Deficit Hyperactivity Disorder, ovvero   una  patologia   meglio  conosciuta    tra Psicologi e Psicoterapeuti  come  “sindrome di deficit di attenzione e iperattività”, quasi  a voler significare che  un appassionato   di   diritto che   abbia  seguito  un   corso   di  procedura   penale  abbia titolo per esercitare la Professione di Avvocato  dinanzi   alla  Magistratura Penale.

Il   Consiglio di   Stato con    Sentenza  n.  4483/2007, in accoglimento del ricorso all’uopo presentato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio contro il Ministero dell’Università, ha  annullato il decreto con    cui il Ministro dell’Istruzione aveva inserito la “Psicologica Clinica” tra gli ordinamento didattici delle scuole di    specializzazione di area sanitaria, tra l’altro argomentando   che   “…….in tale modo è stato   aperto ai laureati in medicina un settore di attività di competenza esclusiva dei laureati in psicologia… e che il provvedimento in questione contrasta con la L. 56/89   che regola la professione di psicologo. Perchè  ai   laureati in medicina  non è consentito acquisire specialità diverse dalla psicoterapia……..”.

Così facendo tale Supremo Collegio  ha ancor più chiaramente precisato (per chi  volesse fingere di non vedere quel che   è  evidente) che  anche  la Psicologia Clinica è materia riservata esclusivamente  agli Psicologi, al punto che ne è interdetta la pratica persino ai Medici : la …………, dal canto suo,  non solo non   è uno Psicologo, ma neanche un Medico, e  dunque   la Laurea breve di cui dispone (decisamente cassata dal  Consiglio di Stato)  le  inibisce nel modo più assoluto  di espletare attività di competenza    esclusiva degli iscriti all’Albo degli Psicologi, nel primario interesse dei pazienti cui spetta   il diritto di affidarsi, se maggiorenni,  o venire affidati, se minorenni come  la piccola ……………., a Professionisti capaci di adoperare   protocolli scientifici invasivi e potenzialmente dannosi , al   fine  salvaguardarne   in primo luogo    l’integrità psicofisica.

Esattamente  come   l’iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti  abilita alla “somministrazione” di psicoterapia, come  l’iscrizione all’Albo dei Medici abilita alla “somministrazione” di medicine, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati  abilita alla “difesa tecnica”, l’iscrizione all’Albo degli  Psicologi è il solo ed unico titolo che consente   di esperire Setting  e    Diagnosi    “somministrando” test.

Decisiva ed inequivocabile  in tal senso è   la  Sentenza   n. 767 del  23/6/2006 con cui la Suprema Corte di Cassazione  ha confermato  la condanna  emessa sia in primo grado che in appello, nei confronti di un soggetto che ,  sebbene non essendo iscritto all’Albo degli Psicologi esattamente come  la …………, aveva “somministrato” test proiettivi e redatto diagnosi  e profili psicologici, pronunziando la seguente  Massima : "la diagnosi psicologica attraverso l’uso dei relativi strumenti conoscitivi, è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma dell’articolo 1 L. 18.02.1989 n. 56……l’esercizio abusivo della professione di psicologo si realizza anche qualora l’agente compia saltuariamenteo persino in una sola occasione alcuna delle attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale abilitazione dello Stato”.

Per tale ragione copia della presente denunzia viene inviata per doverosa conoscenza all’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, ed  all’Ordine Nazionale degli Psicologi affinchè possano   valutare la costituzione   di   parte civile nel presente   procedimento.

Premesso in fatto  e   in diritto quanto sopra, si

 

                                                           CHIEDE

 

che si proceda all'accertamento ed alla conseguente sanzione delle fattispecie di reato che verranno riscontrate nei fatti sopra descritti, chiedendo altresì di essere informato in caso di archiviazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4O8 comma II c.p.p.

In via istruttoria si allegano :  (A) Nomina in favore del sottoscritto Difensore  (1) CTP a firma di …… ......... nel procedimento   penale   RGNR n.  ……… P.M. Dott.  ………..  (2)   Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP di ………… a carico dell’odierno denunziante integralmente basata sul convincimento indotto nel Gip dalla CTP della ………..(3) pagina Internet dal sito www.pedagogisticlinici.com   (4) pagina Internet dal sito www.clinicalpedagogy.com  (5) estratto del  sedicente “Albo” dei Pedagogisti  Clinici  riguardante  ………..

Roma, lì 16/11/2007.

 

                                                                                   X Y

 

Visto per autentica

 

                                                                           Avv. Andrea Emilio Falcetta