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Tratto da:

www.psicologiagiuridica.com

                                                                                                                            Psicologia e Giustizia

Anno V, numero 2

Luglio – Dicembre 2004

 

 

 

STERI LORENA 

Università Degli Studi di Torino, Cattedra di Psicologia Giuridica

 

 

L’INTERROGATORIO IN CONTRADDITTORIO

- LA CROSS EXAMINATION: OCCASIONE MANCATA O OPPORTUNITA’? -

 

 

Indice:

§   1 Premessa

§   2 Adeguamento della preparazione

§   3 I testimoni

§   4 L’ordine di escussione

§   5 Le domande

§   6 Le risposte inattese

§   7 La comunicazione

§   8 Il controesame

§   9 Le obiezioni

§ 10 Il ruolo del giudice

§ 11 Testimoni minorenni

§ 12 Consulenti tecnici e periti

§ 13 I consulenti processuali

§ 14 L’imputato

§ 15 Conclusioni

§ --- Appendice


1. Premessa

Sono state scritte molte pagine sull’arte della cross-examination [1], nelle quali gli autori spiegano quali sono, secondo la loro opinione, le scelte e le strategie che permettono di ottenere i migliori risultati dalla escussione dei testimoni. Con la nostra indagine, abbiamo voluto vedere se, nella pratica di ogni giorno, avvocati, giudici e pubblici ministeri si attengono a tali indicazioni o se, invece, adottano comportamenti diversi e, inoltre, in base a quali fattori prendono le loro decisioni.

I soggetti intervistati sono stati 50, precisamente:

- 15 giudici,

- 16 pubblici ministeri,

- 19 avvocati.

Il questionario è costituito sia da domande comuni alle tre categorie intervistate, sia da domande differenziate in base alle peculiari caratteristiche di ciascuna di esse (innanzi tutto a seconda del differente ruolo svolto nell’economia processuale), per un totale di 15 quesiti per i giudici, 19 per i p.m. e 21 per gli avvocati.

La somministrazione è avvenuta oralmente, nel corso d’incontri personali con ciascuno degli intervistati. Le risposte sono state annotate per iscritto, riportando pressoché letteralmente quanto ascoltato, oppure, quando possibile, sono state audioregistrate e poi riprodotte in forma scritta.

Si è consapevoli della relativa ristrettezza del campione esaminato, tale da non permettere di generalizzare le conclusioni tratte, né di riferirle all’insieme di tutti i giuristi. Ciò che, invece, si è tentato di fare è mostrare uno scorcio della prassi italiana, relativa all’esame testimoniale, secondo l’opinione di chi contribuisce a crearla.

Un’ultima precisazione: circa la metà degli intervistati[2] ha iniziato la professione prima del 1989, quando era ancora in vigore il codice Rocco, vivendo in prima persona il passaggio alla nuova normativa. L’altra metà degli intervistati, invece, ha applicato fin dall’inizio le norme del nuovo codice, evitando gli eventuali disagi derivanti dal profondo cambiamento.


2. Adeguamento della preparazione

Un esame testimoniale lasciato in gran parte in mano al giudice, come avveniva con il codice Rocco, è chiaramente diverso da un esame affidato prevalentemente alle parti, come avviene oggi: il giudice si trova a dover svolgere meno compiti di un tempo, molti dei quali appartengono ora alla sfera di competenze di pubblici ministeri ed avvocati.

Il fatto di dover fronteggiare situazioni nuove, si pensi in primo luogo al rapporto diretto con i testi, poteva far sentire coloro che avevano iniziato la loro attività prima del 1989 in parte inadeguati e, di conseguenza, spingerli verso ulteriori studi e approfondimenti, non solo relativi a materie giuridiche, ma anche extragiuridiche, come la comunicazione e la psicologia testimoniale.

Alla domanda se il cambiamento legato all’entrata in vigore del nuovo codice abbia reso necessario adeguare la loro preparazione, le risposte sono state le seguenti:

 

Tabella 1 1[3] ”Il cambiamento ha reso necessario adeguare la sua preparazione?”

Descrizione

Si

No

n.

%

n.

%

Giudici

10

83,3

2

16,75

Pubblici Ministeri

6

100

0

0

Avvocati

4

100

0

0

 

Facendo una media comune per i tre gruppi, tale necessità è stata avvertita dall’83,3% degli intervistati. Più interessanti rispetto a questo dato numerico sono le modalità con le quali è avvenuto tale adeguamento.

Se i giudici, nella maggioranza dei casi, si sono dedicati al semplice studio della nuova normativa codicistica ed hanno seguito corsi di aggiornamento sull’argomento, gli avvocati sembrano aver avvertito la necessità di modificare non tanto la propria preparazione relativa al processo in generale, quanto quella attinente all’esame testimoniale in particolare. Questo perché la libertà di fare (quasi) qualunque domanda li ha resi più responsabili circa le conseguenze della loro strategia, del cui successo o insuccesso spesso sono considerati gli unici artefici. In sostanza, dunque, l’aggiornamento degli avvocati è consistito in un elevamento dei livelli di attenzione e cura nella preparazione dell’esame testimoniale.

Per quanto riguarda, infine, i p.m., non è prevalsa sulle altre una particolare modalità di adeguamento della propria preparazione: c’è chi ha seguito corsi di aggiornamento, chi si è affidato allo studio della normativa e della dottrina anglo-americane; c’è, anche qui, chi si è limitato agli studi di tipo giuridico.

Da sottolineare anche che l’adesione media all’introduzione dell’esame incrociato nel processo penale italiano è stata piuttosto elevata: 7,7[4]. La categoria che si è mostrata più favorevole è stata quella degli avvocati (9)[5], a seguire i giudici (8)[6] e, infine, i pubblici ministeri (6)[7].

Un’ultima considerazione sul punto. La necessità di adeguamento dei giudici non sembra essere andata di pari passo con quanto hanno sentito mutato il loro ruolo: nonostante, come visto prima, da un punto di vista teorico la maggioranza dei magistrati giudicanti abbia ritenuto opportuno adeguare la propria preparazione al nuovo esame testimoniale, questo non sembra aver inciso in modo significativo da un punto di vista pratico sulle concrete modalità di svolgimento di quest’ultimo. Infatti, alla domanda che chiedeva loro di quantificare tale cambiamento (scegliendo tra le seguenti voci: per nulla, molto poco, poco, abbastanza, molto e moltissimo) hanno risposto in questo modo:

 

Tabella 1 2 “Quanto sente cambiato il suo ruolo rispetto al passato per quanto concerne l’esame testimoniale?”

Descrizione

Quantità

%

Molto poco

1

8,3

Poco

2

16,7

Abbastanza

4

33,3

Molto

3

25,0

Moltissimo

2

16,7

 

Come si vede, l’introduzione dell’esame incrociato non sembra aver rappresentato una “rivoluzione” nella pratica dei giudici: 7 (sui 12 che hanno iniziato la loro attività sotto il codice Rocco) sentono che il loro ruolo non è stato modificato in modo significativo (tra ‘molto poco ’ e ‘abbastanza ’).


3. I testimoni

Affinché l’esame dei propri testimoni abbia un buon esito, si dovrebbe suscitare e colpire efficacemente l’attenzione del giudice, tentando di concentrarla sui punti a sostegno della tesi sostenuta.[8] L’efficacia delle deposizioni, inoltre, non va ricollegata tanto al loro numero, quanto alla loro qualità. Anche di fronte ad un elevato numero di potenziali testimoni[9], è opportuno procedere ad una cernita, sia per evitare ridondanze, sia per non dare l’idea di nutrire poca fiducia nei loro confronti.[10]

Abbiamo domandato a pubblici ministeri ed avvocati se effettivamente selezionano le persone disponibili a testimoniare o se, invece, ritengono utile citare ogni soggetto in grado di fornire qualunque tipo d’informazione relativa ai fatti dibattuti. Vediamo subito, schematicamente, le risposte:

Tabella 1 3 “Ritiene opportuno fare una selezione delle persone da portare a testimoniare oppure preferisce avere sempre il numero maggiore possibile di testi a proprio favore?”

 

Descrizione

Si

No

Dipende

n.

%

n.

%

n.

%

Pubblici ministeri

9

56,3

6

37,5

1

6,3

Avvocati

18

94,7

1

5,2

0

0

 

La maggioranza degli intervistati, dunque, è d’accordo con l’idea che non tutte le persone indistintamente siano adatte a testimoniare in aula.

A parte coloro (6 p.m. ed un unico avvocato) che normalmente scelgono di portare il maggior numero possibile di testimonianze, sia avvocati, sia p.m. hanno dichiarato di procedere ad un’accurata indagine sulle caratteristiche dei soggetti a propria disposizione. Piuttosto interessanti sono i criteri seguiti (nessuno di essi, tuttavia, è riuscito a raccogliere le adesioni di tutti).

Tra i pubblici ministeri, è emersa una certa preferenza per il criterio dell’utilità e pertinenza delle dichiarazioni del teste in relazione ai fatti che ci si propone di provare.

Gli avvocati, da parte loro, hanno parlato spesso di ‘buon testimone‘, per riassumere un insieme di qualità ritenute utili nell’aiutare ogni persona ad apparire piacevole e credibile agli occhi del giudice[11], e di “favore per il proprio assistito”, riferendosi al vantaggio che una certa deposizione è in grado di apportare alla posizione del proprio cliente.

Rispetto a quanto consigliato nelle opere dedicate alla cross-examination, cioè di concentrarsi su tre aspetti[12]: chi è, cosa sa e, infine, come ha saputo il potenziale teste, avvocati e p.m. sembrano concentrarsi sui primi due aspetti, tralasciando l’ultimo.

Altra questione degna di attenzione è stata quella dei rapporti che si instaurano tra la parte e i suoi testimoni. L’art. 52 del codice deontologico forense vieta agli avvocati di “intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”. Non esiste, però, una regola espressa analoga per l’accusa. Nonostante questo, non solo avvocati e giudici, ma anche i p.m. stessi, si sono mostrati quasi unanimemente d’accordo nel ritenere che il contenuto di tale norma abbia valore anche per la magistratura inquirente, senza la necessità di renderla esplicita.

Alla domanda se l’art.52 c.d.f. contenga una regola che dovrebbe essere seguita anche da parte dei p.m., gli intervistati hanno risposto in questo modo:

 

Tabella 1 4 ”L’art.52 c.d.f., relativo ai rapporti avvocato-testimoni, afferma: Ritiene che una regola analoga, anche se non espressa, è o dovrebbe essere seguita anche dai p.m.?”

Descrizione

Si

No

n.

%

n.

%

Giudici

15

100,0

0

0

Pubblici ministeri

14

87,5

2

12,5

Avvocati

18

94,7

1

5.3

 

I pochi (3) ad avere espresso l’opinione secondo cui tale previsione non avrebbe valore per l’accusa hanno anche chiarito di non ritenere ammissibile, neppure da parte di quest’ultima, interferenze con il contenuto delle deposizioni. Tuttavia la figura del p.m. non ha, di per sé, nessun interesse nella causa e l’assenza di simili influenze è (dovrebbe essere) a tal punto connaturata al suo ruolo, da rendere inutile una previsione di tale tenore.

Una volta selezionati i futuri testimoni, si ritiene che possa essere utile una fase di “preparazione” dei testimoni per aiutarli ad affrontare al meglio esame e controesame: non si tratta di istruirli su cosa raccontare al giudice, né di indurli a modificare il contenuto delle loro dichiarazioni, bensì di aiutarli ad esporre nel modo più esauriente possibile i fatti di cui sono a conoscenza, senza essere influenzati dallo stress legato al contesto processuale.[13] Ma l’ammissibilità di tale attività di addestramento, diffusa e vissuta come normale nei sistemi di common law, non può essere considerata pacifica in Italia. Si può vedere una conferma nelle risposte alla domanda se possa essere accettabile nel nostro paese simile attività.

 

Tabella 1 5 ”Negli Stati Uniti si dedica molto tempo ad addestrare i propri testi. Ritiene che sarebbe ammissibile anche in Italia preparare i testimoni a affrontare al meglio l’esame/il controesame?”

Descrizione

Si

No

n.

%

n.

%

Pubblici ministeri

5

31,3

11

68,8

Avvocati

8

42,1

11

57,9

 

Le motivazioni sono state piuttosto varie. Una delle più diffuse si basa sulle differenze tra il procedimento penale in Italia e nei Paesi anglo-americani, in particolare sull’assenza della giuria: il fatto di dover convincere un soggetto esperto di diritto e di elevato livello culturale, e non un gruppo d’individui spesso estranei al mondo giuridico e alle sue regole, renderebbe decisamente meno utile il ricorso ad espedienti quali la cura dell’abbigliamento, del tono della voce e dell’aspetto in generale.

Altri si sono dichiarati convinti che il teste debba arrivare davanti al giudice assolutamente spontaneo: anche le eventuali difficoltà da lui incontrate nell’esposizione sono utili ai fini della valutazione della sua credibilità, poiché il giudice deve essere in grado di comprendere se la loro causa vada ricercata nello stress e nella tensione del momento o, invece, nel contenuto menzognero delle risposte date[14].

Ma c’è anche chi si pone in un’ottica strettamente pratica: l’intervento sul teste sarebbe rischioso, perché o egli è in grado di recitare fino in fondo la sua “parte”, oppure è sempre possibile che crolli in aula, danneggiando gravemente l’immagine di chi lo ha citato (nonostante le intenzioni non fossero fraudolente). Infine, è frequente che i testimoni, una volta seduti in aula, depongano seguendo l’istinto del momento, dimenticando tutte le indicazioni ricevute in precedenza.

I pochi favorevoli alla preparazione dei testi sono stati, però, concordi nello specificare che l’intervento sulla deposizione deve essere assolutamente limitato alla forma, lasciandone inalterata la sostanza. Il teste, ripetiamo, non deve essere indottrinato, ma solo aiutato ad esporre al meglio i fatti che rientrano già nel suo patrimonio di conoscenze.

 

 

4. L’ordine di escussione

Lo scopo di ciascuna parte è convincere il giudice della fondatezza della propria tesi.

Presentare le testimonianze senza ordinarle in una sequenza logica e senza fare attenzione ai rapporti tra quelle precedenti e quelle successive sarebbe poco produttivo, rischiando di ingenerare confusione. Questa considerazione intuitiva ha trovato conferma su basi più scientifiche, grazie ad accurati studi sulla comunicazione persuasiva, che hanno aiutato a capire i meccanismi che portano le persone a formarsi un’opinione.[15]

La maggioranza degli intervistati ha affermato di curare con attenzione l’ordine di escussione dei testimoni:

 

Tabella 1 6 ”Cura con attenzione e stabilisce in anticipo l’ordine di escussione dei suoi testimoni?”

Descrizione

Si

No

n.

%

n.

%

Pubblici ministeri

14

87,5

2

12,5

Avvocati

14

73,7

5

26,3

 

Il criterio più diffuso è piuttosto semplice, forse addirittura scontato, ed è quello dell’ordine logico e/o cronologico dello svolgimento dei fatti.

Al secondo posto, come diffusione, troviamo il desiderio di dare al giudice una visione ampia e globale dei fatti, in modo da metterlo nelle condizioni di comprendere le successive informazioni più specifiche e le eventuali relazioni di periti e consulenti tecnici, inserendole in un contesto chiaro e coerente.

Spesso, però, avvocati e p.m. non hanno un criterio generale da utilizzare in ogni occasione, perché ogni procedimento ha caratteristiche differenti, e l’ordine di escussione viene adattato alla fattispecie di cui si dibatte, alle informazioni che si vogliono far emergere per prime. Altri, al contrario, seguono (salvo eccezioni) sempre lo stesso schema[16].

Alcuni, infine, non prestano particolare attenzione all’ordine di escussione sia per mancanza di tempo, sia perché consapevoli del fatto che spesso le persone citate non si presentano in aula nella data prefissata, rendendo vano ogni sforzo impiegato nella preparazione puntuale della lista.

Dunque, se è vero che tutti sembrano consapevoli dell’opportunità di studiare attentamente l’ordine con cui esaminare le persone citate, è anche vero che nessuno sembra andare al di là del semplice ordine logico-cronologico.


5. Le domande

Il codice di procedura penale definisce le domande suggestive come “domande che tendono a suggerire le risposte”[17]. La dottrina[18] parla di domande che indicano quale sia la risposta che si desidera ottenere e che includono dettagli o sottintendono informazioni che, invece, dovrebbero essere date dall’interrogato.

Abbiamo chiesto a giudici, p.m. ed avvocati di dare una definizione personale di domanda suggestiva, per sapere se siano soddisfatti da quelle appena viste o se, al contrario, le giudichino troppo generiche o, per altri motivi, poco soddisfacenti. Non sembrano, per lo più, esserci problemi di tal genere e gran parte degli intervistati si è limitata a ripetere le parole del codice, per lo più senza modifiche[19].

Dalle risposte sono emersi almeno altri due aspetti interessanti. In primo luogo, nella prassi quello della suggestività delle domande è un problema meno sentito di quanto si possa pensare: gli intervistati ritengono che il controllo esercitato dalle parti e dal giudice costituisca protezione sufficiente per la genuinità delle risposte.

In secondo luogo, salvo casi eclatanti, è stata sottolineata la difficoltà di distinguere dove finisce il diritto di difendersi e dove inizia la violazione del divieto previsto dall’art.499, III.

Passando alle domande nocive, vale a dire alle domande “che possono nuocere alla sincerità delle risposte”[20], abbiamo incontrato una certa “ignoranza” sull’argomento.

Alcuni degli intervistati, per esempio, non ricordandosi dell’espressione usata dal codice, hanno inteso “nocive” come da riferirsi alla posizione di chi le formula, definendole come dannose per quest’ultimo, come “mine vaganti” o “domande suicide”.

Molti (13 tra avvocati, p.m. e giudici) ne hanno individuato la caratteristica essenziale nella volontarietà e consapevolezza dell’inganno, nel desiderio di mettere in difficoltà il teste suscitando in lui paura, confusione e imbarazzo.

Tuttavia, al di là della loro pericolosità teorica, nel corso delle escussioni testimoniali le domande nocive risultano rarissime e non rappresentano un problema che sollevi particolari preoccupazioni nel mondo forense[21]. Per giustificare quest’assenza, si può pensare ad un’estrema correttezza delle parti, ligie al divieto ex art. 499, II, ma anche ad un mancato riconoscimento di questo tipo di domande, confuse con quelle suggestive o, in alcuni casi, individuate ma lasciate passare sotto silenzio.

A proposito di domande suggestive, si pone una questione degna di attenzione: quando il p.m. chiede di sottoporre a esame l’imputato, se questi acconsente, ci si trova di fronte ad una situazione particolare, perché se da un lato si è in sede di esame diretto, e pertanto vige il divieto ex 499, III, dall’altro lato manca la comunanza di interessi che lega, normalmente, la parte e il teste da lei stessa citato. Pertanto, ci si è domandati se tale divieto abbia valore anche in quest’ipotesi e abbiamo chiesto in proposito l’opinione di magistrati ed avvocati.

 

Tabella 1 7 ”Quando il p.m. chiede di esaminare l’imputato, e questi acconsente, ci si trova di fronte ad un “esame condotto da chi ha chiesto la citazione”, non condotto, però, da chi ha “un interesse comune”. In questa ipotesi, sono ammissibili domande che tendono a suggerire la risposta da parte del p.m.?”

Descrizione

n.

%

Si

27

54

No

22

44

Non sa

1

2

 

Raggruppando le tre categorie di intervistati, come si vede, non c’è stato un netto schieramento e lo scarto tra coloro che hanno un’opinione opposta è piuttosto ridotto.

Ma bisogna distinguere tra avvocati, giudici e p.m.:

 

Tabella 1 8

Descrizione

Si

No

Non sa

n.

%

n.

%

n.

%

Giudici

9

60

5

33,3

1

6,67

P.m.

10

62,5

6

37,5

0

0

Avvocati

8

42,1

11

57,9

O

o

 

Gli unici che in maggioranza sono contrari alla formulazione di domande suggestive da parte del p.m. all’imputato in sede di esame diretto sono gli avvocati. Questo schieramento potrebbe dipendere dal fatto che ammetterle significa andare contro i propri interessi, concedendo un’arma in più all’avversario.

Quali sono state le motivazioni addotte più spesso a fondamento delle risposte?

I sostenitori dell’ammissibilità delle domande suggestive hanno innanzitutto sottolineato come l’imputato si trovi in una posizione profondamente differente da quella del teste: può scegliere di non rispondere a nessuna domanda; può decidere a quali quesiti rispondere[22]; può mentire[23]. Per questo la regola stabilita dal legislatore, estendibile all’esame delle parti a norma dell’art. 503, II[24], deve essere applicata solo fin dove opportuno, vale a dire fino a dove le due situazioni sono assimilabili.

Interessante notare come anche gli avvocati che ritengono ammissibili domande suggestive del p.m. all’imputato, ragionino dal punto di vista del proprio tornaconto personale: se il loro cliente non dovesse crollare neppure di fronte alle suggestioni dell’accusa, i giudici nutrirebbero maggiore fiducia nelle sue dichiarazioni.

Coloro che, al contrario, hanno risposto negativamente, sono dell’idea che l’art. 499, III sia norma generale di correttezza e, pertanto, debba essere applicata nell’esame diretto sempre, indipendentemente dalla parte che lo sta conducendo.

Altro problema è se consentire che un quesito, contro cui è stata sollevata opposizione in quanto suggestivo, venga riformulato, dal momento che ormai l’input è stato inviato e, se giunto a destinazione, potrebbe avere già compromesso la genuinità della risposta.

Abbiamo chiesto ai giudici se ritengono opportuno, appunto, consentire alle parti di riformulare le domande suggestive; schematicamente, ecco le risposte:

 

Tabella 1.9 ”A fronte di una domanda suggestiva è opportuno consentirne la riformulazione oppure ritiene che ormai la genuinità della risposta sia stata compromessa?”

Descrizione

n.

%

Si

8

53,3

No

2

13,3

Dipende

5

33;3

 

I giudici che permettono la riformulazione della domanda ritengono che, da un punto di vista strettamente formale, la nuova domanda debba essere ammessa, poiché, non contenendo più alcun suggerimento, non viola nessun divieto. Tuttavia, consapevoli del rischio che la suggestione sia ormai giunta a destinazione, hanno anche precisato che la successiva risposta è sottoposta ad un vaglio più attento e cauto, per valutare se abbia ancora valore e possa essere presa in considerazione ai fini della decisione.

I due giudici che si oppongono alla riformulazione hanno dato motivazioni ben diverse tra loro: l’uno ritiene che la genuinità della risposta sia stata definitivamente compromessa, l’altro è dell’idea che la riformulazione sia prerogativa del giudice e non della parte.

Coloro che, infine, non hanno dato una risposta univoca, ritengono che la decisione vada presa caso per caso, per lo più in base alle caratteristiche del teste[25] (quanto appare confuso, compiacente, suggestionabile,…).

Ma prima ancora di arrivare alla riformulazione della domanda, c’è un problema di fondo che si pone in una fase antecedente: in base a quali elementi i giudici decidono sulla suggestività (o sulla nocività) dei quesiti? In teoria, oltre alla formulazione letterale, non si dovrebbero trascurare altri aspetti, come il tono di chi li pone, i segnali non verbali da cui sono accompagnati, il contesto, la resistenza del soggetto alle influenze esterne. Alla complessità dell’analisi da operare, nel nuovo procedimento si è aggiunto un ulteriore ostacolo rispetto al passato: una domanda è suggestiva (anche) quando contiene riferimenti a circostanze e informazioni relative ai fatti dibattuti ma non ancora provate e che dovrebbero essere fornite dall’esaminato. Ma, avendo una conoscenza limitata dei fatti e degli atti della causa, ci si chiede come possa il giudice rendersi conto del suggerimento.

I giudici intervistati non sembrano essere particolarmente toccati dal problema. La maggioranza ritiene che l’unico parametro di riferimento veramente fondamentale sia rappresentato dalla formulazione, tanto che per alcuni di loro (2, per la precisione) tale riconoscimento è del tutto indipendente dalla conoscenza dei fatti della causa e degli atti del processo.

Per concludere l’argomento delle domande suggestive e nocive, vogliamo affrontare due ultimi punti: se tra i destinatari dei divieti previsti dall’art. 499, II e III vadano compresi anche i giudici, nell’ipotesi di domande formulate direttamente dal presidente ex art. 506, II; e se le parti possano sollevare opposizione contro queste ultime.

Quanto al primo punto, le risposte dei diretti interessati sono state le seguenti:

 

Tabella 1 10 ”Ritiene che tra i destinatari dei divieti di domande suggestive e nocive vadano compresi anche i giudici nel caso di domande poste direttamente dal presidente, ex art. 506,II?”

Descrizione

n.

%

Si

12

80

No

1

6,7

Solo le domande nocive

2

13,3

 

Secondo l’80% dei giudici intervistati, dunque, anche la loro categoria deve astenersi dalla formulazione di domande che possono suggerire la risposta o nuocere alla sua genuinità, poiché i divieti previsti dal codice sono posti a tutela della ricerca della verità e, pertanto, devono avere valenza generale: nessuno può intaccare la sincerità delle deposizioni.

Questo è l’esatto contrario di ciò che pensa l’unico tra gli intervistati secondo il quale i commi in questione non lo riguardano: le finalità dei giudici sono profondamente differenti da quelle delle parti, tanto che una norma di tal genere indirizzata ai magistrati giudicanti sarebbe inutile e fuori luogo.

C’è anche chi è dell’idea che i giudici siano tenuti ad evitare solo le domande nocive, perché, non avendo interessi nella causa, non avrebbero motivo di usare eventuali suggestioni in modo scorretto.

Per concludere, abbiamo chiesto ai giudici se ritengono ammissibile che le parti si oppongano alle loro domande:

 

Tabella 1 11 ”Ritiene ammissibile che una parte sollevi obiezione contro le domande da lei formulate?”

Descrizione

n.

%

Si

12

80

No

3

20

 

Le risposte sono state coerenti con quelle relative al punto precedente: quasi tutti coloro che ritengono di essere coinvolti dai divieti ex art. 499 sono anche dell’idea che alle parti sia permesso esercitare un certo controllo sulle domande formulate dal presidente, mettendone in luce aspetti suggestivi o nocivi che potrebbero essere sfuggiti al collegio giudicante il quale, come già detto, ha una conoscenza più limitata dei fatti e degli atti della causa. D’altro canto, chi pensa che il giudice non sia vincolato da tali divieti, non ammette neppure che accusa e difesa possano sollevare opposizione contro le sue domande.

Per quanto riguarda le domande in generale, si consiglia di studiarne la successione con grande cura. Su quale sia l’ordine più efficace dal punto di vista persuasivo è stato scritto molto, ma non si è giunti ad individuarne uno considerato unanimemente il migliore in assoluto. L’unica caratteristica veramente indispensabile sembra essere la chiarezza, la presenza di nessi coerenti tra agente, vittima, luogo del fatto, elemento psicologico ed esecuzione del reato.[26]

P. m. ed avvocati sono stati intervistati anche sul loro accordo, espresso su una scala da 1 a 10, con questo consiglio.

 

Tabella 1 12 ”Molti manuali, in particolare anglo-americani, consigliano di studiare a tavolino in anticipo tutte le domande (quali, in che ordine e come porle): quanto è d’accordo con tale consiglio (su una scala da 1 a 10)?”

Voto

Pubblici ministeri

Avvocati

n.

%

n.

%

1

0

0

1

5,3

2

0

0

1

5,3

3

1

6,3

1

5,3

4

0

0

0

0

5

3

18,8

0

0

6

1

6,3

2

10,5

7

1

6,3

3

15,8

8

2

12,5

4

21,1

9

0

0

3

15,8

10

7

43,8

4

21,1

Dipende

1

6,3

0

0

 

Come emerge dalla tabella, entrambe le categorie hanno mostrato di essere d’accordo sull’opportunità di preparare in anticipo un elenco delle domande da rivolgere ai testimoni.

Tuttavia bisogna precisare che la loro non è stata un’adesione incondizionata, consci del pericolo che si corre, prendendo troppo alla lettera tale consiglio, di irrigidirsi sullo schema preparato, perdendo la capacità di adeguarsi ai cambiamenti della situazione concreta in cui ci si trova.

Dalla loro personale esperienza, hanno imparato che il dibattimento è fonte di continue sorprese e imprevisti ai quali si deve essere sempre pronti a far fronte. Pertanto, se è indispensabile avere a disposizione una “scaletta” orientativa contenente i punti nodali da affrontare con l’interrogatorio, può essere controproducente preparare una lista troppo puntuale e rigida di tutte le domande che si ha intenzione di fare, poiché è rarissimo che si riesca a seguirlo interamente senza variazioni. Il metodo migliore, sempre in base alle risposte ricevute, consisterebbe nel concentrarsi sui temi di prova e sulle informazioni che si vogliono ottenere dal teste, mettendo bene a fuoco il risultato che si vuole conseguire dall’esame, più che le singole domande per mezzo delle quali raggiungerlo.


6. Le risposte inattese

Non sempre le domande, per quanto ben formulate ed organizzate, permettono di ottenere i risultati sperati. Che si tratti di un’evenienza tutt’altro che rara è emerso chiaramente dalle parole di p.m. ed avvocati, ai quali abbiamo chiesto se sia mai capitato loro di non sentirsi rispondere nei termini attesi.

 

Tabella 1 13 ”Le è mai capitato di non riuscire ad ottenere nell’esame diretto la risposta attesa?”

Descrizione

Si

No

n.

%

n.

%

Pubblici ministeri

13

81,3

3

18,8

Avvocati

19

100

0

0

 

Al di là di questo risultato, può essere più interessante vedere quali sono le cause che più spesso rendono vani gli sforzi compiuti nella preparazione delle domande.

Sia i rappresentanti dell’accusa, sia quelli della difesa si sono trovati d’accordo nell’individuare nella (scarsa) memoria dei testimoni l’ostacolo che si frappone con maggiore frequenza al raggiungimento delle risposte desiderate: le persone citate, pur avendo (a volte) già reso dichiarazioni in precedenza, spesso non ricordano le informazioni loro chieste; oppure le ricordano sì, ma in maniera differente rispetto a quanto avveniva a breve distanza dagli eventi sui quali sono sentite e, di conseguenza, danno una versione dei fatti che si discosta da quella di cui è a conoscenza l’esaminatore.

Sembra, invece, dissimile il rapporto che s’instaura tra la parte e il giudice, il cui intervento nel corso dell’esame dei testimoni rappresenterebbe un fattore di disturbo abbastanza frequente per gli avvocati, più raro per i p. m..

Anche i rapporti reciproci tra accusa e difesa non sembrano omogenei: tra i fattori di disturbo può esserci l’intromissione – debita e, soprattutto, indebita – dell’avversario che, con commenti, obiezioni, proteste, interrompe il dialogo tra esaminatore ed esaminato, facendo cadere quest’ultimo in confusione. Ebbene, mentre per i p.m. si tratta di un’evenienza piuttosto rara, non vale lo stesso per gli avvocati, che “accusano” la controparte di inserirsi con maggiore frequenza nei loro esami.

Altri inconvenienti, come l’imbarazzo, le difficoltà ad esprimersi, la mancanza delle nozioni necessarie per dare una risposta soddisfacente, rappresentano ostacoli che, pur sorgendo con una certa frequenza, sono considerati superabili (almeno nella maggior parte delle situazioni)[27].

 

Tabella 1 14 Cause delle risposte inattese.

Descrizione

Mai/raramente

A volte

Spesso

Molto spesso

Avvocati

P.m.

Avvocati

P.m.

Avvocati

P.m.

Avvocati

P.m.

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

Incomprensione della domanda

3

15,8

5

38,5

13

68,4

6

46,2

3

15,8

2

15,4

0

0

0

0

Incomprensione dello scopo della domanda

3

15,8

1

76,9

13

68,4

2

15,4

3

15,8

0

0

0

0

1

7,7

Mancanza delle nozioni necessarie per rispondere

5

26,3

8

61,5

8

42,1

4

30,8

5

26,3

1

7,7

1

5,3

0

0

Imbarazzo del testimone

4

21,1

5

38,5

7

36,8

5

38,5

7

36,8

3

23,1

1

5,3

0

0

Difficoltà ad esprimersi correttamente

3

15,8

6

46,2

11

57,9

5

38,5

2

10,5

2

15,4

3

15,8

0

0

Reticenza

0

0

2

15,4

10

52,6

7

53,8

7

36,8

4

30,8

2

10,5

0

0

Intromissioni della controparte

8

42,1

7

53,8

9

47,4

5

38,5

1

5,3

1

7,7

1

5,3

0

0

Interventi del giudice

4

21,1

1

76,9

12

63,2

3

23,1

1

5,3

0

0

2

10,5

0

0

Difficoltà mnemoniche del teste

0

0

1

7,7

8

42,1

8

61,5

8

42,1

3

23,1

3

15,8

1

 


7. La comunicazione

Ci siamo domandati se chi si trova quasi quotidianamente a dover persuadere altre persone sia consapevole dell’importanza della sfera non verbale del linguaggio e se sia in grado di sfruttarla adeguatamente.

Innanzi tutto abbiamo chiesto ad avvocati e p.m. di esprimere, con un valore compreso tra 1 e 10, quanto ritengono utile la comunicazione non verbale nella conduzione dell’esame e del controesame:

Tabella 1 15 ”La comunicazione ha due canali preferenziali: quello verbale, i contenuti, e quello non verbale, la gestualità, il tono, lo sguardo,…Quanto ritiene utile sfruttare anche questo secondo aspetto?”

 

Utilità

Pubblici ministeri

Avvocati

n

%

n

%

1

1

6,3

0

0

2

0

0

1

5,3

3

2

12,5

1

5,3

4

0

0

1

5,3

5

2

12,5

2

 

6

1

6,3

1

5,3

7

1

6,3

4

21,1

8

3

18,8

5

26,3

9

2

12,5

1

5,3

10

3

18,8

3

15,8

 

Nonostante, in entrambe le categorie, la maggioranza degli intervistati abbia dato un punteggio piuttosto alto (dal 7 in su), alla consapevolezza teorica del ruolo svolto da aspetti come il tono della voce o le espressioni del volto, non corrisponde un loro adeguato sfruttamento a livello pratico. Sembra mancare la piena coscienza delle potenzialità della comunicazione non verbale: p.m. ed avvocati vano poco oltre gli accorgimenti che si adottano comunemente nelle conversazioni quotidiane, come evitare di gesticolare o alzare la voce eccessivamente, o adeguare il tono di voce alla situazione in cui si sta operando.

Tra coloro che hanno attribuito una limitata utilità alla comunicazione non verbale, una delle motivazioni più diffuse è stata quella secondo cui i giudici non danno molta importanza a tali aspetti, né, normalmente, basano un giudizio di (in)attendibilità esclusivamente su elementi non verbali. Inoltre, ritengono che le gestualità, propria e dei testimoni, non possa essere controllata pienamente né incanalata a seconda del proprio fine. Pertanto non si può fare affidamento su di essa.

Infine, un ulteriore ostacolo: la lunghezza dei procedimenti. Il lasso di tempo intercorrente tra l’ascolto della testimonianza e la decisione finale, rende difficile che il giudice ricordi i segnali non verbali inviati dalla parte e, di conseguenza, se ne lasci influenzare.

Pur distinguendo tra giudici togati e popolari, restano dell’idea che la comunicazione non verbale svolga un ruolo marginale. E’ vero che i laici possono essere maggiormente influenzabili da aspetti teatrali ed espedienti “persuasivi”, tuttavia è altrettanto vero che al momento della decisione finale tendono, per lo più, a farsi guidare dalla componente togata del collegio. Pertanto, anche curando la comunicazione non verbale in modo da influire sulla parte laica del collegio, i risultati finali sarebbero scarsi.

Gli aspetti di cui si prendono più cura sono il volto, in particolare lo sguardo, e il modo di parlare, prima di tutto il tono e il volume della voce. L’abbigliamento e, più in generale, tutto ciò che riguarda l’aspetto esteriore del teste, non godono di attenzioni significative: salve ipotesi estreme, non si ritiene di dover intervenire.

Nessuno ha affermato di compiere significativi sforzi nel tentativo di ricavare informazioni sui componenti del collegio giudicante davanti al quale si troverà a parlare, seguendo quanto consigliato da diversi autori[28], secondo i quali la conoscenza del proprio uditorio è uno dei fondamenti della persuasione. Questo dipende dal fatto che, operando per lo più all’interno dello stesso contesto (in questo caso il tribunale di Torino), mediamente le caratteristiche dei giudici sono note, rendendo superflue ulteriori indagini.

In sostanza avvocati e pubblici ministeri sembrano curare l’aspetto non verbale della loro interazione con giudice e testimoni in modo molto simile a quanto avviene nelle conversazioni di ogni giorno e, oltretutto, i minimi accorgimenti attuati non sono fondati su un precedente ed attento studio della comunicazione persuasiva, bensì sono frutto di ragionamenti basati su buon senso e comune esperienza.


8. Il controesame

Il controesame è una fase delicata e complessa dell’escussione testimoniale, in cui si cerca di trarre dichiarazioni favorevoli alla propria tesi da testimoni citati dalla controparte. Le sue caratteristiche rendono necessario prendere con cautela la decisione se affrontarlo o meno, valutando con cura i vantaggi che si possono ottenere e, soprattutto, i rischi che si corrono[29].

Eppure alcuni degli intervistati (pochi, solo 4) sono dell’opinione che si dovrebbero sempre controesaminare tutti i testi della controparte, sia perché ciò è considerato necessario per adempiere ad uno dei compiti fondamentali per ciascuna parte, vale a dire la raccolta di prove, sia perché la richiesta di procedere a controesame deve essere fatta in sede di richiesta di prove (ex art. 468, I) quando ancora non si ha una conoscenza approfondita dei testimoni dell’avversario ed è preferibile, a loro parere, fare la richiesta ed eventualmente rinunciare in seguito piuttosto che rischiare di perdere l’occasione.

Abbiamo cercato di scoprire anche in base a quali elementi prendano questa decisione:

Tabella 1 16

Descrizione

Pubblici ministeri

Avvocati

Si

No

Si

No

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

Aspetti della versione fornita dal teste favorevoli alla propria versione

9

56,3

7

43,8

10

52,6

9

47,4

Quanto il teste appare credibile

10

62,5

6

37,5

13

68,4

6

31,6

Possibilità di presumere le possibili risposte

8

50

8

50

13

68,4

6

31,6

Possibilità di contrastare le eventuali risposte sfavorevoli

14

87,5

2

12,5

18

94,7

1

5,3

Il livello di rischio da affrontare

9

56,3

7

43,8

17

89,5

2

10,5

 

Nel caso in cui un testimone ”avversario” renda dichiarazioni favorevoli alla propria posizione, gli intervistati tendono a intraprendere due strade: gli uni procedono a controesame, in modo da mettere bene in evidenza i punti concordanti con la propria tesi e farli memorizzare al giudice. Gli altri, al contrario, preferiscono tacere, dal momento che ormai le dichiarazioni favorevoli sono state acquisite, sono parte integrante del verbale del processo e sarebbe inutile e rischioso voler riascoltare il teste, il quale potrebbe sempre dire di essersi sbagliato e correggersi, o dare ulteriori chiarimenti in grado di inficiare i precedenti vantaggi ottenuti.

Anche la credibilità del soggetto che ci si trova davanti è uno dei fattori presi più spesso in considerazione. Tuttavia essa non viene valutata autonomamente, bensì in associazione con altri aspetti, in particolare la precisione con cui si è espresso nell’esame diretto e se le sue affermazioni sono state positive o dannose per la tesi sostenuta[30].

Quanto alla possibilità di presumere le risposte, molti non la prendono in considerazione semplicemente perché ritengono impossibile, nella pratica, riuscire a intuire in anticipo quello che il teste dirà. Molto più interesse si concentra sulla possibilità di contrastare le eventuali risposte sfavorevoli: nonostante il rischio che la persona sotto esame non dia segni di cedimento, il contrattacco è considerato intrinseco all’attività delle parti e, perciò, deve essere intrapreso[31].

Infine, per quanto riguarda il rischio legato alla scelta se affrontare il controesame, sono numerosi i p.m. a non fare una valutazione di questo tipo, più diffusa, invece, tra gli avvocati. Forse dipende dalla diversa ottica dalla quale gli uni e gli altri guardano al processo in generale e al loro compito: per gli avvocati si tratta di vincere o perdere una causa; per l’accusa, invece, non si può parlare di vittoria, perché il suo unico scopo dovrebbe essere quello di portare alla luce la verità e, dunque, non si può parlare di un vero e proprio rischio di essere “sconfitta”.

Altri elementi presi in considerazione sono, tra gli altri: la neutralità o l’ostilità del teste nei confronti di una delle parti; l’accuratezza con cui è stato condotto l’esame diretto; eventuali informazioni, fornite dall’imputato o da altri testi, relative all’affidabilità della persona esaminata; il ruolo di quest’ultima.

 

Una volta deciso se controesaminare, si deve scegliere il tipo di approccio (se e quanto duro o morbido). Anche a questo proposito ci siamo chiesti quali sono gli elementi valutati ai fini della decisione più opportuna.

Tabella 1 17

Descrizione

Pubblici ministeri

Avvocati

Si

No

Si

No

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

Età del teste

5

31,3

11

68,8

5

26,3

14

73,7

Sesso del teste

1

6,3

15

93,8

0

0

19

100

Atteggiamento del teste

13

81,3

3

18,8

18

94,7

1

5,3

Natura dei fatti dibattuti

6

37,5

10

62,5

10

52,6

9

47,4

Esito del precedente esame diretto

8

50

8

50

15

78,9

4

21,1

 

Gli aspetti presi meno in considerazione sono l’età e, ancora di più, il sesso della persona esaminata[32].

Ciò che ha maggiore rilievo è l’atteggiamento tenuto dal teste nel corso dell’esame diretto, insieme all’esito di quest’ultimo, inteso non tanto come raggiungimento di un risultato più o meno positivo per l’avversario, quanto come l’insieme di informazioni raccolte ai fini delle decisioni strategiche da prendere. Dunque, gli intervistati sembrano d’accordo nel consigliare di non distrarsi nel corso dell’esame diretto, per cogliere indizi che rivelino lo stato d’animo e il carattere del teste.

In quest’analisi gli aspetti che sembrano spiccare maggiormente sugli altri sono due: la psicologia del testimone, vale a dire fattori come la sua irritabilità e la sua emotività, da sfruttare come punti deboli per farlo crollare; e la sua attendibilità, intesa sia come fiducia nutrita nei suoi confronti, sia come divergenza tra versione fornita e verità.

In generale, si è notata una limitata propensione per un controesame aggressivo. I motivi, però, non sono tanto (non solo) etico-morali, quanto pratici, poiché atteggiamenti troppo bruschi potrebbero non solo indispettire il giudice, ma anche irrigidire e far chiudere in se stesso il teste.

Nessun esame testimoniale, per quanto la linea scelta sia aggressiva, può comunque violare il rispetto della persona, divieto sancito ex art. 499, IV. Tuttavia la previsione del codice, pur chiara nel suo significato letterale e teorico, non lo è nella sua applicazione pratica, non essendo semplice individuare la linea che separa i comportamenti aggressivi ma legittimi da quelli eccessivi ed ingiustificati, perciò inammissibili. Questa difficoltà è emersa apertamente dalle risposte degli intervistati, molti dei quali , di fronte alla richiesta di chiarire i limiti entro cui si deve rimanere per non violare la norma citata, hanno fatto fatica ad andar al di là di concetti tanto generici quanto quello di ‘rispetto della persona ’ del legislatore. Ad esempio hanno parlato spesso di buona educazione, vivere civile, decenza, rimanendo comunque entro un’area non delimitata con precisione e suscettibile di variazioni a seconda delle convinzioni personali.


9. Le obiezioni

Le obiezioni andrebbero sollevate in ogni occasione in cui lo si ritenga necessario, evitando di rimanere in silenzio di fronte a comportamenti criticabili dell’avversario, magari nella speranza che anch’egli faccia lo stesso nei nostri confronti. Questo, d’altra parte, non significa fare opposizione sempre e continuamente, strategia che potrebbe rivelarsi controproducente se il giudice dovesse essere infastidito dalle continue interruzioni.[33]

In proposito, avvocati e pubblici ministeri si sono mostrati d’accordo. Pochissimi sono dell’idea che si debba sempre sollevare opposizione, ogni volta che l’avversario dia la possibilità di farlo.

La maggioranza, invece, procede ad una valutazione più ampia della situazione generale e delle conseguenze che l’atto della controparte può comportare, perché in questo modo si può scoprire che quanto a prima vista sembra dannoso, potrebbe rivelarsi successivamente vantaggioso per la propria parte.

Alla domanda se sia necessario sollevare sempre opposizione hanno risposto in questo modo:

 

Tabella 1 18

Descrizione

Si

No

Dipende

n.

%

n.

%

n.

%

Pubblici ministeri

1

6,3

14

87,3

1

6,3

Avvocati

3

15,8

16

84,2

 

 

 

L’esempio più diffuso di ipotesi in cui è preferibile rimanere in silenzio si riferisce al caso in cui sia stata posta dalla controparte una domanda suggestiva (o generica o, in generale, inammissibile), ma ci si accorge che il proprio teste è comunque in grado di dare una risposta corretta o, meglio, a proprio favore. Ma questo è solo uno dei numerosi esempi fatti, poiché le situazioni in cui può rivelarsi più produttivo tacere sono così variegate da non essere riconducibili entro categorie schematiche.

In generale, quando l’avversario adotta comportamenti palesemente scorretti, l’opposizione non è necessaria, a condizione di avere la certezza che il giudice non solo si stia rendendo conto delle irregolarità compiute, ma, soprattutto, ne dia un’interpretazione analoga alla nostra e che si rifletta, poi, in un intervento a favore della propria posizione.

Sempre in tema di obiezioni, abbiamo cercato di scoprire quali sono i comportamenti delle parti che rendono necessario, appunto, opporsi e con quale frequenza. Riteniamo le risposte a questa domanda particolarmente interessanti, perché in grado di offrire uno scorcio piuttosto oggettivo del comportamento effettivamente tenuto nel corso di esami e controesami, poiché non è stata la parte a dover ammettere quali siano le violazioni da lei stessa messe più frequentemente in atto, bensì è stata la controparte ad elencarli.

 

Tabella 1 19

Descrizione

Pubblici ministeri

Avvocati

Raram.

A volte

Spesso

Molto spesso

Raram.

A volte

Spesso

Molto spesso

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Domande suggestive

1

6,3

5

31,3

8

50

2

12,5

0

0

4

21,1

1

52,6

5

26,3

 

Pubblici ministeri

Avvocati

Raram.

A volte

Spesso

Molto spesso

Raram.

A volte

Spesso

Molto spesso

Domande nocive

8

50

3

18,8

4

25

1

6,3

6

31,6

7

36,8

4

21,1

2

10,5

Domande generiche

4

25

3

18,8

8

50

1

6,3

3

15,8

4

21,1

10

52,6

2

10,5

Domande non pertinenti

2

12,5

5

31,5

5

31,5

4

25

1

5,3

5

26,3

10

52,6

3

15,8

Domande trabocchetto

6

37,5

6

37,5

4

25

0

0

3

15,8

9

47,4

4

21,1

3

15,8

Eccessiva durata di esame o controesame

7

43,8

4

25

4

25

1

6,3

1

52,6

6

31,6

3

15,8

0

0

Comportamenti che creano distrazione nel teste

5

31,3

6

37,5

4

25

1

6,3

5

26,3%

1

57,9

3

15,8

0

0

 

P. m ed avvocati si sono trovati d’accordo nell’affermare che le irregolarità più frequenti sono, innanzitutto, le domande suggestive negli esami diretti e quelle generiche, oltre a quelle non pertinenti. Le altre ipotesi prese in considerazione nel testo della domanda, invece, non rappresenterebbero frequente motivo di scontro.

Per quanto riguarda le domande nocive, il risultato è coerente con quanto detto in precedenza (retro § 5), vale a dire con l’impressione che quello delle domande nocive costituisca un problema poco presente nelle nostre aule giudiziarie.

A proposito delle opposizioni dovute all’eccessiva durata delle escussioni testimoniali, è bene precisare che la loro rarità è legata non tanto all’effettiva brevità degli esami, quanto ad una questione di opportunità, poiché si preferisce (e, anche in questo caso, accusa e difesa sono della stessa opinione) che sia il giudice a intervenire sul punto, ritenendo che rientri nella sua competenza la decisione sull’utilità e pertinenza delle domande.

Sono stati messi in luce, inoltre, ulteriori motivi ritenuti sufficienti a fondare un’opposizione. Tra i più diffusi troviamo sia le domande irrilevanti, sia quelle ripetute più e più volte per far cadere in contraddizione il teste; inoltre, l’aggressività ingiustificata e le domande la cui risposta costituisce una valutazione e non un fatto.

In generale, gli intervistati sembrano consapevoli che le obiezioni rappresentano anche un intralcio al fluire del procedimento e che, per non infastidire il giudice, vanno utilizzate solo quando veramente necessarie.

Ciò che sembra accomunare quasi la totalità degli intervistati è l’obiettivo ultimo con cui decidono se e quando opporsi, obiettivo che non è (solo) il corretto svolgimento dell’escussione e il rispetto della persona esaminata, bensì il riscontro personale, l’utilità che un certo comportamento può avere ai fini della prova della propria tesi, oltre che il mantenimento di un buon rapporto con i giudici.

Questi ultimi, però, non hanno opinioni del tutto congruenti con quelle delle parti in merito ai comportamenti suscettibili di essere preclusi, su richiesta di parte o d’ufficio.

Vediamo schematicamente le risposte date in merito a quali sono i comportamenti di accusa e difesa che con maggiore frequenza rendono opportuno, se non necessario, l’intervento del presidente.

 

Tabella 1 20

Descrizione

Raramente

A volte

Spesso

Molto spesso

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

Dom. generiche

3

20

8

53,3

3

20

1

6,7

Dom. nocive

7

46,7

8

53,3

0

0

0

0

Dom. Suggestive

1

6,7

8

53,3

6

40

0

0

Dom. Non pertinenti

0

0

5

33,3

8

53,3

2

13,3

Eccessiva aggressività verso il teste

7

46,7

6

40

2

13,3

0

0

Eccessiva durata dell’esame/controesame

4

26,7

10

66,7

1

6,7

0

0

Dom. trabocchetto

10

66,7

5

33,3

0

0

0

0

Intimidazione del teste

9

60

6

40

0

0

0

0

 

Confrontando le risposte date dai tre gruppi, si nota come manchi una perfetta corrispondenza tra le versioni fornite, in particolare per quanto riguarda le domande generiche e quelle suggestive, piuttosto frequenti per avvocati e p.m., molto meno secondo i giudici. C’è, invece, accordo in relazione alle domande nocive, la cui rarità è stata ancora una volta confermata. In generale, dalle parole dei giudici è emerso il desiderio di dare maggiore spazio alle parti. Questo significa che, di fronte ad azioni che giustificherebbero l’opposizione di parte, se quest’ultima non si attiva, il presidente tende a rimanere in silenzio, rispettando la sua decisione. Tale atteggiamento è confermato anche dal fatto che, come visto in precedenza (§ 6), tra le cause che possono intralciare le parti nel raggiungimento delle risposte volute, gli interventi del giudice no sono frequenti (perlomeno, il 76,9% dei p.m. e il 66,7% degli avvocati è di questo avviso).

Al di là delle ipotesi elencate nella tabella, sono emerse nuove ragioni che spingono i giudici ad attivarsi e al primo posto troviamo l’incapacità delle parti di condurre in modo esauriente l’esame: non conoscendo bene né gli atti, né i testimoni, non sono in grado di formulare domande veramente utili e centrate sugli argomenti nodali, costringendo, in questo modo, il presidente a intromettersi a correzione e completamento dell’esame.

Ritornano, poi, alcuni motivi già messi in luce, a conferma della loro diffusione: la ripetizione di uno stesso quesito, nel tentativo di far confondere il teste e fargli modificare la deposizione; la scorrettezza delle contestazioni; la formulazione di domande che richiedono valutazioni personali e non fatti.

La frequenza con cui sono sollevate opposizioni dalle parti e quella con cui il giudice interviene, dunque, sono collegate, perché quando il corretto svolgimento dell’esame e sottoposto ad un efficace controllo ad opera delle parti non è più necessario che il giudice si attivi; al contrario, nelle situazioni in cui accusa e difesa si dimostrano assenti, diventa indispensabile una partecipazione più attiva del presidente.


10. Il ruolo del giudice

Come sappiamo, con il nuovo codice di procedura penale, si è passati da un processo di stampo accusatorio, ad un sistema ‘accusatorio attenuato ’, dunque – si dovrebbe dire - profondamente diverso[34]. Oggi il giudice nel corso della cross examination dovrebbe limitarsi a controllare che tutto si svolga secondo le regole del codice e nel pieno rispetto della persona interrogata.

In realtà, in base alle parole dei giudici intervistati, non si può dire che il passaggio abbia inciso in profondità sulle loro abitudini. Come si vede dalla tabella, nel rispondere alla domanda che chiedeva loro quanto sia cambiato il loro ruolo in relazione all’esame dei testimoni, ben sette si sono limitati ad una valutazione piuttosto bassa (compresa tra ‘molto poco ’ e “abbastanza”):

 

Tabella 1 21 “Quanto sente cambiato il suo ruolo rispetto al passato per quanto concerne l’esame testimoniale?”

Descrizione

Numero

Percentuale

n.

%

Molto poco

1

8,3

Poco

2

16,7

Abbastanza

4

33,3

Molto

3

25

 

Sono almeno due i fattori che intervengono sulla maggiore o minore effettività di tale cambiamento. Da un lato, le abitudini - passate e presenti- del giudice stesso: coloro i quali, già prima del 1989, erano abituati a dare ampio spazio alle domande e ai suggerimenti delle parti hanno avvertito sicuramente meno il passaggio alle nuove regole, rispetto a coloro che nel vecchio rito erano avvezzi ad avere un ruolo da protagonisti indiscussi. Un giudice che ancora oggi sfrutti i poteri lasciati a sua disposizione dal legislatore per ricavarsi ulteriori ampi spazi di intervento, è chiaro che non possa avvertire un forte mutamento rispetto al passato. Dall’altro lato troviamo, come già accennato, la bravura e la professionalità delle parti; è intuitivo che più queste ultime dimostrano di conoscere approfonditamente la causa, di essere in grado di centrare le questioni essenziali, meno il presidente si vedrà “costretto” a intervenire a tutela dell’accertamento della verità.

Uno dei primi compiti del giudice consiste nell’escludere le prove vietate dalla legge, nonché quelle manifestamente superflue o irrilevanti[35]. Ci si chiede in base a quali elementi decidono sull’ammissibilità delle prove e, in particolare, delle testimonianze di cui sia stata fatta richiesta nella lista ex art. 468,I, tenuto conto che la scarsa conoscenza dei fatti della causa rende più difficile coglierne la rilevanza[36].

Ben 11 intervistati hanno risposto che, proprio a causa della minima conoscenza della causa, nella maggioranza dei casi ammettono tutte le prove, comprese le testimonianze, indicate dalle parti, salvo siano palesemente sovrabbondanti o del tutto irrilevanti già ad un primo superficiale esame. Di fronte al rischio di escludere elementi probatori che potrebbero rivelarsi importanti, preferiscono non essere troppo restrittivi, consapevoli del fatto che l’ordinanza è sempre modificabile.[37]

Che i giudici sentano cambiato poco il loro ruolo si riflette anche nella frequenza con cui esercitano i poteri di intervento previsti dall’ art. 506 c.p.p.: addirittura l’80% li esercita pressoché quotidianamente (tra “spesso” e “molto spesso”).

 

Tabella 1 22 “L’art. 506 c.p.p. dà al giudice il potere di indicare nuovi/più ampi temi di prova e di fare domande direttamente alle persone esaminate. Con quale frequenza decide di esercitare tali poteri?…

 

Descrizione

Numero

Percentuale

n.

%

Mai /quasi mai

0

0

A volte

3

20

Spesso

9

60

Molto spesso

3

20

 

Tra i motivi che suscitano la necessità di intervenire, i più diffusi sono la scarsa qualità delle testimonianze ascoltate e gli spunti emersi dalle deposizioni già rese.

 

Tabella 1 23…E in base a cosa decide di esercitare tali poteri?”

Descrizione

Si

No

n.

%

n.

%

Quantità di testimoni ascoltati

4

26,7

11

73,3

Qualità delle testimonianze ascoltate

8

53,3

7

46,7

Spunti emersi dalle deposizioni rese

12

80

3

20

 

Naturalmente sono state messe in luce altre ipotesi in cui i giudici decidono di esercitare i loro poteri di intervento, per esempio quando le parti non hanno indagato su punti ritenuti importanti, oppure se si rendono conto che il teste è a conoscenza di altre informazioni oltre quelle su cui è stato interrogato dalle parti. A volte, se l’esame o il controesame è stato protratto particolarmente a lungo, ritengono utile fare un riassunto di quanto emerso. Ancora, il giudice può voler indagare per capire quale percorso ha seguito il teste per arrivare alla deposizione resa in aula.

L’art. 507 c.p.p. prevede, inoltre, la possibilità che il giudice, al termine dell’acquisizione delle prove, disponga l’assunzione di nuovi mezzi di prova (quando lo ritenga assolutamente necessario). L’art. 151, II disp. att chiarisce che, quando si tratta dell’introduzione d’ufficio dell’esame di una persona, il presidente deve sentirla personalmente per poi stabilire a chi spetti l’esame diretto. Si tratta di una scelta importante, se si tiene presente che solo una delle parti sarà ammessa a formulare anche domande suggestive, la cui utilità, soprattutto quando non si conosce la persona che si sta interrogando, è di per sé chiara.

Secondo la prassi più diffusa (8 dei giudici intervistati si sono trovati d’accordo) il primo a sentire il teste introdotto d’ufficio è il presidente, non tanto in ottemperanza alla norma citata, quanto coerentemente con l’idea che le parti, non avendolo citato, hanno dimostrato di non avere interesse ad interrogarlo, di non avere nulla da chiedergli.

Successivamente domandano ad avvocato e p.m. se desiderano fare altre interrogazioni, ma senza dare il via ad una nuova sequenza di esame e controesame[38].

Infine, ancora una precisazione: se si tratta di un teste in origine citato da una delle parti, ma poi escluso dalla lista, la maggioranza dei giudici affida l’esame diretto a quella stessa parte, poiché è lei ad aver dimostrato di avere interesse a sentirlo.


11. Testimoni minorenni

Nell’esaminare testimoni minorenni, specialmente bambini, si devono adottare le opportune precauzioni per evitare che l’esperienza processuale sia vissuta come troppo stressante e per non influenzare in alcun modo la loro deposizione[39].

In accordo con questo, la maggioranza degli intervistati ha affermato di adottare, in simili situazioni, un metodo differente rispetto a quello applicato durante l’esame di persone adulte.

 

Tabella