AIPG
ASSOCIAZIONE
ITALIANA
DI PSICOLOGIA GIURIDICA
CORSO DI FORMAZIONE
IN
PSICOLOGIA, PSICOPATOLOGIA
E PSICODIAGNOSTICA FORENSE
TEORIA E TECNICA
DELLA PERIZIA
EDELLA CONSULENZA
TECNICA IN AMBITO CIVILE
E PENALE,
ADULTI E MINORILE
ANNO 2001
LA
TESTIMONIANZA DEL MINORE NEI CASI DI ABUSO SESSUALE:
TUTELA O VITTIMIZZAZIONE.
UNA RIVISITAZIONE CRITICA DELLE VARIE METODOLOGIE.
Duilio Antonella
Magliulo Fabrizia
Perotti Elisabetta
INTRODUZIONE
Negli
ultimi anni il crescente aumento dell’attenzione rivolta
all’infanzia e alla sua tutela ha esteso il dibattito sulla
prevenzione ma ha anche contribuito all’aumento del fenomeno delle
false denuncie. Ci si è resi conto che non è raro scoprire casi di
denuncie che, ad un approfondito esame del bambino, della vita di
relazione della coppia e della famiglia, si rivelano infondate.
Risulta evidente il ruolo di primo piano che può rivestire il minore
abusato soprattutto quando rappresenta l’unico testimone
dell’accusa; le sue dichiarazioni risultano il perno su cui si
sviluppa tutto il processo e la sua attendibilità rappresenta il
terreno su cui avvengono gli scontri maggiori.
Nel
processo penale, l’esperto nominato dal giudice si chiama perito,
mentre nel processo civile si chiama consulente tecnico d’ufficio
(C.T.U.). In entrambi i tipi di processo, gli esperti nominati dalle
parti si chiamano consulenti tecnici di parte (C.T.P.);
inoltre, nel processo civile i C.T.P. possono intervenire solo
quando il giudice dispone una perizia, in quello penale, il
consulente tecnico non è “vincolato” dalla preventiva ammissione di
una perizia (Art. 233 c.p.p.). Questa distinzione terminologica
sembra essere necessaria se si considera che, il minore può essere
presente, come testimone, sia all’interno del processo civile sia,
come spesso accade in casi di presunti abusi, in quello penale.
L’attività peritale è ammessa (Art.220/1 c.p.p.) e disposta al fine
di fornire al Giudice cognizioni e chiarimenti tecnici che siano
necessari ai fini della decisione, e dei quali questi, a causa della
specificità delle questioni trattate, sia sprovvisto. Il perito o
C.T.U., dopo la nomina, presta giuramento rivestendo anch’egli una
posizione di imparzialità.
Nella
valutazione del minore vengono prese in considerazione una serie di
variabili, quali quelle comportamentali, cognitive e psicologiche
per cercare di stabilire con una certa sicurezza se sussistono i
presupposti per cui la verità viene negata o falsificata.
L’operatore (consulente di parte o di ufficio), pur nel rispetto dei
quesiti posti dal giudice, non deve stabilire se il “fatto”
raccontato sia o meno accaduto, quanto invece l’idoneità del minore
a testimoniare e il grado di attendibilità e credibilità della sua
testimonianza. Da un punto di vista professionale una delle maggiori
difficoltà che si incontrano lavorando come consulenti è la mancanza
di un preciso quadro di riferimento metodologico relativo alle
modalità di conduzione della valutazione e soprattutto rispetto ai
criteri di elaborazione e di verifica delle informazioni raccolte.
Questa lacuna è stata affrontata con l’introduzione di un codice
deontologico specifico che traccia delle linee precise e chiare
circa i limiti e le competenze dello psicologo forense (Codice
Deontologico dello Psicologo Forense).
Una
consulenza tecnica valida deve essere eseguita facendo ricorso a due
differenti livelli di assunzione di informazioni: il colloquio e la
somministrazione di test. Naturalmente l’integrazione e il confronto
dei dati ricavati da entrambe le fonti ci permetterà di avere un
quadro maggiormente chiaro e corretto della situazione, soprattutto
nei casi di abuso sessuale o presunto tale. Sono importanti i
fattori che incidono sulla credibilità intesa come elemento cruciale
nel legame tra accuratezza del ricordo e suo uso in campo giuridico.
In primo luogo vanno considerati due fattori che sembrano avere
molta influenza: la fiducia del testimone nel suo ricordo e le
convinzioni dell’ascoltatore (Mazzoni, 1995).
Alla luce di tali considerazioni risulta evidente come, da un punto
di vista giuridico, l’ascolto di soggetti in età evolutiva debba
essere condotto con estrema serenità partendo sempre dal presupposto
che per l’evento accaduto potrebbero esserci spiegazioni diverse;
questo ci permetterà un momentaneo distacco dal pensiero orizzontale
e verticale (convenzionale) permettendoci di vedere le cose da un
altro punto di vista utilizzando il cosiddetto “pensiero laterale”.
E’ importante, inoltre, ricordare che ogni testimonianza deve essere
letta in un quadro più ampio, come una fonte per la ricostruzione
storica dei fatti, ma non come unico elemento sul quale basare le
indagini e in seguito l'esito del processo. E’ necessario, quindi,
che la testimonianza, attraverso riscontri o accertamenti, possa
essere confermata da altri elementi o che sia essa a confermare
altre prove e a non costituire di per se l'elemento fondante del
giudizio.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ABUSI Il
Consiglio d’Europa nel 1978 si è così espresso nel definire il “child
abuse and neglect” : “gli abusi sono gli atti e le carenze
che turbano gravemente il bambino, attentando alla sua integrità
corporea, al suo sviluppo fisico, intellettivo e morale, le cui
manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni di ordine fisico
e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che
hanno cura del bambino”.
Partendo da tale definizione è
possibile classificare gli abusi in:
-
MALTRATTAMENTO FISICO:
aggressioni, percosse, morsi spintoni ecc con conseguenze fisiche,
fratture, bruciature, morte.
-
MALTRATTAMENTO
PSICOLOGICO: aggressioni e
violenze verbali, attiva pressione psicologica, situazioni di
separazione conflittuale in cui i figli sono strumentalizzati nel
contrasto con evidenti effetti sull’equilibrio emotivo.
-
PATOLOGIA
DELLA FORNITURA DI CURE:
trascuratezza o incuria (omissioni o carenza nel provvedere
risposte ai bisogni. Fisici e o psichici: abbigliamento inadeguato
alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o
alimentare, isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza
scolastica, denutrizione ecc.) disuria (cure fornite in modo
distorto e inadeguato rispetto al momento evolutivo del bambino)
ipercuria (eccesso di cure e sindrome di Munchausen per procure,
medical shopping, help seekers, chemical abuse, sindrome da
indennizzo per procura)
-
ABUSO
SESSUALE: il minore è
coinvolto, da parte di familiari e non, in pratiche sessuali
manifeste o mascherate che presuppongono violenza o ai quali
egli/ella non può acconsentire con totale consapevolezza in quanto
non maturo, dipendente e quindi incapace di un libero e cosciente
consenso (Montecchi, 1994; De Leo, Petruccelli, 1999); oppure è
coinvolto in attività tali da violare tabù vigenti nella società
circa i ruoli parentali. Tra le diverse forme di abuso sessuale
distinguiamo: pedofilia, incesto, atti di libidine, violenza
carnale.
ATTENDIBILITA’ TRA COMPETENZA E CREDIBILITA’
I due
criteri fondanti l'attendibilità del teste fanno leva sui concetti
di "competenza", vale a dire sulle capacità cognitive, emotive e
sociali del bambino e sulla “credibilità”, vale a dire sulla
veridicità o falsità delle dichiarazioni stesse.
COMPETENZA: Valutare la
competenza significa analizzare se il minore è in grado di
differenziare i suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e se è in
grado di cogliere il significato della sua posizione di testimone.
E’ opportuno a tale scopo appurare l'influenza delle valenze
affettivo-emotive sulle funzioni della memoria e sulle capacità di
giudizio morale specie in relazione alle sue concezioni di verità e
bugia (l'articolo 196 c.p.p. prevede che "qualora, al fine di
valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne
l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice
anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi
consentiti dalla legge").
CREDIBILITÀ: Per quel che
attiene, invece, all'esame della veridicità o falsità delle
dichiarazioni del minore va precisato che i tipici requisiti
dell'attendibilità di un teste rappresentati dalla chiarezza,
celerità, sicurezza e coerenza del resoconto fornito, si rilevano
assai di rado nel caso delle deposizioni rilasciate dai bambini.
L'orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto
di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea
e coerente dei fatti intendendo quest'ultima qualità come
corrispondenza delle dichiarazioni rese in tempi diversi. Inoltre va
rilevato il tipo di elaborazione personale che il soggetto è andato
maturando dell'accaduto in modo tale da porsi nella giusta maniera
durante la raccolta della sua deposizione. Andranno comunque anche
esaminate: la qualità delle relazioni intercorrenti nel nucleo
famigliare, il valore attribuito da tutti i componenti della
famiglia alla testimonianza della vittima e le possibili influenze
positive e negative dei genitori durante la sua deposizione.
COMPETENZA E CREDIBILITÀ,
LE INTERCONNESSIONI: Il
perito si trova di fatto ad affrontare contemporaneamente la
valutazione della competenza e della credibilità nel senso che viene
chiamato come esperto proprio in relazione a fatti e a circostanze
sulle quali sussistono dei dubbi. Egli, quindi, difficilmente riesce
ad effettuare una valutazione della competenza "indipendente", se
non altro, per la ragione che la stessa conoscenza di fatti o eventi
riferiti dal bambino, magari in altra sede, gli sono stati
comunicati. Spesso, allora, egli si trova nella ineludibile
situazione di valutare, senza volerlo, la competenza di un bambino
utilizzando elementi che attengono alla sua credibilità. Con molta
frequenza si afferma che un bambino (il quale per esempio, ha subito
abuso sessuale) sia definito incapace di distinguere la realtà dalla
fantasia in relazione a come racconta gli eventi stessi. Da questa
affermazione (che riguarda il livello di "credibilità") il perito
deduce erroneamente che il bambino non sia competente. Non sempre
accade questo, perché spesso il perito si pone nella prospettiva di
documentare da quali elementi, indipendenti gli uni dagli altri,
abbia dedotto i criteri di “competenza” e quelli di "credibilità".
Spesso, però, sorge il legittimo dubbio che egli raggiunga una
conclusione deducendola implicitamente dal racconto di fatti e di
episodi su cui non sempre il bambino può essere chiaro e
circostanziato; proprio quei fatti su cui, viceversa, dovrebbe
applicarsi il giudizio di "credibilità". Sul piano metodologico
avviene così che la credibilità o meno dei fatti finisca per
costituirsi come elemento trainante su cui si basa il giudizio di
competenza. Il presupposto sul quale fondare la credibilità diviene
così esso stesso un effetto, in base ad un ragionamento del tipo:
"il bambino non è competente poiché racconta fatti non credibili".
Questo errore di metodo, che finora ha certamente prodotto una più
accentuata tendenza a negare l'attendibilità del bambino come fonte
di testimonianza, è ovviamente possibile anche allorquando il
contenuto si inverta dando luogo ad una conclusione del tipo "il
bambino è competente poiché racconta fatti credibili". Un testimone
si può ritenere competente e credibile, oppure competente e non
credibile. Non si dà la condizione nella quale possa sussistere "non
competenza e credibilità" poiché tra i due criteri sussiste una
connessione logica e temporale che riduce automaticamente il
testimone non competente in un testimone non credibile.
VARIABILI CHE INTERVENGONO NELLA DETERMINAZIONE DELL’ ATTENDIBILITA’
DEL MINORE
ETA’:
certamente l’età non può essere considerata una variabile
discriminante rispetto all’attendibilità, ma per determinare la
competenza si deve far riferimento a dei criteri evolutivi e di
sviluppo non sempre facilmente definibili. Va distinta la situazione
in cui si sottopone a valutazione un preadolescente o adolescente da
un bambino (convenzionalmente si fa riferimento alla fascia di età
fino ai sette anni).
ETÀ
INFANTILE: Se è pur vero che un bambino in età infantile non
si lascia condizionare dalla vergogna e può raccontare episodi anche
scabrosi con discreta disinvoltura, d’altro canto è importante
ricordare che in età prescolare l’organizzazione egocentrica delle
strutture cognitive rende il bambino incapace di distinguere tra
reale e immaginario, tra mondo interno ed esterno. A tal proposito è
interessante riflette su come la corte di cassazione (sez. III
penale, sentenza 20 aprile-25 maggio 2001) si esprime in merito
all’attendibilità della testimonianza di una minore di soli 2 anni e
mezzo, basandosi su una “massima di esperienza1”:
è fisiologico in tenera età il ricorso a bugie ed a narrazioni
fantasiose miste a verità ma ciò non toglie credibilità all’asserto
purché le rielaborazioni fantasiose si verifichino non all’inizio
della collaborazione con l’autorità giudiziaria ma in un momento
successivo, infatti più ci si allontana temporalmente dal momento
dei fatti, più la narrazione degli stessi può essere sfocata e
influenzata da eventi successivi. Inoltre per un bambino in
tenerissima età è impossibile mentire in ordine ad episodi sessuali
poiché di tale materia egli non ha alcuna conoscenza; è tuttavia
opportuno escludere attraverso altre acquisizioni probatorie la
presenza di condizionamenti familiari.
ETÀ
SCOLARE: Dall’inizio dell’età scolare fino alla
preadolescenza sviluppa il pensiero operatorio piagetiano che si
caratterizza per la capacità di agire attivamente sui processi
mentali finalizzandoli a scopi precisi. Il pericolo di distorsione
dei messaggi, di costruzione di una menzogna consapevole è alto,
perché, se pur terminata la confabulazione i processi astrattivi per
l’interpretazione della realtà sono caratterizzati ancora da
arbitrarietà e da un uso strumentale ed egoistico delle accresciute
capacità mentali. Inoltre va tenuto presente che lo sviluppo morale
si realizza molto più lentamente.
1 Criteri
di valutazione che hanno carattere probabilistico, si riferiscono
all’id quod plerumque accidit e sono reperite dal giudice
richiamandosi al bagaglio della comune esperienza e delle proprie
osservazioni. Le massime di esperienza sovrintendono alla
valutazione delle prove e governano il meccanismo di inferenza
logica per cui da una premessa si trae una certa conclusione.
ADOLESCENZA:
L’acquisizione del discernimento, cioè della capacità di capire ciò
che è utile per lui e di decidere autonomamente senza essere
influenzato dalla volontà d’altri, è considerata intorno ai 14 anni.
In questa fase evolutiva, tuttavia la testimonianza va valutata
tenendo conto della presenza delle pulsioni sessuali, di possibili
atteggiamenti di tipo proiettivo o di difese estreme in senso
regressivo fantastico, oltre che dello specifico stato di sviluppo
psicoaffettivo del soggetto, pertanto è opportuno riflettere su
quale potrebbe essere la funzione della rivelazione dell’abuso nel
contesto familiare in cui l’adolescente vive.
PERSONALITA’ E DINAMICHE FAMILIARI: La valutazione della
testimonianza dipende sia dalla valutazione di quanto il teste
racconta, ma anche e soprattutto dalla valutazione sulla personalità
del minore, della presenza/assenza di disturbi psicologici o
psichiatrici, con riferimento al contesto familiare. Tal genere di
psicodiagnosi, infatti, essendo funzionale ad un progetto educativo
e/o terapeutico, appare maggiormente rispettosa della personalità
del minore, in confronto ad un accertamento di stampo penalistico
sulla sua attendibilità. Va inoltre considerato il ruolo che il
bambino ha avuto nell'evento di cui ci si sta occupando, se cioè
egli ne è stato autore, vittima o semplice testimone.
MEMORIA E SVILUPPO
COGNITIVO: la capacità di ricordare un evento e verbalizzarlo
dipende dal grado di competenza linguistica acquisita al momento
dell’accaduto. La fascia di età tra i 20 e 24 mesi sembra essere
l’età media in cui si acquisisce la capacità di descrivere gli
eventi presenti o recente accaduti. Attraverso il linguaggio
dall’età di 3 anni, i bambini sono in grado di comunicare sia
esperienze ascoltate che sperimentate (Spada, 2001). Molto prima
dello sviluppo del linguaggio, tuttavia esiste una memoria di tipo
“comportamentale” relativamente alla memoria di eventi traumatici.
La letteratura clinica suggerisce la probabile presenza di elementi
di fantasia rispetto alla risoluzione dell’evento traumatico (vedi
Pynoos, Steinberg e Aronson, 1997 citati in Spada, 2001). In
generale il sistematizzare gli eventi passati nel contesto della
storia di vita permette di integrare le esperienze passate in un
quadro coerente circa il funzionamento del mondo e di se stessi.
Infatti la memoria di un evento è sempre frutto di un processo
dinamico che comprende diversi fasi quali: la codifica,
immagazzinamento e recupero; tali fasi sono influenzate da
inferenze, congetture, distorsioni percettive, coinvolgimento
emotivo e conoscenze pregresse. L’induzione allo stravolgimento del
ricordo può provenire dall’esterno (suggerimento implicito da parte
di altri, eventi concomitanti che suggeriscono erronee conclusioni
di causa ed effetto) o dall’interno (soggetti suggestionabili
possono fare propri racconti di altri). Un’altra distorsione mestica
si può realizzare a livello temporale: in condizioni di tensione e
di forte coinvolgimento emotivo, passato presente e futuro si
confondono proprio perché la corretta percezione temporale passa in
secondo piano rispetto agli aspetti spaziali, ovvero verso gli
elementi che sono più utili per la difesa e la fuga. E’ importante
analizzare se il minore è in grado di differenziare i suoi pensieri
e i suoi sentimenti dalla realtà, se è in grado di comprendere il
significato del suo ruolo di testimone, così come è necessario
accertare l'influenza di bisogni e di fattori emotivo - affettivi
sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale
soprattutto in relazione alla sua rappresentazione di verità e di
menzogna.
Chi conduce l'esame deve poter sapere, in partenza, quante e quali
informazioni ci si può aspettare da un dato bambino. Per arrivare a
questo risultato, prima di procedere all'esame vero e proprio, si
chiede al bambino di descrivere eventi del passato (ad es. una gita,
un compleanno ecc.). Il ricordo che il bambino avrà degli eventi
sarà utile all'esperto per farsi un'idea della qualità e quantità di
capacità mnestica e rievocativa generale del bambino ed è su questo
che "misurerà" i dati che otterrà con l'esame vero e proprio.
LA
METODOLOGIA DELL'INTERROGATORIO : ALCUNE TECNICHE
Oltre alle capacità professionali dell'esperto assume enorme
importanza la modalità con la quale il testimone viene sentito; la
modalità di esame è determinante quando il testimone è un bambino. I
bambini piccoli non hanno ancora appreso lo schema convenzionale che
presiede alla rievocazione di eventi passati e, quindi, tutto
dipende dalle domande con cui gli adulti guidano i loro ricordi. In
generale, ottenere da un bambino informazioni attendibili è molto
difficile. Diventa difficilissimo quando i dati raccolti devono
essere utilizzati nel contesto legale. Per ridurre al minimo le
possibilità di errore, gli esperti raccomandano di adottare una
procedura che consenta di minimizzare le possibilità di inquinamento
e di accrescere quelle di un corretto ricordo.
RICORDO LIBERO -RICORDO GUIDATO: Se pure la maggior parte delle ricerche
psicologiche concordano con il fatto che il racconto libero e
spontaneo sia il più attendibile, il limite risiede nella scarsa
quantità di informazioni rivelate spontaneamente. Anche perché
diversamente da quel che avviene nella testimonianza dell’adulto, le
informazioni date vertono più sulle azioni che sulle persone
coinvolte. Il problema che pone la testimonianza dei bambini piccoli
non dipende tanto dalla loro capacità di raccontare, quanto dalla
possibilità di individuare i fraintendimenti che possono essere alla
base delle loro affermazioni e che solo la specifica competenza
dell'esperto può far emergere. Le domande guidate, se di carattere
generale (ti ricordi che aspetto aveva l’uomo) tendono ad
incrementare la quantità di informazioni senza aumentare il rischio
di errori. Se le domande sono specifiche (di che colore erano gli
occhi?, età, altezza ecc.) la probabilità di risposte errate aumenta
perché il bambino tende a dare comunque una risposta per soddisfare
le richieste dell’intervistatore. Per far fronte a queste difficoltà
un gruppo di professionisti ha elaborato un Memorandum of Good
Practice che contiene le linee direttive perché il racconto di
un minore possa essere utilizzato nel contesto giudiziario. Questo
documento, basato sul consenso degli esperti e sui dati della
ricerca, da indicazioni sulle modalità che devono essere seguite
nell'interrogare un minore, sulla strutturazione
dell'interrogatorio, sulle condizioni necessarie perché un tribunale
possa accettare l'ammissione di una videoregistrazione, sulle norme
legali che devono essere rispettate perché possa valere come prova.
Nel
raccogliere le informazioni che il minore è in grado di dare, questo
documento raccomanda di seguire il seguente schema distinto in
quattro fasi:
1. Fare in modo che il bambino si senta sicuro e rilassato;
2. Fare in modo che il bambino rievochi liberamente evitando
domande forzanti o suggestive;
3. Proporre eventuali domande di approfondimento di quanto
narrato;
4. Chiudere l’interrogatorio controllando con il bambino di
aver compreso bene le parti essenziali del discorso.
Una
procedura rappresentativa del metodo che gli psicologi giuridici
considerano idoneo a raggiungere buoni risultati, e seguita dalla
maggior parte degli esperti, è la cosiddetta Step-Wise-Interview,
elaborata da un esperto in testimonianza infantile in collaborazione
con psicologi, polizia e pubblici ministeri. Questa procedura
combina la conoscenza più aggiornata in tema di psicologia evolutiva
con le tecniche di memoria che possono aiutare il minore a ricordare
e riferire gli eventi collegati ad un episodio di abuso sessuale. Il
suo scopo è quello di:
1. Ridurre al minimo le audizioni;
2. Ridurre al minimo il trauma dell'investigazione per il
bambino;
3. Minimizzare il rischio di contaminazione che
l'interrogatorio può avere sulla memoria che il bambino ha
dell'evento;
4. Massimizzare la quantità di corrette informazioni
ottenibili dal bambino;
5. Garantire e poter dimostrare l'integrità e la correttezza
del processo investigativo.
COLLOQUIO SEQUENZIALE
Questa tecnica comprende 4 fasi:
|
I FASE |
Familiarizzazione:
stabilire un rapporto amichevole e creare una |
|
|
atmosfera serena e
rilassata |
|
II FASE |
Racconto libero degli
episodi |
|
III FASE |
Racconto guidato da
domande aperte, generiche e non tendenziose |
|
IV FASE |
Riassunto e
rassicurazione |
Tabella di Anne Mass (2000) in “La testimonianza del minore:
resoconto e ricognizione”.
Alcuni autori suggeriscono di inserire tra la I e II fase una prova
di interrogazione riguardante un evento realmente accaduto nella
vita del bambino che non ha alcun legame con l’evento indagato, per
saggiare le capacità cognitive e linguistiche del bambino e per
trovare un linguaggio comune da utilizzare nelle fasi successive. Si
può aggiungere alla fine del colloquio anche una prova di
suggestionabilità interrogativa per stimare il grado in cui il
bambino è suscettibile ad informazioni tendenziose o fuorvianti.
INTERVISTA COGNITIVA
È un metodo elaborato e
validato sperimentalmente da Geiselman e coll. e utilizzato da tutti
i distretti di Polizia in alcuni stati Americani. Essa si avvale
dell’uso di mnemotecniche , finalizzate a favorire il recupero o
rievocazione degli episodi da parte del bambino. Si fonda su alcuni
presupposti teorici di psicologia della memoria:
.
La traccia di memoria è composta da parecchi “cue”, elementi.
Più sono gli indizi che concorrono al recupero dell’informazione
maggiore è la possibilità di recupero dell’informazione stessa (Flexer
e Tulving 1978);
.
Se l’informazione risulta inaccessibile attraverso un
particolare indizio essa può essere attivata attraverso un cue
differente;
.
Informazioni memorizzate in precedenza diventano più
accessibili più il contesto e il vissuto al momento della
rievocazione assomiglia a quello iniziale. Per questo motivo viene
adottata una strategia di ricostruzione del contesto facendo in modo
che il testimone si mette mentalmente nella situazione iniziale.
L’intervista si distingue in varie fasi:
Fase
preliminare di familiarizzazione: essa serve a creare un’atmosfera
rilassata, a stabilire un rapporto amichevole col il bambino e ha
l’obiettivo la spiegazione di che cosa si voglia dal piccolo
testimone, informazione dei suoi diritti e la sua rassicurazione:
“Sai perché oggi sei qui?…. Chi ti ha portato qui oggi?….chi
è?…Lui/lei che cosa ti ha detto?…”
Fase
del racconto libero: Gli si chiede di raccontare liberamente ciò che
ricorda e si interviene solo per incoraggiare il bambino a
continuare il racconto: “Vorrei che tu mi raccontassi cosa
ricordi…se ci sono domande cui non vuoi rispondere puoi dirlo senza
preoccuparti nè tirare a indovinare perché è importante dire solo
ciò che effettivamente ricordi essere accaduto: nessuno può
ricordare tutto. Se non capisci cosa ti chiedo dimmelo e te lo dirò
con nuove parole. Posso farti la stessa domanda più di una volta
perché posso essermene dimenticato. Non devi per questo cambiare la
tua risposta ma dirmi quello che ti ricordi nel modo migliore che
puoi”.
Fase
di riattualizzazione del contesto: Si cerca di far rivivere
mentalmente, durante l’intervista, il contesto ambientale e lo stato
d’animo personale simile a quella presente durante il presunto
evento traumatico chiedendogli di visualizzare il contesto prima di
descrivere l’episodio:
I
mnemotecnica: “Cerca di rivedere la scena come se ci fosse ora….come
si presentava il luogo? C’era qualche odore particolare? ….era
chiaro o scuro? Immagina anche le persone che c’erano….che cosa
c’era ancora? Che oggetti c’erano?…come ti sentivi quando eri lì ?”
II
mnemotecnica: “Ora voglio che tu inizi dal principio e mi dica cosa
accadde, dall’inizio alla fine. Dimmi tutto quel che ricordi, anche
cose piccole che non pensi siano importanti. Spesso la gente toglie
dai suoi racconti piccole cose perché pensa che non siano
importanti. Dimmi tutto quel che accadde”.
Fase di interrogatorio:
l’intervistatore dovrebbe cercare di approfondire e chiarire
elementi non menzionati dal bambino nel suo racconto libero,
chiedendogli di riferire gli eventi variandone l’ordine di
esposizione, aggiungendo una serie di domande del tipo: “ti ha
ricordato qualcuno che tu conosci?.. perché? la voce ti ha ricordato
quella di qualcun altro, come era il timbro di voce?…Hai udito
qualcosa? …cosa hai pensato quando hai udito ciò?
III mnemotecnica: “potresti raccontarmi di nuovo partendo dalla fine
e arrivando all’inizio o partendo da ciò che ti ha particolarmente
colpito”
IV
mnemotecnica: rievocando gli eventi mettendosi nei panni di un
altro testimone: “fa finta ora di essere (un’altra persona
presente al fatto) e dimmi cosa questa persona vide” .
Ostacoli e limiti dell’intervista cognitiva
Bambini molto piccoli trovano
difficile comprendere le richieste delle menmotecniche di ricordare
gli episodi cambiando l'ordine o la prospettiva. Alcuni autori (Saywitz
e Geiselman, 1992) sembrano individuare negli 8 anni di età il
limite inferiore sotto il quale l’uso dell’intervista non da
risultati soddisfacenti. Altrimenti è preferibile usare alcune delle
tecniche dell’intervista cognitiva, come una parte di un'intervista
inquirente e più completa.
Altro interrogativo che necessita
chiarimenti è cercare di determinare se l’efficacia dell’intervista
dipenda più dal fatto che sono state utilizzate menmotecniche per
cercare di favorire la rievocazione del bambino, oppure se sia la
sensibilizzazione dell’intervistatore riguardo le modalità di
interazione con il bambino(tranquillizzarlo, riconoscergli certi
diritti, porre attenzione al suo linguaggio ecc) il fattore che
conferisce più valore allo strumento.
Rischio di domande guidate e di fare
spazio alla costruzione fantastica.
STATEMENT VALIDITY ANALYSIS
La SVA è uno sviluppo della Statement
Reality Analysis2,
quest’ultima è una tecnica ideata negli anni ’50 in Germania per
rispondere alla necessità di un metodo di valutazione che
permettesse di giudicare la validità delle accuse di abuso sessuale
rilasciate da minori. Tale tecnica, cosi come quelle che ne sono
derivate, si basa sull’ipotesi di Undeutsch: è ragionevole
aspettarsi che i resoconti di eventi realmente esperiti si
differenzino in certe caratteristiche sia quantitative che
qualitative dai resoconti parzialmente o totalmente inventati. Per
effettuare tale distinzione, sono stati ideati dei criteri di
realtà che riguardano la storia, lo sviluppo delle
dichiarazioni, il modo di raccontare il contenuto della
dichiarazione e la coerenza dei fatti riportati.
Lo scopo
del colloquio è quello di raccogliere il maggior numero di
informazioni dettagliate e circostanziate, la raccolta può portare a
dati più attendibili se prima del colloquio il conduttore acquisisce
tutti i dati relativi al caso (responsi medici, relazioni di altri
professionisti, valutazioni inerenti lo sviluppo cognitivo e sociale
del bambino e la sua storia familiare). Da tutta questa serie di
elementi il conduttore deve poter sviluppare una serie di ipotesi
alternative che saranno validate o disattese durante i colloqui.
Il
colloquio secondo la “Statement Validity Analysis” (Yuille et al.,
1993) prevede di base una esposizione libera dei fatti inerenti sia
circostanze neutre che il fatto oggetto di indagine in modo da
valutare le capacità comunicative e linguistiche del bambino e
favorire un clima disteso e di fiducia. La rievocazione libera offre
dati più corretti ma meno precisi e numerosi di quelli che si
raccolgono con le domande dirette. Tali domande possono essere
utilizzate in una seconda fase se il materiale precedentemente
raccolto richiede chiarimenti o specificazioni e tali domande non
devono toccare argomenti che non siano già stati trattati dal
bambino nel suo racconto (ad esempio non far riferimento alla
presenza di persone che il bambino non ha mai nominato e di cui il
conduttore ha avuto notizia da altre fonti).
Nella
fase conclusiva si riassumono al bambino i punti salienti del
racconto per dargli la possibilità di correggere eventuali errori e
lo si rassicura sull’importanza e utilità del suo racconto. La SVA
si propone di operare una valutazione della deposizione del
testimone e non della generica credibilità attribuita allo stesso ed
è pertanto costituita da tre componenti: a) intervista
strutturata: una serie di linee guida da seguire per
massimizzare le informazioni e
ridurre
l’angoscia del minore durante l’intervista. b) analisi del
contenuto basata sui criteri (Criteria-based Content Analysis
, CBCA ): è un’analisi
qualitativa del contenuto di una data dichiarazione che valuta i
contenuti e le caratteristiche delle
dichiarazioni ottenute tramite l’intervista, utilizzando un set di
criteri prestabiliti:
CATEGORIA 1: “CARATTERISTICHE
GENERALI ”
1.
Struttura logica: coerenza e consistenza del racconto;
2.
Produzione non strutturata: assenza di una schema rigido di
esposizione;
3.
Quantità di dettagli: elementi descrittivi inerenti luoghi, persone,
oggetti, azioni e tempi;
CATEGORIA
2: “CONTENUTI
SPECIFICI”
1 Raskin
D.C., Esplin P. W., Statement validity assessment: Interviewing
procedures and Content Analyssis of children’s statement of sexual
abuse, in Behavioral Assessment, vol. 13, n.3, pp.265-291.
4. Inserimento in un contesto: connessioni spazio-temporali
con elementi di vita quotidiana;
5. Descrizioni di interazioni: concatenazione degli eventi
(secondo lo schema Azione-Reazione-Azione);
6. Riproduzione di conversazioni: racconto di conversazioni
o parti di esse riferite in forma di discorso diretto;
7. Complicazioni inaspettate durante l’evento critico:
descrizione di avvenimenti che possono compromettere lo svolgersi
degli eventi;
CATEGORIA 3 “PARTICOLARITÀ
DI CONTENUTO”
8. Dettagli insoliti: dettagli che possono riferirsi solo
alla situazione oggetto di esame in quanto molto specifici e
insoliti;
9. Dettagli superflui: elementi che arricchiscono il
racconto ma che non lo modificano nella sostanza
10. Dettagli fraintesi riportati accuratamente: dettagli che il
bambino non comprende ma il cui significato è chiaro
all’intervistatore;
11. Associazioni esterne collegate: racconti di eventi di natura
sessuale collegati in qualche modo all’atto di abuso ma non relativi
a quello in oggetto;
12. Descrizione dello stato mentale soggettivo: presenza di
sentimenti emozioni e pensieri nel racconto;
13. Attribuzione di una stato mentale all’accusato: presenza di
sentimenti emozioni e pensieri nel racconto riferiti all’accusato;
CATEGORIA 4: “CONTENUTI
RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE”
14. Correzioni spontanee: presenza di chiarimenti e di correzioni
spontanee;
15. Ammissione di mancanza di memoria: consapevolezza di non essere
in grado di riferire gli eventi in modo perfetto;
16. Emergere di dubbi sulla propria testimonianza: presenza di
perplessità nel bambino rispetto alla credibilità del suo racconto;
17. Auto-deprecazione: considerazioni del bambino rispetto a suoi
comportamenti sbagliati o inappropriati relativamente al fatto;
18. Perdonare l’accusato: presenza di affermazioni tendenti a
giustificare o spiegare il comportamento dell’accusato;
CATEGORIA 5: “ELEMENTI
SPECIFICI DELL’OFFESA”
19. Dettagli caratteristici dell’atto di abuso: presenza di
elementi specifici confrontabili e inseribili nel quadro di
riferimento teorico del comportamento di abuso.
Questa metodica si basa su una serie di assunti relativi al
comportamento umano. Il primo è che ha più senso e validità valutare
la veridicità di una data affermazione piuttosto che giudicare la
persona da cui proviene. Una persona sincera può ricorrere alla
menzogna così come una persona ritenuta bugiarda può dire la verità.
Il secondo è che il ricordo di eventi effettivamente accaduti
differisce, in termini di struttura, contenuto e qualità, dal falso
ricordo di eventi mai accaduti. Le differenze qualitative sono state
definite "criteri di realtà" (originalità, chiarezza, coerenza
interna, ecc.) perché servono a controllare la realtà di una data
affermazione in vista di una valutazione in termini di
sincerità/menzogna. La valutazione di ogni dichiarazione deve tener
conto delle qualità cognitive e verbali del soggetto e della
complessità dei fatti descritti. La qualità dei risultati dipende
anche dalla qualità dell'esame che dovrebbe supporre una previa
ricerca per ottenere più informazioni possibili sul caso. Occorre
evidenziare che questo modello in materia di interviste ai bambini
su abusi sessuali incontra molti pareri contrari da parte della
dottrina. In particolare, è evidente che, ad esempio, un evento
sessuale descritto da un bambino tenderà ad esplicitarsi attraverso
narrativa semplice e carente di dettagli, marcata dalle limitazioni
cognitive ed espressive proprie dell'età dello stesso. Soprattutto,
se rispondente al vero, sarà strutturata secondo uno schema e degli
elementi tipici dell'abuso che un intervistatore può facilmente
riconoscere perché impossibile a sapersi se non vissuti dal bambino.
E ancora, la narrazione di un incesto sarà caratterizzata da una
progressione di particolari che nella finzione non è riproducibile.
c) lista di controllo della validità: integra i risultati
ottenuti tramite l’analisi dei contenuti con altre informazioni
derivate dall’intervista e da fonti esterne. La lista viene
utilizzata per testare la plausibilità delle ipotesi generate nel
corso dell’intervista e della CBCA, tramite una serie di item ai
quali corrispondono delle domande: le risposte negative risultano
coerenti con l’ipotesi adottata in seguito alla CBCA, al contrario
quelle affermative pongono dubbi sull’ipotesi e possono far
propendere per ipotesi alternative.
L’integrazione delle tre componenti
nella SVA produce una completa valutazione della probabile validità
delle dichiarazioni. Nell’analizzare il contenuto vengono attribuiti
i punteggi di 0 se il criterio è del tutto assente, 1 se è presente
e 2 se è fortemente presente e inoltre viene considerata anche la
pregnanza dei singoli elementi del racconto. È necessario
sottolineare che:
le ripetizioni di
una stesso elemento all’interno del racconto non aumentano la
valutazione della presenza del criterio;
ogni frase può soddisfare
più di un criterio;
vanno analizzati solo i contenuti
connessi all’evento.
LA
VALIDATION
Negli Stati Uniti è da tempo consolidato un particolare intervento
di diagnosi psicologica, detta, validation, che si propone di
accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale. Questa
procedura consiste nella raccolta di informazioni circa il quadro di
personalità, lo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo del
bambino, per stabilire se è in grado o meno di riferire fatti ed
esperienze vissute. Questo metodo considera ed analizza le
caratteristiche della denuncia – rivelazione, comparandole con
quanto già si conosce in genere sugli indicatori di abuso; rivela
attraverso l’analisi del linguaggio usato, della sua completezza,
della spontaneità e la presenza di dettagli incongruenti con le
conoscenze sessuali compatibili con l'età, se il comportamento, le
emozioni e i sentimenti siano congruenti con l’evento raccontato.
Successivamente vengono esplorate le eventuali motivazioni che
potrebbero indurre il bambino a mentire o a confondersi rispetto
all’evento e al suo significato.
L'obiettivo
di questa procedura non riguarda l'accertamento della veridicità
delle rivelazioni ma soprattutto l’accertamento della compatibilità
tra lo sviluppo psico-cognitivo e il grado di attendibilità del
minore. Se tale metodo viene adeguatamente applicato costituisce
una occasione di ascolto, premessa indispensabile alla valutazione
dell’attendibilità e credibilità. L'esperienza che il bambino fa, di
sentirsi ascoltato e compreso, gli facilita la presa di coscienza e
consapevolezza rispetto all’evento raccontato.
Un aspetto criticabile di
tale metodologia è la prassi secondo cui è proprio la combinazione
dell'aumentato livello d'ansia nel minore, unita alla nascente
consapevolezza della propria sofferenza, a costituire un primo
indice di credibilità della denuncia di abuso; questo dimostra che
l’affannosa ricerca del nesso tra vissuto doloroso e trauma
costituisce una presunzione da parte dell’operatore
(consulente/perito) sulla veridicità dei fatti riferiti. Va
ricordato che il compito dell’operatore non è rispondere a quesiti
di ordine fattuale, ma di ordine psicologico relativi ad un quadro
di personalità del minore. È doveroso ricordare che in psicologia
dell’età evolutiva è notoriamente dannoso per il bambino essere
sottoposto ad un intervento che, induce forzatamente a far emergere
vissuti dolorosi collegati ad un ipotetico trauma. I sostenitori
della validation, al contrario, evidenziano che ogni
intervento del genere può diventare per il soggetto un importante
momento di elaborazione mentale attraverso l'esperienza di essere
ascoltati e compresi. In Italia questa procedura è utilizzata dagli
esperti del CBM (Centro Bambino Maltrattato).
UTILIZZAZIONE DI BAMBOLE PROVVISTE DI DETTAGLI ANATOMICI
Un'altra procedura utilizzata per rendere meno traumatico il
coinvolgimento del minore in ambito giudiziario è quella di
prevedere nel corso della sua audizione l'impiego delle bambole
provviste di dettagli anatomici. Ad esse è stata attribuita la
capacità di porre i bambini a proprio agio offrendo loro la
possibilità di "agire l'evento abuso" piuttosto che raccontarlo e
quindi permettendo di superare eventuali problemi di linguaggio e di
imbarazzo. Intorno all'utilizzo di queste bambole è sorto un ampio
dibattito sia circa la loro potenzialità suggestiva che in relazione
alle caratteristiche propriamente metodologiche. Per il primo
aspetto i risultati di alcune ricerche consentono di affermare chi i
bambini non sono indotti a riportare nessun falso contenuto per via
delle bambole anatomiche, ma comunque il loro impiego non dimostra
di facilitare la produzione di un ricordo accurato. D'altra parte la
modalità applicativa di queste bambole non risulta ancora
standardizzata così come è assente un sistema uniforme di codifica
dei risultati ottenuti. La differente completezza dei dettagli e
quindi le diverse fattezze delle bambole condizionano il tipo di
gioco che il bambino esprime. Inoltre l'ipotesi secondo cui il gioco
sessualizzato sia da considerare come un vero e proprio indicatore
dell'abuso non sembra essere confermato dai dati di ricerca. A
questo proposito alcuni studi effettuati con gruppi di controllo
dimostrano come anche i bambini che non hanno avuto esperienze
sessuali traumatiche esternino attraverso il gioco dei comportamenti
sessuali come, la manipolazione dei genitali,o lo svestire e il
rivestire le bambole stesse. Gli esperti delle problematiche
infantili e adolescenziali si dichiarano contrari all'ammissibilità
di prove basate su interviste durante le quali vengono utilizzate le
bambole anatomicamente corrette. Si sostiene che se le bambole (e
analogamente altro materiale di gioco per es.il disegno) non sono
abituali per i soggetti, non rappresentano strumenti idonei a
consentire la comunicazione di contenuti sessuali intesi sia come
fantasie che come eventi realmente sperimentati direttamente o
indirettamente. Dunque, l'utilizzazione delle bambole corrette con
dettagli anatomici rimane controversa anche se alcuni autori la
ritengono utile almeno per la valutazione della conoscenza sessuale
dei bambini.
ERRORI
CHE POSSONO COMPROMETTERE L’ATTENDIBILITA’ DEL COLLOQUIO
Per
raccogliere più informazioni possibili chi interroga è portato,
anche inconsciamente, ad utilizzare “sistemi persuasivi” come la
tipologia di domande, ad esempio le cosiddette "domande guidate"
o quelle che trasferiscono nella mente del bambino l’impressione che
la circostanza sia data per scontata, un certo tono di voce o il
contatto fisico. Nelle fasi iniziali del colloquio è necessario
assecondare un libero e spontaneo racconto, bisogna lasciare al
bambino la completa libertà di espressione limitandosi a poche
interruzioni e lasciando le domande specifiche per un secondo
momento. Le domande che inevitabilmente devono essere fatte, sono
finalizzate alla raccolta di informazioni e devono essere percepite
come necessarie per la ricostruzione logico-temporale degli
avvenimenti e non come espediente per soddisfare la propria
curiosità o per estorcere a tutti i costi delle informazioni.
A questo
proposito si pronuncia la Cassazione in una sentenza del 18 ottobre
1956 sostenendo che "devono ritenersi suggestive, e pertanto
vietate, le domande in cui si dà per esistente, esplicitamente o
come presupposto logico, una circostanza che non è stata riferita
dall'interrogato". Il legislatore italiano per regolare questa
complessa materia ha posto il divieto (art. 499 c.p.p. comma 2)
nell'esame del testimone "di fare domande che possono nuocere
alla sincerità delle risposte". Ma la formulazione di questa
norma è molto generica e nella prassi rende difficilmente
controllabile l’adempimento; mancano infatti indicazioni precise che
possano aiutare chi interroga a conoscere le caratteristiche
strutturali e di contenuto che rendono una domanda suggestiva e il
suo effetto vincolante la risposta. Comunque la genericità della
norma si giustifica con la fondata convinzione che le capacità e la
preparazione di chi interroga dovrebbero essere appropriate ad
escludere il rischio della enunciazione di domande suggestive e
l'eventualità dell’acquisizione di risposte viziate.
In una
ricerca condotta in Australia (Pettit, Fegan e Howie, 1990) due
attori si presentavano come rangers a un gruppo di bambini di età
prescolare chiedendo il loro aiuto per trovare un nido a delle uovo
rinvenute nel parco, durante questa presentazione uno dei due ranger
urtava una torta appoggiata ad un ripiano facendola cadere e dopo
due settimane i bambini furono interrogati in merito all’episodio.
Gli intervistatori furono divisi in tre gruppi: un gruppo venne
informato esattamente su quanto accaduto, ad un altro vennero
fornite informazioni errate e all’ultimo gruppo non venne data
alcuna informazione. A tutti gli intervistatori fu richiesto di
interrogare i bambini su ciò che era accaduto con i rangers con la
raccomandazione di non utilizzare domande suggestive. I risultati
della ricerca furono che il 30% delle domande fatte da tutti e tre i
gruppi furono classificate come guidanti e metà di queste come
guidanti e fuorvianti cioè suggestive di particolari errati. In
particolare risultò che il secondo gruppo, a cui erano state date
informazioni errate, rivolse un numero di domande guidanti e
fuorvianti ben 4 o 5 volte maggiori rispetto agli altri gruppi.
Complessivamente i bambini furono d’accordo con il 41% delle domande
fuorvianti e in particolare i bambini intervistati dal secondo
gruppo fornirono un numero maggiore di informazioni non vere.
Questa
ricerca dimostra che le convinzioni dell’intervistatore sui fatti
influiscono sulla sua capacità di formulare domande neutre e quindi
induce il bambino ad affermazioni che si rivelano inesatte.
Altri fattori che incidono negativamente nella conduzione del
colloquio con il minore sono:
.
La presenza di domande ripetute più volte all’interno dello
stesso colloquio: in questo modo si induce il bambino a cambiare la
risposta che ha dato precedentemente rendendo difficile una
valutazione dell’attendibilità del minore.
.
Colloqui ripetuti da intervistatori diversi: sembra che
persone diverse basino le loro convinzione sulle informazioni
ricevute dai precedenti intervistatori elaborandole soggettivamente
e inducendo, il bambino, con domande forvianti, a confermare le sue
stesse convinzioni.
L’utilizzo dei
rinforzi positivi e/o negativi verbali e non verbali, in risposte
alle affermazioni fatte dal bambino. Lo stesso vale per la tendenza
a trasmettere al bambino una qualunque connotazione positiva o
negativa inerenti la persona o situazione oggetto d’indagine.
.
la durata prolungata del colloquio oltre la soglia di
attenzione e concentrazione del minore;
.
l’utilizzo di un linguaggio non comprensibile (“questi
mezzi di locomozione non funzionavano bene?”);
.
le frasi che contengono una doppia negazione (“quindi con
papà che non c’è mai tu non giochi ?”, “non è vero che
mamma ti aveva detto di non andare…”);
.
mettere fretta (“guarda che io voglio che tu mi rispondi
a quella domanda che ti ho fatto prima…”),
.
il riportare al bambino quanto altri hanno detto in merito
all’evento (“ mi è stato chiesto di conoscerti meglio perché il
giudice e la mamma sono preoccupati che ci sia qualcosa che ti far
star male nel rapporto con il papà….”)
.
colpevolizzare il bambino per non aver riferito prima
l’accaduto (“perché non lo hai raccontato subito?; “….non lo
raccontavi a papà questo sogno, perché altrimenti papà cosa
faceva?”);
.
il mostrare emozioni (pena, disgusto, imbarazzo ecc.) durante
il racconto (“sono molto dispiaciuta per quello che ti è
accaduto”),
.
fingere di credere a qualsiasi cosa il bambino racconta senza
mettere in discussione eventuali contraddizioni
.
fare promesse in merito alla conclusione della vicenda (“ti
prometto che alla fine rivedrai papà);
.
connotare le affermazioni con aggettivi positivi o negativi
(“…quando faceva le cose brutte si spogliava papà?”; “…ti
faceva male quando faceva questo?”)
.
contrattare con il bambino la sua collaborazione (“se mi
racconti ancora qualche altra cosa ti prometto di
comprarti….”).
Per non incorrere in
errori di valutazione il consulente o il perito devono avere una
conoscenza approfondita e specifica dei fattori che incidono
sull’attendibilità della testimonianza, i più rilevanti sono:
.
l’accuratezza del ricordo;
.
la natura dell’evento (se neutro o altamente emotivo);
.
coinvolgimento emotivo;
.
gli elementi della scena (persone, oggetti, luoghi, azioni);
.
condizioni in cui avviene il recupero;
.
tipo di rapporto esistente tra il bambino e il soggetto
chiamato in causa;
.
intervallo di tempo tra il momento in cui si svolto il fatto
e il momento in cui viene esaminato il ricordo.
NORME CUI L’INTERVISTATORE DEVE
ATTENERSI:
.
Creare un buon rapporto con il minore;
.
Capire se il bambino riesce a discriminare tra realtà e
fantasia;
.
Non interrompere il bambino quando sta rispondendo ad una
domanda;
.
Se dai racconti del bambino nulla è emerso, occorre
introdurre gradualmente e con cautela il tema dell'abuso sessuale;
.
Una volta introdotto il tema dell'abuso, chi interroga
incoraggia il bambino a narrare liberamente l'evento. In questa
fase, il ruolo dell'intervistatore è di agire da fattore facilitante
e non interrogante: non interrompe, non correggere e non mette in
dubbio quanto il bambino racconta;
.
Fare domande ampie come d esempio “mi dici qualcosa sui
vestiti?” e NON “aveva scarpe marroni?” Passare, solo se necessario,
a domande più specifiche;
.
Aspettare la risposta prima di fare una nuova domanda;
.
Non insistere sulla domanda se il bambino dice di non
ricordare , ma tornare eventualmente sull’argomento più tardi;
.
Usare un linguaggio appropriato all’età del bambino: frasi
corte, parole di poche sillabe;
.
Usare frasi di tipo positivo (ricordi il colore dell’auto? E
non “non ricordi il colore vero?”
.
Quando il bambino ha terminato la descrizione libera del
racconto il conduttore dovrebbe fare domande più precise ma senza
dare nessuna indicazione specifica come ad esempio “La camicia era a
quadri o a righe” ma limitandosi a chiedere “ Come era la camicia,
di che colore?”.
.
Ricorrere eventualmente ad aiuti. Con bambini molto piccoli o
che hanno difficoltà emotive o di linguaggio può essere necessario
ricorrere ad aiuti come le bambole anatomiche o il disegno;
.
Non fornire al bambino informazioni avute da altri testimoni,
.
Gratificare il bambino dicendogli che ci sta aiutando, ma non
fargli capire se l’informazione che ci da è o no coerente con quelle
avute da altri testimoni;
.
Concludere l'interrogatorio chiedendo eventualmente al
bambino se ha altro da aggiungere.
CONCLUSIONI
In
sintesi analizzando la vecchia letteratura si possono rintracciare
essenzialmente due posizioni diverse: una che riteneva i minori
testimoni non attendibili poiché, la loro età li rendeva incapaci di
comprendere i fatti con la loro giusta valenza e di
contestualizzarli; l’altro, invece, riteneva la testimonianza dei
bambini più credibile, probabilmente, di quella degli adulti. Ciò in
base all'opinione comune che i bambini essendo ingenui non potevano
costruire le menzogne. La prima opinione rivela una consistente
diffidenza nei confronti dei racconti dei bambini, giudicati spesso
non affidabili per la viva immaginazione, suggestionabilità, e per
la tendenza a modificare la realtà. La seconda, anch'essa risultato
di un altro tipo di pregiudizio, pecca di eccessiva ingenuità.
Messa in
questi termini, l’adesione all'una o all'altra prospettiva diventa
solo una questione puramente soggettiva; non va però dimenticato che
si tratta spesso di gravi accuse che vengono mosse proprio in
seguito ai racconti di minori di cui, per altro, non viene valutata
la portata delle conseguenze. L'attuale ricerca, soprattutto
anglosassone, si sta dedicando all'individuazione di nuove tecniche
d'ascolto del minore testimone che siano in grado di attenuare quei
fattori responsabili della suggestionabilità relativa alla fase
dell'interrogatorio.
Nel
nostro sistema processuale non vi sono espliciti impedimenti alla
capacità a testimoniare riferite all'età del teste; la
giurisprudenza, pur sottolineando l'obbligo del giudice di procedere
ad un’attenta valutazione delle dichiarazioni accusatorie fatte da
minori, è concorde nel ritenere che non si debba discriminare tra le
dichiarazioni rese da testimoni che prestano giuramento e quelle di
minori di anni 14 che, come è noto, non lo prestano. In conclusione,
la testimonianza del minore secondo il diritto può avere lo stesso
valore di quella resa dall'adulto, ma nella pratica pone
importantissimi problemi di valutazione che devono essere affrontati
da esperti competenti con la massima sincerità ed onestà soprattutto
nell’esprimere dubbi e incertezze.
Per
quanto riguarda la valutazione della testimonianza del minore gli
esperti in materia suggeriscono di operare sulla base dei criteri di
“competenza” e di “credibilità” del minore.
Per quel
che riguarda, invece, l’analisi della autenticità o falsità delle
dichiarazioni del minore, va precisato che i caratteristici
requisiti dell'attendibilità di un testimone adulto come la
chiarezza, la fluidità, la tranquillità, la sicurezza e la coerenza
del racconto fornito si rilevano raramente, se non mai, in caso di
dichiarazioni rilasciate da soggetti minorenni. In ogni caso si può
considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una
modalità di esposizione spontanea e abbastanza coerente dei fatti
intendendo quest'ultimo requisito come corrispondenza delle
dichiarazioni rese in momenti diversi. Sempre ai fini della
valutazione della credibilità del minore va valutato anche il tipo
di elaborazione personale dell'accaduto che il minore ha fatto, in
modo da mantenere un atteggiamento adeguato ed imparziale durante il
suo racconto.
A parere
di chi scrive è opportuno non concentrare tutta l’attenzione
esclusivamente sulla testimonianza del minore, ma considerare il suo
racconto un elemento importante, non il principale, di un contesto
ben più ampio che comprende un sistema familiare, sociale, culturale
e psicologico. Questo tipo di approccio consente di avere una
visione d’insieme e soprattutto permetterebbe una lucida e serena
lettura della situazione nel suo complesso in modo da potere anche
suggerire indicazioni e misure opportune a tutelare il bambino da
possibili abusi o da eventuali strumentalizzazioni.
Proprio
in questa prospettiva si inserisce il nostro modesto lavoro:
attraverso una rapida rassegna delle diverse metodologie attualmente
utilizzate, abbiamo cercato di evidenziare errori metodologici e/o
comportamentali ricorrenti commessi dai periti o dai consulenti
nella conduzione del lavoro peritale: si è infatti constatato che
spesso nell’operatore manca un’adeguata consapevolezza etica e
deontologica del delicato ruolo che riveste, e che probabilmente ciò
accade perché egli rimane vincolato alla convinzione di essere lo
“scopritore” e il “depositario” della verità. In conclusione, il
perito dovrà valutare l'attendibilità del racconto tenendo presenti
le condizioni che possono aver portato il minore a fare determinate
affermazioni piuttosto che altre, ricordando che il punto più debole
della capacità a testimoniare del minore è la sua grande
suggestionabilità. Proprio per questo motivo la tecnica usata per
l'esame testimoniale è molto importante; infatti la loro
suggestionabilità, maggiore di quella degli adulti, li rende molto
vulnerabili all’aspetto verbale della presentazione di domande e,
quindi, alla loro manipolazione soprattutto in una situazione di
difficile codifica per il minore rappresentata dalla sede
processuale. Quello della suggestionabilità dei bambini è forse
l'aspetto più problematico della loro deposizione: il ricordo degli
eventi può essere falsato e distorto proprio dalle deformazioni
indotte da suggestioni che, più o meno volontariamente, possono
averlo inquinato. È evidente che questi fattori di disturbo
aumentano con il crescere delle occasioni che sono date al minore di
rielaborare le informazioni in suo possesso.
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