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VIVERE NELLA VERITÀ
FALSI ABUSI
ALLA SCUOLA MATERNA
Il procedimento penale
[1]
a carico di Presidente e Direttrice didattica della scuola materna “G. BOVETTI”
[2]
di La Loggia TO si è risolto con sentenza assolutoria,
perché i fatti non sussistono. Ora è doveroso sensibilizzare la
collettività su alcune circostanze inedite della vicenda, che non trovano
apparente spiegazione, ma concorrono a sbrogliare l’intricata matassa.
Non dimentichiamo che parecchi giornalisti, incuranti della Verità, hanno
privilegiato la pubblicazione di articoli che enfatizzavano le tesi di accusa (indulgendo
nella spettacolarizzazione), senza rettificare con tempestività e
appropriato rilievo le informazioni rivelatesi inesatte o errate e senza
garantire adeguate opportunità di replica a chi era ingiustamente accusato.
Inoltre l’arbitrio assunto dai mass media è tale, da godere di una tacita
benevolenza dei poteri forti e di un credito incondizionato da parte dei
lettori, in barba dei diritti costituzionali, delle leggi penali, delle regole
deontologiche e del rispetto di qualsiasi valore.
Molti credono, per la loro tranquillità civica, che il fermo di un indagato sia
corroborato da fondati sospetti. Capita purtroppo che il motivo più logico sia
l’ordinaria follia. I giochi infantili di una bambina e un bambino della
sezione arancioni, in un contesto scolastico turbolento, sono stati
fraintesi e fatti passare per esperienze traumatiche a sfondo sessuale.
In realtà la sentenza del Giudicante
non ha riscontrato alcun indizio di colpevolezza invocato dall’accusa
nelle innumerevoli false dichiarazioni (affini per toni e contenuti) rilasciate
da concittadini e dipendenti dell’asilo, smaniosi di leggere il proprio nome tra
coloro che avrebbero contribuito a rovinare due persone innocenti.
*****
Per capire le cause di una così ignobile accusa, è stato necessario approfondire
la letteratura scientifica sul comportamento evolutivo dei bambini e in
particolare sui disturbi manifestati dagli infanti, presunte vittime di
violenza, appurando che un numero non trascurabile di operatori della salute
mentale giunge alla conclusione che l’ansia, la paura, l’emotività
espresse da un minore sono sempre sintomi di un disagio, in genere
riferito ad abusi perpetrati da genitori, insegnanti o inservienti…
La letteratura scientifica non consente affermazioni dogmatiche, ma impone che
le ipotesi formulate siano verificate con sistematicità sulla base di
argomentazioni logiche. Infatti l’Ordine Nazionale degli Psicologi ha deliberato
il 30 settembre 2003 che i periti dei Tribunali conseguano annualmente un
attestato di frequenza in psicologia giuridica e forense, con specifiche
competenze relative alla psicologia dello sviluppo e alle dinamiche della coppia
e della famiglia (requisito necessario al mantenimento dell’iscrizione agli
elenchi). Non è ammissibile che un operatore della salute mentale, anche per
disposizione della Corte di Cassazione (1997), consideri tout court attendibile
un bambino, poiché è una prerogativa del giudice.
Il consulente tecnico deve pronunciarsi solo sulla capacità e sulla competenza
del minore a rendere testimonianza, senza incorrere in errori eclatanti come nel
caso della neuropsichiatra Luisa L. A., che ravvisò nel disegno del bambino (un
drago) “una forma allungata, fallica, ricoperta di punte” e successivamente
sostenne che la psicologia non fornisce elementi esaustivi.
Merita ricordare la campagna di prevenzione sull’abuso e il maltrattamento nei
confronti dei minori intrapresa dalla Regione Piemonte
[3].
Sono stati realizzati e sono in fase di realizzazione corsi per operatori dei
servizi socio-assistenziali e sanitari, insegnanti, magistrati e rappresentanti
delle forze dell’ordine, medici di base, ginecologi e pediatri, allo scopo di
imparare a riconoscere e a decifrare correttamente i segnali del disagio
infantile, per distinguere i messaggi di aiuto dalle semplici richieste di
attenzione, evitando stereotipi e pregiudizi.
Quando si prospetta una questione di correlazione tra quadro psicologico del
minore e ipotesi di reato di violenza sessuale, è necessario che i periti
evidenzino alle parti in causa che le attuali conoscenze scientifiche non
consentono di individuare compatibilità o incompatibilità tra
sintomi di disagio e supposti eventi traumatici
[4].
Pertanto si richiama l’attenzione di tutti sull’opportunità o meno di avvalersi
dell’intervento di un operatore della salute mentale, assicurandosi a priori
su quali elementi della letteratura scientifica attesti il suo convincimento o
la sua impressione, dato che la psicologia è una scienza empirica-teoretica
priva di una linea di demarcazione netta che separi la fine del normale sviluppo
dall’inizio della patologia.
*****
Un profilo diagnostico di disturbo mentale di un minore non lo si rileva con
esigue sedute (così come hanno fatto alcuni operatori dell’ASL 8
sentenziando, per gli ipotetici malesseri raccontati dai genitori, come i due
bambini fossero compatibili con l’aver subito atti di abuso sessuale al di fuori
del contesto familiare e considerando l’intera scolaresca oggetto di attenzioni
devianti da parte di adulti, senza mai aver effettuato nel tempo sopralluoghi o
constatazioni scientifiche. Aspetti peraltro contestati e negati dal Giudicante
e dagli atti processuali, poiché
i comportamenti sessualizzati erano certamente da attribuire all’esterno
dell’ambiente scolastico
o frutto del clamore suscitato dalla vicenda.
A conferma di quanto esposto si abbia notizia di come l’insegnante della
sezione azzurri P. S., la psicologa dell’ASL e un dirigente
della Polizia Giudiziaria abbiano, a distanza di quasi due anni dall’inizio
della vicenda, ritenuta probabile abusata, per effetto di associazione, una
bambina, a seguito della paura da lei manifestata nel vedere la figura del
“Robot Pallino”
[6]
(senza considerare altre spiegazioni per il suo comportamento). La madre della
piccola riferirà in seguito che la paura della figlia verso oggetti e persone a
lei sconosciute, come Babbo Natale, era dovuta alla sua timidezza ed era
antecedente alla frequenza scolastica (peraltro in quel periodo assai limitata),
precisando che il nome dell’imputato era stato suggerito alla bambina dalla
stessa maestra. Tuttavia un ispettore di Polizia Giudiziaria e il Pubblico
Ministero ritennero comunque la piccola esposta a probabili abusi, al punto da
consentire una fuga di notizie totalmente false e tendenziose.
Inoltre la stessa psicologa dell'ASL invitò una delle madri (Bernarda
o A69) a raccontare i supposti
accadimenti al posto della figlia [Geltrude
o A10] (soluzione non contemplata dai protocolli).
L’ansia, l’emotività e l’istrionicità del genitore costringevano la
bambina a spogliarsi integralmente mostrando i genitali
[7],
ripresi nella videoregistrazione dell’audizione, e l’ammiccamento sexy della
piccola avrebbe dovuto avvallare il presunto abuso subito, anche se la minore
durante l’incontro non ha mai avvalorato la specificità dei fatti
riportati dalla madre. Anzi sorrideva e ballava con le stesse modalità che sono
rinvenibili dalla visione di immagini relative alla trasmissione “Il
Grande Fratello” e al video musicale “Yo soy Candela”.
Si coglie l’occasione per ribadire che
i due bambini hanno sempre e solo
riferito di giochi naturali tra coetanei, così come enunciato in
sentenza dal Giudicante e confermato dalla letteratura scientifica (secondo la
quale intensi sono gli interessi dei minori nel verificare e toccare la loro
diversità fisica), senza mai riportare gli atti boccacceschi che le madri
avrebbero voluto che pronunciassero.
Ciò conferma il principio che quando un bambino ha realmente vissuto una
situazione può essere in grado di raccontarla (anche se l’immaginazione e
la manipolazione fanno brutti scherzi) in modo coerente per la sua età,
così da avere riscontri con altri elementi del procedimento, a patto però che i
pochi interrogatori siano condotti da personale altamente specializzato.
Si manifestano quindi ragionevoli dubbi sulla genuinità dei racconti che i
genitori avrebbero raccolto dai figli. La legge si limita a identificare il
reato con i termini generici di “atti sessuali”
[8]
e per comprenderne le caratteristiche occorre fare riferimento alle sentenze
della Corte di Cassazione, fruibili solo attraverso l’ausilio di addetti ai
lavori.
*****
Il fatto che l’ambiente della scuola materna fosse confuso, privo di ruoli
interni ben definiti
[9],
disorganizzato e con una presenza di comportamenti sessualizzati tra i bambini
[10],
non può essere certamente addebitato al nuovo Consiglio di Direzione
[11],
che assunse l’incarico effettivo a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002, ma
bensì alla precedente amministrazione
[12],
che per ben quattro anni avrebbe dovuto curare con più rigore sia la gestione
sia l’attività scolastica. Inoltre i giochi di e tra bambini (come
ribadito successivamente) erano in uso già da molto tempo prima,
soprattutto nella sezione arancioni, dimostrando come la vigilanza delle
maestre non fosse così diligente
[13].
Sempre in tema di responsabilità, il pediatra R. T. e il padre del bambino
dichiararono che l’insegnante della sezione arancioni Maria Grazia M.
riferì loro che Presidente e Direttrice didattica avevano l’abitudine di
prelevare dalla sua classe un gruppetto di bambini. Ciò è stato
categoricamente smentito
da tutte le maestre, ma è bastato inizialmente a dare corpo al falso
abuso, suggestionando emotivamente gli operatori della salute mentale e gli
inquirenti (anche se questi ultimi avrebbero dovuto agire sulla fonte con logica
verificazionista, aspetto peraltro mai avvenuto
[14]).
Il Pubblico Ministero M. B. ha richiesto l’applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere per i due indagati adducendo quali
gravi indizi di colpevolezza i racconti resi dai minori così come
riferiti dalle rispettive madri (aspetto solo indiziante e privo di qualsiasi
valore probatorio); la perfetta corrispondenza di particolari come quello
delle scoregge, non essendovi (secondo lui) altra spiegazione se non
quella del dato d’esperienza vissuta. Ancora meno giustificabile e coerente
risulta l’operato del Pubblico Ministero se si considera che:
1.
in Piemonte e Valle d’Aosta è uno dei referenti per la formazione di avvocati e
magistrati, nonché esponente di Magistratura democratica (corrente di sinistra
dell’Associazione Nazionale Magistrati);
2.
ha pubblicamente affermato: “Un
magistrato che conosce perfettamente le regole del giudizio, ma non sa ascoltare
un bambino, è un pericolo non solo per il minore, ma anche per l’accusato”;
3.
partecipa alla redazione della rivista “Minori e Giustizia”, che ritiene “abuso
ogni ascolto non empatico, perché il bambino abusato parla davvero solo a chi ha
orecchie e cuore per ascoltare e ciò vale anche per i casi di false accuse”;
4.
invoca “atti di fede” o “misericordia” del Giudicante per
affermare la penale responsabilità e la condanna di innocenti.
Non è condivisibile l’asserzione che i periti che saltano un po’ qua (giudici)
un po’ là (privati) non sono da amare, perché una scelta di campo
eviterebbe equivoci nella serenità di giudizio. Se questa è l’opinione
corrente, come considerare la Verità? I consulenti tecnici non lavorano
per la gloria divina e alcuni si distinguono per la qualità, altri per la
quantità professionale (compiacendo il committente, sia esso titolare di accusa
o difesa). Se fosse comune a tutti la cultura della legalità, ossia la
volontà di rispettare le regole, non si ricorrerebbe a operatori del diritto per
ottenerne il rispetto, così come servire la giustizia non sempre implica
essere giusti o agire nel giusto.
Non meno interessanti sono le affermazioni del Giudice per le Indagini
Preliminari P. G.,
ricusata per aver commesso delle
irregolarità nel procedimento, che in un’ordinanza ha scritto: “Si
tratta di persone che hanno tradito la fiducia in essi riposta da un’intera
comunità. Si sono rivelati insensibili al rispetto di qualsiasi legge morale o
giuridica. Né si rinviene alcun sintomo di un serio ravvedimento. Non vi è
alcuna rivisitazione delle proprie condotte di vita”. Per il solo fatto di
aver opposto una radicale negatoria in merito agli addebiti contestati, per
il solo fatto di essere innocenti, non è stata concessa la libertà dopo gli
arresti!
È poi abietto l’interesse di alcuni avvocati a beneficiare con disinvoltura
dell’attenzione della stampa. Innamorati più della propria promozione
pubblicitaria che scrupolosi nella difesa del cliente, si rivolgono ai mass
media non solo per dare notizia degli sviluppi di un’inchiesta, ma per provocare
un forte condizionamento sull’esito di un processo.
Constatato che il pregiudizio ancora oggi persiste, pur essendo consci di essere
dinanzi a eclatanti errori giudiziari e all’indifferenza dei più verso il dolore
altrui, si precisa che gli atti iniziali non hanno avuto alcuna ulteriore
integrazione dall’attività istruttoria. Anzi vi è stata una vistosa
regressione di concordanza indiziaria, tanto che
il processo ha avuto come elementi di discussione gli stessi dati raccolti al
momento degli arresti e documentati nell’allegato estratto della
sentenza di assoluzione.
*****
Penso che qualsiasi padre si preoccupi del proprio figlio per capire cosa gli
sia accaduto, sia di fronte a fenomeni di presunto abuso, sia che venga
arrestato per atti di molestia su minori (a maggior ragione se il genitore vive
e lavora a fianco del congiunto come Segretario dell’istituto scolastico
[15]).
Molti hanno criticato la campagna epistolare indirizzata ai più disparati
destinatari pubblici e privati, attribuendo allo scrivente la causa di una
spaccatura tra innocentisti e colpevolisti. Pochi però hanno colto le doglianze
del messaggio nel richiamare l’attenzione di tutti sui
falsi abusi e sugli
abusi legalizzati (perpetrati nel
disperato tentativo di affermare presunte responsabilità penali per giustificare
l’avventatezza di clamorose inchieste)
[16].
Questa piaga sociale affligge la collettività alla pari di una pestilenza
[17],
con crescita esponenziale e comuni denominatori in molte città italiane come
Torino, Milano, Modena, Bergamo, Brescia, Taranto (solo per citarne alcune), a
seguito di denunce derivanti da pettegolezzi, invidia, superbia, atteggiamenti
non empatici e prevenuti, interventi suggestivi e invasivi che ledono
l’integrità psicofisica dei bambini, cieca disperazione di genitori ansiosi e
istrionici, fenomeni di contagio psicologico che sfociano in isterie collettive,
fini speculativi e politici.
Paura e ignoranza hanno come conseguenze estreme l’allontanamento di un figlio
dal nucleo familiare o essere
ingiustamente privati della libertà e dei diritti fondamentali per futili
e pretestuosi motivi.
Tant’è che quando il Giudicante appura che i fatti non sussistono,
ovvero
non c’è mai stato alcun abuso, le
madri, anziché rallegrarsi con sollievo, si indignano, gridano e imprecano:
un accanimento che lascia intravedere una tesi preconcetta, non una ricerca
della Verità. Addirittura una di loro, presentatasi in carrozzella alla
lettura del dispositivo della sentenza, pochi giorni dopo correva esagitata per
il paese a strappare manifesti.
*****
Tra i fatti inediti degna di nota è la circostanza che già da settembre 2000,
con missiva dell’amministrazione comunale alla scuola materna “G. BOVETTI”
[18],
erano in atto abboccamenti con il Presidente Sergio F. per la cessione del
servizio scolastico al Comune di La Loggia.
Il trasferimento non solo fu avversato con lettera firmata dai membri del
Consiglio di Direzione in carica, ma sotto un profilo giuridico fu anche
sollevata eccezione da parte del consigliere Avv. Nadia GARIS circa
l’effettiva proprietà dell’immobile (argomento di forte contrasto tra i due enti
fino al commissariamento dell’istituto scolastico).
Rimangono poi inspiegabili alcuni aspetti quali l’insistenza degli
amministratori comunali dell’epoca, sia di minoranza sia di maggioranza,
affinché a tutti i costi il Presidente Sergio F. fosse eletto in seno al nuovo
Consiglio di Direzione, dopo essere stato trombato dagli azionisti durante le
regolari elezioni tenutesi nell’aprile 2001
[19].
Non si trascuri che immediatamente dopo gli arresti di Presidente e Direttrice
didattica, il Sindaco Antonella G. si presentò presso la scuola materna offrendo
la propria disponibilità ad assumere la soprintendenza del servizio, ottenendo
in cambio un netto rifiuto da parte della maggioranza del Consiglio di
Direzione. Tale fu l’affronto che le forze politiche non si diedero per vinte e
il 5 dicembre 2001 convocarono una riunione straordinaria, registrando su
audiocassette l’intera seduta
[20].
Oggetto del contendere furono le dimissioni del Segretario dell’istituto
scolastico, padre del Presidente
[21],
in quanto (a loro dire) esercitava pressioni su alcuni membri del Consiglio di
Direzione per averne il controllo indiretto. Alla riunione parteciparono il
Sindaco Antonella G., il Vice Sindaco Salvatore G., Sergio F. e tanti altri
[22],
i quali, per costringere il Segretario a dimettersi, all’unanimità condivisero
azioni di varia natura, tra cui denunce per irregolarità contabili e incapacità
gestionale, iniziative politiche per fomentare i genitori, interventi di
ispettori di Polizia Giudiziaria per caldeggiarne l’esonero… Il Sindaco
Antonella G. concluse poi la seduta con l’impegno di convocare ufficialmente
[23]
un’assemblea tra capigruppo e membri del Consiglio di Direzione, al fine di
deliberare la revoca dei contributi comunali alla scuola materna qualora il
Segretario non avesse rimesso il mandato per sopraggiunte difficoltà
amministrative.
La maggioranza del Consiglio di Direzione non accettò né provocazioni, né
minacce, né ricatti; rinnovò piena e incondizionata fiducia nella persona e
nell’operato del Segretario per la corretta gestione e deferenza alle
leggi (circostanza successivamente confermata dal Commissario Pier Luigi
BATTEZZATO con missiva del 5 marzo 2003); decise di rinunciare all’incarico
insieme al Segretario, spiegando le ragioni del gesto in una lettera aperta,
indirizzata a tutti i genitori dei bambini che frequentavano l’istituto
scolastico e alla Regione Piemonte.
Per quanto esposto, ritengo legittimo sia nutrire ragionevoli dubbi sulla
condotta di quanti parteciparono alla riunione del 5 dicembre 2001 (non solo per
essersi sostituiti ai preposti organi giurisdizionali, ma perché in situazioni
analoghe potrebbero perseverare in simili propositi), sia chiederne le
dimissioni (visto che alcuni di loro ricoprono ancora cariche pubbliche).
Altre strade furono percorse pur di screditare la figura del Segretario:
1.
la denuncia alla Polizia Giudiziaria da parte del consigliere comunale G.
T., che riteneva il Segretario in preda a un tale stato confusionale, da
manifestare intenti anticonservativi con gravi rischi per la collettività
(esortò perfino Sergio F., don Dante GINESTRONE
[24]
e Stella R. a disertare la seduta straordinaria del Consiglio di Direzione
prevista il 12 dicembre 2001);
2.
la deposizione resa al Pubblico Ministero da Stella R., che tacciava il
Segretario di atti intimidatori nei confronti delle maestranze e della
sparizione di un mazzo di chiavi dell’asilo in possesso del Presidente (tutte le
gratuite illazioni sono state smentite dalle risultanze processuali). E
così via…
*****
Se fosse possibile leggere integralmente le motivazioni contenute nella sentenza
di assoluzione, chiunque si interrogherebbe sui reali motivi per i quali è stato
fatto tanto male a due persone innocenti, alle loro famiglie, ai bambini.
Si tratta forse di una vendetta
trasversale? Maturata in ambienti più vicini al Comune o alla
Parrocchia? Con il concorso di persone interne o esterne all’istituto
scolastico? Per disporre liberamente della struttura e del servizio? Per
realizzare senza difficoltà una scuola materna pubblica? Per avere perso il
“prestigio” di appartenere al Consiglio di Direzione?
Cui prodest scelus, is fecit!
[25]
Tutto ciò non ha alcuna giustificazione! Sarebbe stato sufficiente comunicare ai
diretti interessati di non essere più persone gradite, anziché infamare la loro
integrità e il loro buon nome
per il solo fatto di non essersi
assoggettati a vili interessi di bottega.
In conclusione desidero sia affermare che gli episodi inediti sono documentati e
documentabili, sia ringraziare tutti coloro che hanno sempre avuto fiducia nel
Segretario e nel Presidente Filiberto,
perché i fatti non sussistono. Esprimo stima nei confronti della
magistratura, poiché, malgrado la condotta e le osservazioni di alcuni suoi
esponenti, è stata in grado di determinare la Verità, evidenziando gli aspetti
naturali e prevedibili nella crescita dei piccoli.
Auspico per il futuro che si evitino ulteriori abusi legalizzati e si abbia
autentico rispetto dei bambini!
Moncalieri, 30 settembre 2004
Vittorio APOLLONI
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESTRATTO Il
Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Vincenzo Bevilacqua, all’udienza
31.3.2004, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In rito abbreviatonei
confronti di
APOLLONI Valerio - BALLARIO
Vanda
Conclusioni delle parti Il Pm
ha chiesto l’affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati
ascritti e la condanna alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione. La
difesa delle parti civili
ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di legge e il risarcimento del
danno (da
liquidarsi nella somma di euro 150.000 per minore ed in euro 20.000 per ciascuno
dei genitori).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Alla
luce dei criteri che sorreggono la valutazione della prova -che
anche in costanza della odiosità dei fatti in esame devono presiedere al
ragionamento probatorio-, questo giudice ritiene che la verità
processuale che emerge dagli atti, gli elementi probatori dedotti dall’accusa,
siano insufficienti a fondare una tranquillante affermazione della penale
responsabilità dei prevenuti.
La collocazione locale dei
fatti Quand’anche
negato dal diretto interessato,
FASOLO Sergio, deve riconoscersi che
per problemi
amministrativi e di gestione dell’istituto, costui,
che in passato aveva ricoperto cariche elettive nell’istituto scolastico, almeno
in una occasione
aveva espresso un qualche motivo di risentimento nei confronti della BALLARIO
-apostrofata come poco di buono-
e dell’APOLLONI, apostrofato con
l’epiteto di pedofilo. Ciò senza
che da parte dell’interessato o da altre fonti emergano fatti o elementi volti a
dare concretezza all’accusa rivolta dal FASOLO, ad essa
dovendosi riconosce il solo valore di appellativo offensivo,
privo di un qualche valore descrittivo. Nessun
teste ha quindi dichiarato di aver assistito a fatti o sentito lamentele che in
qualche modo confermino l’accusa.
L’attività istruttoria Dopo le
prime dichiarazioni dei genitori, la Procura dava corso ad una complessa ed
articolata attività istruttoria i cui esiti converrà riassumere, anticipando
che, come peraltro
riconosciuto dalle parti nel corso del processo, non sono emersi elementi
accusatori determinanti, univoci ed ulteriori rispetto alle prove dichiarative
dei piccoli. Nessun
elemento accusatorio è rinvenibile nelle sommarie dichiarazioni cui sono state
sottoposte numerose persone che lavoravano o gravavano nell’ambiente scolastico. La portata
probatoria dei riferimenti alla responsabilità dei prevenuti desumibili dalle
prove orali [di alcuni genitori] è assai limitata dalla genericità dei fatti
riferiti e, soprattutto, dalla circostanza che le
notizie raccolte datano tutte ad un periodo ben successivo alla diffusione della
notizia degli arresti e della ipotesi accusatoria. A mente della relazione ASL 8 tali piccoli non avrebbero
presentato infatti una situazione di tipo psicologico compatibile con la
sottoposizione ad abusi, i loro racconti avendo caratteri di fantasiosità, senza
alcuna specificità od elemento preoccupante nel loro modo di porsi caratteriale. Né alcun
elemento utile in prospettiva accusatoria deriva dall’attività integrativa
depositata dal PM nel corso della udienza 26.11.2004, specificandosi che
si tratta di attività di molto successiva alla genesi dei
fatti di causa e quindi al forte clamore da essi provocati
nella comunità di La Loggia. Nessun
elemento utile in senso accusatorio è venuto dall’attività di intercettazione
ambientale e telefonica. Né elementi utili sono emersi dalle dichiarazioni degli
indagati e dalle osservazioni psicologiche cui sono stati sottoposti. Nessuno dei
testimoni ha indicato l’esistenza di atteggiamenti o rapporti di qualsivoglia
natura tra i due imputati, diversi dalla
frequentazione
professionale ed amicale. Tanto
meno un qualche elemento in senso diverso è dato dedurre dalle intercettazioni
ambientali o telefoniche. Nella
relazione del consulente del PM, dr. Gianni, sui rapporti, e nei fatti sulla
personalità dei prevenuti,
non emergono caratteri o profili di pedofilia in alcuno degli
imputati o l’esistenza di perversioni o rapporti di natura sessuale tra loro.
Negativi sono stati gli esiti delle perquisizioni,
non essendosi reperita alcuna traccia di cose o materiali comunque ricollegabili
al reato ipotizzato dall’accusa. Nessun
elemento clinico e medico soccorre nella decisione,
non essendosi rilevati
segni traumatici di sorta.
La scuola Bovetti si
caratterizzava per essere un ambiente scolastico confuso e disorganizzato, ove
sovente i piccoli trovavano un affidamento casuale.
E presentava tra gli allievi comportamenti di diffusa e marcata
sessualizzazione. Il servizio [ASL 8] ipotizza che con gli arresti degli
imputati siano venuti meno gli stimoli cui i piccoli erano sottoposti.
Argomento del tutto ipotetico che
verrà nel prosieguo ripreso. ****** Sicché in
sostanza, come
peraltro riconosciuto dalle parti nel corso del processo, l’attività istruttoria
non ha reperito alcun elemento oggettivo utile in prospettiva accusatoria
ulteriore rispetto alle dichiarazioni rese dai piccoli.
La valutazione delle prove
accusatorie È noto che
in tema di dichiarazioni rese da bambini in età prescolare,
nella letteratura
scientifica sono rinvenibili diverse ed antitetiche correnti di pensiero
nel cui ambito, con diversa intensità di soluzioni, si spazia da una generale
affermazione della credibilità del minore [a] una valutazione di inattendibilità
della fonte, facendosi leva sulle
tendenze manipolatorie del minore,
sulla sua immaturità, fragilità, forte suggestionabilità ed il desiderio di
accondiscendere all’interlocutore adulto. Lo
scrivente ritiene che in materia non siano ammissibili valutazioni preconcette,
dovendosi operare caso per caso
l’esame della sua attendibilità. L’esame di
tipo psicologico deve essere volto in primo luogo ad accertare l’attitudine
del bambino a testimoniare [in modo utile ed esatto].
In secondo luogo deve valutare la credibilità della
fonte, in modo da selezionare sincerità, travisamento,
elementi fantastici e menzogna. L’esame
dovrà tener conto del limitato grado di sviluppo
psico-fisico del minore, non esasperandosi le
eventuali imprecisioni del racconto. Dovrà tenersi conto dei
limiti di linguaggio
della fonte, delle sue infantili
conoscenze, della mimica e della gestualità.
Parimenti si dovrà anche verificare la genuinità e la credibilità delle
dichiarazioni e, quindi, l’assenza di elementi fantastici e, massimamente, la
loro spontaneità; così da escludere la ricorrenza di condizionamenti esterni,
di fenomeni di emulazione e di ripetizione di fatti o gestualità riferiti da
altri, ricorrendo ad una valutazione complessiva degli elementi probatori. ***** Le carte
processuali mostrano un progressivo impoverimento delle
successive dichiarazioni dei piccoli nel corso delle audizioni,
con più elevato grado di imprecisioni del narrato. Situazione
che ben potrebbe essere ricondotta a fenomeni di rimozione degli eventi da parte
delle vittime, ma che induce a valutare con più rigore
le dichiarazioni iniziali. Le prime
dichiarazioni dei piccoli sono conosciute al processo solo nella forma
de relato,
cui non può certo attribuirsi il valore probatorio
della testimonianza diretta vera e propria, ma solo
una efficacia indiziante.
Il problema della genuinità
delle dichiarazioni dei minori si confonde e si sovrappone con quello della
genuinità della fonte che ha ricevuto le dichiarazioni, nonché con il modo con
cui sono state assunte ed ottenute le rivelazioni dei piccoli. Non potendosi negare che va tenuto conto della possibilità di
una qualche rielaborazione del narrato, di una qualche opera interpretativa
effettuata da parte di chi, avuta la dichiarazione, la ha poi riferita. La piccola
A10
aveva sempre riferito che il
gioco era fatto
con
C20 e tutti i bimbi
dopo la pappa. In ciò confermata dalla piccola C20
che aveva riferito che il gioco proseguiva rimanendo
sempre tra soli bimbi. E da B10
che aveva limitato i partecipanti
ai soli compagni
dell’asilo.
A10
e B10
erano stati portati a casa [della zia di A10].
Introducendo i temi
del segreto e della protezione, [la
zia] aveva raccontato alla piccola A10
che anche a lei era successa una cosa simile, che lei l’aveva raccontato alla
zia preferita e che questa l’aveva protetta. Ed è solo
in questo momento temporale ed in tale situazione affettiva che
alla domanda della zia, se il gioco
fosse limitato a bambini o se partecipassero anche persone grandi, la piccola
A10
avrebbe risposto che partecipavano anche persone grandi,
alla successiva domanda se maschio o
femmina, la piccola dichiarando, sia maschio che femmina.
Gli elementi probatori non
permettono certo di affermare univocamente la spontaneità del dichiarato e di
escludere l’accondiscendenza della piccola
A10
alla zia che la interrogava, nonché il condizionamento anche reciproco tra le
due. Nulla di
preciso si conosce sul contenuto del segreto, che la zia avrebbe rivelato alla
piccola A10,
potendo solo dedursi che si tratti di un episodio di molestie da questa subito
quando era piccola.
L’introduzione dell’argomento finisce per risolversi in una
anticipazione e in una introduzione dall’esterno dell’argomento delle molestie
ove, sino a quel momento, il narrato della piccola non aveva mai fatto
riferimento al mondo adulto. Narrati che
fanno emergere l’esistenza di elementi fantastici nel
racconto ed il ricorso a
domande chiuse. E le
trascrizioni delle audizioni portano prova positiva di tali apprensioni,
preoccupazioni, del fatto che l’argomento era stato
ripetutamente trattato in famiglia, nonché dell’insistenza,
dell’ansia
affinché i piccoli confermassero anche ad estranei il contenuto dei colloqui
familiari. Le regole
del contraddittorio e della valutazione della prova, impongono l’approfondimento
delle modalità con cui si sono svolti questi
interrogatori familiari,
perché tale indagine è fondamentale e preliminare all’esame della credibilità
dei minori, di cui deve valutarsi la spontaneità delle dichiarazioni, con
ricerca di elementi, positivi, che inducano ad escludere rischi di
condizionamenti reciproci e di accondiscendenza.
Sono evidenti ed a tutti noti
i possibili effetti delle domande ripetute, suggestive, chiuse, del forte
coinvolgimento emotivo, della domanda di conferma sulla mimica espressa
dall’adulto e dei relativi rischi di suggestione. Sicché necessita verificare se si possa escludere che il modo
ed il tipo di domande poste ai piccoli abbia potuto trasmettere loro le angosce
ed i dubbi degli adulti, così da innescare meccanismi emulativi o
l’accondiscendenza da parte loro.
Esame che,
relativamente alle rivelazioni avute dalla [zia di A10],
non pare
risolvibile positivamente, per 1’acclarato ricorso a
domande suggestive ed all’esistenza di segreti comuni tra la piccola e la fonte
de relato,
di cui non si conoscono portata e contenuti.
Né la situazione probatoria
muta per la successiva conferma che i due adulti sarebbero da identificarsi con
Vanda e Valerio e per le dichiarazioni seguenti. Va qui
anzitutto ricordato che sia A10 che B10
sono stati in compagnia ed insieme
all’atto delle rivelazioni effettuate.
Circostanza che non permette
certo di affermare con sicurezza una reale autonomia delle due fonti, sicché
l’una possa essere considerata conferma dell’altra,
in una situazione in cui possa essere valutata la reale convergenza di due
diversi narrati. Le ansie
dei genitori, l’atteggiamento mentale che li caratterizzava nel corso dei
colloqui avuti con i figlioli ed infine le modalità con cui furono da costoro
rivolte le domande risultano evidenti
dalle trascrizioni delle sedute, ciò che non permette certo di escludere che
diversamente si siano svolti i colloqui e si siano ottenute le rivelazioni
iniziali.
La stessa accusa ha
riconosciuto che i bambini erano stati sottoposti a sollecitazioni e ad inviti
pressanti ed ansiosi. Nel corso
della audizione, peraltro alla presenza delle
rispettive madri,
i piccoli non hanno
confermato la specificità dei fatti che essi avrebbero invece riferito ai
genitori. E avanti al Gip essi hanno dichiarato
ancora meno,
entrambi giocando e ridendo. In entrambe
le categorie di audizioni
sono pressoché assenti dichiarazioni comportamentali ed
indicazioni anatomiche che, richiedendo conoscenze
estranee al mondo infantile,
costituiscano prove di vissuti di abuso da parte di adulti. È evidente
che rispetto ad esse non possono escludersi
fenomeni di trascinamento
e ripetizione, dovuti ai precedenti esami ed ai modi
con cui sono stati condotti.
La conclusione di
attendibilità dei minori espressa dai periti non può essere ritenuta prova
autonoma di autenticità dei narrati. Né a fondare un giudizio di condanna può essere considerato
sufficiente la circostanza che l’istituto scolastico in cui si collocano i fatti
fosse caratterizzato da diffusi e generalizzati comportamenti improntati ad una
forte sessualizzazione.
Per un verso è dato pacifico
che nell’età compresa tra i tre e cinque anni siano intensi gli interessi dei
bimbi verso la tematica sessuale
“con curiosità sui dati e le differenze corporee e propensione a mostrare i
genitali e/o a manipolarli, stimolandoli come fonte di piacere ed eccitazione …
interesse comune ai maschi ed alle femmine … con bisogno di
verificare, toccare, annusare i
genitali esterni degli amici dell’altro sesso … con scambio di parole brutte che
non si devono dire … e con la manifestazione del gioco dello spogliarsi, del
toccare…”.
Per un altro non può tacersi
come gli atti non offrano elementi univoci per ritenere che tale
sessualizzazione fosse il prodotto di abusi
o non piuttosto trovasse
ragione in altri ordini di giustificazioni. Come appare peraltro verosimile per
la generalizzazione di tali comportamenti, nonché per il dato temporale, ove
la manifestazione
di tali fenomeni risale in qualche caso ad un periodo in cui l’APOLLONI aveva
preso a frequentare l’asilo solo da pochissimo tempo. Non può
essere del resto taciuto che è assai ricorrente il riferimento ad elementi e
comportamenti sessualizzati
certamente esterni all’ambiente scolastico.
E fruibili dalla
piccola [A10]
attraverso il
mezzo televisivo. Ovvero al
programma “il
Grande fratello”, nonché alla canzone ed al ballo
Yo soy Candela.
L’incertezza probatoria segnalata permane, relativamente al contenuto di alcune
specificazioni fattuali date dai minori, certamente errate rispetto agli eventi
ed alle figure degli odierni imputati (ove, per citare solo qualche esempio,
B10
ha attestato la presenza ai giochi
di una maestra e di una
addetta alle pulizie, specificando che la maestra
Liliana era colei che lo faceva spogliare e che costei aveva i
capelli neri). E continua a permanere pure rispetto alla localizzazione dei
momenti in cui sarebbero avvenute le molestie. Se infatti
gli elementi dati dai piccoli appaiono univoci nella collocazione temporale dei
fatti, ovvero dopo
la pappa, assai più incerto è
il luogo della loro consumazione. Una siffatta varietà
di collocazioni finisce per togliere univocità e quindi specificità probatoria
alle indicazioni effettuate dai piccoli. Alcuni di
tali luoghi devono certamente escludersi come verosimili teatri degli abusi:
così certamente il cortile, frequentato da tutta la comunità scolastica,
qualsivoglia aula, aperta ad ogni osservatore anche casuale esterno. Ciò mentre
anche il locale
direzione non appare certo sito in cui agevolmente avrebbero potuto essere posti
in essere gli abusi.
Nella situazione di
confusione e di via vai generalizzato che caratterizzava l’istituto, la semplice
esistenza di una porta attraverso cui chiunque poteva comunque entrare, rende
difficilmente ipotizzabile [le tesi di accusa].
*****
p.q.m. visti
gli artt. 442 e 530, II co., c.p.p.
assolve APOLLONI
Valerio e BALLARIO Vanda,
perché i fatti non sussistono.
Torino lì 31.3.2004
Il giudice dell’udienza preliminare (dr.
V.M. Bevilacqua)
Egregio Signor
Presidente della Repubblica
IL TIMORE STRISCIANTE DELLA PEDOFILIA Si osserva come il
processo mediatico, che in particolari vicende di pedofilia affianca quasi
sempre e in modo sommario quello giudiziario, a volte assolutamente disgiunto
dalla realtà processuale, sia palesemente irriguardoso dei precetti
costituzionali relativi al rispetto del contraddittorio e alla parità delle
parti nella formazione della prova. Precetti che dovrebbero invece valere anche
nel processo mediatico, dato che lo stesso da un lato produce effetti diretti
facilmente intuibili, dall’altro provoca un forte condizionamento del tessuto
sociale. Nel merito della
definizione del reato, occorre in primo luogo sostanziare che attualmente non vi
è alcuna linea di riferimento nel determinare in cosa consista il vero abuso
sessuale, che, a seconda dell’ottica di chi lo subisce, lo osserva, lo
investiga, lo giudica, può assumere significati diversi e può essere ravvisato
addirittura in una semplice carezza affettuosa. Non esistono studi sulla
sessualità infantile che precisino i confini della normalità e dell’anormalità,
di conseguenza persistono lacune incolmate nella definizione di “comportamento
sessualizzato” del bambino. La psicologia non fornisce
elementi esaustivi nell’individuazione di reali episodi di pedofilia, ma
semplici indicazioni, che raramente possono tradursi in certezze assolute. Anche
segnali quali la resistenza, gli incubi, l’ansia, la paura possono essere
soltanto dei disturbi e non sono segni inequivocabili sufficienti a discernere
se trattasi di stress, gioco sessuale fra bambini o abuso. La ricerca oggi indica che
alcuni bambini, senza mai essere stati vittime di abuso di alcun tipo, disegnano
i genitali alle figure umane e adottano comportamenti sessualmente allusivi con
le bambole. Sono comportamenti naturali e prevedibili, che però spesso non
vengono considerati tali dagli operatori della salute mentale, dimenticando che
i bambini hanno una sessualità. Capita poi che un genitore
con una personalità ansiosa, timorosa o istrionica possa aver frainteso e
suggestionato il bambino. Un’osservazione innocente o un comportamento neutro
potrebbero essere sopravvalutati fino a diventare qualcosa di peggio e il
genitore potrebbe inavvertitamente aver indotto il bambino a confermare questa
interpretazione. Potrebbe anche accadere che un genitore, affetto da disturbi,
concepisca una visione del mondo distorta e renda il bambino partecipe di essa,
fino ad affermare e vivere una follia a due, in cui il bambino non può che
arrendersi e accondiscendere alle aspettative del genitore. Infine un medico
male informato o negligente potrebbe saltare alla conclusione che il bambino sia
stato abusato, invece di considerare altre spiegazioni per le sue lesioni o i
suoi disturbi. Le fonti di errore più
comuni nel lavoro degli specialisti, anche per spirito di corporativismo, sono
connesse a pregiudizio o deformazione professionale (interpretano i dati in
funzione delle informazioni che già possiedono e considerano probabile un evento
più facilmente riconducibile alla loro esperienza), alla perseveranza nella
credenza (quando ritengono vera una tesi la difendono dagli elementi discordanti
che potrebbero intaccarla o sconfessarla), alla tendenza al verificazionismo (si
limitano a cercare la prova che confermi 1’ipotesi formulata), alla
sopravvalutazione del significato simbolico (intendono i dati di realtà non per
ciò che sono, ma per ciò che sembrano rappresentare). Analizzando i dati
contenuti nei “Quaderni del Centro Nazionale di documentazione e analisi per
l’infanzia e l’adolescenza dell’Istituto degli Innocenti di Firenze dell’ottobre
2002”, si rileva che nell’anno 2001 le denunce per violenza sessuale in
pregiudizio di minori, si badi bene, le denunce, non i casi accertati, sono
state circa 220, pari al 3,8% delle violenze sessuali in genere e allo 0,007%
dei fatti delittuosi complessivi registrati dagli Uffici di Procura, così come
forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica. Se poi si procede a un’ulteriore
classificazione, sempre nel contesto dei 220 casi, si rileva che il 95% di tutte
le violenze sessuali avvengono nell’ambito familiare e il restante 5% fra quello
scolastico e sociale. Ciò dimostra che i casi di
violenza sessuale ai danni di minori compiuti da soggetti all’esterno del nucleo
familiare sono molto ridotti, in netto contrasto con l’informazione fornita da
carta stampata e televisione, che tendono invece a dare maggiore risalto e
interesse cronachistico a episodi di delitto sessuale compiuti da terzi. Sarebbe
opportuno che i mass media, che sono un veicolo privilegiato di
sensibilizzazione sociale, affrontassero finalmente l’argomento in maniera più
adeguata e obiettiva, divulgando i dati reali così come emergono. L’impressione
che il cittadino comune ricava sulla pedofilia dalla lettura dei giornali e
dall’ascolto dei programmi televisivi è che il pedofilo può essere chiunque,
nessuno escluso. La realtà ci dice che gran parte dei casi di abuso sessuale sui
minori avvengono invece in seno alla famiglia. Non basta emanare una
legge a tutela dell’infanzia, occorre educare i genitori a relazionarsi in modo
empatico con il bambino, informarli correttamente sui comportamenti naturali e
prevedibili delle fasi evolutive, attuare efficaci politiche di
sensibilizzazione per prevenire e contrastare sia i veri abusi, sia i falsi
abusi (dovuti magari a denunce create ad arte), sia gli errori giudiziari (che
comunque ledono l’integrità psicofisica del bambino). Quando il giudizio penale
richiede il ricorso a conoscenze tecniche non possedute dagli operatori del
diritto, è essenziale per gli organi giudicanti non appiattirsi sulle
valutazioni del tecnico del settore, che non può essere trasformato in un comodo
paravento per sottrarsi alla propria responsabilità, per quanto gravosa e
drammatica, ma deve restare unicamente un collaboratore del giudice. Le sue
valutazioni costituiscono solo uno degli elementi, mai il più importante, dei
tanti da porre a fondamento del giudizio finale. Nei tribunali sembra che
le perizie in materia di abusi sessuali siano prerogativa degli psicologi,
invece la realtà accademica consente la formazione di altre figure
professionali, come quella del criminologo clinico, altrettanto competenti a
fornire una consulenza tecnica. Mi auguro che quanto
esposto possa rappresentare il punto di partenza per un esame critico a tutto
campo, necessario affinché il sospetto in tema di abuso all’infanzia cessi di
essere quella sorta di “terra di nessuno”, dove imperversano maghi, fattucchieri
e ciarlatani travestiti da esperti, che proiettano le proprie paure dell’ “uomo
nero” sugli altri, vedendo esclusivamente ciò che cercano e costruendo carriere
sulle disgrazie altrui. La società è affetta da questa nuova caccia alle streghe
che è l’ipotesi di pedofilia: un problema generalizzato, una sorta di timore
strisciante che assale tutti i genitori, una piaga sociale che incute ansia e
paura talora eccessive. Non tutti i fenomeni
divengono problemi sociali, ad esempio non lo è diventato il maltrattamento
degli anziani, che pure subiscono purtroppo tante e forse più violenze dei
bambini. Si potrebbe pensare che la mobilitazione sociale si realizzi quando il
problema assume dimensioni tali per cui è indispensabile intervenire, ma non è
così. Un tempo i metodi di educazione dei bambini erano improntati a un’estrema
severità, prevedendo anche percosse e umiliazioni, eppure il contesto
socio-culturale era diverso. Quando aumenta la sensibilità sociale nei confronti
di un fenomeno, la sua frequenza si amplifica, soprattutto se indefinito, si
drammatizza e spettacolarizza, contemporaneamente alla diffusione di
informazioni da parte dei mass media. I reati di pedofilia
devono essere sistematicamente perseguiti! I bambini devono essere tutelati da
qualsiasi insidia, violenza e abuso! Ma non bisogna fare di ogni erba un fascio,
occorre anche considerare il rovescio della medaglia e combattere i falsi abusi
legalizzati. Moncalieri, 31 marzo 2004 Vittorio APOLLONI
[1] L’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere fu eseguita il 26 ottobre 2001. [2] Ente pubblico IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) allora disciplinato dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972, dallo Statuto Organico approvato in data 24 aprile 1950 e relativi regolamenti interni, dalla Legge Regionale Piemonte 06 agosto 1996 n. 61, dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, nonché loro modifiche e integrazioni. [3] Lettera Prot. n. 4420/301 del 10 maggio 2004. [4] Carta di Noto 7 luglio 2002 - Linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale. [5] M. F., M. G. e A. M. dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Moncalieri TO. [6] Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2002/2003 redatto dal Collegio Docenti della scuola materna. [7] I protocolli prevedono l’uso di bambole anatomiche quale mezzo di comunicazione per ricostruire le dinamiche e non la denudazione della bambina con l’abuso di autorità. [8] Codice Penale - Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque,
con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Omissis [9] Si precisa che le disposizioni normative allora vigenti stabilivano in modo puntuale le funzioni attribuite a ogni persona in organico (peccato però che per alcune fosse invalsa l’abitudine di disattenderle secondo i propri comodi). [10] Nelle forme e nei modi normali e prevedibili per l’età evolutiva. [11] Composto da Valerio APOLLONI (Presidente), Cristina MANCINO, Rosanna MARTINOLLI, Elisabetta PIOVANO, Sergio FASOLO, Stella ROSSETTO, don Dante GINESTRONE. [12] Composta da Sergio FASOLO (Presidente), Avv. Nadia GARIS, Maria GHIGO, Gianpiera MANZO, Maria Francesca MARTINI, Luigina RAZZANTE, don Dante GINESTRONE. [13] La diretta responsabilità delle insegnanti è stabilita dall’art. 28 della Costituzione Italiana, dall’art. 2048 del Codice Civile, dal Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297, dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite 03 febbraio 1972 n. 260 e 09 aprile 1973 n. 997. [14] Codice Deontologico dei Magistrati - Art. 13 La condotta del Pubblico Ministero Il Pubblico Ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo. Indirizza la
sua indagine alla ricerca della verità
acquisendo anche gli elementi di
prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di
fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato. [15] La nomina a Segretario fu conferita a febbraio 2000, godendo sempre di massima stima e fiducia da parte del Consiglio di Direzione. In quella occasione si evidenziarono le gravi irregolarità riscontrate sul piano amministrativo e contabile. [16] La lettera spedita il 31 marzo 2004 al Presidente della Repubblica è acclusa al presente opuscolo. [17] Purtroppo le pagine del testo “Storia della Colonna Infame” di Alessandro MANZONI sono di atroce attualità. [18] Missive Prot. n. 9384 - 9385 del 27 settembre 2000. [19] Statuto Organico 24 aprile 1950 - Art. 9 L’amministrazione dell’asilo è affidata a un Consiglio di Direzione composto da sette membri: uno noto e sei allievi. Il membro noto è il parroco della locale parrocchia San Giacomo. I membri elettivi saranno nominati quattro dagli azionisti e due dal Consiglio Comunale. Omissis [20] Le audiocassette sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. [21] Don Dante GINESTRONE eccepì sul grado di parentela tra il Segretario e il Presidente Valerio APOLLONI, ignorando deliberatamente sia che tra le condizioni previste in materia di incompatibilità e ineleggibilità non era contemplato il caso, sia che il Segretario era stato proposto a ufficio effettivo dal precedente Consiglio di Direzione. Se vi fossero state delle violazioni di qualsiasi natura, la solerzia del reverendo parroco (e di altri con lui) non avrebbe sicuramente esitato a redimerle, anziché limitarsi a insinuarle. Non risulta che tanto zelo sia stato profuso anche nei riguardi della maestra della sezione azzurri Patrizia S., assunta sempre dallo stesso Consiglio di Direzione (che annoverava tra i membri la madre, Maria GHIGO) e regolarmente retribuita a differenza del Presidente. Omnia munda mundis! [Tutto è puro per chi è puro] [22] Bartolomeo BAI, Giovanni BORMIDA, Alfonso CAVALLINA, Santino DAINESE, Stella ROSSETTO, Gianna TUNINETTI e Franco VILLELLA. [23] Missiva a mezzo notifica Prot. n. 11351 del 6 dicembre 2001. [24] Il parroco, sebbene avesse ricevuto regolare convocazione scritta nei termini di legge e fosse stato sollecitato telefonicamente a intervenire alla riunione (indetta per pagare gli stipendi ai dipendenti), preferì rimanere con gli anziani che giocavano a tombola. [25] [Ha commesso il delitto colui al quale esso arreca vantaggio] |