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IL GRIDO
DEGLI INNOCENTI
FASCICOLO DEI FALSI ABUSI
SESSUALI SU MINORI
Fascicolo redatto dal genitore Vittorio APOLLONI con il
diritto di manifestare e diffondere liberamente il proprio pensiero
(Art. 21 c. 1 della Costituzione)
PREFAZIONE
Il testo è stato redatto da un genitore che direttamente
è venuto a conoscenza di numerose false accuse di abuso su minori,
riscontrate in diverse città del nostro territorio.
Quanto descritto si rivolge a tutti coloro
che a vario titolo, anche per semplice curiosità o per l’influenza
mediatica, si occupano o possono essere interessati al fenomeno della
pedofilia, al fine di comprendere come sia possibile, quando non vi
siano prove concrete, tangibili e circostanziate, essere accusati di
abusi sessuali su minori in seguito a semplici fraintendimenti o
superficialità nelle valutazioni mediche e psicologiche
Tutti noi non dobbiamo mai dimenticare che, per l’assenza
di regole certe sul piano legislativo e psicologico, siamo costantemente
esposti a una latente probabilità d’essere accusati ingiustamente di un
presunto abuso, con la conseguenza estrema di vederci allontanare il
proprio figlio o di essere posti in carcere, anche per un semplice gesto
di affetto nei confronti di un bambino.
Tuttavia è mancata una voce che mettesse in guardia
contro potenziali e continui errori di percorso e contro
l’improvvisazione nell’intervento.
In effetti, dall’analisi delle sentenze e dei
procedimenti penali si evince come sia facile essere accusati di
pedofilia in base a stereotipi, mentre i difensori dei minori
commettono, nel corso delle indagini, abusi legalizzati sugli infanti,
al punto da pervenire alla loro denudazione pur di dimostrare l’avvenuto
abuso.
Per ciò il testo ha la finalità e l’intento di unire in
forma sintetica i principi di base da adottare quando ci si occupa di
bambini vittime di violenza e in particolare degli abusi sessuali
all’infanzia.
Il contenuto valorizza la demarcazione fra ciò che può
essere lecito e ciò che non lo è, in quanto non esiste una linea comune
di vedute o pensiero, sia sotto il profilo giudiziario e giuridico, sia
fra gli operatori della salute mentale.
E proprio dalla lettura di varie relazioni peritali è
stato possibile sostanziare quanta differenza concettuale esiste su ogni
presunto abuso sessuale e quanti pregiudizi e impressioni proprie del
perito prevalgono, a tal punto d’essere incurante che il suo pensiero
contrasti con la letteratura scientifica e la ricerca.
La legge non definisce in modo appropriato
cosa si identifichi col termine “atti sessuali” e i giudici, su
delega di legge, hanno ampia discrezionalità. Gli operatori della salute
mentale non hanno una linea uniforme di pensiero, anche se a livello
internazionale vi è stato il tentativo, senza successo, di formulare una
definizione comune di violenza sessuale.
Da questo quadro poco rassicurante dove
tutti vogliono il bene comune dell’infanzia si ha come risultato che
l’infante più delle volte viene “abusato legalmente o
istituzionalmente” con continue sedute e interrogatori, sia che sia
stato o meno abusato, mentre per l’imputato o l’accusato non ha alcuna
valenza che sia innocente, in quanto è, comunque si voglia, un reo per
il processo mediatico, anche se viene dimostrata la sua estraneità ai
fatti.
Tutto ciò è la conseguenza di una assenza di linee
condivise, sia sotto l’ottica legislativa, sia per il pensiero
psicologico, ove tutto è lecito e tutto non lo è, in quanto un gesto di
affetto o di accudimento può sottendere un abuso sessuale.
Sembrerebbe un paradosso, ma nella realtà è ciò che
accade, proprio grazie agli stereotipi, agli incuranti dei codici
deontologici, delle leggi naturali e prevedibili dell’evoluzione umana,
a tal punto da considerare che un bambino debba essere stato abusato
quando cerca di baciare con la lingua o si tocca i genitali e altro
ancora.
In considerazione dell’impegno profuso per quasi due anni
di ricerca, mi auguro per lo meno che il fascicolo venga letto e possa
rappresentare un valido aiuto ogni qualvolta un soggetto si accinge a
fare delle considerazioni o esprimere un pensiero riguardo agli abusi
sui minori e abbia la grazia e l’umiltà di confrontarsi, per non
ricadere in errori già conclamati in precedenza.
Moncalieri, 31 ottobre 2003
Vittorio Apolloni
Rivolgo un doveroso
ringraziamento a professori, psicologi, avvocati, giornalisti,
associazioni e quant’altri hanno collaborato per la realizzazione del
fascicolo esprimendo compiacimento e apprezzamento al contenuto.
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Si ribadisce che nessuno deve
fraintendere il fascicolo “Il grido degli innocenti” come
una apologia al reato di pedofilia, in quanto si è fermamente
contrari a qualsiasi abuso e forma di violenza nei confronti dei
bambini compreso i falsi abusi legalizzati.
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Note:
·
Il presente
fascicolo non è un prodotto editoriale sottoposto alla disciplina di cui
all’art. 1, c. 3 - legge n. 62 del 7-3-2001;
·
Vittorio Apolloni Corso Roma 3 10024 Moncalieri (TO) presso el.te.co -
e-mail:
elteco@elteco.191.it
INDICE
PREMESSA
La gran parte della gente non è stata imputata e chi, per
sua sfortuna (nonostante abbia la coscienza pulita) diventa imputato, si
accorge come i media ne facciano una situazione salottiera, incuranti
della innocenza. Il nostro esemplare cittadino si preoccupa di quel che
il processo può dare alla sua meritata tranquillità civica; si aspetta,
da brav’uomo che assolve diligentemente (non sempre volentieri) agli
obblighi fiscali, una tutela dell’ordine pubblico, e dunque la
punizione, dura, tempestiva ed efficace, dei delinquenti che vorrebbero
beneficiare delle prerogative difensive per sgusciare via, sottraendosi
alla sacrosanta condanna.
Non meno pesante risulta l’opinione
pubblica che giunge alla conclusione per cui colui che viene imputato è
senza ombra di dubbio un colpevole, tanto più colpevole, quanto più sia
grave, o peggio eclatante, il crimine a lui addebitato.
Si osserva come il processo mediatico che, nelle vicende
più ghiotte, invariabilmente affianca quello giudiziario, sia
palesemente irriguardoso dei precetti costituzionali relativi al
rispetto del contraddittorio e alla parità delle parti nella formazione
della prova; precetti che dovrebbero valere anche nel processo
mediatico, dato che lo stesso, da un canto, produce effetti
diretti facilmente intuibili, e dall’altro provoca un forte
condizionamento sui giudici investiti dall’onere del giudizio “vero”.
E ciò per la diversa enfatizzazione della tesi di accusa
rispetto a quella difensiva; con la conseguente conclusione in una
inappellabile condanna mediatica, talora ben più severa di quella
giudiziaria.
Per la verità, non è solo un problema normativo; ci
vorrebbe qualcosa che il legislatore non può darci: la cultura della
legalità, ossia la volontà di rispettare le norme, e la capacità degli
organi preposti di ottenere il rispetto, affinché non vi sia una
inammissibile violazione della dignità, del decoro, della riservatezza
di tutti gli attori del procedimento.
Cultura della legalità anche da parte di quei Procuratori
della Repubblica che consentono al loro ufficio di diventare un
colabrodo, non certo nel culto di una strepitosa adorazione della
libertà di stampa, ma semplicemente per il personale interesse e torna
conto a non creare ostacoli al giornalista.
Il segreto investigativo e istruttorio è pressoché
desueto per magistrati e poliziotti: tanto vale ridimensionarlo, se non
eliminarlo.
Arrenderci di fronte al dilagare dell’illegalità
segnerebbe la sconfitta dello stato di diritto, comunque non può
concludersi con la subvalenza di insopprimibili diritti costituzionali,
né tanto meno del buon senso comune.
Non è ammissibile
costituzionalmente
che un Giudice per le Indagini Preliminari emetta sentenza, ancor prima
che l’imputato sia stato rinviato a giudizio, per il semplice fatto che
il clamore provocato dal processo mediatico, conseguenza della fuga di
notizie dalla Procura della Repubblica, prive di qualsivoglia riscontro
oggettivo, lo abbia indotto a imporre severi presidi per impedire
l’ingresso di elementi che ostacolino un genuino e sereno svolgimento
del processo, a seguito di variegate reazioni fra la collettività, nei
colleghi del prevenuto, nei genitori dell’indagato e le altre persone
gravitanti nell’ambiente.
O ancor
peggio pensare che lo stesso Giudice, garante della libertà individuale
e della uguaglianza della legge si arroghi il diritto di sentenziare:
“non si rinviene alcun sintomo di un serio ravvedimento
nell’atteggiamento processuale del prevenuto, che ha opposto una
radicale negatoria in merito agli addebiti a suo carico, senza alcuna
rivisitazione delle proprie condotte
di vita, che richiede, nei casi di specie, un percorso di
maturazione molto intenso che tuttavia non ha preso in alcun modo avvio,
in quanto insensibile al rispetto di qualsiasi legge morale o giuridica”,
per il solo fatto che l’indagato si è dichiarato estraneo ai fatti
contestatigli.
Il processo è il momento di
riconciliazione con le regole per una
risposta sociale ai conflitti tra cittadini o alla contrapposizione tra
il cittadino e lo stato, e sarebbe davvero utile che la condotta dei
principali protagonisti del sistema, giudici, pubblici ministeri e
avvocati, più o meno regolata dai rispettivi canoni di comportamento,
fosse affidata anche a una comune elaborazione deontologica, che oggi è
precariamente affidata al soggetto di tutti e tre gli autori del
giudizio, oltre che al buon senso e forse anche al buon gusto.
Se avvocati e magistrati recuperassero un innegabile
interesse a comprendere gli uni le ragioni degli altri potrebbero fare
un primo passo verso il vero rinnovamento giudiziario.
Ciò oggi è solamente un’utopia.
D’altro canto non dimentichiamo che l’ingiustizia del
sistema giudiziario è un virus infido e incontrollabile, alimentato dal
nostro stesso approccio nei confronti del processo, una piaga diffusa e
mai debellata, seppure tenacemente combattuta.
Va, del resto, sempre ricordato che
la ricerca della verità compete al pubblico ministero.
Non va dimenticato che tutti coloro che
sono in qualsiasi modo alle dipendenze dello Stato o ente pubblico
hanno l’obbligo, in primis, di dare il buon esempio alla società,
nel rispettare il cittadino, far rispettare qualsiasi legge morale o
giuridica, adoperarsi per il bene comune evitando ogni forma di
prevaricazione fattuale.
INTRODUZIONE
Quanto appresso esposto vuole ripercorrere i momenti
qualificanti dei procedimenti di presunta pedofilia, per riproporre e
fornire a giustizia, Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati, Psicologi,
Neuropsichiatri infantili, Assistenti sociali, Insegnanti e genitori una
serie di strumenti concettuali ed operativi.
Le opere, ricche di una serie di contributi di esperti
del diritto penale, della psicologia dell’età evolutiva e della
psicologia giuridica, evidenziano una serie di comportamenti che
gioveranno a tutti coloro che interagiscono professionalmente nei
procedimenti di abusi su minori, per arrivare a diagnosi corrette che
traguardino le finalità dei procedimenti, onde vagliare la personalità e
le prove anche in una prospettiva scientifica.
Spesso e sovente si assiste ad un sciacquarsi di bocca
con esternazioni verbali e scritti che sono sì di profonda conoscenza
epistolare, ma non vengono assolutamente applicati nei casi di abusi su
minori, a tal punto da commettere, invece di rilevare, dei propri e veri
abusi legalizzati sugli infanti.
In proposito merita citare un’affermazione
di un Pubblico Ministero, pronunciata recentemente, di notevole
spessore: “colui che conosce bene i gradi del giudizio e non sa
ascoltare un bambino è un pericolo non solo per l’infante ma anche per
l’accusato”, anche se egli poi opera in modo opposto, ovvero
partecipa alla redazione della rivista “Minori e Giustizia”
dimenticandone i sacrosanti contenuti.
A questo dobbiamo aggiungere che la
Costituzione italiana accoglie tra i principi fondamentali il
riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo
sia come singolo che nelle formazioni sociali; con pari dignità e
uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di
sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali; l’uguaglianza sostanziale che impegna
la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di fatto che limitano la libertà
e l’uguaglianza che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Naturalmente ci sono anche le regole persino nella Costituzione. Se nel
primo comma dell’art. 13 è proclamato il principio dell’inviolabilità
della libertà personale nei commi
successivi seguono disposizioni precise che stabiliscono soggetti,
condizioni, casi, forme, garanzie che consentono la restrizione della
libertà.
In merito alla libertà individuale si assiste ad una
crescente devianza verso politiche sociali e del bene comune a discapito
del valore dominante della libertà della persona, senza beneficiare del
principio irrinunciabile nella società contemporanea che tutti gli
individui abbiano pari dignità e capacità di determinazione.
Pertanto si
può affermare che più l’essere umano cerca di istituzionalizzarsi in un
ordine collettivo meno rispetto si ha del singolo individuo.
Orbene se le
presunzioni si fondano su accertamenti diagnostici di specialisti
attraverso una consulenza è evidente che il presunto reato sottende al
principio del beneficio, anziché di una uguaglianza legale.
Prima di
avventurasi in osservazioni di merito circa la verità di un
procedimento, è opportuno ricordare l’opera letterale del Manzoni “La
storia della colonna infame” tuttora di attualità in procedimenti
che sono stati presi in considerazione.
E’ necessario capire come i Giudici
definiscono i fatti e ne verificano la loro oggettività, affinché vi sia
un ponte tra pensiero logico moderno ed evidenza empirica, senza
confondere la verità di una proposizione con il suo essere pensata, in
quanto esiste una realtà oggettiva sulla cui base poggia la veridicità
dei concetti e dell’attività intellettuale
in genere (Gulotta, 1996).
Si evidenzia
come non sempre il giudizio penale è concentrato sui fatti
oggettivamente ed empiricamente verificabili nella loro materialità.
Spesso si
rileva che la sentenza e/o ordinanza non è orientata ad una ipotetica
ricerca della verità ma semmai mossa da tentativo di indurre gli
elementi controversi e contrastanti, soprattutto di quelli con connotati
sociali in cui si svolgono gli avvenimenti e sono inseriti in diversi
attori.
In effetti il
giudizio penale tende ad operare anche una identità sociale e
psicologica dei soggetti di cui tratta siano essi imputati, vittime o
testimoni.
In realtà la
determinazione delle caratteristiche psicologiche e personali svolge un
ruolo particolarmente importante laddove si debbano affrontare problemi
attinenti a difficoltà attributive o per determinare l’autorevolezza e
la veridicità delle fonti.
Tuttavia
non essendovi un regolamento specifico a riguardo (anzi, taluni
sostengono che la psicologia non dovrebbe entrare nel giudizio penale),
l’utilizzo di concetti di natura
psicologica sconta spesso di una visione ingenua e di un bagaglio di
conoscenze parziale e lontano dalla pratica scientifica.
Per ciò che concerne la costruzione delle prove, risulta
che vi è una forte presenza di considerazioni in merito alla forza
induttiva degli indizi, a tal punto di configurare il processo di
costruzione della verità giudiziaria come relativamente destrutturato,
instabile e particolarmente soggetto all’influenza situazionale, nonché
alle spinte provenienti dalla società.
Basti pensare agli anni Ottanta al fenomeno del
terrorismo, agli anni Novanta alle tangenti ed ora alla pedofilia, di
quanti soggetti sono stati coinvolti e condannati innocentemente.
In effetti si può concludere, sia per quanto contenuto
nei procedimenti, sia per l’esistenza di una vasta letteratura, che il
funzionamento del sistema di costruzione ed espressione della verità
giudiziaria sia influenzato e regolato dalla ricerca di una
corrispondenza ad accordo sostanziale con la prassi sociale mentre,
invece, la sua esposizione formale tenderebbe a negare tale relazione
cercando anzi di affermare la distanza e la superiorità del sistema
giudiziario.
Nella sostanza delle analisi sui significati e le
funzioni sociali emergenti dalle sentenze, anche se potrebbe essere un
paradosso, si evince che il senso comune si esprime attraverso la
capacità di costruire delle interpretazioni dei fatti attraverso
procedimenti logici e di verifica empirica più simili al modo di
ragionare dell’uomo della strada che dell’osservatore scientifico.
Merita richiamare quanto affermato da Ettore Randazzo
(2003), avvocato penalista e Presidente dell’Unione delle Camere Penali
Italiane, come il processo mediatico affianca quello giudiziario
provocando un forte condizionamento sui giudici investiti dell’onere del
giudizio “vero”.
L’IGNORANZA SESSUALE
Qualsiasi bambino, fin dalla più tenera età è attratto da
tutto ciò che non conosce.
I treni, i computer, le pentole in cucina, come qualsiasi
altra cosa vista per la prima volta, sono fonte di inesauribile
interesse per il bambino, in quanto ne stimolano la curiosità che
predispone all’acquisizione di informazioni e conoscenze.
Ciò è altrettanto vero per quello che riguarda la
sessualità.
Il bambino impara a conoscere il proprio corpo grazie al
tatto, e così facendo non scopre solamente l’esistenza dei propri
genitali, ma anche il piacere che prova nel toccarli.
La curiosità rispetto al proprio corpo nella sua nudità e
al corpo dell’altro sesso arriva di pari passo.
Questa curiosità varia in intensità da un bambino
all’altro e a seconda dell’età, ma è presente in tutti i bambini.
L’esternazione di questa curiosità verso i
propri genitali e la sessualità viene condizionata dalle risposte e
reazioni che il bambino riceve dagli adulti.
Di solito, infatti, tanto più il bambino è bloccato e
rimproverato nell’esplorazione dei propri genitali o in quella dei
propri amichetti, tanto maggiore diventa la curiosità che prova e il
desiderio di soddisfarla.
Quando un bambino si rende conto che gli adulti voglio
bloccare il soddisfacimento delle proprie curiosità sessuali, capisce
che gli adulti sono in difficoltà e inoltre che vogliono nascondergli
qualcosa.
Finisce quindi per mettere in atto tutta una serie di
azioni segrete, fatte alle spalle degli adulti, pur di soddisfare le
proprie curiosità, che nel frattempo sono state ulteriormente
amplificate dal divieto.
Giocherà al dottore di nascosto, guarderà dal buco della
serratura, oppure farà di tutto per guardare le scene in televisione che
i grandi cercano invece di selezionare per lui.
Il rischio per il bambino non è rappresentato dalla
propria curiosità sessuale, ma dalla frustrazione della stessa e dalla
conseguenza mancanza di informazioni necessarie, che lo rendono più
vulnerabile a situazioni spiacevoli e di pericolo.
Il bambino potrebbe in questo modo finire per scoprire
l’aspetto più negativo e commerciale della sessualità, anziché quello
sano e piacevole.
Il pericolo è dunque rappresentato dall’intenzionalità
adulta a manipolare la curiosità sessuale del bambino stesso.
La curiosità sessuale del bambino di per sé non crea
alcun problema o rischio al benessere dello stesso.
Non bisogna dimenticare infatti che la curiosità sessuale
è piacevole e sana nel bambino, serve a crescere e a raggiungere la
consapevolezza di sé e del proprio essere sessuato, e va guidata, non
bloccata.
Sarà importante quindi per l’adulto, che vuole aiutare il
bambino, incoraggiare la curiosità, ma anche spiegarla.
Occorre definire con termini propri gli organi genitali o
gli atti sessuali di cui il bambino vorrà sapere e occorrerà prepararlo
ai pericoli a cui potrebbe andare incontro grazie ai propri atti di
curiosità.
Proprio grazie al desiderio di voler scoprire di più
rispetto al piacere ed alla sessualità, potrebbe infatti diventare
“l’innocente persecutore” di un amichetto/a o, al contrario, la “vittima
consenziente” di qualche altro bambino. (Rialti, Petrone, 2000).
Nella nostra cultura l’infanzia e decisamente molto più a
contatto con la sessualità di quanto non fosse un tempo: questo profilo
comporta per gli infanti aspetti positivi di maturazione e di ampie
possibilità nel conoscere, ma contemporaneamente vi sono problematiche
di disagio e confusione in conseguenza di una maggiore stimolazione in
campo sessuale a cui non corrisponde un aumento di dialogo con gli
adulti.
In famiglia, nella scuola, nelle istituzioni per
l’infanzia, i bambini spesso e volentieri sono soli con le loro
difficoltà, con i loro interrogativi, con i loro desideri concernenti le
sessualità.
Gli adulti sovente evitano la comunicazione franca ed
esplicita con le problematiche sessuali dei figli, questi ultimi, sono
costretti ad arrangiarsi con comunicazioni tra coetanei spesso confuse e
distorte, tenendosi i dubbi e le paure.
Si assiste continuamente da parte dei media, delle
istituzioni, dei politici, ecc. ad una continua campagna di prevenzione
dell’abuso sessuale all’infanzia, quando nella realtà si è del tutto
incapaci di rompere l’assenza di dialogo, anche per concezioni
religiose, con i bambini sulle tematiche sessuali.
Perché la prevenzione possa avere i suoi effetti concreti
si devono aiutare soprattutto i genitori a conoscere tutte le fasi di
sviluppo sessuale del bambino con le sue manifestazioni naturali e
prevedibili, i suoi perché e le curiosità innate, insegnando anche le
modalità di ascolto e dialogo appropriate all’età.
Il profilo di conoscenza e di comportamento sessuale deve
prima essere insegnato agli educatori, ai professionisti dell’infanzia e
dell’adolescenza, ai genitori per sviluppare la capacità di ascolto dei
soggetti in età evolutiva, di condivisione dei loro sentimenti e delle
loro difficoltà.
Solo così possono essere tenuti aperti canali
comunicativi preziosi che consentono ai bambini di segnalare qualsiasi
tipo di disagio.
Spesso si legge che per contenere gli abusi sessuali dei
minori vittime degli adulti occorre addestrarli e fornire loro
informazioni adeguate affinché possono proteggersi o rompere il muro di
silenzio che li relega in una dimensione di sofferenza per il loro
vissuto interiore, sentito come incomunicabile.
Nel nostro Paese manca una cultura della
prevenzione e della risposta nei confronti della violenza sessuale ai danni
dei minori.
Per contro è
stata emanata la legge a tutela del minore e sottoscritti accordi
internazionali a riguardo senza preoccuparsi della reale conoscenza
dell’adulto in merito alle fasi di sviluppo.
Già
all’inizio del secolo in Italia era in corso un ampio dibattito sul tema
dell’educazione sessuale da introdurre nelle scuole. Esso venne
successivamente bloccato in vario modo dai genitori, che si sentono
disagiati e incerti, dagli educatori, che si sentono chiamati ad un
compito cui non sono preparati, dagli atteggiamenti opposti ed estremi
di chi vuole dire tutto e di chi non vuole dire quasi niente, di chi
vuole reprimere e di chi vuole
liberalizzare, di chi vuole spiegare ricorrendo alla biologia o alla
psicologia e di chi alla filosofia e alla religione, di chi vuole
delegare tutto agli esperti e di chi vuole lasciare la responsabilità
alla famiglia ecc.
Allora ci si chiede a cosa possa servire una legge quando
non si conosce il ciclo vitale della nostra sessualità e come si pensa
di prevenire gli abusi sui minori quando un gesto di affetto e di
accudimento come una carezza e altro ancora può rappresentare per un
psicologo, un magistrato, un insegnante un atto d’abuso.
Con ciò si deve sostanziare che è
puramente ipocrisia e utopia parlare di prevenzione quando
non si conoscono le fasi evolutive sessuali degli infanti e tanto meno
si hanno le conoscenze per affrontare un dialogo con i bambini.
Si consideri che due psicologi, un
neuropsichiatra infantile, due insegnanti e due magistrati hanno
condiviso tra loro l’orientamento di considerare che fosse stato abusato
un bambino di età prescolare perchè bacia con la lingua, si tocca i
genitali nel senso del piacere e tanti altri aspetti naturali e
prevedibili.
Non meno significativo il fenomeno di
induzione e suggestione collettiva, dei tre precedenti professionisti
della salute mentale, nel determinare una scolaresca avvolta da
comportamenti sessualizzati, precedentemente descritti, senza mai averne
verificato e studiato, personalmente e nel tempo, il comportamento
dell’intero nucleo, o ancor peggio attribuire, a distanza di tempo, che
degli infanti siano stati abusati, solo dal comportamento di qualcuno di
questi che presentava degli incubi notturni, paure, ansie e simili,
dovute allo sviluppo di un programma formativo scolastico improntato
sullo studio di un “Robot” costruito con colori e forme tali da
creare stati d’ansia.
Da una indagine fatta fra i genitori e insegnanti delle
scuole materne ed elementari è emerso che la maggioranza degli stessi
non conoscono le fasi evolutive naturali e prevedibili dello sviluppo
sessuale dei bambini.
Inoltre, come è accaduto di recente
in una scuola materna della provincia di Torino, la non conoscenza delle
fasi evolutive sessuali degli infanti, fra genitori e insegnanti, ha
sostanziato il fatto che degli alunni avessero l’opportunità, durante la
pausa pranzo o ricreazione, di potersi infilare, anche con coercizione,
dei pennarelli nella zona vaginale/anale,
a tal punto che la negligenza e la irresponsabilità delle insegnanti,
nel vigilare i propri alunni, non ha consentito di valutare le
conseguenze patologiche che gli stessi avrebbero subito a seguito delle
loro innate curiosità sessuali.
Ben più grave risulta il fraintendimento di genitori e
insegnanti quando scoprono tali atti, considerandoli abusi sessuali
dovuti a contatti con adulti, senza rendersi conto che loro stessi hanno
commesso un abuso nell’ascolto del minore, conseguente alla loro
superficialità o preconcetti sull’argomento.
Dobbiamo, per onor d’informazione, sottolineare che per i
genitori possono essere accettabili tali atti di erotizzazione, ma non
per psicologi/neuropsichiatri infantili di Aziende Sanitarie Locali e
magistrati, che operano presso i tribunali dei minorenni, i quali
considerano una stranezza le manifestazioni degli infanti di età
prescolare precedentemente menzionate, attribuendoli esclusivamente a
contatti e rapporti con adulti.
E’ importante dunque tener ben presente i risultati della
ricerca scientifica in materia di sessualità infantile, senza dare un
significato particolare ad atteggiamenti che secondo le statistiche sono
normali e prevedibili.
Un ruolo molto importante è rivestito da genitori,
parenti e insegnati dei bambini sospettati di essere abusati.
Essi possono compiere degli errori, fraintendere alcuni
fatti, distorcere la realtà più o meno consapevolmente.
Le cause di queste distorsioni possono ritrovarsi:
a)
nella ignoranza di genitori, parenti e insegnati circa il
comportamento sessuale infantile;
b)
nella motivazione più o meno consapevole di aggredire
l’altro colpevolizzandolo, o per giustificare la propria condotta, o a
causa anche dei preconcetti, soprattutto se indotti a credervi da
esperti.
Per quanto concerne l’aggiornamento
degli insegnati si è potuto rilevare che dopo un presunto abuso presso
una scuola materna, dove furono indagati il Presidente e la Direttrice
Didattica per un fatto mai commesso, gli insegnati della scuola vennero
convocati dalla Direzione Didattica di appartenenza per un corso di
formazione, di poche ore, dove venne loro illustrato il contenuto di un
opuscolo contenente i maggiori comportamenti e segni fisici che possono
determinare e rilevare un abuso sessuale, un maltrattamento fisico,
psicologico e intrafamiliare
.
E’ evidente che un tale aggiornamento, considerando le
scarne informazioni che vengono proposte dall’opuscolo e le
pubblicazioni semplicistiche per l’individuazione dell’abuso sessuale su
minori, non potrà che creare una quantità di danni sociali, come in
realtà provocano le false denunce, in conseguenza delle quali avvengono
la sottrazione di minori dai genitori, arresti di persone
considerati mostri della società e altri casi simili.
Purtroppo dobbiamo constatare che proprio la mancata
individuazione di una condivisa definizione delle violenze sessuali
tutt’oggi non ha permesso un’esatta conoscenza del fenomeno.
Se consideriamo che in primo luogo la
psicologia è una scienza empirica e in secondo luogo gli stessi
psicologi non sono concordi su una metodologia di intervento o
orientamento, come verrà specificato in questo elaborato, e tanto meno
esiste una linea comune di intervento condivisa dall’ordine
professionale degli psicologi, lasciamo al lettore trarre le dovute
considerazioni.
MANIFESTAZIONI DELLA SESSUALITA’
Dall'inizio del secolo XX con l'opera di Sigmund Freud la
sessualità dei bambini é stata scientificamente evidenziata e
considerata un aspetto importante nell'ambito dello sviluppo psichico.
Altri autori, oltre a Freud, iniziarono nello stesso
periodo ad occuparsi delle manifestazioni della sessualità infantile
come un elemento dello sviluppo normale del bambino. Fra questi si
possono ricordare Bell, Ellis, Moll.
Nel trattato sulla sessualità infantile, Freud parla
della sessualità come di una pulsione, un istinto innato il cui sviluppo
inizia dalla nascita. La sessualità non viene appresa dall’individuo, ma
si manifesta in modo spontaneo.
Le affermazioni contraddittorie in merito alla sessualità
infantile sono frequenti.
Da un lato viene dato come fatto
acquisito che la sessualità infantile esiste, merito l'opera di Freud,
dall'altro vengono considerate come indicatori di abuso le
manifestazioni della sessualità infantile che hanno carattere di
scoperta o di gioco.
E' infatti diffusa la credenza che un bambino, specie in
età prescolare, ricorra alla sessualità solo per motivi di tipo
consolatorio o per l'effetto di curiosità blande ed innocenti. Se
un bambino lecca, se vuole esplorare i propri o altrui orifizi corporei,
se ricorre alla masturbazione di tipo genitale o anale a scopo di
piacere, se mima un coito, questo bambino viene definito possedere
“conoscenze sessuali incongrue all'età" e pertanto si tratta di un
bambino abusato sessualmente.
Non sembra molto mutato il panorama dei pregiudizi e
dell'ignoranza in ambito di sessualità infantile da quando Freud
scriveva: "Nella letteratura si trovano invero annotazioni occasionali
su di una precoce attività sessuale dei bambini piccoli, su erezioni,
masturbazione e persino condotte analoghe al coito, ma sempre solamente
come fatti eccezionali, come curiosità o come esempi terribili di
corruzione inconsiderata ... con straordinaria frequenza si scoprono nei
bambini impulsi sessuali presunti contrari alla regole ed eccezionali
... sembra che la vita sessuale dei bambini giunga ad esprimersi in una
forma accessibile all'osservazione per lo più intorno al terzo o quarto
anno di vita (1905).
Il superamento di ciascuna di queste fasi non significa
che detta fase non lasci dei residui anche quando si passa a quella
successiva, per cui si riscontrano delle fissazioni benigne a ciascuna
di queste fasi, pur nell'ambito di uno sviluppo sessuale non patologico.
Ci può essere il bambino e anche l'individuo adulto che
presentano una accentuata propensione per le attività di tipo orale non
solo erotiche, si veda il fumare per es., o si possono riscontrare delle
"fissazioni" di tipo anale, come la masturbazione o l'interesse per le
attività scatologiche, ci sono bambini che giocano con le feci o con
l'urina, la tendenza alla stitichezza per il piacere di trattenere le
feci.
Freud ritiene che la sessualità della prima infanzia sia
sempre stata ignorata in quanto le persone non ne hanno un ricordo
diretto, a causa dell'amnesia infantile in merito agli avvenimenti
accaduti prima dei 6 anni.
Le manifestazioni della sessualità infantile sono secondo
Freud in primo luogo il succhiare e poi le attività autoerotiche sia
anali che genitali. (si vedano a tale proposito i saggi di Freud sulla
masturbazione anale ed anche i contributi di Meltzer).
Scrive Freud che nei bambini "non è affatto rara la
stimolazione propriamente masturbatoria della zona anale con l'aiuto del
dito".
Secondo Freud l'influenza della seduzione non aiuta a
svelare le condizioni iniziali della pulsione sessuale, in quanto questa
è innata, inoltre, benché la vita sessuale infantile sia di tipo
autoerotico, non mancano "componenti per le quali si richiedono sin
dall'inizio, come oggetti sessuali, altre persone". Si riscontra
la pulsione del piacere di guardare e di esibire e della crudeltà,
sadismo, in ambito sessuale. "Il bambino piccolo è privo di pudore
e mostra in certi anni della seconda infanzia (età prescolare) un
evidente diletto a denudare il proprio corpo, con particolare rilievo
per le parti sessuali... la pulsione del guardare può manifestarsi nel
bambino come manifestazione sessuale spontanea ... i bambini piccoli
sono soliti sviluppare la cosa senza contributo di estranei e dimostrano
un vivo interesse per i genitali dei loro compagni di gioco" (Freud,
1905).
Freud evidenzia che nell'epoca in cui la vita sessuale
del bambino raggiunge la sua prima fioritura, dal terzo al quinto anno
di vita, subentrano, legati all'istinto sessuale, i primordi di quella
attività che si attribuisce alla pulsione di sapere o di ricerca.
Tale pulsione è attratta con notevole intensità dai problemi sessuali,
anzi ne è forse risvegliata la prima volta.
"In generale si può dire che le teorie sessuali dei
bambini... testimoniano un intendimento del processo sessuale superiore
a quello che si vorrebbe attribuire ai loro autori" (Freud, 1905).
Le fasi della sessualità indicate da Freud, orale, anale
e fallica, non sono solo dei brevi passaggi nell’ambito dello sviluppo
mentale, ma producono riscontri a livello comportamentale in quanto
corrispondono a determinate zone corporee erogene,
La zona erogena è una zona della pelle o della mucosa
nella quale le stimolazioni di un certo tipo provocano una sensazione di
piacere di qualità determinata (Freud, 1905).
Le attività sessuali della zona erogena che appartiene ai
genitali veri e propri sono l’inizio della vita sessuale normale….
l’azione che suscita il soddisfacimento dello stimolo sessuale (innato)
consiste in un contatto di sfregamento con la mano o in una pressione,
certamente preformata in termini di riflesso, esercitata con la mano o
serrando strettamente le cosce.
Questa ultima condotta è la più frequente nella bambina…
si debbono distinguere tre fasi di masturbazione nell’età infantile.
La prima appartiene all’epoca dell’allattamento, la
seconda alla breve fioritura di attività sessuale che si ha intorno al
quarto anno di vita, solo la terza corrisponde all’onanismo della
pubertà fino ad ora quasi esclusivamente considerato (Freud, 1905).
Freud evidenzia inoltre che le manifestazioni della
sessualità infantile, essendo diverse da quelle dell’adulto, sorprendono
per tratti che negli adulti sarebbero considerati elementi di
perversione (cioè contatti con adulti).
Ci sono poi le ricerche antropologiche di Malinowski e
Margaret Mead ed il trattato di Kinsey e collaboratori, pubblicato in
epoca più recente (1948 e 1953).
Nel rapporto del Kinsey sulla sessualità è scritto che il
75% dei maschi ed il 48% delle femmine del vastissimo campione impiegato
(circa 12.000 soggetti), ricordava di avere effettuato dei giochi
sessuali prima della adolescenza.
La più comune forma di gioco riportato fu l’esibizione
dei genitali seguita dalla manipolazione manuale degli stessi.
“Un modo per comprendere che cosa sia l’abuso è quello
di comprendere prima ciò che non è abuso, poi ciò che è soltanto normale
gioco sessuale (Lamb, Coakley, 1993) e successivamente anche ciò che è
curiosità sessuale”.
Ogni bambino infine manifesta la propria sessualità a
seconda delle caratteristiche di personalità, del livello cognitivo e
dei condizionamenti socio-culturali.
Le manifestazioni inerenti la sessualità variano pertanto
da bambino a bambino. Il fatto poi che i bambini siano attualmente
esposti, attraverso i mezzi di comunicazione, a forti stimoli
concernenti la sessualità, ha incrementato le loro conoscenze del
comportamento sessuale.
In tal senso è spesso difficile attribuire “conoscenze
sessuali inappropriate all’età” a delle specifiche esperienze sessuali.
Mentre in precedenza era opinione diffusa che la
sessualità si manifestasse solo con l'adolescenza, Freud e dopo di lui
molti altri studiosi misero in evidenza che lo sviluppo psicosessuale
dei bambino inizia con la nascita.
Freud ipotizzò che lo sviluppo
psicosessuale del bambino si svolgesse, dall'inizio della vita,
attraverso diverse fasi: la fase orale nel primo anno di vita, la
fase anale/uretrale nel secondo e nel terzo, la fase fallica
nei tre/cinque anni, la fase di latenza nei cinque/sei fino ai
dieci/undici per consolidarsi successivamente nella fase genitale con
l'avvento della pubertà.
Nel corso dell’infanzia ogni fase può
sfumare nell’altra, rafforzarla o distanziarla, può fissarla su
posizioni precedenti o anticiparla verso altre più avanzate. Ne risulta
un percorso nel quale possono coesistere, pur con modalità parziali,
precocità e/o regressioni non sempre prevedibili rispetto alla qualità
delle esperienze favorite o subite dal bambino.
Il superamento di ciascuna di queste fasi non significa
che detta fase non lasci dei residui anche quando si passa a quella
successiva, per cui si riscontrano delle fissazioni benigne a ciascuna
di queste fasi, pur nell’ambito di uno sviluppo sessuale non patologico.
Alcuni studiosi ritennero al contrario che lo sviluppo
psicosessuale del bambino si svolgesse in modo continuo dalla nascita
all'adolescenza e che il periodo di latenza indicato da Freud fosse
frutto degli interventi educativi più che di un vero e proprio arresto
dello sviluppo psicosessuale.
Nell’età compresa tra i tre e i cinque anni sono intensi
gli interessi verso tutte “le cose del sesso”.
Si acuiscono le curiosità sulle differenze tra il corpo
della madre e quello del padre, sui meccanismi della nascita, la propria
o quella di fratelli o amici, si accentua la propensione a mostrare i
propri genitali e/o a manipolarli, stimolandoli in pseudo-masturbazione,
fonte di piacere e di eccitazione.
Tale interesse è comune ai maschi e alle
femmine, con le varianti indotte dalla diversa evidenza dei genitali che
sollecita la ricerca di risposte plausibili sulla presenza e sulla non
visibilità insieme al bisogno di verificare, toccando, annusando, i
genitali esterni degli amici dell’altro sesso.
Il lessico adottato di frequente in
famiglia con il ricorso a sinonimi di varia ispirazione (il mondo
animale o vegetale ecc.) per “ingentilire” i riferimenti ai genitali dei
figli, viene poi smentito nei linguaggi comuni e sostituito con
eufemismi realistici ai limiti della volgarità che i bambini utilizzano
in “segreto” con gli amici scambiandosi “le parole brutte che
non si devono dire”.
Il gioco spontaneo è spesso,
pur in circostanze particolari con alcuni amici, la proiezione di
situazioni reali nelle quali spogliarsi, toccarsi, manipolare si esprime
nel gioco del dottore, nel farsi le punture, massaggiare il sedere, meno
frequentemente nel gioco dei fidanzati che si abbracciano e si baciano
anche con l’inserirsi, nella bocca, la lingua vicendevolmente.
Ad ulteriore conferma della spontaneità di
giochi sessuali, merita esplicare la ricerca di Friedrich e coll (1991)
(riportato dalle madri) su 880 bambini non abusati di età
compresa tra i 2 i 9 anni, ove sono stati rilevati in più del 50% degli
stessi aspetti naturali e prevedibili: usava giocattoli del sesso
opposto, si gratta il pube, tocca le parti sessuali in casa, si spoglia
davanti agli altri, siede esponendo il pube, bacia estranei, tocca il
seno, guarda persone che si svestono, è interessato al sesso opposto, e
pure in presenza minore anche attività di mettere la bocca su parti
sessuali, chiede di essere coinvolto in atti sessuali, si masturba con
oggetti, inserisce oggetti in vagina/ano, imita il coito, produce suoni
sessuali.
In entrambi i sessi è stato rilevato un calo nella
manifestazione di comportamenti sessuali al crescere dell’età.
Inoltre, al fine di osservare l’influenza
del contesto di vita del bambino sulla presenza di comportamenti
sessualizzati, ognuno degli item è stato messo in relazione con le
seguenti variabili: reddito familiare, numero di fratelli, livello di
istruzione della madre, stato civile della madre, eventi di vita,
osservazione di rapporti sessuali (TV, Film, Vita reale, ecc.), ore alla
settimana trascorse a scuola, qualità della relazione con i compagni,
livello di nudità in famiglia. Quest’ultima variabile e, in misura
minore, l’aver guardato rapporti sessuali sono risultati correlati a una
maggiore presenza di comportamenti sessualizzati.
Il fatto poi che i bambini siano attualmente esposti,
attraverso i mezzi di comunicazione, a forti stimoli concernenti la
sessualità, ha incrementato le loro conoscenze del comportamento
sessuale. In tal senso è spesso difficile attribuire "conoscenze
sessuali inappropriate all'età" a delle specifiche esperienze sessuali.
Queste manifestazioni di gioco, sia nel
comportamento sociale, interessi e curiosità sessuali, i cosiddetti
giochi sessualizzati, sia i comportamenti o le verbalizzazioni dei
bambini inerenti la sessualità non devono quindi essere
considerati a priori indicatori di abuso sessuale, perché si tratta in
primo luogo di elementi inerenti lo sviluppo psicosessuale.
Ogni bambino inoltre manifesta la propria sessualità a
seconda delle caratteristiche della personalità, del livello cognitivo e
dei condizionamenti socioculturali. Le manifestazioni inerenti la
sessualità variano pertanto da bambino a bambino.
L’ABUSO INFANTILE
Negli ultimi anni vi è stata una vorticosa crescita di
abusi sessuali sui bambini, sia perché la legge che specifica questo
reato è del 1996, sia perché fino ad allora non era stata sensibilizzata
l’opinione pubblica a denunciare tali reati.
La quasi totalità degli abusi si sostanzia tra le mura
famigliari e difficilmente emergono, per ovvi motivi, circa i quali il
lettore può far riferimento alla letteratura specifica, mentre un
fenomeno classificato fra quelli famigliari che provoca una quantità
notevole di falsi abusi deriva dalle denuncie prodotte dalle madri
divorziate o separate per finalità di affidamento dei figli o per
fraintendimento.
Basti pensare che una recente pubblicazione del
settimanale “Panorama” del 19 giugno 2003 indica che il 75% delle
denuncie vengono archiviate perché infondate.
Si ritiene in primo luogo che il vero fenomeno degli
abusi sui minori esiste tuttora, come è sempre esistito ed esisterà, e
che difficilmente emerge, avendo una caratteristica famigliare da
collassare l’infante, e solo quando intervengono divergenze per finalità
di affidamento, fraintendimenti, rivalità politiche o altro fra coniugi
e terzi potrà essere concretamente denunciato. In secondo luogo è stato
dimostrato che per i genitori, ma non solo loro, non avendo una
conoscenza dell’età evolutiva sessuale degli infanti adeguata, ogni atto
a loro sconosciuto rappresenta una preoccupazione di abuso, grazie anche
alle esagerazioni dei mass media, congiuntamente al fenomeno del
protagonismo, del pregiudizio e della tendenza di pensiero del gruppo o
dei centri d’aiuto d’appartenenza di psicologi e neuropsichiatri
infantili.
La stessa legge 66/96, peraltro, si propone
all’interprete anche per alcune singolarità o difetti; ad esempio:
-
manca la definizione di atto sessuale e, quindi, rimane
il problema di come esso si differenzia e si distingua;
-
non è definito il concetto di gruppo, anche se è
prevedibile che siano sufficienti due soli soggetti;
-
manca una correlazione con le norme che puniscono
l’incesto.
Un aspetto molto importante da sottolineare e da
evidenziare, nasce dalla considerazione che il legislatore ha consentito
l’indeterminatezza della definizione dell’atto sessuale, lasciando la
più libera e ampia definizione e interpretazione alle parti come fatto
illecito o lecito, senza una precisa azione delittuosa, così come vuole
la nostra Costituzione.
La norma cui si fa riferimento è
l’art. 609 bis c.p.
che rappresenta, in un certo senso, il pilastro su cui poggiano tutte le
altre disposizioni della legge, descrivendo il reato di violenza
sessuale avvalendosi della generica espressione “atti sessuali” e
così facendo si prescinde, in sede giudiziaria, dalle modalità materiali
del fatto.
D’altro canto le problematiche connesse all’abuso
sessuale sono studiate da diversi anni, gli studiosi non sono ancora
giunti a fornire una definizione condivisa di violenza sessuale nei
confronti dei minori.
Per esempio secondo la definizione proposta al IV
colloquio criminologico del Consiglio d’Europa, per abuso sessuale di un
minore deve intendersi “ogni atto sessuale che provochi lesioni fisiche
ed ogni atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero
consenso.
Inoltre, il recente lavoro di analisi da Finkelhor (1994)
su dati di 21 indagini epidemiologiche appartenenti ognuna ad un paese
diverso, rappresenta un valido contributo alla conoscenza sull’effettiva
estensione dell’abuso sessuale compiuto sui minori, sottolineando come
quello dell’abuso si configuri come un problema internazionale, sia per
le diverse aree geografiche, sia per il grado di cultura e sviluppo
economico delle stesse.
A tutt’oggi non esiste un piano strettamente operativo
per la clinica e il diritto su cosa si intende per abuso sessuale.
Nel caso ci fossero pareri diversi, sarebbe gradita
qualche bibliografia che affermi il contrario, che cioè indichi la
possibilità di oggettivare segni patognomici di abuso, e che permettano
una diagnosi univoca, vale a dire che permettano di escludere che quelli
riscontrati sono segni di altro tipo di abuso (emozionale, per esempio)
o di altre problematiche (conflittualità genitoriali).
L’unica accezione che trova accomunati la maggior parte
degli studiosi è nel ritenere che l’abuso sessuale consiste nel
coinvolgimento di minori, soggetti per definizione immaturi e
psicologicamente dipendenti, in attività sessuali che essi non
comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di
acconsentire con totale consapevolezza.
In tempi meno recenti si tendeva a includere nella
definizione di abuso un’ampia gamma di atti, comprendente il rapporto
sessuale, la masturbazione, l’esposizione degli organi genitali, la
visione di filmati pornografici e il discutere di argomenti sessuali in
modo erotico, distinti nelle categorie di “abuso con contatto” e “abuso
senza contatto”.
Ultimamente i confini tornano a sfumare al punto che per
alcuni autori la definizione è lasciata agli stessi soggetti, ovvero una
definizione meno restrittiva, che consideri abuso sessuale nei confronti
di un minore qualsiasi approccio o azione di natura sessuale che
coinvolga un bambino e che causi in lui disagio o sofferenza psicologica
(Briere, Henschell, Smil, Anich, 1992; Violato, 1994).
Vi rientrano, dunque, non soltanto comportamenti di tipo
commissivo, entro i quali vanno annoverati maltrattamenti di ordine
fisico, sessuale o psicologico, ma anche di tipo omissivo, legati cioè
all’incapacità più o meno accentuata, da parte dei genitori, di fornire
cure adeguate a livello materiale ed emotivo al proprio figlio.
Anche per la legge l’abuso sessuale è una formula
generica che definisce un comportamento sessuale violento e attuato
senza il consenso dell’altra persona.
A questo va aggiunto che in ambito legale è utile una
definizione circostanziata relativa all’abuso che specifichi quali atti
siano concessi e quali no, quale sia l’età critica che trasforma un atto
sessuale in un atto di abuso, per poter pervenire a una decisione in
merito alla colpevolezza dell’imputato e all’entità del danno subito dal
bambino.
Diviene spesso difficile decidere a quale
soggetti devono essere dirette le pratiche d’intervento o quali soggetti
possono divenire oggetto di sanzioni penali. Nell’ambito della ricerca i
risultati non possono essere confrontati o sono poco generalizzabili,
ovvero poco attendibili, poiché la selezione dei campioni e delle
variabili da controllare/esaminare si fonda,
come si è già accennato, sulla definizione di abuso sessuale infantile è
sulla sua operazionalizzazione.
La verità dei
contesti, delle politiche e degli obiettivi specifici non consentono per
ora di pervenire a un’unica definizione (ampia o ristretta che sia).
Le distinzioni categoriali che i vari ricercatori e
autori cercano di porre in rilievo in questa materia possiedono un
valore soprattutto “scolastico”, ma non rispecchiano una realtà
articolata come quella che si può osservare nella clinica.
Ogni abuso “fisico” reca conseguenze di ordine
psicologico ed emozionale; lo stesso abuso sessuale è difficilmente
isolabile dall’abuso fisico e dal maltrattamento psicologico, e così
via.
Nella pratica clinica, ci si trova per lo più di fronte a
situazioni “miste” nelle quali può risultare arbitrario enfatizzare una
dimensione piuttosto che un’altra, occupandosi esclusivamente di questo
o quell’aspetto (Ney e coll., 1994), ovvero considerare gli stati
emozionali di paure, silenzi, omissioni, disegni e atteggiamenti
corporali come segni sostanziali di un abuso sessuale.
Da quanto esposto si ha l’opportunità di considerare
migliaia di casi, migliaia di profili e situazioni da descrivere. Tutti
possiamo avere ragione come torto, dall’uomo della strada all’illustre
illuminario delle scienze accademiche, ma tutti dobbiamo considerare
naturale e prevedibile le manifestazioni delle fasi evolutive del
bambino e le sue conseguenze, così come ampiamente descritte da Freud e
altri autori, senza forzatamente giungere alla conclusione che i bambini
che baciano con la lingua, si toccano i genitali, si infilano oggetti
nella zona vaginale o anale siano espressioni di infanti abusati
sessualmente o siano attività da attribuire ad adolescenti.
A questo si deve aggiungere il contesto sociale del
periodo in esame e dello sviluppo economico raggiunto dalla classe
sociale, in quanto le considerazioni fatte nel nostro Paese non possono
essere applicate ai paesi in via di sviluppo, poiché si dovrebbero
allontanare tutti i bambini dalle loro famiglie per porli sotto la
tutela della legge e porre tutti i genitori a custodia cautelare.
L’abuso sessuale ricade tra i comportamenti attivi o, in
alcuni casi, in quelle condotte che vengono definite commissive mediante
omissione; si ha abuso sessuale sia che si compiano atti sessuali sul
corpo del bambino, sia che il bambino venga costretto ad assistere a
rapporti sessuali.
Merita ricordare, come ampiamente riportato dalla
letteratura scientifica, che vi sono fenomeni naturali e prevedibili
nello sviluppo evolutivo degli infanti che per curiosità sono portati ad
esplorare la diversità fra i sessi, senza che il fatto sia da attribuire
a manifestazioni di un contatto, interessamento e seduzione rivolte
dall’adulto ad un bambino.
Si osserva che la scienza ha sostanziato che l’intensità
maggiore di curiosità sessuale avviene fra i tre e i sei anni per
diminuire costantemente fino all’età di nove anni.
E’ stata rilevata, per esempio, da più
insegnanti delle elementari che la masturbazione, in ambo i sessi, è
maggiormente presente nei primi due anni di inizio della scuola
dell’obbligo; spesso e volentieri anche durante l’orario scolastico,
come dimostrazione di evento naturale e prevedibile, connesso al meccanismo
del piacere, senza che tali comportamenti siano da attribuire ad una
fattispecie generica di reato da parte di adulti.
Tutto ciò
significa che conoscere vuol dire apprendere un qualche cosa, come un
risultato di una esperienza o di un ragionamento, sconfiggendo il tarlo
dell’ignoranza.
La letteratura
più accreditata in merito ai criteri che costituiscono da soli o insieme
altri elementi, nel caso in cui la prova debba essere ricercata, sono
del tipo cognitivo, fisico, comportamentale ed emotivo.
Si osserva che
l’atto di abuso può anche essere costituito da un semplice gesto
d’affetto o aver visto un rapporto sessuale fra coniugi e essere
classificato come abuso di minori, allorquando lo psicologo condivide
una linea di studio psicologica scolastica delle funzioni psichiche o
dei processi mentali.
A
conferma di questa superficialità di
conoscenza sessuale infantile si partecipò nel mese di aprile del 2003
(Torino) a una conferenza su abusi sessuali su minori di età prescolare
e scolare, dove la psicologa, su domanda di un genitore di una bambina
di sette anni, affermò che il gesto di affetto della madre o del padre
nel passarle la mano lungo la schiena può essere considerato un abuso
sessuale per il senso di piacere che crea per ambo le parti.
Si parla di abuso sessuale anche nei casi in cui la
persona non viene mai fisicamente toccata, ma viene esposta alla visione
o all’ascolto di vicende a contenuto sessuale non pertinenti all’età.
Se realmente sono questi gli aspetti di abuso sessuale
sui minori, sarebbe opportuno che psicologi, psichiatri, magistrati,
ecc. spiegassero come definiscono la costante visione di immagini
sessuali che i canali televisivi propongono in orari accessibili ai
bambini, i milioni di immagini pornografiche a disposizione su internet,
immagini del nudo che si possono guardare sui giornali, i seni nudi e i
tanga delle donne che si guardano in spiaggia, le nudità dei cartoni
animati, ecc., non è forse che la società rivive il ritorno del periodo
delle inquisizioni religiose e/o politiche, dovute ai mass media e da
sedicenti alfieri della giustizia.
Questi aspetti e tanti altri hanno come conseguenza la
denuncia di adulti per abusi sessuali su minori, tali da distruggere
realmente la vita di uomini e donne innocenti e commettere abusi
legalizzati su minori, per il solo fatto che i pregiudizi e preconcetti,
anche religiosi, prevalgono sulla realtà di vita dello stesso essere
umano, privilegiando l’aspetto sociale e mediatico a discapito della
libertà individuale, con una spietata caccia alle streghe.
Si pensi che nella città di Taranto sono state denunciate
ben 25 persone a seguito di una segnalazione di una insegnante: dei
bambini avevano dichiarato di aver visto attraverso la toppa di una
serratura una scena di rapporti erotici fra adulti, che poi si rivelò
essere stata una immaginazione dei bambini dovuta al fatto che
l’insegnate aveva promesso dei pattini e una bicicletta a chi avesse
descritto nel proprio svolgimento del tema una storia che avesse del
veritiero, mentre nella città di Torino una madre fece arrestare i
responsabili di una scuola perché sua figlia un giorno le chiese di
infilarle le chiavi di casa nel culetto.
Se i genitori sono troppo presi dai problemi materiali
dell’esistenza o dalle loro preoccupazioni egocentriche, se hanno paura
di parlare della sessualità, della violenza, dei sentimenti, dell’ansia,
degli stati emotivi, degli organi sessuali, delle manifestazioni innate
di curiosità sessuali, se con i loro atteggiamenti e comportamenti
inviano quotidianamente messaggi di indisponibilità al confronto con le
difficoltà quotidiane di vita, l’infante non avrà modo di manifestarsi
ed esprimersi, non potrà mai chiedere aiuto nel momento che ne ha
bisogno.
L’obiettivo dell’educazione sessuale consiste nel
favorire la consapevole gestione delle proprie pulsioni e la capacità di
progettarsi verso le possibili scelte, responsabilità, espressioni
creative e comunicative. Non ci si deve muovere da verità precostituita
o da modelli prefissati, ma dalla considerazione delle potenzialità di
sviluppare, pensando la sessualità come un valore positivo, parte
integrante della identità personale non disgiunta dagli altri fattori di
personalità, cioè quelli intellettivi, affettivi e morali.
Quindi la rilevazione e l’accertamento di un fatto di
abuso sessuale è un’operazione estremamente complessa.
Soprattutto perché, come abbiamo visto, sussiste tra gli
interpreti molta incertezza su cosa debba intendersi per abuso sessuale,
in conseguenza dell’assenza di specifiche tecniche legislative e di
orientamenti scientifici comuni del corpo accademico .
Dobbiamo precisare che non è infrequente che vengano
attuate da parte di più soggetti forme plurime di violenze sessuali (ad
esempio, abuso sessuale intrafamiliare e contemporaneamente sfruttamento
sessuale a fini di lucro). Sono, inoltre, frequenti nell’ambito degli
abusi intrafamiliari violenze su più minori, di entrambi i sessi, della
stessa famiglia nucleare e di quella allargata.
Come si può notare nel tentativo di definire le violenze
sessuali si è costretti a ricorrere a dei macrocriteri come ad esempio
quelli relativi all’azione o alla figura dell’abusante. Il problema
dell’esistenza della grande varietà di definizioni merita un’attenzione
particolare. In effetti diversi soggetti professionali si incontrano sul
terreno dell’intervento psicosociale e giudiziario: medici, magistrati,
psicologi, insegnanti, forze dell’ordine, avvocati, operatori sociali.
Ognuno di essi ha una sua specifica identità
professionale, da cui trae una propria visione su ciò che debba essere
ritenuto abuso sessuale.
Allo stato attuale dell’arte, credo che
solo la magistratura possa e debba trovare le prove concrete,
tangibili e non congetturali dell’abuso. Perché, in altri termini,
non credo che vi sia attualmente la possibilità di stabilire indicatori
specifici di abuso sessuale sul minore (Giordano, 2001).
Il ruolo peritale deve essere avvolto da garanzie
deontologiche ed etiche ferree, e il fatto che tali garanzie oggi
manchino quasi del tutto affida al caso la validità
dell’intervento peritale.
Il problema è qui vastissimo e va dalla competenza
specifica del professionista, ai suoi rapporti col magistrato e al
condizionamento che può riceverne, al “potere” che il consulente tecnico
ha nell’abitat sociogiuridico del Tribunale in cui opera.
Queste visioni del problema possono essere assai
discordanti e produrre fraintendimenti e divergenze sostanziali su
aspetti di primaria importanza, come la pianificazione degli interventi
di protezione dei minori o l’apertura di procedimenti penali a carico
degli adulti.
Per questi motivi la letteratura internazionale ha
sottolineato da sempre l’esigenza di giungere ad una definizione
condivisa della violenza sessuale e all’individuazione di criteri che
consentano di effettuare una selezione nelle priorità e nelle scelte
degli interventi di varia natura. E’ difatti facilmente comprensibile
che, se una definizione molto ampia lascia un margine eccessivo alla
discrezionalità, una definizione molto dettagliata rischia di essere
compresa e condivisa solo da alcune categorie professionali.
In realtà non è affatto semplice delimitare i confini tra
ciò che è lecito e ciò che non lo è in una materia fortemente
condizionata da inclinazioni soggettive, dove la linea di demarcazione è
molto sfumata.
La difficoltà di definire e classificare i comportamenti
umani riguarda in modo particolare i comportamenti sessuali illeciti,
cioè quelli integranti fattispecie di reato.
Le definizioni normative di tali comportamenti devono
rispondere a una duplice esigenza: da un lato quella di conciliare la
libertà sessuale di un individuo con i diritti degli altri individui e
con i valori ammessi dalla collettività; dall’altro quella di inserire i
comportamenti in questione nell’uno o nell’altro titolo di legge, anche
in rapporto alla predominanza delle istanze sessuali o di quelle
violente nella realizzazione delle pulsioni sessuali del reo.
E’ quindi di fondamentale importanza porsi
la domanda su che cosa può essere correttamente definito come
comportamento abusante nei confronti di un minore. Anche se
istintivamente può sembrare che non vi debbano essere dubbi in
proposito, non è certo un caso che, viceversa, gli esperti ancora
dibattano sull’estensione di tale definizione, sia in merito agli
atti commessi, che al tipo di relazione intercorrente.
Ribadendo nuovamente che nel nostro codice penale manca
un termine tecnico modulare che definisca l’abuso, oltre ai
comportamenti definibili atti sessuali o meglio classificati come “abuso
all’infanzia”, si constata che ogni genitore, potenzialmente, si
ritrova, fino a quando il bambino non raggiunge la maggiore età, a
vivere con l’ansia di essere denunciato per qualsiasi motivo, anche per
gli atti di accudimento e di affetto.
Pertanto la genericità e
l’indeterminatezza dell’espressione “atti sessuali”, non permette
l’individuazione esatta dei confini del fatto illecito e comporta una
chiarissima violazione del principio di tassatività contenuto
implicitamente nell’art. 25 della Costituzione Italiana,
che impone invece al legislatore di delineare in maniera precisa
l’azione delittuosa, per far sì che tutti sappiano discernere ciò che è
lecito da ciò che non lo è.
Pertanto si può concludere che in
funzione dell’indeterminatezza dell’atto sessuale, così come formulato
dal legislatore (“atti sessuali”), il venire meno di una uniformità di
pensiero del corpo accademico psicologico forense, l’ampio margine di
valutazione discrezionale che il legislatore ha lasciato al giudice in
base ai criteri dettati dall’art. 133 c.p.,
la continua caccia ai reati di pedofilia da parte dei mass media,
politici che vorrebbero un trattamento chimico del blocco androgenico
totale del reo, non si può che sostanziare di essere dinanzi allo stato
di sintomi disgregativi della società democratica, della carta
costituzionale e dei diritti dell’uomo.
Il povero mal capitato innocente, paradossalmente, non ha
altra scelta che avere il coraggio di effettuare degli estremi rimedi
mentre al bambino accade di rimanere senza protezione o ancor peggio di
divenire vittima di abusi legalizzati o istituzionalizzati.
COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI
Lo studio del comportamento offre
l’occasione di sviluppare alcune riflessioni in genere e in particolare
sul tema della devianza che rappresenta un campo riservato a più
discipline, che collocate su punti di osservazione differenti di
universalità, relatività e di individualità porta ad affermare al paradosso
che ogni uomo è come tutti gli altri, come alcuni altri, come nessun
altro (cfr. Clyde Kluckhohn).
La devianza ha
contribuito, per un aiuto comune, unire e allontanare studiosi della
stessa disciplina e di scienze diverse, ma ideologicamente differenti
verso posizioni diametralmente opposte.
Ciascuna
scienza considera il comportamento da un certo punto di vista, cioè
teoretico, tale che rispetto alla realtà delle cose può configurarsi
un reato se viene visto nella prospettiva del diritto, ma assume
significato diverso per la sociologia, la psicologia e le scienze
mediche in genere.
Tra le scienze
teoretiche rientrano la sociologia, la psicologia. la psichiatria, la
criminologia che vengono classificate nell’ampia categoria delle scienze
empiriche, cioè fondate sull’esperienza pratica e non su
criteri scientifici, ovvero scienze idiografiche.
Cercando di
dare una semplificazione si può dire che le scienze naturali hanno come
principio di base la causa ed effetto, mentre quelle empiriche
alternano il metodo della spiegazione con quello della comprensione.
La
psicologia, in particolare, si occupa del comportamento
umano e non solo di quello rilevabile dall’esterno. Costituiscono
oggetto di studio le funzioni psichiche o i processi mentali
(intelligenza, memoria, percezione, ecc.) e le esperienze interiori
(sentimenti, aspettative, ecc.) sia coscienti, sia inconsce.
Gli studi e le ricerche sul colloquio costituiscono un
campo d’indagine fondamentale per la psicologia, che ha portato alla
formulazione di numerosi modelli teorici.
Tra gli psicologi un primo punto di contrasto sul piano
epistemologico e metodologico è costituito dal fatto di stabilire se lo
studio del comportamento e dei processi psichici sia possibile
estraendolo da un contesto storico o se, viceversa, questo vada visto
nella sua condizione storica che caratterizza e dà senso alla condotta
dell’individuo.
Una ulteriore contrapposizione la si può
individuare tra coloro che sostengono l’evento psichico assimilabile a
qualunque altro evento naturale (orientamento meccanomorfico)
e chi, invece, cerca di fornire modelli interpretativi più prossimi alla
complessità dell’individuo nella sua realtà quotidiana (orientamento
antropomorfico).
Una terza ragione di contrasto è ravvisabile tra i
sostenitori della teoria secondo la quale i processi psichici si
identificano nelle condizioni neurofisiologiche del loro verificarsi,
dal che la psicologia è destinata a risolversi integralmente nella
neurofisiologia (riduzionisti) e gli oppositori che considerano lo
studio della soggettività irrealizzabile in una prospettiva scientifica
automaticamente naturalista.
Da ultimo, senza con ciò aver esaurito il ricco panorama
delle antinomie, è da segnalare la contrapposizione tra quegli psicologi
che sostengono la validità del metodo fenomenologico, nel senso che
recepiscono i dati psichici nella loro immediatezza, e coloro che
sottopongono i dati dell’esperienza immediata ad una sorta di filtro od
esame preliminare.
Lo sviluppo delle conoscenze generali ha consentito
l’elaborazione di tecniche che spesso richiedono lunghi e specifici
addestramenti per una corretta ed efficace utilizzazione, purché la
mente dello psicologo sia sgombra da pregiudizi.
Quando un consulente, psicologo o psichiatra, si accinge
a fare le sue operazioni peritali e a redigere la relazione rituale su
un minore, non è sempre consapevole di ciò che farà e scriverà.
In altre parole attraverso un certo
“modello”, condiviso dal consulente, opera un “metamodello”
implicito, nascosto negli stessi enunciati linguistici ed argomentativi
di cui si avvale, tale che se appartiene ad un gruppo di pensiero i suoi
e altrui scritti saranno inevitabilmente una serie di fotocopie.
Se un consulente utilizza delle teorie della personalità
di tipo antropomorfico, farà riferimento ad un modello d’uomo inteso
come persona attiva, guidata da intenzioni regole e scopi, entro
situazioni connotate da norme e azioni organizzative socialmente
attraverso costrutti di senso e di significato. L’enfasi è posta su di
un agire governato da bisogni, credenze, affiliazione, sentimenti di
identità storici e contingenti, e come tali stabili e mutevoli a seconda
delle circostanze.
Se, invece, il consulente si rifà ad una prospettiva
“meccanomorfica”, vuol dire che il suo impegno conoscitivo sarà guidato
da un’epistemologia positivista, basata sulla separazione tra
osservatore e osservato, e su teorie che spiegano il comportamento umano
come concatenazione di cause. Le cui variabili intercambiabili possono
essere certi tratti di personalità, le relazioni affettive e di
attaccamento con la madre, il tipo di educazione, o qualche sindrome
psicopatologica.
Gli psichiatri e psicologi in genere che in tale ambito
dovrebbero essere più preparati, non si pongono domande sull’etichetta
che designa una certa devianza, ma la considerano un dato di fatto.
Cosi facendo, configurano la persona attraverso i valori
e le categorie normative del gruppo che emette il giudizio, piuttosto
che attraverso un autonomo procedimento conoscitivo.
Questo comportamento di psicologi, neuropsichiatri ecc.
evidenzia i notevoli danni prodotti dai propri pregiudizi, impressioni,
preconcetti sociali, a seconda della tendenza ideologica, a tal punto
che quel determinato gruppo comunque avvalora, anche per corporativismo
becero, lo stesso orientamento.
Ciò significa, come realmente è accaduto, che le perizie
di diversi soggetti saranno orientate solo e sempre verso una sola
definizione del gruppo, e che tale orientamento essendo condiviso dai
magistrati saranno solo loro e sempre loro a redigere le consulenze,
anche per una trasferibilità parziale della responsabilità del giudice.
Paradossalmente sta a significare che in
seguito alle iniziative intraprese, sia durante le indagini, sia nella
sentenza, qualora si sposino le tesi del consulente, il processo
diventa un’accusa fondata sulle intenzioni e al pensiero
ideologico-psicologico e non su fatti o riscontri oggettivi.
Come si può ben valutare, non essendovi
una linea comune ma diverse teorie, risulta evidente che un certo
fenomeno può essere interpretato in forme diverse a seconda
dell’orientamento dello psicologo, confermando, in modo inconfutabile,
che “la psicologica è una scienza empirica, non dà elementi
esaustivi, dà delle indicazioni: è come dire che raramente si possono
esprimere certezze assolute, in un senso o nell’altro”.
Inoltre merita ricordare quanto esposto in
uno dei paradigmi della medicina evidence based, “ogni terapia è
da considerarsi inefficace a meno che non ne sia stata dimostrata
l’efficacia”.
A questo dobbiamo aggiungere la consapevolezza richiamata
dallo stesso Codice deontologico degli psicologi, spesso dimenticato e/o
violato dai professionisti, in merito al mantenimento di un livello
adeguato di preparazione professionale e nell’aggiornamento della
propria disciplina, impiegando metodologie delle quali è in grado di
indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, nonché rendere espliciti
i modelli teorici di richiamo e non suscitare aspettative infondate, ed
esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta, ovvero su una documentazione adeguata
ed attendibile, esponendo le ipotesi e le conclusioni interpretative
alternative, esplicando i limiti dei risultati.
Non è mai lo psicologo che può stabilire se certi fatti
si sono verificati sul piano della realtà, essendo il suo compito quello
di occuparsi delle dinamiche del mondo interno delle persone.
Dunque, da un lato è sempre più evidente che la scienza
penale sta spostando il proprio campo di indagine dal puro
approfondimento dogmatico alle basi originarie del diritto penale,
ricercando nelle scienze del comportamento la legittimazione di alcuni
suoi postulati, dall’altro le acquisizioni di altri saperi hanno
profondamente influenzato istituti giuridici ed esercitato nel processo
penale un influsso determinante (Fiandaca, 1981; Mantovani, 1992).
E, così, per esempio nella valutazione della prova
testimoniale, il nuovo codice di procedura penale ha consentito al
giudice di avvalersi dei più opportuni accertamenti, ricorrendo in certi
casi ad esperti di psicologia per valutare l’idoneità del teste a
rendere testimonianza.
Lo stesso legislatore ha previsto poi che, quando il
teste è minorenne, il giudice possa avvalersi di un esperto in
psicologia infantile.
Meritano di essere ricordati gli studi sul processo
penale che hanno cercato di evidenziare le componenti psicologiche più
latenti ed a volte conflittuali che possono influenzare il procedimento
di formazione della decisione (Gulotta, 1976; Gorra, 1983; Forza, 1997).
E’ necessario chiarire, per esempio, che non è sempre
possibile sovrapporre alcune categorie giuridiche con quelle
psicologiche. Così come è necessario non confondere i singoli ruoli con
abdicazioni, ingerenze e vere e proprie invasioni di campo.
Hanno efficacemente sostenuto Bandini e Lagazzi come
molti periti hanno la tendenza a sottolineare complesse corrispondenze
tra presunti tratti di personalità con il tipo di reato.
Queste modalità di interpretazione spesso sono
particolarmente gradite ai giudici, che vedono le loro ipotesi
corroborate da argomentazioni che ritengono scientificamente fondate,
non essendo a conoscenza dell’impossibilità di formulazioni di
reali parallelismi tra reato e tipi specifici di personalità, cosa che
può incidere notevolmente sul procedimento.
Pertanto il Giudice non deve ignorare che, affidando ad
un consulente la rituale perizia, se costui applicherà un certo tipo di
modello, piuttosto che un altro (teorie di tipo antropomorfico,
piuttosto che meccanomorfico) otterrà delle risposte tutt’affatto
diverse.
La tendenza della Giustizia è di privilegiare le
spiegazioni “meccanomorfiche”.
Ciò è dovuto non solo ai vincoli del codice e alla
formazione/preparazione dei consulenti, ma anche ad un fattore
ideologico. Il punto di vista “antropomorfico” e “meccanomorfico” non
sono antitetici, nel senso che nessuno è “vero” in sé, ma costituiscono
un modo di analizzare i fenomeni che può essere più o meno pertinente
alla spiegazione di una determinata classe di comportamento.
Tutto ciò fa sì che un determinato modello medico con i
suoi criteri ideologizzati di normalità, ma mascherati attraverso un
lessico tecnico/diagnostico, ha finito per influenzare la cultura
giuridica e la sua prassi.
Il giudice, mal consigliato, può così sentirsi sempre più
sospinto ad intervenire sugli individui, minori o adulti che siano, per
ciò che di essi si dice che siano e non per ciò che hanno o non hanno
commesso.
A volte il sapere psicologico non è in grado di
rispondere alla domanda giuridica, o può accadere che la domanda
giuridica tenda a condizionarlo su alcune posizioni deterministiche,
giustificate da una richiesta di informazione di forte rilevanza in fase
processuale.
Perciò, se i consulenti, di cui l’Autorità Giudiziaria si
avvale, utilizzano a loro volta l’autorità del giudice per fini diversi
da quelli propri della giustizia, si produrranno distorsioni delle
funzioni professionali con violazioni dei doveri giuridici e/o
deontologici connessi al ruolo, che difficilmente si possono punire come
devianze deontologiche, sia per corporativismo della professione, sia
per l’induttività giuridica .
In conseguenza di quanto esposto ne deriva che le perizie
del consulente, oltre a essere redatte secondo il princio ideologico del
professionista (antropomorfico, meccanomorfico, ecc.), siano redatte da
proprie impressioni o da preconcetti inconsapevoli, poiché i loro
giudizi sono influenzati dalla disponibilità e dalla accessibilità degli
eventi alla loro mente (Nisbett e Ross, 1989).
Si tratta della c.d. euristica della disponibilità, ossia
di quel meccanismo per il quale si considera come più probabile un fatto
che sia più facilmente richiamabile alla memoria.
Questo conferma quanto affermato dai ricercatori che
hanno fatto dire che spesso i giudizi clinici sono più informativi su
colui che li emette che sui pazienti (Grosz, Grossman, 1964).
Spesso capita che le teorie possedute dai professionisti
non si modificano in base a nuovi dati che emergono e comunque coloro
che accettano una certa tesi (nel caso specifico di un abuso
sessuale), prima di essersi confrontati con prove ed elementi empirici
in grado di rovesciare la tesi stessa, rimangono convinti e sostenitori
che la loro teoria sia l’unica praticabile e corretta.
Questo meccanismo è stato chiamato
“perseveranza nella credenza” (Ross, Lepr, Strak, Steinmetz, 1977).
Pertanto si avrà come conseguenza logica che gli esperti
psicologi, psichiatri non mettano in discussione le proprie tesi, in
particolare quando dovrebbero tener conto delle discrepanze che le
informazioni successive presentano rispetto ai primi dati.
Il problema è che nel caso degli abusi sessuali, non è
solo una questione di falsità della teoria, ma da questa falsità possono
conseguire effetti devastanti per le famiglie e per gli stessi infanti,
a tal punto di un vero abuso legalizzato perpetrato dal professionista,
come autorizzare la denudazione del minore per dimostrare che lo stesso
è stato abusato.
Ad esempio, capita spesso che si parta
dall’idea che il bambino sia erotizzato perché è stato abusato e se ne
ricava una sessualizzazione di tutto ciò che fa, con la conseguenza che
anziché valutare se i fatti possono servire a controllare le ipotesi,
si interpretano i fatti come se le ipotesi fossero provate(Gulotta,
De Cataldo, Pino, Magri, 1996).
Tale ne è la profonda
radicalizzazione delle proprie teorie che nel momento stesso che il
professionista viene a conoscenza delle osservazioni della controparte,
si giunge a violare il codice deontologico del proprio ordine (art. 36),
denigrando l’operato del collega, pur di continuare a periziare per
l’Autorità Giudiziaria.
E’ proprio di recente che leggendo delle perizie in
merito ad abusi su minori, sono state asserite delle osservazioni nei
confronti dei propri colleghi come:
a)
Colpisce l’accanimento del consulente di
parte nel ritenere che io abbia “sposato” una tesi preconcetta, poiché
nella veste di operatore pubblico e comunque di professionista
con esperienza e formazione specifica, mi rifaccio ad un codice
deontologico condiviso e da una posizione di neutralità, che spesso non
viene assunta da chi viene pagato dalle parti.
b)
Tale giudizio
non può prescindere tra l’altro dalle motivazioni del committente
plausibilmente improntate al bisogno di rassicurazione e di consenso
relativamente alle figure che vi operano.
E’ ciò è la
dimostrazione che basta parlare di gruppo o meglio “centri di aiuto” per
ottenere automaticamente e senza verifica alcuna la possibilità di
parlare a nome della “scienza”, mentre altri parlano per partito preso.
Quindi dire
che tutti i centri di aiuto sono dalla parte della ricerca scientifica
implica o il dovere dimostrare che proprio tutti sono degni di tale
fede, oppure che, a volte, occorre non accogliere a priori le loro
conclusioni.
Si
osserva per altro che questo fenomeno di
conflittualità fra le varie teorie delle scienze umane, continua a
produrre delle guerre intestine e danni devastanti sotto il profilo
sociale, pur di soddisfare l’opinione pubblica, anche se da diversi anni
viene richiamata l’attenzione dei professionisti in merito
all’aggiornamento scientifico e alle nuove ricerche in campo
psicologico.
Basta ricordare le innumerevoli pubblicazioni e agli
appelli che diversi ricercatori e magistrati continuano a divulgare al
mondo accademico per un loro aggiornamento e alla “Carta di NOTO” di
recente promulgazione, comunque sembra che tutto ciò rimanga lettera
morta e alcuni Giudici non abbiano interesse ad una valutazione
comparativa.
Purtroppo regna un allarmante lassismo tra gli operatori
della salute mentale circa il monitoraggio delle procedure.
L’informazione e l’educazione dell’opinione pubblica riguardo a cosa
costituisca una buona indagine psicologica, cosa sia il comportamento
negligente da parte di un operatore, e cosa sia o cosa confini la
ciarlataneria non è dato saperlo.
Non viene prestata sufficiente attenzione alla condotta
(illecita, dannosa, o semplicemente folle) dello psicologo o
neuropsichiatra infantile incapace o impreparato.
E’ un dato di fatto che psichiatri e psicologi siano
sfuggiti alle loro catene morali e sono in grado di osservare e pensare
liberamente, rendendosi colpevoli di crimini in modo sproporzionato,
superiore rispetto ai membri di qualsiasi altro settore nel campo della
salute.
Almeno il 10 per cento degli psichiatri e psicologi
confessa di abusare sessualmente dei bambini, così come è avvenuto in
una comunità terapeutica neozelandese,
Oggi però, sono più numerose che mai le indagini
psicologiche folli che si vanno sviluppando nel campo eterogeneo del
cambiamento e dell’autoaiuto.
Ci troviamo quindi in una nuova era della psicologia, e
questo perché non tutti gli operatori ricevono una formazione e una
supervisione adeguata per la carenza di osservatori obiettivi tra i
professionisti del settore, per la generale insofferenza verso la
critica e la definizione di standard rigorosi.
A chi cerca un operatore è quanto mai opportuno ricordare
di fare attenzione, perché il solo fatto che abbiano lauree e
certificati vari appesi nello studio o appartengono a un ente pubblico
come le Aziende Sanitarie o a una istituzione non garantisce che il loro
lavoro e la loro condotta siano etici e professionali.
Così come una laurea non garantisce che lo psicologo o
neuropsichiatra sia effettivamente di aiuto per l’infante, allo stesso
modo non è detto che una determinata teoria sia quella più idonea.
La lettura di diversi verbali di perizia sugli abusi
infantili depositati nei tribunali hanno portato alla conclusione che si
deve essere molto attenti sul contenuto chiedendosi: “l’indagine
psicologica è riconosciuta e accettata dalla maggioranza della comunità
professionale? E’ basata su principi razionali e scientifici, o è il
frutto delle convinzioni personali di un gruppo o di una istituzione?”.
Sempre più, tuttavia, si è dinanzi alle fonti di
approccio dell’abuso sessuale su minori a “taglia unica” proposte
in seminari di un week-end o corsi di formazione di sedicenti guru,
senza discutere la teoria e senza chiedere quale sia il pensiero della
comunità scientifica.
Una teoria, dopo tutto, è una formulazione
basata su ipotesi: è una interpretazione, non una verità indiscussa.
Tutto questo sostanzia, per evitare
continui danni sociali, la necessità di sezioni speciali di magistrati e
psicologi, psichiatri ecc., specializzati nella specifica disciplina con
aggiornamento costante e continuo, sia della materia giuridica, sia
degli orientamenti e metodologie psicologiche, con interessi reciproci,
e una modifica alla normativa vigente che punisca, alla pari
dell’abuso, chiunque indebitamente produce delle false denuncie.
A questo si deve aggiungere che per ogni intervento
processuale, di seduta con il minore, sia in forma ufficiale che in
forma ufficiosa, dovrebbe essere videoregistrata, per consentire a
chiunque delle parti in causa di verificarne il contenuto, al fine di
una valutazione di confronto con la ricerca scientifica e la norma
giuridica.
Ciò
eviterebbe, come realmente è accaduto di recente che dal confronto fra
l’ascolto di una audioregistrazione e la lettura della relazione di
perizia, i consulenti tecnici d’ufficio possano modificare la realtà
diagnostica, per ovvi motivi, a tal punto da considerare il disegno di
un drago come un mostro avente caratteristiche falliche, affinché vi
fossero le premesse per sostenere un abuso sessuale, giustificandosi,
successivamente, con il fatto di non aver ascoltato la propria
audioregistrazione, ma rifacendosi ai suoi appunti e alle sue
impressioni, ovvero dichiarare dopo dieci giorni dall’audizione
protetta, che l’infante avrebbe ammesso di aver partecipato a giochi
erotici con adulti, quando dalla visione delle videoregistrazioni, sia
prima che dopo tale seduta, non emerse alcunché.
In conseguenza di questi e altri
episodi sarebbe auspicabile che ogni documento o perizia prodotta
all’Autorità Giudiziaria da parte degli psicologi e psichiatrici fosse
documentata, non solo da videoregistrazione, ma da confronti con
documentazione adeguata ed attendibile, proprio come richiede l’art. 7
del codice deontologico degli psicologi, nonché nulla ogni perizia che
contiene dichiarazioni degli infanti ( a definizione di “grappolo”
) che
non possono essere ascoltate o visualizzate dalla controparte.
Stante a quanto sopra esposto, merita
ricordare, anche, con particolare significato le “Linee guida
deontologiche per lo psicologo forense” elaborate dall’Associazione
Italiana di Psicologia nel 1999, ove stabilisce (art. 1) che
lo psicologo forense presta
particolare attenzione alle particolarità normative, organizzative,
sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non
appropriato delle proprie opinioni e dell’attività
.
Inoltre, particolarmente interessante e meritevole di
citazione sono le riflessioni sul tema della “compatibilità” di Luisella
del Cataldo Neuburger, riportate nella Newsletter dell’A.I.P.G. n. 12
del periodo Gennaio-Marzo 2003:
La violenza sessuale sul minore è un reato di solito
senza testimoni e senza segni “specifici” che lo documentino. E’ una
particolarità che induce il magistrato ad estendere l’accertamento
tecnico anche ad eventuali segni di sofferenza psicologica da
ricollegare, in qualche modo, all’eventuale trauma subito.
Bandini e Gualco in un loro interessante
lavoro definiscono, a ragione, come “la questione più dolente nel
panorama attuale... é doveroso da parte degli esperti far sapere al
magistrato che mai come in questo ambito la differenza fra ricostruzione
clinica e dato scientifico utilizzabile in un’aula di giustizia, ovvero
più in generale fra dimensione clinica e forense, è così ampia”. La
ragione che impone questa precisazione è presto detta: psicologi e
psichiatri vengono chiamati sempre più spesso ad intervenire in qualità
di esperti, richiesti di esprimere giudizi su questioni (come la
compatibilità) che vanno oltre le loro competenze e le possibilità
offerte dalle discipline di riferimento. In questi casi, è dovere
dell’esperto indicare al magistrato i limiti, riferiti alla fondatezza
scientifica e all’utilizzabilità nel contesto giudiziario, del
contributo conoscitivo che è in grado di offrire. Per usare le parole di
Bandini e Gualco “E’ bene quindi chiarire subito che non possiamo
accertare un reato a mezzo di perizia psicologica sulla vittima”.
Purtroppo, per ragioni in parte intuibili ma non condivisibili, il
consulente non chiarisce questo fondamentale aspetto e risolve il
problema dichiarando di aver riscontrato nel minore indicatori
psicologici di sofferenza riconducibili, a suo giudizio, alla violenza
sessuale subita. Si tratta di una indebita quanto infondata estensione
in ambito forense del significato e della portata (relativa e sottoposta
a continua verifica) delle ricerche scientifiche sugli effetti
psicologici con-seguenti all’abuso sessuale che segnalano l’aspecificità
di questi “segni” riconducibili non ad una, ma ad una molteplicità di
situazioni traumatiche. In sostanza, l’esperto è consapevole che la sua
disciplina, a tutt’oggi, non gli consente di esprimere valutazioni sulla
“prova” dell’avvenuto trauma sessuale attraverso la rilevazione di
indicatori psicologici ma tradisce questa consapevolezza aggirando
l’ostacolo, attraverso il ricorso a conclusioni che parlano di
compatibilità, come se l’invocazione di questa parola magica rendesse
possibile bypassare i limiti costantemente segnalati dalla ricerca e
dalla letteratura. Questo indebito “allargamento”, forse lecito in
ambito clinico, diventa quanto mai insidioso se trasferito nel contesto
giudiziario dove la compatibilità diventa un quasi sinonimo di
possibilità nel senso che sia dal punto di vista semantico che
connotativo, contiene una suggestione di maggiore propensione per una
determinata interpretazione. Forse gli “esperti” non si rendono conto
che il riferimento al concetto di compatibilità equivale, nella
sostanza, a rilasciare una vera e propria certificazione di avvenuta
violenza ricavata da elementi che potrebbero solo giustificare
un’ipotesi speculativa. E’ proprio per evitare tali pesanti effetti
secondari che le più recenti Linee Guida, a cominciare dalla
Carta di Noto aggiornata, hanno introdotto una specifica previsione
che raccomanda di evitare l’uso di questa terminologia: Carta di Noto
aggiornata 7 luglio 2002:
“Quando sia formulato un quesito o prospettata una
questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore
e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto
rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze
in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od
incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici.
L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della
compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione”.
Questo per la semplice ma insuperabile
ragione che la disciplina di riferimento dell’esperto (psicologica o
psichiatrica che sia) non possiede a tutt’oggi strumenti che
permettano di discriminare, tra le tante possibili cause traumatiche,
quelle aventi natura sessuale.
Lo psicologo sa – e dovrebbe farlo sapere anche al
magistrato – che la ricorrenza di segni sospetti perché più
frequentemente segnalati in tali evenienze può dipendere da un abuso
sessuale come da tante altre situazioni traumatiche. Il che rende non
formulabile una attendibile diagnosi differenziale.
Se il compito di dare “significanza” (operazione che
spetta in via esclusiva al giudice) viene anticipato al consulente, si
tramuta, per il solo fatto di essere stato formulato dall’esperto, in un
dato tecnico e quindi dotato di “un’aura di obbiettività scientizzante”
che di fatto non possiede perché altro non è che una mera opinione
personale priva di fondamenti tecnici controllabili, la conseguenza di
un processo di autoreferenzialità per il quale qualunque elemento è
inevitabilmente interpretato in una sola direzione anche se di per sé
non autorizza questa scelta. Gli accadimenti umani non sono governati da
leggi universali ma sottostanno a leggi che non possono che essere
statistiche e che autorizzano a trarre certe conclusioni – sempre
prudenti - quando ad un evento si accompagni un altro evento in
un'elevata percentuale di casi.
L’esperto sa che a tutt’oggi, nel tema in
oggetto, non esiste nessuna legge di copertura: quindi non gli è
consentito abbandonarsi a facili probabilismi quando ogni riferimento al
termine di probabilità viene fatto con perifrasi che ne ripetono il
senso comune senza sfiorarne l’autentico contenuto quantitativo che
discende da una struttura conosciuta di rapporto tra termini
concretamente e teoricamente enumerabili (le cifre relative al fenomeno
in rapporto al fattore indagato non sono significative fino a quando non
si confrontano con le cifre relative al fenomeno stesso rapportato alla
popolazione generale). Solo se e quando si conosceranno queste
percentuali sarà lecito parlare di ‘compatibilità’ perché diventerà
possibile fare riferimento a dati che ne specificano il senso
quantitativo in termini di probabilità (inutile ricordare che esiste una
notevole differenza tra una correlazione che si verifica nel 5% dei casi
rispetto ad una che ricorre nel 90% dei casi). Poiché questa condizione
conoscitiva non esiste, ogni considerazione di compatibilità non può che
discendere da valutazioni derivate da criteri estranei al metodo
scientifico, come (nel migliore dei casi) corollari di esperienza
personale o convincimenti apoditticamente enunciati. In queste
condizioni, l’esperto, autorizzato a dire più che a provare diventa
difficilmente criticabile nelle sue conclusioni perché non mette in
campo ipotesi aperte alla discussione ma si trincera dietro enunciazioni
da voce oracolante.
Chi debba assegnare un significato alla
formula "è compatibile con il quadro di abusi o maltrattamenti", senza
disporre di adeguate cognizioni tecnico-scientifiche e senza una
compiuta esposizione, da parte dell’esperto, delle argomentazioni
cliniche e scientifiche che la sostengono, delle ragioni per cui le
interpretazioni di segni, sintomi e comunicazioni vanno giudicate
attendibili, oppure soltanto possibili o verosimili, è indotto
facilmente ad interpretarla nel senso di una equivalenza fra
compatibilità ed elevata probabilità se non addirittura certezza. Meglio
allora (e questo è anche il parere degli esperti citati e della
letteratura in generale) abbandonare non solo l’utilizzo di una parola
come “compatibilità” alla quale lo stato delle conoscenze attuali non è
in grado di dare un contenuto obiettivo e verificabile, ma anche un
metodo di indagine – troppo spesso adottato – che parte da un’ipotesi
per tentare di valicarla, cercando solo gli elementi a sostegno. Eppure
da tempo si era capito il pericolo insito in questo modo di procedere se
il grande clinico Murri, in tempi lontani aveva avvertito: “Nella
Clinica bisogna avere un preconcetto solo, ma inalienabile, il
preconcetto che tutto ciò che si afferma e che par vero può essere
falso: bisogna farsi una regola costante di criticare tutto e tutti
prima di credere".
Dimenticare questo insegnamento, non “cercare” a tutto
campo in ottica falsificazionista, significa arrivare inevitabilmente
dove si era già deciso di giungere. E’ per questo – e l’opinione è
largamente condivisa – che è preferibile che l’esperto si limiti ad
esporre il risultato delle sue indagini senza enunciare conclusioni,
lasciando al prudente apprezzamento di chi deve giudicare il compito di
trarne le dovute conseguenze ai fini processuali.
LA TESTIMONIANZA
Il profilo etico professionale e morale impone di
seguire, oltre alle linee deontologiche, anche un corretto
comportamento, sia di imparzialità, sia di una conoscenza scientifica
aggiornata del corpo accademico.
Quindi ogni qualvolta un professionista assume un
incarico dovrebbe avere scolpito nella propria mente e nel cuore e
magari scritto sul muro davanti la scrivania, di contribuire alla
realizzazione della giustizia, evitando di nuocere, mantenendosi
“neutrale”, considerando ragionevolmente ogni possibile spiegazione.
Deve cioè disporre della capacità specifica di ricevere
ed interpretare accuratamente le informazioni provenienti dall’ambiente
esterno, mettendosi nella posizione di chi non sa cosa sia realmente
accaduto, mostrandosi consapevole delle proprie deformazioni
professionali.
Ed ecco che il consulente deve dare la
propria disponibilità, cercando di inserirsi
nella realtà, mantenendo però sempre una separazione mentale che
impedisca l’identificazione del proprio “Io” esaminando con attenzione
l’incarico ricevuto e la documentazione messa a disposizione.
Il
problema che si pone, sia in ambito clinico, sia in quello giudiziario,
è di verificare cosa deve essere ritenuto
vero e cosa no, e di dotarsi di criteri affidabili a tale scopo.
Vale la pena di riferire in proposito la sintesi stilata
da Poole e Lindsay (1998), dei fattori che inducono preoccupazione nei
professionisti quando sono consci delle loro responsabilità
professionali.
Il primo riguarda la recente revisione della frequenza
con cui si presentano casi di falsi positivi.
Il secondo deriva dagli studi sperimentali, che hanno
dimostrato la suggestionabilità dei bambini nel farsi convincere da
adulti autorevoli a credere fatti non veri, nonché la difficoltà a
discriminare tra racconti di eventi reali ed eventi inventati, anche
considerando il fatto che la memoria di eventi ad alto impatto emotivo,
intrusivi, e vissuti come proibiti e deprecabili non ha la stessa
possibilità di essere alterata di quella di eventi di tutt’altra
qualità; tuttavia aver avuto numerose prove di quanto i ricordi dei
bambini possono essere manipolati induce certamente a riflettere.
Il terzo problema, emerso quanto più si è attivato il
confronto tra esperti nel campo accademico, deriva dalla constatazione
della fluidità dei giudizi e soprattutto dei percorsi che portano alla
decisione valutativa tra i professionisti in materia di abuso sessuale.
Il quarto fattore è rappresentato dalle istituzioni
giudiziarie che hanno ulteriormente complessificato il quadro, già
articolato nella comunità scientifica, di quali indicatori possono
essere considerati utili e affidabili nel valutare un sospetto di abuso
sessuale, escludendo o ammettendo procedure cliniche nelle aule di
giustizia secondo criteri propri della dinamica processuale, anche se i
due campi, quello clinico e quello giudiziario, debbono in qualche modo
essere mantenuti distinti.
Un’attenzione coordinata al problema, da
parte dei professionisti su una casistica vasta, corroborata da
continui confronti professionali, potrà assicurare rigorose
procedure, ridurre al minimo gli errori, come la discriminazione
tra veri abusi e falsi positivi, può avere
il pensiero e il modo di operare dei singoli esperti.
Non va
dimenticato che la tematica delle dinamiche che presiedono agli errori
di valutazione è stata oggetto di considerazioni e ricerca. Dettore e
Fuligni (1999) mettono in guardia rispetto a una pia gamma di errori
di ragionamento, che possono condurre a una valutazione sbagliata
circa la plausibilità o meno dell’abuso sessuale sospettato.
Partendo dal lavoro di McIntyre e Poper
(1983) sulla necessità di acquisire un’attitudine critica, gli autori
disegnano l’evoluzione storica del problema degli errori diagnostici.
Essi hanno alla loro origine una dinamica comune, quella del
“pregiudizio”, cioè la tendenza al giudizio soggettivo o la
preferenza per una data cognizione rispetto ad altre alternative, dando
origine a strategie euristiche, cioè a una sorta di cortocircuiti
mentali in cui tra premesse, analisi dei dati e ipotizzazioni
conclusive si verificano accelerazioni e semplificazioni mentali che
danno luogo, in campi molto insidiosi, a pericolose decisioni, sia
corrette, sia sbagliate, in quanto esse sono soltanto passaggi mentali e
mancano di approfondimenti assolutamente necessari per evitare di cadere
in errore.
Gullota (1997) pure dà molto rilievo a queste dinamiche
nell’originare errore nelle valutazioni di abuso sessuale, aggiungendo
che quando il professionista è orientato da un pregiudizio è facile, da
un lato, che sovrapponga le proprie opinioni ai racconti del bambino,
sia male interpretandoli, sia distorcendoli, dall’altro, che
nell’interloquire con lo stesso, scivoli su domande suggestive,
rischiando di contaminare le dichiarazioni.
Nella sostanza del verbale di
perizia/conferimento di incarico, il Giudice chiede solo di valutare la
maturità degli infanti, se possono essere considerate compatibili
le loro dichiarazioni, considerando la capacità di memorizzare e di
riferire a terzi, il contesto familiare, senza valutare i fatti o i
racconti dei bambini.
Merita premettere che spesso vengono confuse categorie
del diritto, come l’attendibilità, con quelle di credibilità e
competenza o anche con categorie della psicologia sperimentale, con il
rischio di una confusione di variabili concettuali e fenomenologiche che
appartengono a sequenze temporali diverse, che intrattengono un rapporto
logico e temporale ben definito tra loro.
Pertanto non si devono confondere le
qualità ed attributi del discorso e della memoria rispetto alla
credibilità generale di un racconto, per meglio definire il modo di
operare, cercando di chiarire per prima cosa quale
sia il suo specifico ambito di indagine in tema di valutazione della
persona del teste.
Non si
deve dimenticare che nel nostro Paese
esistono due funzioni distinte: lo psicologo/neuropsichiatra valuta
l’attitudine del minore a rendere testimonianza e la sua credibilità,
mentre solo il Magistrato può pronunciarsi in merito alla attendibilità
della prova (Corte di Cassazione Sez. III pen., Sent. 3 del
03/10/97).
Per quanto concerne la valutazione processuale della
testimonianza in senso generale, ci preme qui ricordare che secondo de
Cataldo (1988), la valutazione non dipende solo da quanto il teste
racconta, ma anche e soprattutto dalla valutazione svolta sulla persona
del teste.
La capacità a testimoniare costituisce una specie di
"abilità psicologica", come la stessa de Cataldo la definisce, che si
manifesta secondo diversi livelli e che, nella sua espressione ottimale,
rende la persona più sicura dei propri ricordi, meno suggestionabile,
meno incline a giudizi stereotipati, a proiezioni personali, perfino
all'influenza esercitata dai mass media.
Si tratta in sostanza di accertare se il testimone è
credibile, escludendo quindi che vi siano processi psichici anomali che
facciano dubitare delle sue capacità percettive, mnestiche e
rievocative, oppure se la sua testimonianza non è affidabile a causa di
alterazioni patologiche dei meccanismi percettivo-mnestici o di altre
funzioni psichiche preposte ai giudizi di verità-falsità della realtà,
oppure se non siano alterati da particolari situazioni psicologiche.
Si tratta, quindi, di indagare in merito alla personalità
del testimone per evidenziare eventuali tratti di suggestionabilità e di
falsificazione più o meno inconscia del materiale mnestico, di
meccanismi nevrotici che possono spiegare un certo atteggiamento e
contenuto testimoniale.
Nel caso dei bambini, com'è ovvio, la
valutazione della genuinità della testimonianza comporta problemi
specifici sia a livello psicologico che
legale e richiede una scrupolosa analisi dei dati ottenuti con l'impiego
di un rigoroso assessiment psicodiagnostico, al fine di salvaguardare i
diritti e gli interessi tanto della vittima quanto dell’indagato.
In effetti l’incarico che viene assegnato al consulente
di ufficio chiede di valutare:
- se il bambino ha una competenza psicologica, vale a
dire cognitiva ed emozionale per testimoniare;
- se il bambino è emozionalmente disturbato e nel caso,
se lo stress della partecipazione al processo possa aggravare un
disturbo o causare un danno durevole;
- se il bambino è in grado di testimoniare, quale
particolare preparazione psicologica o accorgimenti tecnici possono
essere richiesti.
L’indagine psicologica concerne due aspetti fondamentali
oggetto di perizia:
- l’attitudine del bambino a testimoniare, ovvero la sua
competenza, sotto il profilo intellettivo e affettivo.
- la sua credibilità
Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di
recepire le informazioni, di raccontarle con altre, di ricordare e di
esprimere una visione complessa, da considerare in relazione all’età,
alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo
esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.
Il secondo da tenere distinto
dall’attendibilità (la prova) è diretto ad esaminare il modo in cui
il minore ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da
selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.
In merito a questo aspetto si riportano alcune
considerazioni di luminari accademici come Di Blasio e Camisasca (1993)
che hanno ben chiarito il rapporto esistenti tra le due categorie di
“competenza” e “credibilità”.
In effetti sostengono che un testimone si può ritenere
competente e credibile, oppure competente e non credibile, ma non si ha
la condizione nella quale possa suscitare “non competenza e
credibilità”, poiché tra i due criteri sussiste una connessione logica e
temporale che riduce automaticamente il testimone non competente in un
testimone non credibile.
Inoltre sottolineano giustamente infatti la rilevanza
della sequenza temporale, raccomandando all’esperto di determinare in
primo luogo la competenza del testimone. L’esperto difficilmente riesce
ad effettuare una valutazione della competenza “indipendente”, in quanto
spesso si trova nella ineludibile situazione di valutare, senza volerlo,
la competenza di un bambino utilizzando elementi che attengono alla sua
credibilità.
Spesso sorge il legittimo dubbio che l’esperto raggiunga
una conclusione valutativa della competenza dedotta implicitamente dal
racconto di fatto e di episodi su cui non sempre il bambino può essere
chiaro e circostanziato, fatti su cui, viceversa, dovrebbero applicarsi
il solo giudizio di “credibilità”. Sul piano metodologico avviene così
che la credibilità o meno dei fatti finiscono per costituirsi come
elemento trainante su cui si basa il giudizio di competenza.
Inoltre Nurcombe (1986) ha definito la competenza come la
capacità di fornire una testimonianza credibile ovvero il grado con cui
il giudice o la giuria credono che il teste fornisca una testimonianza
onesta ed è per questo che l’accademico ritiene che la competenza e
credibilità siano da ritenersi categorie intrecciate tra loro, ma
che è utile, sia teoricamente che operativamente, considerarle separate.
Per quanto riguarda la competenza o attitudine a rendere
testimonianza, esiste un generale consenso tra gli esperti sulla
definizione ed in merito ai criteri di valutazione.
In aiuto agli esperti per una valutazione, sia della
competenza che della credibilità vi sono notevoli criteri valutativi,
che nel tempo sono stati sviluppati e applicati, raggruppati in tavole
sinottiche a cui si può far riferimento, senza la presunzione della
scienza infusa nel proprio “Io”.
In considerazione di quanto esplicato è
utile affermare che il professionista che dichiara l’attendibilità di i
un bambino, non solo viola “Linee guida deontologiche del psicologo
forense”, ma si espone alle seguenti osservazioni:
a)
in riferimento al profilo giuridico e alla sentenza
della Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 del 03/10/97) solo il
Magistrato ha la facoltà di pronunciarsi in merito all’attendibilità
della prova;
b)
lo psicologo/neuropsichiatra forense
valuta l’attitudine del minore a rendere testimonianza e la sua
credibilità e non all’attendibilità;
c)
si adopera perché i quesiti gli siano formulati in modo
che egli possa correttamente rispondere
d)
nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il
suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi
responsabilità decisionali né tenere alla conferma di opinioni
preconcette. Egli non può e non deve considerarsi, o essere considerato,
sostituto del giudice;
e)
lo psicologo forense presta particolare attenzione alle
particolarità normative, organizzative, sociali e personali del contesto
giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e
dell’attività
Pertanto è opportuno evidenziare che la
stessa legge, così come approvata dal legislatore, presenta una
deficienza nella determinazione degli “atti sessuali” e ciò può
rappresentare un punto forza del psicologo nel confermare la propria
teoria corroborando i sui principi, per l’assenza di linee comuni di
pensiero, sia fra il corpo accademico, sia nello stesso ordine
deontologico degli psicologi.
LA VALUTAZIONE COGNITIVA
Nell’aspetto cognitivo possono rientrare le inadeguate
conoscenze sessuali dell’età, le modalità di rivelazione da parte del
bambino dell’asserito abuso, i particolari di segretezza e degli aspetti
fattuali.
Le aree investigative riguardano il livello di coerenza
delle dichiarazioni sul contesto dei fatti, la elaborazione fantastica
rapportata all'età evolutiva, la chiarezza semantica.
Innanzitutto vanno presi in considerazione i fattori
cognitivi, come la memoria, capacità di distinguere la realtà dalle
fantasie, capacità interpretativa.
Molti autori affermano che l’oggetto di
ricordi può essere modificato proprio a causa di una domanda suggestiva,
senza dimenticare che la ricerca scientifica ha sostanziato che una
volta che il bambino ha costruito un falso
ricordo e ha confermato un dato evento, risulta molto difficile
convincerlo che può avere torto.
Gli indicatori
comportamentali ed emotivi che secondo la letteratura più aggiornata e
accreditata possono essere delle patologie o dei disturbi afferenti ad
uno stress, un maltrattamento, tensioni fra genitori, un gioco sessuale
fra infanti, un abuso fisico o mentale e che per le caratteristiche
della psicologia in quanto scienza empirica bisogna di prove per
procedere nella sua evoluzione e come dire che non dà elementi
esaustivi, dà delle indicazioni e raramente esprime certezze assolute in
un senso o nell’altro.
Fra questi
indicatori si annoverano paura, depressione, disturbi del sonno e
dell’alimentazione, mancanza di interesse per attività ludiche con i
compagni.
I
bambini tendono infatti a divenire aggressivi nei comportamenti, nei
giochi e a dimostrare un interesse o una conoscenza
del sesso inusuale per la loro età. Per quest’ultimo aspetto non va
dimenticato che certe esperienze appartenenti teoricamente agli adulti
sono costantemente proposte in televisione, in orari accessibili ai
bambini, e su internet.
Per quanto concerne internet è sufficiente scrivere nella
casella di un qualsiasi motore di ricerca la parola “sesso” per avere a
disposizione ben oltre 636.500 siti con immagini perverse e rapporti
sessuali di movimento, in forma gratuita o con possibilità di scaricare,
per chi lo desidera, ulteriori immagini e filmati.
Secondo Freud (1908 – 1914) l’inattendibilità delle
affermazioni dei bambini è dovuta al predominio in loro
dell’immaginazione, esattamente come l’inattendibilità delle
affermazioni degli adulti è dovuta al predominio in loro dei pregiudizi.
A suo avviso la mente del bambino è piena di fantasie
fino all’età di 7 o 8 anni, il che significa che prima di quell’età e
strettamente difficile per lui distinguere tra fabulazioni e realtà .
Anche Piaget (1969) concorda che fino ai 7 anni i bambini
incontrano difficoltà nel comprendere e riferire i dati temporali se
l’evento si presta, in qualche modo, ad una interpretazione ambigua,
come avviene per i falsi abusi.
La memoria
visiva permette ai bambini di descrivere rispetto alla scena dì abuso,
come il colore delle eventuali tende nella stanza, il luogo in cui altre
persone in quel momento si trovano e altro ancora.
Dai racconti
emergono anche dettagli relativi alle parole e ad altri suoni e rumori
emessi dal perpetratore, ai suoi movimenti, ai vestiti che indossava .
Le ricerche psicologiche per quest’ultimo aspetto hanno
mostrato che vi sono modelli di memoria a doppio magazzino, l’uno
“analogico” basato sulle immagini e l’altro “proposizionale” basato sul
linguaggio (Paivio, 1975) e altri modelli a funzioni distinte: memoria
episodica e memoria semantica (Tulving, 1972).
La letteratura scientifica mette in
guardia gli operatori del settore circa la quantità di danni che si
possono commettere, alla pari di un elefante in una cristalleria, circa
la equivocità degli indicatori, cognitivi, fisici, comportamentali ed
emotivi, creando un serio pericolo per l’infante, sia consumando un
abuso legalizzato in caso di falsità dello stesso, sia per l’accusato
che viene marchiato con un’immagine di
mostro perverso.
I profili
cognitivi riguardano il livello di coerenza delle dichiarazioni,
l’elaborazione fantastica, il giudizio morale, la chiarezza semantica.
Anche per
quanto concerne gli aspetti fisici occorre sottolineare come l’anatomia
normale dei genitali esterni infantili siano stati studiati
approfonditamente solo di recente; gli studi condotti, tuttavia, sino ad
ora non hanno consentito la definizione di alcuni standard.
Come
scrive Rutter (1989), gli individui sperimenteranno gli stessi eventi
in maniera differente, a seconda del loro livello di funzionamento
attraverso tutte le aree dello sviluppo psicologico e biologico.
Conseguentemente, le varie esperienze di maltrattamento
avranno diversi significati per un individuo a seconda della loro natura
e del tempo a cui l'esperienza si verifica.
Manly e coll. (1994) hanno evidenziato le diverse
dimensioni del maltrattamento che risultano predittive in rapporto al
funzionamento del bambino. I bambini abusati sessualmente si sono
mostrati, nel loro studio, più provvisti di competenze sociali rispetto
agli altri gruppi di bambini abusati, mentre in quelli abusati
fisicamente si riscontrano più problemi di comportamento rispetto ai
bambini non maltrattati.
Wolfe e Mc Gee (1994) hanno messo in risalto che l’abuso
psicologico e la trascuratezza sembrano provocare maggiori problemi di
adattamento nelle femmine, mentre nei maschi appare importante il
connubio tra abuso fisico e psicologico.
La psicologia dello sviluppo ci insegna che i fattori
eziologici emergono soltanto in combinazione con altri agenti
concomitanti e che ogni condizione di abuso e di maltrattamento richiede
un bilancio clinico complesso e multidimensionale, in relazione alla
fase evolutiva nella quale il bambino si trova (Caffo e coll., 2002).
Per esempio, occorre considerare in maniera differente il
caso di una bambina di cinque anni sottoposta ad abusi sessuali ripetuti
da parte del padre, da quello di un adolescente di quindici anni
coinvolto in una relazione con un adulto esterno alla famiglia. Gli
esiti clinici saranno, a tutti li effetti, prevedibilmente diversi.
Per affrontare più comprensivamente tutte le
problematiche personali e sociali connesse all'abuso, è necessario
adottare una prospettiva di valutazione orientata in senso
multidimensionale, considerando i diversi elementi in gioco e cercando
soprattutto di integrarli tra loro, allo scopo di ottenere criteri più
precisi, condivisi e attendibili, capaci di descrivere le situazioni di
rischio psicopatologico e psicosociale e di prevedere l'evoluzione.
Per esempio, diversi studi (Jumper, 1995; Neumann e
coll., 1996) hanno sottolineato la necessità di distinguere gli esiti di
disadattamento sociale causati dall'abuso sessuale da quelli legati da
eventi traumatici, stressanti, ansiogeni, ecc., come diverse forme di
maltrattamento e le dinamiche familiari a esse associate.
In questa prospettiva, occorre poter
procedere, nelle condizioni di abuso, a un bilancio clinico
approfondito, avvalendosi di strumenti ispirati a una metodologia
scientificamente fondata e basata su dati d'evidenza piuttosto che su
soluzioni “impressionistiche” ed emotive.
Il paradigma dell’evidence based
medicine può in tal senso essere applicato anche come presupposto
per una politica della salute, nel senso esteso alla salute mentale e
dell’infanzia. Si tratta, evidentemente, di prendere in
considerazione gli elementi di certezza, ovvero le evidenze, che
scaturiscono dalla ricerca scientifica e dall’adozione di tecniche di
valutazione condivise, e su quelle costruire ipotesi causali e linee di
intervento, scegliendo quelle strategie di cui sia stata dimostrata
l'efficacia (Cohen e Caffo, 1998). Tali principi di assessment
dovrebbero riguardare sia l'esame clinico del bambino, anche in
senso prognostico, sia gli aspetti psicosociali che comprendono la sua
famiglia e il suo ambiente di vita.
E’ consigliabile adottare in questa sede,
quando è possibile, scale di valutazione validate e mirate, come la
ParentChild Conflict Tactics Scales di Straus e coll. (1998). Tale
impostazione dovrebbe essere adottata anche, e soprattutto, per quanto
riguarda le scelte preventivo-terapeutiche, nella prassi della
"prevenzione coatta" (Sergio, 1999), ovvero del "trattamento coatto"
volto a far emergere, in una prospettiva di diagnosi precoce diretta e
di controllo sociale, il fenomeno dell'abuso (e, in particolare,
dell'abuso sessuale intrafamiliare), che può comportare costi
psicologici assai alti per il minore, specie quando non si sia pervenuti
a riscontri attendibili circa la valorizzazione del sospetto.
In altre parole, risulta dannoso coinvolgere il minore in
una presa in carico "terapeutica", a volte penetrante e invasiva, a
partire dal convincimento, spesso non sufficientemente validato, che
l'abuso si sia effettivamente verificato; le scelte dovrebbero essere
guidate dall'adozione di modelli di intervento vagliati dalla comunità
scientifica e fondati su principi di qualità.
Diverse evidenze dimostrano la continuità tra esperienze
di maltrattamento durante l'infanzia e la depressione dell'adulto (Wise
e coll., 2001), o tra l'abuso sessuale e i disturbi dell'alimentazione
(specie l'anoressia) nel corso dell'adolescenza e dell'età adulta.
Questa prospettiva appare molto promettente, nella misura in cui
consente di gettare un ponte tra la psicopatologia dello sviluppo e la
psichiatria dell'adulto, offrendo nuovi supporti teorici e clinici per
interpretare e prevenire le evoluzioni psicopatologiche a partire da
condizioni di "rischio" durante l'infanzia.
Si tratta allora di comprendere quali sono i meccanismi e
le dinamiche, interne ed esterne, attraverso le quali una situazione di
abuso può esitare in un’internalizzazione da parte del soggetto che la
subisce, sino a pregiudicare la rappresentazione di sé e le capacità
adattive. Sotto questo aspetto, lo studio della continuità evolutiva tra
infanzia, adolescenza ed età adulta e dei suoi nessi psicopatogenetici
consente di gettare nuova luce su molte condizioni di disagio e di
sofferenza psicologica, offrendo allo stesso tempo chiavi di lettura e
strumenti di intervento più mirati.
E’ però necessario continuare a qualificare più
compiutamente i termini, i tempi e i limiti degli approcci preventivi,
progettando teorie e prassi operative più consone alle risultanze che
emergono dai rilievi epidemiologici e dai riscontri clinici e
osservativi.
Per meglio comprendere l’operato peritale merita
soffermarci ancora un momento, non per creare confusione al lettore, ma
semplicemente per dare un maggiore supporto circa gli elementi bizzarri
nei racconti di abuso.
"Se le parti E e F del racconto di un bambino sono
difficilmente credibili, o assolutamente non credibili, quanto credito
si potrà dare alle parti A, B e C?" (Everson, 1997).
Secondo la definizione di Yuille e coll. (1995), vanno
considerate false anche le dichiarazioni che contengono una combinazione
di elementi corrispondenti ai fatti e di altri non appartenenti
all'evento originale.
Everson e Boat (1989) hanno evidenziato che il motivo più
frequentemente addotto per il giudizio di infondatezza è rappresentato
dalla presenza di elementi "improbabili". Everson (1997) sostiene,
al contrario, che la presenza di elementi strani, improbabili,
fantastici nelle rivelazioni dei bambini non deve condurre al rifiuto
della denuncia senza prima aver considerato la presenza di possibili
meccanismi che li giustifichino.
L’Autore ha rilevato 24 meccanismi esplicativi divisibili
in tre gruppi.
1) Interazione dell'episodio d'abuso con le
caratteristiche del bambino.
Un comportamento poco comune, insolito e bizzarro, non
deve essere screditato solo sulla base della sua rarità o particolarità.
Un esperto impegnato nella valutazione dovrebbe considerare l'ipotesi
che il bambino riferisca una descrizione accurata della realtà per
quanto essa non appartenga al dominio delle sue esperienze o delle sue
aspettative.
Va anche considerata la possibilità che la rivelazione
"strana" sia il prodotto della manipolazione del perpetratore, il quale
attraverso l'inganno o l'uso di sostanze tenta di confondere, screditare
o intimidire il bambino.
La vivida immaginazione dei bambini,
associata a errori nei processi di source monitoring e reality
monitoring, possono far sì che essi introducano nel racconto
elementi contenuti nelle minacce del perpetratore. Un inserimento di
minacce può spiegare perché vengano a volte aggiunti, nelle
dichiarazioni d'abuso, racconti di animali e bambini che vengono uccisi.
In condizioni di forte stress emozionale, i bambini possono infatti
sperimentare alterazioni nella percezione sensoriale. Tali
rievocazioni impropriamente si associano a eventi e stimoli "neutri" e
possono deformare la percezione del bambino. Il bambino cerca
infatti di integrarli in schemi mentali già esistenti, producendo di
conseguenza una ricostruzione non fedele.
Secondo l'ipotesi di Ganaway (1989), i bambini con
disturbi dissociativi utilizzano parole o immagini provenienti
dall'esterno per creare racconti provvisti di un personale significato.
Gli alti livelli di attivazione
emozionale sperimentata durante il trauma possono esitare in "percezioni
errate di origine traumatica" attraverso tre tipi di meccanismi.
- Nel primo, gli alti livelli di eccitazione emozionale
al momento del trauma determinano errori di percezione.
- Nel secondo, avviene una contaminazione di eventi
"neutrali" (ovvero di situazioni di non-abuso) da parte di frammenti di
memoria traumatica non integrati.
- Nel terzo, si verificano un "blocco dissociativo" nella
formazione dei ricordi ed errori nella memoria episodica relativa alla
ricostruzione sequenziale dell'evento.
Il secondo e il terzo meccanismo sarebbero ascrivibili a
un "collasso" del sistema di memoria linguistico derivante da condizioni
di intenso stress, tale da produrre sintomi dissociativi.
Anche le strategie consce e inconsce che un bambino pone
in atto per far fronte alla paura, all'ansia e alla confusione
contribuiscono a creare distorsioni nel racconto.
Il senso di impotenza che il bambino prova durante il
trauma e durante il racconto, possono indurlo a introdurre nel racconto
stesso elementi di "fantasie d'onnipotenza" in cui vengono descritte
reazioni agli atti d'abuso in realtà mai avvenute, ma solo desiderate, o
l'intervento di eroi e soccorritori immaginari. Il bambino può
anche riferire dettagli bizzarri, frutto dell'utilizzazione di metafore
e iperbole nel tentativo di controllare le proprie ansie e di reificarne
l'impatto emotivo. Tra le difese attuate consapevolmente dal bambino,
vanno considerate tutte le strategie per deviare la responsabilità dal
vero abusante o per negare la propria vittimizzazione. Un esempio
"bizzarro" di sostituzione del perpetratore coincide con l'attribuzione
di responsabilità a un personaggio irreale, fantastico, soprannaturale.
Anche l'immaturità cognitiva del bambino
può giustificare molte descrizioni inusuali. Durante le
dichiarazioni d'abuso, spesso i bambini raccontano di essere stati
penetrati con strumenti o altro, associando erroneamente alla sensazione
fisica sperimentata la rappresentazione di oggetti conosciuti in grado
di produrla. Tale fenomeno può comparire anche nelle
descrizioni di bambini più grandi che riferiscono situazioni di abuso
precedentemente vissute, in quanto la forma linguistica con cui un
elemento è stato identificato riveste molta importanza anche al momento
del suo successivo recupero mnestico.
2) Interazione del processo di valutazione diagnostica
con le caratteristiche del bambino.
In questo gruppo vengono descritti da
Everson dieci diversi meccanismi che possono essere disposti lungo un
continuum in base al contributo ascrivibile al bambino o
all'intervistatore nella produzione del materiale "bizzarro".
A un estremo possono essere collocati gli
errori a cui il bambino contribuisce solo in minima parte. Questi
sono il frutto di defaillance dell'intervistatore che, per
esempio, riporta la narrazione ascoltata dal bambino in maniera errata,
o in modo da essere frainteso dai colleghi. Sono comprese in
questo gruppo anche le domande mal poste alle quali il bambino si
adegua.
Al centro del continuum, gli errori
sono causati da entrambe le parti. Da un lato l'intervistatore
incauto suggerisce attraverso le domande e l'uso di strumenti
dell'assessment alcuni ricordi, dall'altro il bambino vulnerabile li
assimila.
All'estremità opposta l'Autore colloca i processi basati
sull'inganno di cui il principale "responsabile" è il bambino.
E’ il caso delle esagerazioni
prodotte per ottenere l'attenzione e l'approvazione dell'intervistatore.
Un iniziale rivelazione d'abuso viene
spesso accolta con grande interesse ed empatia da parte
dell'ascoltatore, mentre nelle interviste successive lo stesso
materiale, avendo perso il carattere di novità, non
provoca la stessa reazione e il bambino può decidere di aggiungere
particolari o di ingigantire quelli già rivelati.
Non è raro, inoltre, che i bambini più
grandi inventino accuse per ottenere vantaggi personali. Le bugie
possono essere raccontate per mascherarne altre e aggiungere maggiore
credibilità ai precedenti racconti o per fare in modo che le accuse
vengano più seriamente considerate e che il perpetratore venga punito.
Alcuni racconti insoliti possono essere forniti senza una motivazione
ben individuabile: è il caso delle menzogne basate sulla fantasia
(fantasy lying). Secondo Everson, queste compaiono raramente
nei bambini normali e, in genere, coloro che indulgono in questo tipo di
menzogne lo fanno su un'ampia gamma di argomenti, anche al di fuori
dell'esperienza di abuso.
3) Interazione tra influenze estrinseche e
caratteristiche del bambino.
In alcuni casi un’errata attribuzione
della fonte dell'informazione genera distorsioni nel racconto. Il
bambino può inserire dichiarazioni ascoltate da altri bambini (come nel
caso della cross-contamination, ove diversi bambini sono stati
sottoposti a varie sedute) o informazioni ricavate dai media o, ancora,
tracce provenienti da materiale onirico (sogno) nella propria memoria
episodica. I bambini piccoli e minori si dimostrano particolarmente
sensibili alla suggestione sociale e all'influenza di materiale
proveniente da fonti interne (sogni, rappresentazioni, fissazioni dovute
a processi psicotici).
I meccanismi presentati non costituiscono categorie
esplicative indipendenti o tali da escludersi a vicenda; inoltre, per la
maggior parte essi si propongono come puramente speculativi, convalidati
per via aneddotica o tramite l'intuizione clinica. Everson suggerisce
che essi vengano utilizzati come supporto per l'analisi obiettiva delle
dichiarazioni d'abuso e auspica un'espansione della gamma di ipotesi
considerate valide. Tale ampliamento necessita anche di uno
sviluppo metodologico per la diagnosi.
I possibili meccanismi esplicativi delle dichiarazioni
caratterizzate da elementi bizzarri e le motivazioni alla base dei
racconti falsi possono essere utilizzati come guida nel processo
decisionale volto alla valutazione della credibilità. I meccanismi
rilevati da Everson, e le diverse cause di false rivelazioni citate in
precedenza, rappresenterebbero solo una parte dell’intera gamma di
possibilità da vagliare; possono essere considerate come ipotesi al fine
di corroborarne altre.
Un esperto dovrà naturalmente
dare la precedenza a quelle dimostrate empiricamente piuttosto che a
quelle basate sull'intuizione, accettando inoltre la relatività delle
ipotesi stesse ed essendo pronto a rimetterle in discussione.
Più volte nel corso dell’esame di un
procedimento è stato evidenziato e sottolineato la prospettiva di un
falso abuso, con la mancata attivazione di tutti quei
meccanismi che i ricercatori hanno posto in evidenza. Ciò è dovuto
essenzialmente al profilo delle politiche sociali e del bene comune a
discapito del valore dominante della libertà individuale.
E proprio in merito agli indicatori di
credibilità (e falsità) nei racconti d’abuso la letteratura
specialistica ha posto in evidenza criteri definiti come credibility
enhancer, legati alla cosiddetta "prova logica”. Sono
stati sollevati spesso dubbi sulla validità di tali criteri e sulle
modalità di intervista che si basano su di essi. Una delle
critiche avanzate consiste nell'osservazione che il gruppo dei bambini
abusati risulta troppo eterogeneo per cercare di identificare un gruppo
di risposte comportamentali comuni.
Tuttavia, se gli indicatori non sono utilizzati come
indici specifici di abuso e se vengono integrati in un approccio
valutativo multidimensionale possono aiutare l'esperto nel processo
decisionale valutandone:
Spontaneità
Questo indicatore può essere inteso in due
accezioni. La prima, si riferisce alla modalità secondo la quale
il bambino si decide a compiere la rivelazione, ossia autonomamente o a
seguito dell'iniziativa di terzi. La seconda accezione si
riferisce al modo in cui viene verbalizzata l'esperienza di abuso
durante l'intervista. La situazione ideale coincide con il racconto
spontaneo dell'esperienza sessuale di cui il bambino è stato vittima.
Gardner (1995) fa notare che i bambini indotti, persuasi a rivelare
l'abuso, si comportano diversamente. Essi tendono a fornire le
informazioni (false) relative al presunto abuso con sollecitudine e
presentano quasi subito la loro versione dei fatti, riconoscendo
all'istante il momento in cui devono verbalizzare direttamente le
informazioni indotte. I bambini "programmati" sanno che quando
viene pronunciata la parola "verità" è il momento di descrivere lo
scenario dell'abuso. Quest'ultimo viene recitato come una poesia o
"litania" appresa, senza emozioni. I bambini indotti a rivelare
accuse false non hanno alle spalle i segreti, le minacce o i ricatti
vissuti dai bambini realmente abusati. Non compare vergogna
o senso di colpa per la partecipazione ad atti sessuali.
La spontaneità (e l'espressione delle emozioni in genere)
va considerata come un indicatore da valutare con molte cautele in
quanto anche bambini realmente abusati possono divenire insensibili, e
"abituarsi" a parlare dell'abuso, specie dopo molteplici interviste.
Wehrspann e coll. (1987) considerano un
tipo particolare di risposta spontanea denominata embedded response.
Fanno parte di questa categoria le dichiarazioni che emergono a
seguito di un'associazione tra uno stimolo neutro e la situazione
d'abuso.
Dettagli
La presenza di dettagli nel racconto
libero rappresenta l'indicatore più citato in letteratura. I bambini dai
tre anni circa in su, realmente vittimizzati,
sono spesso in grado di fornire descrizioni e
dettagli specifici riguardo ai fatti e allo scenario d'abuso.
Questi, spesso, sono resi con un linguaggio concreto e idiosincrasico
appropriato all'età, legato a conoscenze che difficilmente vengono
mostrate dai loro coetanei. La memoria visiva permette ai bambini di
descrivere dettagli periferici rispetto alla scena d'abuso, come il
colore delle tende nella stanza, il luogo in cui altre persone in quel
momento si trovavano ecc. Dai racconti emergono anche dettagli
relativi alle parole e ad altri suoni e rumori emessi dal perpetratore,
ai suoi movimenti, ai vestiti che indossava
.
I dettagli
riferiti alle circostanze temporali risultano in genere difficili da
ottenere nei bambini piccoli, i quali mostrano spesso difficoltà nel
riferire la durata dei singoli episodi, il numero delle volte in
cui si sono ripetuti e la loro cronologia, in parte a causa di
limiti cognitivi, in parte perché l'evento traumatico può interferire
sulla percezione del tempo.
Avviene
sovente che i bambini realmente abusati sessualmente riportino
inoltre una serie di dettagli tipici della fenomenologia dell'abuso.
Riferiscono i segreti (secrecy details), le minacce, i ricatti,
le ricompense verbalizzate dall'autore dell'abuso. Sono anche in
grado di riferire, in maniera dettagliata, le modalità di "aggancio",
utilizzate dal perpetratore, per coinvolgerli emotivamente rispetto a
ciò in cui vengono implicati. Nelle varie interviste possono
aggiungere dettagli nuovi anche se il racconto d'abuso rimane invariato
nelle sue parti principali. I bambini indotti a rivelare false
accuse, invece, non avendo a disposizione una rappresentazione visiva
dell'evento né conoscenze sufficienti in materia sessuale, tendono a non
fornire spontaneamente dettagli specifici e rispondono "non lo so" o
"l'ho dimenticato" alle domande dell'intervistatore volte a ottenere
informazioni.
E possibile,
tuttavia, che a seguito delle domande rivolte loro nelle varie
interviste i bambini "imparino" a descrivere dettagli di minacce,
ingiunzioni del segreto e così via, perché si accorgono che ciò
corrisponde a quello che gli intervistatosi si aspettano di ascoltare.
Le esperienze raccolte da altri (attraverso i media, la scuola, o altri
compagni come nel caso della cross-contamination possono
costituire una fonte per la costruzione di rappresentazioni dettagliate
di scene d'abuso mai vissute, ma che vengono raccontate con modalità
simili a quelle proprie dei ricordi "veri" (Mazzoni, 1998).
Linguaggio inappropriato
Anche bambini piccoli, a volte, si
riferiscono alla propria esperienza con termini quali "molestie
sessuali", “abusi”, “penetrazione”. Può accadere che i
bambini realmente abusati ascoltino gli intervistatori stessi che
utilizzano questi termini e che li adottino, sviluppando nel corso delle
varie interviste una "litania" simile a quelle prodotte dai bambini
"programmati". Quando essa si realizza durante la prima
rivelazione può far nascere il sospetto di un'induzione.
Occorre comunque tenere presente che il linguaggio dei bambini è anche
frutto del contesto familiare e sociale in cui essi vivono.
Storia raccontata dal punto di vista del bambino
I bambini narrano le loro esperienze discriminando e
interpretando gli elementi in base allo stadio di sviluppo in cui si
trovavano al momento dell'esperienza o al momento dell'intervista.
Consistenza
Poiché la memoria è fallibile, c'è da attendersi che
l'iniziale rivelazione subisca variazioni, soprattutto quando viene
riportata a distanza di molto tempo dall'evento originale e nel corso di
numerose interviste con adulti diversi.
I bambini realmente abusati, inoltre, spesso aggiungono
particolari che fanno realmente parte dell'evento originale frutto della
ricostruzione mnestica. Gli stati d'animo variamente sperimentati
e i diversi indizi forniti dagli adulti o dal contesto possono
facilitare la comparsa di nuovi frammenti.
E’ probabile, invece, che i bambini che
non hanno vissuto realmente l'abuso non si ricordino ciò che hanno
detto precedentemente e si contraddicano o, al contrario, riportino la
rivelazione sempre con le stesse parole e forniscano sempre le medesime
informazioni.
Wahrespan e coll. (1987) considerano più accezioni di
questo indicatore:
1)
ripetizione delle stesse dichiarazioni in più interviste;
2)
consistenza delle dichiarazioni rese allo stesso
intervistatore;
3)
ripetizione dello stesso tema attraverso più mezzi di
comunicazione (disegni, bambole anatomiche, comportamento, gestualità
ecc.);
4)
conferme attraverso dichiarazioni rese da altri bambini.
Gli Autori, inoltre, considerano anche un altro tipo di
indicatore ancora legato alla consistenza: la consistenza in presenza di
"opposizioni". Secondo loro la credibilità aumenta allorché i
bambini confermano le accuse anche in presenza di un atteggiamento
oppositivo da parte dell'interlocutore.
Rivelazioni "in progress"
Questo indicatore è apparentemente in
contraddizione con il precedente. E’ stato osservato che alcuni
bambini recuperano i ricordi a poco a poco, per vari motivi (stati
d'animo diversi, indizi vari ecc.) e che pertanto i contenuti delle
interviste possono essere caratterizzati da aggiunte successive.
Le rivelazioni caratterizzate da un’aggiunta progressiva di particolari
rappresentano tuttavia anche una caratteristica delle esagerazioni
tipiche delle accuse "a reticolo" o dei bambini che cercano di
mantenere l'attenzione dell'intervistatore o che, per coprire
le bugie precedenti, sono costretti a inventarne altre.
Candid style
E’ uno dei criteri citati dall'American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1997) e consiste
nelle correzioni spontanee da parte dei bambini e nell'ammissione da
parte loro di non ricordare alcuni dettagli.
Affettività appropriata
Anche attraverso il canale non verbale il
bambino fornisce importanti informazioni. Herinan (1990)
suggerisce di osservare il tono, le espressioni, i gesti, eventuali
cambiamenti emozionali correlati al tema dell'abuso, e la
corrispondenza tra il contenuto narrato e il comportamento non verbale.
Alcuni bambini, passando da temi neutrali a quelli
specifici della loro esperienza traumatica, mutano tono e volume della
voce, evitano il contatto oculare, piangono, manifestano rabbia, si
muovono agitatamente.
Spesso c'è congruenza tra il contenuto della narrazione e
l'emozione espressa attraverso il canale non verbale (e vocale-non
verbale), ma tale indicatore può talora trarre in inganno; anche nei
bambini sinceri può non essere correttamente decodificata
dall'ascoltatore un'evidente risposta di carattere emozionale.
I bambini che vengono indotti a false
rivelazioni producono sovente narrazioni apparentemente caratterizzate
da mancanza di partecipazione emotiva, "robotiche" (robot-like).
Le loro rivelazioni, tuttavia, se attentamente esaminate risultano
essere tutt'altro che prive di reazioni emotive in quanto la paura di
essere scoperti, di essersi sbagliati o di non essere creduti può
manifestarsi attraverso il canale non verbale e vocale-non verbale.
Questo indicatore presenta anche un'altra accezione: il
tipo di affetto esperito dai bambini nei confronti del genitore. E’
stato già osservato come spesso i bambini provino difficoltà a esprimere
i propri sentimenti, specie sulla base di una forte ambivalenza
affettiva. Inoltre, le numerose dinamiche, interne ed esterne, che
intervengono nell'abuso rendono altrettanto varie le risposte possibili
da parte del bambino, sì da rendere assai difficile stabilire quale sia
l'affetto "appropriato".
Il modo di descrivere i propri sentimenti e di proporsi
del bambino, rappresenta l'elemento diagnostico più controverso, in
quanto dipende dall'interazione di più fattori.
Secondo Heiman (1992) questi sono:
1)
il timing dell'intervista ( è la
prima o l'ultima di una lunga serie?);
2)
il tipo di supporto offerto al bambino;
3)
le conseguenze della rivelazione;
4)
la severità dell'abuso e gli effetti sulla personalità
del bambino.
Riguardo a quest'ultimo fattore, l'autrice
puntualizza che i meccanismi dissociativi e il diniego
possono dar luogo a reazioni non prevedibili e paradossali.
Plausibilità della narrazione
Secondo Gardner (1995), i bambini
realmente abusati forniscono facilmente descrizioni credibili delle loro
esperienze, mentre i bambini "programmati" inseriscono eventi ed
elementi poco plausibili se non impossibili: "if it sounds
incredible, it probably isn't true".
Alla luce di quanto osservato da Everson (1997), la
plausibilità non andrebbe valutata in base alle aspettative rispetto
alla sessualità, alle preferenze sessuali e ad altri criteri
autoreferenziali, ma attraverso le leggi della fisica e della biologia.
Si può concludere che il racconto del minore può
costituire una fonte ricca di informazioni sia per determinare la
credibilità, sia per ricostruire gli eventi accaduti.
Il racconto, tuttavia, non può essere considerato l'unica
fonte di informazioni.
Ogni testimonianza va letta in un
quadro più ampio. I criteri utilizzati necessitano di verifiche
incrociate, poiché nessuno di questi può essere considerato come indice
"assoluto" di abuso in un senso o nell’altro.
La gamma di ipotesi che si considerano
valide per spiegare gli elementi a disposizione nel racconto del minore
richiede decisioni basate sull'integrazione esauriente di tutti i dati
disponibili ("prova storica"), piuttosto che il ricorso
prevalente al bambino e al suo racconto, escludendo a priori i
racconti di terzi (es. la madre ecc.) che non hanno avuto concretezza.
A conclusione di quanto la ricerca scientifica ci propone
in merito alla valutazione cognitiva e in considerazione che la
psicologia è una scienza empirica con tendenze di pensiero in gruppi
difformi è auspicabile che prevalga un senso comune.
In particolare lo psicologo forense dovrebbe avere una
formazione specifica fondata sia su un continuo aggiornamento di quanto
la ricerca scientifica mette a disposizione al corpo accademico, sia
sullo studio di casi concreti, verbali di perizia e videoregistrazioni
prodotte all’autorità giudiziaria, per una valutazione critica e
congiunta degli operatori del settore.
Inoltre merita osservare che la videoregistrazione
offre notevoli vantaggi per uno studio approfondito, proprio perché è in
grado di fornire elementi che non possono essere descritti in modo
propositivo e consentono di porre in discussione costruttiva le proprie
osservazioni o impressioni al fine di una crescita in rete e non al
senso di antagonismo, come in realtà è in atto per una supremazia
rivolta esclusivamente al protagonismo e al denaro, trascurando la
crescita professionale.
LE FONTI DI ERRORE
La letteratura internazionale richiama il rischio di una
errata lettura di certi indicatori di abuso sessuale mettendo in guardia
psicologi, neuropsichiatri, pediatri e assistenti sociali e altri
operatori contro il pericolo di scambiare per segnali di abuso
comportamenti che invece sono collegati con la fase di dissoluzione e
conflittualità del legame matrimoniale, abbandono a se stessi
nell’ambito familiare per difficoltà economiche, immagini violente
costantemente proposte dalla televisione durante le ore di assenza dei
genitori, eccessiva nudità familiare oltre i canoni morali o anche per
pochezza di tempo dedicato ai bambini da parte di altre persone
nell’ambito familiare o indifferenza tali da instillare stati emotivi
d’animo di preoccupazione nell’infante, divenendo molto vulnerabile
nell’età fra i 3 e i 4 anni sotto il profilo dell’autostima.
In particolare, i bambini sotto i sei anni possono
riflettere le preoccupazioni, le ansie e le angosce degli adulti;
possono rispondere con irritualità, crisi di pianto, paura, ansia da
separazione, insonnia, comportamento aggressivo o regressivo a stadi
precedenti di sviluppo.
Questo avvertimento viene anche dagli autori, come Finkel
e Paradise (1992), i quali sottolineano che molti dei disturbi degli
infanti sottoposti ad abusi sessuali possono essere espressione di
semplici varianti dello sviluppo normale o di stress psicologici
aspecifici.
E’ da tener presente che il 28-38% dei normali bambini di
3-8 anni soffre di incubi notturni, mentre il 26% dei normali bambini di
5-11 anni ha paura del buio. Un’enuresi notturna si osserva
approssimativamente nel 30% dei bambini di 4 anni e nel 10% di quelli di
6 anni.
I suddetti disturbi comportamentali e somatici non
dovrebbero, quindi, condurre, di per sé, alla presunta diagnosi di abuso
o, meglio, l’ipotesi di abuso sessuale dovrebbe essere soltanto una
delle molte che possono essere prese in considerazione.
Sulla stessa linea è Lebovici (1990), che segnala un
aumento di attività autoerotica nei bambini quando l'ambiente familiare
diventa teso, quando esplode la conflittualità tra i coniugi, quando il
bambino viene messo di fronte alla prospettiva di perdere sicurezza e
stabilità.
La masturbazione diventa una funzione di compensazione e
di recupero di spazi di potere e di dominio nel rapporto con i genitori.
Insomma, se si possono accettare i fraintendimenti dei
genitori, ben più gravi appaiono gli errori degli specialisti, che
scambiano per sintomi da abuso i sintomi dovuti alla separazione,
programmi formativi scolastici per lo studio di un robot, immagini
televisive violente o erotiche e posizioni fisiche di atteggiamento del
bambino come quella a rana.
Kuehnle (1998) auspica che si instauri un
filo diretto tra le esperienze di chi studia il fenomeno da un punto di
vista scientifico e quello di chi opera quotidianamente nei singoli casi.
Ciò potrebbe scongiurare il rischio di farsi fuorviare dai pregiudizi
costituitisi, trasformando automaticamente le proprie procedure di
indagine su un fenomeno che tuttora è alla ricerca di un presunto
assestamento.
Pertanto i fatti su cui gli psicologi
spesso ragionano non sono fatti ma fattoidi (Mailer, 1973) cioè
avvenimenti che non sono dei fatti ma ne hanno solo l’apparenza: in
quanto ritagliati artificialmente, connessi ed interpretati in un certo
modo gli stessi fatti possono assumere una valenza che essi non hanno.
Tutto ciò significa che non si devono mai perdere di
vista i criteri di scientificità, criteri fondamentali non solo per
spiegare ma soprattutto per dimostrare le proprie affermazioni. Nel caso
si fossero dimenticati i sani principi di una diagnosi, si rimanda il
consulente a leggersi il “Manuale di Psichiatria” di G. Della Russo, in
modo da imparare come si effettua un esame obbiettivo, esame che si
ricorda come fondamentale non solo per il clinico, ma anche e
soprattutto per uno psichiatra od uno psicologo.
Potrebbe forse imparare cosa vuol
dire essere orientato nel tempo e nello spazio, imparare a studiare la
memoria sia a breve che a lungo termine, a valutare la capacità di
concentrazione e di attenzione, e potrebbe dare un primo giudizio
sull’ideazione, per poi passare, se il caso lo richiede, a somministrare
test intellettivi o proiettivi.
Daniel L. Schachter osserva che non esiste nessuna prova
scientifica che correli disturbi osservabili con abusi sessuali, mentre
è possibile che individui affetti da disturbi del comportamento siano
facilmente indotti a ricordare fatti mai accaduti.
In Italia sono già stati scoperti errori giudiziari gravi
proprio in questa materia.
Bisogna stare attenti, perché non tutto ciò che sembra
edificante e buono è anche vero, e il bene fa male, quando pretende di
prevalere sulla verità.
Un importante problema diagnostico riguarda i casi in cui
le denuncie di abuso sessuale si verificano nel contesto familiare di
una separazione o di un divorzio, con una incidenza che raggiunge il
90–95%, attribuendo a tutti gli altri casi di non incesto le stesse
risposte cliniche di comportamento e diagnosi che per un verso possono
avere delle attinenze, per altre sono nettamente furvianti e
destabilizzanti.
Faller (1984) mette in luce diversi aspetti “ruolo” di
vittima che il bambino si trova a sostenere come conseguenza della
denuncia: sia se la storia viene creduta, sia se non è creduta ma è
vera, le implicazioni che coinvolgono lui e la sua famiglia sono di
vasta portata.
Il bambino si pone in una posizione di rischio dicendo la
verità in quanto se racconta i giochi fra coetanei ha certamente paura
di essere incriminato per aver fatto delle “cose brutte”, proprio perché
tutti coloro che sono venuti a contatto col minore le hanno considerate
tali, anziché evoluzione naturale e prevedibile per l’età; se invece non
racconta quanto voluto dai genitori rischia un rifiuto dalla famiglia,
con la possibilità di essere “punito” e si può sentirsi in colpa con la
paura di eventuali ritorsioni.
Tornando a Faller (1984) e ai motivi che
inducono resistenze nel bambino a rivelare, va notato che la vittima
deve raccontare dettagli intimi della sua storia a molte persone, e la
vergogna e l’autoattribuzione di colpa per essere stato coinvolto in
atti sessuali, assieme al senso di responsabilità per le conseguenze
negative, possono inibirlo.
Spesso i bambini si sentono impotenti nei confronti di un
adulto, così che non rivelano il loro segreto anche per molto tempo.
Colui che fa la valutazione, quindi, deve considerare
l’aspetto motivazionale a dire la verità o a mentire che, come si vede,
si presenta molto complesso e con ovvie ricadute sul percorso
diagnostico e/o di relazioni tecniche per finalità giudiziarie.
Proprio da quanto sopra esposto si ritiene utile
distinguere fenomeni e conseguenze derivanti dall’abuso familiare, cioè
dell’incesto, affinché non siano attribuite a situazioni che non hanno
alcunché in comune con tali episodi e che inducono il professionista a
fare delle dichiarazioni che sono completamente fuori luogo.
In sostanza come è stato descritto nel testo di recente
pubblicazione sui bambini abusati (Malacrea, Lorenzini, 2002) gli
indicatori per maggiori orientamenti vengono evidenziati da vari autori
come Green (1986) ove si evidenzia che l’attività sessuale delle false
dichiarazioni può essere ottenuta abbastanza facilmente nel corso del
primo colloquio in modo esplicito e senza alcuna difensiva e tanto meno
cambiamenti dell’umore.
Nel caso di dichiarazioni vere,
la rivelazione è assolutamente accompagnata da un umore depresso, da
angoscia e da intense emozioni e nei bambini molto piccoli ci può essere
la tendenza a mettere in atto simbolicamente la violenza subita nel
gioco prima che possa essere verbalizzata.
Anche Elliot e Triere (1994) propongono
dei criteri orientativi ove la veridicità dell’abuso può essere
credibile quando il resoconto di almeno un episodio è dettagliato,
coerente, collegato al contesto, e appropriato per l’età; il bambino non
è molto evitante nei confronti dell’argomento proposto; non c’è la prova
che le sue affermazioni siano state suggerite,
né ci sono prove esterne che contraddicono alcuni aspetti delle
dichiarazioni del bambino, ma non negano la veridicità dell’abuso che
viene denunciato (Vedere sent. del 12/12/95 riportata fra le note).
Per
contro si individuano alcune caratteristiche delle rivelazioni che
non possono essere considerate credibili e
in particolare quando, durante il racconto dell’abuso, vengono forniti
dettagli in modo non appropriato all’età del bambino, o c’è la
prova che il piccolo sia stato indottrinato, o le affermazioni fornite
non sono per niente coerenti, o ci sono prove che suggeriscono in modo
molto forte che il soggetto non abbia mai sperimentato l’evento che
racconta.
La presenza di dettagli nel racconto
rappresenta l'indicatore più citato in letteratura. I bambini dai tre
anni circa in su, realmente vittimizzati, sono spesso in grado di
fornire dettagli specifici riguardo allo scenario d'abuso. Questi,
spesso, sono resi con un linguaggio concreto e idiosincrasico
appropriato all'età, legato a conoscenze che difficilmente vengono
mostrate dai loro coetanei.
La memoria visiva permette ai
bambini di descrivere dettagli periferici rispetto alla scena d'abuso,
come il colore delle tende nella stanza, il luogo in cui altre persone
in quel momento si trovavano ecc. Dai racconti emergono anche
dettagli relativi alle parole e ad altri suoni e rumori emessi dal
perpetratore, ai suoi movimenti, ai vestiti che indossava.
I dettagli riferiti alle circostanze
temporali risultano in genere difficili da ottenere nei bambini piccoli,
i quali mostrano spesso difficoltà nel riferire la durata dei singoli
episodi, il numero delle volte in cui si sono ripetuti e la loro
cronologia, in parte a causa di limiti cognitivi, in parte perché
l'evento traumatico può interferire sulla percezione del tempo.
Avviene
sovente che i bambini realmente abusati sessualmente riportino
inoltre una serie di dettagli tipici della fenomenologia dell'abuso.
Riferiscono i segreti (secrecy details), le minacce, i ricatti,
le ricompense verbalizzate dall'autore dell'abuso. Sono anche in grado
di riferire, in maniera dettagliata, le modalità di "aggancio",
utilizzate dal perpetratore, per coinvolgerli emotivamente rispetto a
ciò in cui vengono implicati. Nelle varie interviste possono aggiungere
dettagli nuovi anche se il racconto d'abuso rimane invariato nelle sue
parti principali.
I bambini
indotti a rivelare false accuse, invece, non avendo a disposizione una
rappresentazione visiva dell'evento né conoscenze sufficienti in materia
sessuale, tendono a non fornire spontaneamente dettagli specifici e
rispondono "non lo so" o "l'ho dimenticato" alle domande
dell'intervistatore volte a ottenere informazioni.
E possibile,
tuttavia, che a seguito delle domande rivolte loro nelle varie
interviste i bambini "imparino" a descrivere dettagli di minacce,
ingiunzioni del segreto e così via, perché si accorgono che ciò
corrisponde a quello che gli intervistatosi si aspettano di ascoltare.
Le
esperienze raccolte da altri (attraverso i media, la scuola, o altri
compagni come nel caso della cross-contamination) possono
costituire una fonte per la costruzione di rappresentazioni dettagliate
di scene d'abuso mai vissute, ma che vengono raccontate con modalità
simili a quelle proprie dei ricordi "veri" (Mazzoni, 1998).
Pertanto, affermare che il bambino
elude in modo strenuo la comunicazione tentando di sfuggire
sistematicamente il contatto per situazioni di sofferenza e di dolore,
risulta una teoria alquanto ardua e contraddittoria, quando le
videoregistrazioni non rivelano alcun elemento di abuso o resoconti
dettagliati, coerenti, appropriati al contesto, né tanto meno umore
depresso, angoscia e intense emozioni.
In proposito, sarebbe professionalmente costruttivo
determinare scientificamente un modello visivo di riferimento degli
stati depressivi, a cui far ricorso nel determinare empiricamente il
grado di devianza del bambino rispetto allo standard precostituito. Ciò
consentirebbe di porre le basi verso un rinnovamento comune, sia nella
comprensione reciproca, sia verso una metodologia univoca supportata da
profili analogici anziché prepositivi.
Particolare rilievo si deve porre allo sforzo di
individuare quelle riflessioni “motivazionali” per poter riconoscere
quelle dinamiche che possono portare a creare un sospetto infondato.
Mantel (1998) in modo articolato propone alcune categorie
di false denunce, evidenziando le dinamiche e le motivazioni che le
generano.
1 - Semplici malintesi
Gli adulti spesso fraintendono il linguaggio dei bambini,
così come accade che i bambini fraintendano quello degli adulti. Per
questo può accadere che venga supposto un comportamento improprio quando
lo stesso atto, compiuto da qualcun altro non avrebbe attirato
particolare attenzione.
2 - Semplici resoconti non corretti
Le azioni riferite sono a volte inventate, distorte o
esagerate così da apparire inappropriate. Possono essere state
immaginate, ci può essere stata una interpretazione errata o un
resoconto non corretto.
3 - Distorsioni patologiche
Le paure riguardo alla sessualità e le
distorsioni di esperienze fisiche o sessuali possono verificarsi in
alcune forme di patologie che colpiscono la sfera emotiva o mentale.
L’accusatore, incapace di distinguere tra realtà e fantasia, può
insistere fermamente che le affermazioni siano reali. Può accadere che
le affermazioni innocenti di un bambino vengano fraintese da una persona
adulta malata, o che un adulto eccessivamente concentrato
su questioni che riguardano la sessualità proietti il suo di impurità o
vulnerabilità sul bambino e la propria sull’adulto accusato.
4 - Errore
professionale
I
professionisti che lavorano in questo campo sono chiamati a valutare se
è probabile che un certo evento sia accaduto e se ritengono che una
particolare persona possa possedere le caratteristiche che la
predispongono a quel comportamento.
Sfortunatamente, alcune volte, i professionisti
utilizzano tecniche suggestive o sovrappongono proprie credenze alle
affermazioni del bambino, oppure possono essere sviati nel giudizio da
dati raccolti con metodologie scorrette; possono anche essere trascinati
emotivamente dalla fantasia di avere di fronte una "vittima da salvare",
da pregiudizi riferiti al genere, da una malintesa alleanza terapeutica,
o da crociate personali.
5 - False dichiarazioni
E necessario che venga prestata particolare attenzione
nell'esaminare le denunce che vengono presentate da persone
opportuniste, da "vittime di professione" e da coloro che hanno un
rapporto di dipendenza da queste persone; è necessaria particolare
cautela anche nei casi in cui si intuisce che la conferma del sospetto
potrebbe avere evidenti conseguenze a vantaggio di qualcuno, e che il
bambino mostri chiaro desiderio di compiacere l'adulto denunciante.
6 - Errori di vario tipo.
Possono accadere in diverse situazioni: può essere
accusata la persona sbagliata, i bambini possono venire suggestionati o
fare affermazioni false per ottenere attenzione, per andarsene da casa,
per vendetta contro un genitore, per ottenere considerazione nel gruppo
dei compagni.
Come si può notare le varie sfaccettature ruotano intorno
a quella che è la “dinamica del fraintendimento”.
A quanto sopra si deve anche considerare la
schematizzazione di Green (1986) che ha messo in luce categorie varie e
distante tra loro delle situazioni che possono generare false denunce,
valorizzando maggiormente i fattori psicodinamici e relazionali come
originati da distorsioni che portano alla costruzione di un falso
sospetto come:
- il bambino ha subito persuasione da parte di un
genitore;
- il bambino è influenzato da una madre che soffre di
allucinazioni o ansietà;
- la denuncia del bambino è basata su fantasie sessuali.
Un cenno a parte merita la classificazione dei falsi
positivi proposta da De Cataldo Neuburger (1999), in quanto offre
un'ulteriore visione delle dinamiche prevalenti che possono originarli.
Lo schema a cui ricorre l'autrice appare
fortemente sbilanciato sull'attribuzione di intenzionalità, vuoi
dell'adulto, vuoi del bambino. Per esempio, la Parental Alienation
Syndrome e il "contagio emotivo" mettono in luce dinamiche di
suggestione operate da un genitore sul bambino (nei confronti dell'altro
genitore), con assunzione di una parte più o meno attiva da
quest'ultimo.
Altre due categorie, "menzogna" e "mitomania infantile"
si embricano, disegnando il profilo di soggetti minorenni che, per
strategie sostanzialmente tese ad acquistare una posizione "forte", di
potere, controllo, captazione dell'attenzione, a volte a compenso di
vissuti di segno contrario, costruiscono coscientemente contro figure
autorevoli false accuse, talvolta molto difficili da smascherare.
Un po’ più sfumata, ma sempre con una vena intenzionale
(e quindi assimilabile alle precedenti categorie), sta la posizione di
bambini che distorcono, amplificandolo, il significato dei normali
contatti corporei.
Quindi, alla base dei falsi positivi
starebbero in sostanza adulti o bambini animati da "cattive
intenzioni" e capaci di costruire strategie in tal senso:
tipizzazione un po’ riduttiva, almeno come accento, rispetto alle
convergenze degli esperti nel campo, da cui si ricava che grande peso,
nella produzione di falsi positivi, viene attribuita alle situazioni di
fraintendimento o di patologia psichica, a ridotta componente
intenzionale.
Alcune delle dinamiche sopra delineate hanno indotto gli
studiosi a fare utili precisazioni, perché le stesse non diventassero
serbatoi un po' troppo generici in cui affastellare i sospetti abusi per
escluderne acriticamente l'attendibilità.
Per esempio, sul tema delle fantasie edipiche si
concentra Faller (1984): l’autrice rileva che in passato le accuse di
abuso da parte dei bambini erano spesso spiegate come fantasie edipiche,
ma che non è difficile distinguerle da una rivelazione effettiva.
In generale, i bambini attraversano il periodo edipico
tra i 3 e i 6 anni, e il contenuto di queste fantasie comprende l'idea
di stare vicino e di essere amato dal genitore desiderato di sesso
opposto escludendo l'altro genitore, ma non include elementi
esplicitamente sessuali.
I racconti di un abuso sessuale sono distinguibili perché
la vittima è capace di fornire dettagli specifici riguardo a ciò che è
accaduto, include particolari che riguardano l'abuso ed eventi
correlati.
Anche Foti (1998) dedica particolare attenzione a questa
stessa tematica. Puntualizza innanzitutto che, al contrario di quanto
riteneva Freud, l'attraversamento della fase edipica non rappresenta
sempre una avventura lacerante e nevrotica per ogni bambino, a meno che
non si sommino fattori relazionali familiari specifici che trasformano
la fase edipica in complesso edipico. Anche in quest'ultimo caso,
tuttavia, queste fantasie infantili rinviano alla vittoria e non alla
sconfitta del “Sé” e non si accompagnano a forme intense di disagio, di
angoscia, di debolezza, di intrusione della pulsionalità che si
ritrovano invece nelle narrazioni di un vero abuso.
Anche rispetto alle bugie dei bambini,
altra ipotesi troppo facilmente percorsa, sono interessanti le
considerazioni di Perry (1995). Citando abbondante letteratura,
l'autrice conclude che la capacità di distinguere con sicurezza tra
verità e menzogna, sulla base della fattualità di un'affermazione, è
già presente dai 4 anni.
Ciò nonostante il bambino può fare dichiarazioni che
ritiene vere, e non corrispondono a verità, perché ha una falsa
credenza; più raramente, e non prima dei 4-5 anni, sa progettare
“scherzi" per ingannare altri: queste ultime circostanze non possono
entrare nella riflessione sulle "bugie", perché rispondono a tutt'altre
dinamiche.
Tuttavia, anche se orientato a distinguere tra vero e
falso e a ritenere giusto non mentire, l'aspetto motivazionale può
modulare non poco per il bambino queste posizioni di base. Anche tale
aspetto varia con la normale evoluzione del piccolo, passando dalla
preoccupazione per la punizione, alla fase dell’obbedienza all’autorità,
a quella del vantaggio personale, della compiacenza verso l’adulto e
altro ancora: naturalmente stati di stress possono far regredire
posizioni più mature verso stadi più primitivi.
In sintesi, nulla autorizza a ritenere che l'uso della
menzogna sia fatto dal bambino né casualmente né a cuor leggero né per
l’incapacità di rendersi conto di cosa è o meno vero.
Oppure, come riportato da diversi autori
(Everson, Bernet, ecc.), vi sono dei processi che si manifestano in
determinate condizioni come l’inganno e la bugia innocente
che (specialmente tra i quattro e i cinque anni) frequentemente
mettono in atto con delle esagerazioni per ottenere l’attenzione e
l’approvazione dell’intervistatore.
Non dimentichiamo che l’iniziale
rivelazione di fenomeni naturali e prevedibili che gli adulti non
conoscono, come quelli sopra descritti, vengono spesso accolti
con grande interesse ed empatia da parte dell’ascoltatore, mentre
nelle interviste successive lo stesso materiale, avendo perso il
carattere di novità, non provoca la stessa reazione e il bambino
può decidere di aggiungere particolari o di ingigantire quelli già
rivelati, anche con l’aggiunta di scoregge, che non sono elementi
di grave accusa di abuso o causa di custodia cautelare, come in realtà è
avvenuto di recente in una richiesta di applicazione della misura
cautelare, dove uno dei due punti di grave indizio di colpevolezza
figurava “la perfetta corrispondenza di particolari come quello della
scoreggia dei racconti resi in contesti e fatti a persone diverse”.
Partendo da questa premessa, necessita sviluppare le aree
di indagine degli indicatori comportamentali di sessualizzazione per
evidenziare che certi fenomeni sono naturali e prevedibili già dalla
nascita dell’essere umano e rappresentano un fenomeno evolutivo di
crescita, che per alcuni sono manifestazioni di preconcetti sociali.
Di per sé merita approfondire ulteriormente i fattori
causali nelle varie situazioni di abuso, per meglio comprendere le
distorsioni peritali prodotte nei procedimenti, che non sono
interpretabili in senso univoco; così come non esiste il profilo tipo
del bambino abusato, non sono individuabili in chiave deterministica
organizzazioni familiari o sociali capaci di produrre comportamenti
abusanti (Dube e Provost, 1991).
Questa valutazione può scaturire soltanto da un attento
bilancio dei fattori protettivi e dei fattori di rischio (Rutter, 1990).
Appare quindi di fondamentale importanza,
nei processi di valutazione, fare riferimento a modelli teorici
confermati dall'esperienza e dalla ricerca clinica, senza aderire
aprioristicamente a linee interpretative, magari suggestive, ma
opinabili in quanto fondate spesso su pregiudizi non dimostrabili,
o sul pensiero psicologico di un determinato gruppo o centro
d’aiuto.
Gli effetti clinici prodotti dalle diverse
forme di abuso non sono misurabili né adottando un punto di vista
soltanto categoriale, né considerando a priori le caratteristiche
negative e la peculiarità dei comportamenti di abuso o di trascuratezza.
Campbell (1998) stigmatizza come miope e
superficiale l’atteggiamento tenuto generalmente dai professionisti
della salute mentale e dalle loro organizzazioni di categoria, anche tra
le più illustri, nel contrastare con un tono esclusivamente difensivo e
minimizzante quello che non può essere visto come una vera crisi delle
capacità diagnostiche, resa d’attualità dal clamore connesso alla
false memory sindrome.
Di fronte alla contestazione in atto da
più parti, si configurano come scelte irresponsabili quelle di chi
continua a privilegiare l’intuito e l’esperienza clinica, basati
necessariamente su dati indotti e sottoposti a interpretazioni
soggettive, e a trascurare attivamente, perfino escludendone
l’acquisizione a livello di associazione specialistiche, quanto emerge
dalla ricerca scientifica.
Foti (1998) mette a fuoco le caratteristiche delle bugie
dei bambini, che permettono di distinguerle dalle vere rivelazioni di
abuso. L’autore rileva che le storie irrealistiche e confabulatorie
inventate dai piccoli li rappresentano come coloro che controllano la
situazione in modo vincente, riescono ad appagare desideri e a eliminare
in modo onnipotente problemi e ostacoli.
Il racconto dell'abuso è invece fortemente
conflittualizzato e non procura piacere narcisistico, se non in modo
secondario e largamente sproporzionato allo svantaggio indotto
dall'impotenza e dalla disistima che si accompagnano al racconto stesso.
Più recentemente Bernet (1993, 1997) ha
fornito la classificazione forse più completa per giungere a una
diagnosi differenziale tra veri e falsi casi di abuso. Secondo l'autore,
le situazioni che possono portare a false dichiarazioni possono essere
di tre tipi: la denuncia può nascere nella mente di un genitore
ed essere inculcata in quella del bambino, può essere causata
principalmente da meccanismi mentali del bambino che non sono consci o
intenzionali, infine può essere dovuta a meccanismi deliberati e consci.
La prima situazione si può verificare in
diversi casi. Un genitore con una personalità ansiosa, timorosa o
istrionica, potrebbe aver frainteso e suggestionato il bambino:
un'osservazione innocente o un comportamento neutro, potrebbe essere
stato sopravvalutato fino a diventare qualcosa di peggio, e il genitore
potrebbe, inavvertitamente, aver indotto il bambino a confermare quella
interpretazione. Potrebbe anche accadere che un genitore particolarmente
ansioso, oppure un medico malinformato o negligente, salti alla
conclusione che il bambino sia stato abusato, invece di considerare
spiegazioni per le sue lesioni e i suoi disturbi psicopatici.
Inoltre, un genitore molto disturbato e
con una personalità paranoide potrebbe concepire una visione del
mondo distorta e rendere il bambino partecipe di essa. Il genitore e
figlio possono vivere una follia a due, o il bambino può semplicemente
arrendersi, o essere d'accordo con il genitore che insistentemente
afferma che l'abuso è avvenuto. In modo più consapevole, il genitore
potrebbe aver costruito la denuncia e aver insegnato al figlio cosa
dire. La suggestione può avvenire anche a opera di colui che intervista
il bambino, che inavvertitamente può contaminare le prove attraverso
domande induttive. Il “contagio di gruppo” (i genitori e i bambini
possono essere vittime di una sorta di isteria collettiva) e l'eccessivo
allarmismo (il comportamento impropriamente seduttivo di un genitore,
sebbene non necessariamente di tipo abusivo, può essere visto come un
problema ben più grave) sono altri due meccanismi che possono
contribuire a inculcare false opinioni nella mente del bambino.
La seconda situazione ipotizzata da Bernet (1993), cioè
che il bambino faccia affermazioni false a causa di processi mentali non
consapevoli o involontari, può essere dovuta a diversi meccanismi.
Uno di questi può essere la fantasia del bambino, che
egli può considerare come se fosse la realtà.
Due ulteriori processi, la
confabulazione e la pseudologia fantastica, possono portare
il bambino a fare dichiarazioni false.
Può accadere che questi meccanismi siano confusi tra loro
perché entrambi possono comportare distorsioni nella memoria del
bambino.
La confabulazione appartiene ai meccanismi inconsci e
involontari, ed è definita come "l'atto di riempire i vuoti di memoria
con le fantasie o con fatti reali, che però non sono veri in
quell'occasione". Questo concetto implica solitamente che il soggetto
fabbrichi affermazioni o racconti che riguardano gli eventi che la
persona non ricorda.
Altri autori lo considerano in un'accezione diversa, per
esempio Ceci (1991) lo utilizza per riferirsi all'atto di mentire
deliberatamente, mentre Nurcombe (1986) lo definisce come " le fantasie
personali che il soggetto considera come reali". Può accadere che il
bambino ricorra alla confabulazione anche quando l'intervistatore lo
spinge ripetutamente a fornire maggiori informazioni rispetto a quelle
che lui ricorda.
La pseudologia fantastica appartiene invece ai meccanismi
che possono condurre alla terza tipologia di situazioni, cioè a quei
casi in cui la menzogna è causata da meccanismi mentali che sono
solitamente considerati consci e volontari. Chiamata anche menzogna
patologica, la pseudologia fantastica è definita come "il racconto di
storie senza motivi comprensibili o adeguati, messo in atto con tanto
impegno che il soggetto può convincersi che siano vere".
La letteratura psicoanalitica ha illustrato un possibile
meccanismo per spiegare la menzogna patologica. Secondo Deutsch (1982),
la pseudologia rappresenta la riattivazione delle tracce mnestiche
inconsce di una esperienza reale precedente. Fenichel (1955), ripreso da
Deutsch, aggiungeva che la pseudologia è una modalità "economica" per il
mantenimento della rimozione.
Altri due processi possono dare origine a
questo terzo tipo situazione in cui la menzogna del bambino è cosciente:
la bugia innocente e quella deliberata. Con la prima ci si
riferisce a quei casi in cui i bambini molto piccoli (specialmente tra i
quattro e i cinque anni) fanno frequentemente affermazioni false perché
questo sembra, in quel momento, il modo migliore per gestire la
situazione. Invece, la menzogna deliberata è definita come una
bugia intenzionale e utile ai propri scopi, ed è comune tra i bambini e
gli adolescenti. I bambini più grandi sono in grado di comprendere le
implicazioni morali di questo comportamento, ma possono scegliere di
distorcere la verità per vendetta o vantaggio personale.
Yuille, Tymofievich e Marxen (1995) anticipano lo schema
di Bernet (1993), raggruppando le false denunce in denunce sporte da un
adulto, che si verificano soprattutto nel contesto di una separazione o
di un divorzio, oppure suscitate dal bambino (le più rare e le meno
studiate). Aggiungono tuttavia considerazioni ulteriori sui falsi
sospetti frutto di indagini condotte in modo inappropriato. Sembra
opportuno focalizzare l'attenzione su quest'ultimo gruppo, essendo
quelle analizzate in modo meno approfondito da altri autori. Yuille,
Tymofievich e Marxen (1995) ritengono che i casi in cui un'indagine mal
condotta dà origine ad una falsa denuncia sono quelli più facilmente
evitabili e affermano che la bassa qualità di una procedura
investigativa sia dovuta principalmente a un’intervista condotta in modo
sbagliato, sebbene ci possano essere anche altri aspetti dell'indagine
che contribuiscono ad abbassarne la qualità.
Un altro grosso problema che riguarda la qualità
dell'indagine è costituito dai processi di presa di decisione di coloro
che lavorano in prima linea nelle indagini in questo campo.
Perciò, anche se l'intervista è condotta in modo
adeguato, è possibile che un magistrato, un ufficiale di polizia, uno
psicologo, un pediatra o un assistente sociale possano prendere una
decisione scorretta basandosi su presupposizioni fuorvianti.
Merita rammentare casi come quello di una psicologa,
appartenente ad una Azienda Sanitaria Locale che, coinvolta dal clamore
e dalla suggestione della denuncia di un pediatra, dal racconto di
un’insegnate che avrebbe prima affermato e poi smentito alcune sue
dichiarazioni menzognere, dal racconto della madre di una bambina che in
sua presenza le avrebbe chiesto di infilarle le chiavi di casa nel
culetto, si è convinta dell’avvenuto abuso.
In effetti durante la prima fase dell’audizione protetta
della bambina si rileva che i tentativi della psicologa di farsi
raccontare quanto affermato dalla madre non hanno trovano alcuna
conferma.
La visione della videoregistrazione conferma il
pregiudizio della psicologa a tal punto che prima del termine della
seduta, non avendo lei stessa avuto elementi per sostanziare l’abuso,
così come in precedenza raccontato dalla madre, decide di autorizzare la
mamma ad esporre i fatti, imponendo il silenzio alla bambina, ma
consentendo, su incitazione del genitore, a far spogliare l’infante,
trasformando l’audizione protetta, per oltre dieci minuti, in una
videoregistrazione pornografica, al fine di poter avallare l’abuso
sessuale sul minore.
Risulta, anche, inspiegabile come coloro che conoscono i
gradi del giudizio non abbiano deplorato un simile gesto e un ignobile
comportamento della psicologa, ravvisando una violazione prevista
dall’art. 609 bis c.p per aver costretto taluno a compiere atti
sessuali.
E’ bene ricordare che il legislatore
italiano, attraverso l’art. 499 c.p.p.,
ha voluto regolare la complessa materia delle domande suggestive
vietandone il suo uso al fine di non nuocere la sincerità della
risposta. Se poi mettiamo a confronto questa norma sulle domande
suggestive con i fatti precedentemente descritti, possiamo affermare che
in primo luogo non è possibile corroborare la denudazione della bambina
come profilo professionale e deontologico, in secondo luogo l’art. 609
bis c.p. punisce chiunque costringe a subire “atti sessuali”.
Pertanto, se consideriamo che la scoreggia e il bacio con
la lingua di un bambino sono atti degni di una misura di custodia
cautelare, si lascia al lettore come valutare la denudazione di un
infante durante una audizione protetta, dopo quanto descritto in questo
elaborato
Un caso particolare, poi, è rappresentato
dalle "denunce a graticcio" (latticed allegations). Questo
tipo di denuncia ha alcune caratteristiche: la presenza di diversi (a
volte molti) perpetratori e diverse vittime; non sono denunce "uno a
uno", ma sono multiple e si sovrappongono (in uno stesso caso le persone
accusate dalle diverse vittime non sono sempre le stesse); i bambini e
le persone sospettate condividono un comune contesto o sono
interconnesse; molti bambini sono interrogati più volte con interviste
di bassa qualità; i fatti denunciati assumono proporzioni
progressivamente più gravi quanto più le indagini procedono; spesso
questi casi sono oggetto di attenzione da parte dei media; manca un
chiaro obiettivo dell'indagine.
Il fatto che le dichiarazioni iniziali sembrino perdersi
nel corso del tempo, sepolte da una grossa quantità di affermazioni che
diventano sempre più bizzarre, che coinvolgono sempre più sospetti, può
causare la mancata risoluzione di questi casi. L’incremento di elementi
bizzarri contenuti nelle dichiarazioni può essere dovuto a diversi
fattori: il numero elevato di interviste e la loro bassa qualità; la
contaminazione tra i diversi bambini e le loro famiglie; il tentativo
del bambino di integrare il racconto con elementi fantastici, anche per
ottenere un "guadagno" psicologico, in termini di attenzioni ricevute.
Un altro utile ampliamento alla classificazione di Bernet
(1993) è fornita da Foti (1998), che, come Yuille, riprende
sostanzialmente la suddivisione delle false denunce come originate
dall'iniziativa dell'adulto o viceversa del bambino, ma aggiunge la
categoria delle bugie all'interno di una rivelazione attendibile.
Il tema è stato accuratamente scandagliato da Everson nel 1997.
Tuttavia è importante riprenderlo anche in questa sede,
come categoria importante di erronee denunce da tenere in
considerazione, senza cadere nell'errore di giudicare le stesse del
tutto non veritiere. L’autore puntualizza che molti fattori possono
essere all'origine di queste situazioni: i limiti dello sviluppo
cognitivo del bambino; la sua tendenza a darsi rappresentazioni concrete
di una realtà più complessa; l'intenzione di elidere le componenti
emotive dell'abuso per non sentirsi troppo in colpa, enfatizzando le
componenti fisiche; il bisogno di rappresentarsi come chi ha reagito e
lottato contro l'abuso, per non sentirsi impotente o complice; la
volontà di mantenere l'idealizzazione dell'abusante, negandone atti e
comportamenti che ne destabilizzerebbero troppo l'immagine; la
determinazione a non accusare l'adulto non abusante, spesso la madre,
anche se più o meno collusiva; l'essere oggetto di pressioni
psicologiche e relazionali che inducono a dire meno di quanto è
accaduto.
A quanto sopra si allinea anche De Cataldo (1999), che
inserisce nel suo schema dei falsi positivi una dinamica che dà luogo a
dichiarazioni insufficienti, talvolta interpretate come non veritiere, o
almeno come non del tutto convincenti. Bambini sedotti dall'abusante,
legati a lui da vincoli di intimità e vicinanza affettiva, sono indotti
al mantenimento parziale del segreto non soltanto dai suggerimenti
diretti dell'abusante ma dalla resistenza ad attaccare il legame con
lui.
Per quanto riguarda l’equivocità degli indicatori
comportamentali, Dillon (1987) ha condotto una ricerca intensa a mettere
in guardia contro certi parametri di giudizio empirici e criteri
valutativi generati dal sapere comune. Questo autore ha esaminato alcune
delle generalizzazioni maggiormente diffuse in tema di accuse a sfondo
sessuale che vengono di solito prese per oro colato, anche se spesso
sono false e furvianti.
Ad esempio, non è vero che la presenza di
incubi, eccesso di masturbazione, depressione, silenzi, ammissioni,
monosillabi, disegni, atteggiamenti corporali e di rabbia indicanti uno
stress e simili siano di per sé segni di abuso sessuale equiparabili
alle dichiarazioni testimoniali.
Anche Schaefer e Geier (1988) individuano
due tipi di comportamento da parte del bambino che possono indurre
l'adulto ad avanzare un’accusa di abuso sessuale:
a)
ogni attività di tipo sessuale da parte
del bambino, come masturbazione o introduzione di oggetti nella vagina o
nell’ano. Di solito questa situazione stimola l’indagine della madre
che può essere erroneamente interpretata come abuso sessuale.
b)
manifestazione da parte del bambino di comportamenti di
tipo regressivo (bagnare il letto, ansia, atteggiamenti oppositivi o di
ritiro).
Questo tipo di comportamenti è spesso
presente in bambini in età prescolare come reazioni a situazioni
di disagio familiari, di stress ecc. (Faller, 1991).
A proposito “del segreto” è bene sottolineare che è
tipico dell’incesto, proprio per la stretta relazione di parentela tra
l’adulto e la vittima.
Il minore si trova a essere partner sessuale di un
parente in un contesto relazionare in cui è strutturalmente dipendente
sul piano vitale e affettivo (Furniss, 1988).
Il segreto dell’incesto erge barriere nella comunicazione
che mantengono scissi questi due livelli di relazione e rendono per le
vittime l’esperienza dell’abuso non metabolizzabile e non pensabile,
spesso anche nel chiuso della propria mente.
Inoltre il linguaggio della parentela a tacere con alcuni
soggetti e non altri, specie se sono della famiglia stessa, effettuato
anche (ma non solo) attraverso minacce di violenza, la vergogna e la
paura di danni catastrofici che potrebbero colpire la vita famigliare a
seguito di una rivelazione, cementano il segreto.
E’ sempre meglio comprendere le caratteristiche del vero
abuso, si devono considerare le conseguenze psicopatologiche iniziali,
che rientrano anche quelle descritte poc’anzi in merito al segreto, come
la ricerca costante di relazioni specifiche o come mezzo per dare e
ricevere affetto (Yates, 1982), congiuntamente agli indicatori
aspecifici e specifici come il calo di rendimento scolastico, o per la
seconda specie, erotizzazione e simulazione di rapporti sessuali.
Più volte ci si imbatte nella letteratura di testi ove
risulta l’aspetto negativo del consulente tecnico d’ufficio che viene a
conoscenza dei fatti prima di aver esaminato i soggetti, creandosi dei
preconcetti e pregiudizi su ciò che è potuto accadere.
Accanto a questo fenomeno, descritto più volte nelle
pubblicazioni della rivista “Minori e giustizia” redatta
dall’Associazione magistrati, vi è anche il profilo economico
retributivo e continuato che spesso agisce in modo negativo alla pari di
quanto poc’anzi esposto.
LA METODOLOGIA DELLE INDAGINI PERITALI
L'abuso sessuale su minore è un fenomeno difficile da
evidenziare in quanto raramente emergono le prove oggettive
dell'avvenuto abuso ed i bambini risultano i soli testimoni dei presunti
fatti.
Dopo il periodo di sensibilizzazione sul fenomeno degli
abusi sessuali che ha visto intorno agli anni ‘70, soprattutto nel Nord
America, il proliferare di una vasta letteratura che indicava le
modalità con le quali si potevano evidenziare, mediante i cosiddetti
"indicatori", gli abusi sessuali sui bambini anche in assenza di prove
oggettive e di testimonianze certe, la comunità scientifica
internazionale ha cominciato a manifestare forti dubbi e perplessità
sull'entità di tale fenomeno e sull'infallibilità delle modalità di
indagine.
Anche in Italia, a partire dagli anni ‘90, alcuni
studiosi hanno evidenziato le difficoltà nell'espletare le indagini per
sospetto abuso sessuale e nel mettere in luce le frequenti fonti di
errore degli "esperti", nonché i preconcetti e le deformazioni
professionali degli stessi (si ricordano gli Atti del Convegno di Noto,
1996 e fra i tanti autori: Montecchi,1994 Gulotta, 1991 e 1996 - De
Cataldo, 1999 - Mazzoni, 2000 - Di Cori e Sabatello, 2000).
Merita ricordare che il clima di paura
e di caccia alle streghe in una comunità in cui si presume che vi
sia stato un abuso sessuale provoca morbose suggestioni che tuttavia non
possono essere scientificamente supportate.
Questo fenomeno è riportato anche in letteratura
(Wakefield, Underwager, 1988): nelle comunità sconvolte dal clamore di
una vicenda inerente un sospetto di abuso sessuale, sono frequenti
segnalazioni differite nel tempo, soprattutto se il clamore della
vicenda continua ad essere mantenuto vivo dai media, in concomitanza di
eventi giudiziari che riguardano tale vicenda.
L’ascolto empatico è lo strumento insostituibile nella
fase di rilevazione e consiste nell’abilità di ascoltare con accoglienza
e comprensione emotiva, senza suggestioni positive o negative, è ciò che
consente al bambino di avviare il processo della rilevazione con
qualsiasi adulto.
L’ascolto empatico permetterà al bambino di precisare il
proprio racconto, rendendolo credibile o convincente, oppure gli
permetterà di chiarire che l’abuso in realtà non è avvenuto, perché egli
è stato condizionato da fraintendimenti, da induzioni o dalla propria
esigenza di mentire, ovvero di esprimere delle pulsioni sessuali delle
fasi di sviluppo che l’adulto non è stato in grado di percepire.
Dunque la risorsa dell’ascolto empatico è decisiva: può
innanzitutto impedire all’abuso di diventare un delitto perfetto, può
consentire agli operatori di evitare il tragico errore di considerare
vere accuse di violenza mai avvenute, di curare le ferite del vero abuso
o il disagio di un minore fraintendente o sollecitato a mentire.
Ed ecco quindi che è anche abuso ogni ascolto non
empatico, perché il bambino abusato parla davvero solo a chi ha orecchie
a cuore per ascoltare e ciò vale anche per i casi di false accuse
(Occhiogrosso, 2001).
Inoltre non si può ascoltare senza ascoltarsi, bisogna
ascoltare le proprie emozioni e riconoscerle come proprie, se si
vogliono ascoltare e riconoscere quelle del minore che è di fronte a noi
(Turri, 1998). Tutti noi dobbiamo cercare di calarci nella realtà, nella
situazione emotiva vissuta dal minore, mantenendo però sempre una
separazione mentale che impedisce l’identificazione del proprio “io
bambino” con quello del minore.
Non dimentichiamo mai che quando un bambino parla sia per
raccontare eventi falsi, sia per esprimere il suo stato d’animo, l’abuso
diventa inespressivo e muto quando chi circonda l’abuso risulta
emotivamente e cognitivamente sordo, l’abuso diventa illeggibile e
invisibile quando chi circonda l’abuso risulta emotivamente e
cognitivamente cieco.
Ma l’abuso parla e nessuno degli adulti
che stanno attorno ad un bambino, abusato o meno, e che dicono che non
hanno sentito, può sottrarsi alla sua responsabilità nell’aver commesso
un “abuso legalizzato”, comunque perseguibile.
Pertanto merita ricordare:
- Abuso nell’ascolto è la negazione
dell’importanza dell’introspezione e dell’empatia nella relazione di
indagine, di valutazione e aiuto nei confronti dell’infante;
- Abuso nell’ascolto è la mancanza
di competenza, di formazione e di supervisione nel ricorso
all’introspezione e all’empatia, è la presenza di pregiudizi
stereotipati e la mancanza del controllo emotivo e dell’ansietà;
- Abuso nell’ascolto
è il rifiuto della consapevolezza riguardo alle barriere dell’ascolto
dell’interlocutore.
I casi di sospetto abuso sessuale necessitano in primo
luogo di una accurata perizia medica e di una indagine psicologica.
E' necessario che lo psicologo
possieda una formazione specifica in merito alla materia e sappia
ricoprire il proprio ruolo senza confonderlo con quello dei magistrati o
dei poliziotti.
In sintesi non c’è un metodo clinico ed un metodo legale.
Ogni perizia deve essere sia clinica, sia medico legale, altrimenti non
sarebbe una perizia, ma deve essere una relazione clinica o,
all’opposto, un atto giuridico. Il problema è quello dell’abuso delle
certezze, senza adeguata base scientifica, e del contesto nel quale il
lavoro peritale si colloca. In assenza di procedure corrette, di
garantismo e di rigorosa scientificità, la perizia sarà inevitabilmente
fuorviante e dannosa per tutti.
Ad oggi il contesto delle indagini in tema di abuso è
spesso privo delle necessarie garanzie di scientificità e di
pariteticità tra accusa e difesa (M. Ragazzi, 2001).
In sintesi Ragazzi afferma che anziché litigare come i
capponi di Renzo, sarebbe giusto ammettere che oggi in Italia il lavoro
peritale sui minori è ad un punto “zero”, cioè nella necessità di dover
ridiscutere tutto quanto.
Inoltre, il perito psicologo si deve astenere
dall'entrare nel merito dei fatti per cui è causa, in quanto non
possiede gli strumenti tecnici per verificare la realtà storica. E ciò
ha come conseguenza possibile che gli utenti della perizia, bambini e
genitori, localizzino la propria attenzione e ansia sull'argomento di
merito alterando la genuinità delle proprie comunicazioni.
Il concentrarsi sui fatti di causa distoglie l'operatore
dal proprio compito che è quello di occuparsi delle dinamiche del mondo
interno delle persone.
L'indagine psicologica deve pertanto essere distinta
dall'interrogatorio dei minori, in quanto i dati clinici, di tipo
soggettivo, non possono essere confusi o sovrapposti con i dati reali,
di tipo oggettivo.
Molti operatori non distinguono questi due momenti e
tendono a ridurre l'indagine psicologica ad una verifica dei fatti
presumibilmente accaduti, servendosi non solo delle dichiarazioni dei
bambini, ma anche dei dati clinici relativi al funzionamento del mondo
interno, confondendo fra fantasie, desideri, sviluppo psicosessuale e
dati di realtà.
Le ricerche più recenti hanno evidenziato che non è
possibile individuare i casi di abuso sessuale attraverso un quadro
predefinito di sintomi psicologici (Berliner, Conte, 1993).
"Non esistono sintomi comportamentali specifici che
caratterizzano le vittime di abuso sessuale: anche la presenza di
comportamenti sessualizzati non è determinante per evidenziare l'abuso
sessuale" (Lamb, 1994). Sia i bambini sessualmente abusati che
quelli non abusati possono manifestare comportamenti sessualizzati
(Friederich, 1998).
Anche i sintomi ascrivibili al Post
Traumatic Stress Desorder (PTSD), pur essendo diffusi in molti bambini
abusati, non costituiscono una regola per evidenziare gli abusi
sessuali. Esistono molte altre esperienze della vita che provocano
tali sintomi. Quindi la presenza di incubi notturni, ansia,
paura delle persone o di determinati eventi possono essere indicativi di
esperienze disturbanti, ma non provano l'abuso sessuale.
La psicodiagnosi di un bambino che si presume
sessualmente abusato non deve essere effettuata partendo a priori con
l'intento di scoprire i segni interni dell'avvenuto abuso, in quanto
questo non è possibile.
Si tratta quindi di procedere senza idee preconcette ad
un esame approfondito delle dinamiche intrapsichiche del bambino per
conoscere gli aspetti emotivi ed affettivi della personalità, lo
sviluppo psicosessuale, il livello cognitivo, la qualità delle relazioni
interpersonali.
La valutazione dei minori deve comprendere una disamina
particolarmente approfondita sulla capacità di distinguere fra realtà e
fantasia, soprattutto se i minori sono in età prescolare.
E' importante in tale contesto conoscere
l'ambiente familiare del bambino, valutare come i genitori abbiano
risposto ai bisogni primari dello stesso ovvero come lo hanno nutrito ed
accudito quando era neonato e come hanno affrontato con lui il problema
della sessualità. I bambini devono essere esaminati quanto più è
possibile non in presenza dei genitori e senza la possibilità che essi
possano esercitare un controllo anche indiretto, per eempio stando ad
origliare dietro la porta o scambiando notizie con il consulente tecnico
d’ufficio su presunte rivelazioni in presenza dei figli, fatti che
comprensibilmente condizionerebbero i minori.
La ricerca ha dimostrato che i bambini possono avere
ricordi precisi su eventi personalmente sperimentati ma non sono ancora
capaci di organizzare il ricordo secondo questi schemi e, mancando del
controllo sulla forma narrativa per la rievocazione degli eventi
passati, dipendono dalle domande che pone loro l’adulto come stimolo e
supporto per il ricordo e, quindi, ricorderanno l’informazione che è
stata richiesta e non quella su cui l’adulto non ha fatto domande.
In altri termini, le informazioni su eventi personali che
bambini in età prescolare sono in grado di dare, dipendono largamente
dalle domande che vengono loro rivolte (L. De Cataldo Neuburger, 2001).
La psicodiagnosi prevede di norma, nei casi di psicologia
giudiziaria, un' indagine testistica che è tanto più praticabile quanto
maggiore l'età dei bambini, ma comunque a partire dai tre anni,
soprattutto se i bambini sono aderenti al contesto e in grado di
collaborare.
L'esame dei genitori è indispensabile per comprendere le
caratteristiche di personalità del minori, nonché le dinamiche
relazionali.
L'attenzione del consulente anche in questo caso non deve
essere concentrata solo sui fatti di causa e sulla sessualità, ma deve
essere globale, estesa a tutti gli aspetti della personalità.
Anche ai genitori può essere effettuata una psicodiagnosi
comprensiva di test e una verifica del livello conoscitivo o meno delle
fasi evolutive sessuali dell’infante, affinché non vi siano supposizioni
o fraintendimenti.
La videoregistrazione è importante
con i bambini soprattutto in età prescolare in quanto essi si esprimono
soprattutto con la gestualità più che a parole.
La psicodiagnosi dovrebbe accertare l'idoneità del
bambino a testimoniare, idoneità che non deve essere illustrata
limitandosi, come spesso accade, ad interrogare il bambino sui presunti
fatti. Tali fatti proprio perché non ancora accertati non possiedono
alcun indice di realtà.
Nella concezione di attendibilità, non
dei fatti o delle presunte dichiarazioni dell’infante, devono essere
valutate tutte le caratteristiche di personalità comprese quelle
sessuali.
L'idoneità di un bambino a testimoniare va quindi
ricercata nell'ambito dello sviluppo cognitivo, affettivo e
psico-sessuale dello stesso, del funzionamento mnestico, della capacità
di aderire al principio di realtà e di distinguere fra fantasie ed
avvenimenti accaduti.
Nell'ambito di una psicodiagnosi il consulente deve
effettuare un numero di sedute ridotto al fine di non alimentare
l'incertezza e l'ansia dei bambini e di non trovarsi ad operare di fatto
una presa in carico che comporterebbe lo strutturarsi di un legame di
tipo terapeutico e quindi anche di dipendenza che tuttavia non può
essere né elaborato, né portato avanti.
Non si può inoltre pensare che si debbano effettuare
tante sedute per "preparare" i bambini all'audizione protetta, ma va
loro semplicemente spiegato in che consista tale atto.
Se i bambini giungono all'audizione protetta essendo
stati in precedenza mentalmente manipolati, tale audizione non ha alcun
valore.
Negli USA è stata messa in atto la
procedura del "taint hearing" (Ceci, Bruck,1995 Underwager,
Wakefield 1997a, 1997b), al fine di esplorare se i racconti dei
bambini sono stati inquinati o manipolati nel corso delle indagini.
Questa procedura permette di richiedere una verifica
della metodologia di intervista, per capire se vi sia stata suggestione
o coercizione nel corso delle interviste intercorse, tanto da
determinare una incompetenza a testimoniare da parte del bambino.
L'eventualità della "contaminazione del
post-evento" costituisce un rischio reale nel caso in cui un bambino
venga intervistato in molteplici occasioni da persone impreparate
alterando così irreparabilmente la testimonianza (Lamb, 1994).
E' estremamente importante che i bambini non vengano
mentalmente manipolati né dai familiari, né dagli operatori, ma siano
interrogati tempestivamente in modo corretto dopo l'indagine
psicologica.
La maggior parte degli studiosi concorda
sul fatto che, nel corso degli interrogatori, bisogna incoraggiare il
racconto spontaneo e libero del bambino, per ottenere informazioni
direttamente dal bambino attraverso una successione di domande aperte
e specifiche evitando quelle ripetitive o suggestive.
Proprio in merito alle domande suggestive è bene
ricordare che il legislatore italiano per regolare questa complessa
materia ha posto il divieto (art. 499 c.p.p. comma 2) nell’esame del
testimone “ di fare domande che possono nuocere alla sincerità delle
risposte”. Ma la formulazione di questa norma è talmente generica da
renderne in pratica difficilmente controllabile l’osservanza; manca ogni
indicazione che aiuti chi interroga a conoscere le caratteristiche
strutturali e di contenuto che rendono una domanda suggestiva, il grado
di suggestività, il suo effetto “forzante” sulla risposta ecc..
Le tecniche del colloquio riguardano innanzitutto la
formulazione delle domande che hanno lo scopo di ottenere informazioni.
Esiste una letteratura molto ampia (Giovannini, 1998)
sulle regole elementari per migliorare l’efficacia della domanda:
-
formulare una domanda per volta, evitando riferimenti
doppi o domande in realtà composte da più parti;
-
porre domande chiare, semplici nell’uso dei termini e
nella struttura sintattica evitando le doppie negazioni o le troppe
frasi dipendenti e senza ambiguità.
-
utilizzare il “come” al posto del “perché”
che ha generalmente una connotazione inquisitoria e fa riferimento ad un
orientamento causale spesso troppo preciso e complesso per il minore;
-
non dare per scontato qualcosa, presumendo che il minore
abbia conoscenze, credenze o atteggiamenti che non ha.
In merito a quest’ultima
regola, conviene considerare il concetto di informatività, contrapposte
al concetto di idiosincraticità.
Una
comunicazione verbale è tanto più informativa quanto più è estensibile
agli altri, mentre quella idiosincrasica viene recepita
dall’interlocutore quando possiede abilità e particolari conoscenze.
La
verifica di una affermazione, in caso di
dubbi, è rappresentata dal metodo empirico nel richiedere un feedback
(“mi puoi ripetere quello che ti ho detto), oppure riformulare la
domanda con altre parole in modo sintetico e maggiormente comprensibile
al minore.
Vi sono anche tecniche che hanno lo scopo
di incoraggiare a parlare come “bene”, “capisco”. Alcuni
autori (Kahn e Cannel, 1968) usano il termine di probing non
direttivo per indicare le domande suppletive, i commenti e le pause che
diventano stimolo per una ulteriore comunicazione.
Le tecniche di probing non
direttivo hanno lo scopo di motivare il soggetto a comunicare e di
concentrare la sua attenzione sul contenuto, senza però influenzarlo.
Non va dimenticato che spesso e sovente i bambini tendono
a rispondere in base alle presunte aspettative che secondo loro hanno
gli adulti, correlati a tono, clima, luogo dell’intervista e alla natura
intimidatoria.
La letteratura è concorde nel ritenere che i fattori
sociali e motivazionali rendono i bambini molto suggestionabili, in
particolare quando sono piccoli, dagli adulti perché sono per loro
credibili e competenti, specie se sono a loro persone care e/o
autorevoli (es. la madre).
Capita spesso che gli specialisti inducano
la madre ad insistere nel far parlare il minore, aspetto non
condiviso dalla comunità scientifica.
Le principali fonti di errore sono dovute al fatto che
spesso gli esperti non hanno sufficienti conoscenze sul funzionamento
mentale dei bambini, sui processi mnestici e sulla sessualità infantile,
oppure appartengono ideologicamente a un gruppo di pensiero fondato su
linee teoretiche proprie.
La memoria a lungo termine nei bambini in età prescolare
è fragile e poco persistente, presenta problemi di codificazione dei
ricordi a causa dell’immaturità neurologica dovuta all’età; si parla
infatti di “amnesia infantile” (l’amigdola e l’ippocampo forniscono i
processi di integrazione della memoria).
I bambini piccoli sono molto sensibili agli effetti della
suggestione e pertanto i loro ricordi possono essere influenzati da
informazioni presentate ai bambini dopo il supposto evento traumatico,
nel corso degli interrogatori.
Secondo Miychell e Zaragozza (1996) basta
una sola esposizione ad una misinformazione
per creare una falsa memoria.
Non esistono evidenze scientifiche che l’interrogare
ripetutamente i bambini porti all’emergere di buone testimonianze. Più
si interroga un bambino e più si rischia di confonderlo e di contaminare
i suoi ricordi. Esistono tecniche specifiche per interrogare i bambini
che necessitano di essere apprese nel corso di un training. Gli
interrogatori fatti ai bambini da persone inesperte producono pertanto
testimonianze non attendibili.
I bambini, specie quelli in età prescolare, sono
altamente suggestionabili ed il loro funzionamento mnestico è carente a
causa dell'immaturità neurologica dovuta all'età.
Pertanto i ricordi dei bambini piccoli tendono a
deteriorarsi rapidamente nel tempo e ad essere facilmente contaminati
sia dalle fantasie interne che dagli interventi esterni.
L'opinione ancor oggi diffusa fra alcuni
studiosi che ripetuti interrogatori possano favorire l'aprirsi del
bambino, il quale di volta in volta può fornire sempre nuovi particolari
sul presunto abuso, le cosiddette dichiarazioni "a grappolo", è stata
disconfermata dai risultati più recenti delle ricerche sul
funzionamento mnestico dei bambini e sulla suggestione. Più si
interroga un bambino e più si rischia di contaminare i suoi ricordi. Non
ci sono fondamenti scientifici che avvalorino la teoria secondo la quale
i ricordi rimossi possono essere riportati intatti alla coscienza, in
quanto l'inconscio non è un serbatoio mnestico affidabile. I ricordi ne
emergono contaminati.
Molti autori sostengono che l'oggetto dei ricordi può
essere modificato da domande suggestive al punto che il bambino può
essere indotto a costruire nella sua mente dei falsi ricordi i quali
assumono per lui valore di verità. In altri termini, quello che entra
nella memoria di un bambino e vi resta come ricordo, può non essere un
fatto veramente accaduto, ma il ricordo di un evento incidentalmente
indotto.
Lo psicologo Binet nell’opera
Suggetibilite ha dimostrato le conseguenze negative delle cosidette
“domande guidate” scoraggiandone l’uso e raccomandando la libera
espressione, perché nella sua ricerca ha stabilito che nel caso di
memoria forzata si ha un 26% di errori, in caso di lieve suggestione il
38%, nei casi di forte suggestione il 61%.
I bambini piccoli, come già sostenevano Freud e Piaget,
ricorrono molto spesso all'elaborazione fantastica considerando le loro
fantasie come fatti reali.
Secondo Freud i bambini sono inclini a sopravvalutare le
loro fantasie così che non sono molto accurati nel riferire i fatti
accaduti e sono anche poco veritieri. Essi tendono a confondere i
ricordi delle fantasie con i ricordi dei fatti reali, non sono quindi in
grado di effettuare un corretto esame della realtà. In conclusione della
sua teoria psicoanalitica, Freud, osservava che la via mentale dei
bambini piccoli è influenzata dalle fantasie, anche di tipo sessuale.
Piaget ritiene che bambini piccoli siano mentalmente
egocentrici e incontrino difficoltà nel separare i fatti reali dalle
fantasie, nel discriminare fra confabulazioni e verità, se non hanno dei
riferimenti concreti ed attuali circa la realtà esterna.
Per quanto concerne la capacità di comprensione dei
fatti, va ricordato che i bambini di età inferiore ai 6 anni sono capaci
di descrivere eventi semplici, ma hanno difficoltà a comprenderli ed a
interpretarli e mancano spesso di competenza linguistica, per cui sono
soggetti a fare proprio ciò che viene loro suggerito anche
involontariamente.
In particolare, le ricerche indicano che, se avvicinati
in modo suggestivo, i bambini possono cambiare la descrizione di quello
che hanno visto o che è stato loro fatto se l’evento si presta, in
qualche modo, ad un’interpretazione ambigua.
I bambini in età prescolare inoltre tendono a considerare
gli adulti credibili e degni di fiducia, specie se si tratta di persone
a loro care o autorevoli, pertanto essi possono facilmente rispondere in
base alle presunte aspettative di chi li interroga.
Non bisogna poi dimenticare che i bambini possono mentire
(Ekam, 1993). La convinzione che i bambini in età prescolare siano
dei testimoni attendibili perché non sono in grado di mentire non ha
alcun fondamento scientifico, ma si conforma al modello del tutto
desueto della visione angelicata dell'infanzia, che considerava i
bambini come degli angeli innocenti, alieni dalla malizia e dalla
sessualità. Peraltro il bambino in età prescolare è mentalmente
immaturo e fragile e la sua capacità a testimoniare può presentare
problemi a monte dell'intenzionalità a dire o non dire la verità.
Accade che le indagini per sospetto abuso sessuale
abbiano origine dal fraintendimento di un genitore o di un familiare, il
quale può compiere errori di comprensione distorcendo la realtà in modo
più o meno consapevole, soprattutto se è rimasto contagiato dal clima di
caccia alle streghe attualmente molto diffuso intorno al tema degli
abusi sessuali ai bambini.
Una delle cause più frequenti di questi fraintendimenti è
dovuto alla tendenza ad interpretare come indicatori di abuso sessuale
dei gesti che i bambini compiono abitualmente, come mettere oggetti in
bocca e succhiarli, esplorare le zone genitali anche internamente,
leccare, divaricare le gambe, giocare al dottore, mettersi in posizione
a rana.
Molto spesso quando un genitore vede il
figlio compiere gesti che possono concernere l'ambito della sessualità,
anche se il bambino non si presenta angosciato ma dimostra di provare
piacere, tende a porre domande allarmate del tipo "Chi ti ha insegnato a
fare così?", innestando subito nella mente del bambino l'idea del "male"
e il fatto che ci deve essere un "colpevole" il quale, dopo una serie di
domande pressanti, viene di solito individuato in un soggetto che può
non avere alcuna attinenza con i fatti (Gulotta et al., 1999). Gli
esperti in seguito consultati, probabilmente suggestionati dal detto
genitore, tendono a confermare i sospetti dello stesso,
concretizzandoli con delle pseudo-credenze scientifiche sulla sessualità
infantile.
Dal momento in cui l'idea di abuso
sessuale si è sviluppata nella mente di un genitore, se l'esperto
collude con questa idea per effetto della suggestione, tutto quanto il
bambino manifesta a livello emotivo, i disegni, i risultati dei test, le
verbalizzazioni, i comportamenti, i gesti, vengono interpretati alla
luce del presunto abuso sessuale. Il bambino diventa prigioniero e
pertanto vittima dell'idea dell'abuso.
Si rammenta che nelle pagine del
quotidiano La stampa del 2000 si lesse di psicologi che cercavano
di far emergere abusi sessuali subiti da bambini che presentavano
disturbi coma la bulimia e l’ossessione per l’igiene.
La via alla scoperta degli abusi sessuali indicata dagli
psicologi torinesi ricorda molto da vicino quelle illustrate da Daniel
L. Schachter: si parte da disturbi evidenti e si scava nella memoria dei
pazienti per fare emergere una vicenda censurata, ritenendo che la causa
dei disturbi sia un trauma psichico di natura sessuale.
E la
cosiddetta terapia psicologica otterrebbe l’effetto postulato della
teoria.
Le note metodologiche sopra esposte si
rifanno nella sostanza, oltre che alla bibliografia citata, alla
Carta di Noto allegata alla presente relazione.
La Carta di Noto, che comprende le
linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, redatta
per la prima volta nel 1996 e aggiornata nel luglio 2002, rappresenta un
documento ufficiale stilato da magistrati, psicologi, avvocati
rappresentanti di diverse sedi giudiziarie italiane, riuniti in
periodici gruppi di studio dall'Istituto Superiore Internazionale di
Scienze Giuridiche.
LA VIDEOVERBALIZZAZIONE O VIDEOREGISTRAZIONE
Nel 1991 il Ministero di Grazia e Giustizia decise di
avviare cinque esperimenti in diversi uffici giudiziari per un periodo
di circa 20 mesi.
La ricerca finanziata dal CNR
nell’ambito dell’attività della “Commissione di studio per
l’elaborazione di proposte operative nel settore delle tecnologie di
supporto per l’organizzazione giudiziaria”, ha consentito di osservare
concretamente gli effetti positivi che può avere la videoregistrazione
in quasi tutto l’universo dei casi, e una comparazione con esperienze di
altri paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna.
Dalla ricerca emerge inequivocabilmente che nel processo
penale lo svolgimento di tutte le attività ruotano intorno ai documenti;
mentre il ragionamento è oggetto di studi e ricerche, al verbale è stata
finora data poca attenzione sia da parte di magistrati e avvocati, sia
da parte di studiosi, giuristi e scienziati sociali che analizzano il
processo penale.
L’indagine ha evidenziato notevoli
perplessità sui verbali integrali veri e propri, cioè quelli ottenuti
tramite le trascrizioni delle audiocassette, delle videocassette e la
stenotipia, perché tali documenti vengono sempre “filtrati” da
qualcuno, da chi scrive materialmente il verbale e/o dal Presidente e
perciò, salvo rari casi, è lecito avanzare dubbi sulla loro
attendibilità.
(Mestitz, 1996)
Pertanto è ragionevole considerare
che i verbali tramite strumenti tecnologici come i registratori audio o
videoregistratori eliminano l’operazione di “filtro” e offrono quindi
migliori garanzie rispetto a fedeltà e completezza degli atti,
eliminando ogni sorta di dubbio sulla attendibilità della trascrizione,
in particolar modo con la videoregistrazione.
E’ evidente che la qualità e la quantità delle
informazioni contenute nei diversi verbali varino in misura
considerevole, di conseguenza è piuttosto probabile che magistrati e
avvocati possano giungere a diverse ricostruzioni dei fatti, a diverse
rappresentazioni dello stesso evento processuale a seconda che le
informazioni vengano acquisite “dal vivo” nel corso del processo, oppure
attraverso la lettura dei verbali scritti (sommari o integrali), oppure
attraverso l’ascolto di cassette audio, oppure ancora attraverso la
visione dei verbali videoregistrati, con la evidente possibilità che le
modalità di produzione dei verbali influenzino anche le strategie
cognitive adottate da magistrati e avvocati nella valutazione delle
prove, nel ragionamento giudiziario e nel processo decisionale finale.
Inoltre avvocati e magistrati si
sono resi conto che la memoria degli eventi processuali è tutt’altro che
esatta, constatando che i fatti si deformano nel ricordo, che possono
sfuggire particolari domande e affermazioni cruciali, alcune posture, i
toni della voce che accompagnano le affermazioni e che rivelano non solo
sentimenti ed emozioni ma che spesso dicono qualcosa più delle parole;
riportando fedelmente l’audizione del minore o l’iter del processo, si
consente di “mettere a verbale” anche questo “patrimonio sommerso”.
Merita osservare che tra la conoscenza
acquisita attraverso la lettura dei verbali scritti e quella acquisita
dalla visione della videocassetta passa una notevole differenza, in
quanto la rappresentazione dei fatti determina attività mentali in parte
diverse: quella veicolata dalle immagini è una rappresentazione
analogica, mentre quella scritta nel verbale è una rappresentazione
preposizionale.
Le ricerche psicologiche hanno dimostrato che spesso la
prima (analogica) è difficile da comunicare agli altri perché è più
completa, più ricca e inoltre molti elementi possono risultare poco
descrivibili (come il comportamento non verbale), mentre la
rappresentazione proposizionale è invece più semplice e facilmente
comunicabile ma decisamente molto povera, scarna e priva di elementi di
complemento.
Il comportamento non verbale consiste nei movimenti del
corpo, del volto e delle mani, nella disposizione che i corpi assumono,
nelle caratteristiche tonali, timbriche e ritmiche della voce (De
Cataldo Neuburger, Gulotta, 1991).
La lettura degli aspetti analogici, purtroppo, non fa
parte delle conoscenze diffuse e usualmente trasmesse nella nostra
cultura e ciò fa sì che essi sfuggano all’osservazione cosciente ed al
controllo anche di chi attua la comunicazione.
Eppure il comportamento non verbale consente di definire
la relazione in atto, di veicolare messaggi impliciti, richieste
indirette di comportamento, consente di arricchire il contenuto verbale
con elementi e sfumature di significato integrativi, come le espressioni
e le colorazioni emozionali.
Per esempio, un’ampia gesticolazione inibisce
l’interlocutore dal prendere la parola e regola l’attribuzione di turno;
il sottrarsi al contatto oculare può esprimere sottomissione o
disinteresse per la comunicazione.
Generalmente durante il colloquio la mimica, i gesti e i
movimenti del copro anticipano le espressioni che la persona solo
successivamente verbalizza.
Il comportamento non verbale si basa su:
-
i caratteri
fisionomici, come l’aspetto fisico, la
tonicità muscolare, la cura della persona;
-
la postura,
aperta o chiusa, di avvicinamento o di allontanamento rispetto
all’interlocutore;
-
i gesti,
che possono essere classificati in emblematici (ad esempio fare “no”
con il dito indice), regolatori (necessari soprattutto per definire
l’attribuzione di turno nel parlare), adattatori (ad esempio,
giocherellare con una penna o con delle chiavi);
-
i movimenti,
che per quanto riguarda capo, mani, braccia e busto, sono la parte non
verbale più correlata e coerente con quella verbale, mentre quelli delle
gambe sono più legati agli stati emozionali. Il movimento più abituale
nel colloquio è quello di annuire;
-
le manifestazioni
neurovegetative del viso, ad esempio, il
tremare per la tensione, l’arrossire o il sudare copiosamente;
-
le espressioni del
viso e il contatto oculare, che rappresentano,
assieme allo sguardo, la parte non verbale generalmente più rilevante e
che possono essere simulate non solo per mentire ma anche per
convenzione sociale (pensiamo ai sorrisi di circostanza).
Il comportamento non verbale comprende,
inoltre, tutti gli aspetti prossemici, cioè quelli riguardanti
l’uso della distanza interpersonale e dello spazio. Ogni persona ha
quattro tipi di distanza ottimale, a seconda del tipo e del grado di
coinvolgimento nella relazione e precisamente: la distanza intima,
personale, sociale, pubblica.
La violenza delle nostre aspettative riguardanti la
distanza interpersonale è il segnale non verbale che prevale su tutti
gli altri, e, nel caso di eccessiva vicinanza, viene vissuto come
intrusione o aggressione, mentre nel caso di distanza eccessiva, viene
interpretato come paura, apatia, tristezza.
Infine si esaminano gli elementi non verbali del parlato,
cioè quelli espressivi della voce che non possono essere trasposti
in una trascrizione del colloquio:
-
l’intonazione,
costituita dalla tonalità, acuta o grave, dal timbro, gutturale o
nasale, squillante, rauco, e dalla melodia; quest’ultima è fortemente
legata allo stato emozionale e ci permette di riconoscere un tono
lamentoso, di sorpresa, di supplica,…;
-
gli elementi
paralinguistici, che comprendono la velocità e
le pause dell’eloquio, la fluenza, la pronuncia, l’inflessione, le
manifestazioni organiche associate (ad. es. schiarirsi la voce,
sbadiglio, suoni di riempimento come “mmh”);
-
gli elementi
metalinguistici, che sono di tipo formale e
consistono nell’intercalare (ad esempio, “voglio dire…”,
“sinceramente…”), nelle espressioni dello stile, del grado di
istruzione, di esclusività linguistica (pensiamo alla tendenza ad usare,
anche con il minore, un linguaggio giuridico-burocratico) e nell’uso di
parolacce e imprecazioni.
La comunicazione non verbale si integra con quella
verbale in diversi modi, essa può assolvere alla funzione di:
-
rinforzare i
messaggi verbali, rendendoli più efficaci (
persona con buone capacità retoriche)
-
illustrare o
qualificare e cioè rappresentare,
specificare e integrare, soprattutto attraverso la mimica;
-
metacomunicare,
vale a dire fornire informazioni di livello
superiore su come il messaggio verbale va contestualizzato e sul tipo di
relazione che è in atto;
-
sostituire,
principalmente attraverso la mimica, la comunicazione
verbale ( ad esempio, volgere il capo per far intendere che altri stanno
ascoltando);
-
contraddire,
creando così una discrepanza tra il messaggio verbale
e quello non verbale.
E’ interessante notare come, in caso di incongruenza
comunicativa, che è un conflitto interno a chi parla, o di un tentativo
di ingannare gli altri, generalmente le persone tengano in maggior
considerazione il messaggio non verbale e come l’elemento prevalente
diventi l’espressione del volto.
Il magistrato, l’avvocato, lo psicologo ecc. devono
essere consapevoli di questo effetto e riuscire a controllarlo, evitando
la tentazione di giudizi frettolosi e rivedendo, man mano che procede
l’ascolto, le proprie valutazioni.
Poiché questi giudizi si fondano sulle proprie reazioni
emozionali e sugli atteggiamenti che si attivano a partire da esse, è
necessario essere attenti e capaci di riconoscere e accettare i propri
sentimenti, di padroneggiarli e di utilizzarli nel colloquio.
Questo vale per tutti gli operatori ma ancora di più
quando si trovano in presenza di un minore, che si trova in una
posizione di inferiorità e di soggezione all’autorità.
Si può quindi affermare che la visione della
videocassetta ai fini del procedimento o processo serve fondamentalmente
a completare, arricchire, migliorare la rappresentazione fedele dei
fatti senza “filtri” di sorta, apportando nuovi elementi di valutazione
delle prove in modo attendibile ed obiettivo, nonché a limitare
l’alterazione dei fatti che distorce la verità, anche per
corporativismo, con giustificazioni del tipo “ho considerato solo i miei
appunti e le mie impressioni, senza ascoltare la mia
audioregistrazione”.
Pertanto l’uso dei videoverbali, per svolgere le attività
professionali, individuali e di gruppo, è potenzialmente in grado di
incidere su tutti i processi cognitivi: percezione, attenzione, memoria,
linguaggio, ragionamento, processi decisionali e rende, anzitutto,
trasparente gli elementi su cui si fonda la valutazione della prova.
Sul fatto di introdurre le nuove tecnologie si registrano
due opposti orientamenti.
Per la maggior parte dei giudici il comportamento non
verbale può e deve rientrare “nel comportamento processuale”, di cui è
non solo legittimo, ma anche essenziale tenere conto soprattutto per la
valutazione della credibilità dei testimoni e degli imputati, mentre per
altri costituisce prova la singola dichiarazione trascritta nel verbale,
anche in considerazione del minor impegno profuso nel ricercare e
valutare gli atti.
Inoltre, va osservato che le interviste agli avvocati e
ai magistrati hanno confermato che il videoverbale è più ricco di
informazioni, e quindi produce un aumento delle conoscenze e offre la
possibilità di compiere attività mentali diverse da quelle compiute sul
verbale cartaceo.
Ciò significa non solo che manca una definizione teorica
del controllo di prova, ma questi risultati confermano che di fatto
anche nella prassi giudiziaria il concetto di prova è tutt’altro che
univoco. (Mestitz, 1996).
In conclusione si può affermare che qualora si riscontri
una alterazione fra il verbale e/o la perizia cartacea e il videoverbale
o l’audioregistrazione viene meno la validità del documento e la
trasparenza della verità e della prova.
DANNI IATROGENI
Stante a quanto esposto, una valutazione
degli esiti clinici delle condizioni di abuso non può prescindere da un
aspetto, spesso sottovalutato e non abbastanza studiato, che comprende i
possibili danni iatrogeni che a volte scaturiscono da
interventi esterni (medici, psicologi, sociali, giudiziari) o
insufficienti, o mal coordinati, o mal condotti.
I problemi, a volte, sorgono quando gli
interventi (diagnostici o terapeutici) vengono progettati e proposti
senza un coordinamento, all’insegna di sovrapposizioni e reiterazioni,
spesso molto pericolose per l’equilibrio adattivo del bambino e della
sua famiglia. Ciò avviene in molti casi di abuso sessuale, nel quale il
sospetto innesca vicende giudiziarie le cui procedure operative non sono
state ancora sufficientemente codificate. In effetti, come scrive Jones
(1991), “in ogni valutazione di danno iatrogeno può essere veramente
difficile distinguere ciò che è veramente iatrogeno dal danno naturale e
dal disgregamento dovuto all’abuso stesso”.
I possibili danni iatrogeni possono essere:
- interventi professionali troppo zelanti
- interviste ripetute o multiple
- ripetuti esami fisici
- peggioramento degli standard di vita o disfacimento
familiare
- decisioni a protezione del bambino
Risulta evidente e significativo che un intervento di
“rete” richiede l’adozione e la condivisione di strumenti di valutazione
fondati su un sapere comune, evitando sia le sovrapposizioni delle
competenze in gioco, sia soprattutto, il coinvolgimento del bambino in
ripetute operazioni di accertamento.
Dalla rassegna della letteratura
sull’abuso sessuale minorile, si evince una serie di criteri o
indicatori utilizzabili per accertare
l’esistenza dell’abuso. Gli indicatori riferiti alla (presunta) vittima
sono di tipo fisico o comportamentale/emotivo. Questi indicatori,
assieme a quelli testimoniali, costituiscono solamente una guida per gli
esperti impegnati nella valutazione relativa all’attendibilità della
testimonianza dei minori e comunque sempre inerente alla competenza e
credibilità degli stessi e mai dell’attendibilità.
Gli indicatori comportamentali, emotivi e testimoniali
che la ricerca avverte non essere per sé conclusivi, ma che nell’insieme
consentono, raramente, di valutare una eventuale ipotesi che l’abuso
abbia avuto luogo, con una distinzione fra ciò che è naturale e
prevedibile e ciò che potrebbe rappresentare una pura e semplice
preoccupazione o patologia, consentono e guidano l’esperto verso una
probabile valutazione.
Merita ricordare un fatto realmente accaduto a uno
psichiatra illustre che è stato messo a confronto con un paziente che,
dicevano, credeva essere uno psichiatra. In realtà era un vero
psichiatra che credeva che l’illustre psichiatra fosse un pazzo che
credeva di essere uno psichiatra. Entrambi confermavano l’aspettativa di
avere a che fare con un pazzo e la corroboravano con la professionalità
che l’altro esibiva.
Questo e
altro può essere affrontato per una conoscenza comune di valutazione, in
quanto la psicologia è una scienza empirica
e non dà certamente elementi esaustivi ma solo indicazioni; è come dire
che l’essere umano non vive solo di aspetti giuridici/psicologici ma
anche di altre conoscenze che arricchiscono il suo sapere e lo rendono
umano.
BIBLIOGRAFIA
- Criteri
di valutazione nell’abuso all’infanzia
a cura di Ernesto Caffo, Giovanni B. Camerini, Giuliana
Florit
Edito da McGraw-Hill Prima edizione 2002
- Bambini
Abusati
a cura di Marinella Malacrea, Silvia Lorenzini
Edito da Raffaello Cortina Prima edizione 2002
- Difendere
valutare e giudicare il minore
a cura di Antonio Fora, Paolo Michielin, Gustavo Sergio
Collana di Psicologia giuridica e criminale diretta da
Guglielmo Gulotta
Edito da Giuffrè Editore
- Psicologia della prova
a cura di Cristina Cabras
Collana di Psicologia giuridica e criminale diretta da
Guglielmo Gulotta
Edito da Giuffrè Editore
- La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori
a cura di Giuliana Mazzoni
Edito da Giuffrè Editore
- Il
bambino come prova
limiti e caratteristiche della testimonianza infantile
a cura di Gallo M.T., Cataldo Neuburger L.
Edito da Cedam, Padova
- Chi ha paura del lupo cattivo?
a cura di Stefania Rialti, Loredana B. Petrone
Edito da Franco Angeli
-
Maltrattamento e abuso all’infanzia
Rivista interdisciplinare
Vol. 2 n. 3 dicembre 2000
“ 5 n. 1 aprile 2003
Edito da Franco Angeli
- Minori e Giustizia n.2/2001
Rivista interdisciplinare
Promossa dall’Associazione dei magistrati per i minorenni
e per la famiglia
Edito da Franco Angeli
-
Minori e Giustizia n.4/1998
Rivista interdisciplinare
Promossa dall’Associazione dei magistrati per i minorenni
e per la famiglia
Edito da Franco Angeli
-
L’avvocato e la verità
a cura di Ettore Randazzo
Edito da Sellerio editore Palermo
-
La disciplina giuridica della violenza al minore
a cura di Maria Caterina Fiorenza
-
PM – SMC di psychomedia
a cura di Gaetano Giordano
Dibattiti svolti sulla lista PM-SMC su Salute Mentale e
Comunicazioni – Febbraio 2001
A conclusione dell'Incontro di Esperti
tenuto dall' I.S.LS.C. (Istituto Superiore Internazionale di
Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002 e organizzato
dall'avv. Luisella de Cataldo Neuburger si è proceduto
all'aggiornamento della "Carta di Noto" con l'apporto
interdisciplinare di Magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi.
CARTA DI NOTO AGGIORNATA
(7 luglio 2002)
LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN
CASO DI ABUSO SESSUALE
PREMESSA
Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996,
che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza,
letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni
legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca
scientifica in materia.
Le linee guida che seguono devono
considerarsi quali suggerimento diretti a garantire l'attendibilità dei
risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni,
assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel
rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli
strumenti del diritto internazionale.
Quando non fanno riferimento a
specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque
soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il
minore.
1) La consulenza tecnica e la
perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a
professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito
pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a
garantire il loro costante aggiornamento professionale.
Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli
esperti devono:
a) utilizzare metodologie e criteri
riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati,
così da permettere la valutazione critica dei risultati.
2) La valutazione psicologica
non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che
spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve
esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla
peculiarità della fase evolutiva del minore.
3) In caso di abuso
intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della
famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove
necessario, al contesto sociale del minore.
E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza
avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che
se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l’indagine
non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni
dell'incompletezza.
4) Si deve ricorrere in ogni
caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno
all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle
dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per
essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle
parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a
test psicologici protocolli e gli esiti della somministrazione devono
essere prodotti integralmente ed in originale.
5) Al fine di
garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà
cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi
alternative, siano esse emerse o meno nel. corso dei colloqui. .
6) Nel colloquio con il minore
occorre:
a)
garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da
assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
b)
informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla
procedura in corso;
c)
consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
d)
evitare domande e comportamenti che possano compromettere la
spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare
il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo
procedimentale.
7) L'incidente
probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni
del minore nel corso del procedimento.
8) I sintomi di disagio che il
minore manifesta non possono essere considerati di per sé come
indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da
conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non
esclude di per sé l'abuso.
9) Quando sia
formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla
compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di
violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli
conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non
consentono di individuare dei nessi di compatibilità od
incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici..
L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della
compatibilità né pareri, ne formulare alcuna conclusione.
10) La funzione dell'esperto
incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari
deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e
va pertanto affidata a soggetti diversi.
La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere
rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai
servizi socio-sanitari pubblici.
In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di
sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai
fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente
all'autorità giudiziaria.
11) L'assistenza psicologica al
minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico
in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà
essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle
attività di indagine e di formazione della prova.
12) Alla luce
dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le
istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti
presunzioni contenute nell'art. 8
del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA
VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA
PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (Stipulato il 6 settembre
2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46)
con le quali:
1) Gli Stati Parte adottano ad
ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i
diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche
prescritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed
adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro
particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al
loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e
allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il
loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle
vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro
preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in
modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza
appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità
delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per
prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad
identificarle;
f) [..]
g) [..]
2) [..]
3) Gli Stati Parte si accertano
che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente
Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse
superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4) Gli Stati Parte adottano
misure per impartire una formazione appropriata, in particolare
nell’ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle
vittime dei reati di cui al presente Protocollo.
5) Se del caso, gli Stati Parte
si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità
delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e
riabilitazione delle vittime di tali reati.
6) Nessuna disposizione del
presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo
equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.
Noto 7 luglio 2002
CODICE PENALE
Omissis…
Art. 609-bis - Violenza sessuale
1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso
di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi
il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in
misura non eccedente i due terzi.
Art. 609-ter - Circostanze aggravanti
1. La pena é della reclusione da sei a dodici anni se
i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche,
narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente
lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di
pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche
adottivo, il tutore.
2. La pena é della reclusione da sette a quattordici
anni se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto
gli anni dieci.
Art. 609-quater - Atti sessuali con minorenne
1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609bis
chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie
atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che
abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
2. Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un
minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età
tra i soggetti non é superiore a tre anni.
3. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita
fino a due terzi.
4. Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter,
secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609-quinquies - Corruzione di minorenne
[1] Chiunque compie atti sessuali in presenza di
persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 609-sexies - Ignoranza dell'età della persona
offesa
[1] Quando i delitti previsti negli articoli 609bis,
609ter, 609quater e 609octies sono commessi in danno di persona minore
di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo
609quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa,
l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Art. 609-septies - Querela di parte
1. I delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter e
609quater sono punibili a querela della persona offesa.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo
comma, il termine per la proposizione della querela é di sei mesi.
3. La querela proposta é irrevocabile.
4. Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609bis é commesso
nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli
anni quattordici;
2) se il fatto é commesso dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona
cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie
funzioni;
4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il
quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui
all'articolo 609quater, ultimo comma.
Art. 609-octies - Violenza sessuale di gruppo
1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza
sessuale di cui all'articolo 609-bis.
2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di
gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni.
3. La pena é aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
4. La pena é diminuita per il partecipante la cui
opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato
determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni
stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma
dell'articolo 112.
Art. 609-nonies - Pene accessorie ed altri effetti
penali
[1] La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies
comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la
qualità di genitore é elemento costitutivo del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio
attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e
l'esclusione dalla successione della persona offesa.
Art. 609-decies - Comunicazione al tribunale per i
minorenni
1. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti
dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609bis, 609ter,
609quinquies e 609octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il
delitto previsto dall'articolo 609quater, il procuratore della
Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
2. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza
affettiva e psicologica della persona offesa minorenne é assicurata, in
ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità
giudiziaria che procede.
3. In ogni caso al minorenne é assicurata
l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e
dei servizi istituiti dagli enti locali.
4. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale
altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
LINEE GUIDA
DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE
Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 dalla
Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il
15 ottobre 1999 §
Preambolo
Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del
Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è
tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità.
Esse consistono in linee guida cui attenersi nell’esercizio
dell’attività psicologica in ambito forense.
Art. 1
Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità
che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può
incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli
operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e
sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle
peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto
giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e
della propria attività.
Art. 2
Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della
dipendenza degli utenti destinatari e delle sue prestazioni che a causa
del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività. Per
questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali
e delle loro prevedibili dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).
Art. 3
Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del
giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un
livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi
continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto
riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella
giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire
prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si
adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa
correttamente rispondere.
Art. 4
Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli
avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e
professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il
mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non
consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche,
strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).
Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il
suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi
responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni
preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato
sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di
utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In
esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi
professionali che ne ha ricavato.
Art. 5
Lo psicologo forense presenta all’avente diritto i
risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di
riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere
un’effettiva valutazione e critica relativamente all’interpretazione dei
risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti
indicati e le possibili modalità attuative.
Art. 6
Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense
utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1
C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è
improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti
sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei
soggetti tra di loro.
Art. 7
Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le
conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i
modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e,
all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative
(art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.).
Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da
valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non
possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare
(compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria
indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).
Art. 8
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta,
ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che
coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto
esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3
C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).
Art. 9
Operando nell’ambito della giustizia penale e civile
altri professionisti delle scienze sociali e del comportamento (quali
criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e
laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare
l’esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da
chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche
segnalandolo al consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.).
Art. 10
Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso
informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale
o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole
che governano tale intervento (art. 14 C.D.).
Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona
diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato,
lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio
operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11
C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i
limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli
adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere)
(art. 24 C.D.).
Art. 11
Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha
particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o
registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino
il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.).
Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o,
quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti
nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di
comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle
parti e del magistrato (art. 4 C.N.).
Art. 12
Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la
natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad
ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà
(art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni
peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento
leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e
professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione
interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il
confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta
insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con
lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i
giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità
e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e
professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).
Art. 13
I consulenti di parte mantengono la propria autonomia
concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro
operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il
consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano
giudizi fondati scientificamente.
Art. 14
Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi
del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto
della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto
possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda
il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce
nella comunicazione col minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e
luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della
comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive
o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato
oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).
Art. 15
I colloqui col minore tengono conto che egli è già
sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso
di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei
colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la
ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7 C.N.).
Art. 16
I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello
psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.).
L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina
la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e
il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha
o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino
di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre
implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art. 26/2,
art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo
psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei
confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per
esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso
dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo
contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il
corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può
accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro
che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).
Art. 17
Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo
psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi
che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo
sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. Nel
vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di
maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità
delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che
lo ha in custodia.
§ Sono indicati i riferimenti al "Codice deontologico
degli psicologi" (C.D.) , alla "Carta di Noto" (C.N.).
Y
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale
Delibera del 20 settembre 2003
OGGETTO:
Requisiti minimi per una buona prassi in psicologia giuridica e forense
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
riunito nella propria sede in Via G. B. Vico 29, Roma i120 settembre
2003,
VISTI gli articoli 14, 15, e 16 del Titolo II "Degli
Esperti e degli Ausiliari del Giudice", Capo II "Dei Consulenti Tecnici
del Giudice" delle NORME Dl ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
che stabiliscono che debbano essere inseriti negli elenchi degli esperti
dei Tribunali debbano "...dimostrare la (propria) speciale capacità
tecnica..." ad un Comitato ove viene designato un rappresentante
dell'Ordine professionale.
VISTO il numero sempre maggiore di psicologi impegnati in
attività di collaborazione con i Tribunali dei Minori e con i Tribunali
Ordinari, e la costituzione presso ogni Presidenza di Tribunale di un
Elenco di esperti psicologi cui affidare le Perizie e le Consulenze
Tecniche necessario per l'amministrazione della giustizia.
CONSIDERATO che l'art. 12 lettera d della Legge 56/89
stabilisce che il Consiglio Regionale e Provinciale dell'Ordine degli
Psicologi "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni
concernenti la professione" e che il Codice Deontologico è la principale
fonte di regolamentazione specifica degli Psicologi.
VISTO l'articolo 37 Codice Deontologico per il quale "Lo
Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze" che nel richiamato articolato delle Norme di
attuazione del Codice di Procedura Civile sono riconoscibili nelle
speciali capacità richieste.
VISTO l'articolo 5 del Codice Deontologico che vincola
gli Psicologi "a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente
nel settore in cui opera"
DELIBERA
I
seguenti Requisiti Minimi per l'inserimento negli Elenchi degli Esperti
e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali:
1.
Anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi di almeno 3 anni.
2.
Specifico percorso formativo post laurea in ambito di Psicologia
Giuridica e Forense
3.
Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività
(clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.).
Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari
competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche
della coppia e della famiglia.
In
deroga a quanto previsto dai punti 1, 2 e 3, gli Psicologi già iscritti
agli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i
Tribunali si considerano aver già assolto quanto previsto in tali punti.
Requisito di mantenimento di iscrizione ai suddetti elenchi è la
frequenza, dimostrata con certificato/attestato, di almeno un evento
all'anno (con indicazione delle ore di impegno per ciascun evento) di
aggiornamento in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti.
Il
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi invita i Consigli
Regionali e Provinciali:
-
Ad accogliere le
presenti Linee Guida con atti di Deliberazione e a rappresentare gli
stessi ai Presidenti dei Tribunali di loro competenza.
-
A sensibilizzare
i propri iscritti sulla necessità di sviluppare conoscenze e
competenze in tale ambito.
Il Segretario
Il Presidente
Dott.
Giuseppe Litigi Palma
dott. Pietro Angelo Sardi
Y
Esito della votazione:
PRESENTI = 16 “FAVOREVOLI = 13
ASTENUTI = 3”
|
Nomi
|
Cariche
|
Presenti
|
Assenti
|
|
SARDI PIETRO ANGELO
|
Presidente
|
X
|
|
|
TONZAR CLAUDIO
|
Vicepresidente
|
X
|
|
|
PALMA LUIGI G.
|
Segretario
|
X
|
|
|
ROMUALDI UGO
|
Tesoriere
|
X
|
|
|
BERGONZI ROBERT
|
Consigliere
|
X
|
|
|
BONTEMPO GIUSEPPE
|
Consigliere
|
|
|
|
DORFER MAX
|
Consigliere
|
|
X
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FRATI FULVIO
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Consigliere
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X
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GARAU TULLIO
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Consigliere
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X
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GATTI LUCIA
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Consigliere
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X
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Per il dott. F. GIARDINA
interviene il dott. A. Sperandeo
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Consigliere
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X
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LA PORTA PATRIZIA
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Consigliere
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X
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MICOZZI MAURIZIO
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Consigliere
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X
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MOROZZO EMANUELE
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Consigliere
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X
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RECROSIO LAURA
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Consigliere
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X
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TOMAY IMMACOLATA
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Consigliere
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X
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TRISTAINO FRANCESCO
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Consigliere
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X
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VERDE ALFREDO
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Consigliere
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X
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VIGLIONE TOMASO
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Consigliere
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X
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ZANONI IDA SILVANA
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Consigliere
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X
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Per il dott. ZORZI TITO
interviene il dott. S. Cassella
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Consigliere
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X
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Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Omissis…
Costituzione Italiana
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata
Omissis….
Codice di procedura penale
Art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova.
1. Anche successivamente alla comunicazione della
notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le
funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni
elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra
l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce
pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello
stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di
riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli
articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la
polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente
delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del
pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa,
informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre
attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da
elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di
prova.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria
iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie
atti od operazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera.
Codice etico dei magistrati
Art. 13 La condotta del Pubblico Ministero
Il pubblico Ministero si comporta con
imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.
Indirizza la sua indagine alla
ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a
favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti
a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.
Evita di esprimere valutazioni sulle persone
delle parti e dei testi, che non siano conferenti rispetto alla
decisione del giudice e si astiene da critiche o da
apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.
Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue
decisioni, né comunica in via informale conoscenze sul processo
in corso.
Costituzione Italiana
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria
e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore,
si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva
A firma di tre professionisti di una Azienda Sanitaria Locale
esperti in scienze umane:
Dalle osservazioni psicologiche svolte con i
diversi minori, di cui si stanno via via inviando le
valutazioni, emergono elementi comuni che tutti noi operatori
abbiamo potuto rilevare nelle sedute condotte. Pertanto ci
preme precisare quanto segue:
·
si rileva una
diffusa e marcata dimensione di sessualizzazione del
comportamento, al di fuori degli usuali standard tipici dell’età
che rimandano a conoscenze e comportamenti più specifici di una
sessualità degli adulti.
·
inoltre
diversi bambini riportano giochi sessualizzati simili tra loro,
del tipo baciare con la lingua infilare oggetti o dita della
mano nel sedere, mostrare e toccare i genitali propri ed altri
in una modalità troppo reiterata ed esibita, attività tutte che
i minori riferiscono di aver svolto nell’ambiente scolastico,
come se l’asilo fosse l’ambiente da cui hanno preso origine ed
ispirazione tali comportamenti.
Costituzione Italiana 27/12/1947
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi
penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
Codice Civile
Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei
tutori, dei percettori e dei maestri d’arte.
Il padre e la madre, o il tutore, sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli
minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che
abitano con essi. La stessa disposizione si applica
all’affiliante.
I percettori e coloro che insegnano un mestiere o
un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la
loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono
liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver
potuto impedire il fatto.
Regolamento
generale sui servizi dell’istruzione elementare R.D.
26-04-1928 n. 1297
Art. 350
Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare
Il maestro deve trovarsi
alla scuola non meno di 10 minuti prima dell’inizio delle
elezioni, per assistere all’ingresso dei suoi alunni; deve
sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli
insegnamenti integrativi o di religione se ad altri affidati,
alla ricreazione e alla refezione dove l’orario adottato è
unico; e deve rimanere nella scuola finché i suoi alunni ne
siano usciti.
Nelle scuole miste l’ingresso e l’uscita degli
alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso, con
l’intervallo di dieci minuti.
Giurisprudenza
Art. 2048
Nella nozione di cui all’art.
2048, comma c.c., rientrano i maestri e gli
insegnanti in genere, e, quindi, anche i maestri delle
scuole pubbliche, a carico dei quali l’obbligo di vigilare
sugli alunni è imposto dall’art. 350 del regolamento
generale sui servizi dell’istruzione elementare, approvato con
r.d. 26 aprile 1928 n. 1297. Tale vigilanza è diretta a impedire
non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma
anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi
medesimi, da loro coetanei o da altre persone, ovvero da
fatti non umani ( Cass. 5 s.u. 3 febbraio 1972, n. 260)
La presunzione di responsabilità
posta dall’art. 2048 c.c. a carico dei precettori e di coloro
che insegnano un mestiere o un’arte trova applicazione anche nei
confronti dei pubblici dipendenti impiegati (Cass. s. u. 9
aprile 1973, n. 997) e, quindi, degli insegnanti delle
scuole elementari, accompagnandosi, rispetto a essi, all’obbligo
dell’insegnamento, in modo più penetrante, quello di impartire
agli scolari gli opportuni principi educativi e sussistendo la
detta presunzione ogni qualvolta l’affidamento dei minori per
ragioni di educazione o istruzione, se pur limitato ad alcune
ore al giorno e alla settimana, assuma carattere continuativo e
non sia, quindi, meramente saltuario e occasionale. (Cass.
s.u. 9 aprile 1973, n. 997)
Abuso sessuale
Qualsiasi forma di coinvolgimento di un minore,
da parte di un partner preminente (un adulto o un altro minore
quando la differenza di età è superiore a cinque anni), in
attività sessuali anche non caratterizzate da violenza
esplicita.
Segni comportamentali
Segni fisici
Trascuratezza
…omissis
Maltrattamento psicologico
…omissis
Maltrattamento fisico
…omissis
Maltrattamento intrafamiliare
…omissis
Codice penale
Art. 609-bis - Violenza sessuale
1. Chiunque, con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a
compiere o subire atti sessuali é punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità
fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per
essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita
in misura non eccedente i due terzi
Costituzione
Art. 25
[1] Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
[2] Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
[3] Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Codice penale
Art. 132 - Potere discrezionale del giudice
nell'applicazione della pena: limiti
[1] Nei limiti fissati dalla legge, il giudice
applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi
che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
[2] Nell'aumento o nella diminuzione della pena
non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna
specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla
legge.
Art. 133 - Gravità del reato: valutazione agli
effetti della pena.
[1] Nell'esercizio del potere discrezionale
indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto
della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità
dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo
cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della
colpa.
[2] Il giudice deve tener conto, altresì, della
capacità a delinquere del colpevole desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del
reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in
genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al
reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato;
4) dalle condizioni di vita individuale,
familiare e sociale del reo.
Art. 36 Codice deontologico degli Psicologi
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su
colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla
loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di
interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro
decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi
negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta
professionale che possono tradursi in danno per gli utenti o per
il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Art. 7 Codice deontologico degli Psicologi
Nelle proprie attività professionali, nelle
attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle
stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta
attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui
basa le conclusioni raggiunte; espone all’occorrenza, le ipotesi
interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
Lo psicologo, sui casi specifici, esprime
valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
Affermazione del Dott. Stanislao. Macri riportata su una perizia
prodotta al Tribunale di Taranto del 7/11/2000.
Trib. Milano, Sez. VII, Sent. n. 2167 del 1 luglio 1997 Pres.
est. Crivelli
Codice di procedura penale
Art. 499 - Regole per l'esame testimoniale.
1. L'esame testimoniale si svolge mediante
domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande
che possono nuocere alla sincerità delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto
la citazione del testimone e da quella che ha un interesse
comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le
risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone
sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal
presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da
lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di
ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande,
la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la
correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre,
l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni
sono state utilizzate per le contestazioni.
Tribunale di Massa, Ufficio GIP, Ordinanza 28/11/2001 Giudice
Gambati
Vedere capitolo della videoverbalizzazione o videoregistrazione.
I risultati della ricerca sono stati discussi nel corso del
convegno “Tecnologia video nel processo penale e gestione
dell’innovazione” e sono stati pubblicati in un volume
collettivo (Di Federico, Lanzara e Mestiz, 1993).
Si consideri che in un procedimento penale del Tribunale di
Torino sono state trascritte delle intercettazioni telefoniche
aventi data successiva di tre giorni dall’ordinanza di custodia
cautelare, avvenute fra gli indagati, tramite la loro utenza di
telefonia fissa.
Un consulente tecnico d’ufficio del giudice del tribunale di
Torino nella sua relazione peritale ha scritto che il bambino
aveva disegnato un mostro con punte aculee avente riferimenti
fallici, quando, in realtà, ascoltando la registrazione audio,
effettuata dal CTU, l’infante aveva specificato chiaramente che
era un drago. Il consulente si è giustificato affermando di aver
considerato esclusivamente i suoi appunti e le sue impressioni,
trascurando l’ascolto della sua audioregistrazione.
(Sent. del 10/04/1991, Sez. Pen. III del Tribunale di Roma).
Ad esempio in una sentenza si rimanda alla
visione della videocassetta per l’interrogatorio di una bambina
di 6 anni in questi termini: “delle cui dichiarazioni esiste la
videoregistrazione, più fedele ed eloquente di qualsivoglia
trasposizione scritta”.
Protocollo convenzione diritti del fanciullo
Articolo 2
Ai fini del presente Protocollo:
a) per vendita di bambini, s'intende qualsiasi
atto o transazione che comporta il trasferimento di un bambino,
di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad
altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
b) per prostituzione di bambini s'intende il
fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali
dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
c) per pornografia rappresentante
bambini s'intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi
mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite,
concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli
organi sessuali di un bambino a fini soprattutto
sessuali.
Articolo 3
1. Ciascuno Stato Parte vigila che, come minimo,
i seguenti atti ed attività siano pienamente recepiti dal suo
diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi a
livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo
organizzato:
a) per quanto riguarda la vendita di bambini di
cui all'articolo 2:
i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un
bambino, a prescindere dal mezzo utilizzato per i seguenti fini:
a. sfruttare il bambino a fini sessuali;
b. trasferire gli organi del bambino per fini di
lucro;
c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato.
ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto
intermediario, il consenso all'adozione di un bambino in
violazione degli strumenti giuridici internazionali relativi
all'adozione;
b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o
fornire un bambino a fini di prostituzione, quale definita
all'articolo 2;
c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere,
importare, esportare, offrire, vendere o detenere i
summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante
bambini, quale definito all'articolo 2.
2. Fatto salvo il diritto interno di uno Stato
Parte, le stesse norme valgono in caso di tentata perpetrazione
di uno qualsiasi di questi atti, di complicità nel commetterlo o
di partecipazione allo stesso.
3. Ogni Stato Parte farà in modo che tali reati
siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro
gravità.
4. Fatte salve le norme del suo diritto interno,
ogni Stato Parte prende, se del caso, i provvedimenti richiesti
al fini di determinare la responsabilità delle persone
giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente
articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato Parte, questa
responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.
5. Gli Stati Parte prendono ogni provvedimento
giuridico ed amministrativo adeguato per accertarsi che tutte le
persone che intervengono nell'adozione di un bambino agiscono in
conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali
applicabili.
Articolo 8
1. Gli Stati Parti adottano ad ogni stadio della
procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e
gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche
proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed
adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei
loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro
diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché
alla programmazione ed allo svolgimento della stessa, e circa la
decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che, quando gli interessi
personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni,
i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed
esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di
procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza
appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e
l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto
interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione
atta ad identificarle;
f) Vigilando, se del caso, che le vittime e le
loro famiglie ed i testimoni a carico siano al riparo da
intimidazioni e rappresaglie;
g) Evitando ogni indebito ritardo nel pronunciare
la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che
stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2. Gli Stati Parte si accertano che nessuna
incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca
l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto d'inchieste
volte a determinare la loro età.
3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di
trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo
da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse
superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire
una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e
psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei
reati di cui nel presente Protocollo.
5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come
necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle
persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di
riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna disposizione del presente articolo
pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o
imparziale o è incompatibile con tale diritto.
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