"I meriti di Pietro
Forno sono enormi. Cercare di colpirlo, questo
personaggio così scomodo, che non si lascia
comprare, significa decretare la fine della lotta
alla pedofilia. Dobbiamo infatti proprio a lui
novità rivoluzionarie come l’introduzione, dal 1991,
delle perizie psicologiche e ginecologiche nei
processi per abuso, prima di allora pressoché
sconosciute in Italia. Impegnandosi per anni, ha
costituito un team e ha messo a punto un metodo di
indagine che tutti i paesi del mondo ci invidiano”.
Parola di chi conosce bene il pm milanese diventato
una bandiera della lotta contro i pedofili, famoso
per aver dichiarato “potrei scrivere prima ancora di
aver sentito l’imputato”: Cristina Maggioni, al suo
fianco dai primi anni di attività e autrice di oltre
360 perizie ginecologiche su presunte vittime di
abusi sessuali - 90 soltanto nel 1999. A Tempi
esprime tutto il suo rammarico per le polemiche che
rischiano di travolgere un magistrato d’assalto fino
ad oggi considerato “intoccabile” ma che,
imprevedibilmente, poco prima di Natale ha visto il
suo metodo - battezzato da qualcuno “teorema Forno”
(Miriam Mafai, Repubblica, 22 dicembre 2000) - messo
in discussione dalle taglienti critiche del pm
milanese Tiziana Siciliano. Dopo aver constatato
l’innocenza del taxista milanese Marino V., accusato
da Forno di aver violentato la figlioletta, la
Siciliano ha messo fine a quattro anni e tre mesi di
perizie mediche ed interrogatori disposti dai
consulenti del pool milanese antipedofilia sul
minore con una dura requisitoria. Una strigliata a
quei periti del Tribunale, assistenti sociali e
agenti di polizia giudiziaria che suggestionati ora
dalla forte riprovazione per un reato
particolarmente odioso come la pedofilia, ora dalla
(sacrosanta) preoccupazione di tutelare un soggetto
debole quale è un bambino, finiscono (spesso) per
mandare al diavolo ogni elementare rispetto delle
regole processuali e delle garanzie costituzionali,
e rischiano di trasformare l’opera di un procuratore
in uno di quei “dolcissimi e legalissimi atti di
ferocia” evocati su Sette da Francesco Merlo. Ma in
cosa consiste esattamente il “teorema Forno”?
Il protocollo Forno
Il meccanismo è ormai ben collaudato. Tutto comincia
con la segnalazione ai servizi sociali di un caso di
“minore a rischio”, che può arrivare dalla maestra,
dal vicino di casa, da un parente del bambino
(frequente quella di uno dei due genitori nei casi
di divorzio) o da una denuncia telefonica (ad
esempio a Telefono Azzurro). Interviene
un’assistente sociale, autorizzata a parlare coi
denuncianti e col minore senza per questo dover
interpellare i genitori del piccolo. L’assistente
sociale esprime le proprie personali valutazioni
compilando una relazione che finisce sul tavolo del
Tribunale dei Minorenni. La segnalazione di
“problemi”, “incapacità genitoriale” o “sospetti
abusi” - senza ulteriori accertamenti - basta ad
aprire un’inchiesta. Il Tribunale dei Minori, in
piena sintonia col pm cui l’inchiesta viene affidata
(a Milano Pietro Forno), può autorizzare la
sospensione della potestà genitoriale e
l’allontanamento coatto del piccolo dalla famiglia
d’origine, del tutto ignara di quanto sta avvenendo
(spesso prelevando il minore da casa all’alba con
scorta di gazzelle a lampeggiati accesi).
L’allontanamento viene disposto di norma con
provvedimento “provvisorio ed urgente”, quindi non
impugnabile da parte della difesa. Il minore può
così restare in affido presso una comunità anche per
anni, mentre la famiglia non ha alcuna possibilità
di avvicinarlo. Attualmente in Italia sono poco meno
di 15mila i minori affidati ad un istituto, con un
costo giornaliero variabile dalle 300 alle 500mila
lire (1600 miliardi all’anno, quando il 44% dei
bimbi viene tolto a famiglie in difficoltà
economica) e una procedura che contribuisce ad
appesantire il costosissimo fardello di cause contro
l’Italia alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo
(alcune già concluse con multe salate: l’ultima ha
condannato il Tribunale dei Minori di Firenze ad un
risarcimento di 200 milioni) oltre che causare una
media di 150 suicidi l’anno (522 dal 1998 ad oggi, e
88 tra il 1° gennaio e il luglio 2000) tra padri,
madri e nonni costretti a separarsi da figli e
nipoti. Il periodo di allontanamento dalla famiglia
segna l’avvio del metodo di accertamento della
verità dell’equipe Forno, attraverso ripetuti
interrogatori dei minori (anche piccolissimi, di 3/4
anni) affidati esclusivamente ad agenti di Polizia
giudiziaria (che ben conoscono i contenuti specifici
delle denunce, meno i meccanismi psicologici del
bambino) e prolungate sedute psicodiagnostiche e
terapeutiche di “esperti dell’abuso” - sempre gli
stessi e scelti dal pm - che raccolgono le parole
delle piccole vittime con la presunzione
aprioristica della completa affidabilità delle loro
testimonianze (laddove la letteratura internazionale
indica un 33% di false accuse) e secondo un
approccio improntato al più assoluto
verificazionismo (ovvero teso a interpretare i fatti
come se le ipotesi dell’accusa fossero provate). Per
tutti questi colloqui non c’è obbligo di
video-fonoregistrazione, né possibilità di far
partecipare un consulente della difesa.
L’“industria dell’abuso”
Nella maggior parte dei casi i reati di pedofilia
hanno solo due testimoni: la vittima e il colpevole.
Poiché solitamente il colpevole nega l’abuso, il
minore (presunto) abusato resta la principale fonte
di prova a sostegno dell’accusa, nonché l’unico
testimone diretto dei fatti. La valutazione della
sua attendibilità rappresenta perciò il nodo
cruciale, delicatissimo, del lavoro del Tribunale.
Complicato dal fatto che le deposizioni dei bambini
possono essere influenzate da suggestioni dovute
alla loro fantasia e immaturità psichica, o indotte
dalle pressioni (a volte inconsapevoli)
dell’ambiente esterno. Purtroppo, anche fra gli
addetti ai lavori, è forte la preoccupazione “per la
franca soggettività o addirittura per la evidente
incompetenza, superficialità e scarsa correttezza
scientifica e deontologica che oggi connotano non
poche consulenze tecniche su questo delicatissimo
argomento”, segnatamente in seno a quella che Ugo
Fornari (professore di Psicopatologia Forense presso
l’Università di Torino) e Marco Lagazzi (professore
di Psicologia Giudiziaria presso l’Università degli
Studi di Genova) hanno definito “industria della
lotta all’abuso”: “oggi è possibile registrare la
comparsa di ‘esperti dell’abuso’ che esercitano la
loro attività sia nell’ambito dei media e della
cosiddetta ‘prevenzione’, sia nell’ambito delle
consulenze tecniche esperite per i Tribunali e per
le parti committenti… la sola denuncia di abuso è
sufficiente a determinare immediate e pesanti
conseguenze per i supposto autore dello stesso e
successivamente trova una conferma in indagini
cliniche e peritali che ad un più attento esame
risultano essere del tutto inadeguate e tendenziose”
(La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici,
normativi e vittimologici, Cedam). Sono
preoccupazioni fatte proprie anche da alcune
sentenze: ricordiamo, tra le tante citabili, la
sentenza del Tribunale di Milano, IV sez., Davossa
Pres. del 21/12/95 riprodotta sul sito Internet
dell’avvocato Guglielmo Gulotta, professore
Ordinario di Psicologia Giuridica presso
l’Università degli Studi di Torino e Presidente
dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica:
“I bambini in età prescolare sono soggettivamente e
oggettivamente né credibili né incredibili in quanto
la struttura formale, morale e psicologica della
loro personalità non ha una definizione tale da
consentire una valutazione così netta dei
comportamenti e delle affermazioni… il processo
penale, nella sua durezza e inevitabilità, anche
quando è costretto a occuparsi dei minori o comunque
di soggetti che hanno una minore capacità difensiva
o di tutela, non può prescindere dall’assoluto
rispetto delle regole, soprattutto di quelle che
riguardano la raccolta di prove e quindi il rispetto
delle attività di difesa… gli indagati, per dettato
Costituzionale, non possono essere considerati
presunti colpevoli, ma presunti innocenti”; e quella
della Corte d’Appello di Milano, I sez. pen.,
Gnocchi Pres., n. 1756 del 17/1/97: “Nel valutare le
dichiarazioni dei minori il controllo del giudice
deve essere diretto ad escludere che l’accusa possa
essere in concreto il frutto di un processo di auto
o etero suggestione del soggetto… tale controllo va
effettuato attraverso un esame dell’origine, delle
modalità e del contenuto della dichiarazione del
minore, nonché della sua organicità, uniformità e
costanza” (si veda sul problema: Luisella De Cataldo
Neuburger, Le sentenze che vengono da lontano, in
Rivista di Psicologia Giuridica, gennaio 1997).
L’“artificio retorico” delle perizie
medico-ginecologiche
Neppure gli accertamenti medico-ginecologici possono
costituire una prova risolutiva per l’accertamento
della verità processuale nei casi di violenza
sessuale. Infatti secondo il codice penale occorre
stabilire un “nesso causale certo tra un’azione
umana e un evento naturalistico” per poter parlare
di reato. Ma “l’esame fisico dei bambini che si
presentano con ipotesi di abuso sessuale infantile è
spesso nella norma, raramente ha elementi di
certezza, più frequentemente si tratta di segni più
o meno sfumati, dipendenti dall’osservatore,
presenti con ugual probabilità in soggetti abusati e
non abusati” (Andrea Gentilomo, Dottore di ricerca
in Scienze Medico Legali, Istituto di Medicina
Legale dell’Università di Milano, I problemi di
diagnosi di abuso all’infanzia). Non è un caso se la
maggior parte delle perizie medico-ginecologiche
disposte dai pm per i reati d’abuso si limitano a
constatare la “compatibilità” del quadro clinico
esaminato con le ipotesi dell’accusa. Così anche
l’ultima perizia eseguita da Cristina Maggioni su
incarico di Pietro Forno, per il caso della figlia
di Marino V., sospetta abusata dal padre: “le
riscontrate neovascolarizzazioni (dilatazione di un
vaso sanguigno già esistente o formazione di uno
nuovo in conseguenza di un processo cicatriziale
dell’apparato genitale femminile, ndr) sono
classificate come lesioni non specifiche di violenza
sessuale in quanto possono essere determinate da
infiammazioni o grattamenti… le alterazioni sono
compatibili con traumatismi legati ad atti di abuso…
ma andrebbe suffragata con la testimonianza della
bambina di una (o più) esperienza traumatica e
dolorosa; di fatto i dati obiettivi non permettono
di escludere che vi siano stati abusi”. La
“compatibilità” tra un quadro clinico e l’accusa di
abuso individua perciò nient’altro che un’ipotesi di
lavoro: lecita, ma pur sempre un’ipotesi, che ha
esattamente la stessa probabilità di tutte le altre
diverse cause alternative. Si capisce bene che un
simile giudizio non è di nessuna utilità dal punto
di vista processuale. Eppure il termine
“compatibile” quando appare in una consulenza
disposta dal pm “lascia enormi spazi di azione all’accusa…
è una semplificazione feroce, anche se può essere
del tutto gradita al committente giudiziario, che
forzando i termini del problema riuscirà a
utilizzare ai propri fini elementi che sono nella
loro intima essenza insignificanti… vi è sempre la
possibilità di utilizzare un giudizio di
‘compatibilità’ non più come vero supporto tecnico,
quanto come vero e proprio artificio retorico, che
ha in ogni modo grandissima efficacia” (Gentilomo,
La diagnosi…). I tanti casi di errori giudiziari
lasciati alle spalle dal teorema Forno stanno lì a
dimostrarlo.