ABUSO SESSUALE SU MINORI: CONFRONTO FRA LE RISULTANZE
MEDICO LEGALI E IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
A. Gelpi
ABSTRACT
Scopo della ricerca E' stata svolta una
ricerca in campo medico-legale sugli abusi sessuali sui minori tale
da poter offrire un quadro prospettico dello stato attuale del
problema. Esaminando 40 casi di abusi minorili già oggetto di
giudicato si è cercato di verificare se e in quali termini la
consulenza ginecologica, esperita dai consulenti medico-legali,
abbia inciso nell'ambito di questi procedimenti penali.
Materiali Le sentenze analizzate
riguardano un gruppo di procedimenti svolti, presso la Procura della
Repubblica di Milano, tra il 1996 e il 2000, i cui soggetti hanno
un'età compresa tra i due e i diciotto anni, di cui l'86% femmine e
il 4 % maschi. Raccolto il materiale base è stata predisposta una
scheda di rilevazione dei dati giudiziari che mostra una visione
riassuntiva di ogni singolo procedimento da cui risultano diversi
elementi utili all'analisi.
Conclusioni Dalla ricerca condotta
risultano di gran lunga prevalenti i casi nei quali il più rilevante
riscontro esterno alle dichiarazioni delle vittime è costituito
proprio dagli esiti delle consulenze tecniche; queste, pur non
potendo sempre fornire una conferma certa degli abusi, risultano e
sono considerate strumenti fondamentali per avvalorare
oggettivamente le dichiarazioni delle parti lese, anche se non
possono costituire il solo ed esclusivo elemento probatorio per
fondare la decisione finale.
La ricerca
Con questo lavoro si è inteso svolgere una ricerca in campo
medico-legale sugli abusi sessuali sui minori per offrire un quadro
prospettico dello stato attuale del problema, con lo specifico
obiettivo di verificare se e in quali termini la consulenza
ginecologica, esperita dai consulenti medico-legali, abbia inciso
nell’ambito di procedimenti penali che hanno riguardato questo tipo
di reati. La ricerca si è svolta prendendo in considerazione 40 casi
di abusi su minori di età compressa tra i due ed i diciotto anni, di
cui l’86% femmine ed il 14% maschi, oggetto di procedimenti penali
avviati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
nel periodo tra il 1996 ed il 2000 e conclusi con una decisione di
primo grado. Si può fin d’ora anticipare che, mentre si potrebbe
essere portati a pensare che il giudice fondi la sua decisione
essenzialmente sui dati rilevati dai consulenti medico-legali, in
realtà dalla ricerca svolta è risultato che gli eventuali segni
fisici rilevati sui corpi dei minori attraverso la consulenza
medico-legale assumono valenza di elementi integrativi, che
convalidano positivamente sospetti di abuso ricavati da altre fonti.
E’, quindi, un insieme di singoli fattori che, considerati
globalmente, portano il giudice ad una determinata decisione.
Metodo
Sulla base dell’esame degli atti dei singoli procedimenti e’ stata
predisposta una scheda di rilevazione dei dati giudiziari, suddivisa
in sei sezioni, che mostra una visione riassuntiva di ogni singolo
procedimento e nella quale sono stati riportati i diversi elementi
utili all’indagine: la fonte notizia di reato, le informazioni circa
la vittima del reato, la relazionre tra aggressore e vittima, la
qualificazione giuridica del fatto-reato, la tipologia ed i
risultati degli accertamenti svolti nel corso delle indagini
preliminari con particolare riguardo alla consulenza tecnica,
l’esito finale del procedimento con le specifiche motivazioni delle
singole pronuncie.
I dati rilevati
a) I primi dati significativi si riferiscono ai soggetti
che, in ciascun caso, hanno sporto denuncia e quindi hanno dato
avvio al procedimento sollecitando le indagini. Nel 44% dei casi il
soggetto denunciante è la madre della vittima, mentre il padre ha un
ruolo del tutto marginale, dal momento che è lui stesso in molti
casi l’autore delle violenze. Altri soggetti che risultano avere un
ruolo importante come promotori di attività d’indagine sono gli
insegnanti (18%) e gli operatori sociali (22%). Questo primo fattore
risulta essere di fondamentale importanza perché rivela in che modo,
quando e in quale contesto si è venuti a conoscenza per la prima
volta di fatti di abuso.
Si deve infatti sottolineare come la prova di questo reato,
concernendo intimi rapporti personali tra l’aggressore e il minore,
non può prescindere dalle dichiarazioni della parte lesa e uno degli
indici di attendibilità di queste dichiarazioni è proprio costituito
dalle modalità di tempo e di contesto con le quali la persona offesa
svela le molestie subite. In genere i bambini in tenera età non si
rendono conto di aver subito un abuso sessuale come lo intendono gli
adulti, ma solo col tempo, attraverso la maturazione e la crescita,
possono essere in grado di comprendere il disvalore e la
riprovevolezza di questi fatti. Appare, quindi, in linea con la
normalità dei casi ed attestante la veridicità dei fatti in esame
l’emergere graduale degli abusi in contestazione, nonché la
verbalizzazione degli stessi solo su precisa sollecitazione. Dalla
ricerca condotta il contesto scolastico risulta essere la tipica
sede protetta in cui il minore sente di poter essere creduto e al
contempo meno inibente di quanto possa essere il contesto familiare,
in cui si teme il giudizio del genitore e la vergogna. Nel contesto
dei soggetti denuncianti è interessante notare come su 18 denunce
sporte dalle madri delle vittime 11 siano rivolte contro l’ex
marito, nonché padre dei minori; così come i pochi casi di denunce
sporte dai padri delle vittime siano rivolte contro i conviventi
delle madri. Su 40 nuclei familiari considerati più della metà
vivono situazioni di separazione e al loro interno l’aggressore
risulta essere con più frequenza (68%) il padre, seguito dal
convivente della madre. Ciò pone in evidenza come le disfunzioni
della famiglia si manifestino in molte forme, e l’abuso sessuale
avviene spesso come risposta alla rottura che si sta sviluppando tra
i genitori, o come ultimo incentivo alla disgregazione totale.
b) Il tipo di relazione esistente tra l’autore della
violenza e la sua vittima costituisce una variabile estremamente
importante per comprendere come la violenza stessa si manifesti e
come ad essa reagiscano i diversi soggetti coinvolti. Dall’analisi
di questo tipo di variabile emerge così che la violenza compiuta
dallo sconosciuto è diversa, e minore (5%), da quella messa in atto
dal padre incestuoso (55%) o da un altro parente (20%). Una prima
distinzione riguarda le violenze che si presentano come eventi
isolati e quelle che invece perdurano nel tempo. Esaminando questa
variabile secondo la dimensione “familiarità/estraneità”, si può
constatare che al crescere dell’intensità della relazione con
l’aggressore aumenta la probabilità che la violenza sia un fatto
reiterato nel tempo (95%); al polo opposto le violenze commesse da
estranei tendono ad assumere la forma di un’aggressione repentina ed
isolata. Estremamente indicativo è il fatto che sia il tipo di
coercizione messo in atto dall’aggressore sia il tipo di reazione
della vittima tendono ad essere associate al tipo di relazione tra
essi esistente. Al crescere dell’estraneità aumenta anche la
tendenza a mettere in atto strategie coercitive e, parallelamente,
la propensione della vittima a cercare di evitare la violenza;
quando invece più forti sono i legami di familiarità, minore è la
necessità, da parte dell’aggressore, di ricorrere all’uso della
forza nei confronti di una vittima che, nella maggioranza dei casi,
non vede altre alternative se non il subire la violenza in silenzio.
c) E’ dalla qualificazione giuridica del fatto, risultante
dall’imputazione, che emergono le varie fattispecie che connotano
l’atto sessuale: questo può essere commesso con minaccia (48% dei
casi), violenza (95%), abuso d’autorità (57%) e abuso delle
condizioni di inferiorità fisio-psichica della vittima (90%).
d) Per quanto riguarda la conclusione dei procedimenti presi
in esame, appare significativo il fatto che su quaranta casi
esaminati solo sette (18%) si sono conclusi con la richiesta di
archiviazione formulata dal P.M., ed accolta dal giudice per le
indagini preliminari, non essendo stati riscontrati elementi
sufficienti per dare impulso all’azione penale. I procedimenti nei
quali vi è stato il rinvio a giudizio si sono conclusi per la gran
parte (88%) con sentenze che hanno accolto la richiesta di condanna
formulata dal P.M., anche se modificando i termini della pena
edittale, mentre nei restanti casi (12%) vi è stata pronuncia di
assoluzione.
e) I reati in materia sessuale sono strutturalmente
condizionati, sotto il profilo probatorio, da quanto emerge dalla
denuncia sporta dalla parte lesa, che riveste un’importanza
fondamentale nella ricostruzione e nell’accertamento del fatto
delittuoso che, solitamente, avviene in assenza di testimoni.
-Come risulta evidente dalla ricerca condotta, centrale rilevanza
probatoria viene riconosciuta alle dichiarazioni rese dalla parte
lesa (95%), anche se minorenne, in quanto sottoposte ad una attenta
valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca sulla base di
vari riscontri probatori, in aggiunta alle dichiarazioni del
soggetto che per primo ha ricevuto notizia dei fatti di abuso. Dalle
sentenze esaminate si possono estrapolare alcuni criteri che
attestano anzitutto l’attendibilità intrinseca di queste
dichiarazioni, quali la coerenza, l’omogeneità del racconto in un
crescendo costante, l’assenza o la presenza di contraddizioni
interne, la spontaneità. Per l’attendibilità estrinseca sono stati
individuati elementi probatori di varia natura che, considerati
complessivamente, hanno avvalorato positivamente il giudizio di
responsabilità penale a carico degli imputati, di seguito esposti.
-Viene attribuita una certa importanza (28% dei casi) al riscontro
psicologico del minore quale si evidenzia nel corso delle sue
rivelazioni; infatti il sentimento di affetto, l’assenza di alcun
sentimento di astio nei confronti dell’aggressore-parente
accompagnati allo stesso tempo da un manifesto stato di angoscia,
dal timore di rivederlo sono indici di una naturale situazione di
ambiguità causata dal fatto stesso di trovarsi in una tale
posizione.
-Strettamente connesso allo stato psicologico della vittima sono le
complesse modalità con cui il minore è riuscito a svelare i fatti
subiti, caratterizzate da un lento e sofferto snodarsi di ricordi,
infarcito da parziali ritrattazioni e da incongruenti negazioni.
-Un altro elemento utilizzato come fonte di prova in alcune sentenze
(15%) è il comportamento fortemente erotizzato tenuto dalla vittima
nel corso della sua crescita, unito a conoscenze sessuali
incompatibili con l’età anagrafica della stessa.
Questi atteggiamenti riconducibili alla sfera sessuale sono
considerati dai giudici come elementi sintomatici di una sessualità
traumatica, impossibili da inventare a un’età così giovane.
-Si sono anche rivelate importanti per avvalorare la condanna le
varie intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri di
reperti utili attuate nel corso delle indagini, accanto alle rare
(5%), ma decisive, dichiarazioni spontanee rese dall’aggressore
stesso.
-L’elemento probatorio maggiormente utilizzato (62%), accanto alle
dichiarazioni della parte lesa, per avvalorare il giudizio finale è
rappresentato dai risultati pervenuti dalla Consulenza Tecnica
ginecologica effettuata sulle vittime. Seguendo una distinzione
della letteratura specialistica americana il quadro clinico
riscontrato dai consulenti si può classificare in cinque tipologie,
alle quali corrisponde un correlato giudizio medico-legale: così, ad
un quadro clinico “normale” e “aspecifico” corrisponde
un giudizio di mera possibilità; ad un quadro “sospetto” un
giudizio di probabilità; ad un quadro “suggestivo” un
giudizio di elevata probabilità; infine ad un quadro “patognomico”
un giudizio di certezza. (vedi Tabella 1 e Tabella 2) Partendo dai
casi (7%) in cui il quadro clinico-medico è risultato “patognomico”,
e il giudizio medico-legale si è espresso in termini di certezza di
abuso, è chiaro come, avendo trovato reperti certamente riferibili
ad abuso sessuale, la valutazione del giudice di merito si è
accostata a quella dei consulenti, portando alla condanna. Ma anche
in questi casi di certezza l’esito delle CT come elemento probatorio
è sempre confortato dalla prova costituita dalle dichiarazioni
attendibili della parte lesa. Anche nei casi di riscontri “sospetti”
(37%) e “suggestivi” (20%), corrispondenti a valutazioni
medico-legali di probabilità più o meno elevata di abuso, il
giudizio è stato prevalentemente di condanna, ad eccezione di due
casi dove si è giunti ad assoluzione in quanto mancavano elementi
probatori integrativi. In presenza di un quadro medico “aspecifico”
(23%), corrispondente ad un giudizio medico-legale di possibilità di
abuso, la metà dei procedimenti si è conclusa con l’archiviazione,
non avendo trovato i sospetti iniziali alcuna significativa conferma
sia nelle consulenze tecniche sia in altre fonti di prova. Infine,
delle sei vittime risultate “normali” secondo il quadro
medico, tradotto poi in un giudizio medico-legale di possibilità di
abuso, due procedimenti sono stati archiviati, mentre in tre vi è
stata invece condanna in quanto, nonostante l’esito di normalità
dell’esame peritale, il giudizio si è fondato su altri fattori
ritenuti probanti. In questi casi, tuttavia, i consulenti hanno
evidenziato come l’assenza di tracce univocamente riconducibili ad
abuso sessuale non valgano comunque mai ad escludere di per sé la
sussistenza di violenza di tal genere.
TABELLA 1
|
Quadro medico |
Numero delle vittime |
Archiviazione |
Condanna |
Assoluzione |
|
Normale |
6 |
2 |
3 |
1 |
|
Aspecifico |
10 |
5 |
3 |
2 |
|
Sospetto |
16 |
|
15 |
1 |
|
Suggestivo |
9 |
|
8 |
1 |
|
Patognomico |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
totale |
44 |
7 |
32 |
5 |
TABELLA 2
|
Casi in cui la CT ha svolto funzione probatoria nel
processo |
|
|
|
Numero delle vittime |
SI |
NO |
|
Condanna |
32 |
26 |
6 |
|
Assoluzione |
5 |
3 |
2 |
|
Archiviazione |
7 |
3 |
4 |
|
Totale |
44 |
32 |
12 |
Conclusioni
In tutti i casi considerati i consulenti tecnici hanno fornito un
ventaglio di ipotesi deducibili dagli elementi riscontrati ed il
Giudice ha assunto la funzione di valutatore di queste ipotesi, nel
senso che conferisce ad esse maggiore o minore consistenza
probatoria attraverso l’integrazione con gli altri elementi di prova
acquisiti al processo. Purtroppo le probabilità che l’esame medico
ginecologico consegua le finalità della giustizia, e cioè documenti
inequivocabilmente il reato oppure esplicitamente lo escluda, sono
tuttavia inferiori alle comuni aspettative, e dipendono soprattutto
dal tempo trascorso dall’evento criminoso. E’ esperienza ormai
consolidata che i segni obiettivi di abuso sessuale possono essere
rilevati con tanta maggiore probabilità quanto minore è il tempo
trascorso dall’evento criminoso. Gli effetti del trauma apportato
sui genitali si risolvono, infatti, rapidamente nella massima parte
dei casi così da essere difficilmente riconoscibili dopo settimane o
mesi. Si deve ricordare, anche, che l’abuso sessuale comprende
attività che vanno da manipolazioni, rapporti orali, ad altre forme
di molestie sessuali che non causano danni tessutali permanenti:
perché i segni di trauma esistano significa che è stata usata la
forza che ha provocato dolore o sanguinamenti. La problematica della
qualità della visita medico-legale su minori vittime di abuso
sessuale è oggigiorno fonte di dibattito dal momento che non vi è
un’interpretazioni univocamente accolta dei diversi segni di trauma
riscontrabili sui corpi delle vittime. Al contrario, la linea di
confine tra una classificazione e l’altra appare molto labile e,
quindi, una diversa interpretazione da parte del consulente tecnico
potrà influenzare diversamente l’esito dell’intero processo. Dalla
ricerca condotta si può dire che risultano di gran lunga prevalenti
i casi nei quali il più rilevante riscontro esterno alle
dichiarazioni delle vittime è costituito proprio dagli esiti delle
consulenze tecniche; queste, pur non potendo sempre fornire una
conferma certa degli abusi, risultano e sono considerate strumenti
fondamentali per avvalorare oggettivamente le dichiarazioni delle
parti lese, anche se non possono costituire il solo ed esclusivo
elemento probatorio per fondare la decisione finale.
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