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VADEMECUN
DELLE
INDAGINI
PRELIMINARI
PER
LA
DIFESA
DEI
SOGGETTI
DEBOLI
In questi ultimi anni i media ci hanno propinato, a
cicli alterni, emergenze di ogni genere, come la mucca pazza, l'aviaria,
l’influenza A, gli stupri, la pedofilia, le morti bianche…
Quale valore propedeutico dare a queste emergenze?
Non sempre è facile concretizzare un’entità, perché
spesso e sovente sono finalizzate e mirate a uno scopo ben preciso.
Molte volte un’emergenza è finalizzata per dare visibilità a questo o a
quella tendenza politica o per accelerare in parlamento un disegno di
legge volto all’inasprimento delle pene detentive o amministrative,
senza curarsi di comprenderne le cause sociali e i moventi che possono
attenuare o limitare un dato fenomeno considerato negativo dalla
collettività.
Questo sistema illusionistico consente a molti gruppi
associativi di ogni ordine e grado di ottenere cospicui finanziamenti,
creando più danni che benefici..
È sufficiente ricordare le morti bianche che, stante a
quanto dichiarato dall’INAIL, da oltre quarant’anni il numero dei
decessi varia solo di qualche decine di unità, attestandosi sulla soglia
dei 1.100 l’anno.
Questo peraltro è un dato certo su cui è possibile
trarre delle considerazioni, in cui l’inasprimento delle pene, delle
sanzioni o la burocratizzazione dei controlli di recente promulgazione
non hanno avuto l’effetto sperato, questo perché solo attraverso una
costante divulgazione culturale di un’educazione preventiva e una presa
di coscienza che la vita umana ha un valore impagabile, favorisce la
riduzione degli infortuni sul lavoro.
Con lo stesso criterio ci vengono
proposte l’emergenze stupri e pedofilia, ma non certamente quella delle
sottrazioni coatte dei minori dalle loro famiglie,
che creano bambini orfani di
genitori in vita.
Per entrambi i casi dobbiamo rilevare che allo stato
attuale delle cose le Istituzioni sono impossibilitate a fornire dati
ufficiali su cui misurare le iniziative da intraprendere, che, peraltro,
non sono l’inasprimento delle pene o la promulgazione di nuove leggi o
proseliti di salvificazione a creare una cultura sociale diversa, ma la
presa d’atto dell’attuale sistema e una graduale prevenzione sociale di
lungimiranza, valorizzando i principi umani di una serena convivenza.
Per quanto concerne le denuncie
di violenze sessuali (gli unici dati ufficiali a disposizione sono
quelli del Ministero di Giustizia); mediamente sono circa 5.000 l’anno e
i detenuti per violenze su minori si attestano sugli 890.[i]
Pertanto in senso provocatorio, non essendovi altri
dati e utilizzando la legge dei grandi numeri, si può tentare di
affermare che le false denuncie possono raggiungere la soglia del 96%.
A questa percentuale sfavorevole
ai bambini e adulti, si accosta quella ufficiale della Regione Piemonte
sulle sottrazioni coatte di minori dalle famiglie che per l’80% hanno come
input l’incapacità genitoriale (al 31.12.06 i bambini sottratti erano
3.500 con una spesa annuale di circa 130 Ml all’anno).
Stante queste percentuali è
opportuno richiamare l’attenzione sulle violenze dei minori, segnalando
che le ns. ricerche ci hanno consentito di suddividere i falsi abusi[ii]
in due categorie:
1.
Falsi abusi
da denunce strumentali
2.
Falsi abusi
da denunce strumentalizzate
Partendo dall’attuale contesto
sociale di “caccia al pedofilo”
(creato dai numerosi gruppi anti-pedofilia e non solo) e richiamando
alla memoria il contesto storico della caccia alle streghe, possiamo
osservare che i cicli e ricicli storici si ripetono.
Per quanto concerne i falsi abusi per denunce
strumentali non si spende più di tanto, perché il buonsenso e una
diligente analisi delle circostanze e dei fatti non possono che portare
a una comune conclusione, aldilà del costo finanziario che le parti e la
comunità devono sopportare.
Mentre è doveroso fare delle premesse prima di parlare
dei falsi abusi da denunce strumentalizzate.
In primo luogo possiamo affermare con tutta
tranquillità che già dall’inizio del secolo scorso la disciplina
psicologica e le ricerche scientifiche hanno dimostrato che i primi
ragionamenti logico-razionali di un minore iniziano con il periodo
dell’adolescenza.
Prima di allora il minore assimila tutto ciò che
proviene dal mondo esterno, compresa l’autorevolezza di chi le sta
vicino, interiorizzando per vero quanto le è stato fatto conoscere o
credere.
E’ evidente che qualsiasi suggestione, induzione,
manipolazione… proveniente dal mondo esterno o da terzi non può che
confondere o sostituire i ricordi autentici.
Quindi è evidente che la testimonianza di un minore
difficilmente può essere considerata attendibile se a monte non vengono
fatte approfondite analisi di riscontro, ed è falsa la concezione o
dogma che il bambino non mente o è un bugiardo.
Questo significa che i racconti iniziali (veri) di un
bambino possono modificarsi irrimediabilmente in funzione di quando e di
come viene intervistato, trasformandosi in pietre per colpire o
discolpare l’imputato, se l’ascolto non segue un canovaccio condiviso in
modo interdisciplinare (magistrati, avvocati, psicologi, servizi
sociali...), con valenza generale su tutto il territorio nazionale.
Anche le teorie psicologiche
maggiormente in voga sulle
traumatizzazioni indelebili, che un minore subisce dopo un abuso,
sono state di recente smentite dalle ricerche neurologiche che il
ricordo di un evento traumatico diventa indelebile solo in età adulta.
Ciò è attribuito ad una ragnatela molecolare detta
perineurale, che è assente nel
cervello dell’infante.
Questa scoperta conferma la teoria psicoanalitica
condivisa da tempo da studiosi della portata di Furst, Sandler, Semi,
Casonato e molti altri che un evento negativo occorso a un minore non
crei necessariamente un effetto traumatico di lunga durata, quindi
nessuna sicura conseguenza per l’età adulta, proprio per l’assenza del
citato materiale proteico nella fase di crescita e sviluppo come
sottolineato dagli studiosi di Harvard University.
Fatta questa premessa d’obbligo
si potrà comprendere con estrema facilità cosa può accadere quando le
indagini preliminari seguono le linee guida esposte
nell’incontro di studio e formazione dei Magistrati presso il C.S.M. nel
novembre 2007 in tema di abuso
sessuale.[iii]
Una sintesi delle linnee guida attualmente applicate
(riscontrate in decine di videoregistrazioni di audizioni e incidenti
probatori esaminati) consente, meglio di qualsiasi strumento, di
comprendere quanto il minore sia esposto alle insidie di una
strumentalizzazione e falsificazione dei suoi ricordi.
L’orientamento condiviso (non dalle discipline scientifiche) nelle indagini preliminari
nei casi di presunto abuso o eventualmente nelle sottrazioni di minori
dalle famiglie può essere sintetizzato come segue:
•Gli
episodi di abuso sui bambini sono sempre reiterati, affetti da evidenti
deficit intellettivi, intossicati dalla cultura dell’omertà
e vittime di aggressioni astute;
•Nella
fase delle indagini preliminari non vi sono regole generali in cui il
P.M. deve sottostare e la tutela del minore è affidata alla sua
sensibilità;
•La
notizia di reato emerge da manifestazioni comportamentali o segnali
indicativi del trauma subito;
•Il
denunciante non deve temere denunce per calunnia in caso di infondatezza
della notizia di reato o per aver dichiarato quanto appreso dal bambino;
•È
indispensabile raccordarsi con il personale dei servizi sociali delle
strutture che prendono in carico il minore;
•L’accertamento
del reato è rimesso alle dichiarazioni della piccola vittima,
verbalizzate dal P.M. che osserva e valuta i comportamenti non verbali
compatibili
con l’abuso;
•La
presenza del P.M. conferisce serietà nell’ascolto ed è espressione
autorevole nei confronti del minore, rassicurandolo e motivandolo;
•Non
vi sono regole generali, in fase di indagini preliminari, nelle modalità
di conduzione dell’audizione protetta di un minore;
•Ricorre
sempre più la necessità o l’opportunità di procedere con domande
suggestive per offrire al minore la possibilità di risposte plurime;
•Nessuna
norma processuale pone un generale divieto all’impiego di domande
suggestive;
•La
video o audio registrazione è fonte di particolare turbamento per il
minore;
•La
giurisprudenza ritiene che sia sufficiente la mera dichiarazione
testimoniale sottoposta al vaglio dell’attendibilità intrinseca senza
necessità alcuna di riscontri esterni;
•Importantissime
si palesano le dichiarazioni de relato
di coloro che hanno raccolto le confidenze della vittima;
•Quando
il Giudice non chiami a deporre il teste diretto e quando chiamato
questi non
risponda, non sussiste più alcuna
limitazione alla testimonianza de relato,
che diventa un prova storica (Cass. Sez. III n. 9801/06);
•Il
trauma infantile, conseguente all’abuso, è una verità che non può essere
eliminata;
•I
falsi abusi non possono essere considerati se non si riconosce l’abuso
sessuale sui bambini. Ciò è dovuto alle
pressioni sociali e ideologiche che enfatizzano il fenomeno.
Se per un verso l’eterodossia
degli addetti al potere giudiziario, dà loro facoltà di agire con le
modalità descritte per l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei
responsabili, il buonsenso,
il senso comune e le norme internazionali in
materia di tutela dell’infanzia
non consentono che in seno ai Tribunali
siano applicate e condivise simili modalità, a tal punto da legalizzare
e giustificare, come atti di buonafede,
la denudazione di una bambina o il toccare gli organi genitali di un
consulente per sostenere eventuali abusi.
Episodi, purtroppo, occorsi nelle
Regioni Piemonte e Puglia e mai menzionati nelle sentenze
di condanna come fattori suggestivi, induttivi.. in tutti i gradi di
giudizio (1° grado, Appello e Cassazione).
Leggendo la storia della caccia
alle streghe[iv]
rileviamo che i giudici, anche allora, facevano ricorso a postulati o
assiomi per condannare le streghe al rogo, così come oggi avviene per
gli innocenti accusati di pedofilia, affermando irrazionalmente che:
“Una
madre ha le capacità di leggere nella mente e nell’animo del proprio
figlio e distinguere quando dice la verità o la menzogna, ovvero
manifesti una autentica emozione”
(Corte d’Appello di Torino, Sez II - gennaio 2008).
Gli
Orrori e gli Errori dei
processi induttivi nei confronti dei bambini sono stati ampiamente
descritti nel libro denuncia:
“Presunto colpevole”
di Luca Steffenoni – edito da Chiarelettere.
Addi, 1 ottobre 2009
Vittorio Apolloni
[i] Denunce medie annuali di violenza
sessuale n. 4950; detenuti al 28-02-2009 n. 1320 - di cui 430 in attesa di giudizio e
400 stranieri; pena media del reato 5 anni.
[ii] Non vengono menzionati i veri
abusi sui minori perché sono atti di per sé spregevoli che
debbono essere perseguiti con il massimo rigore, ma
nello stesso tempo, dove è possibile, gli autori vanno aiutati a
rivisitare le proprie condotte per prevenire le reiterazioni.
[iii] Vedere relazioni del P.M. di
Palermo
Sinatra e del psicologo
Foti
aderente all’associazione privata CISMAI.
[iv] Vedere il libro “I diavoli di
Loudun” di Aldous Huxley edito da Cavallo di ferro
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