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Come è facile condannare!

  

Si riporta un episodio tratto dal libro di Giuliana Mazzoni “Si può credere a un testimone?”, dove l'autrice illustra la procedura utilizzata durante  le indagini e durante il processo (in un caso realmente accaduto). In questo episodo  una madre, per non aver avuto dal marito una vita comoda e agiata, ha denunciato e fatto condannare il padre di sua figlia per abuso, al fine di ottenere la separazione.

L.M. è una bambina di 6 anni. [1] Vive con la madre e il padre in una grande città. I genitori lavorano. Da parte della madre esiste un forte risentimento nei confronti del padre che non le ha permesso di fare la vita comoda che lei si sarebbe aspettata e dopo alcuni anni di matrimonio desidera la separazione.

Il marito non vuole separarsi e risponde in modo violento (violenza verbale e comportamentale) alle ripetute richieste della moglie.

La moglie allora cerca di raccogliere tutti gli elementi possibili che possono farle vincere una causa di divorzio, chiedendo ad esempio alle amiche di farle fotografie in modo che siano visibili i lividi che afferma di riportare dagli “incontri” con il marito. La stessa inoltre insinua che il marito abbia attenzioni “particolari” verso la figlia. Parla di queste cose con le amiche, a cui racconta che il marito dice alla figlia che è sexy fin da quando era molto piccola e che in tempi più recenti l'ha sentita parlare col padre del suo organo genitale. La moglie controlla costantemente la bambina e la allontana dal padre quando sono insieme sul divano, a letto, in bagno.

Quando la minore ha sei anni inizia la procedura per la separazione. La madre della piccola racconta i fatti che coinvolgono la bambina ad un’amica, che la convince a parlare dei suoi sospetti con un’assistente sociale.

L’amica convince poi la madre ad andare a parlare con alcuni operatori di un centro specializzato per la presa in carico di casi di sospetto abuso sessuale, e con un medico suo conoscente.

Il medico sente il resoconto della madre e sente anche il racconto dell’amica della madre (e sua) a cui dà molta importanza, e ritiene che la bambina e il padre abbiano rapporti sessuali. Fa una sorta di diagnosi e prognosi di natura psicologica. Nel frattempo la bambina inizia a manifestare forme pesanti di disagio, temendo il padre e la sua presenza.

Queste forme di disagio, dovute anche al fatto che il padre mette in atto comportamenti violenti nei confronti della madre, sono interpretate dalle amiche della madre come conferma del fatto che il padre costringe la bambina ad avere rapporti sessuali con lui.

La madre è sempre più allarmata nei confronti del padre e della bambina, ogni situazione è vissuta come incesto, persino nelle rare volte in cui il padre accompagna la bambina a scuola o la porta ai giardini.

Un semplice ritardo diventa fonte di certezza del fatto che è avvenuto un rapporto sessuale.

L’amica, che non conosce il padre e che non lo ha mai visto interagire con la bambina o con la moglie, crede che tutto quello che le viene raccontato dalla madre della piccola sia vero.

Gli operatori del centro a cui si rivolgono le due donne credono anch’essi alla versione della madre, la bambina è in effetti spaventata dal padre.

Sono tutti convinti che abuso sessuale ci sia stato e che continui ad esserci.

Sotto la guida dell’amica e degli operatori del centro la madre sporge denuncia nei confronti del padre, ed utilizza la denuncia come elemento integrativo nella procedura per la richiesta di separazione legale.

Prima e nel corso del processo la bambina ha colloqui con un’assistente sociale, con alcuni tra gli operatori del centro, con uno psicologo, con uno psichiatra, con il G.i.p. durante l’audizione protetta.[2]

Nel caso in esame, di tutti i colloqui, solo l'audizione protetta è stata registrata per intero.

Nessuno dei colloqui fatti con altri professionisti, né quelli fatti con la onnipresente amica della madre, né quelli fatti presso il centro specializzato, è stato registrato.

La madre poi, per iniziativa personale, scappa con la bambina in un luogo ignoto a tutti, persino alle amiche, ma viene ritrovata, e con l'appoggio, il consiglio e la spinta dell'amica, partecipa al processo che ha avviato nei confronti del marito.

La bambina intanto viene tolta dalla famiglia e affidata prima ad un centro e poi, con nuovo provvedimento, spostata ad un altro centro, dove inizia a manifestare forme sempre più gravi di disagio che spingono gli operatori a farla entrare in terapia.

Il processo ha inizio e si basa quasi esclusivamente sulla testimonianza della madre e delle sue amiche, inclusa l'amica che ha avuto un ruolo chiave nell'andamento della situazione. La madre e le amiche riportano gli episodi che incriminano il padre. Ma un esame dei racconti mette in luce come, in realtà, sia possibile che l'accusa nei confronti del marito non abbia alcuna base reale, e che il convincimento collettivo circa la colpevolezza del padre sia dovuto ad un reciproco rinforzo nel corso dell’interazione tra le amiche e nei colloqui con il centro.

Da un lato vengono notati e riferiti solo i comportamenti che sarebbero in linea con l'ipotesi di abuso sessuale, dall'altro non vengono neppure prese in considerazione possibili ipotesi alternative che spiegherebbero tali comportamenti.

Il processo va avanti per alcuni anni, e alla fine il padre viene condannato. La bambina è ancora in cura psichiatrica e le sue forme di disagio psicologico non accennano a diminuire.

 

Considerazioni

Si tratta di uno dei tanti casi di sospetto abuso esaminati dai tribunali italiani negli ultimi anni, la maggior parte dei quali si è conclusa con la condanna dell’imputato. Vi sono alcuni aspetti relativi al caso che vale la pena sottolineare.

Il primo è che la condanna non si basa su alcuna forma di evidenza fisica, né esistono elementi esterni che corroborano le affermazioni del1a madre e dell'amica. Tutto si basa sulla testimonianza della madre e dell'amica (e di conoscenti dell'amica) che sono convinti che l'abuso ci sia stato e difendono questa loro certezza con forza. A nulla valgono gli interventi a favore del padre, che possono solo negare che il padre fosse sessualmente interessato al1a figlia e testimoniare del suo comportamento corretto in sede lavorativa e tra amici. Troppo poco, le testimonianze in positivo pesano di solito più di quelle «in negativo».

Il secondo aspetto da sottolineare è il modo in cui è stata costruita poco a poco la certezza che abuso ci sia stato, grazie alla posizione granitica assunta dall’amica (non da parte della madre). La sua incrollabile certezza si basa sul fatto che lei stessa avrebbe visto una volta la bambina col padre in bagno. Semplicemente questo, senza che li abbia visti né nudi, né nell'atto di compiere azioni oscene. Semplicemente in bagno. Ma questo basta a confermare i sospetti nati grazie alle parole della madre, e a convincere la madre che abuso c'è stato e che lei stessa, l'amica, vi ha assistito.

Il terzo aspetto riguarda il comportamento dei professionisti e dei centri preposti all'esame di casi di questo tipo. Mai un tentennamento, un dubbio; mai che siano state prese in esame ipotesi alternative che avrebbero permesso di offrire una spiegazione diversa dei fatti. Anche in questo caso la certezza su ciò che potrebbe essere accaduto è in fondo basata su pre-giudizi (ossia su giudizi che non poggiano su fatti, ma che pre-esistono ai fatti e che ne de terminano l'interpretazione), e su convinzioni personali e sociali relative a sé e al proprio ruolo. Il tutto avviene senza che venga preso in esame il danno possibile nel caso in l'amica, la madre e loro stessi (i professionisti preposti all'esame del caso) avessero torto. Danno non solo per una persona che sarebbe stata condannata ingiustamente, ma soprattutto un danno quasi irreparabile per la bambina che avrebbe vista ulteriormente compromessa la possibilità di una crescita sana.

Infine un commento sul «modo» del processo. Un avvocato non proprio agguerrito, un presunto colpevole sprovveduto e mal consigliato hanno contribuito alla condanna di un uomo che, in base ai fatti, avrebbe potuto anche essere realmente innocente come si è sempre protestato. Ciò che spaventa è il pensare a come il percorso della giustizia sia su un binario a sé stante immodificabile ed inarrestabile, e impermeabile in vari casi non solo alla razionalità ma anche al semplice buon senso.

Quello che comunque sconcerta è il fatto che gli operatori e i giudici abbiano accettato come totalmente plausibile storie bizzarre e impossibili, senza alcuna minima prova, a dimostrazione che il convincimento del giudice è sempre del parere che abuso vi sia stato e non ha alcuna importanza l’assenza di prove o logicità nell’analisi del relato.

Ciò dimostra che il caso è stato viziato non solo dalla madre e dall’amica ma anche dagli operatori preposti all’analisi della situazione che hanno accettato e convinto il giudice in un certo senso che abuso ci sia stato.

Con ciò si vuole rivolgere un invito per quanti operano nel sociale o centri specializzati ad adottare un approccio iniziale neutro. Lo stesso invito viene rivolto al personale di polizia, ai giudici e agli avvocati che interagiscono fra loro, il non essere consapevoli delle enormi difficoltà che si prospettano nel valutare un presunta violenza sessuale su minori si cade nel reato di abusare istituzionalmente del minore.

In queste fattispecie che ci viene spontaneo chiederci a cosa serva la protezione all’infanzia quando si incorre in una violenza istituzionale o abuso legalizzato, per fini che la normativa non concede, nel sostenere un presunto abuso. Inoltre se l’assenza di prove oggettive e logiche conduce da parte del giudice a una condanna, allora è doveroso chiedere alle istituzioni a cosa serva la legge, in quanto è sufficiente convincere il giudice della bontà delle proprie argomentazioni o di periti che hanno si la laurea ma che si destreggiano nel manifestare un profilo clinico, pur sapendo come una preparazione clinica non sia di per sé atta ad affrontare situazioni che hanno risvolti giuridici, da convincere il giudicante.

E' altresì interessante constatare che casi analoghi si sono verificati e si verificano anche fuori dall'ambiente familiare (ad esempio nelle scuole), per il fatto che la gente tende a credere in qualsiasi cosa confermi i propri stereotipi.

Tutto ciò conduce verso a una cattiva gestione del diritto e della psicologia a danno dei minori e adulti innocenti, favorendo coloro che urlano d’essere difensori dei bambini.


 

[1] Innanzi tutto si premette che le iniziali dei nomi, così come altri fatti che potrebbero permettere di riconoscere le persone coinvolte, sono stati modificati senza che però la sostanza delle cose ne risulti sostanzialmente distorta.

[2] Per inciso ricordiamo che l’audizione protetta è l'udienza in cui viene assunta la prova, in cui il minore viene ascoltato in forma protetta, e cioè con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista dell'imputato possa creare turbamento. A questo fine il comma 5-bis dell’art.. 398 c.p.p. prevede che l'udienza di assunzione della prova possa svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, quali i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli enti locali o, in mancanza, presso l'abitazione del minore. Sebbene il nuovo codice preveda degli strumenti a tutela dell serenità del minore, quali, ad esempio, la conduzione dell'esame testimoniale da parte del presidente con l'ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile (art. 498, comma 4 c.p.p.), tuttavia l'adozione di queste cautele non esime il minore dalla testimonianza dibattimentale.