TORNA ALLA HOMEPAGE

 

 

 

 

LA CONDANNA PER UN FALSO ABUSO

ALLA SCUOLA MATERNA

“G. BOVETTI” DI LA LOGGIA TO

 

 

L’EPILOGO IN BREVE

La condanna del falso abuso ha preso corpo in un piccolo comune alle porte di Torino in solo dieci giorni, dove furono accusati di pedofilia il presidente e la direttrice dell’asilo [1], prima assolti perché i fatti non sussistono, dopo condannati a 2 anni e dieci mesi.

La vicenda ebbe inizio il 09/10/2001 quando la madre (Bernarda o A69) di un’alunna si era recata in visita da un’amica per prendere un caffè e lì udì rumori di oggetti metallici in una stanza attigua: sporgendosi vedeva la figlia (Geltrude o A10) con i pantaloni abbassati che indicava al compagno di giochi dove inserire le chiavi, precisamente nel “culetto”.

La madre rimase sconcertata e con un pretesto tornò subito a casa, ove chiese alla figlia cosa stesse facendo con l’altro bambino ed ella rispose un gioco, che di buon grado le mostrò. La genitrice ne fu sconvolta e obbligò la figlia a riferire chi le avesse insegnato quel gioco e con chi lo facesse, ottenendo come unica risposta di fare il gioco con una compagna di classe.

Il padre (convivente fino al 2003), tornato dal lavoro, portò la piccola a fare la doccia con sé (il pediatra aveva infatti permesso ai genitori questa abitudine per non crearle inibizioni) e lei confermò nuovamente di fare il gioco con la compagna di classe.

La madre il giorno successivo, recatasi a scuola, ebbe conferme dall’amichetta in merito alla dinamica del gioco, che avveniva anche con altri coetanei (tutti della stessa sezione e sempre sotto il diretto controllo della loro insegnante, che non era la direttrice): si trattava infatti delle prime curiosità sessuali, atteggiamenti del tutto naturali e prevedibili in bambini così piccoli.

La loro maestra riferirà in seguito che questo tipo di giochi, di e tra infanti, erano già emersi nel settembre 2000, quando il nuovo presidente non frequentava ancora l’istituto: la madre della bimba, allora, aveva interpellato il pediatra perché la stessa presentava un graffio sul clitoride, ma del fatto né il pediatra né la genitrice riferirono ai periti e alla polizia giudiziaria.

La madre e sua sorella (che in sommarie informazioni conferma che da piccola era stata oggetto di “attenzioni particolari” e in Corte d’Appello ritratta) incalzarono i minori con domande suggestive e inducenti,[2] suggerendo attraverso gli interrogativi la presenza di adulti che avrebbero insegnato quel gioco: i bambini, ormai esausti, assecondarono le loro aspettative, pronunciando dei nomi di battesimo che risultarono poi essere quelli del presidente e della direttrice didattica.

L’indagine prese avvio il 15/10/2001 dalle dichiarazioni del pediatra, che si presentò in Procura asserendo di aver rilevato, nel corso di una visita eseguita su una paziente di circa quattro anni, un discreto arrossamento dei genitali esterni (senza segni traumatici) e che la madre della stessa, piuttosto allarmata, gli aveva fatto intendere essere riconducibile a un abuso posto in essere dai responsabili dell’asilo frequentato dalla figlia.

Furono poi convocati in Procura l’insegnante e i genitori dei minori coinvolti e furono disposte intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché l’audizione protetta dei bambini [3]. Inoltre furono assunte informazioni da persone che lavoravano o gravitavano nell’asilo, dalle quali emersero i forti dissapori all’interno della struttura a seguito della nomina del nuovo presidente.

Va tuttavia rilevato che nel corso delle indagini non venivano acquisiti nuovi elementi e tanto meno venivano confermati quelli denunciati, anzi apparivano chiari segnali circa il fatto che nell’ambiente scolastico e in paese era già in atto un fenomeno di isteria collettiva.

Il 19/10/2001 la psicologa dell’A.S.L. 8 di Moncalieri TO procedeva, con modalità non condivise dalla letteratura psicologica scientifica, all’audizione protetta di due bambini, dando molto spazio ai genitori nell’esposizione dei fatti: l’ansia e l’istrionicità della madre della bimba trascinarono anche l’operatrice della salute mentale, che colluse inconsciamente con l’idea del presunto abuso. Tutto quanto i bambini manifestavano a livello emotivo e non (disegni, giochi, risultati di test, verbalizzazioni, pause, silenzi, gesti) veniva poi raccolto con metodo verificazionista e interpretato unicamente nell’ottica del presunto abuso.[4]

La convinzione che i due minori fossero stati abusati era così radicata nella psicologa che, nonostante li incontrasse per la prima volta, non esitò a esternare le proprie certezze a riguardo. La piccola fu addirittura incitata, contro la sua volontà, a denudarsi integralmente dinanzi alla telecamera che effettuava un primo piano dei suoi genitali (Per il Tribunale atti di Buonafede). Il tutto accadde nonostante i reiterati e purtroppo vani dinieghi della piccola, che non voleva affatto sottostare a un simile obbligo.

Per di più la minore dichiarò di non conoscere l’imputato (D.= Allora, ma chi è Valerio? R. = No, tu me lo devi dire) e alla successiva disse che era la psicologa che gli raccontava (D. = Oltre a Valerio, chi c’era a fare questo gioco? R. = Tu… tu… tu me lo raccontavi).[5]

Questo increscioso fatto, che non ha precedenti né in giurisprudenza né in psicologia, non ha consentito all’operatrice della salute mentale di ravvedersi dalle sue posizioni, a tal punto che scrisse nella sua relazione psicologica: “In conclusione ritengo di poter affermare che i racconti relativi a giochi di tipo sessuale e o sentimenti e le emozioni presenti nella bambina sono compatibili con l’aver subito atti di abuso sessuale al di fuori del contesto familiare.

Il 26/10/2001 fu eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del presidente e della direttrice didattica (gravi indizi di colpevolezza delle scoregge)

In Corte d’appello si discusse sugli stessi atti che erano stati prodotti in primo grado, con l’unica differenza: al termine della requisitoria e delle arringhe, alle quali fu sempre presente la genitrice della bambina, il Presidente formulò la richiesta di sentire in aula la versione della madre e della zia della minore, senza l’opportunità del contraddittorio e di ascoltare altri testi.

L’interrogatorio confermò delle versioni divergenti a quelle contenute nelle sommarie informazioni dei testi e la Corte sentenziò la condanna[6], essenzialmente con la segue motivazione:

Il pilastro portante del quadro probatorio, il filo conduttore, il collante, l’elemento unificate di tutti gli elementi indiziari raccolti è indubbiamente rappresentato dalle dichiarazioni dei familiari dei bambini.

[…]

Sul piano della credibilità soggettiva, unicamente ad altre considerazioni, si è fatto leva su un dato logico e psicologico fondamentale, e cioè sulla già sottolineata capacità del genitore o del familiare stretto di «leggere» nell’animo e nella mente del bambino e di capire perfettamente quando egli dica la verità o la menzogna e quando simuli o provi autenticamente una certa emozione (Vedere l'opinione dell'esperto).

Si trattava di giochi naturali e prevedibili, ma i bambini non sono stati creduti

e neanche rispettati nella loro integrità fisica!

A distanza di oltre due anni dalla condanna, la madre della bambina, sottoposta a giuramento per una sua denuncia, affermò che il contenuto dell’opuscolo, scritto è divulgato dal padre di uno degli imputati, era: “Come falso ciò che era scritto su quel documento...

Quell’opuscolo conteneva le immagini e le dichiarazioni che la madre Bernarda o A69 aveva pronunciato dinanzi la Corte d’Appello, sulle quali furono condannati degli innocenti, perché la genitrice ha le capacità di leggere nell’animo e nella mente della figlia.

A seguito di quanto esposto, si evince che quelle dichiarazioni erano “False”, perciò si chiede che le autorità competenti (giudici d’Appello e Cassazione) si pronuncino in merito.

Nota: Per un approfondimento sul tema vedere anche il libro "Presunto colpevole"

[1] L’istituto in argomento era un ente pubblico IPAB senza fini di lucro e all’epoca dei fatti era in corso la sua privatizzazione. Grazie agli introiti della struttura (derivanti dalle rette dei genitori e dai contributi di Comune, Regione e Stato) percepivano lo stipendio sei insegnanti e tre ausiliarie. Ulteriori compiti accessori erano svolti dai sette membri volontari del Consiglio di Direzione (di cui quattro nominati dai soci, due dal Comune e uno di diritto, il parroco). Nel maggio 2001, a seguito delle elezioni indette per il rinnovo del Consiglio di Direzione, entrò in carica il nuovo presidente, figlio del segretario, e nella scuola materna si crearono tensioni, poiché egli aveva rivelato le gravi irregolarità amministrative e contabili della precedente gestione.

[2] Nella sentenza di primo grado il Giudice scrive: “La stessa accusa ha riconosciuto che i bambini erano stati sottoposti a sollecitazioni e ad inviti pressanti ed ansiosi”.

[3] Ai fini di una chiara ricostruzione dei fatti è opportuno precisare che la madre della piccola sorprese la stessa in detti giochi il 09/10/2001, ne informò i genitori di un altro bambino e la loro insegnante il 10/10/2001, ne diede notizia ai genitori di ulteriori due bambini l’11/10/2001, i quattro bambini dal 12/10/2001 cessarono di frequentare l’asilo, il 13/10/2001 il pediatra effettuò la visita e il 15/10/2001 si presentò in Procura per segnalare quanto rilevato, il 16/10/2001 venivano disposte intercettazioni telefoniche e ambientali d’urgenza a carico degli indagati, il 19/10/2001 veniva effettuata audizione protetta dei due minori da parte di una psicologa dell’A.S.L. 8 di Moncalieri TO, il 23/10/2001 il P.M. richiedeva al G.I.P. l’emissione di ordinanza di custodia cautelare, che veniva eseguita il 26/10/2001.

[4] L’opuscolo atti e fatti accaduti in Tribunale sostanzia le modalità dell’ascolto e i contenuti.

[5] Nella sentenza di primo grado: “Nel corso dell’audizione, peraltro alla presenza delle rispettive madri, i piccoli non hanno confermato la specificità dei fatti che essi avrebbero invece riferito ai genitori.

[6] In assenza di prove l’orientamento della magistratura è quello espresso nel “Vademecum delle indagini preliminari per la difesa dei soggetti deboli” e suoi documenti correlati.