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VIVERE NELLA VERITÀ

FALSI ABUSI

ALLA SCUOLA MATERNA

Il procedimento penale [1] a carico di Presidente e Direttrice didattica della scuola materna “G. BOVETTI” [2] di La Loggia TO si è risolto con sentenza assolutoria, perché i fatti non sussistono. Ora è doveroso sensibilizzare la collettività su alcune circostanze inedite della vicenda, che non trovano apparente spiegazione, ma concorrono a sbrogliare l’intricata matassa.

Non dimentichiamo che parecchi giornalisti, incuranti della Verità, hanno privilegiato la pubblicazione di articoli che enfatizzavano le tesi di accusa (indulgendo nella spettacolarizzazione), senza rettificare con tempestività e appropriato rilievo le informazioni rivelatesi inesatte o errate e senza garantire adeguate opportunità di replica a chi era ingiustamente accusato.

Inoltre l’arbitrio assunto dai mass media è tale, da godere di una tacita benevolenza dei poteri forti e di un credito incondizionato da parte dei lettori, in barba dei diritti costituzionali, delle leggi penali, delle regole deontologiche e del rispetto di qualsiasi valore.

Molti credono, per la loro tranquillità civica, che il fermo di un indagato sia corroborato da fondati sospetti. Capita purtroppo che il motivo più logico sia l’ordinaria follia. I giochi infantili di una bambina e un bambino della sezione arancioni, in un contesto scolastico turbolento, sono stati fraintesi e fatti passare per esperienze traumatiche a sfondo sessuale.

In realtà la sentenza del Giudicante non ha riscontrato alcun indizio di colpevolezza invocato dall’accusa nelle innumerevoli false dichiarazioni (affini per toni e contenuti) rilasciate da concittadini e dipendenti dell’asilo, smaniosi di leggere il proprio nome tra coloro che avrebbero contribuito a rovinare due persone innocenti.

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Per capire le cause di una così ignobile accusa, è stato necessario approfondire la letteratura scientifica sul comportamento evolutivo dei bambini e in particolare sui disturbi manifestati dagli infanti, presunte vittime di violenza, appurando che un numero non trascurabile di operatori della salute mentale giunge alla conclusione che l’ansia, la paura, l’emotività espresse da un minore sono sempre sintomi di un disagio, in genere riferito ad abusi perpetrati da genitori, insegnanti o inservienti…

La letteratura scientifica non consente affermazioni dogmatiche, ma impone che le ipotesi formulate siano verificate con sistematicità sulla base di argomentazioni logiche. Infatti l’Ordine Nazionale degli Psicologi ha deliberato il 30 settembre 2003 che i periti dei Tribunali conseguano annualmente un attestato di frequenza in psicologia giuridica e forense, con specifiche competenze relative alla psicologia dello sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia (requisito necessario al mantenimento dell’iscrizione agli elenchi). Non è ammissibile che un operatore della salute mentale, anche per disposizione della Corte di Cassazione (1997), consideri tout court attendibile un bambino, poiché è una prerogativa del giudice.

Il consulente tecnico deve pronunciarsi solo sulla capacità e sulla competenza del minore a rendere testimonianza, senza incorrere in errori eclatanti come nel caso della neuropsichiatra Luisa L. A., che ravvisò nel disegno del bambino (un drago) “una forma allungata, fallica, ricoperta di punte” e successivamente sostenne che la psicologia non fornisce elementi esaustivi.

Merita ricordare la campagna di prevenzione sull’abuso e il maltrattamento nei confronti dei minori intrapresa dalla Regione Piemonte [3]. Sono stati realizzati e sono in fase di realizzazione corsi per operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, insegnanti, magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine, medici di base, ginecologi e pediatri, allo scopo di imparare a riconoscere e a decifrare correttamente i segnali del disagio infantile, per distinguere i messaggi di aiuto dalle semplici richieste di attenzione, evitando stereotipi e pregiudizi.

Quando si prospetta una questione di correlazione tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale, è necessario che i periti evidenzino alle parti in causa che le attuali conoscenze scientifiche non consentono di individuare compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici [4].

Pertanto si richiama l’attenzione di tutti sull’opportunità o meno di avvalersi dell’intervento di un operatore della salute mentale, assicurandosi a priori su quali elementi della letteratura scientifica attesti il suo convincimento o la sua impressione, dato che la psicologia è una scienza empirica-teoretica priva di una linea di demarcazione netta che separi la fine del normale sviluppo dall’inizio della patologia.

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Un profilo diagnostico di disturbo mentale di un minore non lo si rileva con esigue sedute (così come hanno fatto alcuni operatori dell’ASL 8 sentenziando, per gli ipotetici malesseri raccontati dai genitori, come i due bambini fossero compatibili con l’aver subito atti di abuso sessuale al di fuori del contesto familiare e considerando l’intera scolaresca oggetto di attenzioni devianti da parte di adulti, senza mai aver effettuato nel tempo sopralluoghi o constatazioni scientifiche. Aspetti peraltro contestati e negati dal Giudicante e dagli atti processuali, poiché i comportamenti sessualizzati erano certamente da attribuire all’esterno dell’ambiente scolastico o frutto del clamore suscitato dalla vicenda.

A conferma di quanto esposto si abbia notizia di come l’insegnante della sezione azzurri P. S., la psicologa  dell’ASL e un dirigente della Polizia Giudiziaria abbiano, a distanza di quasi due anni dall’inizio della vicenda, ritenuta probabile abusata, per effetto di associazione, una bambina, a seguito della paura da lei manifestata nel vedere la figura del “Robot Pallino” [6] (senza considerare altre spiegazioni per il suo comportamento). La madre della piccola riferirà in seguito che la paura della figlia verso oggetti e persone a lei sconosciute, come Babbo Natale, era dovuta alla sua timidezza ed era antecedente alla frequenza scolastica (peraltro in quel periodo assai limitata), precisando che il nome dell’imputato era stato suggerito alla bambina dalla stessa maestra. Tuttavia un ispettore di Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero ritennero comunque la piccola esposta a probabili abusi, al punto da consentire una fuga di notizie totalmente false e tendenziose.

Inoltre la stessa psicologa dell'ASL invitò una delle madri (Bernarda o A69) a raccontare i supposti accadimenti al posto della figlia [Geltrude o A10] (soluzione non contemplata dai protocolli). L’ansia, l’emotività e l’istrionicità del genitore costringevano la bambina a spogliarsi integralmente mostrando i genitali [7], ripresi nella videoregistrazione dell’audizione, e l’ammiccamento sexy della piccola avrebbe dovuto avvallare il presunto abuso subito, anche se la minore durante l’incontro non ha mai avvalorato la specificità dei fatti riportati dalla madre. Anzi sorrideva e ballava con le stesse modalità che sono rinvenibili dalla visione di immagini relative alla trasmissione “Il Grande Fratello” e al video musicale “Yo soy Candela”.

Si coglie l’occasione per ribadire che i due bambini hanno sempre e solo riferito di giochi naturali tra coetanei, così come enunciato in sentenza dal Giudicante e confermato dalla letteratura scientifica (secondo la quale intensi sono gli interessi dei minori nel verificare e toccare la loro diversità fisica), senza mai riportare gli atti boccacceschi che le madri avrebbero voluto che pronunciassero.

Ciò conferma il principio che quando un bambino ha realmente vissuto una situazione può essere in grado di raccontarla (anche se l’immaginazione e la manipolazione fanno brutti scherzi) in modo coerente per la sua età, così da avere riscontri con altri elementi del procedimento, a patto però che i pochi interrogatori siano condotti da personale altamente specializzato.

Si manifestano quindi ragionevoli dubbi sulla genuinità dei racconti che i genitori avrebbero raccolto dai figli. La legge si limita a identificare il reato con i termini generici di “atti sessuali” [8] e per comprenderne le caratteristiche occorre fare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione, fruibili solo attraverso l’ausilio di addetti ai lavori.

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Il fatto che l’ambiente della scuola materna fosse confuso, privo di ruoli interni ben definiti [9], disorganizzato e con una presenza di comportamenti sessualizzati tra i bambini [10], non può essere certamente addebitato al nuovo Consiglio di Direzione [11], che assunse l’incarico effettivo a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002, ma bensì alla precedente amministrazione [12], che per ben quattro anni avrebbe dovuto curare con più rigore sia la gestione sia l’attività scolastica. Inoltre i giochi di e tra bambini (come ribadito successivamente) erano in uso già da molto tempo prima, soprattutto nella sezione arancioni, dimostrando come la vigilanza delle maestre non fosse così diligente [13].

Sempre in tema di responsabilità, il pediatra R. T. e il padre del bambino dichiararono che l’insegnante della sezione arancioni Maria Grazia M. riferì loro che Presidente e Direttrice didattica avevano l’abitudine di prelevare dalla sua classe un gruppetto di bambini. Ciò è stato categoricamente smentito da tutte le maestre, ma è bastato inizialmente a dare corpo al falso abuso, suggestionando emotivamente gli operatori della salute mentale e gli inquirenti (anche se questi ultimi avrebbero dovuto agire sulla fonte con logica verificazionista, aspetto peraltro mai avvenuto [14]).

Il Pubblico Ministero M. B. ha richiesto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i due indagati adducendo quali gravi indizi di colpevolezza i racconti resi dai minori così come riferiti dalle rispettive madri (aspetto solo indiziante e privo di qualsiasi valore probatorio); la perfetta corrispondenza di particolari come quello delle scoregge, non essendovi (secondo lui) altra spiegazione se non quella del dato d’esperienza vissuta. Ancora meno giustificabile e coerente risulta l’operato del Pubblico Ministero se si considera che:

1.    in Piemonte e Valle d’Aosta è uno dei referenti per la formazione di avvocati e magistrati, nonché esponente di Magistratura democratica (corrente di sinistra dell’Associazione Nazionale Magistrati);

2.    ha pubblicamente affermato: “Un magistrato che conosce perfettamente le regole del giudizio, ma non sa ascoltare un bambino, è un pericolo non solo per il minore, ma anche per l’accusato”;

3.    partecipa alla redazione della rivista “Minori e Giustizia”, che ritiene “abuso ogni ascolto non empatico, perché il bambino abusato parla davvero solo a chi ha orecchie e cuore per ascoltare e ciò vale anche per i casi di false accuse”;

4.   invoca “atti di fede” o “misericordia” del Giudicante per affermare la penale responsabilità e la condanna di innocenti.

Non è condivisibile l’asserzione che i periti che saltano un po’ qua (giudici) un po’ là (privati) non sono da amare, perché una scelta di campo eviterebbe equivoci nella serenità di giudizio. Se questa è l’opinione corrente, come considerare la Verità? I consulenti tecnici non lavorano per la gloria divina e alcuni si distinguono per la qualità, altri per la quantità professionale (compiacendo il committente, sia esso titolare di accusa o difesa). Se fosse comune a tutti la cultura della legalità, ossia la volontà di rispettare le regole, non si ricorrerebbe a operatori del diritto per ottenerne il rispetto, così come servire la giustizia non sempre implica essere giusti o agire nel giusto.

Non meno interessanti sono le affermazioni del Giudice per le Indagini Preliminari P. G., ricusata per aver commesso delle irregolarità nel procedimento, che in un’ordinanza ha scritto: “Si tratta di persone che hanno tradito la fiducia in essi riposta da un’intera comunità. Si sono rivelati insensibili al rispetto di qualsiasi legge morale o giuridica. Né si rinviene alcun sintomo di un serio ravvedimento. Non vi è alcuna rivisitazione delle proprie condotte di vita”. Per il solo fatto di aver opposto una radicale negatoria in merito agli addebiti contestati, per il solo fatto di essere innocenti, non è stata concessa la libertà dopo gli arresti!

È poi abietto l’interesse di alcuni avvocati a beneficiare con disinvoltura dell’attenzione della stampa. Innamorati più della propria promozione pubblicitaria che scrupolosi nella difesa del cliente, si rivolgono ai mass media non solo per dare notizia degli sviluppi di un’inchiesta, ma per provocare un forte condizionamento sull’esito di un processo.

Constatato che il pregiudizio ancora oggi persiste, pur essendo consci di essere dinanzi a eclatanti errori giudiziari e all’indifferenza dei più verso il dolore altrui, si precisa che gli atti iniziali non hanno avuto alcuna ulteriore integrazione dall’attività istruttoria. Anzi vi è stata una vistosa regressione di concordanza indiziaria, tanto che il processo ha avuto come elementi di discussione gli stessi dati raccolti al momento degli arresti e documentati nell’allegato estratto della sentenza di assoluzione.

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Penso che qualsiasi padre si preoccupi del proprio figlio per capire cosa gli sia accaduto, sia di fronte a fenomeni di presunto abuso, sia che venga arrestato per atti di molestia su minori (a maggior ragione se il genitore vive e lavora a fianco del congiunto come Segretario dell’istituto scolastico [15]). Molti hanno criticato la campagna epistolare indirizzata ai più disparati destinatari pubblici e privati, attribuendo allo scrivente la causa di una spaccatura tra innocentisti e colpevolisti. Pochi però hanno colto le doglianze del messaggio nel richiamare l’attenzione di tutti sui falsi abusi e sugli abusi legalizzati (perpetrati nel disperato tentativo di affermare presunte responsabilità penali per giustificare l’avventatezza di clamorose inchieste) [16].

Questa piaga sociale affligge la collettività alla pari di una pestilenza [17], con crescita esponenziale e comuni denominatori in molte città italiane come Torino, Milano, Modena, Bergamo, Brescia, Taranto (solo per citarne alcune), a seguito di denunce derivanti da pettegolezzi, invidia, superbia, atteggiamenti non empatici e prevenuti, interventi suggestivi e invasivi che ledono l’integrità psicofisica dei bambini, cieca disperazione di genitori ansiosi e istrionici, fenomeni di contagio psicologico che sfociano in isterie collettive, fini speculativi e politici.

Paura e ignoranza hanno come conseguenze estreme l’allontanamento di un figlio dal nucleo familiare o essere ingiustamente privati della libertà e dei diritti fondamentali per futili e pretestuosi motivi.

Tant’è che quando il Giudicante appura che i fatti non sussistono, ovvero non c’è mai stato alcun abuso, le madri, anziché rallegrarsi con sollievo, si indignano, gridano e imprecano: un accanimento che lascia intravedere una tesi preconcetta, non una ricerca della Verità. Addirittura una di loro, presentatasi in carrozzella alla lettura del dispositivo della sentenza, pochi giorni dopo correva esagitata per il paese a strappare manifesti.

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Tra i fatti inediti degna di nota è la circostanza che già da settembre 2000, con missiva dell’amministrazione comunale alla scuola materna “G. BOVETTI” [18], erano in atto abboccamenti con il Presidente Sergio F. per la cessione del servizio scolastico al Comune di La Loggia.

Il trasferimento non solo fu avversato con lettera firmata dai membri del Consiglio di Direzione in carica, ma sotto un profilo giuridico fu anche sollevata eccezione da parte del consigliere Avv. Nadia GARIS circa l’effettiva proprietà dell’immobile (argomento di forte contrasto tra i due enti fino al commissariamento dell’istituto scolastico).

Rimangono poi inspiegabili alcuni aspetti quali l’insistenza degli amministratori comunali dell’epoca, sia di minoranza sia di maggioranza, affinché a tutti i costi il Presidente Sergio F. fosse eletto in seno al nuovo Consiglio di Direzione, dopo essere stato trombato dagli azionisti durante le regolari elezioni tenutesi nell’aprile 2001 [19].

Non si trascuri che immediatamente dopo gli arresti di Presidente e Direttrice didattica, il Sindaco Antonella G. si presentò presso la scuola materna offrendo la propria disponibilità ad assumere la soprintendenza del servizio, ottenendo in cambio un netto rifiuto da parte della maggioranza del Consiglio di Direzione. Tale fu l’affronto che le forze politiche non si diedero per vinte e il 5 dicembre 2001 convocarono una riunione straordinaria, registrando su audiocassette l’intera seduta [20].

Oggetto del contendere furono le dimissioni del Segretario dell’istituto scolastico, padre del Presidente [21], in quanto (a loro dire) esercitava pressioni su alcuni membri del Consiglio di Direzione per averne il controllo indiretto. Alla riunione parteciparono il Sindaco Antonella G., il Vice Sindaco Salvatore G., Sergio F. e tanti altri [22], i quali, per costringere il Segretario a dimettersi, all’unanimità condivisero azioni di varia natura, tra cui denunce per irregolarità contabili e incapacità gestionale, iniziative politiche per fomentare i genitori, interventi di ispettori di Polizia Giudiziaria per caldeggiarne l’esonero… Il Sindaco Antonella G. concluse poi la seduta con l’impegno di convocare ufficialmente [23] un’assemblea tra capigruppo e membri del Consiglio di Direzione, al fine di deliberare la revoca dei contributi comunali alla scuola materna qualora il Segretario non avesse rimesso il mandato per sopraggiunte difficoltà amministrative.

La maggioranza del Consiglio di Direzione non accettò né provocazioni, né minacce, né ricatti; rinnovò piena e incondizionata fiducia nella persona e nell’operato del Segretario per la corretta gestione e deferenza alle leggi (circostanza successivamente confermata dal Commissario Pier Luigi BATTEZZATO con missiva del 5 marzo 2003); decise di rinunciare all’incarico insieme al Segretario, spiegando le ragioni del gesto in una lettera aperta, indirizzata a tutti i genitori dei bambini che frequentavano l’istituto scolastico e alla Regione Piemonte.

Per quanto esposto, ritengo legittimo sia nutrire ragionevoli dubbi sulla condotta di quanti parteciparono alla riunione del 5 dicembre 2001 (non solo per essersi sostituiti ai preposti organi giurisdizionali, ma perché in situazioni analoghe potrebbero perseverare in simili propositi), sia chiederne le dimissioni (visto che alcuni di loro ricoprono ancora cariche pubbliche).

Altre strade furono percorse pur di screditare la figura del Segretario:

1.    la denuncia alla Polizia Giudiziaria da parte del consigliere comunale G. T., che riteneva il Segretario in preda a un tale stato confusionale, da manifestare intenti anticonservativi con gravi rischi per la collettività (esortò perfino Sergio F., don Dante GINESTRONE [24] e Stella R. a disertare la seduta straordinaria del Consiglio di Direzione prevista il 12 dicembre 2001);

2.    la deposizione resa al Pubblico Ministero da Stella R., che tacciava il Segretario di atti intimidatori nei confronti delle maestranze e della sparizione di un mazzo di chiavi dell’asilo in possesso del Presidente (tutte le gratuite illazioni sono state smentite dalle risultanze processuali). E così via…

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Se fosse possibile leggere integralmente le motivazioni contenute nella sentenza di assoluzione, chiunque si interrogherebbe sui reali motivi per i quali è stato fatto tanto male a due persone innocenti, alle loro famiglie, ai bambini. Si tratta forse di una vendetta trasversale? Maturata in ambienti più vicini al Comune o alla Parrocchia? Con il concorso di persone interne o esterne all’istituto scolastico? Per disporre liberamente della struttura e del servizio? Per realizzare senza difficoltà una scuola materna pubblica? Per avere perso il “prestigio” di appartenere al Consiglio di Direzione? Cui prodest scelus, is fecit! [25]

Tutto ciò non ha alcuna giustificazione! Sarebbe stato sufficiente comunicare ai diretti interessati di non essere più persone gradite, anziché infamare la loro integrità e il loro buon nome per il solo fatto di non essersi assoggettati a vili interessi di bottega.

In conclusione desidero sia affermare che gli episodi inediti sono documentati e documentabili, sia ringraziare tutti coloro che hanno sempre avuto fiducia nel Segretario e nel Presidente Filiberto, perché i fatti non sussistono. Esprimo stima nei confronti della magistratura, poiché, malgrado la condotta e le osservazioni di alcuni suoi esponenti, è stata in grado di determinare la Verità, evidenziando gli aspetti naturali e prevedibili nella crescita dei piccoli. Auspico per il futuro che si evitino ulteriori abusi legalizzati e si abbia autentico rispetto dei bambini!

Moncalieri, 30 settembre 2004

Vittorio APOLLONI

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESTRATTO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Vincenzo Bevilacqua, all’udienza 31.3.2004, ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

In rito abbreviatonei confronti di

APOLLONI Valerio - BALLARIO Vanda

Conclusioni delle parti

Il Pm ha chiesto l’affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati ascritti e la condanna alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

La difesa delle parti civili ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di legge e il risarcimento del danno (da liquidarsi nella somma di euro 150.000 per minore ed in euro 20.000 per ciascuno dei genitori).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Alla luce dei criteri che sorreggono la valutazione della prova -che anche in costanza della odiosità dei fatti in esame devono presiedere al ragionamento probatorio-, questo giudice ritiene che la verità processuale che emerge dagli atti, gli elementi probatori dedotti dall’accusa, siano insufficienti a fondare una tranquillante affermazione della penale responsabilità dei prevenuti.

La collocazione locale dei fatti

Quand’anche negato dal diretto interessato, FASOLO Sergio, deve riconoscersi che per problemi amministrativi e di gestione dell’istituto, costui, che in passato aveva ricoperto cariche elettive nell’istituto scolastico, almeno in una occasione aveva espresso un qualche motivo di risentimento nei confronti della BALLARIO -apostrofata come poco di buono- e dell’APOLLONI, apostrofato con l’epiteto di pedofilo.

Ciò senza che da parte dell’interessato o da altre fonti emergano fatti o elementi volti a dare concretezza all’accusa rivolta dal FASOLO, ad essa dovendosi riconosce il solo valore di appellativo offensivo, privo di un qualche valore descrittivo.

Nessun teste ha quindi dichiarato di aver assistito a fatti o sentito lamentele che in qualche modo confermino l’accusa.

L’attività istruttoria

Dopo le prime dichiarazioni dei genitori, la Procura dava corso ad una complessa ed articolata attività istruttoria i cui esiti converrà riassumere, anticipando che, come peraltro riconosciuto dalle parti nel corso del processo, non sono emersi elementi accusatori determinanti, univoci ed ulteriori rispetto alle prove dichiarative dei piccoli.

Nessun elemento accusatorio è rinvenibile nelle sommarie dichiarazioni cui sono state sottoposte numerose persone che lavoravano o gravavano nell’ambiente scolastico.

La portata probatoria dei riferimenti alla responsabilità dei prevenuti desumibili dalle prove orali [di alcuni genitori] è assai limitata dalla genericità dei fatti riferiti e, soprattutto, dalla circostanza che le notizie raccolte datano tutte ad un periodo ben successivo alla diffusione della notizia degli arresti e della ipotesi accusatoria.

A mente della relazione ASL 8 tali piccoli non avrebbero presentato infatti una situazione di tipo psicologico compatibile con la sottoposizione ad abusi, i loro racconti avendo caratteri di fantasiosità, senza alcuna specificità od elemento preoccupante nel loro modo di porsi caratteriale.

Né alcun elemento utile in prospettiva accusatoria deriva dall’attività integrativa depositata dal PM nel corso della udienza 26.11.2004, specificandosi che si tratta di attività di molto successiva alla genesi dei fatti di causa e quindi al forte clamore da essi provocati nella comunità di La Loggia.

Nessun elemento utile in senso accusatorio è venuto dall’attività di intercettazione ambientale e telefonica.

Né elementi utili sono emersi dalle dichiarazioni degli indagati e dalle osservazioni psicologiche cui sono stati sottoposti.

Nessuno dei testimoni ha indicato l’esistenza di atteggiamenti o rapporti di qualsivoglia natura tra i due imputati, diversi dalla frequentazione professionale ed amicale.

Tanto meno un qualche elemento in senso diverso è dato dedurre dalle intercettazioni ambientali o telefoniche.

Nella relazione del consulente del PM, dr. Gianni, sui rapporti, e nei fatti sulla personalità dei prevenuti, non emergono caratteri o profili di pedofilia in alcuno degli imputati o l’esistenza di perversioni o rapporti di natura sessuale tra loro.

Negativi sono stati gli esiti delle perquisizioni, non essendosi reperita alcuna traccia di cose o materiali comunque ricollegabili al reato ipotizzato dall’accusa.

Nessun elemento clinico e medico soccorre nella decisione, non essendosi rilevati segni traumatici di sorta.

La scuola Bovetti si caratterizzava per essere un ambiente scolastico confuso e disorganizzato, ove sovente i piccoli trovavano un affidamento casuale. E presentava tra gli allievi comportamenti di diffusa e marcata sessualizzazione. Il servizio [ASL 8] ipotizza che con gli arresti degli imputati siano venuti meno gli stimoli cui i piccoli erano sottoposti. Argomento del tutto ipotetico che verrà nel prosieguo ripreso.

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Sicché in sostanza, come peraltro riconosciuto dalle parti nel corso del processo, l’attività istruttoria non ha reperito alcun elemento oggettivo utile in prospettiva accusatoria ulteriore rispetto alle dichiarazioni rese dai piccoli.

La valutazione delle prove accusatorie

È noto che in tema di dichiarazioni rese da bambini in età prescolare, nella letteratura scientifica sono rinvenibili diverse ed antitetiche correnti di pensiero nel cui ambito, con diversa intensità di soluzioni, si spazia da una generale affermazione della credibilità del minore [a] una valutazione di inattendibilità della fonte, facendosi leva sulle tendenze manipolatorie del minore, sulla sua immaturità, fragilità, forte suggestionabilità ed il desiderio di accondiscendere all’interlocutore adulto.

Lo scrivente ritiene che in materia non siano ammissibili valutazioni preconcette, dovendosi operare caso per caso l’esame della sua attendibilità.

L’esame di tipo psicologico deve essere volto in primo luogo ad accertare l’attitudine del bambino a testimoniare [in modo utile ed esatto]. In secondo luogo deve valutare la credibilità della fonte, in modo da selezionare sincerità, travisamento, elementi fantastici e menzogna.

L’esame dovrà tener conto del limitato grado di sviluppo psico-fisico del minore, non esasperandosi le eventuali imprecisioni del racconto. Dovrà tenersi conto dei limiti di linguaggio della fonte, delle sue infantili conoscenze, della mimica e della gestualità.

Parimenti si dovrà anche verificare la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni e, quindi, l’assenza di elementi fantastici e, massimamente, la loro spontaneità; così da escludere la ricorrenza di condizionamenti esterni, di fenomeni di emulazione e di ripetizione di fatti o gestualità riferiti da altri, ricorrendo ad una valutazione complessiva degli elementi probatori.

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Le carte processuali mostrano un progressivo impoverimento delle successive dichiarazioni dei piccoli nel corso delle audizioni, con più elevato grado di imprecisioni del narrato.

Situazione che ben potrebbe essere ricondotta a fenomeni di rimozione degli eventi da parte delle vittime, ma che induce a valutare con più rigore le dichiarazioni iniziali.

Le prime dichiarazioni dei piccoli sono conosciute al processo solo nella forma de relato, cui non può certo attribuirsi il valore probatorio della testimonianza diretta vera e propria, ma solo una efficacia indiziante.

Il problema della genuinità delle dichiarazioni dei minori si confonde e si sovrappone con quello della genuinità della fonte che ha ricevuto le dichiarazioni, nonché con il modo con cui sono state assunte ed ottenute le rivelazioni dei piccoli.

Non potendosi negare che va tenuto conto della possibilità di una qualche rielaborazione del narrato, di una qualche opera interpretativa effettuata da parte di chi, avuta la dichiarazione, la ha poi riferita.

La piccola A10 aveva sempre riferito che il gioco era fatto con C20 e tutti i bimbi dopo la pappa. In ciò confermata dalla piccola C20 che aveva riferito che il gioco proseguiva rimanendo sempre tra soli bimbi. E da B10 che aveva limitato i partecipanti ai soli compagni dell’asilo.

A10 e B10 erano stati portati a casa [della zia di A10].

Introducendo i temi del segreto e della protezione, [la zia] aveva raccontato alla piccola A10 che anche a lei era successa una cosa simile, che lei l’aveva raccontato alla zia preferita e che questa l’aveva protetta.

Ed è solo in questo momento temporale ed in tale situazione affettiva che alla domanda della zia, se il gioco fosse limitato a bambini o se partecipassero anche persone grandi, la piccola A10 avrebbe risposto che partecipavano anche persone grandi, alla successiva domanda se maschio o femmina, la piccola dichiarando, sia maschio che femmina.

Gli elementi probatori non permettono certo di affermare univocamente la spontaneità del dichiarato e di escludere l’accondiscendenza della piccola A10 alla zia che la interrogava, nonché il condizionamento anche reciproco tra le due.

Nulla di preciso si conosce sul contenuto del segreto, che la zia avrebbe rivelato alla piccola A10, potendo solo dedursi che si tratti di un episodio di molestie da questa subito quando era piccola. L’introduzione dell’argomento finisce per risolversi in una anticipazione e in una introduzione dall’esterno dell’argomento delle molestie ove, sino a quel momento, il narrato della piccola non aveva mai fatto riferimento al mondo adulto.

Narrati che fanno emergere l’esistenza di elementi fantastici nel racconto ed il ricorso a domande chiuse.

E le trascrizioni delle audizioni portano prova positiva di tali apprensioni, preoccupazioni, del fatto che l’argomento era stato ripetutamente trattato in famiglia, nonché dell’insistenza, dell’ansia affinché i piccoli confermassero anche ad estranei il contenuto dei colloqui familiari.

Le regole del contraddittorio e della valutazione della prova, impongono l’approfondimento delle modalità con cui si sono svolti questi interrogatori familiari, perché tale indagine è fondamentale e preliminare all’esame della credibilità dei minori, di cui deve valutarsi la spontaneità delle dichiarazioni, con ricerca di elementi, positivi, che inducano ad escludere rischi di condizionamenti reciproci e di accondiscendenza.

Sono evidenti ed a tutti noti i possibili effetti delle domande ripetute, suggestive, chiuse, del forte coinvolgimento emotivo, della domanda di conferma sulla mimica espressa dall’adulto e dei relativi rischi di suggestione.

Sicché necessita verificare se si possa escludere che il modo ed il tipo di domande poste ai piccoli abbia potuto trasmettere loro le angosce ed i dubbi degli adulti, così da innescare meccanismi emulativi o l’accondiscendenza da parte loro.

Esame che, relativamente alle rivelazioni avute dalla [zia di A10], non pare risolvibile positivamente, per 1’acclarato ricorso a domande suggestive ed all’esistenza di segreti comuni tra la piccola e la fonte de relato, di cui non si conoscono portata e contenuti.

Né la situazione probatoria muta per la successiva conferma che i due adulti sarebbero da identificarsi con Vanda e Valerio e per le dichiarazioni seguenti.

Va qui anzitutto ricordato che sia A10 che B10 sono stati in compagnia ed insieme all’atto delle rivelazioni effettuate.

Circostanza che non permette certo di affermare con sicurezza una reale autonomia delle due fonti, sicché l’una possa essere considerata conferma dell’altra, in una situazione in cui possa essere valutata la reale convergenza di due diversi narrati.

Le ansie dei genitori, l’atteggiamento mentale che li caratterizzava nel corso dei colloqui avuti con i figlioli ed infine le modalità con cui furono da costoro rivolte le domande risultano evidenti dalle trascrizioni delle sedute, ciò che non permette certo di escludere che diversamente si siano svolti i colloqui e si siano ottenute le rivelazioni iniziali.

La stessa accusa ha riconosciuto che i bambini erano stati sottoposti a sollecitazioni e ad inviti pressanti ed ansiosi.

Nel corso della audizione, peraltro alla presenza delle rispettive madri, i piccoli non hanno confermato la specificità dei fatti che essi avrebbero invece riferito ai genitori. E avanti al Gip essi hanno dichiarato ancora meno, entrambi giocando e ridendo.

In entrambe le categorie di audizioni sono pressoché assenti dichiarazioni comportamentali ed indicazioni anatomiche che, richiedendo conoscenze estranee al mondo infantile, costituiscano prove di vissuti di abuso da parte di adulti.

È evidente che rispetto ad esse non possono escludersi fenomeni di trascinamento e ripetizione, dovuti ai precedenti esami ed ai modi con cui sono stati condotti.

La conclusione di attendibilità dei minori espressa dai periti non può essere ritenuta prova autonoma di autenticità dei narrati.

Né a fondare un giudizio di condanna può essere considerato sufficiente la circostanza che l’istituto scolastico in cui si collocano i fatti fosse caratterizzato da diffusi e generalizzati comportamenti improntati ad una forte sessualizzazione.

Per un verso è dato pacifico che nell’età compresa tra i tre e cinque anni siano intensi gli interessi dei bimbi verso la tematica sessuale “con curiosità sui dati e le differenze corporee e propensione a mostrare i genitali e/o a manipolarli, stimolandoli come fonte di piacere ed eccitazione … interesse comune ai maschi ed alle femmine … con bisogno di verificare, toccare, annusare i genitali esterni degli amici dell’altro sesso … con scambio di parole brutte che non si devono dire … e con la manifestazione del gioco dello spogliarsi, del toccare…”.

Per un altro non può tacersi come gli atti non offrano elementi univoci per ritenere che tale sessualizzazione fosse il prodotto di abusi o non piuttosto trovasse ragione in altri ordini di giustificazioni. Come appare peraltro verosimile per la generalizzazione di tali comportamenti, nonché per il dato temporale, ove la manifestazione di tali fenomeni risale in qualche caso ad un periodo in cui l’APOLLONI aveva preso a frequentare l’asilo solo da pochissimo tempo.

Non può essere del resto taciuto che è assai ricorrente il riferimento ad elementi e comportamenti sessualizzati certamente esterni all’ambiente scolastico. E fruibili dalla piccola [A10] attraverso il mezzo televisivo.

Ovvero al programma “il Grande fratello”, nonché alla canzone ed al ballo Yo soy Candela.

L’incertezza probatoria segnalata permane, relativamente al contenuto di alcune specificazioni fattuali date dai minori, certamente errate rispetto agli eventi ed alle figure degli odierni imputati (ove, per citare solo qualche esempio, B10 ha attestato la presenza ai giochi di una maestra e di una addetta alle pulizie, specificando che la maestra Liliana era colei che lo faceva spogliare e che costei aveva i capelli neri).

E continua a permanere pure rispetto alla localizzazione dei momenti in cui sarebbero avvenute le molestie.

Se infatti gli elementi dati dai piccoli appaiono univoci nella collocazione temporale dei fatti, ovvero dopo la pappa, assai più incerto è il luogo della loro consumazione. Una siffatta varietà di collocazioni finisce per togliere univocità e quindi specificità probatoria alle indicazioni effettuate dai piccoli.

Alcuni di tali luoghi devono certamente escludersi come verosimili teatri degli abusi: così certamente il cortile, frequentato da tutta la comunità scolastica, qualsivoglia aula, aperta ad ogni osservatore anche casuale esterno. Ciò mentre anche il locale direzione non appare certo sito in cui agevolmente avrebbero potuto essere posti in essere gli abusi. Nella situazione di confusione e di via vai generalizzato che caratterizzava l’istituto, la semplice esistenza di una porta attraverso cui chiunque poteva comunque entrare, rende difficilmente ipotizzabile [le tesi di accusa].

*****

p.q.m.

visti gli artt. 442 e 530, II co., c.p.p.

assolve

APOLLONI Valerio e BALLARIO Vanda, perché i fatti non sussistono.

Torino lì 31.3.2004                                                Il giudice dell’udienza preliminare

(dr. V.M. Bevilacqua)


Egregio Signor

Presidente della Repubblica

IL TIMORE STRISCIANTE DELLA PEDOFILIA

Si osserva come il processo mediatico, che in particolari vicende di pedofilia affianca quasi sempre e in modo sommario quello giudiziario, a volte assolutamente disgiunto dalla realtà processuale, sia palesemente irriguardoso dei precetti costituzionali relativi al rispetto del contraddittorio e alla parità delle parti nella formazione della prova. Precetti che dovrebbero invece valere anche nel processo mediatico, dato che lo stesso da un lato produce effetti diretti facilmente intuibili, dall’altro provoca un forte condizionamento del tessuto sociale.

Nel merito della definizione del reato, occorre in primo luogo sostanziare che attualmente non vi è alcuna linea di riferimento nel determinare in cosa consista il vero abuso sessuale, che, a seconda dell’ottica di chi lo subisce, lo osserva, lo investiga, lo giudica, può assumere significati diversi e può essere ravvisato addirittura in una semplice carezza affettuosa. Non esistono studi sulla sessualità infantile che precisino i confini della normalità e dell’anormalità, di conseguenza persistono lacune incolmate nella definizione di “comportamento sessualizzato” del bambino.

La psicologia non fornisce elementi esaustivi nell’individuazione di reali episodi di pedofilia, ma semplici indicazioni, che raramente possono tradursi in certezze assolute. Anche segnali quali la resistenza, gli incubi, l’ansia, la paura possono essere soltanto dei disturbi e non sono segni inequivocabili sufficienti a discernere se trattasi di stress, gioco sessuale fra bambini o abuso.

La ricerca oggi indica che alcuni bambini, senza mai essere stati vittime di abuso di alcun tipo, disegnano i genitali alle figure umane e adottano comportamenti sessualmente allusivi con le bambole. Sono comportamenti naturali e prevedibili, che però spesso non vengono considerati tali dagli operatori della salute mentale, dimenticando che i bambini hanno una sessualità.

Capita poi che un genitore con una personalità ansiosa, timorosa o istrionica possa aver frainteso e suggestionato il bambino. Un’osservazione innocente o un comportamento neutro potrebbero essere sopravvalutati fino a diventare qualcosa di peggio e il genitore potrebbe inavvertitamente aver indotto il bambino a confermare questa interpretazione. Potrebbe anche accadere che un genitore, affetto da disturbi, concepisca una visione del mondo distorta e renda il bambino partecipe di essa, fino ad affermare e vivere una follia a due, in cui il bambino non può che arrendersi e accondiscendere alle aspettative del genitore. Infine un medico male informato o negligente potrebbe saltare alla conclusione che il bambino sia stato abusato, invece di considerare altre spiegazioni per le sue lesioni o i suoi disturbi.

Le fonti di errore più comuni nel lavoro degli specialisti, anche per spirito di corporativismo, sono connesse a pregiudizio o deformazione professionale (interpretano i dati in funzione delle informazioni che già possiedono e considerano probabile un evento più facilmente riconducibile alla loro esperienza), alla perseveranza nella credenza (quando ritengono vera una tesi la difendono dagli elementi discordanti che potrebbero intaccarla o sconfessarla), alla tendenza al verificazionismo (si limitano a cercare la prova che confermi 1’ipotesi formulata), alla sopravvalutazione del significato simbolico (intendono i dati di realtà non per ciò che sono, ma per ciò che sembrano rappresentare).

Analizzando i dati contenuti nei “Quaderni del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze dell’ottobre 2002”, si rileva che nell’anno 2001 le denunce per violenza sessuale in pregiudizio di minori, si badi bene, le denunce, non i casi accertati, sono state circa 220, pari al 3,8% delle violenze sessuali in genere e allo 0,007% dei fatti delittuosi complessivi registrati dagli Uffici di Procura, così come forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica. Se poi si procede a un’ulteriore classificazione, sempre nel contesto dei 220 casi, si rileva che il 95% di tutte le violenze sessuali avvengono nell’ambito familiare e il restante 5% fra quello scolastico e sociale.

Ciò dimostra che i casi di violenza sessuale ai danni di minori compiuti da soggetti all’esterno del nucleo familiare sono molto ridotti, in netto contrasto con l’informazione fornita da carta stampata e televisione, che tendono invece a dare maggiore risalto e interesse cronachistico a episodi di delitto sessuale compiuti da terzi. Sarebbe opportuno che i mass media, che sono un veicolo privilegiato di sensibilizzazione sociale, affrontassero finalmente l’argomento in maniera più adeguata e obiettiva, divulgando i dati reali così come emergono. L’impressione che il cittadino comune ricava sulla pedofilia dalla lettura dei giornali e dall’ascolto dei programmi televisivi è che il pedofilo può essere chiunque, nessuno escluso. La realtà ci dice che gran parte dei casi di abuso sessuale sui minori avvengono invece in seno alla famiglia.

Non basta emanare una legge a tutela dell’infanzia, occorre educare i genitori a relazionarsi in modo empatico con il bambino, informarli correttamente sui comportamenti naturali e prevedibili delle fasi evolutive, attuare efficaci politiche di sensibilizzazione per prevenire e contrastare sia i veri abusi, sia i falsi abusi (dovuti magari a denunce create ad arte), sia gli errori giudiziari (che comunque ledono l’integrità psicofisica del bambino).

Quando il giudizio penale richiede il ricorso a conoscenze tecniche non possedute dagli operatori del diritto, è essenziale per gli organi giudicanti non appiattirsi sulle valutazioni del tecnico del settore, che non può essere trasformato in un comodo paravento per sottrarsi alla propria responsabilità, per quanto gravosa e drammatica, ma deve restare unicamente un collaboratore del giudice. Le sue valutazioni costituiscono solo uno degli elementi, mai il più importante, dei tanti da porre a fondamento del giudizio finale.

Nei tribunali sembra che le perizie in materia di abusi sessuali siano prerogativa degli psicologi, invece la realtà accademica consente la formazione di altre figure professionali, come quella del criminologo clinico, altrettanto competenti a fornire una consulenza tecnica.

Mi auguro che quanto esposto possa rappresentare il punto di partenza per un esame critico a tutto campo, necessario affinché il sospetto in tema di abuso all’infanzia cessi di essere quella sorta di “terra di nessuno”, dove imperversano maghi, fattucchieri e ciarlatani travestiti da esperti, che proiettano le proprie paure dell’ “uomo nero” sugli altri, vedendo esclusivamente ciò che cercano e costruendo carriere sulle disgrazie altrui. La società è affetta da questa nuova caccia alle streghe che è l’ipotesi di pedofilia: un problema generalizzato, una sorta di timore strisciante che assale tutti i genitori, una piaga sociale che incute ansia e paura talora eccessive.

Non tutti i fenomeni divengono problemi sociali, ad esempio non lo è diventato il maltrattamento degli anziani, che pure subiscono purtroppo tante e forse più violenze dei bambini. Si potrebbe pensare che la mobilitazione sociale si realizzi quando il problema assume dimensioni tali per cui è indispensabile intervenire, ma non è così. Un tempo i metodi di educazione dei bambini erano improntati a un’estrema severità, prevedendo anche percosse e umiliazioni, eppure il contesto socio-culturale era diverso. Quando aumenta la sensibilità sociale nei confronti di un fenomeno, la sua frequenza si amplifica, soprattutto se indefinito, si drammatizza e spettacolarizza, contemporaneamente alla diffusione di informazioni da parte dei mass media.

I reati di pedofilia devono essere sistematicamente perseguiti! I bambini devono essere tutelati da qualsiasi insidia, violenza e abuso! Ma non bisogna fare di ogni erba un fascio, occorre anche considerare il rovescio della medaglia e combattere i falsi abusi legalizzati.

Moncalieri, 31 marzo 2004

Vittorio APOLLONI



[1]     L’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere fu eseguita il 26 ottobre 2001.

[2]     Ente pubblico IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) allora disciplinato dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972, dallo Statuto Organico approvato in data 24 aprile 1950 e relativi regolamenti interni, dalla Legge Regionale Piemonte 06 agosto 1996 n. 61, dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, nonché loro modifiche e integrazioni.

[3]     Lettera Prot. n. 4420/301 del 10 maggio 2004.

[4]     Carta di Noto 7 luglio 2002 - Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale.

[5]     M. F., M. G. e A. M. dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Moncalieri TO.

[6]     Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2002/2003 redatto dal Collegio Docenti della scuola materna.

[7]     I protocolli prevedono l’uso di bambole anatomiche quale mezzo di comunicazione per ricostruire le dinamiche e non la denudazione della bambina con l’abuso di autorità.

[8]     Codice Penale - Art. 609 bis Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Omissis

[9]     Si precisa che le disposizioni normative allora vigenti stabilivano in modo puntuale le funzioni attribuite a ogni persona in organico (peccato però che per alcune fosse invalsa l’abitudine di disattenderle secondo i propri comodi).

[10]    Nelle forme e nei modi normali e prevedibili per l’età evolutiva.

[11]    Composto da Valerio APOLLONI (Presidente), Cristina MANCINO, Rosanna MARTINOLLI, Elisabetta PIOVANO, Sergio FASOLO, Stella ROSSETTO, don Dante GINESTRONE.

[12]    Composta da Sergio FASOLO (Presidente), Avv. Nadia GARIS, Maria GHIGO, Gianpiera MANZO, Maria Francesca MARTINI, Luigina RAZZANTE, don Dante GINESTRONE.

[13]    La diretta responsabilità delle insegnanti è stabilita dall’art. 28 della Costituzione Italiana, dall’art. 2048 del Codice Civile, dal Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297, dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite 03 febbraio 1972 n. 260 e 09 aprile 1973 n. 997.

[14]    Codice Deontologico dei Magistrati - Art. 13 La condotta del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.

Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.

[15]    La nomina a Segretario fu conferita a febbraio 2000, godendo sempre di massima stima e fiducia da parte del Consiglio di Direzione. In quella occasione si evidenziarono le gravi irregolarità riscontrate sul piano amministrativo e contabile.

[16]    La lettera spedita il 31 marzo 2004 al Presidente della Repubblica è acclusa al presente opuscolo.

[17]    Purtroppo le pagine del testo “Storia della Colonna Infame” di Alessandro MANZONI sono di atroce attualità.

[18]    Missive Prot. n. 9384 - 9385 del 27 settembre 2000.

[19]    Statuto Organico 24 aprile 1950 - Art. 9

L’amministrazione dell’asilo è affidata a un Consiglio di Direzione composto da sette membri: uno noto e sei allievi. Il membro noto è il parroco della locale parrocchia San Giacomo. I membri elettivi saranno nominati quattro dagli azionisti e due dal Consiglio Comunale. Omissis

[20]    Le audiocassette sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

[21]    Don Dante GINESTRONE eccepì sul grado di parentela tra il Segretario e il Presidente Valerio APOLLONI, ignorando deliberatamente sia che tra le condizioni previste in materia di incompatibilità e ineleggibilità non era contemplato il caso, sia che il Segretario era stato proposto a ufficio effettivo dal precedente Consiglio di Direzione. Se vi fossero state delle violazioni di qualsiasi natura, la solerzia del reverendo parroco (e di altri con lui) non avrebbe sicuramente esitato a redimerle, anziché limitarsi a insinuarle. Non risulta che tanto zelo sia stato profuso anche nei riguardi della maestra della sezione azzurri Patrizia S., assunta sempre dallo stesso Consiglio di Direzione (che annoverava tra i membri la madre, Maria GHIGO) e regolarmente retribuita a differenza del Presidente. Omnia munda mundis! [Tutto è puro per chi è puro]

[22]    Bartolomeo BAI, Giovanni BORMIDA, Alfonso CAVALLINA, Santino DAINESE, Stella ROSSETTO, Gianna TUNINETTI e Franco VILLELLA.

[23]    Missiva a mezzo notifica Prot. n. 11351 del 6 dicembre 2001.

[24]    Il parroco, sebbene avesse ricevuto regolare convocazione scritta nei termini di legge e fosse stato sollecitato telefonicamente a intervenire alla riunione (indetta per pagare gli stipendi ai dipendenti), preferì rimanere con gli anziani che giocavano a tombola.

[25]    [Ha commesso il delitto colui al quale esso arreca vantaggio]