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VADEMECUN  DELLE  INDAGINI  PRELIMINARI

PER  LA  DIFESA  DEI  SOGGETTI  DEBOLI

 

In questi ultimi anni i media ci hanno propinato, a cicli alterni, emergenze di ogni genere, come la mucca pazza, l'aviaria, l’influenza A, gli stupri, la pedofilia, le morti bianche…

Quale valore propedeutico dare a queste emergenze?

Non sempre è facile concretizzare un’entità, perché spesso e sovente sono finalizzate e mirate a uno scopo ben preciso. Molte volte un’emergenza è finalizzata per dare visibilità a questo o a quella tendenza politica o per accelerare in parlamento un disegno di legge volto all’inasprimento delle pene detentive o amministrative, senza curarsi di comprenderne le cause sociali e i moventi che possono attenuare o limitare un dato fenomeno considerato negativo dalla collettività.

Questo sistema illusionistico consente a molti gruppi associativi di ogni ordine e grado di ottenere cospicui finanziamenti, creando più danni che benefici..

È sufficiente ricordare le morti bianche che, stante a quanto dichiarato dall’INAIL, da oltre quarant’anni il numero dei decessi varia solo di qualche decine di unità, attestandosi sulla soglia dei 1.100 l’anno.

Questo peraltro è un dato certo su cui è possibile trarre delle considerazioni, in cui l’inasprimento delle pene, delle sanzioni o la burocratizzazione dei controlli di recente promulgazione non hanno avuto l’effetto sperato, questo perché solo attraverso una costante divulgazione culturale di un’educazione preventiva e una presa di coscienza che la vita umana ha un valore impagabile, favorisce la riduzione degli infortuni sul lavoro.

Con lo stesso criterio ci vengono proposte l’emergenze stupri e pedofilia, ma non certamente quella delle sottrazioni coatte dei minori dalle loro famiglie, che creano bambini orfani di genitori in vita.

Per entrambi i casi dobbiamo rilevare che allo stato attuale delle cose le Istituzioni sono impossibilitate a fornire dati ufficiali su cui misurare le iniziative da intraprendere, che, peraltro, non sono l’inasprimento delle pene o la promulgazione di nuove leggi o proseliti di salvificazione a creare una cultura sociale diversa, ma la presa d’atto dell’attuale sistema e una graduale prevenzione sociale di lungimiranza, valorizzando i principi umani di una serena convivenza.

Per quanto concerne le denuncie di violenze sessuali (gli unici dati ufficiali a disposizione sono quelli del Ministero di Giustizia); mediamente sono circa 5.000 l’anno e i detenuti per violenze su minori si attestano sugli 890.[i]

Pertanto in senso provocatorio, non essendovi altri dati e utilizzando la legge dei grandi numeri, si può tentare di affermare che le false denuncie possono raggiungere la soglia del 96%.

A questa percentuale sfavorevole ai bambini e adulti, si accosta quella ufficiale della Regione Piemonte sulle sottrazioni coatte di minori dalle famiglie che per l’80% hanno come input l’incapacità genitoriale (al 31.12.06 i bambini sottratti erano 3.500 con una spesa annuale di circa 130 Ml all’anno).

Stante queste percentuali è opportuno richiamare l’attenzione sulle violenze dei minori, segnalando che le ns. ricerche ci hanno consentito di suddividere i falsi abusi[ii] in due categorie:

1.      Falsi abusi da denunce strumentali

2.      Falsi abusi da denunce strumentalizzate

Partendo dall’attuale contesto sociale di “caccia al pedofilo” (creato dai numerosi gruppi anti-pedofilia e non solo) e richiamando alla memoria il contesto storico della caccia alle streghe, possiamo osservare che i cicli e ricicli storici si ripetono.

Per quanto concerne i falsi abusi per denunce strumentali non si spende più di tanto, perché il buonsenso e una diligente analisi delle circostanze e dei fatti non possono che portare a una comune conclusione, aldilà del costo finanziario che le parti e la comunità devono sopportare.

Mentre è doveroso fare delle premesse prima di parlare dei falsi abusi da denunce strumentalizzate.

In primo luogo possiamo affermare con tutta tranquillità che già dall’inizio del secolo scorso la disciplina psicologica e le ricerche scientifiche hanno dimostrato che i primi ragionamenti logico-razionali di un minore iniziano con il periodo dell’adolescenza.

Prima di allora il minore assimila tutto ciò che proviene dal mondo esterno, compresa l’autorevolezza di chi le sta vicino, interiorizzando per vero quanto le è stato fatto conoscere o credere.

E’ evidente che qualsiasi suggestione, induzione, manipolazione… proveniente dal mondo esterno o da terzi non può che confondere o sostituire i ricordi autentici.

Quindi è evidente che la testimonianza di un minore difficilmente può essere considerata attendibile se a monte non vengono fatte approfondite analisi di riscontro, ed è falsa la concezione o dogma che il bambino non mente o è un bugiardo.

Questo significa che i racconti iniziali (veri) di un bambino possono modificarsi irrimediabilmente in funzione di quando e di come viene intervistato, trasformandosi in pietre per colpire o discolpare l’imputato, se l’ascolto non segue un canovaccio condiviso in modo interdisciplinare (magistrati, avvocati, psicologi, servizi sociali...), con valenza generale su tutto il territorio nazionale.

Anche le teorie psicologiche maggiormente in voga sulle traumatizzazioni indelebili, che un minore subisce dopo un abuso, sono state di recente smentite dalle ricerche neurologiche che il ricordo di un evento traumatico diventa indelebile solo in età adulta. Ciò è attribuito ad una ragnatela molecolare detta perineurale, che è assente nel cervello dell’infante.

Questa scoperta conferma la teoria psicoanalitica condivisa da tempo da studiosi della portata di Furst, Sandler, Semi, Casonato e molti altri che un evento negativo occorso a un minore non crei necessariamente un effetto traumatico di lunga durata, quindi nessuna sicura conseguenza per l’età adulta, proprio per l’assenza del citato materiale proteico nella fase di crescita e sviluppo come sottolineato dagli studiosi di Harvard University.

Fatta questa premessa d’obbligo si potrà comprendere con estrema facilità cosa può accadere quando le indagini preliminari seguono le linee guida esposte nell’incontro di studio e formazione dei Magistrati presso il C.S.M. nel novembre 2007 in tema di abuso sessuale.[iii]

Una sintesi delle linnee guida attualmente applicate (riscontrate in decine di videoregistrazioni di audizioni e incidenti probatori esaminati) consente, meglio di qualsiasi strumento, di comprendere quanto il minore sia esposto alle insidie di una strumentalizzazione e falsificazione dei suoi ricordi.

L’orientamento condiviso (non dalle discipline scientifiche) nelle indagini preliminari nei casi di presunto abuso o eventualmente nelle sottrazioni di minori dalle famiglie può essere sintetizzato come segue:

Gli episodi di abuso sui bambini sono sempre reiterati, affetti da evidenti deficit intellettivi, intossicati dalla   cultura dell’omertà e vittime di aggressioni astute;

Nella fase delle indagini preliminari non vi sono regole generali in cui il P.M. deve sottostare e la tutela del minore è affidata alla sua sensibilità;

La notizia di reato emerge da manifestazioni comportamentali o segnali indicativi del trauma subito;

Il denunciante non deve temere denunce per calunnia in caso di infondatezza della notizia di reato o per aver dichiarato quanto appreso dal bambino;

È indispensabile raccordarsi con il personale dei servizi sociali delle strutture che prendono in carico il minore;

L’accertamento del reato è rimesso alle dichiarazioni della piccola vittima, verbalizzate dal P.M. che osserva e valuta i comportamenti non verbali compatibili con l’abuso;

La presenza del P.M. conferisce serietà nell’ascolto ed è espressione autorevole nei confronti del minore, rassicurandolo e motivandolo;

Non vi sono regole generali, in fase di indagini preliminari, nelle modalità di conduzione dell’audizione protetta di un minore;

Ricorre sempre più la necessità o l’opportunità di procedere con domande suggestive per offrire al minore la possibilità di risposte plurime;

Nessuna norma processuale pone un generale divieto all’impiego di domande suggestive;

La video o audio registrazione è fonte di particolare turbamento per il minore;

La giurisprudenza ritiene che sia sufficiente la mera dichiarazione testimoniale sottoposta al vaglio dell’attendibilità intrinseca senza necessità alcuna di riscontri esterni;

Importantissime si palesano le dichiarazioni de relato di coloro che hanno raccolto le confidenze della vittima;

Quando il Giudice non chiami a deporre il teste diretto e quando chiamato questi non  risponda, non sussiste più alcuna limitazione alla testimonianza de relato, che diventa un prova storica (Cass. Sez. III n. 9801/06);

Il trauma infantile, conseguente all’abuso, è una verità che non può essere eliminata;

I falsi abusi non possono essere considerati se non si riconosce l’abuso  sessuale sui bambini. Ciò è dovuto alle pressioni sociali e ideologiche che enfatizzano il fenomeno.

Se per un verso l’eterodossia degli addetti al potere giudiziario, dà loro facoltà di agire con le modalità descritte per l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili, il buonsenso, il senso comune e le norme internazionali in materia di tutela dell’infanzia non consentono che in seno ai Tribunali siano applicate e condivise simili modalità, a tal punto da legalizzare e giustificare, come atti di buonafede, la denudazione di una bambina o il toccare gli organi genitali di un consulente per sostenere eventuali abusi.

Episodi, purtroppo, occorsi nelle Regioni Piemonte e Puglia e mai menzionati nelle sentenze di condanna come fattori suggestivi, induttivi.. in tutti i gradi di giudizio (1° grado, Appello e Cassazione).

Leggendo la storia della caccia alle streghe[iv] rileviamo che i giudici, anche allora, facevano ricorso a postulati o assiomi per condannare le streghe al rogo, così come oggi avviene per gli innocenti accusati di pedofilia, affermando irrazionalmente che:

Una madre ha le capacità di leggere nella mente e nell’animo del proprio figlio e distinguere quando dice la verità o la menzogna, ovvero manifesti una autentica emozione” (Corte d’Appello di Torino, Sez II - gennaio 2008).

Gli Orrori e gli Errori dei processi induttivi nei confronti dei bambini sono stati ampiamente descritti nel libro denuncia:

Presunto colpevole

di Luca Steffenoni – edito da Chiarelettere.

Addi, 1 ottobre 2009

                                                                                                         Vittorio Apolloni



[i] Denunce medie annuali di violenza sessuale n. 4950; detenuti al 28-02-2009 n. 1320 - di cui 430 in attesa di giudizio e 400 stranieri; pena media del reato 5 anni.

[ii] Non vengono menzionati i veri abusi sui minori perché sono atti di per sé spregevoli che debbono essere perseguiti con il massimo rigore, ma nello stesso tempo, dove è possibile, gli autori vanno aiutati a rivisitare le proprie condotte per prevenire le reiterazioni.

[iii] Vedere relazioni del P.M. di Palermo Sinatra e del psicologo Foti aderente all’associazione privata CISMAI.

[iv] Vedere il libro “I diavoli di Loudun” di Aldous Huxley edito da Cavallo di ferro