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Le audizioni protette nei presunti

abusi sessuali di minori

 

- In calce i fermo immagini delle audizioni -

 

 

In calce viene riproposto uno stralcio delle audizioni protette di minori (4 anni) – inerenti il caso della scuola materna G. Bovetti di La Loggia – avvenuto presso il Tribunale ordinario di Torino alla presenza degli inquirenti e della Psicologa – dipendente dell’A.S.L. 8 di Moncalieri (TO), nonché Giudice Onorario del Tribunale dei Minorenni del Capoluogo piemontese –.

L’ascolto dei bambini Aronne o B10 e Geltrude o A10 (nomi di fantasia) si è protratto ben oltre i tempi canonici, senza mai manifestare alcun sintomo di disagio inerente a vissuti con adulti, ma semplicemente confermando i giochi fatti all’asilo tra coetanei, sconfessando la presenza di figure “grandi”, interpretate come adulti.

Anche durante l’incidente probatorio riproposto in un capitolo specifico – gli infanti non hanno mai riferito alcunché, se non avvalorando la tesi di giochi e comportamenti naturali e prevedibili.

È interessante sottolineare che l’audizione protetta è una modalità di ascolto priva di alcun protocollo e soggetta al libero arbitrio degli inquirenti, che viene compiuta in assenza della difesa. Questo primo interrogatorio non è da confondere con l’istituto dell’Incidente Probatorio, al quale necessariamente partecipano le parti in causa ed è condotto dal G.I.P..

Per di più, il solo fatto che il primo ascolto avviene in un arco di tempo alquanto breve dalla denuncia di presunto abuso e le domande formulate al minore sono soggette alla semplice discrezionalità degli inquirenti, non garantisce uno specifico rigore nella conduzione dell’intervista che è quasi sempre all’insegna del verificazionismo.

Tutto ciò preclude una serena raccolta delle informazioni sui presunti eventi a seguito delle domande suggestive che vengono loro formulate e alle induzioni a cui vengono indotti, anche involontariamente. La suggestionabilità durante le indagini preliminari è una prassi e consuetudine condivisa, perlopiù confermata e ribadita durante i corsi di aggiornamento degli operatori giudiziari nei convegni organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura. ۩   ۩

E quando il minore non professa alcunché ci si affida alle teorie psicologiche messianiche che sostengono la rimozione del trauma o la sofferenza rievocativa, ovvero ci si appella all’inferenza secondo cui una madre ha le capacità di leggere nella mente della propria figlia, distinguendo tra verità e menzogna, o al cicaleccio di terzi su eventuali confidenze della minore. Ciò, naturalmente,  viene prospettato quando non vi sono delle prove irrefutabili. Fatto ne è che a distanza di anni, in un altro procedimento, la madre che legge nella mente della figlia,  affermò che i dialoghi e le immagini dell'audizione erano "come falsi". ۩

La condivisibilità per quanto accaduto in queste due audizioni, in cui i bambini sono stati indotti a denudarsi, non si riscontra in alcuna letteratura nazionale e internazionale, tanto meno in Tribunali che vantano di appartenere a paesi liberi e democratici.

Oltretutto queste modalità sono state denunciate sia all’Ordine dei Psicologi del Piemonte sia al Tribunale del capoluogo piemontese in cui:

  1.  Le motivazioni dell’ordine dei psicologi sull’operato della psicologo furono limitate a queste semplici righe: “nulla dell'operato della dott.ssa Gallina appare difforme dalla corretta metodologia del lavoro peritale di cui viene incaricato il CTU – La dott.ssa si è limitata a rispondere al quesito posto dal P. M. [nel fascicolo dell'indagine non si è riscontrato alcun incarico o quesito] utilizzando adeguatamente gli strumenti professionali teorico-pratici atti ad una valutazione della compatibilità tra il comportamento dei minori e la possibilità di aver subito abuso sessuale per cui si ritiene che la dott.ssa abbia rispettato i criteri della competenza professionale specifica applicata a un contesto di valutazione del rischio di abuso”.

  2. Il Tribunale di Torino, archiviando la denuncia, scrisse: “non sussistono ipotesi di reato, in quanto difetta del tutto l'elemento soggettivo del dolo, che necessariamente deve sussistere nelle fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e indicate dall'esponente (abuso d'ufficio, falsa perizia, istigazione a delinquere, violenza privata circonvenzione di persona incapace, calunnia, frode processuale ..), poiché è evidente la BUONA FEDE delle persone che reputarono sincere ed allarmanti le dichiarazioni rese dai bambini e di conseguenza sollecitarono gli stessi a ripetere il racconto del fatto di abuso sessuale, oggetto del processo…”.

 

Con le due audizioni si propone uno studio, realizzato dal Centro di documentazione falsi abusi e sottrazioni di minori, sulla scomposizione delle immagini e dei dialoghi delle audizioni, al fine di una corretta valutazione dell’operato degli attori intervenuti durante la fase di ascolto. È interessante richiamare l’attenzione di quanti avranno la volontà di guardare le immagini, ponendo particolare attenzione alle posture dei minori e alle risposte che questi hanno formulato in conseguenza delle domande suggestive rivoltegli.

Con le note esplicative ai fermo immagini (F.I.), che verranno compilate in un secondo momento congiuntamente a quelle dell’incidente probatorio, a compendio del comportamento degli intervenuti e in concomitanza con i contenuti della letteratura psicologica scientifica e del diritto, si avrà la possibilità di comprendere come l’assenza di linee guida condivise nella difficile valutazione dei presunti abusi, in particolar modo quando non vi sono delle prove irrefutabili, come la libertà di un individuo possa essere seriamente compromessa dalle inferenze degli operatori del diritto nel sostenere che gli asini volano. ۩

Li, ottobre 2010

 

Aronne - B10

Geltrude - A10

Audizione protetta

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Note:

Tavola sinottica

P.  Psicologa      (Gallina - F10)

B.  Bambino/a 

M. – Madre           (Bernarda - A69)

 

Per quanto concerne la pubblicazione delle immagini si rimanda al contenuto della sentenza irrevocabile emessa da Tribunale della sezione stacca di Moncalieri (TO) n. 244 del 22 ottobre 2009 e le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali del 22 luglio 2010  ۩.