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UN CASO EMBLEMATICO DI FALSO ABUSO.

DUE SUORE INNOCENTI TRAVOLTE DA UN'ACCUSA INFAMANTE

E RIABILITATE IN PIENO, PER DUE VOLTE,

 DALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.

 

Milano, 27 maggio 2009


 

Oggi la Corte d’Appello di Brescia, presieduta dal dottor Mario Sannite, ha assolto due suore Orsoline accusate di abusi sessuali in un asilo del bergamasco.

La difesa - rappresentata dall’avv. Prof. Guglielmo Gulotta e dall’avv. Mauro Angarano - ha sostenuto che tutto nasceva da come alcune madri preoccupate avevano interrogato i loro bambini, ottenendo risposte equivoche, e da come alcuni genitori dell’asilo si erano reciprocamente suggestionati fino a credere ciò che temevano essere accaduto.

Le suore erano state condannate in primo grado dal Tribunale di Bergamo, assolte dalla Corte d’Appello di Brescia, ma la sentenza era stata annullata con rinvio a questa sezione della Corte d’Appello che oggi ha deciso sul caso.

 


 

Di seguito la notizia della prima assoluzione con formula piena per due suore ingiustamente condannate in primo grado (luglio 2004)  e l'autorevole commento dell' avvocato e psicologo Luisella de Cataldo Neuburger, Presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG) a proposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione.

Sono state assolte, in secondo grado con formula piena, due suore che nel febbraio dell'anno scorso vennero condannate dal Tribunale di Bergamo a nove anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale. Lo ha deciso questo pomeriggio la prima sezione penale della Corte d'Appello di Brescia che ha assolto le due religiose «perché il fatto non sussiste».
Le due suore, allora di 61 e 74 anni, erano state accusate di aver commesso, tra il 1999 e il 2000, abusi sessuali nei confronti di otto bambini che frequentavano la scuola materna di un paese della bergamasca. Soddisfazione è stata espressa dal prof. Guglielmo Gulotta, uno dei difensori, che oggi in aula ha sostenuto «che le accuse sono state frutto di una diceria di paese priva di fondamento».

Le due suore hanno sempre respinto le accuse sostenendo che le dichiarazioni dei bambini erano frutto di fantasia. Le indagini presero avvio dopo l'allarme lanciato nell' autunno del '99 dai genitori di due allievi di una scuola materna della Valle Seriana: erano preoccupati per il comportamento dei loro figli. I piccoli rivelarono di essere stati sottoposti ad atti sessuali da parte delle due suore, entrambe insegnanti. Dalle indagini vennero alla luce altri episodi, ai danni di altri sei bimbi. In primo grado le religiose avevano rifiutato il giudizio con riti alternativi per poter meglio dimostrare la loro innocenza.

E così la pesante condanna in primo grado questo pomeriggio, in appello, è stata ribaltata. In aula, il professor Gulotta, che difende le due religiose insieme agli avvocati Luca Cordovana e Mauro Angarano, ha sostenuto che «le voci di paese, prive di ogni fondamento, avevano impaurito le madri dei bambini a tal punto da indurle a interrogare i piccoli con modalità suggestive. Si sarebbe creato - ha aggiunto il difensore che è anche docente di psicologia giuridica all' Università di Torino - un vero e proprio contagio psicologico con un passaparola di confidenze che ha coinvolto dapprima le madri e poi i bambini interrogati».

Il legale ha sottolineato che le madri avevano interrogato i loro figli «in un modo così suggestivo da arrivare addirittura al punto di far dire loro che all'asilo c'era anche un uomo che partecipava agli abusi quando, in realtà, come hanno dimostrato le indagini, nessun uomo è mai entrato lì dentro». La difesa, davanti alla Corte d'Appello di Brescia, ha inoltre esibito e commentato alcune videocassette girate dai carabinieri nel corso dell'inchiesta e un video girato da una delle due suore accusate. «Le immagini - ha reso noto il legale delle due religiose - riprendevano alcuni momenti di vita all'interno dell'asilo, che smentivano le accuse mostrando i bambini sorridenti ed evidenziando che i rapporti con le suore fossero più che corretti". "Questa sentenza - ha concluso Gulotta - riveste particolare importanza anche perché nel bresciano in questo periodo l'opinione pubblica è divisa da processi che riguardano situazioni analoghe».


 

Una sentenza su cui meditare

Di Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG Avvocato PsicologoResp. Sezione di Psicologia Giuridica Università degli Studi di Milano

Il libro “La Carta di Noto e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico” presentato nella rubrica ‘Recensioni’ mi dà modo di aggiungere un elemento significativo al lungo e felice percorso che ha conosciuto la Carta di Noto, uno strumento specificamente studiato per garantire le migliori modalità di ascolto del minore nei casi di abuso sessuale, apprezzato da giurisprudenza e dottrina per la sua essenzialità e rispondenza agli apporti conoscitivi più attuali e accreditati.

L’occasione mi è offerta da una recentissima sentenza di una Corte di Appello che ha avuto mododi esprimersi in merito alla Carta di Noto in un processo per abuso sessuale nel quale le imputate erano difese, insieme ad altri colleghi, dal prof. Guglielmo Gulotta che ringrazio per avermi segnalato il caso. L’importanza della decisione, ai fini della corretta valutazione delle dichiarazioni del minore, merita una breve descrizione del fatto e una citazione, anche se essenziale, della motivazione.

Le imputate, due religiose di un noto ordine, rispettivamente di sessanta e settantaquattro anni, erano accusate di aver compiuto atti sessuali con una serie di bambini dai tre ai cinque anni, che frequentavano la scuola materna da loro gestita.

Le accuse riguardavano atti sessuali consistiti nel far denudarei bambini, nel farsi toccare gli organi genitali, nel farsi leccare il sedere, nel mostrare e farsi toccare il seno, nel toccare ai bambini il pisello. Atti compiuti all’interno di una stanza buia ove i bambini venivano condotti per castigo.

In primo grado, le imputate venivano condannate ad anni nove e mesi sei di reclusione, al pagamento delle spese processuali, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni subiti dalle persone offese costituite parti civili e al pagamento di una provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna parte civile.

La sentenza veniva appellata ed ecco come la sentenza di secondo grado ricostruisce i fatti. “I primi sospetti in ordine al comportamento delle suore nascono da alcune mamme che si lamentavano della loro rigidità e severità e del fatto che spesso alcuni bambini giungevano a casa alla fine della giornata, sporchi di feci e urine.

Una delle mamme riferì che il suo bambino, allora di poco più di tre anni, oltre a manifestare disagio e sofferenza nell’andare e ritornare da scuola, teneva uno strano comportamento: urlava e si dimenava quando veniva spogliato…’esibiva il sesso come se si masturbasse’, raccontava della presenza all’asilo di un uomo che toccava i bambini e si faceva toccare il membro.

La madre riferisce anche che una volta il bambino le aveva leccato il seno dicendo che così lo aveva indotto a comportarsi suor X… inoltre egli si era portato una volta nella doccia dove trovava il padre e (testualmente) voleva fargli vedere a tutti i costi come si faceva a far uscire il latte dal pisello….sempre a dire della madre, il bambino cercava di succhiare il sesso al fratellino appena nato.”

La mamma provocò una riunione di madri all’asilo che non ebbe alcun seguito perché molte di loro non erano d’accordo nell’agire contro le suore.

Nel corso del dibattimento emerse che la mamma era stata fatta oggetto di un tentativo di violenza sessuale all’età di tredici anni, era stata ‘ragazza madre’ all’età di diciannove, anche la figlia ultraventenne nata all’epoca era stata oggetto di una tentata violenza.

Successivamente un’altra mamma comincia ad avere dei sospetti nell’osservare il comportamento del figlio, anche questo di poco più di tre anni, parla di una stanza buia, dice che gli vengono tolte ‘le braghine e le mutandine’ e che anche le suore se le tolgono, che qualcuno aziona una videocamera, al padre riferisce di aver toccato ‘le poppoline’ di una delle suore, alla quale avrebbe anche leccato i genitali.

Questa mamma riferisce ad un’altra mamma gli atteggiamenti del  bambino con l’invito ad interrogare il proprio figlio, della stessa età dell’altro. Interrogato, il bambino conferma quanto detto dall’altro con l’aggiunta che talvolta tutti i bambini venivano messi in fila e venivano applicate delle supposte.

Le due mamme si recano dal parroco, responsabile della scuola materna, senza ottenere risposte precise, poi si recano dal maresciallo dei carabinieri del luogo, che svolge qualche indagine, segue una perquisizione nell’asilo dalla quale risulta che una delle suore aveva una videocamera che usava per le feste dei bambini.

Successivamente le indagini passano alla polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di YY.

Ricorda la sentenza che al dibattimento di primo grado si perviene dopo lunghe e accurate indagini preliminari che non danno esito, vengono sentiti sette bambini in sede di audizione protetta con l’ausilio di psicologhe infantili.

Ogni bambino racconta la sua storia. Uno si ferma a Non so non ricordo.

Una bambina riferisce che ‘le facevano fare le supposte’, la stanza buia era grande come tutto il paese, una delle suore le diceva “Vaff…” erano senza vestiti e le suore facevano leccare il sedere a tutti i bambini…in un primo momento esclude che ci fossero presenti uomini, ma successivamente, per le insistenze della psicologa parla di “una donna di nome Giuseppe’ che faceva loro imparare le cose brutte, si spogliava e si faceva leccare anche lui.

Un terzo bambino esordisce dicendo che “le suore vanno sgridate e imprigionate”parla poi della stanza buia, delle suore senza i vestiti, che a lui è stato toccato il pisello, ai bambini sono state fatte cose brutte, le ‘suore gli rompevano le tasche”.

Un altro bambino dice che le suore picchiavano i bambini e facevano loro male nella stanza buia. Una bambina di quattro anni e mezzo riferisce dell’applicazione delle ‘suppostine’, che le suore alzavano la gonna, che c’era la stanza buia, che l’uomo voleva essere toccato ma sopra i pantaloni e le suore sopra le mutande, che il membro dell’uomo era ‘mollo’.

Un’altra bambina dice che una delle suore abbassava le mutande ai bambini e faceva le foto, ha visto il pisello ad un uomo che andava tutti i giorni all’asilo, le suore si alzavano i vestiti e mostravano il seno. L’ultimo bambino parla di suore che li sgridavano, che il castigo consisteva nello stare seduti su una panca, sa che all’asilo andava un uomo che lui non ha mai visto. Le molte madri sentite in dibattimento riferivano di aver sentito dai figli racconti preoccupanti relativi a descrizioni del sesso maschile, di comportamenti come farsi leccare dal cagnolino, di racconti in cui tutti i bambini si orinavano e defecavano l’uno addosso all’altro, che certi raccontavano di aver succhiato il seno alle suore.

Molti bambini aveva incubi notturni e rifiutavano di andare a scuola ecc. I superiori delle due suore hanno espresso valutazioni positive, anzi elogiative. Le imputate si sono sottoposte ad interrogatorio nel dibattimento per negare ogni accusa e ricordare alcuni contrasti sorti, per ragioni banali, con alcune mamme. Una delle imputate ha ricordato di aver subito un intervento di angioplastica e di applicazione di by pass coronarici a seguito dei quali le era rimasta una cicatrice dallo sterno all’ombelico.

Sulla base di queste risultanze processuali il tribunale ha affermato la responsabilità delle due imputate per il reato loro ascritto. E’ stato visto come significativo in senso accusatorio il fatto che le prevenute si sono limitate a negare in radice ogni elemento a loro carico“respingendo anche quei comportamenti suscettibili di alternative interpretazioni”.

Avverso la sentenza di condanna è stato proposto appello per contestare la validità e attendibilità delle accuse formulate dai bambini, per ripercorrere il passato e le problematiche sessuali della mamma da cui è partita l’iniziativa; per far presente che le accuse sono pervenute da otto bambini su trentadue e che dai rimanenti ventiquattro sono venute indicazioni diverse e addirittura negazioni recise.

Inoltre, si sottolinea che l’incidente probatorio si presenta viziato in quanto in precedenza i bambini sono stati interrogati dai genitori e vengono invitati a ripetere quanto detto alla mamma, che sono state rivolte domande suggestive ed esercitate forti pressioni.

Si sostiene che in seguito ai primi sospetti si è creato un contagio tra i genitori dei bambini che ha provocato il riprodursi ed il moltiplicarsi delle accuse. In conclusione, la difesa chiede l’assoluzione delle imputate.

La Corte –cito testualmente- ritiene che la sentenza di primo grado non possa essere condivisa e debba essere riformata integralmente non emergendo dagli atti elementi che consentano di affermare che esiste la prova dei fatti addebitati alle appellanti.

Pare opportuno premettere alcune considerazioni. Nel caso di specie, come in quelli analoghi, purtroppo oggi frequenti, di abusi veri o presunti in danno di minori, si manifesta una forte emotività, evidente nell’opinione pubblica e nelle parti ed in qualche modo espressa anche dai primi giudici, dalla quale è assolutamente necessario prescindere in sede di giudizio.

Inoltre occorre evitare che l’inderogabile esigenza di proteggere e tutelare l’infanzia, in particolare nell’attuale momento storico, induca a ritenere sempre e comunque veritieri, sinceri e trasparenti i racconti di bambini, soprattutto se, come nel caso di specie, contano appena tre-quattro cinque anni di età e sono inseriti in un preciso contesto ambientale.

Non si può trascurare infatti, cosa che sembra sia stata trascurata proprio da chi più di ogni altro è tenuto ad averlo presente, come le psicologhe chiamate a prestare la loro opera nel presente procedimento, il fatto che dei bambini di questa età sono facilmente influenzabili, tendono ad adeguarsi alle aspettative degli interroganti, si lasciano trasportare dalla fantasia, scambiano la fantasia con la realtà, facilmente sostituiscono nei loro ricordi personaggi fantastici con soggetti reali (trattasi di nozioni di esperienza, che non richiedono particolari specializzazioni e nemmeno l’ausilio di periti)……

Diverso sarebbe stato invece il peso probatorio delle dichiarazioni de ibambini, soprattutto se nei loro confronti fossero state adottate quelle misure che la fine di garantire la genuinità delle stesse sono state suggerite dal buon senso e dall’esperienza, e sono indicate nella legge processuale e nella Carta di Noto del 9 giugno 96, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo ovviamente un valore cogente ‘raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore’, come stabilito dal convegno tenuto in quelle date da esperti, magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali, riuniti per l’appunto a Noto.

Nel presente procedimento duole osservare che le citate linee guida e le disposizioni, per quanto generiche, del codice, sono state affatto obliterate. In particolare, la carta di Noto invita

:- “a garantire che l’incontro (con il minore) avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione” mentre nel caso di specie le videoregistrazioni dimostrano che l’incontro avviene sì in una stanza attrezzata con giochi e colori, ma si fa ripetutamente presente che vi sono persone e quali sono le persone che si trovano dietro lo specchio unidirezionale, ed il giudice, presentato come tale, va e viene dalla stanza al luogo dove si trovano le altre parti, certamente disturbando il bambino interrogato

.- “Ad evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto di indagine”: a Luca si chiede di parlare delle “cose brutte che gli hanno dato fastidio”; a Maria si chiede di spiegare, dando per scontato che fosse praticato, il gioco dei coniglietti; a Lucia si propone di descrivere il seno della suora dando per scontato che l’abbia visto, mentre in numerosi altri casi si fanno domande alle quali il bambino può rispondere solo‘sì’ o ‘no’, quando è ovvio che i piccoli tendono ad adeguarsi a quello che ritengono sia il desiderio dell’interrogante

;- “L’esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi dei colloqui, tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando, in quanto possibile, di caricarlo di responsabilità per quello che riguarda gli sviluppi del procedimento”: ripetutamente i bambini vengono invece invitati a raccontare ‘le cose brutte che hanno fatto le suore’ così che il giudice possa intervenire e punirle.

La genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni dei minori sono messe ancora a dura prova dall’atteggiamento degli interroganti, quando gli stessi, rendendosi conto delle difficoltà del bambino, gli promettono un ‘premio’, gli assicurano che lo “libereranno presto,…se parla” (e in quale modo?).

Risulta poi dalle stesse registrazioni che i bambini sono stati ‘preparati’all’audizione protetta: ora, è indubbio che una preparazione ci deve essere, per evitare che il bambino subisca particolari traumi dall’interrogatorio e debba dolorosamente ricordare fatti incresciosi che magari ha rimosso, e soprattutto perché possa fornire un racconto sincero e genuino di quanto è eventualmente accaduto, ma tanto esclude che lo psicologo prepari con il bambino la versione da rendere al giudice, mentre ciò è evidentemente avvenuto nel presente procedimento (nella registrazione si nota che spesso la psicologa invita il bambino a ripetere quello che ha detto in precedenza a lei o anche ai suoi genitori).

 

Tenuto conto di queste considerazioni, ad avviso della Corte, le dichiarazioni dei bambini, che si assume siano stati oggetto di abusi da parte delle due imputate sono state raccolte in maniera inadeguata e devono essere valutate con assoluta cautela. Le informazioni raccolte dai genitori e nelle audizioni protette soffrono di gravi carenze e contraddizioni anche nel loro contenuto: spesso i bambini dicono ai genitori cose che smentisco nonell’esame giudiziale.….. Per tutto quanto considerato, visto l’art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di**…la Corte assolve le imputate dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.”

 

Questa sentenza è troppo chiara per aver bisogno di commenti. Ma un’attenta riflessione, specie da parte di coloro che intervengono come esperti nell’iter processuale, noi per primi, mi sembra doverosa.   

Luisella de Cataldo Neuburger