Una sentenza su cui meditare
Di Luisella de Cataldo Neuburger
Presidente AIPG Avvocato PsicologoResp.
Sezione di Psicologia Giuridica Università degli Studi di Milano
Il libro
“La
Carta di Noto e le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Giuridico”
presentato nella rubrica ‘Recensioni’ mi dà modo di aggiungere un
elemento significativo al lungo e felice percorso che ha conosciuto la
Carta di Noto, uno strumento specificamente studiato per garantire le
migliori modalità di ascolto del minore nei casi di abuso sessuale,
apprezzato da giurisprudenza e dottrina per la sua essenzialità e
rispondenza agli apporti conoscitivi
più attuali e accreditati.
L’occasione mi
è offerta da una recentissima sentenza di una Corte di Appello che ha
avuto mododi esprimersi in merito alla Carta di Noto in un processo per
abuso sessuale nel quale le imputate erano difese, insieme ad altri
colleghi, dal prof. Guglielmo Gulotta che ringrazio per avermi segnalato
il caso. L’importanza della decisione, ai fini della corretta
valutazione delle dichiarazioni del minore, merita una breve descrizione
del fatto e una citazione, anche se essenziale, della motivazione.
Le imputate,
due religiose di un noto ordine, rispettivamente di sessanta e
settantaquattro anni, erano accusate di aver compiuto atti sessuali con
una serie di bambini dai tre ai cinque anni, che frequentavano la scuola
materna da loro gestita.
Le accuse
riguardavano atti sessuali consistiti nel far denudarei bambini, nel
farsi toccare gli organi genitali, nel farsi leccare il sedere, nel
mostrare e farsi toccare il seno, nel toccare ai bambini il pisello.
Atti compiuti all’interno di una stanza buia ove i bambini venivano
condotti per castigo.
In primo
grado, le imputate venivano condannate ad anni nove e mesi sei di
reclusione, al pagamento delle spese processuali, all’interdizione
perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni subiti dalle
persone offese costituite parti civili e al pagamento di una
provvisionale di cinquantamila euro per ciascuna parte civile.
La sentenza
veniva appellata ed ecco come la sentenza di secondo grado ricostruisce
i fatti.
“I primi
sospetti in ordine al comportamento delle suore nascono da alcune mamme
che si lamentavano della loro rigidità e severità e del fatto che spesso
alcuni bambini giungevano a casa alla fine della giornata, sporchi di
feci e urine.
Una delle
mamme riferì che il suo bambino, allora di poco più di tre anni, oltre a
manifestare disagio e sofferenza nell’andare e ritornare da scuola,
teneva uno strano comportamento: urlava e si dimenava quando veniva
spogliato…’esibiva il sesso come se si masturbasse’, raccontava della
presenza all’asilo di un uomo che toccava i bambini e si faceva toccare
il membro.
La madre
riferisce anche che una volta il bambino le aveva leccato il seno
dicendo che così lo aveva indotto a comportarsi suor X… inoltre egli si
era portato una volta nella doccia dove trovava il padre e
(testualmente) voleva fargli vedere a tutti i costi come si faceva a far
uscire il latte dal pisello….sempre a dire della madre, il bambino
cercava di succhiare il sesso al fratellino appena nato.”
La mamma
provocò una riunione di madri all’asilo che non ebbe alcun seguito
perché molte di loro non erano d’accordo nell’agire contro le suore.
Nel corso del
dibattimento emerse che la mamma era stata fatta oggetto di un tentativo
di violenza sessuale all’età di tredici anni, era stata ‘ragazza madre’
all’età di diciannove, anche la figlia ultraventenne nata all’epoca era
stata oggetto di una tentata violenza.
Successivamente un’altra mamma comincia ad avere dei sospetti
nell’osservare il comportamento del figlio, anche questo di poco più di
tre anni, parla di una stanza buia, dice che gli vengono tolte ‘le
braghine e le mutandine’ e che anche le suore se le tolgono, che
qualcuno aziona una videocamera, al padre riferisce di aver toccato ‘le
poppoline’ di una delle suore, alla quale avrebbe anche leccato i
genitali.
Questa mamma
riferisce ad un’altra mamma gli atteggiamenti del bambino
con l’invito ad interrogare il proprio figlio, della stessa età
dell’altro. Interrogato, il bambino conferma quanto detto dall’altro con
l’aggiunta che talvolta tutti i bambini venivano messi in fila e
venivano applicate delle supposte.
Le due mamme
si recano dal parroco, responsabile della scuola materna, senza ottenere
risposte precise, poi si recano dal maresciallo dei carabinieri del
luogo, che svolge qualche indagine, segue una perquisizione nell’asilo
dalla quale risulta che una delle suore aveva una videocamera che usava
per le feste dei bambini.
Successivamente le indagini passano alla polizia giudiziaria presso la
Procura della Repubblica di YY.
Ricorda la
sentenza che al dibattimento di primo grado si perviene dopo lunghe e
accurate indagini preliminari che non danno esito, vengono sentiti sette
bambini in sede di audizione protetta con l’ausilio di psicologhe
infantili.
Ogni bambino
racconta la sua storia. Uno si ferma a
Non so non
ricordo.
Una bambina
riferisce che ‘le
facevano fare le supposte’, la stanza buia era grande come tutto il
paese,
una delle
suore le diceva “Vaff…”
erano senza vestiti e le suore facevano leccare il sedere a tutti i
bambini…in un primo momento esclude che ci fossero presenti uomini, ma
successivamente, per le insistenze della psicologa parla di “una
donna di nome Giuseppe’ che faceva loro imparare le cose brutte, si
spogliava e si faceva leccare anche lui.
Un terzo
bambino esordisce dicendo che
“le suore
vanno sgridate e imprigionate”parla
poi della stanza buia, delle suore senza i vestiti, che a lui è stato
toccato il pisello, ai bambini sono state fatte cose brutte, le ‘suore
gli rompevano le tasche”.
Un altro
bambino dice che le suore picchiavano i bambini e facevano loro male
nella stanza buia. Una bambina di quattro anni e mezzo riferisce
dell’applicazione delle ‘suppostine’, che le suore alzavano la gonna,
che c’era la stanza buia, che l’uomo voleva essere toccato ma sopra i
pantaloni e le suore sopra le mutande, che il membro dell’uomo era ‘mollo’.
Un’altra
bambina dice che una delle suore abbassava le mutande ai bambini e
faceva le foto, ha visto il pisello ad un uomo che andava tutti i giorni
all’asilo, le suore si alzavano i vestiti e mostravano il seno. L’ultimo
bambino parla di suore che li sgridavano, che il castigo consisteva
nello stare seduti su una panca, sa che all’asilo andava un uomo che lui
non ha mai visto. Le molte madri sentite in dibattimento riferivano di
aver sentito dai figli racconti preoccupanti relativi a descrizioni del
sesso maschile, di comportamenti come farsi leccare dal cagnolino, di
racconti in cui tutti i bambini si orinavano e defecavano l’uno addosso
all’altro, che certi raccontavano di aver succhiato il seno alle suore.
Molti bambini
aveva incubi notturni e rifiutavano di andare a scuola ecc. I superiori
delle due suore hanno espresso valutazioni positive, anzi elogiative. Le
imputate si sono sottoposte ad interrogatorio nel dibattimento per
negare ogni accusa e ricordare alcuni contrasti sorti, per ragioni
banali, con alcune mamme. Una delle imputate ha ricordato di aver subito
un intervento di angioplastica e di applicazione di by pass coronarici a
seguito dei quali le era rimasta una cicatrice dallo sterno
all’ombelico.
Sulla base di
queste risultanze processuali il tribunale ha affermato la
responsabilità delle due imputate per il reato loro ascritto. E’ stato
visto come significativo in senso accusatorio il fatto che le prevenute
si sono limitate a negare in radice ogni elemento a loro carico“respingendo
anche quei comportamenti suscettibili di alternative interpretazioni”.
Avverso la
sentenza di condanna è stato proposto appello per contestare la validità
e attendibilità delle accuse formulate dai bambini, per ripercorrere il
passato e le problematiche sessuali della mamma da cui è partita
l’iniziativa; per far presente che le accuse sono pervenute da otto
bambini su trentadue e che dai rimanenti ventiquattro sono venute
indicazioni diverse e addirittura negazioni recise.
Inoltre, si
sottolinea che l’incidente probatorio si presenta viziato in quanto in
precedenza i bambini sono stati interrogati dai genitori e vengono
invitati a ripetere quanto detto alla mamma, che sono state rivolte
domande suggestive ed esercitate forti pressioni.
Si sostiene
che in seguito ai primi sospetti si è creato un contagio tra i genitori
dei bambini che ha provocato il riprodursi ed il moltiplicarsi delle
accuse. In conclusione, la difesa chiede l’assoluzione delle imputate.
La Corte –cito
testualmente-
ritiene che
la sentenza di primo grado non possa essere condivisa e debba essere
riformata integralmente non emergendo dagli atti elementi che consentano
di affermare che esiste la prova dei fatti addebitati alle appellanti.
Pare
opportuno premettere alcune considerazioni. Nel caso di specie, come in
quelli analoghi, purtroppo oggi frequenti, di abusi veri o presunti in
danno di minori, si manifesta una forte emotività, evidente
nell’opinione pubblica e nelle parti ed in qualche modo espressa anche
dai primi giudici, dalla quale è assolutamente necessario prescindere in
sede di giudizio.
Inoltre
occorre evitare che l’inderogabile esigenza di proteggere e tutelare
l’infanzia, in particolare nell’attuale momento storico, induca a
ritenere sempre e comunque veritieri, sinceri e trasparenti i racconti
di bambini, soprattutto se, come nel caso di specie, contano appena
tre-quattro cinque anni di età e sono inseriti in un preciso contesto
ambientale.
Non si può
trascurare infatti, cosa che sembra sia stata trascurata proprio da chi
più di ogni altro è tenuto ad averlo presente, come le psicologhe
chiamate a prestare la loro opera nel presente procedimento, il fatto
che dei bambini di questa età sono facilmente influenzabili, tendono ad
adeguarsi alle aspettative degli interroganti, si lasciano trasportare
dalla fantasia, scambiano la fantasia con la realtà, facilmente
sostituiscono nei loro ricordi personaggi fantastici con soggetti reali
(trattasi di nozioni di esperienza, che non richiedono particolari
specializzazioni e nemmeno l’ausilio di periti)……
Diverso
sarebbe stato invece il peso
probatorio delle dichiarazioni de ibambini, soprattutto se nei loro
confronti fossero state adottate quelle misure che la fine di garantire
la genuinità delle stesse sono state suggerite dal buon senso e
dall’esperienza, e sono indicate nella legge processuale e nella Carta
di Noto del 9 giugno 96, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non
avendo ovviamente un valore cogente ‘raccoglie le linee guida per
l’indagine e l’esame psicologico del minore’, come stabilito dal
convegno tenuto in quelle date da esperti, magistrati, avvocati,
psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici
legali, riuniti per l’appunto a Noto.
Nel presente
procedimento duole osservare che le citate linee guida e le
disposizioni, per quanto generiche, del codice, sono state affatto
obliterate. In particolare, la carta di Noto invita
:-
“a
garantire che l’incontro (con il minore) avvenga in tempi, modi e luoghi
tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della
comunicazione” mentre nel caso di specie le videoregistrazioni
dimostrano che l’incontro avviene sì in una stanza attrezzata con giochi
e colori, ma si fa ripetutamente presente che vi sono persone e quali
sono le persone che si trovano dietro lo specchio unidirezionale, ed il
giudice, presentato come tale, va e viene dalla stanza al luogo dove si
trovano le altre parti, certamente disturbando il bambino interrogato
.-
“Ad
evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative che
diano per scontata la sussistenza del fatto che è oggetto di indagine”:
a Luca si chiede di parlare delle “cose brutte che gli hanno dato
fastidio”; a Maria si chiede di spiegare, dando per scontato che fosse
praticato, il gioco dei coniglietti; a Lucia si propone di descrivere il
seno della suora dando per scontato che l’abbia visto, mentre in
numerosi altri casi si fanno domande alle quali il bambino può
rispondere solo‘sì’ o ‘no’, quando è ovvio che i piccoli tendono ad
adeguarsi a quello che ritengono sia il desiderio dell’interrogante
;-
“L’esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi dei colloqui,
tenuto conto della sua età e della capacità di comprensione, evitando,
in quanto possibile, di caricarlo di responsabilità per quello che
riguarda gli sviluppi del procedimento”: ripetutamente i bambini vengono
invece invitati a raccontare ‘le cose brutte che hanno fatto le suore’
così che il giudice possa intervenire e punirle.
La genuinità
e la spontaneità delle dichiarazioni dei minori sono messe ancora a dura
prova dall’atteggiamento degli interroganti, quando gli stessi,
rendendosi conto delle difficoltà del bambino, gli promettono un ‘premio’,
gli assicurano che lo “libereranno presto,…se parla” (e in quale modo?).
Risulta poi
dalle stesse registrazioni che i bambini sono stati
‘preparati’all’audizione protetta: ora, è indubbio che una preparazione
ci deve essere, per evitare che il bambino subisca particolari traumi
dall’interrogatorio e debba dolorosamente ricordare fatti incresciosi
che magari ha rimosso, e soprattutto perché possa fornire un racconto
sincero e genuino di quanto è eventualmente accaduto, ma tanto esclude
che lo psicologo prepari con il bambino la versione da rendere al
giudice, mentre ciò è evidentemente avvenuto nel presente procedimento
(nella registrazione si nota che spesso la psicologa invita il bambino a
ripetere quello che ha detto in precedenza a lei o anche ai suoi
genitori).
Tenuto conto
di queste considerazioni, ad avviso della Corte, le dichiarazioni dei
bambini, che si assume siano stati oggetto di abusi da parte delle due
imputate sono state raccolte in maniera inadeguata e devono essere
valutate con assoluta cautela. Le informazioni raccolte dai genitori e
nelle audizioni protette soffrono di gravi carenze e contraddizioni
anche nel loro contenuto: spesso i bambini dicono ai genitori cose che
smentisco nonell’esame giudiziale.….. Per tutto quanto considerato,
visto l’art. 605 c.p.p. in riforma della sentenza del Tribunale di**…la
Corte assolve le imputate dal reato loro ascritto perché il fatto non
sussiste.”
Questa
sentenza è troppo chiara per aver bisogno di commenti. Ma un’attenta
riflessione, specie da parte di coloro che intervengono come esperti
nell’iter processuale, noi per primi, mi sembra doverosa.
Luisella de Cataldo Neuburger |