Tratto da:
Psicologia e Giustizia
Anno V, numero 2
Luglio – Dicembre 2004
STERI LORENA
Università Degli Studi di Torino, Cattedra di Psicologia
Giuridica
L’INTERROGATORIO IN CONTRADDITTORIO
- LA CROSS EXAMINATION: OCCASIONE MANCATA O
OPPORTUNITA’? -
Indice:
§
1 Premessa
§
2 Adeguamento della preparazione
§ 3 I testimoni
§
4 L’ordine di escussione
§
5 Le domande
§
6 Le risposte inattese
§
7 La comunicazione
§
8 Il controesame
§
9 Le obiezioni
§
10 Il ruolo del giudice
§
11 Testimoni
minorenni
§
12 Consulenti tecnici e periti
§
13 I consulenti processuali
§
14 L’imputato
§ 15 Conclusioni
§
--- Appendice
1. Premessa
Sono state scritte molte pagine sull’arte
della cross-examination
,
nelle quali gli autori spiegano quali sono, secondo la loro
opinione, le scelte e le strategie che permettono di ottenere i
migliori risultati dalla escussione dei testimoni. Con la nostra
indagine, abbiamo voluto vedere se, nella pratica di ogni giorno,
avvocati, giudici e pubblici ministeri si attengono a tali
indicazioni o se, invece, adottano comportamenti diversi e, inoltre,
in base a quali fattori prendono le loro decisioni.
I
soggetti intervistati sono stati 50, precisamente:
-
15 giudici,
-
16 pubblici ministeri,
-
19 avvocati.
Il questionario è costituito sia da
domande comuni alle tre categorie intervistate, sia da domande
differenziate in base alle peculiari caratteristiche di ciascuna di
esse (innanzi tutto a seconda del differente ruolo svolto
nell’economia processuale), per un totale di 15 quesiti per i
giudici, 19 per i p.m. e 21 per gli avvocati.
La somministrazione è avvenuta
oralmente, nel corso d’incontri personali con ciascuno degli
intervistati. Le risposte sono state annotate per iscritto,
riportando pressoché letteralmente quanto ascoltato, oppure, quando
possibile, sono state audioregistrate e poi riprodotte in forma
scritta.
Si è consapevoli della relativa ristrettezza del campione esaminato,
tale da non permettere di generalizzare le conclusioni tratte, né di
riferirle all’insieme di tutti i giuristi. Ciò che, invece, si è
tentato di fare è mostrare uno scorcio della prassi italiana,
relativa all’esame testimoniale, secondo l’opinione di chi
contribuisce a crearla.
Un’ultima precisazione: circa la metà
degli intervistati
ha iniziato la professione prima del 1989, quando era ancora in
vigore il codice Rocco, vivendo in prima persona il passaggio
alla nuova normativa. L’altra metà degli intervistati, invece, ha
applicato fin dall’inizio le norme del nuovo codice, evitando gli
eventuali disagi derivanti dal profondo cambiamento.
2. Adeguamento della
preparazione
Un esame testimoniale lasciato in gran
parte in mano al giudice, come avveniva con il codice Rocco, è
chiaramente diverso da un esame affidato prevalentemente alle parti,
come avviene oggi: il giudice si trova a dover svolgere meno
compiti di un tempo, molti dei quali appartengono ora alla sfera
di competenze di pubblici ministeri ed avvocati.
Il fatto di dover fronteggiare situazioni nuove, si pensi in primo
luogo al rapporto diretto con i testi, poteva far sentire coloro che
avevano iniziato la loro attività prima del 1989 in parte inadeguati
e, di conseguenza, spingerli verso ulteriori studi e
approfondimenti, non solo relativi a materie giuridiche, ma anche
extragiuridiche, come la comunicazione e la psicologia testimoniale.
Alla domanda se il cambiamento legato
all’entrata in vigore del nuovo codice abbia reso necessario
adeguare la loro preparazione, le risposte sono state le seguenti:
Tabella 1 1
”Il cambiamento ha reso necessario adeguare la sua preparazione?”
|
Descrizione |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
|
Giudici |
10 |
83,3 |
2 |
16,75 |
|
Pubblici Ministeri |
6 |
100 |
0 |
0 |
|
Avvocati |
4 |
100 |
0 |
0 |
Facendo una media comune per i tre
gruppi, tale necessità è stata avvertita dall’83,3% degli
intervistati. Più interessanti rispetto a questo dato numerico sono
le modalità con le quali è avvenuto tale adeguamento.
Se i giudici, nella maggioranza dei casi, si sono dedicati al
semplice studio della nuova normativa codicistica ed hanno seguito
corsi di aggiornamento sull’argomento, gli avvocati sembrano aver
avvertito la necessità di modificare non tanto la propria
preparazione relativa al processo in generale, quanto quella
attinente all’esame testimoniale in particolare. Questo perché
la libertà di fare (quasi) qualunque domanda li ha resi più
responsabili circa le conseguenze della loro strategia, del cui
successo o insuccesso spesso sono considerati gli unici artefici.
In sostanza, dunque, l’aggiornamento degli avvocati è consistito in
un elevamento dei livelli di attenzione e cura nella preparazione
dell’esame testimoniale.
Per quanto riguarda, infine, i p.m.,
non è prevalsa sulle altre una particolare modalità di adeguamento
della propria preparazione: c’è chi ha seguito corsi di
aggiornamento, chi si è affidato allo studio della normativa e della
dottrina anglo-americane; c’è, anche qui, chi si è limitato agli
studi di tipo giuridico.
Da sottolineare anche che l’adesione
media all’introduzione dell’esame incrociato nel processo penale
italiano è stata piuttosto elevata: 7,7.
La categoria che si è mostrata più favorevole è stata quella degli
avvocati (9),
a seguire i giudici (8)
e, infine, i pubblici ministeri (6).
Un’ultima considerazione sul punto. La necessità di adeguamento dei
giudici non sembra essere andata di pari passo con quanto hanno
sentito mutato il loro ruolo: nonostante, come visto prima, da un
punto di vista teorico la maggioranza dei magistrati giudicanti
abbia ritenuto opportuno adeguare la propria preparazione al nuovo
esame testimoniale, questo non sembra aver inciso in modo
significativo da un punto di vista pratico sulle concrete modalità
di svolgimento di quest’ultimo. Infatti, alla domanda che chiedeva
loro di quantificare tale cambiamento (scegliendo tra le seguenti
voci: per nulla, molto poco, poco, abbastanza, molto e moltissimo)
hanno risposto in questo modo:
Tabella 1 2 “Quanto sente cambiato il
suo ruolo rispetto al passato per quanto concerne l’esame
testimoniale?”
|
Descrizione |
Quantità |
% |
|
Molto poco |
1 |
8,3 |
|
Poco |
2 |
16,7 |
|
Abbastanza |
4 |
33,3 |
|
Molto |
3 |
25,0 |
|
Moltissimo |
2 |
16,7 |
Come si vede, l’introduzione dell’esame
incrociato non sembra aver rappresentato una “rivoluzione” nella
pratica dei giudici: 7 (sui 12 che hanno iniziato la loro attività
sotto il codice Rocco) sentono che il loro ruolo non è stato
modificato in modo significativo (tra ‘molto poco ’ e ‘abbastanza
’).
3. I testimoni
Affinché l’esame dei propri testimoni
abbia un buon esito, si dovrebbe suscitare e colpire
efficacemente l’attenzione del giudice, tentando di concentrarla
sui punti a sostegno della tesi sostenuta.
L’efficacia delle deposizioni, inoltre, non va ricollegata tanto al
loro numero, quanto alla loro qualità. Anche di fronte ad un elevato
numero di potenziali testimoni,
è opportuno procedere ad una cernita, sia per evitare ridondanze,
sia per non dare l’idea di nutrire poca fiducia nei loro confronti.
Abbiamo domandato a pubblici ministeri
ed avvocati se effettivamente selezionano le persone disponibili a
testimoniare o se, invece, ritengono utile citare ogni soggetto in
grado di fornire qualunque tipo d’informazione relativa ai fatti
dibattuti. Vediamo subito, schematicamente, le risposte:
Tabella 1 3 “Ritiene opportuno fare una
selezione delle persone da portare a testimoniare oppure preferisce
avere sempre il numero maggiore possibile di testi a proprio
favore?”
|
Descrizione |
Si |
No |
Dipende |
|
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
|
Pubblici ministeri |
9 |
56,3 |
6 |
37,5 |
1 |
6,3 |
|
Avvocati |
18 |
94,7 |
1 |
5,2 |
0 |
0 |
La maggioranza degli intervistati,
dunque, è d’accordo con l’idea che non tutte le persone
indistintamente siano adatte a testimoniare in aula.
A
parte coloro (6 p.m. ed un unico avvocato) che normalmente scelgono
di portare il maggior numero possibile di testimonianze, sia
avvocati, sia p.m. hanno dichiarato di procedere ad un’accurata
indagine sulle caratteristiche dei soggetti a propria disposizione.
Piuttosto interessanti sono i criteri seguiti (nessuno di essi,
tuttavia, è riuscito a raccogliere le adesioni di tutti).
Tra i pubblici ministeri, è emersa una
certa preferenza per il criterio dell’utilità e pertinenza delle
dichiarazioni del teste in relazione ai fatti che ci si propone di
provare.
Gli avvocati, da parte loro, hanno
parlato spesso di ‘buon testimone‘, per riassumere un insieme di
qualità ritenute utili nell’aiutare ogni persona ad apparire
piacevole e credibile agli occhi del giudice,
e di “favore per il proprio assistito”, riferendosi al vantaggio che
una certa deposizione è in grado di apportare alla posizione del
proprio cliente.
Rispetto a quanto consigliato nelle
opere dedicate alla cross-examination, cioè di concentrarsi su tre
aspetti:
chi è, cosa sa e, infine, come ha saputo il potenziale teste,
avvocati e p.m. sembrano concentrarsi sui primi due aspetti,
tralasciando l’ultimo.
Altra questione degna di attenzione è stata quella dei rapporti che
si instaurano tra la parte e i suoi testimoni. L’art. 52 del codice
deontologico forense vieta agli avvocati di “intrattenersi con i
testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e
suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”. Non
esiste, però, una regola espressa analoga per l’accusa. Nonostante
questo, non solo avvocati e giudici, ma anche i p.m. stessi, si sono
mostrati quasi unanimemente d’accordo nel ritenere che il contenuto
di tale norma abbia valore anche per la magistratura inquirente,
senza la necessità di renderla esplicita.
Alla domanda se l’art.52 c.d.f.
contenga una regola che dovrebbe essere seguita anche da parte dei
p.m., gli intervistati hanno risposto in questo modo:
Tabella 1 4 ”L’art.52 c.d.f., relativo
ai rapporti avvocato-testimoni, afferma: Ritiene che una regola
analoga, anche se non espressa, è o dovrebbe essere seguita anche
dai p.m.?”
|
Descrizione |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
|
Giudici |
15 |
100,0 |
0 |
0 |
|
Pubblici ministeri |
14 |
87,5 |
2 |
12,5 |
|
Avvocati |
18 |
94,7 |
1 |
5.3 |
I pochi (3) ad avere espresso
l’opinione secondo cui tale previsione non avrebbe valore per
l’accusa hanno anche chiarito di non ritenere ammissibile, neppure
da parte di quest’ultima, interferenze con il contenuto delle
deposizioni. Tuttavia la figura del p.m. non ha, di per sé, nessun
interesse nella causa e l’assenza di simili influenze è (dovrebbe
essere) a tal punto connaturata al suo ruolo, da rendere inutile una
previsione di tale tenore.
Una volta selezionati i futuri
testimoni, si ritiene che possa essere utile una fase di
“preparazione” dei testimoni per aiutarli ad affrontare al meglio
esame e controesame: non si tratta di istruirli su cosa raccontare
al giudice, né di indurli a modificare il contenuto delle loro
dichiarazioni, bensì di aiutarli ad esporre nel modo più esauriente
possibile i fatti di cui sono a conoscenza, senza essere influenzati
dallo stress legato al contesto processuale.
Ma l’ammissibilità di tale attività di addestramento, diffusa e
vissuta come normale nei sistemi di common law, non può essere
considerata pacifica in Italia. Si può vedere una conferma nelle
risposte alla domanda se possa essere accettabile nel nostro paese
simile attività.
Tabella 1 5 ”Negli Stati Uniti si
dedica molto tempo ad addestrare i propri testi. Ritiene che sarebbe
ammissibile anche in Italia preparare i testimoni a affrontare al
meglio l’esame/il controesame?”
|
Descrizione |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
|
Pubblici ministeri |
5 |
31,3 |
11 |
68,8 |
|
Avvocati |
8 |
42,1 |
11 |
57,9 |
Le motivazioni sono state piuttosto
varie. Una delle più diffuse si basa sulle differenze tra il
procedimento penale in Italia e nei Paesi anglo-americani, in
particolare sull’assenza della giuria: il fatto di dover
convincere un soggetto esperto di diritto e di elevato livello
culturale, e non un gruppo d’individui spesso estranei al mondo
giuridico e alle sue regole, renderebbe decisamente meno utile il
ricorso ad espedienti quali la cura dell’abbigliamento, del tono
della voce e dell’aspetto in generale.
Altri si sono dichiarati convinti che
il teste debba arrivare davanti al giudice assolutamente spontaneo:
anche le eventuali difficoltà da lui incontrate nell’esposizione
sono utili ai fini della valutazione della sua credibilità, poiché
il giudice deve essere in grado di comprendere se la loro causa vada
ricercata nello stress e nella tensione del momento o, invece, nel
contenuto menzognero delle risposte date.
Ma c’è anche chi si pone in un’ottica
strettamente pratica: l’intervento sul teste sarebbe rischioso,
perché o egli è in grado di recitare fino in fondo la sua “parte”,
oppure è sempre possibile che crolli in aula, danneggiando
gravemente l’immagine di chi lo ha citato (nonostante le intenzioni
non fossero fraudolente). Infine, è frequente che i testimoni, una
volta seduti in aula, depongano seguendo l’istinto del momento,
dimenticando tutte le indicazioni ricevute in precedenza.
I
pochi favorevoli alla preparazione dei testi sono stati, però,
concordi nello specificare che l’intervento sulla deposizione deve
essere assolutamente limitato alla forma, lasciandone inalterata la
sostanza. Il teste, ripetiamo, non deve essere indottrinato, ma
solo aiutato ad esporre al meglio i fatti che rientrano già nel suo
patrimonio di conoscenze.
4. L’ordine di
escussione
Lo scopo di ciascuna parte è convincere il giudice della fondatezza
della propria tesi.
Presentare le testimonianze senza
ordinarle in una sequenza logica e senza fare attenzione ai
rapporti tra quelle precedenti e quelle successive sarebbe poco
produttivo, rischiando di ingenerare confusione. Questa
considerazione intuitiva ha trovato conferma su basi più
scientifiche, grazie ad accurati studi sulla comunicazione
persuasiva, che hanno aiutato a capire i meccanismi che portano le
persone a formarsi un’opinione.
La maggioranza degli intervistati ha
affermato di curare con attenzione l’ordine di escussione dei
testimoni:
Tabella 1 6 ”Cura con attenzione e
stabilisce in anticipo l’ordine di escussione dei suoi testimoni?”
|
Descrizione |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
|
Pubblici ministeri |
14 |
87,5 |
2 |
12,5 |
|
Avvocati |
14 |
73,7 |
5 |
26,3 |
Il criterio più diffuso è piuttosto
semplice, forse addirittura scontato, ed è quello dell’ordine
logico e/o cronologico dello svolgimento dei fatti.
Al secondo posto, come diffusione,
troviamo il desiderio di dare al giudice una visione ampia e
globale dei fatti, in modo da metterlo nelle condizioni di
comprendere le successive informazioni più specifiche e le eventuali
relazioni di periti e consulenti tecnici, inserendole in un
contesto chiaro e coerente.
Spesso, però, avvocati e p.m. non hanno
un criterio generale da utilizzare in ogni occasione, perché ogni
procedimento ha caratteristiche differenti, e l’ordine di escussione
viene adattato alla fattispecie di cui si dibatte, alle informazioni
che si vogliono far emergere per prime. Altri, al contrario, seguono
(salvo eccezioni) sempre lo stesso schema.
Alcuni, infine, non prestano
particolare attenzione all’ordine di escussione sia per mancanza di
tempo, sia perché consapevoli del fatto che spesso le persone citate
non si presentano in aula nella data prefissata, rendendo vano ogni
sforzo impiegato nella preparazione puntuale della lista.
Dunque, se è vero che tutti sembrano consapevoli dell’opportunità di
studiare attentamente l’ordine con cui esaminare le persone citate,
è anche vero che nessuno sembra andare al di là del semplice ordine
logico-cronologico.
5. Le domande
Il codice di procedura penale definisce
le domande suggestive come “domande che tendono a suggerire le
risposte”.
La dottrina
parla di domande che indicano quale sia la risposta che si desidera
ottenere e che includono dettagli o sottintendono informazioni che,
invece, dovrebbero essere date dall’interrogato.
Abbiamo chiesto a giudici, p.m. ed
avvocati di dare una definizione personale di domanda suggestiva,
per sapere se siano soddisfatti da quelle appena viste o se, al
contrario, le giudichino troppo generiche o, per altri motivi, poco
soddisfacenti. Non sembrano, per lo più, esserci problemi di tal
genere e gran parte degli intervistati si è limitata a ripetere
le parole del codice, per lo più senza modifiche.
Dalle risposte sono emersi almeno altri
due aspetti interessanti. In primo luogo, nella prassi quello della
suggestività delle domande è un problema meno sentito di quanto si
possa pensare: gli intervistati ritengono che il controllo
esercitato dalle parti e dal giudice costituisca protezione
sufficiente per la genuinità delle risposte.
In secondo luogo, salvo casi eclatanti,
è stata sottolineata la difficoltà di distinguere dove
finisce il diritto di difendersi e dove inizia la violazione del
divieto previsto dall’art.499, III.
Passando alle domande nocive, vale a
dire alle domande “che possono nuocere alla sincerità delle
risposte”,
abbiamo incontrato una certa “ignoranza” sull’argomento.
Alcuni degli intervistati, per esempio, non ricordandosi
dell’espressione usata dal codice, hanno inteso “nocive” come
da riferirsi alla posizione di chi le formula, definendole come
dannose per quest’ultimo, come “mine vaganti” o “domande
suicide”.
Molti (13 tra avvocati, p.m. e giudici) ne hanno individuato la
caratteristica essenziale nella volontarietà e consapevolezza
dell’inganno, nel desiderio di mettere in difficoltà il teste
suscitando in lui paura, confusione e imbarazzo.
Tuttavia, al di là della loro
pericolosità teorica, nel corso delle escussioni testimoniali le
domande nocive risultano rarissime e non rappresentano un problema
che sollevi particolari preoccupazioni nel mondo forense.
Per giustificare quest’assenza, si può pensare ad un’estrema
correttezza delle parti, ligie al divieto ex art. 499, II, ma anche
ad un mancato riconoscimento di questo tipo di domande, confuse con
quelle suggestive o, in alcuni casi, individuate ma lasciate passare
sotto silenzio.
A proposito di domande suggestive, si
pone una questione degna di attenzione: quando il p.m. chiede di
sottoporre a esame l’imputato, se questi acconsente, ci si trova di
fronte ad una situazione particolare, perché se da un lato si è in
sede di esame diretto, e pertanto vige il divieto ex 499, III,
dall’altro lato manca la comunanza di interessi che lega,
normalmente, la parte e il teste da lei stessa citato. Pertanto, ci
si è domandati se tale divieto abbia valore anche in quest’ipotesi e
abbiamo chiesto in proposito l’opinione di magistrati ed avvocati.
Tabella 1 7 ”Quando il p.m. chiede di
esaminare l’imputato, e questi acconsente, ci si trova di fronte ad
un “esame condotto da chi ha chiesto la citazione”, non condotto,
però, da chi ha “un interesse comune”. In questa ipotesi, sono
ammissibili domande che tendono a suggerire la risposta da parte del
p.m.?”
|
Descrizione |
n. |
% |
|
Si |
27 |
54 |
|
No |
22 |
44 |
|
Non sa |
1 |
2 |
Raggruppando le tre categorie di
intervistati, come si vede, non c’è stato un netto schieramento e lo
scarto tra coloro che hanno un’opinione opposta è piuttosto ridotto.
Ma bisogna distinguere tra avvocati,
giudici e p.m.:
Tabella 1 8
|
Descrizione |
Si |
No |
Non sa |
|
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
|
Giudici |
9 |
60 |
5 |
33,3 |
1 |
6,67 |
|
P.m. |
10 |
62,5 |
6 |
37,5 |
0 |
0 |
|
Avvocati |
8 |
42,1 |
11 |
57,9 |
O |
o |
Gli unici che in maggioranza sono
contrari alla formulazione di domande suggestive da parte del p.m.
all’imputato in sede di esame diretto sono gli avvocati. Questo
schieramento potrebbe dipendere dal fatto che ammetterle significa
andare contro i propri interessi, concedendo un’arma in più
all’avversario.
Quali sono state le motivazioni addotte
più spesso a fondamento delle risposte?
I sostenitori dell’ammissibilità delle
domande suggestive hanno innanzitutto sottolineato come l’imputato
si trovi in una posizione profondamente differente da quella del
teste: può scegliere di non rispondere a nessuna domanda; può
decidere a quali quesiti rispondere;
può mentire.
Per questo la regola stabilita dal legislatore, estendibile
all’esame delle parti a norma dell’art. 503, II,
deve essere applicata solo fin dove opportuno, vale a dire fino a
dove le due situazioni sono assimilabili.
Interessante notare come anche gli avvocati che ritengono
ammissibili domande suggestive del p.m. all’imputato, ragionino dal
punto di vista del proprio tornaconto personale: se il loro cliente
non dovesse crollare neppure di fronte alle suggestioni dell’accusa,
i giudici nutrirebbero maggiore fiducia nelle sue dichiarazioni.
Coloro che, al contrario, hanno risposto negativamente, sono
dell’idea che l’art. 499, III sia norma generale di correttezza e,
pertanto, debba essere applicata nell’esame diretto sempre,
indipendentemente dalla parte che lo sta conducendo.
Altro problema è se consentire che un quesito, contro cui è stata
sollevata opposizione in quanto suggestivo, venga riformulato, dal
momento che ormai l’input è stato inviato e, se giunto a
destinazione, potrebbe avere già compromesso la genuinità della
risposta.
Abbiamo chiesto ai giudici se ritengono
opportuno, appunto, consentire alle parti di riformulare le domande
suggestive; schematicamente, ecco le risposte:
Tabella 1.9 ”A fronte di una domanda
suggestiva è opportuno consentirne la riformulazione oppure ritiene
che ormai la genuinità della risposta sia stata compromessa?”
|
Descrizione |
n. |
% |
|
Si |
8 |
53,3 |
|
No |
2 |
13,3 |
|
Dipende |
5 |
33;3 |
I giudici che permettono la
riformulazione della domanda ritengono che, da un punto di vista
strettamente formale, la nuova domanda debba essere ammessa, poiché,
non contenendo più alcun suggerimento, non viola nessun divieto.
Tuttavia, consapevoli del rischio che la suggestione sia ormai
giunta a destinazione, hanno anche precisato che la successiva
risposta è sottoposta ad un vaglio più attento e cauto, per valutare
se abbia ancora valore e possa essere presa in considerazione ai
fini della decisione.
I due giudici che si oppongono alla
riformulazione hanno dato motivazioni ben diverse tra loro: l’uno
ritiene che la genuinità della risposta sia stata definitivamente
compromessa, l’altro è dell’idea che la riformulazione sia
prerogativa del giudice e non della parte.
Coloro che, infine, non hanno dato una
risposta univoca, ritengono che la decisione vada presa caso per
caso, per lo più in base alle caratteristiche del teste
(quanto appare confuso, compiacente, suggestionabile,…).
Ma prima ancora di arrivare alla riformulazione della domanda, c’è
un problema di fondo che si pone in una fase antecedente: in base a
quali elementi i giudici decidono sulla suggestività (o sulla
nocività) dei quesiti? In teoria, oltre alla formulazione letterale,
non si dovrebbero trascurare altri aspetti, come il tono di chi li
pone, i segnali non verbali da cui sono accompagnati, il contesto,
la resistenza del soggetto alle influenze esterne. Alla complessità
dell’analisi da operare, nel nuovo procedimento si è aggiunto un
ulteriore ostacolo rispetto al passato: una domanda è suggestiva
(anche) quando contiene riferimenti a circostanze e informazioni
relative ai fatti dibattuti ma non ancora provate e che dovrebbero
essere fornite dall’esaminato. Ma, avendo una conoscenza limitata
dei fatti e degli atti della causa, ci si chiede come possa il
giudice rendersi conto del suggerimento.
I
giudici intervistati non sembrano essere particolarmente toccati dal
problema. La maggioranza ritiene che l’unico parametro di
riferimento veramente fondamentale sia rappresentato dalla
formulazione, tanto che per alcuni di loro (2, per la
precisione) tale riconoscimento è del tutto indipendente dalla
conoscenza dei fatti della causa e degli atti del processo.
Per concludere l’argomento delle domande suggestive e nocive,
vogliamo affrontare due ultimi punti: se tra i destinatari dei
divieti previsti dall’art. 499, II e III vadano compresi anche i
giudici, nell’ipotesi di domande formulate direttamente dal
presidente ex art. 506, II; e se le parti possano sollevare
opposizione contro queste ultime.
Quanto al primo punto, le risposte dei
diretti interessati sono state le seguenti:
Tabella 1 10 ”Ritiene
che tra i destinatari dei divieti di domande suggestive e nocive
vadano compresi anche i giudici nel caso di domande poste
direttamente dal presidente, ex art. 506,II?”
|
Descrizione |
n. |
% |
|
Si |
12 |
80 |
|
No |
1 |
6,7 |
|
Solo le domande nocive |
2 |
13,3 |
Secondo l’80% dei giudici
intervistati, dunque, anche la loro categoria deve astenersi
dalla formulazione di domande che possono suggerire la risposta o
nuocere alla sua genuinità, poiché i divieti previsti dal codice
sono posti a tutela della ricerca della verità e, pertanto,
devono avere valenza generale: nessuno può intaccare la sincerità
delle deposizioni.
Questo è l’esatto contrario di ciò che
pensa l’unico tra gli intervistati secondo il quale i commi in
questione non lo riguardano: le finalità dei giudici sono
profondamente differenti da quelle delle parti, tanto che una norma
di tal genere indirizzata ai magistrati giudicanti sarebbe inutile e
fuori luogo.
C’è anche chi è dell’idea che i giudici siano tenuti ad evitare solo
le domande nocive, perché, non avendo interessi nella causa, non
avrebbero motivo di usare eventuali suggestioni in modo scorretto.
Per concludere, abbiamo chiesto ai
giudici se ritengono ammissibile che le parti si oppongano alle loro
domande:
Tabella 1 11 ”Ritiene ammissibile che
una parte sollevi obiezione contro le domande da lei formulate?”
|
Descrizione |
n. |
% |
|
Si |
12 |
80 |
|
No |
3 |
20 |
Le risposte sono state coerenti con
quelle relative al punto precedente: quasi tutti coloro che
ritengono di essere coinvolti dai divieti ex art. 499 sono anche
dell’idea che alle parti sia permesso esercitare un certo
controllo sulle domande formulate dal presidente, mettendone in
luce aspetti suggestivi o nocivi che potrebbero essere sfuggiti al
collegio giudicante il quale, come già detto, ha una conoscenza più
limitata dei fatti e degli atti della causa. D’altro canto, chi
pensa che il giudice non sia vincolato da tali divieti, non
ammette neppure che accusa e difesa possano sollevare
opposizione contro le sue domande.
Per quanto riguarda le domande in
generale, si consiglia di studiarne la successione con grande cura.
Su quale sia l’ordine più efficace dal punto di vista persuasivo è
stato scritto molto, ma non si è giunti ad individuarne uno
considerato unanimemente il migliore in assoluto. L’unica
caratteristica veramente indispensabile sembra essere la chiarezza,
la presenza di nessi coerenti tra agente, vittima, luogo del fatto,
elemento psicologico ed esecuzione del reato.
P. m. ed avvocati sono stati
intervistati anche sul loro accordo, espresso su una scala da 1 a
10, con questo consiglio.
Tabella 1 12 ”Molti manuali, in
particolare anglo-americani, consigliano di studiare a tavolino in
anticipo tutte le domande (quali, in che ordine e come porle):
quanto è d’accordo con tale consiglio (su una scala da 1 a 10)?”
|
Voto |
Pubblici ministeri |
Avvocati |
|
n. |
% |
n. |
% |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
5,3 |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
5,3 |
|
3 |
1 |
6,3 |
1 |
5,3 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
3 |
18,8 |
0 |
0 |
|
6 |
1 |
6,3 |
2 |
10,5 |
|
7 |
1 |
6,3 |
3 |
15,8 |
|
8 |
2 |
12,5 |
4 |
21,1 |
|
9 |
0 |
0 |
3 |
15,8 |
|
10 |
7 |
43,8 |
4 |
21,1 |
|
Dipende |
1 |
6,3 |
0 |
0 |
Come emerge dalla tabella, entrambe le
categorie hanno mostrato di essere d’accordo sull’opportunità di
preparare in anticipo un elenco delle domande da rivolgere ai
testimoni.
Tuttavia bisogna precisare che la loro
non è stata un’adesione incondizionata, consci del pericolo che si
corre, prendendo troppo alla lettera tale consiglio, di irrigidirsi
sullo schema preparato, perdendo la capacità di adeguarsi ai
cambiamenti della situazione concreta in cui ci si trova.
Dalla loro personale esperienza, hanno
imparato che il dibattimento è fonte di continue sorprese e
imprevisti ai quali si deve essere sempre pronti a far fronte.
Pertanto, se è indispensabile avere a disposizione una “scaletta”
orientativa contenente i punti nodali da affrontare con
l’interrogatorio, può essere controproducente preparare una lista
troppo puntuale e rigida di tutte le domande che si ha intenzione di
fare, poiché è rarissimo che si riesca a seguirlo interamente senza
variazioni. Il metodo migliore, sempre in base alle risposte
ricevute, consisterebbe nel concentrarsi sui temi di prova e sulle
informazioni che si vogliono ottenere dal teste, mettendo bene a
fuoco il risultato che si vuole conseguire dall’esame, più che le
singole domande per mezzo delle quali raggiungerlo.
6. Le risposte
inattese
Non sempre le domande, per quanto ben
formulate ed organizzate, permettono di ottenere i risultati
sperati. Che si tratti di un’evenienza tutt’altro che rara è emerso
chiaramente dalle parole di p.m. ed avvocati, ai quali abbiamo
chiesto se sia mai capitato loro di non sentirsi rispondere nei
termini attesi.
Tabella 1 13 ”Le è mai capitato di non
riuscire ad ottenere nell’esame diretto la risposta attesa?”
|
Descrizione |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
|
Pubblici ministeri |
13 |
81,3 |
3 |
18,8 |
|
Avvocati |
19 |
100 |
0 |
0 |
Al di là di questo risultato, può
essere più interessante vedere quali sono le cause che più spesso
rendono vani gli sforzi compiuti nella preparazione delle domande.
Sia i rappresentanti dell’accusa, sia
quelli della difesa si sono trovati d’accordo nell’individuare nella
(scarsa) memoria dei testimoni l’ostacolo che si frappone con
maggiore frequenza al raggiungimento delle risposte desiderate: le
persone citate, pur avendo (a volte) già reso dichiarazioni in
precedenza, spesso non ricordano le informazioni loro chieste;
oppure le ricordano sì, ma in maniera differente rispetto a quanto
avveniva a breve distanza dagli eventi sui quali sono sentite e, di
conseguenza, danno una versione dei fatti che si discosta da quella
di cui è a conoscenza l’esaminatore.
Sembra, invece, dissimile il rapporto che s’instaura tra la parte e
il giudice, il cui intervento nel corso dell’esame dei testimoni
rappresenterebbe un fattore di disturbo abbastanza frequente
per gli avvocati, più raro per i p. m..
Anche i rapporti reciproci tra accusa e
difesa non sembrano omogenei: tra i fattori di disturbo può esserci
l’intromissione – debita e, soprattutto, indebita – dell’avversario
che, con commenti, obiezioni, proteste, interrompe il dialogo tra
esaminatore ed esaminato, facendo cadere quest’ultimo in confusione.
Ebbene, mentre per i p.m. si tratta di un’evenienza piuttosto rara,
non vale lo stesso per gli avvocati, che “accusano” la controparte
di inserirsi con maggiore frequenza nei loro esami.
Altri inconvenienti, come l’imbarazzo,
le difficoltà ad esprimersi, la mancanza delle nozioni necessarie
per dare una risposta soddisfacente, rappresentano ostacoli che, pur
sorgendo con una certa frequenza, sono considerati superabili
(almeno nella maggior parte delle situazioni).
Tabella 1 14 Cause delle risposte
inattese.
|
Descrizione |
Mai/raramente |
A volte |
Spesso |
Molto spesso |
|
Avvocati |
P.m. |
Avvocati |
P.m. |
Avvocati |
P.m. |
Avvocati |
P.m. |
|
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
|
Incomprensione della domanda |
3 |
15,8 |
5 |
38,5 |
13 |
68,4 |
6 |
46,2 |
3 |
15,8 |
2 |
15,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Incomprensione dello scopo
della domanda |
3 |
15,8 |
1 |
76,9 |
13 |
68,4 |
2 |
15,4 |
3 |
15,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
7,7 |
|
Mancanza delle nozioni
necessarie per rispondere |
5 |
26,3 |
8 |
61,5 |
8 |
42,1 |
4 |
30,8 |
5 |
26,3 |
1 |
7,7 |
1 |
5,3 |
0 |
0 |
|
Imbarazzo del testimone |
4 |
21,1 |
5 |
38,5 |
7 |
36,8 |
5 |
38,5 |
7 |
36,8 |
3 |
23,1 |
1 |
5,3 |
0 |
0 |
|
Difficoltà ad esprimersi
correttamente |
3 |
15,8 |
6 |
46,2 |
11 |
57,9 |
5 |
38,5 |
2 |
10,5 |
2 |
15,4 |
3 |
15,8 |
0 |
0 |
|
Reticenza |
0 |
0 |
2 |
15,4 |
10 |
52,6 |
7 |
53,8 |
7 |
36,8 |
4 |
30,8 |
2 |
10,5 |
0 |
0 |
|
Intromissioni della controparte |
8 |
42,1 |
7 |
53,8 |
9 |
47,4 |
5 |
38,5 |
1 |
5,3 |
1 |
7,7 |
1 |
5,3 |
0 |
0 |
|
Interventi del giudice |
4 |
21,1 |
1 |
76,9 |
12 |
63,2 |
3 |
23,1 |
1 |
5,3 |
0 |
0 |
2 |
10,5 |
0 |
0 |
|
Difficoltà mnemoniche del teste |
0 |
0 |
1 |
7,7 |
8 |
42,1 |
8 |
61,5 |
8 |
42,1 |
3 |
23,1 |
3 |
15,8 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. La comunicazione
Ci siamo domandati se chi si trova
quasi quotidianamente a dover persuadere altre persone sia
consapevole dell’importanza della sfera non verbale del linguaggio e
se sia in grado di sfruttarla adeguatamente.
Innanzi tutto abbiamo chiesto ad
avvocati e p.m. di esprimere, con un valore compreso tra 1 e 10,
quanto ritengono utile la comunicazione non verbale nella conduzione
dell’esame e del controesame:
Tabella 1 15 ”La comunicazione ha due
canali preferenziali: quello verbale, i contenuti, e quello non
verbale, la gestualità, il tono, lo sguardo,…Quanto ritiene utile
sfruttare anche questo secondo aspetto?”
|
Utilità |
Pubblici ministeri |
Avvocati |
|
n |
% |
n |
% |
|
1 |
1 |
6,3 |
0 |
0 |
|
2 |
0 |
0 |
1 |
5,3 |
|
3 |
2 |
12,5 |
1 |
5,3 |
|
4 |
0 |
0 |
1 |
5,3 |
|
5 |
2 |
12,5 |
2 |
|
|
6 |
1 |
6,3 |
1 |
5,3 |
|
7 |
1 |
6,3 |
4 |
21,1 |
|
8 |
3 |
18,8 |
5 |
26,3 |
|
9 |
2 |
12,5 |
1 |
5,3 |
|
10 |
3 |
18,8 |
3 |
15,8 |
Nonostante, in entrambe le categorie,
la maggioranza degli intervistati abbia dato un punteggio piuttosto
alto (dal 7 in su), alla consapevolezza teorica del ruolo svolto da
aspetti come il tono della voce o le espressioni del volto, non
corrisponde un loro adeguato sfruttamento a livello pratico. Sembra
mancare la piena coscienza delle potenzialità della comunicazione
non verbale: p.m. ed avvocati vano poco oltre gli accorgimenti che
si adottano comunemente nelle conversazioni quotidiane, come evitare
di gesticolare o alzare la voce eccessivamente, o adeguare il tono
di voce alla situazione in cui si sta operando.
Tra coloro che hanno attribuito una
limitata utilità alla comunicazione non verbale, una delle
motivazioni più diffuse è stata quella secondo cui i giudici
non danno molta importanza a tali aspetti, né, normalmente,
basano un giudizio di (in)attendibilità esclusivamente su elementi
non verbali. Inoltre, ritengono che le gestualità, propria e dei
testimoni, non possa essere controllata pienamente né incanalata a
seconda del proprio fine. Pertanto non si può fare affidamento su di
essa.
Infine, un ulteriore ostacolo: la
lunghezza dei procedimenti. Il lasso di tempo intercorrente tra
l’ascolto della testimonianza e la decisione finale, rende difficile
che il giudice ricordi i segnali non verbali inviati dalla parte e,
di conseguenza, se ne lasci influenzare.
Pur distinguendo tra giudici togati e popolari,
restano dell’idea che la comunicazione non verbale svolga un ruolo
marginale. E’ vero che i laici possono essere maggiormente
influenzabili da
aspetti
teatrali
ed espedienti “persuasivi”, tuttavia è altrettanto vero che al
momento della decisione finale tendono, per lo più, a farsi
guidare dalla componente togata del collegio. Pertanto, anche
curando la comunicazione non verbale in modo da influire sulla parte
laica del collegio, i risultati finali sarebbero scarsi.
Gli aspetti di cui si prendono più cura
sono il volto, in particolare lo sguardo, e il modo
di parlare, prima di tutto il tono e il volume della voce.
L’abbigliamento e, più in generale, tutto ciò che riguarda l’aspetto
esteriore del teste, non godono di attenzioni significative:
salve ipotesi estreme, non si ritiene di dover intervenire.
Nessuno ha affermato di compiere
significativi sforzi nel tentativo di ricavare informazioni sui
componenti del collegio giudicante davanti al quale si troverà a
parlare, seguendo quanto consigliato da diversi autori,
secondo i quali la conoscenza del proprio uditorio è uno dei
fondamenti della persuasione. Questo dipende dal fatto che,
operando per lo più all’interno dello stesso contesto (in questo
caso il tribunale di Torino), mediamente le caratteristiche dei
giudici sono note, rendendo superflue ulteriori indagini.
In sostanza avvocati e pubblici
ministeri sembrano curare l’aspetto non verbale della loro
interazione con giudice e testimoni in modo molto simile a quanto
avviene nelle conversazioni di ogni giorno e, oltretutto, i minimi
accorgimenti attuati non sono fondati su un precedente ed attento
studio della comunicazione persuasiva, bensì sono frutto di
ragionamenti basati su buon senso e comune esperienza.
8. Il controesame
Il controesame è una fase delicata e
complessa dell’escussione testimoniale, in cui si cerca di trarre
dichiarazioni favorevoli alla propria tesi da testimoni citati dalla
controparte. Le sue caratteristiche rendono necessario prendere con
cautela la decisione se affrontarlo o meno, valutando con cura i
vantaggi che si possono ottenere e, soprattutto, i rischi che si
corrono.
Eppure alcuni degli intervistati
(pochi, solo 4) sono dell’opinione che si dovrebbero sempre
controesaminare tutti i testi della controparte, sia perché ciò è
considerato necessario per adempiere ad uno dei compiti fondamentali
per ciascuna parte, vale a dire la raccolta di prove, sia perché la
richiesta di procedere a controesame deve essere fatta in sede di
richiesta di prove (ex art. 468, I) quando ancora non si ha una
conoscenza approfondita dei testimoni dell’avversario ed è
preferibile, a loro parere, fare la richiesta ed eventualmente
rinunciare in seguito piuttosto che rischiare di perdere
l’occasione.
Abbiamo cercato di scoprire anche in
base a quali elementi prendano questa decisione:
Tabella 1 16
|
Descrizione |
Pubblici ministeri |
Avvocati |
|
Si |
No |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
|
Aspetti della versione fornita
dal teste favorevoli alla propria versione |
9 |
56,3 |
7 |
43,8 |
10 |
52,6 |
9 |
47,4 |
|
Quanto il teste appare
credibile |
10 |
62,5 |
6 |
37,5 |
13 |
68,4 |
6 |
31,6 |
|
Possibilità di presumere le
possibili risposte |
8 |
50 |
8 |
50 |
13 |
68,4 |
6 |
31,6 |
|
Possibilità di contrastare le
eventuali risposte sfavorevoli |
14 |
87,5 |
2 |
12,5 |
18 |
94,7 |
1 |
5,3 |
|
Il livello di rischio da
affrontare |
9 |
56,3 |
7 |
43,8 |
17 |
89,5 |
2 |
10,5 |
Nel caso in cui un testimone ”avversario” renda dichiarazioni
favorevoli alla propria posizione, gli intervistati tendono a
intraprendere due strade: gli uni procedono a controesame, in modo
da mettere bene in evidenza i punti concordanti con la propria tesi
e farli memorizzare al giudice. Gli altri, al contrario,
preferiscono tacere, dal momento che ormai le dichiarazioni
favorevoli sono state acquisite, sono parte integrante del verbale
del processo e sarebbe inutile e rischioso voler riascoltare il
teste, il quale potrebbe sempre dire di essersi sbagliato e
correggersi, o dare ulteriori chiarimenti in grado di inficiare i
precedenti vantaggi ottenuti.
Anche la credibilità del soggetto che
ci si trova davanti è uno dei fattori presi più spesso in
considerazione. Tuttavia essa non viene valutata autonomamente,
bensì in associazione con altri aspetti, in particolare la
precisione con cui si è espresso nell’esame diretto e se le sue
affermazioni sono state positive o dannose per la tesi sostenuta.
Quanto alla possibilità di presumere le
risposte, molti non la prendono in considerazione semplicemente
perché ritengono impossibile, nella pratica, riuscire a intuire in
anticipo quello che il teste dirà. Molto più interesse si concentra
sulla possibilità di contrastare le eventuali risposte sfavorevoli:
nonostante il rischio che la persona sotto esame non dia segni di
cedimento, il contrattacco è considerato intrinseco all’attività
delle parti e, perciò, deve essere intrapreso.
Infine, per quanto riguarda il rischio legato alla scelta se
affrontare il controesame, sono numerosi i p.m. a non fare una
valutazione di questo tipo, più diffusa, invece, tra gli avvocati.
Forse dipende dalla diversa ottica dalla quale gli uni e gli altri
guardano al processo in generale e al loro compito: per gli avvocati
si tratta di vincere o perdere una causa; per l’accusa, invece, non
si può parlare di vittoria, perché il suo unico scopo dovrebbe
essere quello di portare alla luce la verità e, dunque, non si
può parlare di un vero e proprio rischio di essere “sconfitta”.
Altri elementi presi in considerazione
sono, tra gli altri: la neutralità o l’ostilità del teste nei
confronti di una delle parti; l’accuratezza con cui è stato condotto
l’esame diretto; eventuali informazioni, fornite dall’imputato o da
altri testi, relative all’affidabilità della persona esaminata; il
ruolo di quest’ultima.
Una volta deciso se controesaminare, si
deve scegliere il tipo di approccio (se e quanto duro o morbido).
Anche a questo proposito ci siamo chiesti quali sono gli elementi
valutati ai fini della decisione più opportuna.
Tabella 1 17
|
Descrizione |
Pubblici ministeri |
Avvocati |
|
Si |
No |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
|
Età del teste |
5 |
31,3 |
11 |
68,8 |
5 |
26,3 |
14 |
73,7 |
|
Sesso del teste |
1 |
6,3 |
15 |
93,8 |
0 |
0 |
19 |
100 |
|
Atteggiamento del teste
|
13 |
81,3 |
3 |
18,8 |
18 |
94,7 |
1 |
5,3 |
|
Natura dei fatti dibattuti
|
6 |
37,5 |
10 |
62,5 |
10 |
52,6 |
9 |
47,4 |
|
Esito del precedente esame
diretto |
8 |
50 |
8 |
50 |
15 |
78,9 |
4 |
21,1 |
Gli aspetti presi meno in
considerazione sono l’età e, ancora di più, il sesso della persona
esaminata.
Ciò che ha maggiore rilievo è
l’atteggiamento tenuto dal teste nel corso dell’esame diretto,
insieme all’esito di quest’ultimo, inteso non tanto come
raggiungimento di un risultato più o meno positivo per l’avversario,
quanto come l’insieme di informazioni raccolte ai fini delle
decisioni strategiche da prendere. Dunque, gli intervistati sembrano
d’accordo nel consigliare di non distrarsi nel corso dell’esame
diretto, per cogliere indizi che rivelino lo stato d’animo e il
carattere del teste.
In quest’analisi gli aspetti che
sembrano spiccare maggiormente sugli altri sono due: la psicologia
del testimone, vale a dire fattori come la sua irritabilità e
la sua emotività, da sfruttare come punti deboli per farlo
crollare; e la sua attendibilità, intesa sia come fiducia
nutrita nei suoi confronti, sia come divergenza tra versione fornita
e verità.
In generale, si è notata una limitata propensione per un controesame
aggressivo. I motivi, però, non sono tanto (non solo) etico-morali,
quanto pratici, poiché atteggiamenti troppo bruschi potrebbero non
solo indispettire il giudice, ma anche irrigidire e far
chiudere in se stesso il teste.
Nessun esame testimoniale, per quanto la linea scelta sia
aggressiva, può comunque violare il rispetto della persona, divieto
sancito ex art. 499, IV. Tuttavia la previsione del codice, pur
chiara nel suo significato letterale e teorico, non lo è nella sua
applicazione pratica, non essendo semplice individuare la
linea che separa i comportamenti aggressivi ma legittimi da
quelli eccessivi ed ingiustificati, perciò inammissibili. Questa
difficoltà è emersa apertamente dalle risposte degli intervistati,
molti dei quali , di fronte alla richiesta di chiarire i limiti
entro cui si deve rimanere per non violare la norma citata, hanno
fatto fatica ad andar al di là di concetti tanto generici quanto
quello di ‘rispetto della persona ’ del legislatore. Ad esempio
hanno parlato spesso di buona educazione, vivere civile, decenza,
rimanendo comunque entro un’area non delimitata con precisione e
suscettibile di variazioni a seconda delle convinzioni personali.
9. Le obiezioni
Le obiezioni andrebbero sollevate in
ogni occasione in cui lo si ritenga necessario, evitando di rimanere
in silenzio di fronte a comportamenti criticabili dell’avversario,
magari nella speranza che anch’egli faccia lo stesso nei nostri
confronti. Questo, d’altra parte, non significa fare opposizione
sempre e continuamente, strategia che potrebbe rivelarsi
controproducente se il giudice dovesse essere infastidito dalle
continue interruzioni.
In proposito, avvocati e pubblici
ministeri si sono mostrati d’accordo. Pochissimi sono dell’idea che
si debba sempre sollevare opposizione, ogni volta che l’avversario
dia la possibilità di farlo.
La maggioranza, invece, procede ad una valutazione più ampia della
situazione generale e delle conseguenze che l’atto della controparte
può comportare, perché in questo modo si può scoprire che quanto a
prima vista sembra dannoso, potrebbe rivelarsi successivamente
vantaggioso per la propria parte.
Alla domanda se sia necessario
sollevare sempre opposizione hanno risposto in questo modo:
Tabella 1 18
|
Descrizione |
Si |
No |
Dipende |
|
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
|
Pubblici ministeri |
1 |
6,3 |
14 |
87,3 |
1 |
6,3 |
|
Avvocati |
3 |
15,8 |
16 |
84,2 |
|
|
L’esempio più diffuso di ipotesi in cui
è preferibile rimanere in silenzio si riferisce al caso in cui sia
stata posta dalla controparte una domanda suggestiva (o generica o,
in generale, inammissibile), ma ci si accorge che il proprio teste è
comunque in grado di dare una risposta corretta o, meglio, a proprio
favore. Ma questo è solo uno dei numerosi esempi fatti, poiché le
situazioni in cui può rivelarsi più produttivo tacere sono così
variegate da non essere riconducibili entro categorie schematiche.
In generale, quando l’avversario adotta
comportamenti palesemente scorretti, l’opposizione non è necessaria,
a condizione di avere la certezza che il giudice non solo si stia
rendendo conto delle irregolarità compiute, ma, soprattutto, ne dia
un’interpretazione analoga alla nostra e che si rifletta, poi, in un
intervento a favore della propria posizione.
Sempre in tema di obiezioni, abbiamo
cercato di scoprire quali sono i comportamenti delle parti che
rendono necessario, appunto, opporsi e con quale frequenza.
Riteniamo le risposte a questa domanda particolarmente interessanti,
perché in grado di offrire uno scorcio piuttosto oggettivo del
comportamento effettivamente tenuto nel corso di esami e
controesami, poiché non è stata la parte a dover ammettere quali
siano le violazioni da lei stessa messe più frequentemente in atto,
bensì è stata la controparte ad elencarli.
Tabella 1 19
|
Descrizione |
Pubblici ministeri |
Avvocati |
|
Raram. |
A volte |
Spesso |
Molto spesso |
Raram. |
A volte |
Spesso |
Molto spesso |
|
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
n |
% |
|
Domande suggestive |
1 |
6,3 |
5 |
31,3 |
8 |
50 |
2 |
12,5 |
0 |
0 |
4 |
21,1 |
1 |
52,6 |
5 |
26,3 |
|
|
Pubblici ministeri |
Avvocati |
|
Raram. |
A volte |
Spesso |
Molto spesso |
Raram. |
A volte |
Spesso |
Molto spesso |
|
Domande nocive |
8 |
50 |
3 |
18,8 |
4 |
25 |
1 |
6,3 |
6 |
31,6 |
7 |
36,8 |
4 |
21,1 |
2 |
10,5 |
|
Domande generiche |
4 |
25 |
3 |
18,8 |
8 |
50 |
1 |
6,3 |
3 |
15,8 |
4 |
21,1 |
10 |
52,6 |
2 |
10,5 |
|
Domande non pertinenti
|
2 |
12,5 |
5 |
31,5 |
5 |
31,5 |
4 |
25 |
1 |
5,3 |
5 |
26,3 |
10 |
52,6 |
3 |
15,8 |
|
Domande trabocchetto
|
6 |
37,5 |
6 |
37,5 |
4 |
25 |
0 |
0 |
3 |
15,8 |
9 |
47,4 |
4 |
21,1 |
3 |
15,8 |
|
Eccessiva durata di esame o
controesame |
7 |
43,8 |
4 |
25 |
4 |
25 |
1 |
6,3 |
1 |
52,6 |
6 |
31,6 |
3 |
15,8 |
0 |
0 |
|
Comportamenti che creano
distrazione nel teste |
5 |
31,3 |
6 |
37,5 |
4 |
25 |
1 |
6,3 |
5 |
26,3% |
1 |
57,9 |
3 |
15,8 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P. m ed avvocati si sono trovati
d’accordo nell’affermare che le irregolarità più frequenti
sono, innanzitutto, le domande suggestive negli esami
diretti e quelle generiche, oltre a quelle non pertinenti. Le altre
ipotesi prese in considerazione nel testo della domanda, invece, non
rappresenterebbero frequente motivo di scontro.
Per quanto riguarda le domande nocive,
il risultato è coerente con quanto detto in precedenza (retro § 5),
vale a dire con l’impressione che quello delle domande nocive
costituisca un problema poco presente nelle nostre aule giudiziarie.
A proposito delle opposizioni dovute
all’eccessiva durata delle escussioni testimoniali, è bene precisare
che la loro rarità è legata non tanto all’effettiva brevità degli
esami, quanto ad una questione di opportunità, poiché si preferisce
(e, anche in questo caso, accusa e difesa sono della stessa
opinione) che sia il giudice a intervenire sul punto, ritenendo che
rientri nella sua competenza la decisione sull’utilità e pertinenza
delle domande.
Sono stati messi in luce, inoltre,
ulteriori motivi ritenuti sufficienti a fondare un’opposizione. Tra
i più diffusi troviamo sia le domande irrilevanti, sia quelle
ripetute più e più volte per far cadere in contraddizione il teste;
inoltre, l’aggressività ingiustificata e le domande la cui risposta
costituisce una valutazione e non un fatto.
In generale, gli intervistati sembrano consapevoli che le obiezioni
rappresentano anche un intralcio al fluire del procedimento e che,
per non infastidire il giudice, vanno utilizzate solo quando
veramente necessarie.
Ciò che sembra accomunare quasi la
totalità degli intervistati è l’obiettivo ultimo con cui decidono se
e quando opporsi, obiettivo che non è (solo) il corretto svolgimento
dell’escussione e il rispetto della persona esaminata, bensì il
riscontro personale, l’utilità che un certo comportamento può avere
ai fini della prova della propria tesi, oltre che il mantenimento di
un buon rapporto con i giudici.
Questi ultimi, però, non hanno opinioni
del tutto congruenti con quelle delle parti in merito ai
comportamenti suscettibili di essere preclusi, su richiesta di parte
o d’ufficio.
Vediamo schematicamente le risposte
date in merito a quali sono i comportamenti di accusa e difesa che
con maggiore frequenza rendono opportuno, se non necessario,
l’intervento del presidente.
Tabella 1 20
|
Descrizione |
Raramente |
A volte |
Spesso |
Molto
spesso |
|
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
n. |
% |
|
Dom. generiche
|
3 |
20 |
8 |
53,3 |
3 |
20 |
1 |
6,7 |
|
Dom. nocive
|
7 |
46,7 |
8 |
53,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dom.
Suggestive |
1 |
6,7 |
8 |
53,3 |
6 |
40 |
0 |
0 |
|
Dom. Non
pertinenti |
0 |
0 |
5 |
33,3 |
8 |
53,3 |
2 |
13,3 |
|
Eccessiva aggressività verso il teste |
7 |
46,7 |
6 |
40 |
2 |
13,3 |
0 |
0 |
|
Eccessiva durata dell’esame/controesame |
4 |
26,7 |
10 |
66,7 |
1 |
6,7 |
0 |
0 |
|
Dom.
trabocchetto |
10 |
66,7 |
5 |
33,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intimidazione del teste |
9 |
60 |
6 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Confrontando le risposte date dai tre
gruppi, si nota come manchi una perfetta corrispondenza tra le
versioni fornite, in particolare per quanto riguarda le domande
generiche e quelle suggestive, piuttosto frequenti per avvocati e
p.m., molto meno secondo i giudici. C’è, invece, accordo in
relazione alle domande nocive, la cui rarità è stata ancora una
volta confermata. In generale, dalle parole dei giudici è emerso il
desiderio di dare maggiore spazio alle parti. Questo significa che,
di fronte ad azioni che giustificherebbero l’opposizione di parte,
se quest’ultima non si attiva, il presidente tende a rimanere in
silenzio, rispettando la sua decisione. Tale atteggiamento è
confermato anche dal fatto che, come visto in precedenza (§ 6), tra
le cause che possono intralciare le parti nel raggiungimento delle
risposte volute, gli interventi del giudice no sono frequenti
(perlomeno, il 76,9% dei p.m. e il 66,7% degli avvocati è di questo
avviso).
Al di là delle ipotesi elencate nella
tabella, sono emerse nuove ragioni che spingono i giudici ad
attivarsi e al primo posto troviamo l’incapacità delle parti di
condurre in modo esauriente l’esame: non conoscendo bene né
gli atti, né i testimoni, non sono in grado di formulare domande
veramente utili e centrate sugli argomenti nodali,
costringendo, in questo modo, il presidente a intromettersi a
correzione e completamento dell’esame.
Ritornano, poi, alcuni motivi già messi
in luce, a conferma della loro diffusione: la ripetizione di uno
stesso quesito, nel tentativo di far confondere il teste e fargli
modificare la deposizione; la scorrettezza delle contestazioni; la
formulazione di domande che richiedono valutazioni personali e non
fatti.
La frequenza con cui sono sollevate opposizioni dalle parti e quella
con cui il giudice interviene, dunque, sono collegate, perché quando
il corretto svolgimento dell’esame e sottoposto ad un efficace
controllo ad opera delle parti non è più necessario che il giudice
si attivi; al contrario, nelle situazioni in cui accusa e difesa
si dimostrano assenti, diventa indispensabile una partecipazione
più attiva del presidente.
10. Il ruolo del
giudice
Come sappiamo, con il nuovo codice di
procedura penale, si è passati da un processo di stampo accusatorio,
ad un sistema ‘accusatorio attenuato ’, dunque – si dovrebbe dire -
profondamente diverso.
Oggi il giudice nel corso della cross examination dovrebbe limitarsi
a controllare che tutto si svolga secondo le regole del codice e nel
pieno rispetto della persona interrogata.
In realtà, in base alle parole dei
giudici intervistati, non si può dire che il passaggio abbia inciso
in profondità sulle loro abitudini. Come si vede dalla tabella, nel
rispondere alla domanda che chiedeva loro quanto sia cambiato il
loro ruolo in relazione all’esame dei testimoni, ben sette si sono
limitati ad una valutazione piuttosto bassa (compresa tra ‘molto
poco ’ e “abbastanza”):
Tabella 1 21 “Quanto sente cambiato il
suo ruolo rispetto al passato per quanto concerne l’esame
testimoniale?”
|
Descrizione |
Numero |
Percentuale |
|
n. |
% |
|
Molto poco |
1 |
8,3 |
|
Poco |
2 |
16,7 |
|
Abbastanza |
4 |
33,3 |
|
Molto |
3 |
25 |
Sono almeno due i fattori che
intervengono sulla maggiore o minore effettività di tale
cambiamento. Da un lato, le abitudini - passate e presenti- del
giudice stesso: coloro i quali, già prima del 1989, erano abituati a
dare ampio spazio alle domande e ai suggerimenti delle parti hanno
avvertito sicuramente meno il passaggio alle nuove regole, rispetto
a coloro che nel vecchio rito erano avvezzi ad avere un ruolo da
protagonisti indiscussi. Un giudice che ancora oggi
sfrutti i poteri lasciati a sua disposizione dal legislatore per
ricavarsi ulteriori ampi spazi di intervento, è chiaro che non possa
avvertire un forte mutamento rispetto al passato. Dall’altro lato
troviamo, come già accennato, la bravura e la professionalità
delle parti; è intuitivo che più queste ultime dimostrano di
conoscere approfonditamente la causa, di essere in grado di centrare
le questioni essenziali, meno il presidente si vedrà “costretto”
a intervenire a tutela dell’accertamento della verità.
Uno dei primi compiti del giudice
consiste nell’escludere le prove vietate dalla legge, nonché quelle
manifestamente superflue o irrilevanti.
Ci si chiede in base a quali elementi decidono sull’ammissibilità
delle prove e, in particolare, delle testimonianze di cui sia stata
fatta richiesta nella lista ex art. 468,I, tenuto conto che la
scarsa conoscenza dei fatti della causa rende più difficile
coglierne la rilevanza.
Ben 11 intervistati hanno risposto che,
proprio a causa della minima conoscenza della causa, nella
maggioranza dei casi ammettono tutte le prove, comprese le
testimonianze, indicate dalle parti, salvo siano palesemente
sovrabbondanti o del tutto irrilevanti già ad un primo superficiale
esame. Di fronte al rischio di escludere elementi probatori che
potrebbero rivelarsi importanti, preferiscono non essere troppo
restrittivi, consapevoli del fatto che l’ordinanza è sempre
modificabile.
Che i giudici sentano cambiato poco il
loro ruolo si riflette anche nella frequenza con cui esercitano i
poteri di intervento previsti dall’ art. 506 c.p.p.: addirittura
l’80% li esercita pressoché quotidianamente (tra “spesso” e “molto
spesso”).
Tabella 1 22 “L’art. 506 c.p.p. dà al
giudice il potere di indicare nuovi/più ampi temi di prova e di fare
domande direttamente alle persone esaminate. Con quale frequenza
decide di esercitare tali poteri?…
|
Descrizione |
Numero |
Percentuale |
|
n. |
% |
|
Mai /quasi mai |
0 |
0 |
|
A volte |
3 |
20 |
|
Spesso |
9 |
60 |
|
Molto spesso |
3 |
20 |
Tra i motivi che suscitano la necessità
di intervenire, i più diffusi sono la scarsa qualità delle
testimonianze ascoltate e gli spunti emersi dalle deposizioni già
rese.
Tabella 1
23…E in base a cosa decide di esercitare tali poteri?”
|
Descrizione |
Si |
No |
|
n. |
% |
n. |
% |
|
Quantità di testimoni ascoltati
|
4 |
26,7 |
11 |
73,3 |
|
Qualità delle testimonianze
ascoltate |
8 |
53,3 |
7 |
46,7 |
|
Spunti emersi dalle deposizioni
rese |
12 |
80 |
3 |
20 |
Naturalmente sono state messe in luce
altre ipotesi in cui i giudici decidono di esercitare i loro poteri
di intervento, per esempio quando le parti non hanno indagato su
punti ritenuti importanti, oppure se si rendono conto che il teste è
a conoscenza di altre informazioni oltre quelle su cui è stato
interrogato dalle parti. A volte, se l’esame o il controesame è
stato protratto particolarmente a lungo, ritengono utile fare un
riassunto di quanto emerso. Ancora, il giudice può voler indagare
per capire quale percorso ha seguito il teste per arrivare alla
deposizione resa in aula.
L’art. 507 c.p.p. prevede, inoltre, la
possibilità che il giudice, al termine dell’acquisizione delle
prove, disponga l’assunzione di nuovi mezzi di prova (quando lo
ritenga assolutamente necessario). L’art. 151, II disp. att
chiarisce che, quando si tratta dell’introduzione d’ufficio
dell’esame di una persona, il presidente deve sentirla personalmente
per poi stabilire a chi spetti l’esame diretto. Si tratta di una
scelta importante, se si tiene presente che solo una delle parti
sarà ammessa a formulare anche domande suggestive, la cui utilità,
soprattutto quando non si conosce la persona che si sta
interrogando, è di per sé chiara.
Secondo la prassi più diffusa (8 dei
giudici intervistati si sono trovati d’accordo) il primo a sentire
il teste introdotto d’ufficio è il presidente, non tanto in
ottemperanza alla norma citata, quanto coerentemente con l’idea che
le parti, non avendolo citato, hanno dimostrato di non avere
interesse ad interrogarlo, di non avere nulla da chiedergli.
Successivamente domandano ad avvocato e
p.m. se desiderano fare altre interrogazioni, ma senza dare il via
ad una nuova sequenza di esame e controesame.
Infine, ancora una precisazione: se si
tratta di un teste in origine citato da una delle parti, ma poi
escluso dalla lista, la maggioranza dei giudici affida l’esame
diretto a quella stessa parte, poiché è lei ad aver dimostrato di
avere interesse a sentirlo.
11. Testimoni
minorenni
Nell’esaminare testimoni minorenni,
specialmente bambini, si devono adottare le opportune precauzioni
per evitare che l’esperienza processuale sia vissuta come troppo
stressante e per non influenzare in alcun modo la loro deposizione.
In accordo con questo, la maggioranza
degli intervistati ha affermato di adottare, in simili situazioni,
un metodo differente rispetto a quello applicato durante l’esame di
persone adulte.
Tabella