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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

= Le note sono leggibili al termine della sentenza e in costante variazione =

 = Ultima modifica:  02-11-2010 =

 

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Vincenzo Bevilacqua, all’udienza 31.3.2004, ha pronunziato la seguente

Nota:  A

SENTENZA

In rito abbreviato

nei confronti di

Filiberto o I20

Vanessa o I10

con la seguente

IMPUTAZIONE

del delitto punito e previsto dagli artt. 81 cpv. 110, 609 bis, 609 ter c. 1 e u.c. e 609 octies C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con l’abuso di autorità derivante dal rivestire la qualità, rispettivamente, I20 Presidente della Scuola Materna Bovetti e la I10 insegnante e direttrice didattica dello stesso istituto scolastico, costringevano Aronne o B10 e Geltrude o A10, alunni della stessa scuola materna, a compiere e a subire atti sessuali tra cui, in particolare, accarezzamenti del pene dell’I20 da parte delle persone offese, carezze e toccamenti anche penetranti sia da parte dell’I20 sia da parte della I10 sia dell’ano sia della vagina delle persone offese seguiti da minacce rivolte alle stesse parti offese di mantenere l’assoluto segreto sotto pena di violenze fisiche.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minori di dieci anni.

In La Loggia nel corso del 2001 e comunque non oltre l’ottobre del 2001.

In proprio e come esercenti la patria potestà sui minori-parti offese A10 ed B10, i rispettivi genitori, Bernarda o A69 ed A60, nonché B60 e Pompea o B69 si sono costituiti parte civile con l’avv.to Castrale.

Conclusioni delle parti

Il Pm. ha chiesto l’affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati ascritti e la condanna alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione (concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, pena base anni 7 e mesi 6 di reclusione diminuita per gli elementi accidentali e poi ridotta per il rito).

La difesa delle parti civili ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di legge e il risarcimento del danno (da liquidarsi nella somma di euro 150.000 per il minore A10 ed in euro 20.000 per ciascuno dei genitori esercenti la patria potestà ed in proprio, A69 ed A60, nonché nella somma di euro 150.000 per il minore B10 ed in euro 20.000 per ciascuno dei genitori esercenti la patria potestà ed in proprio, B60 e B69. Con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 75.000 per ciascuno dei minori e di 10.000 per ciascuno dei quattro genitori. Con subordinazione al pagamento la eventuale concessione dei benefici di legge).

Ciò oltre alla rifusione delle spese come da nota depositata in udienza.

Per la difesa dell’imputato I20, gli avv.ti Olivieri e Chiappero hanno chiesto sentenza assolutoria.

Per la difesa dell’imputato I10, gli avv.ti Garis e Chiappero hanno chiesto sentenza di assoluzione con la formula più ampia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.    Premessa

Emerge dagli atti, ed è stato peraltro riconosciuto da tutte le parti nel corso del processo e nelle loro conclusioni, che la vicenda in esame ha avuto ampia eco e risonanza nella comunità territoriale di riferimento, nella quale, dopo la divulgazione della notizia dell’esistenza delle indagini e dell’accusa, si è in qualche modo creata una spaccatura tra colpevolisti ed innocentisti. Essendosi assistito da parte di familiari dell’imputato I20 anche all’attivazione di una campagna di informazione giornalistica ed epistolare (con invio di missive ai più disparati destinatari pubblici e privati) in favore del proprio congiunto, della cui opportunità e dei cui toni è certamente il caso di dubitare[1].

Ciò in un contesto nel quale massimo è stato l’impegno e la correttezza profusa da tutte le parti, e prima ancora degli inquirenti, nell’attività di indagine e nello svolgimento processuale.

Va del resto riconosciuto che innegabilmente forte e dilaniante è l’impatto emotivo della vicenda che, secondo l’accusa, avrebbe visto bambini in età prescolare coinvolti in pesanti abusi sessuali ad opera dello stesso personale addetto alla loro vigilanza.

Numerosi profili di fatto e di diritto possono dirsi pacifici alla luce delle stesse tesi processuali sviluppate dalle parti, rimanendo nel processo controversi solo alcuni aspetti -peraltro rilevanti e fondamentali-, riconducibili a tema della valutazione della prova.

Di conseguenza, nel corso della successiva trattazione si darà più ampio risalto ai profili dibattuti dalle parti, trattando più succintamente gli elementi su cui vi è stata, invece, convergenza.

Deve allora qui anticiparsi che, alla luce dei criteri che sorreggono la valutazione della prova -che anche in costanza della odiosità dei fatti in esame devono presiedere al ragionamento probatorio-, questo giudice ritiene che, pur in presenza di alcuni elementi probatori di sospetto, la verità processuale che emerge dagli atti, gli elementi probatori dedotti dall’accusa, siano insufficienti a fondare una tranquillante affermazione della penale responsabilità dei prevenuti.

2.    Le vicende processuali

Tratti in arresto e sottoposti a misura cautelare in carcere[2], la misura in un primo tempo disposta nei confronti di entrambi gli imputati è stata progressivamente attenuata già prima dell’udienza preliminare, celebratasi a seguito della richiesta di rinvio a giudizio 3.2.2003.

I20 (inizialmente oggetto di dichiarazione di contumacia, poi revocata essendo l’imputato comparso) e I10 (presente sin dalla prima udienza) hanno quindi partecipato al giudizio con i rispettivi difensori di fiducia.

Nel corso della udienza preliminare, nulla avendo opposto le altre parti, si sono costituiti come parti civili, in proprio e come esercenti la patria potestà sui minori-parti offese A10 ed B10, i rispettivi genitori, A69 ed A60, nonché B60 e B69.

Il processo subiva rinvii per l’acquisizione di verbali e bobine non reperite agli atti.

All’udienza 16.5.2003 le difese degli imputati hanno chiesto, in via principale, ex art. 268 cpp, ed in subordine, sollecitando i poteri istruttori del Gup ex art. 422 cpp, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti, nonché delle cassette relative ad alcune audizioni dei minori, chiedendo altresì acquisizione di documentazione e dei verbali di sit di E88.

All’udienza 10.6.2003 e con ordinanza allegata al verbale, il giudice riservava al prosieguo della udienza la decisione sulle richieste di trascrizione delle parti.

Nella medesima sede il P.M. produceva attività integrativa di indagine relativa alla audizione di alcuni minori, e di testi, gravanti nell’ambito del medesimo asilo frequentato dalle parti lese e le difese chiedevano termine per esame.

Alla successiva udienza del 22 luglio 2003 era proposta richiesta di rito abbreviato condizionato alla trascrizione di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché alle sedute effettuate dalle parti lese con la F35. Il giudice ammetteva la richiesta, disponendo nomina peritale per procedere alle trascrizioni richieste dalle parti.

Concesso termine di gg 90, successivamente prorogato, il perito depositava gli elaborati, con sua escussione all’udienza 26.11.2003.

Nel corso delle conclusioni e delle repliche la difesa produceva la stampa di alcune pagine tratte dal Sito Ufficiale del programma “Il grande fratello” ed un video relativo alla canzone “Yo soy candela”.

Da parte sua, alla successiva udienza 3.2.04, il P.M. produceva attività integrativa di indagine (che escludeva che nel corso della trasmissione “Grande Fratello I” fosse stata diffusa la canzone “Yo soy candela” e che i familiari delle parti lese fossero abbonati alla pay tv che trasmetteva il detto programma); nessuna delle altre parti processuali ha avanzato opposizione e la deduzione è stata ammessa dal giudice, in relazione alle precedenti produzioni della difesa.

Erano quindi assunte le conclusioni in epigrafe.

3.    La collocazione locale dei fatti

Gli eventi si collocano in La Loggia, piccolo comune della cintura torinese; ed in particolare all’interno dell’Asilo “Bovetti”, ivi sito in via Bistolfi 21; già istituto ex IPAB, e poi Scuola Parificata, l’asilo era gestito da un consiglio di amministrazione, con la partecipazione di membri elettivi e del comune.

All’epoca dei fatti, nell’autunno 2001, la scuola era frequentata da circa 150 bambini, divisi in cinque sezioni, distinte per colore ed aventi ciascuna una propria insegnante. E quindi la classe dei gialli (affidata a I10); dei rossi (affidata a D30); degli arancioni (con la maestra D10), degli azzurri (D20) e dei verdi (D50).

Oltre al personale docente sopra indicato, nella scuola erano in servizio sette unità amministrative.

Venendo alla posizione degli odierni imputati -di cui conviene dare subito atto dei tratti somatici salienti, che troveranno poi rilievo nelle dichiarazione dei testi-, I10 aveva all’epoca dei fatti circa 38 anni di età ed i capelli biondi; era in servizio presso la scuola da più di 12 anni e, oltre ad essere maestra della classe dei Gialli, era pure direttrice didattica; si occupava quindi della segreteria, dei problemi didattici e di gestione della scuola, facendo da tramite tra l’amministrazione ed il corpo docente.

Molto più recente era invece la frequentazione dell’istituto da parte di I20, all’epoca ventiquattrenne ed abbastanza corpulento[3]. L’anno scolastico precedente ai fatti -all’incirca a partire dal gennaio 2001- questi vi si recava infatti solo saltuariamente, in ausilio al padre che ricopriva una carica amministrativa. E solo nell’anno scolastico 2001-2002 -a far corso dal settembre- era stato eletto presidente amministrativo ed aveva una presenza assidua nella scuola.

Le classi ed i locali accessori erano collocati al piano terra, lungo due corridoi[4]. Il piano superiore dell’edificio era, all’epoca, in disuso ed in ristrutturazione. Vi era poi il sotterraneo ad uso cantina, non immediatamente accessibile. La scuola disponeva poi di un cortile adibito ad area giochi.

II locale direzione in uso all’I20, era collocato all’ingresso dell’istituto, aveva una porta di accesso ed una finestra che davano sul corridoio, quest’ultima munita di tende alla veneziana, nonché una finestra con vetri smerigliati, che dava all’esterno dell’istituto[5].

Secondo le insegnanti escusse[6], l’attività scolastica prevedeva un pre scuola, dalle 7.30 alle 8.45, poi avendo inizio l’attività didattica delle classi, che era poi sospesa per la pappa, dopo la quale i bambini più piccoli riposavano nella stanza nanna tra le 13.30 e le 15.10.

I bambini più grandi, o che comunque non dormivano, erano accorpati ai rossi o ai gialli ed usualmente stavano nel salone, per poi ritornare nelle rispettive classi dopo le 14.00. A turno, una maestra godeva del riposo e gli alunni della relativa classe venivano divisi tra le altre.

Relativamente agli alunni in qualche modo coinvolti nella indagini, va subito anticipato che la maestra D10 (cfr interrogatorio 17.11.2001) e gli elementi in atti permettono di affermare che A10, C10 e C20 non erano tra gli alunni che facevano la nanna dopo il pasto (e ciò sia nell’anno scolastico in corso, che in quello precedente). Che B10 l’anno scolastico precedente riposava, mentre in quello in corso all’epoca dei fatti, aveva preso l’abitudine di non dormire più.

Le uscite dei bambini dalla scuola erano previste in due tornate; la prima tra le 13 e le 13.15 e la seconda tra le 15 e le 15.15. Era poi previsto un servizio di post scuola sino alle 17.

Se il tempo lo permetteva parte dell’attività, prima e dopo la pappa, si spostava in giardino, mentre nel pomeriggio era prevista attività extra scolastica di inglese e ginnastica, anche con insegnanti esterni.

Quand’anche negato dal diretto interessato, E35 (p. 285 fasc. I), deve riconoscersi che per problemi amministrativi e di gestione dell’istituto, costui, che in passato aveva ricoperto cariche elettive nell’istituto scolastico, almeno in una occasione aveva espresso un qualche motivo di risentimento nei confronti della I10 -apostrofata come poco di buono- e dell’I20, apostrofato con l’epiteto di pedofilo[7].

Ciò, tuttavia, senza che da parte dell’interessato o da altri fonti emergano fatti o elementi volti a dare concretezza all’accusa rivolta dal E35, ad essa dovendosi riconosce il solo valore di appellativo offensivo, privo di un qualche valore descrittivo.

I20 come nuovo Presidente, che a differenza dei predecessori aveva una assidua frequentazione dell’istituto[8], aveva del resto certamente raccolto antipatie e scontento nell’ambito scolastico.

L’ausiliaria E10 (p. 227) ha ricordato di aver avuto rapporti tesi con costui, che aveva atteggiamento autoritario e intransigente. Ed analogamente si è espressa E30, entrambe dichiarando di non aver però mai notato nulla di sospetto nel suo comportamento, siccome peraltro nei rapporti tra i due imputati. La teste avendo aggiunto che era capitato che l’I20 si recasse per motivi professionali presso la classe degli arancioni.

Non diversa è la valutazione degli insegnanti.

D40 ha dichiarato di aver male tollerato le intrusioni dell’I20 nella didattica, specificando di aver avuto con lui problemi amministrativi legati al suo stato di gravidanza (cfr p. 225).

La teste D10, ha specificato di aver avuto problemi con I20, ma che questi riguardavano i comportamenti di costui che, a suo giudizio, minavano in qualche modo la sua autorevolezza rispetto agli alunni[9], chiarendo di non aver mai avuto dubbi sull’esistenza di molestie nei confronti dei piccoli.

E ha aggiunto che capitava spesso che la I10 si recasse nell’ufficio del coimputato e che l’I20 giocava sovente con i bambini.

D50, cui era affidata la classe dei Gialli dalle 10 alle 11, perché la I10 stava in ufficio, ha chiarito che nella scuola si erano create due fazioni opposte, pro e contro l’I20, che alcune colleghe non lo vedevano di buon occhio, anche in considerazione delle sue intrusioni nella didattica e che a suo giudizio questi aveva un atteggiamento positivo con gli alunni, che stavano volentieri in sua compagnia. Che i piccoli avevano peraltro l’abitudine di girare e di muoversi spesso tra i locali (p. 223).

E95 e E20 hanno dichiarato che la I10 si recava spesso per problemi amministrativi in direzione, talvolta in compagnia di qualche alunno e che l’I20 alla bisogna controllava gli alunni delle classi in cui l’insegnante non era presente.

Nessun teste ha quindi dichiarato di aver assistito a fatti o sentito lamentele che in qualche modo confermino l’accusa, specificando che le lamentele erano al più riconducibili al fatto che girando per i locali scolastici l’I20 non era reperibile in ufficio[10].

4.    Le “rivelazioni” delle parti lese

La vicenda processuale prende le mosse dai verbali di sommarie informazioni rese a personale della Squadra Mobile in data 15.10.2001 da A69, madre di A10 (di seguito per evitare confusioni con altri bambini omonimi, indicata con il solo nome di A10) e da B60 e B60, rispettivamente padre e madre di B10, detto B10. Bambini che frequentavano l’asilo e che all’epoca dei fatti avevano entrambi circa 4 anni.

A69[11] dichiarava che nel pomeriggio del 9.10.2001, mentre si trovava in visita da una sua amica, aveva notato la figlia A10 che si era abbassati i pantaloni e le mutandine e che, con le gambe leggermente rannicchiate, indicava il suo culetto alla figlia della sua ospite, dell’età di 2 anni e che aveva tra le mani un mazzo di chiavi.

Impressionata dall’episodio, fatto ritorno a casa, la donna aveva chiesto alla figlia cosa stesse facendo, ottenendo come risposta che si trattava di un gioco. Insistito perché la figlia le insegnasse il gioco, la bambina si abbassava pantaloncini e mutandine, mettendosi sulle ginocchia della madre, dandole le chiavi, chiedendole di non farle male ed allargando con le manine i glutei. Sconvolta (come si legge testualmente nel verbale) la donna faceva rivestire la figlia, chiedendole chi le avesse insegnato il gioco e con chi lo facesse. La bambina si chiudeva a riccio dichiarando solo che faceva il gioco con C20 (C20, altra bambina che frequentava l’asilo).

Accennato quanto era successo al marito, la bambina ripeteva al padre il racconto, mentre i due erano in bagno, come origliato dalla donna che era rimasta nelle vicinanze. La piccola chiedeva ai genitori di non dire nulla alla maestra del gioco.

Il giorno successivo la A69 chiedeva alla insegnante della figlia, D10, di tenere d’occhio le bambine, poi recandosi a scuola verso le 13.00. Ivi, preso a conversare con l’insegnante, sia la figlia che C20 si avvicinavano interessate alle due donne, che dichiaravano che oggetto della conversazione non erano loro, ma il programma televisivo “Il Grande fratello”.

La A69 seguiva poi di nascosto le due piccole che si erano recate nei bagni, constatando che C20 mostrava il culetto a A10 con le mani appoggiate sui glutei, mentre la figlia, a sua volta, mostrava all’amichetta la vagina.

Ripetutamente richieste di cosa stessero facendo, C20 spiegava il gioco, dichiarando che loro due andavano in bagno e che poi arrivavano C10 e B60 e che insieme facevano le cose che non si devono fare e non si devono dire, aggiungendo le parole cazzo, culetto.

Nessun altro chiarimento la donna riusciva ad ottenere dalle piccole, che parlottavano poi tra loro prima di salutarsi.

A69 contattava allora la madre di B10, B69, incontrandosi con costei e lasciando i due figlioli dalla sorella A74[12]. La quale -alla luce delle dichiarazioni rese nell’ambito del medesimo verbale di sit in esame-, ha dichiarato di aver richiesto delucidazioni sul nuovo gioco, specificando che anche a lei era successa una cosa simile quando era piccola, che lei l’aveva raccontata alla sua zia preferita che l’aveva protetta, invitando pertanto la nipote a fare altrettanto, in ciò affiancata dalla propria figlia A75 presente al colloquio.

A69 riferiva allora che faceva il gioco con C20 e con tutti i bimbi, senza voler riferire dove e specificando che lo facevano dopo la pappa. Ulteriormente richiesta se al gioco partecipassero anche persone grandi come zio A76 o papà, la piccola avrebbe risposto con persone grandi. La zia richiedeva ancora “se si trattasse di maschio o femmina” e la piccola rispondeva “maschio e femmina”. La teste specificava che la piccola appariva spaventata e si raccomandava di non dire nulla ai genitori ed alla maestra, dichiarando “scocciata” (come si legge nel verbale) che altrimenti le avrebbero fatto male, mimando un calcio e poi indicando con il dito il culetto”, infine dichiarando che la persona che le avrebbe fatto male era “Giumingo[13].

Dopo aver fatto giocare la piccola, la donna chiedeva ancora se fosse stata la maestra a imporle di non dire niente e la piccola rispondeva affermativamente.

I piccoli avevano poi fatto ritorno a casa della famiglia A69-A60, ove li aspettavano anche il padre e la madre di B10, che portava il piccolo in bagno per farsi mostrare il gioco che anche questi mimava.

Le mamme decidevano di non mandare più i figli all’asilo ed il successivo 11.10.2001 A69 teneva entrambi i bambini presso la sua abitazione, prendendo a fare domande su chi avesse insegnato loro il gioco e chi avesse loro proibito di riferirlo. I piccoli mimando schiaffetti e pizzicotti sulle natiche dichiaravano che non potevano dirlo perché altrimenti sarebbe stato fatto loro del male.

Dopo che la donna dichiarava che loro non sarebbero più andati all’asilo -secondo il verbale sit della teste-, B10 si faceva promettere di non dirlo a I10. La donna chiedeva allora conferma se fosse stata II10 ad imporgli di non riferire nulla ed il piccolo spontaneamente riferiva anche I20.

Richiesti cosa facesse I10 e cosa facesse I20, il piccolo avrebbe mimato che I10 metteva le mani sul pene e I20 metteva un dito nel culetto.

La A69 richiedeva ancora cosa i due facessero alla figlia A10, B10 indicando i genitali e l’introduzione di un dito nel culetto.

La donna si rivolgeva allora alla figlia dichiarando che B10 aveva detto tutto, chiedendo conferme. La piccola alla domanda cosa facesse I20, avrebbe indicato il dito verso il culetto, ed alla richiesta di cosa facesse I10, avrebbe indicato il dito verso la vagina.

La donna convocava presso la sua abitazione la maestra dei piccoli, D10, ed i genitori degli altri bambini coinvolti (e sopra citati), dichiarando che la B69 le aveva confidato che il figliolo le aveva parlato di flessioni fatte da I10 e I20 l’uno sopra l’altra e di “bacini dati sul pistolone”. Che la sera aveva parlato ancora con la figlia, chiedendo se avesse visto un pistolone oltre a quello di papà, chiedendo esplicitamente se questo fosse di I20, la figlia avendo risposto affermativamente, specificando di aver visto anche un culone peloso che scorreggiava in faccia.

La donna ha poi riferito che la sera del sabato la B69 avevano portato i bambini in una paninoteca, interrogandoli se avessero visto un’altra patatina oltre alla loro: i piccoli rispondendo quella della I10.

La teste, che all’epoca era rappresentante di istituto, dichiarava infine che durante una riunione di istituto il presidente uscente E35 aveva pubblicamente dichiarato che I20 era un pedofilo e che, da parte sua, aveva esortato I20 a procedere penalmente nei confronti di costui.

La A69 produceva altresì la certificazione 15.10.2001, stillata dal dr. F25, a mente della quale, come specificato nella deposizione del medico, nel corso di una visita pediatrica generale cui era stata sottoposta la bambina, richiesta di mostrare la “farfallina”, costei aveva divaricato le gambe, chiedendo di non farle male: comportamento che il pediatra aveva rilevato essere inusuale per la piccola. Ciò mentre, nel merito della visita, il pediatra non rilevava la presenza di alcun segno traumatico, constatando solo un lieve arrossamento nella zona genitale (cfr p. 17 degli atti).

La maestra D10 ha confermato le dichiarazioni della A69, e quindi che costei le aveva riferito di giochi sessuali che coinvolgevano la figlia ed alcuni bambini; che costei si era recata nella tarda mattinata presso l’asilo, trovando le bambine in bagno con i pantaloni abbassati; che le piccole avevano confabulato tra loro e che richiesta di spiegare il gioco, C20, le dichiarava che lei e A10 si mostravano reciprocamente culetto e patatina e che poi arrivavano gli altri bambini e che insieme “facevano le cose che non si devono dire e fare … come colorare il tronco di verde perché è marrone”. La donna aggiungeva che la piccola non sembrava spaventata, ma desiderosa di rimanere sul vago.

Che B10 ed A10 non erano più andati all’asilo e che da parte sua aveva osservato gli altri bambini coinvolti –C20 e C10 - senza notare nulla di anomalo.

La teste ha poi confermato che la A69 le aveva riferito di aver cercato di avere altre spiegazioni dai piccoli sui giochi fatti a scuola e che questi dichiaravano di non poter dire niente perché altrimenti, senza specificarne l’autore, “avrebbero avuto botte sul sedere”.

Che la A69 le aveva dichiarato di aver fatto ad B10 i nomi di tutto il personale femminile della scuola e che “al nome I10 il bambino (aveva) risposto sì”.

La maestra ha proseguito dichiarando che informati i relativi genitori, a partire da venerdì 12 ottobre, tutti i bambini coinvolti rimanevano a casa; e che anche la mamma di B10 le aveva riferito che il figliolo le aveva parlato di toccamenti, baci e ginnastica tra I10 e I20, specificando che i giochi si collocavano nella classe dei gialli di cui I10 era maestra.

B69 ed il marito B60[14] in pari data hanno confermato che l’amica A69 aveva riferito loro del gioco delle chiavi e che la bambina si era rifiutata di parlarne oltre perché l’albero non vuole; che la donna aveva dichiarato di aver sorpreso la figlia a scuola con C20 entrambe con le mutande abbassate e che costei aveva loro chiesto di chiedere spiegazione al figlio B10. Che il B10 aveva un lungo colloquio con il bambino, il quale dichiarava che C20 ed A10 facevano i giochi in bagno, che si tiravano giù le mutande; che allargavano e facevano vedere il culetto, mostrando a sua volta il gioco che consisteva nel mostrarsi reciprocamente patatina e pisellino. I coniugi avevano a quel punto ritenuto che si trattasse delle prime esperienze sessuali dei figli.

Succedeva tuttavia che lasciati i figlioli dalla A74, costei riferiva che i piccoli avevano fatto riferimento ad un uomo e ad una donna grandi che partecipavano al gioco.

Il giorno successivo il figliolo B10 aveva trascorso la giornata a casa di A69, che in serata li aveva informati che i piccoli le avevano raccontato il gioco, esortando B10 a mostrarlo ai suoi genitori. Che il piccolo si spogliava sul tavolo della cucina dicendo che la donna gli toccava il pisellino, mentre l’uomo metteva il dito nel culetto, spontaneamente dichiarando che i due erano I10 e I20. Che anche la piccola A10, dopo averlo inizialmente negato, dopo insistenze, dichiarava che i due grandi del gioco erano I10 e I20.

B10 specificava che I20 li portava nel suo ufficio e che il gioco lo facevano nella classe dei gialli.

Che il gioco aveva inizio con I20 che faceva flessioni, che i due si toccavano e si davano bacini in zona genitale, specificando che I10 aveva la faccia che puzzava di cacca, perché I10 aveva fatto una puzzetta.

Che nell’occasione i bambini avevano pure fatto i nomi dei compagni Claudio, C50, C94 o C40, come partecipanti ai giochi. E che successivamente in una paninoteca A10 aveva dichiarato di aver pizzicato il pisellino di I20 e la farfallina di I10.

Che infine il figlio non aveva più aggiunto nulla e che in precedenza da parte loro non avevano mai notato che egli avesse atteggiamenti o comportamenti sessualizzati.

Per completezza va qui riferito che successivamente, in data 23.10.2001, la Sig.ra A69 contattava l’ispettore Moro Patrizia della Polizia, dichiarando che alla sua presenza B10 avrebbe dichiarato che I20 oltre a farsi toccare il pisellone si faceva infilare le dita nel culetto.

In data 14.11.2001[15], che la figlia aveva fatto riferimento a fotografie scattate da I10 e ad una televisione bagnata sita nella classe vicina a quella degli arancioni, ivi indicando l’esistenza di un armadietto e del marmo, aggiungendo che alcuni genitori od insegnanti avrebbero dichiarato di aver visto I20 con una telecamera e che questi avrebbe acquistato un programma grafico per computer. Che la figlia aveva specificato che la televisione era piccola e in essa si vedevano i culetti ed i giochi, poi facendo riferimento a sotto (sicché l’indicazione locale degli eventi sarebbe duplice rispetto ad uno sgabuzzino ed alle cantine della scuola). Che la piccola aveva anche parlato di un cane e di un gatto giallo, che il cane voleva rompere il culetto dei bambini, poi mimando il serpente tirando fuori la lingua, leccando la madre e il letto, poi riferendo di pistolini lucidi.

E in data[16] 31.12.2001, che la figlia trovandosi all’interno di una esposizione di materiale elettronico, aveva indicato una macchina digitale come la televisione bagnata cui prima aveva fatto riferimento.

5.    L’attività istruttoria

Dopo le prime dichiarazioni dei genitori, la Procura dava corso ad una complessa ed articolata attività istruttoria i cui esiti converrà brevemente riassumere, anticipando che, come peraltro riconosciuto dalle parli nel corso del processo, non sono emersi elementi accusatori determinanti, univoci ed ulteriori rispetto alle prove dichiarative, de relato e dirette, dei piccoli sopra citati.

5.1.- Nessun elemento accusatorio è rinvenibile nelle sommarie dichiarazioni cui sono state sottoposte numerose persone che lavoravano o gravavano nell’ambiente scolastico, nonché i genitori degli alunni in qualche modo coinvolti nei fatti (qui approfondendosi le dichiarazioni dei genitori di seguito elencati, per i restanti testi facendosi riferimento a quanto esaminato nel corso della trattazione).

Genitori che dopo la diffusione della notizia degli arresti avevano preso ad interrogare i figli sui giochi praticati all’asilo.

E40 (cfr p. 250 fld I), madre di C60, dichiarava di aver constatato atteggiamenti sessualizzati della figlia, la quale riferiva di ginnastiche praticate nell’ufficio di I20, i cui partecipanti erano svestiti, specificando di aver visto che costui aveva numerosi nei.

E82 madre di C20 riferiva che anche la figlia aveva strani atteggiamenti, specificando che costei aveva dichiarato che I10 e gli amichetti mettono il ditino nel culo. La donna ha peraltro specificato che il termine culo aveva cominciato ad essere usato dalla figlia solo una decina di giorni prima (rispetto al momento in cui furono rese le dichiarazioni datate al 31.10.2001) al posto di quello di culetto prima utilizzato, e che la figlia aveva già in precedenza manifestato comportamenti sessualizzati ed orgasmi spontanei (p. 291 fld I).

Negativa è stata peraltro la visita medica cui la piccola è stata sottoposta in data 29.10.2001 (cfr certificato Dr. Ferraro a p. 176 fld I).

C93 e C91, genitori della piccola C90 hanno dichiarato l’esistenza di comportamenti sessualizzati della piccola manifestatisi già a partire dall’anno scolastico precedente a quello in corso, quali un gioco che la figlia faceva con 1’amichetto C80, che consisteva nello spogliarsi e stare sotto le lenzuola; aggiungendo che avevano altre figlie e che la piccola aveva manifestato comportamenti sessualizzati anche con le sorelle (cfr p. 293 fld I).

Gioco, il predetto, confermato dai coniugi C81 e C82, genitori del piccolo C80, coniugi secondo cui i bambini giocavano a fare l’amore, aggiungendosi che il figlio avrebbe riferito di bimbi che facevano ginnastica con I10.

La portata probatoria dei riferimenti alla responsabilità dei prevenuti desumibili dalle prove orali ora esaminate è tuttavia assai limitata dalla genericità dei fatti riferiti e, soprattutto, dalla circostanza che le notizie raccolte dai genitori datano tutte ad un periodo ben successivo alla diffusione della notizia degli arresti e della ipotesi accusatoria, essendo generalizzata la preoccupazione degli adulti e certamente diffuse, anche tra la piccola popolazione scolastica, le notizie ad essa relative[17]. Ciò dovendo oltretutto dirsi che già in epoca precedente alla emissione della misura cautelare, ed a partire dal 12.10.2001, avvertiti i genitori dei bambini i cui nomi erano stati riferiti dai piccoli, nonché l’organizzazione di telefono azzurro, la voce dell’esistenza di atti di pedofilia collocabili all’interno della struttura scolastica aveva cominciato ad assumere un certa consistenza nell’ambito dell’asilo[18].

Del resto tale soluzione trova conferma nelle osservazioni psicologiche effettuate a carico dei piccoli sopra ricordati e, peraltro, di tutti gli alunni in qualche modo citati da A10 ed B10.

5.2.- A mente della relazione ASL 8, che ha effettuato l’osservazione, tali piccoli non avrebbero presentato infatti una situazione di tipo psicologico compatibile con la sottoposizione ad abusi, i loro racconti avendo caratteri di fantasiosità, senza alcuna specificità od elemento preoccupante nel loro modo di porsi caratteriale.

Relativamente ad C30 (rel. del 19.11.2001) è stato osservato che il piccolo avesse preso a dare baci sulla bocca e ad indicare la I10 come colei che lo aveva insegnato, esprimendosi un giudizio interlocutorio sulla possibilità che il piccolo avesse subito fenomeni di abuso, richiedendosi una ulteriore osservazione. Ciò senza che dagli atti emerga tuttavia alcuna successiva segnalazione da parte dei sanitari ed essendo pertanto logico dedurre che il successivo esame non si sia concretizzato nella individuazione di elementi di un qualche spessore probatorio.

Sin da subito negativo è stato invece il giudizio espresso dagli esperti rispetto a tutti gli altri alunni esaminati.

Circa C60, si è rilevato come la piccola rispondesse alle domande con risposte sempre diverse, raffigurandosi gli imputati in senso fantasioso (evocandosi il carcere per aver picchiato un bambino e rubato). Pur avendo poi la piccola parlato di una ginnastica effettuata nella stanza di I20, costei avrebbe ridotto l’idea delle brutte cose al fatto di picchiare un bambino.

Secondo il perito, la madre delle sorelle C40 e C41 (fg. 70 fld II), aveva dichiarato che le figlie le avevano raccontato di aver frequentano I20 per motivi di ufficio o gioco. Che le piccole già dalla passata primavera avevano manifestato comportamenti sessualizzati, avendole osservate mentre si toglievano i vestiti e cercavano di infilarsi nel sedere una siringa senza ago. Il Servizio ha proseguito osservando che le piccole vivono però una situazione ed ambiente familiare sereno e pacato, non emergendo contenuti comportamentali che in qualche modo possano essere ricondotti ad abusi.

Nessun indicatore di un vissuto preoccupante è stato riscontrato nei confronti di C50, che avrebbe manifestato l’uso del bacio con la lingua, ma che nelle sedute è caduto in numerose contraddizioni.

Né per C10, che ha negato l’esistenza di giochi preoccupanti.

Né per C20, che ha confermato la pratica di giochi tra soli bambini nel bagno, ricordando il tentativo o l’inserimento di pennarello nel sedere o nell’ano. La piccola, ha quindi negato la partecipazione di adulti e, pure a domanda diretta, ha escluso che I10 o I20 facessero cose diverse dal disegnare o dal farli giocare (a normale attività ludica tra bambini).

Né per il minore C70 è stato ritenuta esistente una situazione compatibile con abusi, ad altre e naturali ragioni dovendo ricondursi il suo comportamento sessualizzato di strusciarsi nel letto praticato dal piccolo.

Né, infine, per C80 e C90 che insieme, e talvolta con C20, giocavano a fare l’amore sotto un lenzuolo. Giochi iniziati da C90 e che, secondo i genitori, avrebbero avuto corso a far data dal periodo a cavallo tra l’inverno e la primavera del 2001 (e quindi in un periodo in cui la frequentazione dell’I20 dell’istituto era appena iniziata ed ancora saltuaria).

Né alcun elemento utile in prospettiva accusatoria deriva dall’attività integrativa depositata dal PM nel corso della udienza 26.11.2004, specificandosi che si tratta di attività di molto successiva alla genesi dei fatti di causa e quindi al forte clamore da essi provocati nella comunità di La Loggia.

Si fa qui riferimento alle indagini effettuate rispetto alla minore C96 iniziate a seguito della segnalazione della maestra D20, la quale evidenziava come la piccola avesse dimostrato uno stupefacente timore di un giocattolo, di nome robot pallino, nel racconto della bambina riproducente una figura di sesso maschile, cui essa riconduceva aggressioni e molestie nei confronti suoi e di altri bambini; ricordando che questo la toccava su tutto il corpo ed anche sulla checchina (termine in uso familiare per indicare il sesso femminile, come confermato dalla madre della piccola). La maestra aveva specificato di aver ottenuto dalla piccola il nome di I20, peraltro unitamente ad altri e diversi nomi, con il metodo dell’elencazione orale di numerosi nomi maschili.

Le dichiarazioni dei genitori C97 ed C98, sono però più che tranquillanti nello spiegare le paure della piccola, soprattutto datandole ad un periodo temporale certamente estraneo a quello di riferimento, ove la piccola aveva frequentato l’istituto solo per brevissimi periodi tra il settembre e l’ottobre 2001.

Analogamente improduttiva è l’indagine relativa alla posizione di D60 rispetto alla quale la maestra D80 (cfr verbale 30.9.2003) della classe dei gialli, dichiarava come nel corso dell’anno scolastico 2002-2003 la piccola avesse manifestato in famiglia comportamenti sessualizzati nel fare il gioco del dottore, disegnando e parlando di un mostro che le faceva paura, poi specificando che in realtà si trattava di un uomo con la maschera.

Soggetta a sedute con la dr.ssa F10, quanto da costei riferito attesta che la piccola ha superato l’agitazione e gli incubi che l’avevano colpita, apparendo serena, dovendosi escludere un qualche collegamento con i fatti di causa. Ove tra l’altro i nomi di I10 e I20 e le loro figure pure ricordati dalla piccola, non sono posti in relazione alle paure ed ai fatti da costei vissuti.

5.3.- Diversamente da quanto sin qui esaminato vale per le osservazioni cui sono state sottoposte le due parti lese, i cui risultati sono sintetizzate nella relazione ASL 8 (p. 20 e ss. fld II), rispetto a cui il responso degli esperti è stato nel senso della esistenza di modalità di narrazione e contenuti compatibili con una situazione di abuso.

La dr.ssa F10, relativamente a A10, ha rilevato come attraverso il canale gestuale la piccola abbia raccontato alla madre ulteriori particolari della vicenda (e così parlando del serpente, della televisione bagnata) e che a partire dal 19.10.2001 abbia indicato il luogo dei giochi il sopra salendo le scale. Che prima abbia dichiarato che I10 e I20 toccavano la patatina con il coltello poi dichiarando che ciò avveniva con le mani, nel prosieguo sembrando riferire di rapporti sessuali completi consumati alla sua presenza dai due imputati.

Al proposito rilevando che i genitori avevano escluso che la piccola potesse aver assistito a rapporti sessuali consumati in famiglia o in prodotti cinematografici.

La consulente ha osservato che le rivelazioni a grappolo non inficino la verità del racconto e come la piccola abbia descritto situazioni e tenuto comportamenti sessuali inusuali per la sua età e per le sue conoscenze e che le rivelazioni non avevano assunto connotati terapeutici liberatori.

Ha rilevato che i rapporti familiari tra i genitori erano buoni, escludendo fenomeni di induzione da parte dei genitori per assenza di astio, nonché per la mimica ed il contenuto dei racconti della piccola, che facevano riferimento ad esperienze sessuali di tipo adulto, concludendo per la compatibilità del quadro manifestalo dalla piccola con la sottoposizione a fenomeni di abuso.

Ha peraltro osservato come la madre aveva attivato meccanismi di identificazione con la figlia (cfr foglio 57, fald II).

Analogo giudizio di compatibilità è stato espresso dalla perita nei confronti di B10, osservandosi come il piccolo apparisse arrabbiato nel ripetere i giochi praticati, si mettesse in posa nudo, facesse riferimento ad atti descrittivi di rapporti sessuali completi intercorsi tra gli imputati, dichiarando che erano stati cattivi, che gli avevano dato un pugno, che gli avevano fatto uscire il sangue, poi negando tale ultima circostanza.

5.4.- Per completezza ed attinenza con quanto qui trattato va detto degli esiti della consulenza F35 2.9.2002 (p. 108 e fld 4) disposta dal Gip sull’attendibilità dei minori.

Il perito, dopo aver ascoltato i genitori, gli imputati ed effettuato colloqui con i minori, ha concluso per la loro attendibilità, in relazione al loro sviluppo psico-fisico ed alla sfera emotiva e razionale. Ed ha specificato la buona capacità di recepire, ricordare e comunicare la realtà vissuta. Massimamente per quanto riguarda la realtà quotidiana e più difficilmente per i contenuti che suscitino forti coinvolgimenti emotivi.

Il perito rileva ancora che le competenze linguistiche dei piccoli trovano un muro difensivo nei confronti dei giochi a sfondo sessuale, nei quali si fanno varco solo mere associazioni di elementi verbali o elementi comunicativi di tipo mimico e gestuale, sottolineando che la spontaneità di tali comunicazioni conferisce autenticità alle dichiarazioni. D’altra parte riconoscendo che “il clima familiare è ancora molto carico di rinnovata angoscia, da cui scaturisce un forte desiderio dei genitori che i bambini parlino … ciò che avrebbe aumentato l’inibizioni a farlo…”.

E a simile giudizio di attendibilità è pure pervenuta la dr.ssa f20 (p. 483 fld IV), consulente del PM, nella sua relazione peritale.

Delle sedute F10, come degli esiti dell’incidente probatorio cui i due piccoli sono stati sottoposti, esistono agli atti le trascrizioni, i cui esili ed i cui svolgimenti verranno nel prosieguo esaminati, al pari degli esiti delle consulenze F35 e F20 appena ricordate, in tal sede convenendo completare l’esame del materiale probatorio diverso.

5.5.- Va ancora detto infatti che nessun elemento utile in senso accusatorio è venuto dall’attività di intercettazione ambientale e telefonica, effettuata anche presso la Questura all’atto dell’esecuzione della misura cautelare eseguita il 26.10.2001. E ciò anche relativamente ai verbali alla cui trascrizione le difese hanno subordinato la richiesta di rito abbreviato[19].

5.6.- Né elementi utili sono emersi dalle dichiarazioni degli indagati e dalle osservazioni psicologiche cui sono stati sottoposti.

Costoro hanno infatti negato ogni addebito (p. 165 e ss e relative trascrizioni) e di avere avuto una relazione diversa dal rapporto professionale ed amicale. La I10 descrivendo 1’I20 come un grande lavoratore, che aveva avuto dissapori rispetto alla precedente gestione della scuola e con parte del corpo insegnanti e del personale amministrativo, concludendo per l’esistenza di rapporti di stima e profonda collaborazione professionale tra i due.

Da parte sua 1’I20 ha negato di aver avuto particolari contatti con i bambini[20], ricordando che la A69 era rappresentante di istituto.

Nessuno dei testimoni ha indicalo l’esistenza di atteggiamenti o rapporti di qualsivoglia natura tra i due imputati, diversi dalla frequentazione professionale ed amicale, che in qualche modo potessero giustificare il compimento, in concorso, di atti di pedofilia. Gli stessi prevenuti avendo del resto dichiarato di aver profuso insieme tempo ed energie nella gestione dell’istituto scolastico, riconoscendosi vicendevolmente stima reciproca.

Tanto meno un qualche elemento in senso diverso è dato dedurre dalle intercettazioni ambientali o telefoniche attivate precedentemente ai fatti, o dalle intercettazioni ambientali effettuate nei locali della questura all’atto del loro arresto.

Né sotto il profilo in esame, può francamente apparire in qualche modo determinante il rinvenimento nel comodino sito nella camera di I20 di un mazzo delle chiavi di casa della I10[21]. Evenienza che, come sostenuto dagli imputati, ben può trovare giustificazione nel rapporto di frequentazione professionale ed amicale esistente tra i due, ove la donna ha dichiarato di aver affidato al I20, in assenza di altre persone di fiducia e di facile reperibilità, una copia del mazzo delle chiavi di casa, per evitare di rimanerne chiusa fuori, essendo distratta e facile a perdere le cose.

Nella relazione del consulente del PM, dr. F55 (cfr faldone III, p. 114 e ss) sui rapporti, e nei fatti sulla personalità dei prevenuti, emerge che I20 era stato un ex allievo della I10, nei cui confronti costei esprimeva sentimenti di speranza ed ammirazione, avendo nei suoi confronti pure proiezioni della figura del suo ex marito. I20 apparendo caratterizzato da sentimenti di concorrenza e dipendenza nei confronti della sua coimputata.

Dalla relazione non emergono caratteri o profili di pedofilia in alcuno degli imputati o l’esistenza di perversioni o rapporti di natura sessuale tra loro. Siccome è peraltro confermato dalla relazione del consulente di parte, dr. F62, che ha evidenziato come il loro esame abbia dimostrato l’assenza shoc nei test cui entrambi sono stati sottoposti, rispetto alle apposite tavole della sessualità.

5.7.- Negativi sono stati gli esiti delle perquisizioni, non essendosi reperita alcuna traccia di cose o materiali comunque ricollegabili al reato ipotizzato dall’accusa. Ove rispetto al materiale elettronico, ai programmi ed alle videocamere citate negli atti, è stata accertata solo l’esistenza di una attività informativa condotta dall’I20, e poi rimasta senza seguito, per l’acquisto di alcuni computer da collegare in linea (p. 183 e ss fld I).

5.8.- Nessun elemento clinico e medico soccorre infine nella decisione, risultando del tutto insufficiente a ritenere prova di fenomeni di abuso la lieve infiammazione nella zona genitale constatata dal dr. F25 il 15.10.2001 nei confronti di A10, contestualmente non essendosi rilevati però segni traumatici di sorta. Soprattutto in una situazione in cui, poco tempo prima, la piccola era stata certamente parte, per essere stata osservata de visu dalla madre, di giochi sessualizzati autonomi svoltisi tra bambini.

5.9.- Va qui poi ricordato l’esito dell’osservazione effettuato dalla struttura sanitaria sull’ambiente scolastico generale (cfr p. 76 fld II), a mente del quale la scuola Bovetti si caratterizzava per essere un ambiente scolastico confuso e disorganizzato, ove sovente i piccoli trovavano un affidamento casuale[22]. E presentava tra gli allievi comportamenti di diffusa e marcata sessualizzazione (come il baciare con la lingua, il tentativo di infilare oggetti o dita nelle zone intime, il toccare ed il mostrare genitali propri od altrui). Il servizio avendo rilevato che il clamore dei fatti aveva portato colpa e vergogna, ipotizzando che con gli arresti degli imputati siano venuti meno gli stimoli cui i piccoli erano sottoposti. Argomento del tutto ipotetico che verrà nel prosieguo ripreso e che allo stato va segnalato per essere uno degli elementi d’accusa emerso agli atti.

******

Sicché in sostanza, come peraltro riconosciuto dalle parti nel corso del processo, l’attività istruttoria non ha reperito alcun elemento oggettivo utile in prospettiva accusatoria ulteriore rispetto alle dichiarazioni de relato e dirette rese dai piccoli e al giudizio della loro attendibilità. Cui vanno aggiunti i rilievi che i contenuti dei narrati e le loro modalità comportamentali portano ad un giudizio di compatibilità con vissuti di abusi sessuali (ciò per quanto riguarda in modo particolare il comportamento volto al tentativo di introduzione di oggetti nelle parti intime, in cui parte della letteratura scientifica individua -con valutazione ed osservazione statistica- un significativo indicatore della possibilità di abusi).

6.- Le audizioni dr.ssa F10 e gli incidenti probatori  ۩

La situazione probatoria che si è venuti ad esaminare induce quindi all’esame degli ulteriori elementi di prova orale riferibili alle parti lese, dovendosi anticipare che nelle audizioni i piccoli riferivano molto poco agli specialisti, anche ove vi era la presenza dei rispettivi genitori.

6.1.- Audizioni dr.ssa F10 19.10.2001  ۩

B10 (121 ss), una volta introdotto il tema delle cose brutte che gli sarebbero successe, risponde sollecitato dalla madre, che accadevano anche ad altri bambini, dichiarando che il grande che partecipava ai giochi si chiama pazzoccia, subito dichiarando che il nome è falso (33-34); mostra il gioco di spogliarsi, ma alla domanda chi lo ha insegnato risponde di non ricordare, aggiunge che lo faceva con A10 e che lo ha insegnato C30 (44). Dichiara di non aver mai visto le tette delle donne; mentre mostra il gioco fa una allusione ai bambini grandi grassi (51), però poi specificando che si tratta di una femmina (53). Specifica che il gioco consiste nel mostrare pisellino e culetto. Alla domanda se vi erano adulti risponde E10, poi annuisce relativamente alla presenza della maestra e di una addetta alle pulizie. Mostra con i pennarelli i colori delle classi e ricorda i nomi delle rispettive maestre.

Nel frattempo aumenta l’ansia e l’apprensione materna affinché il bambino ripeta alla dottoressa quanto dichiarato in famiglia, tanto da subordinare a tali dichiarazioni la dazione delle cicles richieste dal bambino nel corso della seduta ed il piccolo dichiara poi di aver paura (64, 68). Segue un altro invito a parlare perché altrimenti il piccolo non avrebbe avuto in regalo la spada di Gluk (p. 80).

Alla domanda se c’erano grandi risponde una donna, poi C10 ed ancora A10.

Specifica poi (68) che nessuno metteva cose nel culetto, che c’era C10, e A10.

A insistenti domande sui nomi dei grandi risponde C10 e, pressato, che il maschio è C35 (71) e insofferente dichiara che la maestra dai capelli gialli D30, gli faceva togliere i vestiti.

A richieste della madre su chi fosse la persona grassa il piccolo (p. 76) indica la madre come I20, poi il bambino indica ancora la persona in C20 ed annuisce alla domanda diretta “I20 faceva una cosa brutta”.

Dichiara di avere paura di una persona coi capelli biondi, poi dichiarando che anzi costei aveva i capelli neri. Dichiara genericamente le cose brutte succedevano poche volte.

Il tutto mentre è chiara l’apprensione materna a che il figlio riferisca alla dottoressa, intimandogli che non è stato alla promessa (82) che allora la mamma bisticcerà e non gli comprerà il gioco promesso.

 

Nei confronti della piccola teste A10,  ۩  nel corso della audizione dr.ssa F10 è ancor più evidente l’ansia materna a che vengano riferiti il contenuto di pregressi racconti (devi parlare, avevamo fatto un patto, ti compravo cane e gatto se parlavi e, rivolta alla dottoressa e con disapprovazione Non vuole raccontare il segreto nostro alla dottoressa (cfr p. 18).

La piccola dichiara allora di non volere più né cane né gatto, ma poi richiedendo se la madre li avrebbe regalati anche se lei “non diceva alla dottoressa”.

Attività di convincimento quella materna certo datata se, come dichiarato dalla stessa madre, costei aveva parlato della questione con la figlia almeno da due giorni (24).

La piccola ribadisce di non voler parlare più e, una volta uscita la madre dalla stanza, prende a giocare (29), riponendo sopra una cartella le scarpe proprie e della dottoressa, cominciando a ballare e dichiarando che il ballo era della canzone Yo soy Candela, cantando e ballando ancora, mostrando il sedere, sollevando la gonna, mentre la dottoressa partecipa al ballo.

A domanda se il gioco che sta facendo si fa solo con bambine, la piccola risponde anche con maschietti, evocando la trasmissione “Il Grande Fratello” e ricordando che i maschi hanno tirato giù tutto. Dichiara poi che i balli li faceva con C20 all’asilo (35).

Alla richiesta della intervistatrice di raccontare la cosa (43), la piccola domanda “chi ti ha raccontato … chi ti … chi…, dimmi, dimmi che … che il pisello di I20 che … che…”. E tuttavia alla successiva domanda “chi è I20”, dichiarando “tu me lo devi dire”.

Alla ripetuta domanda della dottoressa “ma tu l’hai visto il pisello di I20”, rispondendo altrettanto ripetutamente di no ed infine dichiarando che “questo non riesco a dirlo”. Ed ancora alla domanda “chi c’era oltre a I20”, la piccola rispondendo (p. 57) “tu me lo raccontavi”, non rispondendo poi alla domanda di che colore aveva i capelli l’altra persona coinvolta, poi dichiarando di non volerlo dire.

Come è dato osservare dalla visione del filmato della audizione, la piccola prende poi a giocare, togliendosi la gonna, facendo finta di stirarla e piegandola (61), specificando, a richiesta, che nel gioco si toglieva la gonnellina, non le mutande.

Ancora a domanda della dottoressa (p. 70) di che “colore fosse la maestra del gioco … quella con I10”, la teste dichiarando che non era degli arancioni, che era dei blu, poi dei gialli ed infine dei verdi.

Come emerge dal verbale (p. 73) la madre dichiara quindi a A10 che “questa mattina hai detto che raccontavi”, ripetendo la promessa del regalo del cane ed aumentando la pressione anche fisica, tanto che la bambina si scosta dichiarando “ora non voglio più” parlare.

 

 

A questo punto (p. 80) la madre rivolta alla dottoressa ed alla piccola ricorda che A10 aveva raccontato cosa facevano di I10 e I20, che I10 baciava il pistolino, gli faceva le care, domandando alla piccola “come faceva i bacini I10”, la piccina baciando allora il pugno della madre.

Il racconto materno continua, chiedendosi ripetute conferme alla piccola, che dichiara che non vuole dire più niente, ma che continua a ridere ed a ballare.

Ancora a domanda “dove ha messo il pistolino I20 a I10”, la bimba batte in mezzo alle gambe, poi dichiarando “era tutta nuda, tutto nudo” senza null’altro aggiungere.

La piccola (p. 84) si spoglia sempre cantando e ballando ed alla domanda ripetuta cosa facevano risponde “tutto, tutto”, “si sono spogliati tutti, poi ci hanno fatto vedere i culetti (p. 87), decisa nel negare che abbiano guardato anche il suo culetto.

Sempre con atteggiamento di gioco la piccola (p. 89) si infila quindi le calze della madre.

Nel prosieguo è quasi ossessiva la richiesta materna di far vedere cosa hai fatto alla patatina di I10, tanto da ottenere il richiamo mimico della dottoressa (p. 90), ottenendo negazione alla domanda se I10 e I20 toccavano la patatina.

Mentre la piccola si riveste e ride, la madre le rivolge reiteratamente la domanda “quando I20 ti ha messo le dita nel sederino hai pianto o riso”, alla fine ottenendo la risposta pianto, ma poi la precisazione “cosa?”, non facendo vedere dove ha messo il ditino I20, come richiestole. Alla ulteriore promessa del regalo del cane e del gatto, la piccola indicando il sedere e la patatina, dichiarando che il gioco si faceva tante volte.

Seguono ulteriori e ripetute domande su chi le avrebbe fatto promettere di non dire nulla a casa di quanto succedeva all’asilo (p. 102).

6.2.- Veniamo ora all’esame degli esiti degli incidenti probatori, svoltisi in assenza delle madri, che i piccoli sapevano comunque presenti nella stanza attigua.

B10 nel corso dell’incidente probatorio tenutosi avanti alla Gip, dr.ssa Noce, il 25.6.2002 alla presenza della dr.ssa F35 richiesto di parlare dei giochi brutti che venivano fatti a scuola, non specifica nulla dichiarando di non aver voglia di parlare (p. 11), annuendo al giudice che gli chiede se erano normali giochi da e tra bambini quali mostrarsi reciprocamente la patatina ed il pisellino.

Richiesto dove avvenivano i giochi brutti, risponde “all’asilo degli arancioni … nella stanza e poi fuori dove ci sono le pietre, poi ribadendo fuori nel cortile con A10. Quanto al momento indicando il dopo la pappa e introducendo le figure di A10 e di C10 che anche loro non dormivano.

Rispetto alle figure di I10 e I20, non dichiara altro che sono andati in galera … perché ci hanno fatto le cose brutte. A domanda del Gip su chi avesse riferito la circostanza e quali fossero queste cose, dichiarando la mamma e “ci han detto che c’è questo lì nel culo e in bocca”.

Poi aggiungendo … sono andato in cortile perché mi hanno picchiato e mi hanno fatto le cose brutte e … e sono andato in cortile a giocare; poi c’era I20 e ci ha picchiato.

Mi ha picchiato nel cortile perché ero cattivo mi ha detto e che … I20 era una maestra cattiva … perché ci hanno fatto male … ci ha fatto male a me e al mio amico (36 ss).

Aggiunge di essere stato sgridato per le cose brutte (p. 40), dichiarando che all’asilo c’era una videocamera, null’altro aggiungendo (p. 43).

Richiesto ancora di far vedere e parlare dei giochi che facevano all’asilo, sia belli che brutti (p. 55) non parla e non mostra nulla.

A10 nel corso dell’incidente probatorio tenutosi avanti alla Gip, dr.ssa Noce, il 25.6.2002 alla presenza della dr.ssa F35 parla dei suoi compagni di giochi B10 ed C20, nonché della maestra D10, ma nega di aver detto alla mamma di aver fatto un gioco non tanto bello (p. 9), ammette di aver fatto il gioco del dottore, ma solo con la mamma, negando di essersi mai spogliata. Richiesta dal Gip del gioco del pisello e della patata, dichiara che facevano il gioco, aggiungendo poi c’erano anche I10 e I20che mi hanno fatto male però”.

Su I10 dichiara che non le era simpatica, che non era la sua maestra e che era dei gialli.

Aggiunge che “le cose con I10 e I20 succedevano dopo la pappa”, che lei non faceva la nanna, poi dichiarando di non ricordare se dopo la pappa stava con la maestra D10, dove e se i piccoli erano divisi. Specificando che c’era C20, B10 e C10.

Ancora sollecitata dichiara esplicitamente “Racconto ma non le cose che non so non so io quello che dici”.

Poi (p. 24) che mi facevano “male quando mettevano le mani qua e qua avanti e retro tante volte, dove le mamme lasciano i bimbi specificando c’erano tre bimbi … succedevano poche cose però”. Che c’erano sempre I10 e I20, che loro erano vestiti e che noi avevamo “la maglia e i pantaloni su e giù … che eravamo sdraiati con il sederino in aria…”.

La piccola, anche con l’uso di bamboline, prende allora a parlare della lotta, come richiestole dagli interlocutori, dichiarando confusamente (p. 29) che facevano la lotta tra di loro e poi di non sapere come si fa la lotta. E richiesta dal Gip dichiara che il gioco le era stato insegnato da B10 a casa e poi ripetuto all’asilo, poi negando la circostanza e specificando che era uguale alla lotta vera che facevamo noi. Che I10 e I20 ci saltavano addosso, ci facevano male. Indicando il nome dei bimbi rispetto ai bambolotti e quindi B10, C20, C10 e poi C99. Poi aggiungendo che la lotta era diversa da quella raccontata prima con I10 e I20 che è finita, e poi, ancora sollecitata non è che non voglio raccontare, è che è già finito (p. 40), poi dichiarando che è la lotta che facciamo sempre (p. 41), che si fa stando in piedi.

Richiesta, dichiara di guardare alla televisione i cartoni animati ed Il Grande Fratello, specificando che in tale programma si spogliavano quando facevano il ballo … mi faceva schifo. Che quando alla televisione vedeva un maschio nudo chiudeva gli occhi e che in una occasione era sola perché i genitori facevano la doccia.

Ancora richiesta su come I10 e I20 le facessero male, prima indica il gesto dello scappellotto e poi la patata ed il culetto, specificando però che non le toglievano le mutande, infine mimando movimenti del dito indice.

7.- La valutazione delle prove accusatorie

È noto che in tema di dichiarazioni rese da bambini in età prescolare, nella letteratura scientifica medico-psichiatrica sono rinvenibili diverse ed antitetiche correnti di pensiero nel cui ambito, con diversa intensità di soluzioni, si spazia da una generale affermazione della credibilità del minore, cui si contrappone, invece, chi conclude per una valutazione di inattendibilità della fonte, facendosi leva sulle tendenze manipolatorie del minore, sulla sua immaturità, la sua fragilità, la forte suggestionabilità ed il desiderio di accondiscendere all’interlocutore adulto[23].

Lo scrivente ritiene che in materia non siano ammissibili valutazioni preconcette, volte ad ammettere o negare in toto la credibilità della fonte prescolare, dovendosi operare caso per caso l’esame della sua attendibilità.

Con il conforto della giurisprudenza[24], va detto che, soprattutto in ambito di reati sessuali, in relazione alle complesse e forti implicazioni che la materia stessa comporta, la valutazione delle dichiarazioni del minore deve essere condotta sotto il duplice profilo dell’attitudine psicofisica del piccolo teste ad esporre le vicende in modo utile ed esalto e della sua posizione rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne vissute.

L’esame di tipo psicologico deve essere quindi volto in primo luogo ad accertare l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo affettivo e cognitivo, e quindi a recepire, raccordare fatti ed informazioni, nonché ad esprimerle; ciò tenendosi conto dei limiti derivanti dall’età e delle peculiarità del mondo infantile, nonché delle condizioni emozionali e dei rapporti familiari e relazionali vissuti. In secondo luogo l’esame deve pure valutare la credibilità della fonte, ovvero il modo con cui la vittima ha vissuto e rielaborato le vicende sub iudice, in modo da selezionare sincerità, travisamento, elementi fantastici e menzogna.

L’esame dovrà tener conto del limitato grado di sviluppo psico-fisico del minore, non esasperandosi le eventuali imprecisioni del racconto anche rispetto alle indicazioni di tipo spazio-temporali, del dato numerico e delle quantità, ove il mondo del minore ha, in materia, riferimenti certamente meno precisi che quello degli adulti. Dovrà tenersi conto dei limiti di linguaggio della fonte, delle sue infantili conoscenze anatomiche e fattuali[25], della mimica e della gestualità.

Parimenti si dovrà però anche verificare la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni e, quindi, l’assenza di elementi fantastici e, massimamente, la loro spontaneità; così da escludere la ricorrenza di condizionamenti esterni, anche involontari, di fenomeni di emulazione e di ripetizione di fatti o gestualità riferiti da altri, ricorrendo ad una valutazione complessiva degli elementi probatori, sia inerenti le dichiarazioni orali, sia il quadro generale degli elementi di prova acquisiti agli atti.

*****

Ciò posto va allora detto che deve convenirsi con la difesa degli imputati -ma il dato è stato sostanzialmente incontroverso tra le parti- e rilevarsi che, soprattutto rispetto alla precisione ed al numero di informazioni che le parti lese avrebbero riferito ai genitori, le carte processuali mostrano un progressivo impoverimento delle successive dichiarazioni dei piccoli testi nel corso delle audizioni avute con la dr.ssa F10 prima e in sede di incidente probatorio, poi, con più elevato grado di imprecisioni del narrato.

Situazione che ben potrebbe essere ricondotta a fenomeni di rimozione degli eventi da parte delle vittime, ma che induce a valutare con più rigore le dichiarazioni iniziali.  ۩

Nota:  B

Il procedimento si è svolto con le forme del rito abbreviato e, quindi, in una situazione processuale caratterizzata dalla piena utilizzabilità di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo processuale del PM ed emersi nel corso delle udienze[26]. La decisione ben deve quindi fondarsi sulle dichiarazioni delle fonti, come risultano de relato dalle sommarie informazioni testimoniali effettuate dai genitori, sulle audizioni dei minori effettuate dagli psicologi, gli atti relativi all’incidente probatorio, nonché, ovviamente, tutto il coacervo probatorio degli atti.

Il problema da affrontarsi, alla luce della intensa diversità, in termini di specificità e contenuto, delle dichiarazioni che si sono venute ad enucleare, è evidentemente quello della loro genuinità e credibilità.

Va in primo luogo però osservato che in realtà le prime dichiarazioni dei piccoli sono conosciute al processo solo nella forma de relato delle dichiarazioni a loro volta rese dai genitori. Dichiarazioni quindi a cui, rispetto al tema di prova, non può certo attribuirsi il valore probatorio della testimonianza diretta vera e propria, ma solo una efficacia indiziante, anche se intensa, siccome riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente[27].

Rispetto a tali fonti orali, il problema della genuinità delle dichiarazioni dei minori si confonde e si sovrappone con quello della genuinità della fonte che ha ricevuto le dichiarazioni, nonché con il modo con cui sono state assunte ed ottenute le rivelazioni dei piccoli.

Per entrambi gli aspetti non potendosi negare che, trattandosi di dichiarazioni di secondo grado, va tenuto conto della possibilità di una qualche rielaborazione del narrato, di una qualche opera interpretativa effettuata, anche inconsciamente, da parte di chi, avuta la dichiarazione, la ha poi riferita.

Profili tutti che si sono evidenziati dalle difese degli imputati.

Merita allora di essere ricordato che le prime dichiarazioni dei piccoli nascono dalla scoperta di un gioco fortemente sessualizzato osservato da A69, madre di A10, prima a casa e poi il giorno successivo nei bagni dell’asilo.

La piccola pur richiesta dalla madre, ed il giorno dopo dalla maestra D10, aveva sempre riferito che il gioco era fatto con C20 e tutti i bimbi dopo la pappa. In ciò confermata dalla piccola C20 che, da parte sua, aveva riferito alla maestra D10 che lei e A10 si mostravano reciprocamente culetto e patatina; che poi arrivavano gli altri bimbi e che il gioco proseguiva rimanendo però sempre nell’ambito di un gioco tra soli bimbi. E da B10 che, mostrato il gioco ai propri genitori, aveva limitato i partecipanti ai soli compagni dell’asilo.

Come è comprensibile la situazione aveva comunque preoccupato la signora A69. La quale aveva preso contatti con la madre di B10 e aveva evidentemente pure discusso della cosa con la propria sorella se, come risulta agli atti, nel corso del pomeriggio e della prima serata successiva, A10 ed B10 (cfr verbale sit B60 p. 13), erano stati portati a casa della A74. La quale prendeva a chiedere delucidazioni sul nuovo gioco, in ciò affiancata dalla figlia A75 -di cui i verbali danno atto della presenza e della compartecipazione con la madre nell’attività di convincimento dei bimbi affinché questi specificassero le modalità del gioco (cfr p. 3)-.

Ciò introducendo i temi del segreto e della protezione se, come dichiarato dalla teste, costei aveva raccontato alla piccola che anche a lei era successa una cosa simile, che lei l’aveva raccontato alla zia preferita e che questa l’aveva protetta.

Ed è solo in questo momento temporale ed in tale situazione affettiva che alla domanda della zia, se il gioco fosse limitato a bambini o se partecipassero anche persone grandi (come lo zio o papà), la piccola avrebbe risposto che partecipavano anche persone grandi, alla successiva domanda se maschio o femmina, la piccola dichiarando, sia maschio che femmina.

Già nella situazione fattuale che si è venuta esaminando, gli elementi probatori non permettono però certo di affermare univocamente la spontaneità del dichiarato e di escludere l’accondiscendenza della piccola fonte alla zia che la interrogava, nonché il condizionamento anche reciproco tra le due.

Al di là dell’esistenza di un segreto comune tra zia e nipote, nulla di preciso si conosce infatti sul contenuto del segreto, che la zia avrebbe a sua volta rivelato alla piccola, potendo solo dedursi che si tratti di un episodio di molestie da questa subito quando era piccola. L’introduzione dell’argomento finisce però per risolversi in una anticipazione e in una introduzione dall’esterno dell’argomento delle molestie ove, sino a quel momento, il narrato della piccola non aveva mai fatto riferimento al mondo adulto.

Non sono quindi evidenti i modi con cui sono state ottenute le rivelazioni che al gioco partecipavano anche adulti. E la spontaneità della risposta affermativa.

E certo elementi utili non emergono dal fatto che la piccola avrebbe aggiunto con voce scocciata di non dire nulla ai genitori ed alla maestra, perché altrimenti Giumingo[28] le avrebbe fatto del male, prima mimando un calcio (tipica minima infantile per mimare percosse) e poi indicando il dito ed il culetto. Solo alla domanda, peraltro diretta, “se fosse stata la maestra ad imporle di non dire niente” la piccola rispondendo affermativamente. Narrati che fanno emergere l’esistenza di elementi fantastici nel racconto ed il ricorso a domande chiuse, come quella relativa alla maestra, che sarebbe stata colei che avrebbe imposto il silenzio.

Sia chiaro, non si intende in tal sede, come nel prosieguo rispetto ai genitori dei piccoli coinvolti nei fatti, porre in dubbio la buona fede di A74.

La buona fede di costei, come di tutti i familiari coinvolti nelle vicende processuali, deve infatti dirsi certamente fuori discussione, alla luce di quanto emerge dagli atti. È poi certamente positivo che, rispetto ad un gioco fortemente sessualizzato e certamente inquietante osservato de visu, i genitori si siano adoperati per interrogare i bambini, onde accertare cosa fosse in realtà successo.

Francamente sono del resto comprensibili e, financo condivisibili, la preoccupazione e l’apprensione che tutti avranno certamente vissuto al pensiero che ai piccoli fosse capitato qualche cosa di brutto. E le trascrizioni delle audizioni F10 sopra esaminate portano prova positiva di tali apprensioni, di tali preoccupazioni, del fatto che l’argomento era stato ripetutamente trattato in famiglia, nonché dell’insistenza, dell’ansia affinché i piccoli confermassero anche ad estranei il contenuto dei colloqui familiari.

Le regole del contraddittorio e della valutazione della prova, impongono d’altra parte l’approfondimento delle modalità con cui si sono svolti questi interrogatori familiari, perché tale indagine è fondamentale e preliminare all’esame della credibilità dei minori, di cui deve valutarsi la spontaneità delle dichiarazioni, con ricerca di elementi, positivi, che inducano ad escludere rischi di condizionamenti reciproci e di accondiscendenza.

Sono del resto, evidenti ed a tutti noti, i possibili effetti, soprattutto rispetto a minori in età prescolare, delle domande ripetute, delle domande suggestive, delle domande chiuse, del forte coinvolgimento emotivo, della domanda di conferma sulla mimica espressa dall’adulto e dei relativi rischi di suggestione.

Sicché necessita verificare se si possa escludere che, anche inconsciamente da parte degli interroganti il modo ed il tipo di domande poste ai piccoli abbia potuto trasmettere loro le angosce ed i dubbi degli adulti, così da innescare meccanismi emulativi o l’accondiscendenza da parte loro.

Esame che, per quanto sino ad ora riferito, relativamente alle rivelazioni avute dalla A74, non pare risolvibile positivamente, per 1’acclarato ricorso a domande suggestive ed all’esistenza di segreti comuni tra la piccola e la fonte de relato, di cui non si conoscono portata e contenuti.

Né, a ben vedere, la situazione probatoria muta per la successiva conferma che i due adulti sarebbero da identificarsi con I10 e I20 e per le dichiarazioni seguenti.

Va qui anzitutto ricordato che sia A10 che B10 sono stati in compagnia ed insieme all’atto delle rivelazioni effettuate alla A74 ed all’atto delle rivelazioni dei nomi degli abusanti il successivo giovedì, presso l’abitazione di A69.

Circostanza che non permette certo di affermare con sicurezza una reale autonomia delle due fonti, sicché l’una possa essere considerata conferma dell’altra, in una situazione in cui possa essere valutata la reale convergenza di due diversi narrati.

Non può tacersi poi della divergenza delle modalità con cui sarebbe stato ottenuto il nominativo di I10.

Ove la A69 ha dichiarato che B10 avrebbe fatto spontaneamente il nome di costei (richiedendo di non riferirle che aveva parlato del gioco) ed a sua domanda di conferma, se proprio I10 avesse imposto il silenzio, spontaneamente aggiungendo “anche I20”.

Mentre la D10, nelle immediatezze dei fatti, aveva riferito di aver saputo dalla donna che costei aveva ottenuto il nome di I10 elencando una per una tutte le insegnanti e le inservienti della scuola.

Divergenza che influisce di molto nella valutazione della spontaneità della indicazione nominativa che sarebbe stata effettuata dal piccolo teste, che, sempre secondo le dichiarazioni dei genitori avrebbero poi mimato scuotimenti di pene, introduzioni di dita nel culetto o nella patatina e poi, in progressione temporale, bacini sugli organi genitali, e quindi rapporti orali, ed infine rapporti sessuali completi tra gli imputati e l’uso di materiale video. 

Le ansie dei genitori, l’atteggiamento mentale che li caratterizzava nel corso dei colloqui avuti con i figlioli ed infine le modalità con cui furono da costoro rivolte le domande risultano evidenti dalle trascrizioni delle sedute che hanno avuto luogo avanti alla dr.ssa F10 (a tal proposito in tal sede non potendo che farsi riferimento quanto sopra riportato), ciò che non permette certo di escludere che diversamente si siano svolti i colloqui e si siano ottenute le rivelazioni iniziali.

La stessa accusa ha del resto riconosciuto che i bambini erano stati sottoposti a sollecitazioni e ad inviti pressanti ed ansiosi. Come è pure riconosciuto dalla consulenza F20.

D’altra parte nel corso della audizione effettuata dalla dr.ssa F10, peraltro alla presenza delle rispettivi madri, i piccoli non hanno confermato la specificità dei fatti che essi avrebbero invece riferito ai genitori. E avanti al Gip, dr.ssa Noce, essi hanno dichiarato ancora meno, pur in una situazione a cui, nei limiti del possibile erano stati preparati[29], ed in cui sono stati messi a loro agio, entrambi giocando e ridendo, come è facilmente apprezzabile dalla visione dei filmati in allegato agli atti.

In entrambe le categorie di audizioni sono, peraltro, pressoché assenti dichiarazioni comportamentali ed indicazioni anatomiche che, richiedendo conoscenze estranee al mondo infantile, costituiscano prove di vissuti di abuso da parte di adulti.

L’esistenza di un qualche elemento di dubbio in tema di genuinità, sotto il profilo della spontaneità, che caratterizza le prime rivelazioni dei piccoli, come conosciute agli atti de relato, ha del resto rilevanza nella valutazione delle successive dichiarazioni effettuate avanti alla dott.ssa F10 e delle, peraltro poche e non univoche, dichiarazioni rese al Gip in sede di incidente probatorio. Poiché è evidente che rispetto ad esse non possono escludersi fenomeni di trascinamento e ripetizione, dovuti ai precedenti esami ed ai modi con cui sono stati condotti[30].

E quanto si è venuti ad osservare sotto il profilo probatorio in merito alla spontaneità, ha pure un forte rilievo nella valutazione della consulenza dr.ssa F35 e della consulenza dr.ssa F20. Elaborati peritali che concludono per 1’attendibilità dei minori con un esame di tipo psicologico.

Ciò perché si tratta di giudizi fondati a loro volta sugli stessi elementi di fallo sopra esaminati -e quindi le dichiarazioni rese dai piccoli ai genitori, quanto da costoro dichiarato e quanto dai piccoli riferito alla dr.ssa F10- di cui, sotto un profilo di valutazione giuridica della prova, si è già evidenziata la non monoliticità in tema di spontaneità. Sicché la conclusione di attendibilità dei minori espressa dai periti, non può essere ritenuta prova autonoma di autenticità dei narrati.

Né a fondare un giudizio di condanna può essere considerato sufficiente la circostanza che l’istituto scolastico in cui si collocano i fatti fosse caratterizzato da diffusi e generalizzati comportamenti improntati ad una forte sessualizzazione.

Per un verso è dato pacifico, e risulta agli atti[31], che nell’età compresa tra i tre e cinque anni siano intensi gli interessi dei bimbi verso la tematica sessuale “con curiosità sui dati e le differenze corporee e propensione a mostrare i genitali e/o a manipolarli, stimolandoli come fonte di piacere ed eccitazione … interesse comune ai maschi ed alle femmine … con bisogno di verificare, toccare, annusare i genitali esterni degli amici dell’altro sesso … con scambio di parole brutte che non si devono dire … e con la manifestazione del gioco dello spogliarsi, del toccare…”.

Per un altro non può tacersi come gli atti non offrano elementi univoci per ritenere che tale sessualizzazione fosse il prodotto di abusi o non piuttosto trovasse ragione in altri ordini di giustificazioni. Come appare peraltro verosimile per la generalizzazione di tali comportamenti , rinvenibili anche rispetto a bambini certamente non partecipi dei giochi di I10 e I20 ipotizzati dall’accusa, nonché per il dato temporale, ove la manifestazione di tali fenomeni risale in qualche caso ad un periodo in cui l’I20 aveva preso a frequentare l’asilo solo da pochissimo tempo. Sicché assai difficilmente egli poteva essere la causa di essi. Né dagli atti emerge la possibilità di ipotizzare una qualche autonoma responsabilità della I10, che frequentava la scuola da più lungo tempo, poiché gli elementi dichiarativi d’accusa sono tutti nel senso di un concorso tra i coimputati.

E neppure è sufficiente che le dichiarazioni delle piccole parti lese e degli altri alunni dell’asilo, provino come tra loro fosse invalso l’atto di tentare o di effettuare inserimento di oggetti nelle parti intime: comportamento che in ambito medico, con valutazione ed osservazione statistica, è ritenuto indice di un possibile vissuto di abuso, non rientrando tra le esperienze ed i comportamenti sessuali considerati normali di bimbi in età prescolare. Ciò in quanto il valore probatorio di tale indicazione è solo indiziario, non esprimendo una valutazione di certezza, ma solo di compatibilità e di mera possibilità.

Rispetto ai temi in esame non può essere del resto taciuto che, soprattutto nelle dichiarazioni della piccola A10, è assai ricorrente il riferimento ad elementi e comportamenti sessualizzati certamente esterni all’ambiente scolastico. E fruibili dalla piccola attraverso il mezzo televisivo.

Ovvero al programma “il Grande fratello”, ai balli ed agli atteggiamenti assunti dai partecipi al programma, nonché alla canzone ed al ballo Yo soy Candela. Indipendentemente dalla circostanza che la canzone ed il ballo fossero contenuti in qualche puntata del programma o che queste fossero comunque visibili da parte della piccola[32], resta il fatto che costei nel corso dell’esame ha indicato in tale canzone il ballo che andava effettuando avanti alla dr.ssa F10. E che tale ballo è caratterizzato da ritmica sudamericana con ampi scuotimenti del sedere e del bacino. Né può essere tralasciata la circostanza che la piccola, sempre nel corso dell’audizione avanti al Gip ha fatto riferimento al programma televisivo, accostandovi la visione di uomini nudi e che si spogliavano, univocamente riconnettendo a tale visione la causa di un suo turbamento.

L’incertezza probatoria segnalata permane, relativamente al contenuto di alcune specificazioni fattuali date dai minori avanti alla dr.ssa F10 ed al Gip, certamente errate rispetto agli eventi ed alle figure degli odierni imputati (ove, per citare solo qualche esempio, B10 ha attestato la presenza ai giochi di una maestra e di una addetta alle pulizie, indicando un uomo di nome C10 e, poi C35, specificando che la maestra D30 era colei che lo faceva spogliare e che costei aveva i capelli neri. Mentre A10 ha indicato la maestra dei giochi, come quella dei blu, gialli e verdi, indicando C20, B10 ed C10 come sempre presenti ai giochi).

E continua a permanere pure rispetto alla localizzazione dei momenti in cui sarebbero avvenute le molestie.

Se infatti gli elementi dati dai piccoli appaiono univoci nella collocazione temporale dei fatti, ovvero dopo la pappa, assai più incerto è il luogo della loro consumazione, variamente indicato nel cortile, dove ci sono le pietre, nella classe dei gialli, nel sopra e nel sotto -e quindi nei sotterranei e al primo piano dell’istituto- ed ancora in uno stanzino vicino ad un’aula e, infine, nell’ufficio di I20. Ove però non può tacersi che una siffatta varietà di collocazioni finisce per togliere univocità e quindi specificità probatoria alle indicazioni effettuate dai piccoli.

Alcuni di tali luoghi devono poi certamente escludersi come verosimili teatri degli abusi: così certamente il cortile, frequentato da tutta la comunità scolastica, l’aula dei Gialli o comunque qualsivoglia aula, aperta ad ogni osservatore anche casuale esterno. Ciò mentre anche il locale direzione non appare certo sito in cui agevolmente avrebbero potuto essere posti in essere gli abusi. Se è infatti vero che, come emerge dalla dichiarazione di D10[33], per accedere al locale direzione occupato dall’I20 tra il personale dell’asilo era in uso l’abitudine di bussare e di aspettare che venisse aperto, è però pure vero che nella situazione di confusione e di via vai generalizzato che caratterizzava l’istituto, la semplice esistenza di una porta attraverso cui chiunque poteva comunque entrare, rende difficilmente ipotizzabile la consumazione dei rapporti sessuali completi, in situazione in cui gli imputati e le parti lese si sarebbero spogliati completamente, siccome da ultimo indicato nelle dichiarazioni delle fonti rese de relato dai genitori.

Né, rispetto a tale aspetto, è possibile frazionare le dichiarazioni rese dai minori, così da considerarli credibili rispetto ai fenomeni dei toccamenti, disattendendo le loro dichiarazioni rispetto a tali fatti ulteriori[34].

La situazione probatoria sopra evidenziata lascia in definitiva un ragionevole dubbio sulla possibilità di valutare quanto delle dichiarazioni dei piccoli corrisponda a vissuto reale e quanto sia frutto di fantasia, rielaborazione od induzione involontaria e deve quindi essere ricondotta alla insufficienza e contraddittorietà della prova, imponendo una pronuncia assolutoria con la formula di cui all’art. 530 II co cpp.

*****

La formula assolutoria adottata comporta il rigetto delle richieste civili avanzate dalle parti civili costituite. Nonché la cessazione delle misure cautelari in esecuzione a carico dei prevenuti.

Stante la complessità della vicenda e delle questioni trattate, ricorrono giustificati motivi per fissare in giorni 90 il termine di deposito della motivazione.

p.q.m.

visti gli artt. 442 e 530, II co., c.p.p.

assolve

I20 e I20 dai reati loro ascritti, perché i fatti non sussistono;

dichiara

cessate le misure cautelari del divieto di dimora in esecuzione.

Deposito della motivazione in giorni 90.

Torino lì 31.3.2004

Il giudice dell’udienza preliminare

(dr. V.M. Bevilacqua)

 

 

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Nota:  A

La sentenza espone in modo esaustivo l’assenza di prove irrefutabili a carico degli imputati, siano esse tangibili che dichiarative delle parti offese. Le uniche fonti sono state quelle della genitrice di A10 e come giustamente affermato dal giudice non v'è una reale autonomia, sicché l’una possa essere considerata conferma dell’altra. Perlopiù in data 7 aprile 2009 la madre, sotto giramento, ha sconfessato quanto sostenuto sia in audizione protetta che in Appello.  ۩

Nota:  B

La rimozione degli eventi

Uno dei maggiori inconvenienti della prova dichiarativa concerne la fonte da cui l’informazione proviene. È un problema di portata generale che attiene sia alla dichiarazione resa dall’adulto, sia quella fornita dal minorenne. Non v’è dubbio che un evento tragico, qualunque esso sia, viene metabolizzato in forme diverse in funzione dei connotati sociali in cui un soggetto si trova. Un adulto, per esempio, ha la possibilità cognitiva di valutare se nella fase delle indagini preliminari riversare le sue conoscenze attinenti al fatto, ovvero avvalersi delle scelte che la legge le offre nel mantenere un diritto a non comunicare il proprio sapere. Stante la norma dell’art. 391 bis comma 3 lett. d, il difensore deve avvertire la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa “della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione”. La scelta è, quindi, diffusa da un preciso avviso che, per quanto ci interessa, dovrebbe avere quale naturale destinatario il minore stesso. Anche in relazione a tale tipo di avvertimento è di tutta chiarezza quanto difficile sia per un bambino intuire la reale portata. Il minore, più delle volte, difficilmente comprende quali eventuali rischi possano velarsi dietro l’accettazione della parte di soggetto dichiarante. La dispensa al principio di collaborazione alla ricostruzione dei fatti, individua proprio in questo passaggio rilevante un evidente momento di disagio in relazione, alla posizione del minorenne fonte di sapere investigativo. Ricerche condotte in merito hanno, infatti, rilevato come il “dovere” di testimoniare crea sempre uno stato emozionale particolare sul soggetto da compulsare: stato emozionale che è di certo maggiore nel caso del minore, il quale si viene a trovare in una situazione di svantaggio, non essendo in grado di prevedere appieno le conseguenze della sua deposizione, mentre l’adulto è in grado di pianificare la sua esposizione per gli scopi che si prefigge.

È altrettanto intuitivo che il tema della tesimonianza del minorenne impoga di chidersi se il metodo del contradditorio sia compatibile con la fragilità di un soggetto la cui personalità è ancora incerta e lotta per assumere una configurazione stabile. Oltretutto il processo è un ingranaggio complesso, capace di tritturare anche i più coriacei nell’elevato livello di fisiologica conflittualità, in cui le persone in giovane età le rende vulnerabili alle pressioni e alle influenze negative dell’anbiente e dei contesti. Inoltre l’aggressività verbale, l’accanimento nell’esigere determinate risposte, la critica aspra alla versione dei fatti resa dal testimone per sfaldare la credibilità al cospetto del giudice, sono caratteri tipici del controesame, ed è facile diagnosticare l’idoneità a turbare l’equilibrio del teste minorenne a spaventarlo, confonderlo, minarne l’autistima.

Per questi motivi, non di rado la “scienza psicologica” sostiene che il metodo più corretto per ottenere da un minorenne una deposizione veridica sia nel lasciarlo parlare liberamente e, solo dopo una prima frase di narrazione non guidata, porgli singole domande in modo che la preposizione sia chiara e neutrale, con l’accortezza a non mostrare preferenza alcuna per una versione dei fatti rispetto ad altre.

Nel capoverso precedente si è virgolettato il termine scienza psicologica per introdurre un principio che spesso viene dimenticato e la cui valenza risulta essere fondamentale nel contrapporre alle varie teorie che vengono assunte come prova irrefutabile, idonee per la condanna, come possono essere le pseudo rimozioni, i ricordi recuperati, il trauma…

In merito alla sostenibilità di un pensiero filosofico, di cui la psicologia si avvale spesso e sovente, nel  1981 la Corte Costituzionale con sentenza n. 96 dichiarò illegittimo l’art. 603 del c.p. inerente al “plagio” dopo un’ampia disamina storica, accogliendo le obiezioni secondo cui non è possibile creare attraverso mezzi totalmente psicologici il totale stato di soggezione. Comunque, afferma la Corte, le opinioni nell’ambito della scienza psichiatrica sono talmente divergenti da rendere impossibile per il giudice pervenire a conclusioni univoche, con il pericolo che la decisione sia presa sulla base del maggiore o minore grado di popolarità e di accettabilità delle idee inculcate tramite il presunto plagio. Inoltre, sempre la Corte afferma che il plagio, per esistere dovrebbe avere un’autonoma esistenza psicologica, e dare risultati “indipendentemente da eventuali attività corporali e fisiche esercitate sul plagiato”.

La pronuncia rappresenta un caposaldo per la Giustizia, e i suoi rappresentanti non possono né dimenticare né prevaricare con inferenze che sono prive di quel fondamentale principio di autonomia di una scienza nel dare risultati. Questo sostanzia il fatto che la motivazione di una pronuncia non può il alcun modo fondare una prova sul proprio convincimento o discrzionalità di un fattore privo della ripetibilità del risultato, in quanto si prevarica l’ermeneuticità tassativa o sufficiente determinatezza della fattispecie penale, principale corollario del principio di legalità, che impedisce di ricomprendere nel caso della rimozione condotte diverse da quelle descritte come tipiche e di sanzionare penalmente comportamenti non rientranti nella previsione normativa.

Fatto questo presupposto, i fatti evidenziano in modo altamente forte e marcato che la bambina durante l’interrogatorio dichiarò di non conoscere l’allora Presidente con l’affermazione “No, tu me lo devi dire”, dimostrando di non esservi mai stato alcun contatto fisico, a tal punto che la risposta successiva fu che i racconti che la psicologa voleva sentirsi dire dalla minore furono “Tu… tu… tu… i… tu me lo raccontavi”, attestando oltre ogni ragionevole dubbio di essere stata manipolata e indotta a raccontare un presunto abuso.

Non paghi delle risposte ricevute, il colloquio continuò fino a quando avvenne la tragica violazione della libera autodeterminazione sessuale dei due minori, come le immagini possono ben documentare.

La letteratura e le norme nazionali e internazionali previste per la tutela dell’infanzia non indicano che queste sono le modalità di ascolto del minore, il giudicante in sentenza avrebbe dovuto sconfessare e disapprovare un simile gesto, in particolar modo facendo rimarcare che nell’audizione la minore ha dichiarato di non conoscere l’imputato e che i racconti che la psicologa e la madre si attendevano altro non erano che un canovaccio suggerito. Questo è contro ogni regola giuridica perché le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non “inquinate” da interventi esterni che possono alterare la memoria dell’evento (Cass, Sez. III n. 121 del 17/01/2007), e dagli atti abbiamo conferma che le prime dichiarazioni di tutti i bambini escussi sono state di un gioco naturale e prevedibile tra coetanei e mai in presenza di adulti.

Pertanto, importante sarebbe stata l’indagine sulla genesi delle prime narrazioni dei due bambini (sempre opportuna quando il dichiarante è un minore), rilasciate alla madre della piccola prima e poi alla loro insegnante, di un gioco alla scoperta del proprio e altrui corpo che avveniva esclusivamente tra loro nei bagni.

Viene spontaneo chiederci, dinanzi a quanto prospettato, chi realmente abbia avuto un vissuto di un comportamento sessualizzato con i due bambini e cioè: gli imputati o tutti coloro che hanno indotto gli infanti a sostenere gesti deplorevoli nell’ascolto del minore? Certamente quanto avvenuto durante l’ascolto ha creato un precedente che d’ora in poi verrà preso a modello per interrogare i minori è sarà, dopo questo evento, un riferimento per i futuri ascolti, anche se la Corte di Cassazione ha dettato dei precisi cardini sulle modalità e validità delle dichiarazioni di ascolto con la sentenza n. 9817 del 17 gennaio 2007, congiuntamente a quelle precedenti.

Ma se ciò non sarà sufficiente vi sarà la possibilità, per gli operatori del diritto e i tecnici della psiche, di ricorrere ad altri stratagemmi oltre ai comportamenti sessualizzati e alle statistiche, come ad esempio la rimozione dei ricordi e l’evitamento (inteso come il non proferire, l’opporsi ai genitori di andare in un determinato luogo, agli aspetti psicosomatici…) che il minore attuerebbe in presenza di un trauma, cercando di amplificare e generalizzando in modo esponenziale queste correlazioni illusorie (prospettazioni riscontrate sì in alcuni bambini effettivamente e realmente abusati, ma non certamente nel senso di credere che in tutti si manifesti lo stesso disagio).  ۩

Questo sostanzia che, per sostenere e non cadere nel ridicolo o ancor peggio nella diffamazione, vi siano due precise condizioni e cioè: 1) certezza assoluta dell’avvenuto abuso, 2) in che forma e in che percentuale può manifestarsi quel particolare disagio, pur nella consapevolezza che la manifestazione e l’identificazione di quel particolare sintomo è puramente soggettiva e che il DSM è solo un dizionario di possibili disagi e privo di alcuna certezza assoluta.

In realtà, invece, lo sviluppo di queste teorie da parte di gruppi di periti, non certamente accademici, conduce quasi sempre verso un’unica ragione e cioè che il bambino sia abusato, in quanto il sintomo dell’evitamento delle domande, nascondersi sotto il tavolo, invitare l’interlocutore a giocare, chiedere se la seduta è finita, voler disegnare, non voler parlare, silenzi prolungati…, sono sinonimo di un vissuto traumatico. Tutto ciò non è condivisibile né accettabile l’approccio metodologico perché il procedimento deve essere falsificazionista non verificazionista. Non deve essere chiesto di verificare un’ipotesi, l’ipotesi la verifica il magistrato. La verità processuale la costruisce il magistrato. La letteratura afferma che se i racconti sono mediati da terze, quarte persone implicate emotivamente nella vicenda non si può fondare una costruzione processuale su relata refero o attraverso la clinica.

È altresì noto in letteratura che la risposta allo stress è aspecifica, per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso, sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori, sia per altri motivi.

Nei bambini è riconosciuto che ricordi completamente falsi sono stati ottenuti in diversi casi. Per esempio bambini riportano di essere stati baciati sulla pancia da un’infermiera, mentre né l’infermiera né il bacio sulla pancia erano veri, di avere assistito alla visita di un archeologo a scuola quando invece erano assenti e quindi non potevano avervi assistito, ecc. (si vedano i lavori di Principe e Ceci, 2002; Principe et al, 2000; Gordon et al, 2001; Ornstein et al, 1997; 1992; e di molti altri).

Varie ricerche (si veda ad es. Ackil & Zaragoza, 1998; Casciano, Mazzoni & De Leo, 2004) hanno chiaramente messo in luce come bambini relativamente piccoli (ad es. 4-5-6 anni) siano propensi a costruire resoconti e a inventare, se vengono spinti a farlo. Queste forme vengono chiamate di “confabulazione forzata”. La modalità con cui in questi studi i bambini vengono forzati a confabulare è la seguente: i bambini vedono un filmato; vengono poi fatte loro domande sul contenuto del filmato, alcune di queste domande sono relative a situazioni che nel filmato non sono presentate, a esempio viene loro detto di descrivere una scena che non esiste (un serpente che inghiotte una torta) o un’azione che uno dei protagonisti non ha mai compiuto (es. scacciare un cane con un tubo dell’acqua).

Negli studi menzionati i bambini di solito inizialmente resistono a tali richieste, restando muti, mettendo in atto comportamenti di evitamento (spostano l’attenzione su altro, parlano d’altro, guardano altrove, iniziano a giocare), oppure negano, usano espressioni quali “non so”, “non è vero”, quando dovere inventare crea loro problemi, oppure “invento”, “scherzo” quando collaborano ma vogliono essere chiari nel comunicare che semplicemente “stanno al gioco”.

È importante sottolineare come comportamenti di evitamento assai simili a quelli appena descritti fossero presenti nei due bambini esaminati nel corso dell’incidente probatorio, e come ciò sia stato interpretato dai consulenti dell’accusa.

Questi comportamenti, anziché essere interpretati come “non voler stare al gioco”, vengano invece interpretati secondo un assunto di base che questi adulti condividono, e che è indipendente dai dati di fatto presentati dai bambini: ossia che ci sia stato abuso. I comportamenti di evitamento diventano quindi segni e conferma dell’abuso. Ciò alimenta ed è alimentato dal meccanismo mentale di autoconferma delle convinzioni negli adulti coinvolti (genitori, consulenti, chi interroga i bambini) che gioca pesantemente nel giudizio.

Le ricerche hanno mostrato che a ulteriori insistenze dell’adulto la stragrande maggioranza dei bambini cede e inventa (confabula). In alcuni casi più rari l’invenzione del fatto non esistente è invece immediata.

Nello studio di Casciano et al 2004 il 96% dei bambini ha inventato e raccontato quasi immediatamente una serie di avvenimenti che invece non erano mai stati presentati: i bambini “invitati” a confabulare ricordavano dopo due settimane che un film conteneva scene che invece non esistevano e che erano anche piuttosto bizzarre: una donna faceva una bolla enorme con la bocca che le scoppiava in faccia ad una riunione di lavoro; un serpente usciva da una scatola in casa; delle bambine saltando si storcevano una caviglia…

Le stesse ricerche hanno anche mostrato come a distanza di una o due settimane il contenuto confabulato diventi parte del resoconto, al pari di elementi effettivamente esperiti. Ciò che i bambini hanno creato ex novo e confabulato diventa quindi un vero e proprio ricordo, che verrà raccontato poi successivamente come se fosse un avvenimento realmente accaduto.

Quindi il ricordo stesso cambia dopo la confabulazione. Ciò avviene perché il ricordo non è una fotografia o un filmato accurato di quanto accaduto, ma piuttosto un insieme di rappresentazioni astratte e relativamente sparse in cui solo alcuni aspetti essenziali ma molto astratti e largamente incompleti (“gist”) di un avvenimento vengono conservati in memoria, se l’avvenimento è realmente accaduto e ha significato, per il soggetto, una forte incisività. In questo caso il ricordare un avvenimento accaduto consiste nel ricostruire (più che ripescare) un avvenimento a partire da questi elementi sparsi. Modifiche in un ricordo vero, in seguito a suggerimenti e a domande mal poste, sono quindi assai frequenti sia in adulti e soprattutto in bambini. Inoltre si aggiunga che ricerche neuropsicologiche assai recenti indicano che ciò che viene suggerito in qualche modo “riscrive” la traccia di memoria.

Così facendo si innesca un meccanismo per il quale il bambino asseconda l’intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l’adulto in modo inconsapevole fa comprendere l’oggetto della sua aspettativa con la domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l’adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino un’informazione su ciò che ritiene sia successo.

Se poi viene reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettono notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando” strutturando, cioè, il ricordo sulla base della narrazione fatta.

Altro profilo interessante che sovente viene richiamato alla ribalta dagli operatori durante l’ascolto del minore è la resistenza o rifiuto di parlare interpretandolo come allontanamento difensivo dell’argomento abuso, perché richiama un’esperienza traumatica di cui il bambino non vuole parlare o ricordare. Una siffatta concezione cognitiva dell’adulto contrasta in primo luogo contro ogni logica sulla fattibilità che l’abuso sia avvenuto, cioè non si è ancora appurato se effettivamente vi sia stata violenza, in secondo luogo un silenzio può essere determinato dal non sapere che cosa dire, oltre che da una difesa rispetto a un contesto avvertito come invasivo, stressante e pressante. È pur vero che in casi di abuso effettivamente conclamato il bambino può manifestare un simile comportamento, ma comunque vale sempre la regola del buon senso e del non vero (atteggiamento falsificazionista) senza amplificare in modo esponenziale un simile profilo (solo una minima percentuale e non il 100%), e a maggior ragione ancor meno si deve sostanziare simili congetture nei casi dove l’abuso non è stato accertato.

Risulta evidente che se ci si collega a quanto detto in merito al racconto e al fatto che il bambino mantiene una linea si silenzio durante l’ascolto, anche coercitivo, è evidente che non avendo elementi a propria disposizione non potrà dire alcunché, in quanto il ricordo si struttura nella sua mente durante la narrazione, cioè ricordano raccontando.

Alcune volte (quasi sempre) subentra un altro tema alquanto forte e connesso con il silenzio, che si manifesta congiuntamente ai precedenti per educazione, induzione o minaccia, e ci si riferisce al segreto. Anzitutto dobbiamo riprendere un argomento già dibattuto e cioè il fatto che il bambino non distingue il vero dal falso, il bene dal male… in quanto è privo di quella cognitività che gli deriva dal suo dinamico stadio evolutivo e dagli insegnamenti che gli vengono impartiti dalla famiglia, dalla vita sociale, dall’ambiente circostante, che sono alla base della sua formazione e che giustificano se una cosa è bella o brutta, solo perché l’adulto glielo prescrive (es. non toccarli il pisello perché non è bello, non infilarti il dito nel culetto perché non è diletto).

Ecco dunque che il disvalore di una certa azione o di un certo fatto viene interiorizzato dal minore come una cosa vietata o non dagli adulti, con la conseguenza che quel gioco naturale e prevedibile viene considerato in modo negativo per il divieto imposto, sia dalla figura genitoriale, sia dal presunto perverso, ma comunque non distinguibile se il silenzio o il segreto sia per un verso o l’atro, perché è ubiquitario, cioè indipendente dalla realtà dei fatti, quindi neutro.

Dunque, il riferirsi a un segreto è parte di casi di abuso in cui l’abuso è effettivamente accaduto il riferirsi a un segreto è parte di casi di sospetto abuso in cui non c’è stato: questo tema del segreto per tanto è un aspetto che viene introdotto in modo ubiquitario, nel senso che esiste, ma non si capisce bene se questa concettualizzazione venga introdotta dagli adulti, oppure dai bambini.

Infine l’avvisare i bambini che ciò che hanno riportato può non essere vero porta a diminuire delle quantità di falsi ricordi, ma non li elimina mai del tutto. Molte ricerche hanno infatti studiato l’efficacia di istruzioni di “avvertimento”, ma in nessuna si è trovato che l’avvisare i testimoni porta a eliminare del tutto ricordi falsi. Anzi, alcuni dicono che se l’avviso viene dato al momento del ricordo (es. subito prima o durante l’incidente probatorio dopo aver comunque trascorso giorni e settimane a “preparare” il minore), l’effetto è nullo, la quantità di ricordi falsi resta invariata.

Tutto quanto esposto, come effettivamente è avvenuto nel ns. caso, ha condotto e conduce tuttora verso un pensiero “circolare” trascurando varie problematiche derivanti da domande inducenti, suggestive e chiuse, sostanziando un “insipiente malgoverno” delle prime dichiarazioni.

La stessa Cassazione afferma che la valutazione della testimonianza di un bambino circoscrivibile alle primissime dichiarazioni spontanee, maggiormente attendibili proprio perché non “inquinate” da interventi esterni che possono alterare la memoria dell’evento. Nel ns. caso le primissime dichiarazioni rilasciate dalla piccola alla madre e all’insegnante sono state quelle di un gioco naturale e prevedibile tra coetanei, a cui nessuno ha voluto credere, anzi il pregiudizio e l’ignoranza hanno avuto il sopravvento portando a credere che i bambini fossero stati abusati, a tal punto da insinuare che anche la difesa condividesse un simile assunto, proprio in virtù di alcuni comportamenti sessuali insinuati come sessualizzati in merito ai quali il giudice non avrebbe sufficientemente giustificato e argomentato.

Non possiamo creare dei nessi causali a partire da o per giustificare un sospetto costruendo correlazioni illusorie e  attribuendo intenzionalità a comportamenti neutri. Sarebbe come dire che un comportamento crea certamente allarme sociale ma inizia e si attiva da  un sospetto, da cui si ricava un nesso che a sua volta si trasforma in una profezia che si autodetermina attraverso il meccanismo della conferma comportamentale.

Di esempi di questo tipo se ne possono fare a vagonate non solo con le chiavi nel culetto (dove la madre si allarma e innesca un perverso meccanismo di circolare di autoconvinzione propria e altrui), ma ancor peggio quando si giudicano i reati sessuali che per la quasi totalità mancano di testi o riscontri diretti alle accuse (nel caso concreto, sono assenti), da sintomi collegabili al trauma sessuale.

Certamente se condividiamo un processo in cui assurgono a prova provata pregiudizi, stereotipi, induzioni, suggestioni o ancor peggio si condividono gli effetti circolari di comportamenti ossessionati e allarmanti, allarmi, sospetti, nessi e interpretazioni soggettivi, senza tenere in debita considerazione che erano giochi naturali e di e tra bambini come più volte esplicato e dimostrato anche con la letteratura e che a nessun minore è stato torto un capello, allora questi processi sono solo una “farsa” e non un arricchimento per la verità processuale.

A onor di cronaca giudiziaria è ormai uno stereotipo leggere nelle sentenze di condanna, di cui si è in possesso, che stante il fatto che il minore non abbia professato alcun elemento attinente all’abuso o semplicemente fatto intuire, ciò è senza ombra di dubbio una tipicità della violenza subita, per aver rimosso l’evento traumatizzante o per il segreto intercorrente tra la vittima e l’abusante, senza mai menzionare che forse, come esposto in precedenza, non aveva alcunché da esporre. Per sopperire all’assenza delle dichiarazioni del minore si ricorre al pregiudizio delle affermazioni indirette (de relato) di chicchessia, in particolare della madre che, stante l’orientamento degli operatori della giustizia, ha le capacità di leggere nella mente del proprio figlio distinguendo tra verità e menzogna.

Concludendo, si ritiene che la rimozione di un evento tragico e/o negativo sia concepito per l’adulto come un qualcosa che genera un disvalore, un’emotività, un disagio… nel rievocarlo, così come molte volte si nasconde la verità a terzi per le implicanze sociali che ne possono derivare. Nel minore, invece, essendo in fase di sviluppo, tranne che non abbia sofferto fisicamente e nel tempo, il non rievocare un determinato evento non è assolutamente sinonimo di conferma dell’abuso, in quanto è una costruzione convenzionale di quanti sostengono determinate teorie psicologiche, prive dell’autonomia di risultati tangibili e ripetitivi, così come la Corte Costituzionale ha motivato il plagio.

 



[1]     Dandosi luogo anche ad inopportuni abboccamenti con persone informate sui fatti, cfr dep. Rossetto Stella, pag. 286

[2]     Misure confermate dal locale T.L. il 9.11.2001 e dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18.3.2002, in una situazione probatoria che non aveva peraltro ancora visto la celebrazione dell’incidente probatorio disposto per l’audizione dei minori.

[3]     Aspetto incontroverso e che risulta de visu alla luce delle fotografie ritraenti l’imputato, acquisite con verbale della Questura Torino 26.11.2003 e depositate in pari data dal PM in corso di udienza.

[4]     Cfr rilievi fotografici a p. 78, fasc. I.

[5]     Cfr fascicolo fotografico difesa a p. 53 e ss del fasc. II.

[6]     Cfr le dichiarazioni del personale amministrativo e delle insegnanti, in particolare Maggio e Zanellato (per quest’ultima a p. 260 fald. I).

[7]     Cfr le dichiarazioni dei testi Cerutti Elsa e Piovano Elisabetta relative alla percezione di tali insulti, nonché il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate all’interno dell’istituto nel cui ambito le parti presenti avevano avuto occasione di commentare tale accusa. E del resto anche la madre della piccola A10, A69 ha dichiarato di essere stata a conoscenza dell’epiteto rivolto all’I20, già all’epoca in cui aveva ricevuto dalla figlia le prime rivelazioni sui giochi effettuati a scuola.

[8]     Cfr dep. E20, p. 194 e ss fld I.

[9]     Al proposto ricordando l’episodio in cui l’imputato aveva preso in braccio un bambino cui essa aveva ordinato di stare in fila e che disubbidiva.

[10]    Oltre a D10, D20 e E20.

[11]    Cfr p. 2 e ss. del fascicolo I.

[12]    Così apparendo essersi svolti i fatti alla luce del verbale delle dichiarazioni B60-B69, che ricollegano e giustificano l’affidamento di entrambi i figlioli alla sorella di A69, alla esigenza di poter parlare di quanto era stato loro rivelato dai piccoli in libertà e tra soli adulti. Versione che appare motivata e quindi prevalente rispetto al contenuto del verbale reso dalla A69, a mente del quale sembrerebbe che solo la piccola A10 sia stata affidata alla zia.

[13]    Personaggio di fantasia il cui nome appare del tutto estraneo alle vicende processuali e che non verrà più ripetuto.

[14]    P. 12 e ss.

[15]    P. 9, fld I.

[16]    P. 31, fld I.

[17]    Significativo è, in questa prospettiva che la madre di C20 abbia dichiarato che la figlia solo una decina di giorni prima della deposizione 31.10.2001 e, quindi, in concomitanza con la diffusione della notizia dei fatti, avesse preso ad utilizzare il termine culo, anziché il vezzeggiativo prima usato, nonché il fatto che costei, C90 e 1’amichetto C80, avessero manifestato comportamenti sessualizzati già nell’anno scolastico precedente, in cui estremamente saltuaria era la frequentazione dell’asilo da parte dell’I20.

[18]    Sulla circostanza che già il giovedì l’argomento si era diffuso, avvertendosi i genitori e l’organizzazione telefono azzurro cfr teste D10. Poi creandosi opposte fazioni (cfr E65 p. 197) e della notizia interessandosi i quotidiani, le cui copie sono in atti.

[19]    Si tratta in realtà di prove il cui valore è neutro rispetto ai fatti. Ove non può tacersi che dal contenuto delle stesse intercettazioni emerge che, almeno a partire dal 19 ottobre 2001, la notizia di atti di molestie a bambini dell’istituto si era diffusa in ambito scolastico, tanto che nei colloqui telefonici ed ambientali il fatto trova commento da parte degli interlocutori. Sicché la acclarata conoscenza delle vicende giudiziarie in itinere anche da parte degli imputati costituisce limite alla genuinità degli ascolti. Resta, comunque, il fatto che nelle intercettazioni non vi è alcun elemento probatorio diretto o logico che in qualche modo indichi la responsabilità degli odierni indagati o di altri. Di fatto, nulla emerge dalle intercettazioni telefoniche del 20.10.2001, che consistono in telefonate effettuate dalla I10 conversandosi di problemi scolastici, del più e del meno, di I20 e dei fatti di molestie sessuali.

Analogamente deve dirsi per le intercettazioni ambientali del 19.10.2001, nel cui ambito la predisposizione di una possibile intercettazione da parte delle forze dell’ordine è ricollegata ad un controllo effettuato da tecnici dell’Enel presso l’istituto scolastico. Si parla poi della notizia delle molestie rispetto ad un bambino della classe degli arancioni, con accenni inequivoci ed offensivi ai genitori di A10, conversandosi poi del E35 e delle sue accuse.

Analogamente neutre sono le intercettazioni ambientali effettuate il 26 ottobre 2001 in Questura all’atto della notifica agli imputati della ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, che non vanno oltre il mero commento della misura e lo stupore manifestato dagli imputati.

[20]    Asserzione certamente non veritiera alla luce delle dichiarazioni raccolte in atti, le quali attestano peraltro un interesse affettivo e professionale dell’imputato verso gli allievi, certamente non interpretabile come attività di pedofilia. Sicché l’asserzione in esame non appare altro frutto di meri, e peraltro comprensibili, intenti difensivi. Ad essa non è pertanto possibile ricondurre un qualche univoco valore probatorio (cfr Cass I, ud 24.11.86, dep 15.1.87), le dichiarazioni dell’imputato potendo avere al più un mero valore indiziante.

[21]    Cfr annotazione P.S. 26.10.2001.

[22]    Cfr anche la dep. Lorella Nicola, p. 194, fld I.

[23]    Approccio che appare fatto proprio dalla consulente di parte della difesa, dr.ssa F60 (p. 315 fasc I), la qual rileva che spontaneamente i piccoli non avrebbero reso alcuna dichiarazione e che le audizioni protette avrebbero avuto luogo dopo che i bambini erano stati sollecitati a lungo ed in diverse sedi, sicché le audizioni protette sarebbero inattendibili come conferma di pretese rivelazioni.

In tema cfr anche AAVV, in Foro Ambrosiano 1999 p. 161.

[24]    Cass. III 3.7.97 nr 8962, in Cass. Pen 1998, 1752.

[25]    Cfr Cass III 25.5.2001, in Foro Ambr. 2002 p. 293, che proprio dall’esistenza nel racconto della fonte prescolare di conoscenze sessuali di tipo adulto individua un elemento per poter ritenerne la genuinità e 1’attendibilità.

[26]    Sicché non si pone il problema della utilizzabilità ai sensi degli artt. 195 e ss cpp delle dichiarazioni de relato. Tematica, peraltro, variamente risolta in giurisprudenza rispetto a dichiarazioni di minori, evidenziandosi talora la necessità di evitare, per quanto possibile, la ripetizione di esami traumatici per i piccoli testi.

[27]    Cass V 21.12.98 in Dir e proc pen 1999, p. 2366, nonché Cass V 21.10.1999 nr 12027.

[28]    Come si è ricordato personaggio di fantasia che più non ricorrerà nel narrato.

[29]    Si fa qui riferimento alle sedute effettuate con i piccoli dalla dr.ssa Longo nel cui corso non sono emersi elementi d’accusa a carico degli indagati.

Nulla avendo dichiarato B10 nel corso delle sedute del 7 e del 13 maggio. Come in quella del 20 maggio, in cui l’esperta introduce il prossimo svolgimento dell’incidente probatorio avanti al giudice, per ripetere le cose dette alla mamma e valutare se sono cose buone o cattive. Il piccolo dichiarando di non avere intenzione di parlarne, ma che vorrebbe andare subito dal giudice, perché non gli piace aspettare. Ciò ove, nella seduta del 27 maggio, la dottoressa interpella il piccolo dichiarando che la mamma ha detto che erano giochetti con il pistolino patatina, il piccolo dichiarando a sua volta che non ha paura né di parlare, né del giudice, tappandosi le orecchie.

Né elementi emergono dalle sedute effettuate dalla piccola A10, non sortendo alcun effetto che l’argomento sia stato introdotto nella seduta 7.5.2002, la bambina non rispondendo alle ulteriori sollecitazioni rivolte durante la seduta del 13.5.2002, rispetto ai colloqui avuti dalla dottoressa con 1’amichetta C20.

[30]    Cfr C.te d’Appello Milano 23.6.98 in F. Amb. 1999, p. 160, ove, pur nella particolare situazione di conflitti familiari tra il genitore presunto abusante e quello interrogante, si è concluso per la inattendibilità del minore costretto a ripetere troppe volte lo stesso narrato.

[31]    Cfr consulenza F20, aff. 483, fld 4, pag 4 e ss.

[32]    Ciò che deve escludersi alla luce delle produzioni del PM effettuate all’udienza 3.2.2004.

[33]    Pag. 8 del fasc I.

[34]    Cfr C.te Appello Palermo 4.2.2002, in Dir. Fam. 2002 p. 879.