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UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI
MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRIDENZA
Corso di Laurea in Giurisprudenza
ABUSO SESSUALE SUI MINORI
E LA PROVA OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO
Tesi di laurea di
Chiara DI GIOVANNI
Anno Accademico 2006/2007
Milano,
12 luglio 2007
INDICE
INTRODUZIONE
I
CAPITOLO: IL FENOMENO ABUSO
SESSUALE
1.1
L’ABUSO
ALL’INFANZIA
1.1.1
La definizione clinica di abuso
all’infanzia
1.1.2
Abuso
fisico
1.1.3
Abuso
psicologico
1.1.3.1
Sindrome di Alienazione Genitoriale
1.1.4
Patologia della fornitura delle cure
o
trascuratezza
1.1.5
Abuso
sessuale
1.1.5.1
L’ abuso sessuale sui minori e la
pedofilia
1.2
FENOMENO SOCIALE, DATI E METODOLOGIE
DI
RILEVAZIONE
1.2.1
Fenomeno sociale e "panico
morale"
1.2.2
Le difficoltà metodologiche di
rilevazione e alcuni
dati
II
CAPITOLO: I RIFERIMENTI GIURIDICO –
NORMATIVI
2.1 LA TUTELA PENALE DEL MINORE NEI REATI
DI ABUSO
2.1.1 Le realtà "minore" e
"abuso"
2.1.2 La disciplina giuridica della
violenza sessuale
sui
minori
2.1.2.1 La legge 66/96: "Norme contro la
violenza sessuale"
2.1.2.2 La legge 296/98: "Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno
dei minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitù"
2.1.2.3 La legge 38/06: "Disposizioni in
materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia a
mezzo
Internet"
2.1.2.4 Decreto Ministero delle
Comunicazioni, 8 gennaio 2007: "Requisiti
tecnici degli strumenti di filtraggio che i
fornitori di connettività alla rete Internet
devono utilizzare, al fine di impedire, con
le modalità previste dalle leggi vigenti,
l’accesso ai siti segnalati dal Centro
nazionale per il contrasto alla
pedopornografia"
2.2
IL MINORE VITTIMA DEL REATO
E IL SISTEMA DI
PROTEZIONE
2.2.1
Tribunale per i minorenni, processo
penale
e servizi socio
sanitari
2.2.2 Le disposizioni procedurali a
tutela del minore
2.2.2.1 L’incidente probatorio e
l’audizione protetta
2.2.3
Il procedimento penale di
accertamento dell’abuso sessuale su
minori
2.2.3.1 La notizia di
reato
2.2.3.2 La fase delle indagini
preliminari
2.2.3.3 Le indagini
difensive
2.2.3.4 Processo
penale
III CAPITOLO: I CRITERI DI VALUTAZIONE
NELL’ABUSO
ALL’INFANZIA
3.1
PREMESSA: INCERTEZZA E DIFFICOLTA’
DELLA
VALUTAZIONE
3.2
GLI INDICATORI DI ABUSO
SESSUALE
3.2.1 Indicatori
cognitivi
3.2.2 Indicatori fisici
medico-legali
3.2.3 Indicatori emotivi e
comportamentali
3.2.3.1
Disturbo Post-Traumatico da
Stress
3.3
FONTI D’ERRORE
3.3.1
Denunce di abuso sessuale sui bambini
nei processi di
separazione o
divorzio
3.3.2 La sessualità infantile come
indicatore di abuso sessuale:
limiti
3.3.3 L’insufficienza degli
indicatori
IV CAPITOLO: L’ATTENDIBILITA’ DELLA
TESTIMONIANZA
4.1
LA TESTIMONIANZA DEL
MINORE
4.1.1 Il minore testimone: evoluzione
storica
4.1.2
La testimonianza del minore
nell’attuale diritto processuale
penale
italiano
4.2
LE MODALITA’ DI ASSUNZIONE DELLA
TESTIMONIANZA
4.2.1 Memorandum of
Good
Practice
4.2.2 Step Wise
Interview
4.2.3 Le bambole
anatomiche
4.2.4 L’intervista
cognitiva
4.2.4.1
L’intervista cognitiva nella
testimonianza infantile:
ostacoli e
limiti
4.3
LE TECNICHE DI VALIDAZIONE
4.3.1 La Statement Validity Analysis
4.3.2 La
Validation
4.4
LA VALUTAZIONE DELLA
TESTIMONIANZA……
4.4.1 Competenza e credibilità del minore
testimone
4.4.2 Perizia o imperizia? Il ruolo e le
mancanze del
perito
4.5 GLI ERRORI DEGLI
ESPERTI
4.5.1 Le domande suggestive e la
suggestionabilità
CONCLUSIONI
APPENDICE I – La
Carta di
Noto
APPENDICE II – Linee
Giuda Deontologiche per lo
Psicologo
Forense
BIBLIOGRAFIA
INTRODUZIONE
Negli ultimi
anni abbiamo assistito ad una crescente
attenzione nei confronti dell’infanzia e
della sua tutela, il dibattito si è in
particolar modo incentrato su due aspetti
fondamentali: da un lato la prevenzione dei
maltrattamenti, abusi e ogni altra violenza
compiuta sui bambini, dall’altro l’aumento
del fenomeno dei falsi abusi sessuali sui
minori, fenomeno dalle conseguenze
devastanti sulla vita della persona che si
trova accusata di uno dei reati cui è
attribuito il più grave disvalore sociale.
E’ in
particolare su tale secondo aspetto che
vogliamo sviluppare il nostro lavoro, si
rileva ad oggi l’impopolarità di questo
problema nell’opinione pubblica, che da
sempre, e giustamente, si preoccupa della
tutela dei bambini e condanna come aberrante
qualunque reato compiuto nei loro confronti,
in particolare l’abuso sessuale, senza però
considerare che colui che viene accusato
gode del principio della presunzione di
innocenza (art. 27, comma 2 Cost.), secondo
il quale l’imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Dalla
presunzione di innocenza scaturisce una
regola di giudizio che impone di non
condannare quando le prove dell’accusa non
consentono di giungere ad un giudizio "oltre
ogni ragionevole dubbio".
E’ qui che
si inserisce l’esimio contributo del
Professor Stella, che con "Giustizia e
Modernità" indica i capisaldi della
giustizia penale, in particolare della
cultura delle prove, in una società
democratica, identificandoli appunto nella
presunzione d’innocenza e nella sua
espressione concreta, la regola dell’"oltre
ragionevole dubbio", regola per la quale
l’accusa ha il compito di provare ogni
elemento costitutivo del reato contestato al
di là di ogni ragionevole dubbio, cioè il
dubbio fondato sulla ragione e da cui
discende la massima che è meglio lasciare
liberi cento colpevoli che condannare un
innocente.
Stella
recepisce il profondo significato di questi
principi, enunciati in molte sentenze della
Corte Suprema degli Stati Uniti, in
particolare nella sentenza in re
Winship del 1970, che egli definisce
"stella polare della giurisprudenza
americana". In essa non solo è affermato il
ruolo vitale nell’amministrazione della
giustizia penale della presunzione di
innocenza e della regola dell’oltre
ragionevole dubbio, ma vengono anche
indicati i valori di immensa portata, c.d.
trascendenti, messi in gioco nel processo
penale: la libertà, la reputazione e il buon
nome.
Sempre
Stella afferma però che il reale rispetto di
tali principi trova in Italia un ostacolo
nel libero convincimento del giudice, cioè
“le convinzioni che si formano 'nel
crogiuolo' del suo spirito, le sue
intuizioni, emozioni e sentimenti”. Ciò che
si auspica è che il libero convincimento
lasci il posto alla regola dell’"oltre
ragionevole dubbio" e compito del giudice
sia l’accertamento della verità giudiziale,
ovvero stabilire se le prove presentate
dall’accusa, oggettivamente considerate,
lasciano spazio a dubbi, non gravi,
sostanziali, o immaginari, ma fondati sulla
ragione.
Così mentre
nei sistemi di diritto continentale la
protezione dell’innocente e la regola
dell’"oltre ragionevole" dubbio tende a
restare confinata nelle enunciazioni dei
principi, dottrinali e costituzionali, nei
paesi di common law è diritto
"concretamente vissuto" nell’esperienza
giudiziaria quotidiana.
Con la legge
n. 46 del 20 febbraio 2006 (c.d. Legge
Pecorella), viene introdotto anche nel
nostro codice di procedura penale la regola
dell’oltre ragionevole dubbio, infatti
l’art. 5 di tale legge prevede che “All'articolo
533 del codice di procedura penale,
il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il
giudice pronuncia sentenza di condanna se
l'imputato risulta colpevole del reato
contestatogli al di là di ogni ragionevole
dubbio. Con la sentenza il giudice applica
la pena e le eventuali misure di sicurezza”.
L’art.
533 c.p.p. è stato modificato nel senso che
la colpevolezza dell’imputato deve risultare
“al di là di ogni ragionevole dubbio”. E’ la
formula viva da secoli nel diritto
anglosassone; è la traduzione letterale
della formula: “Beyond any reasonable
doubt”.
Essa viene
già usata in molte nostre sentenze, in
quanto è percepita di fondamentale
importanza rispetto alla metodologia
necessaria per giungere alla condanna. Molti
processualisti italiani hanno scritto che
quella formula esprime nel miglior modo la
“regola-principe del giudizio penale” e si
pone quasi come un prolungamento del dettato
costituzionale che sancisce la presunzione
d’innocenza nei confronti del cittadino.
Il nuovo
testo sembra affondare definitivamente quel
“principio del libero convincimento”, che
nessuno ha mai visto scritto da nessuna
parte e che, per la sua ambiguità, ha
generato discussioni e ingiustizie a non
finire; tanto che i primi rimedi, peraltro
insufficienti, furono già adottati dall’art.
192 dell’attuale codice di procedura penale.
La nuova
dizione dell’art. 533 c.p.p. definisce la
regola probatoria e di giudizio del processo
penale, che oggi, nel grande avanzamento
culturale, vede la scienza come coadiutrice
e garante della decisione giudiziaria.
Il rigore
scientifico nella valutazione della prova
deve essere regola assoluta; esso è stato
chiaramente sancito dal nuovo art. 533
c.p.p.
E’ ancora
Stella che, in tema di prova del nesso
causale, individua l’esigenza del ricorso a
leggi scientifiche di copertura, nonché il
netto rifiuto di ogni più agevole
semplificazione probatoria, quale il
criterio dell’aumento del rischio e il
paradigma probabilistico.
Di fronte
all’incertezza e perenne mutabilità della
scienza e ai dubbi degli esperti, egli
propone come punto di riferimento le
conclusioni elaborate dalla moderna
epistemologia: il metodo scientifico di
conferma-falsificazione, il consenso
generale della comunità scientifica, e la
messa in evidenza della possibilità di
errore (sentenza Daubert della Corte
Suprema americana).
Le
conclusioni non possono essere diverse
tornando al nostro argomento: bisogna
osservare che ci sono casi in cui persone
che non hanno nulla a che fare con la
pedofilia vengono travolte da indagini
giudiziarie che destabilizzano radicalmente
la loro vita, con grave danno morale ed
economico, e sottoposte ad un procedimento
giudiziario che pregiudica per anni la loro
vita, quando il tutto non si risolve in una
tragica e ingiusta condanna al carcere.
Da tempo
inoltre è invalsa la pratica di affiancare
al processo giudiziario, il processo
mediatico, esso si rivela in molte occasioni
palesemente irriguardoso dei precetti
costituzionali relativi al rispetto del
contraddittorio e alla parità delle parti
nella formazione della prova (art. 111 Cost.),
nonché della dignità e libertà dell’essere
umano, quali diritti inviolabili dell’uomo
(art. 2 Cost.). Il rischio è soprattutto
quello di creare un forte condizionamento
sia sul tessuto sociale sia sui giudici. A
causa dei mass-media infatti nella
collettività si crea un’eccessiva fobia e
psicosi nel ritenere che i propri figli
siano costantemente in pericolo di essere
abusati e i giudici si sentono in dovere di
provare e reprimere il reato, compito che
invece spetta in ogni paese democratico
all’accusa.
Il titolo
del presente lavoro è stato scelto appunto
per sottolineare l’importanza che anche nel
reato di abuso sessuale sui minori riveste
la regola dell’oltre ragionevole dubbio,
come "controllo probatorio" che il giudice
deve effettuare.
La questione
che si pone è se le perizie e consulenze
tecniche psicologiche e medico-legali
effettuate dagli esperti sul minore siano
sufficienti e valide a sostenere un giudizio
di colpevolezza "al di là di ogni
ragionevole dubbio".
Abbiamo
delineato così in modo interdisciplinare il
percorso che porta all’accertamento del
reato di abuso sessuale su minore,
concentrandoci in particolare sui criteri di
valutazione nell’abuso sessuale, sulla
complessità e problematicità di tali
valutazioni e sui gravi errori che possono
esser generati, fino a portare ad
un’ingiusta sentenza di condanna.
Nel primo
capitolo abbiamo cercato di dare una
definizione all’abuso all’infanzia e di fare
una classificazione dei diversi tipi di
abuso all’infanzia; abbiamo poi evidenziato
la difficoltà di elaborare una definizione
di abuso sessuale sui minori condivisa da
tutti gli operatori del settore (magistrati,
avvocati, medici, psicologi, operatori
sociali, insegnanti e forze dell’ordine):
attualmente non vi è una determinazione
comune su cosa consista l’abuso sessuale sul
minore, ognuna di queste figure
professionali, in base alla sua specifica
formazione, è portatrice di una peculiare
visione dell’abuso sessuale minorile.
Un’evidente
distinzione è quella tra definizione clinica
e definizione giuridica: la prima, elaborata
dalla letteratura psicologica, medica e
sociologica, risulta di più ampia portata
rispetto alla condotta che integra la
fattispecie del reato sul piano giudiziario,
per la cui definizione occorre fare
riferimento alle sentenze della Corte di
Cassazione.
Abbiamo
concluso evidenziando che non tutti i
fenomeni divengono problemi sociali e che
spesso l’aumento della frequenza del
fenomeno non è reale, ma è dovuto ad un
effetto di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica da parte dei mass-media.
Nel secondo capitolo abbiamo dedicato
particolare attenzione alle disposizioni
normative che regolano la violenza sessuale
sui minori, dal punto di vista sostanziale
del diritto penale e dal punto di vista del
diritto processuale penale, introdotte dalla
legge 66/96, modificata e integrata dalla
legge 296/98 sullo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno dei minori.
Abbiamo completato poi il quadro normativo
analizzando le recenti disposizioni della
legge 38/06 in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia a mezzo Internet e del
decreto ministeriale dell’8 gennaio 2007 sui
requisiti tecnici degli strumenti di
filtraggio per impedire l'accesso ai siti
segnalati dal Centro nazionale per il
contrasto alla pedopornografia.
In seguito
abbiamo descritto il percorso processuale
del minore dall’acquisizione della notizia
di reato all’accertamento e l’intervento in
questi casi del Tribunale per i minorenni e
dei servizi socio-sanitari, sottolineando la
necessità di una maggiore collaborazione tra
i soggetti che intervengono nella vicenda
personale del minore.
Il terzo e
il quarto capitolo costituiscono il nucleo
centrale del lavoro, vengono presi in
considerazione i criteri di valutazione
nell’abuso all’infanzia e in particolare la
valutazione della testimonianza del minore.
Dopo aver
sottolineato l’incertezza e la difficoltà di
stabilire dei criteri validi e la necessità
d elaborazione di modelli scientifici di
valutazione, secondo l’orientamento
sviluppato da Stella, indichiamo i
principali indicatori di abuso sessuale e le
rispettive fonti d’errore.
E’ qui che
viene maggiormente messo in rilievo
l’aspetto interdisciplinare di questi casi:
gli accademici della psicologia e non solo
sono intervenuti con l’emanazione della
Carta di Noto per enunciare una serie di
linee guida da tenere nei casi di abuso
sessuale, sottolineando che non può essere
formulato un
quesito o prospettata una questione relativa
alla compatibilità tra quadro psicologico
del minore e ipotesi di reato di violenza
sessuale, invitando l’esperto a
rappresentare, a chi gli conferisce
l’incarico, che le attuali conoscenze in
materia non consentono di individuare dei
nessi di compatibilità od incompatibilità
tra sintomi di disagio e supposti eventi
traumatici. L’esperto non deve, nemmeno se
richiesto, esprimere pareri personali sul
punto della compatibilità
né formulare alcuna conclusione, tanto meno
trasferire l’aspetto clinico in
quello giudiziario o confondere il processo
con la terapia.
Il quadro è
reso più complesso dalla peculiarità
dell’abuso come fonte di prova. La medicina
conferma che i fattori determinanti per
l’identificazione di abusi sessuali si
esauriscono nelle 24-36 ore, a condizione
che non siano intervenuti comportamenti che
ne hanno eliminato le prove (es. pulizia
igienica). Vi sono altresì patologie (es.
infezioni, ecc.) che rimangono oltre l’arco
di tempo menzionato, ma non è
possibile determinare che lesioni
riscontrate in tempi successivi siano
riconducibili ad abusi.
Tra le fonti
di errore in particolare sottolineiamo che
non esistono studi sulla sessualità
infantile che precisino i confini della
normalità e dell’anormalità, di conseguenza
persistono lacune nella definizione di
“comportamento sessualizzato” del bambino.
Anche
segnali quali la resistenza, gli incubi,
l’ansia, la paura possono essere soltanto
dei disturbi e non sono segni inequivocabili
sufficienti a discernere se trattasi di
stress, gioco sessuale fra bambini o abuso.
Capita poi
che un genitore con una personalità ansiosa,
timorosa o istrionica possa aver frainteso e
suggestionato il bambino. Un’osservazione
innocente o un comportamento neutro
potrebbero essere sopravvalutati fino a
diventare qualcosa di peggio e il genitore
potrebbe inavvertitamente aver indotto il
bambino a confermare questa interpretazione.
Infine
risulta evidente il ruolo di primo piano che
riveste la testimonianza del minore e, dopo
una breve ricostruzione storica-giuridica,
abbiamo analizzato le modalità di assunzione
della testimonianza, le tecniche di
validazione e i loro limiti.
Abbiamo in
seguito esaminato la valutazione della
competenza e credibilità del minore e il
ruolo del perito nei casi di abuso sessuale
sui minori.
Quando il
giudizio penale richiede il ricorso a
conoscenze tecniche non possedute dagli
operatori del diritto, è essenziale per gli
organi giudicanti non appiattirsi sulle
valutazioni del tecnico del settore, che non
può essere trasformato in un comodo
paravento per sottrarsi alla propria
responsabilità, per quanto gravosa e
drammatica, ma deve restare unicamente un
collaboratore del giudice. Le sue
valutazioni costituiscono solo uno degli
elementi, mai il più importante, dei tanti
da porre a fondamento del giudizio finale.
Da un punto
di vista professionale una delle maggiori
difficoltà che si incontrano lavorando come
periti è la mancanza di un preciso quadro di
riferimento metodologico relativo alle
modalità di conduzione della valutazione e
soprattutto rispetto ai criteri di
elaborazione e di verifica delle
informazioni raccolte. Questa lacuna è stata
in parte affrontata con l’introduzione di un
codice deontologico specifico che traccia
delle linee precise e chiare circa i limiti
e le competenze dello psicologo forense
(Codice Deontologico dello Psicologo
Forense).
L’ascolto di
soggetti in età evolutiva deve essere
condotto con una competenza professionale
specifica partendo sempre dal presupposto
che per l’evento accaduto potrebbero esserci
spiegazioni diverse.
Abbiamo
quindi ricordato che ogni testimonianza deve
essere letta in un quadro più ampio, come
una fonte per la ricostruzione storica dei
fatti, ma non come unico elemento sul quale
basare le indagini e in seguito l'esito del
processo. E’ necessario, quindi, che la
testimonianza, attraverso riscontri o
accertamenti, possa essere confermata da
altri elementi o che sia essa a confermare
altre prove e a non costituire di per sé
l'elemento fondante del giudizio.
Secondo un
primo bilancio, quindi, il contributo degli
esperti appare necessario e per nulla
sostituibile dall’intuito del giudice.
Tuttavia ulteriori riflessioni ci hanno
permesso di concludere il capitolo indicando
le possibili fonti d’errore degli esperti:
il pregiudizio o la deformazione
professionale (interpretano i dati in
funzione delle informazioni che già
possiedono e considerano probabile un evento
più facilmente riconducibile alla loro
esperienza), la perseveranza nella credenza
(quando ritengono vera una tesi la difendono
dagli elementi discordanti che potrebbero
intaccarla o sconfessarla), la tendenza al
verificazionismo (si limitano a cercare la
prova che confermi 1’ipotesi formulata), la
sopravvalutazione del significato simbolico
(intendono i dati di realtà non per ciò che
sono, ma per ciò che sembrano
rappresentare).
In
particolare abbiamo rilevato la pericolosità
dell’utilizzo, consapevole e non, delle
domande suggestive, con i minori, soggetti
che non hanno raggiunto una maturità
cognitiva e che quindi risultano più
suggestionabili degli adulti.
E’ proprio
tale suggestionabilità una delle cause
principali della c.d. sindrome dei falsi
ricordi, un’altra causa viene individuata
nella pratica del recupero di ricordi
rimossi, punto di riferimento della
psicoanalisi, concetto privo però di
validità scientifica, che può ingenerare una
falsa memoria di un abuso non avvenuto e di
conseguenza una denuncia di falso abuso
sessuale.
Nei casi di
abuso sessuale sui minori, le enormi
pressioni dell’opinione pubblica operano la
loro spinta su processi caratterizzati da un
contesto probatorio eccezionalmente
delicato.
Complessivamente, quindi, il tema affrontato
si presenta come uno dei settori più
preoccupanti per la tenuta dei principi del
nostro ordinamento.
I CAPITOLO
IL
FENOMENO ABUSO SESSUALE
1.1
L’ABUSO ALL’INFANZIA
1.1.1
La definizione clinica di abuso
all’infanzia
La
definizione clinica degli abusi
all’infanzia, fornita dagli operatori
psicopatologici che intervengono sui minori
abusati, tratteggia una categoria di
violenza maggiormente ampia rispetto alle
concettualizzazioni giuridiche penalistiche.
La diversa
ottica in cui nell’ultimo secolo viene
osservato il bambino e i soprusi che può
subire, insieme alla nuova cultura e stile
di vita, ha tolto il limite secondo cui il
maltrattamento infantile era circoscritto a
quello fisico e sessuale, per estenderlo a
una visione più ampia in cui vengono presi
in considerazione la trascuratezza e gli
abusi psicologici, forme di violenza più
difficilmente riconoscibili ma a volte molto
più gravi e devastanti non solo a livello
fisico, ma anche e soprattutto dannose per
lo sviluppo emozionale e psichico del
bambino. Si è quindi passati dalla
definizione clinica della "sindrome del
bambino maltrattato" (Kempe e Silverman,
1962) al concetto di "sindrome da
maltrattamento nei bambini" (Fontana, 1964),
fino alla definizione di "abuso
all’infanzia", come derivazione dal termine
inglese child abuse, che comprende
ogni forma di violenza e di maltrattamento
rivolto ai minori.
Spesso
infatti la violenza che un bambino subisce
non è unica ma contemporaneamente o in tempi
successivi convergono su quel bambino varie
forme di violenza.
Secondo la
definizione adottata nel 1978 dal Consiglio
d’Europa (IV Seminario Criminologico) per
abuso all’infanzia si intendono: “gli atti e
le carenze che turbano gravemente il
bambino, attentano alla sua integrità
corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo,
intellettivo e morale, le cui manifestazioni
sono la trascuratezza e/o le lesioni di
ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da
parte di un familiare o di altri che hanno
cura del bambino”.
Sulla base
di questa definizione Francesco Montecchi,
neuropsichiatria infantile, propone una
classificazione degli abusi, supportata
dalle varie esperienze cliniche fatte dal
Servizio di Psichiatria e Psicoterapia
dell’Ospedale Psichiatrico "Bambin Gesù" di
Roma, da lui diretto.
Egli
distingue tre forme principali di abuso:
1.
Maltrattamento:
a) fisico:
la forma più manifesta e facilmente
riconoscibile, si concretizza in situazioni
in cui il minore è oggetto di aggressioni e
riporta lesioni visibili sul corpo;
b)
psicologico: l’abuso più difficilmente
riconoscibile, se non quando ha già
determinato effetti devastanti sullo
sviluppo della personalità del bambino.
2. Patologia
della fornitura di cure: un tempo
identificata nella incuria, in realtà oggi
viene individuata non solo nella carenza di
cure ma anche nella inadeguatezza delle cure
fisiche e psicologiche offerte,
comprendendole sia nel senso quantitativo
che qualitativo.
Si
distinguono le seguenti forme:
a) incuria:
la carenza di cure fornite;
b) discuria: quando
le cure seppur fornite sono inadeguate
rispetto allo
sviluppo del
bambino;
c) ipercura: quando
viene offerto, in modo patologico, un
eccesso di cure.
In questo
gruppo è compresa la sindrome di
Münchausen per procura, il
medical shopping
e il chemical abuse.
3. Abuso
sessuale: forma di abuso onnicomprensiva di
tutte le pratiche sessuali manifeste o
mascherate a cui vengono sottoposti i minori
e comprende:
a) abuso
sessuale intrafamiliare: non riguarda solo
quello comunemente considerato tra padri o
conviventi e figlie femmine, ma anche quello
tra madri o padri e figli maschi, nonché
forme mascherate in inconsuete pratiche
igieniche. Può essere attuato da membri
della famiglia nucleare (genitori, compresi
quelli adottivi e affidatari, patrigni,
conviventi, fratelli), o da membri della
famiglia allargata (nonni, zii, cugini ecc.;
amici stretti della famiglia);
b) abuso
sessuale extrafamiliare: interessa
indifferentemente maschi e femmine e
riconosce sempre una condizione di
trascuratezza intrafamiliare che porta il
bambino ad aderire alle attenzioni affettive
che trova al di fuori della famiglia. E’
attuato, di solito, da persone conosciute
dal minore vicini di casa, conoscenti ecc.);
c) abuso
istituzionale: quando gli autori della
violenza sono maestri, bidelli, educatori,
assistenti di comunità, allenatori, medici,
infermieri, religiosi ecc., in pratica tutti
coloro ai quali il minore viene affidato per
ragioni di cura, custodia, educazione,
gestione del tempo libero, all’interno delle
diverse istituzioni e organizzazioni;
d) abuso di
strada: abuso commesso da parte di persone
sconosciute;
e)
sfruttamento sessuale ai fini di lucro:
abuso commesso da parte di singoli o gruppi
criminali organizzati (quali le
organizzazioni per la produzione di
materiale pornografico, per lo sfruttamento
della prostituzione, agenzie per il turismo
sessuale);
f) violenza
da parte di gruppi organizzati (sette,
gruppi di pedofili ecc.) esterni al nucleo
familiare.
Il
maltrattamento può quindi concretizzarsi in
una condotta attiva (la violenza fisica, la
violenza psicologica e l’abuso sessuale) o
in una condotta omissiva ( incuria,
trascuratezza e abbandono).
1.1.2
Abuso fisico
Si può
parlare di abuso fisico o di maltrattamento
fisico quando i genitori o le persone
legalmente responsabili del bambino eseguono
o permettono che si producano lesioni
fisiche, o mettono i bambini in condizione
di rischiare lesioni fisiche.
Sulla base
della gravità delle lesioni l’abuso fisico
viene distinto in:
a) di grado
lieve: è sufficiente un intervento medico
ambulatoriale;
b) di grado
moderato: le lesioni richiedono il ricovero
in ospedale;
c) di grado
severo: le lesioni determinano il ricovero
del bambino in rianimazione e producono
gravi conseguenze neurologiche o addirittura
la morte.
Le lesioni
cutanee sono senza dubbio uno degli indici
più costanti del maltrattamento fisico.
Quelle più frequenti e caratteristiche sono
costituite da: ecchimosi sulle braccia, sul
viso, sulle gambe; contusioni, ferite,
cicatrici, graffi in diverse parti del corpo
coperte; segni di morsi; segni di bruciature
o ustioni (di I, II o III grado), provocati
ad esempio da sigarette, immersioni forzate
in acqua bollente; segni di frustate o
cinghiate.
Un altro
indicatore importante è il numero delle
lesioni. Infatti, spesso si riscontrano
lesioni su differenti distretti corporei.
Rilevante è anche l’età del minore in
quanto, laddove il bambino è molto piccolo,
difficilmente segni di abuso corporeo
possono essere giustificati da traumatismi
accidentali provocati da lui stesso. Le
lesioni scheletriche più frequenti
comprendono fratture delle ossa lunghe
(gambe o braccia) e della mascella e
fratture diffuse o lussazioni. I traumi
cranici spesso si manifestano attraverso
stati soporosi o convulsioni.
A livello
comportamentale ed emotivo si possono
rilevare degli indicatori aspecifici, dal
momento che possono essere ascritti anche ad
altre forme di disagio non altrimenti
specificate, da qui la necessità di una
diagnosi condotta da persone specializzate
sull’abuso al fine di evitare una erronea o
arbitraria interpretazione dei sintomi.
I bambini
maltrattati generalmente tendono ad essere
eccessivamente aggressivi, iperattivi,
ostili nei confronti dell’autorità, mostrano
improvvisi e repentini cambiamenti
nell’umore e sdoppiamenti di personalità.
Diventano violenti con i compagni, hanno
difficoltà ad interagire civilmente con
loro. Si mostrano estremamente passivi,
sottomessi, tendono a ritirarsi dalle
relazioni sociali e di conseguenza sono
socialmente isolati. Sembrano assenti, come
se sognassero ad occhi aperti, hanno
difficoltà di concentrazione e richiedono la
costante attenzione dell’adulto e
l’approvazione dei genitori. Nei casi più
gravi hanno atteggiamenti autolesivi e
distruttivi, sembrano incapaci di evitare il
pericolo.
Mostrano un
evidente ritardo nello sviluppo
psicomotorio, nel controllo sfinterico,
hanno un comportamento disturbato nei
confronti del cibo, si rifiutano di fare
attività fisica perché gli provoca dolore e
disagio.
1.1.3
Abuso psicologico
La
International Conference of Psycological
Abuse of Children And Youth (1983) ha
definito il maltrattamento psicologico di un
bambino o di un adolescente l’insieme delle
azioni o delle omissioni che, sulla base
delle conoscenze scientifiche e della
cultura di un dato periodo, vengono
considerate dannose sul piano psicologico.
Tale definizione include atti quali:
- rifiutare:
sminuire, umiliare e altre forme non fisiche
di trattamento apertamente non ostile o
respingente; mortificare e/o ridicolizzare
il bambino quando mostra normali emozioni
come commozione, angoscia o dolore;
scegliere un bambino per criticarlo e
ferirlo, per fargli eseguire la maggior
parte delle faccende di casa o per
assegnarli minori gratificazioni;
umiliazione pubblica;
-
terrorizzare: esporre un bambino a
circostanze imprevedibili o caotiche;
esporre un bambino a situazioni
riconoscibili come pericolose; proporre
aspettative rigide o irrealistiche con
minaccia di abbandono, di percosse o di
pericolo se esse non vengono soddisfatte;
minacciare o perpetrare violenza contro il
bambino; minacciare o perpetrare violenza
contro persone o oggetti amati dal bambino;
isolare: isolare il bambino o imporgli
limitazioni irragionevoli alla sua libertà
di movimento nel suo ambiente di vita;
imporre irragionevoli limitazioni o
restrizioni alle interazioni sociali con
coetanei o adulti nella comunità di
appartenenza;
-
sfruttare/corrompere: mostrare, consentire o
incoraggiare comportamenti antisociali;
mostrare consentire o incoraggiare
comportamenti evolutivamente inappropriati;
incoraggiare o forzare l’abbandono di
un’autonomia evolutivamente appropriata
attraverso un estremo coinvolgimento, o
l’intrusività, o il dominio; restringere o
interferire con lo sviluppo cognitivo;
- ignorare:
essere distaccati e freddi per incapacità o
per mancanza di motivazione; interagire solo
se assolutamente necessario; insufficiente
espressione di affetto, cure e amore per il
bambino;
-
trascuratezza della salute fisica, mentale
ed educativa: ignorare i bisogni, essere
inadeguati o rifiutar di consentire o di
provvedere un trattamento per seri problemi
emozionali o comportamentali del bambino;
ignorare i bisogni, essere inadeguati o
rifiutare di consentire o di provvedere un
trattamento per seri problemi o bisogni di
salute fisica del bambino; ignorare i
bisogni, essere inadeguati o rifiutare di
consentire o di provvedere un trattamento
per seri problemi o bisogni educativi del
bambino.
Tali
comportamenti vengono commessi
individualmente o collettivamente da persone
che per le loro caratteristiche (età,
status, conoscenze, ruolo) si trovano in una
posizione di potere rispetto al bambino,
tale da renderlo vulnerabile. Si tratta di
pratiche o di atteggiamenti che
compromettono in modo immediato e a lungo
termine il comportamento, lo sviluppo
affettivo, le capacità cognitive o le
funzioni fisiche del bambino.
Nella realtà
è raro che si verifichino e si riconoscano
forme di abuso psicologico "puro", esso
infatti accompagna spesso il maltrattamento
fisico e l’abuso sessuale.
Nel 1989
troviamo un tentativo di definizione a
livello internazionale dato dall’International
Conference on Psychological Abuse
(ICPA). Secondo l’ICPA per violenza
psicologica va inteso ogni atto di
rifiuto, intimorimento, isolamento,
sfruttamento e errata socializzazione.
La violenza
psicologica implica atti omissivi e/o
commissivi che danneggiano il funzionamento
comportamentale, cognitivo, affettivo di un
individuo come, appunto, atti volti a
rifiutare, terrorizzare, isolare, sfruttare
e ridurre le occasioni di socializzazione
(Navarre, 1987).
Più
recentemente, secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS 2002, 60) l’abuso
emotivo nei confronti di un bambino o di un
adolescente include "la mancanza di un
caregiver a provvedere ad un ambiente
appropriato e supportivo, e include atti che
hanno un effetto avverso sulla salute
emotiva e lo sviluppo di un bambino. Tali
atti includono restringere i movimenti del
bambino, denigrare, ridicolizzare, minacce e
intimidazioni, discriminazione, rifiuto e
altre forme non fisiche di trattamento
ostile".
1.1.3.1 Sindrome di Alienazione Genitoriale
Un’altra
forma particolarmente grave di abuso emotivo
e psicologico ai danni di un bambino o di un
adolescente è quella forma di disfunzione
della relazione genitoriale che viene
definita Sindrome di Alienazione Genitoriale
(Parental Alienation Sindrome -
PAS) (Gardner, 1987;
1992;
1998;
1999).
Essa può
essere considerata una vera e propria forma
di abuso emotivo nei confronti del bambino.
Abuso risultante, secondo la definizione di
Gardner, dalla combinazione di un
programming (lavaggio del
cervello),degli indottrinamenti del genitore
e dei contributi propri del bambino alla
diffamazione del “genitore obiettivo”, che
di solito sorge nel contesto delle dispute
sulla custodia del bambino.
Nella
maggioranza dei casi avviene che una madre
(il genitore alienante - AP) fa di tutto per
mettere in cattiva luce il padre (il
genitore alienato - TP) agli occhi del
bambino, per allontanare quest’ultimo da
lui. Quello che si osserva in seguito,
principalmente, è la compromissione del
rapporto tra il bambino ed il genitore
alienato. Naturalmente si può riscontrare
anche il caso inverso in cui il padre è il
genitore alienante e la madre quello
alienato.
La
definizione di Sindrome di Alienazione
Parentale è applicabile solo quando il
genitore obiettivo non ha esibito un
comportamento tale da giustificare la
campagna di denigrazione esibita dal
bambino. Il genitore alienante provoca la
distruzione del legame tra l’altro genitore
ed il bambino e le conseguenze di questa
azione potrebbero protrarsi per tutta la
vita. Nella Sindrome d’Alienazione Parentale
si assiste, dunque, alla creazione di una
relazione singolare tra un bambino ed un
genitore, la quale comporta l’esclusione
dell’altro genitore. Il bambino
completamente alienato è un bambino che non
desidera avere alcun contatto con il
genitore denigrato e che esprime sentimenti
solamente negativi per quel genitore e
sentimenti solamente positivi per l’altro.
Conseguenza di ciò è l’alterazione dei
sentimenti del bambino per entrambi i
genitori e, quindi, la perdita di un normale
equilibrio. È psicologicamente dannoso per
un figlio essere privato di una relazione
sana con un genitore. Fare una scelta tra
genitori è danneggiante per un figlio e, se
il risultato alla fine è l’esclusione di un
genitore dalla sua vita, il danno sarà
irreparabile. Il “programming”, che
si osserva nelle situazioni in cui la PAS è
presente, è, spesso, un comportamento agito
già da diverso tempo all’interno della
famiglia e che, semplicemente, aumenta di
significatività dopo la separazione. Sebbene
tutti i membri di una famiglia abbiano un
proprio ruolo più o meno determinato, il
genitore alienante è considerato il
principale responsabile della programmazione
del bambino, poiché è lui che mette in moto
il processo.
La Sindrome
di Alienazione Parentale va considerata, si
è detto, come l’esito di un processo
disfunzionale delle relazioni familiari a
seguito di una separazione. Tale dimensione
processuale è tuttavia anche da intendersi
come parametro per la classificazione di tre
forme di PAS: lieve, media e grave appunto,
considerando un continuum, basato sul
livello di angoscia interna del genitore
alienante, sulla vulnerabilità del bambino e
sulle risposte del genitore alienato così
come sulle risposte del sistema esterno (la
famiglia, gli avvocati, gli psicologi, il
sistema legale).
Questa breve
trattazione della PAS è motivata dal
sottolineare come si tratta di uno scenario
relazionale di grave violenza psicologica ai
danni di un bambino o di un adolescente.
Infatti, è una condizione relazionale che
produce effetti gravi sullo sviluppo
psicoemotivo.
1.1.4
Patologia della fornitura delle cure o
trascuratezza
La patologia
della fornitura delle cure riguarda quelle
condizioni in cui i genitori o le persone
legalmente responsabili del bambino non
provvedono adeguatamente ai suoi bisogni,
fisici e psichici, in rapporto al momento
evolutivo e all’età.
Essa
comprende tre categorie cliniche:
- l’incuria
vera e propria, che si realizza quando le
cure sono completamente assenti o carenti.
Per incuria si intende quindi un’incapacità
genitoriale a comportarsi adeguatamente per
la tutela della salute, della sicurezza, e
del benessere del bambino non provvedendo
agli elementi essenziali per lo sviluppo
psichico, fisico ed affettivo della
potenzialità della persona. Si riscontrano
insufficienze nutrizionali, negligenze nelle
cure mediche e igieniche, mancanza di
protezione del bambino dai pericoli fisici;
- la
discuria, che si realizza quando le cure
vengono fornite ma in modo distorto, non
appropriato al momento evolutivo.
-
l’ipercura, che si realizza quando le cure
sono somministrate in eccesso. Essa
comprende:
1. La
sindrome di Münchausen per Procura.
Nel DSM-IV,
la sindrome viene definita come "Disturbo
fittizio con segni e sintomi fisici
predominanti (300.19)". Si tratta di un
disturbo psicopatologico che comporta un
controllo volontario da parte del soggetto
che simula la malattia, talora con lucida
convinzione delirante. Quando queste persone
hanno figli, esse possono spostare la loro
convinzione di malattia su questi, i quali
vengono in tal modo sottoposti ad
accertamenti clinici inutili e a cure
inopportune.
I sintomi
riferiti e attribuiti al bambino dipendono
unicamente dal tipo di fantasia del genitore
(quasi sempre la madre) e dalle sue
conoscenze mediche. Talora, può avvenire che
una MPS produca una falsa denuncia di abuso
sessuale.
2.
Medical shopping per procura.
Si tratta di
bambini che hanno sofferto nei primi anni di
vita di una grave malattia e da allora
vengono sottoposti a un numero spesso
elevatissimo di visite mediche per disturbi
di minima entità, in quanto i genitori
sembrano percepire lievi patologie come
gravi minacce per la vita del bambino.
Consiste in
una "esagerazione della malattia".
Si differenzia dalla sindrome di
Münchausen per procura poiché il
disturbo materno è di tipo
ansioso-ipocondriaco e, accogliendo le ansie
e le preoccupazioni che la madre proietta
sul figlio, è possibile rassicurarla sullo
stato di salute del bambino.
3. Help
seeker.
Il bambino
presenta dei sintomi fittizi indotti dalla
madre, ma la frequenza degli episodi di
abuso è bassa e il confronto con il medico
spesso la induce a comunicare i suoi
problemi (ansia e depressione nella maggior
parte dei casi) e ad accettare un sostegno
psicoterapeutico.
4.
Chemical abuse.
Con questo
termine si indica l’anomala ed eccessiva
somministrazione di sostanze farmacologiche
o chimiche al bambino per provocare la
sintomatologia e ottenere il ricovero
ospedaliero.
Le sostanze
somministrate possono essere suddivise in
quattro gruppi:
o sostanze qualitativamente prive di
proprietà tossicologiche ma che possono
tuttavia risultare nocive se somministrate
in quantità o modalità eccessive (rientra in
questo gruppo l'abnorme somministrazione di
acqua);
o sostanze
con scarsa tossicità e di comune impiego
domestico (ad esempio il sale da cucina);
o sostanze
ad azione farmacologica dotate di media
tossicità e di facile reperibilità come
lassativi, diuretici, glucosio, insulina;
o farmaci
dotati di spiccata tossicità ad azione
sedativa e di non usuale disponibilità. Si
tratta di solito di sonniferi prescritti
alla madre dal medico curante: la loro
somministrazione a dosi inadeguate causa nel
bambino una sindrome neurologica grave che
talvolta causa coma e/o morte.
Questa
sindrome va sospettata quando ci si trova di
fronte a sintomi non spiegabili in base alle
consuete indagini di laboratorio e
strumentali, che insorgono ogni volta che la
madre ha un contatto diretto con il bambino.
5. Sindrome
da indennizzo per procura.
Si tratta di
quei casi in cui il bambino presenta i
sintomi riferiti dai genitori, in situazioni
in cui è previsto l’indennizzo economico.
La
motivazione psicologica è quella del
risarcimento e viene totalmente negata sia
dai genitori che dal bambino; i sintomi
variano a seconda delle conoscenze mediche
della famiglia e la sindrome si risolve con
totale e improvvisa guarigione una volta
ottenuto il risarcimento.
1.1.5
Abuso sessuale
A tutt’oggi
manca una definizione di abuso sessuale
all’infanzia unitaria, sulla quale i
professionisti dell’area sociosanitaria e
legale possano prestare consenso. Infatti
ogni soggetto professionale (medici,
magistrati, avvocati, psicologi, insegnanti,
operatori sociali, forze dell’ordine) che
viene in contatto con tale fenomeno e vi
interviene, ha una sua specifica identità e
formazione professionale, da cui trae una
propria visione su ciò che debba essere
ritenuto abuso sessuale.
I nodi
critici della definizione di "abuso sessuale
sui minori", aperti alle diverse
interpretazioni riguardano fondamentalmente
quattro aspetti:
1.
L’inclusione o meno di atti che
presuppongono un contatto fisico tra
l’abusante e la vittima e quelli che non
comportano un contatto, come gli atti di
esibizionismo e le proposte oscene.
2. La
differenza d’età che deve intercorrere tra
l’abusante e la vittima.
3.
L’inclusione o meno delle aggressioni
commesse da coetanei. L’orientamento più
recente è quello d’includere anche queste
esperienze ogni volta che esse implichino
coercizione e non siano cercate, bensì
subite dalla vittima.
4. Il limite
d’età della vittima, al di sopra del quale
non si parla più d’infanzia.
Ed è
soprattutto per questo motivo che
l’accertamento e la rilevazione di un abuso
sessuale costituiscono un’operazione
estremamente complessa.
Come abbiamo
già osservato riguardo all’abuso
all’infanzia, anche il concetto clinico di
abuso sessuale elaborato dalla letteratura
sociologica e psicologica risulta più esteso
rispetto alla condotta che integra la
fattispecie di reato sul piano giudiziario.
Lasciando al
paragrafo seguente la definizione giuridica
di abuso sessuale, secondo la definizione
proposta al IV Colloquio Criminologico del
Consiglio d’ Europa, per abuso sessuale di
un minore deve intendersi "ogni atto
sessuale che provochi lesioni fisiche ed
ogni atto sessuale imposto al bambino non
rispettando il suo libero consenso". Questa
definizione solleva però il grande problema
dell’accertamento e della valutazione del
grado di maturità e di capacità critica del
minore che sia tale da consentire al minore
di esprimere realmente un libero consenso.
Vi è quindi l’esigenza di fissare un’età
minima al di sotto della quale si può
affermare in via assoluta l’incapacità del
soggetto di esercitare tale consenso. Questa
esigenza incontra però interessi
contrastanti: da un lato il carattere
particolarmente vulnerabile e instabile
della personalità del bambino richiede una
tutela specifica, dall’altro non si possono
ignorare la spiccata accelerazione nello
sviluppo fisico e la precocità della pubertà
osservata negli ultimi decenni in occidente,
nonostante le opinioni contrastanti riguardo
alla presenza di un’egualmente anticipata
maturazione psichica e sociale.
D’altra
parte Gaddini
ritiene che una tutela intransigente, con
limitazioni e controlli troppo rigidi,
finirebbe per costituire essa stessa un
abuso istituzionale alla libertà sessuale
degli adolescenti.
Montecchi
afferma che, per abuso sessuale, s’intende
"il coinvolgimento in attività sessuali di
minori, soggetti per definizione immaturi e
psicologicamente dipendenti, ai quali manca
la consapevolezza delle proprie azioni
nonché la possibilità di scegliere".
Una tra le
definizioni più appropriate per la sua
ampiezza e genericità è quella avanzata da
Kempe, il quale considera abuso sessuale sui
minori: “Il coinvolgimento di bambini e
adolescenti, soggetti quindi immaturi e
dipendenti, in attività sessuali che essi
non comprendono ancora completamente, alle
quali non sono in grado di acconsentire con
totale consapevolezza o che sono tali da
violare i tabù vigenti nella società circa i
ruoli familiari”.
Rientrano in questa definizione gli episodi
di pedofilia, di stupro, d’incesto e più i
generale di sfruttamento sessuale;
situazioni che possono dar luogo ad episodi
molto diversi l’uno dall’altro, in presenza
o meno di violenza fisica, ma accomunati
dalla caratteristica di agire in modo molto
forte sulla vita psicologica e sulle
relazioni sociali dei minori, turbandone i
processi di sviluppo della personalità e di
maturazione della sessualità.
Tale
definizione evita la specificazione dei
singoli atti effettuati e permette di
classificare come abuso anche le prime
manifestazioni d’interessamento e di
seduzione rivolte dall’adulto al bambino.
Ridimensiona inoltre l’importanza del
concetto di violenza, la quale non
rappresenta più l’elemento essenzialmente
configurante un’esperienza traumatica.
La
definizione di Kempe, infine, il concetto
importante di violazione dei tabù sociali,
utile quando bisogna stabilire se le
interazioni sessualizzate tra minorenni
integrano un abuso.
Ad esempio la differenza d’età tra abusante
e vittima, usata sia nel nostro che in altri
paesi come criterio per discriminare la
liceità delle condotte, può essere
insufficiente e portare artificialmente, da
un punto di vista legale, ad escludere
l’abuso in casi in cui viceversa, sul piano
clinico, esistono tutti i presupposti per
configurare quella situazione come altamente
traumatica.
Alla
definizione di Kempe si avvicina quella
inserita nella Dichiarazione di
consenso in tema di abuso sessuale
all’infanzia del Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il Maltrattamento e
l’Abuso all’Infanzia
(CISMAI), approvata a Roma nel 1998 ed
aggiornata nel 2001, dove l’abuso è stato
definito come "il coinvolgimento di un
minore da parte di un partner preminente in
attività sessuale anche non caratterizzata
da violenza esplicita", "fenomeno diffuso,
che si configura sempre e comunque come un
attacco confusivo e destabilizzante alla
personalità del minore e al suo percorso
evolutivo".
Due sono i
principali tipi di abuso a seconda del
rapporto esistente tra il bambino e
l’abusante: l’abuso sessuale intrafamiliare,
se l’abusante è un familiare e l’abuso
sessuale extrafamiliare, se l’abusante è una
figura estranea al nucleo familiare.
L’abuso
sessuale intrafamiliare viene oggi indicato
con il termine "incesto", che comprende
tutti quei casi in cui vengono compiute
delle violenze sessuali tra soggetti
appartenenti alla stessa famiglia ed è
punito con la normativa introdotta dalla
legge n. 66/96.
Significativa è la definizione proposta dal
Comitato di protezione giovanile del Quebec,
che ha individuato l’incesto in qualunque
tipo di relazione sessuale che avviene
all’interno della famiglia tra un bambino e
un adulto che svolge nei suoi confronti una
funzione parentale.
L'art. 564 c. p., contenuto nel capo II (Dei
delitti contro la morale familiare) del
titolo IX (Dei delitti contro la famiglia)
del codice penale, disciplina il caso del
delitto di incesto. In questo caso
similitudine appare esserci con l'osceno
nella misura in cui torna la presenza del
pubblico scandalo; di contro però sussistono
indubbi collegamenti con il delitto di
violenza sessuale. La differenza con
quest'ultimo reato è sicuramente la mancanza
di violenza e la predeterminazione dei
soggetti attivi. Tuttavia il nostro
legislatore ha voluto fortemente
caratterizzare il delitto di incesto come
fatto scandaloso e per ciò punito. Il
delitto si consuma esclusivamente con il
verificarsi, quindi, del pubblico scandalo.
La ratio della norma non è tutelare il
soggetto singolo vittima del delitto o,
peggio ancora, il minore ma l'intera
famiglia, intesa come istituto fondamentale
e punto di riferimento della società.
Da anni, comunque, i giudici che devono
valutare casi d’incesto tra un soggetto
minorenne e uno maggiorenne non applicano
più l’art. 564 c. p., in quanto tale norma
non mira alla tutela del minore, e fanno
ricorso alle norme sulla violenza sessuale.
Gli abusi sessuali nell’ambito della
famiglia possono essere distinti in:
a) incesto tra padre e figlia. Si tratta
del caso di gran lunga più frequente di cui
la letteratura si è maggiormente occupata;
b) incesto
tra padre e figlio. Secondo la maggioranza
degli studiosi le dinamiche di questa
situazione presenterebbero delle analogie
con quelle dell’incesto padre/figlia,
compreso l’atteggiamento collusivo della
madre;
c) incesto
tra madre e figlio. E’ un evento molto raro;
d) incesto
tra madre e figlia. Non è un caso molto
frequente;
e) altri
tipi d’incesto. Nell’ambito della famiglia
abusi sessuali possono essere perpetrati da
altri parenti, conviventi o comunque
presenti con particolare assiduità, come
nonni o zii;
f) incesto
tra fratelli.
Montecchi
distingue tre forme cliniche fondamentali in
cui si può manifestare l’abuso sessuale
intrafamiliare:
1. abusi
sessuali manifesti: comprendono diversi
comportamenti con contatto, dalle forme più
blande di seduzione (baci, carezze, nudità)
a quelle più gravi (masturbazione reciproca,
rapporti orali, rapporti completi ecc.);
2. abusi
sessuali mascherati: si considerano tali le
pratiche genitali inconsuete, quali i
lavaggi dei genitali, le ispezioni ripetute
(anali, vaginali), le applicazioni di creme,
adozione di interventi medici di apparenti
problemi urinari e genitali. In questo
gruppo sono compresi gli abusi sessuali
assistiti, in cui i bambini vengono fatti
assistere all’attività sessuale dei
genitori, non come fatto occasionale ma su
precisa richiesta dei genitori stessi. In
altre situazioni più complesse e perverse,
il bambino viene fatto assistere all’abuso
sessuale che un genitore agisce su un
fratello o una sorella.
3.
pseudoabusi: si tratta di abusi che non sono
stati realmente consumati, ma vengono
dichiarati per convinzione errata di un
genitore, a volte delirante, che il figlio/a
sia stato abusato; per consapevole accusa
all’ipotetico autore dell’abuso, allo scopo
di screditarlo, aggredirlo o perseguirlo
giudizialmente, solitamente ciò avviene nei
casi di separazione coniugale e affidamento
dei figli; per falsa dichiarazione del
figlio/a al fine di sovvertire una
situazione familiare insostenibile.
Il secondo
gruppo di abusi sessuali sono quelli
extrafamiliari, essi riguardano
indifferentemente maschi e femmine e si
radicano spesso in una condizione di
trascuratezza affettiva che spinge il
bambino e la bambina ad accettare le
attenzioni affettive erotizzate di una
figura estranea.
1.1.5.1 L’ abuso sessuale sui minori e la
pedofilia
Diversi sono
i concetti di abuso sessuale sui minori e
pedofilia, attualmente tali comportamenti
vengono troppo spesso confusi ed è invece
importante tenerli distinti. Se la pedofilia
è un’attrazione sessuale per i bambini e la
persona con tale tendenza la definiamo
pedofilo, l’abuso sessuale su minore si
riferisce invece all’azione di recare danno
ad un minore attraverso comportamenti
sessualmente connotati.
La pedofilia non è un comportamento, ma un
sentimento, un atteggiamento, al limite una
tendenza ad avere relazioni sessuali con un
bambino.
Non tutti i pedofili mettono però in atto
abusi sessuali, così come non tutti coloro
che abusano di minori di anni quattordici
sono pedofili.
La pedofilia
è un fenomeno da sempre esistente, che
assume un significato differente a seconda
del periodo storico considerato e della
cultura dominante. Dall’antica Grecia, luogo
storico ideale degli amori pedofili si
arriva alla realtà contemporanea,
contrassegnata dal rigore repressivo
dell’attuale cultura legislativa.
Etimologicamente parlando, pedofilia
significa amore per i bambini, ma da molto
tempo ormai indica solo attrazione erotica e
molestie: tecnicamente parlando, invece, è
una forma di rapporto omosessuale o
eterosessuale tra adulti e bambini in età
prepubere.
Nel primo
DSM, Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, ossia il manuale
diagnostico-statistico dei disturbi mentali
più accreditato tra i professionisti del
settore psichiatrico, la pedofilia rientrava
nel capitolo della sessualità patologica;
nel DSM II era invece considerata una
deviazione sessuale; per il DSM III e DSM
III R, era inserita tra le parafilie,
termine questo che sta ad indicare un
disturbo dell'eccitazione sessuale, reso
possibile solo da stimoli particolari come
ad esempio il feticismo (l'eccitazione che
si ottiene attraverso gli abiti o la
biancheria intima), il sadismo
(l'eccitazione che nasce dal dolore degli
altri) o ancora il voyerismo (eccitazione
che si ottiene osservando i rapporti
sessuali degli altri). Il DSM IV oltre ad
approfondire le precedenti definizioni,
viene aggiunge anche la presenza di
“comportamenti ricorrenti” e stabilisce un
età massima per il partner: tredici anni. Il
pedofilo deve avere più di sedici anni e
comunque la differenza di età tra l’abusante
e abusato deve essere almeno di cinque anni.
La
differenza tra abuso sessuale sui minori e
pedofilia è anche ampiamente
strumentalizzata da coloro che si
definiscono sostenitori della pedofilia, i
quali la definiscono come un’interazione
personale, spontaneità e amicizia che adulto
e minore godono insieme.
Un esempio
poteva essere colto, visitando il sito web
dell’associazione pedofila Danish
Pedophile Association, il cui messaggio
di apertura era «Pedofilia vuol dire
amore…»; i promotori del sito affermano di
essere «portavoce di una concezione
umanistica e razionale dei contatti
affettivi e sessuali tra piccole e grandi
persone, nel rispetto sia dell’identità del
pedofilo, sia del bambino sessualmente
attivo».
All’insegna
di «Altri dicono violenza […] noi diciamo
cos’è» , sul sito veniva proposta una
tabella che riassumeva le differenze tra
abuso sessuale e pedofilia. Secondo quanto
sostenevano gli ideatori del sito, l'abuso
sessuale sui minori si traduce in violenze e
minacce, inganni, ricatti e stupri; in
situazioni in cui il bambino non può
impedire l'atto sessuale e in cui è vittima
di un abuso di potere e altre intimidazioni
che fanno perdurare l'abuso anche per un
lungo termine. Si tratta di situazioni in
cui l'abusante ignora le necessità del
bambino, oggetto sessuale passivo, basandosi
unicamente sul suo desiderio sessuale e,
sfruttando il suo senso di colpa. L’abusante
obbliga al silenzio il piccolo in una iniqua
relazione in cui l'abusante fa uso di
oppressione, autorità e manipolazione. I
bambini a rischio sono coloro che negli
spazi di vita quotidiana non ricevono amore
e attenzione, che rischiano di "fissarsi"
sulla parte sessuale, mentre colui che ne
approfitta, non è interessato al bambino
come persona, ma soltanto come oggetto
sessuale. Conseguentemente, il bambino
mostra ansia e avversione, con evidente
richiesta di aiuto.
In una vera
relazione pedofila invece, il bambino può
tirarsi indietro quando vuole, poiché
l'adulto rispetta il suo desiderio e non lo
rimprovera per questo. Ciò che viene a
crearsi è un legame che porta l'adulto ad
adattarsi al livello psicosessuale del
bambino, è l'adulto cioè, secondo i
"pro-pedofilia", a partecipare alla
sessualità del bambino. Poiché l'adulto
prova un reale interesse per i sentimenti
del bambino - anche sessuali - il bambino si
sente al sicuro, condivide con l'adulto
interessi, libertà di espressione dei
sentimenti e ricerca del benessere.
L'analisi si
concludeva con la sottile denuncia che
limita il raggiungimento della felicità
totale del piccolo, tanto che si trovava
scritto: «Il sentimento che prevale nel
bambino è la gioia, anche se di tanto in
tanto può sentirsi insicuro per via della
morale della società». Leggendo sul sito la
tabella in cui questa analisi era proposta,
sembrava di potervi scorrere gli estremi per
la diagnosi di una patologia, ma,
ovviamente, l'indeterminatezza della materia
riprendeva il sopravvento quando, al termine
dell'esposizione, si leggeva una
precisazione: «Ma a questo mondo nulla è
completamente bianco o nero: dobbiamo
pertanto presupporre l'esistenza di un'ampia
"zona grigia" tra le due opposte situazioni
descritte».
Dal punto di
vista giuridico, nel settembre del 1997, in
un convegno sulla pedofilia organizzato
dall’ Istituto Superiore Internazionale di
Scienze Criminali (ISISC) si conclude che «
Le fattispecie criminose già codificate
concernenti i reati sessuali in danno, sotto
qualsiasi profilo, di soggetti minori
esauriscono sostanzialmente il fenomeno che
sotto i suoi vari aspetti è noto in ambito
psichiatrico, psicologico e criminologico
come "pedofilia". Non si ritiene […]
opportuna una sua definizione intesa ad
individuare un’autonoma fattispecie
criminosa».
1.2
FENOMENO SOCIALE, DATI E METODOLOGIE DI
RILEVAZIONE
1.2.1
Fenomeno sociale e "panico morale"
L’abuso e il
maltrattamento dei bambini è un fenomeno nei
confronti del quale negli ultimi anni è
cresciuta sempre di più la sensibilità, ciò
ha portato alla creazione del problema
sociale dell’abuso sui minori. La
trasformazione di un evento in problema
sociale si verifica infatti quando
l’opinione pubblica viene sensibilizzata in
modo da modificare il senso comune.
I mass-media assumono un ruolo determinante
alla costruzione sociale del problema,
attraverso la drammatizzazione e
spettacolarizzazione del fenomeno.
Inoltre
quando aumenta la sensibilità nei confronti
di un fenomeno, la sua frequenza viene
amplificata, secondo Finkelhor (1996)
la preoccupazione circa gli abusi su bambini
non è il prodotto di qualche aumento
epidemico nella natura del problema, ma il
risultato di un ampio movimento sociale e di
una trasformazione sociale legata al periodo
storico.
Riguardo a
ciò, risulta di interessante approfondimento
il saggio di Fabrizio Tonello "La fabbrica
dei mostri. Un caso di panico morale negli
Stati Uniti". Egli, analizzando eclatanti
casi di falsi abusi verificatisi in USA,
parla di "panico morale", che si scatena
secondo la definizione di Stanley Cohen
quando « una condizione, episodio, persona o
gruppo di persone viene definito, come una
minaccia ai valori e agli interessi della
società; la loro natura viene presentata in
modo stilizzato e stereotipato dai
mass-media; il pulpito morale e pubblico
viene affollato da direttori di giornali,
vescovi, politici e altri benpensanti;
esperti socialmente riconosciuti pronunciano
le loro diagnosi e le loro soluzioni [...]
Talvolta l’oggetto del panico è assai nuovo
mentre in altri momenti si tratta di
qualcosa che esisteva da tempo, ma
improvvisamente sale alla ribalta.»
Nasce quindi
quel fenomeno chiamato "isteria
collettiva", che lascia dietro di sé una
scia di vittime innocenti e di vite
distrutte.
Così le
statistiche catastrofiche diffuse sono
manipolate e risultano ingigantite rispetto
ai dati reali.
Egli
riscontra poi come le teorie psicologiche
sulle memorie represse e ritrovate e sulla
presunta impossibilità per un minore di
raccontare un evento mai accaduto, nate
negli anni Ottanta negli USA con il
movimento "Believe the Children",
sono completamente prive di valenza
scientifica.
Tale
movimento ritiene che la richiesta di prove
al di là delle dichiarazioni del bambino sia
iniqua perché mette in dubbio la verità
dell’abuso, che dovrebbe essere accettata a
priori, si assiste così alla privazione dei
diritti costituzionali degli imputati;
ritiene inoltre che i bambini vittime di
abusi sessuali abbiano la capacità di
reprimere i ricordi delle violenze subite,
senza cancellarli completamente, anzi
possano farli riemergere attraverso terapie
psicologiche e l’ipnosi.
Le
neuroscienze invece affermano che i ricordi
sono sempre parziali, incerti, influenzati
dall’esterno. Essi sono soggetti ad
adattamenti creati, nella maggior parte dei
casi, proprio dalle terapie di recupero
delle memorie infantili. Vedremo ancora, più
avanti, il problema dei falsi ricordi
nell’ambito della testimonianza del minore.
1.2.2 Le
difficoltà metodologiche di rilevazione e
alcuni dati
Anche in
relazione alle statistiche vediamo come si
pone in rilevanza l’esigenza, dai più
affermata, di una definizione di abuso
condivisa in maniera interdisciplinare.
Infatti trattandosi di un fenomeno per molti
aspetti indefinito, si tende a far rientrare
in esso anche fenomeni che non appartengono
a tale categoria e quindi a rendere non
veriterie le statistiche.
Altre sono
le difficoltà di rilevazione dei dati tra
cui: lo scarto esistente tra il numero di
casi di violenze e /o di abusi denunciati
alle autorità e il cosiddetto “sommerso” o
numero oscuro, vale a dire il numero di casi
di violenza sessuale (tentata o consumata)
verificatosi effettivamente;
è doveroso poi contemplare la possibilità di
incorrere in errore, cioè di considerare
violenza o abuso una situazione che tale non
è. In questa probabilità di errore rientra
il fenomeno dei cosiddetti falsi positivi,
ovvero quelle situazioni che si
concretizzano attraverso le false denunce.
Dal momento che non sono disponibili, in
Italia, indagini fondate sulla revisione
della casistica, cioè su di un aggiornamento
che tenga conto del follow-up dei
casi giudiziari e che consenta, quindi, di
restringere, nel corso degli anni, le
quantificazioni ai soli casi di abuso
sessuale realmente accertati, ci troviamo,
da una parte, di fronte a un fenomeno più
esteso di quello rilevabile dalle
statistiche ufficiali, dall’altra, tuttavia,
vi è la possibilità che questi stessi valori
statistici costituiscano una sovrastima del
fenomeno in quanto possono presumibilmente
contenere dei falsi positivi (Fergusson e
Mullen, 1999).
Solo dopo
aver evidenziato le problematiche
metodologiche nella rilevazione statistica
del fenomeno e le relative conseguenze e
rischi prendiamo in considerazione alcuni
dati di riferimento elaborati dal Telefono
Azzurro insieme a Eurispes, da cui si rileva
che la categoria che racchiude il maggior
numero di casi è quella della violenza
sessuale (tabella 1.2.1a).
Tabella
1.2.1a
Bambini e
adolescenti vittime di abuso sessuale.
Dettaglio dei reati sessuali in pregiudizio
di minore introdotti dalla Legge 66/96, per
anno. Anni 2002-3-4- e 1° semestre 2005.
|
Reati sessuali |
2002 |
2003 |
2004 |
2005
|
Totale |
|
Violenza sessuale |
475 |
663 |
726 |
374 |
2.238 |
|
Atti
sessuali con
minorenne
|
80 |
47 |
74 |
45 |
246 |
|
Corruzione di minorenne
|
23 |
20 |
25 |
17 |
85 |
|
Violenza sessuale di gruppo |
20 |
19 |
20 |
19 |
78 |
|
Totale |
598 |
749 |
845 |
455 |
2.647 |
Fonte: elaborazioni Telefono Azzurro di dati
della Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia
di Stato - Servizio Centrale Operativo -
Divisione Analisi.
Anche nel
caso di vittime minorenni, elemento centrale
nello studio del fenomeno è rappresentato
dall’analisi della relazione vittima-autore.
Spesso, tra l’autore e la vittima esiste un
rapporto di conoscenza, quella che alcuni
definiscono “relazione intraspecifica”
(Telefono Azzurro e Eurispes 2005, 40), vale
a dire quel tipo di violenza perpetrata da
persone vicine, ben note e conosciute dalle
vittime non necessariamente appartenenti al
contesto familiare delle vittime stesse.
Tuttavia, nel caso dei reati sessuali a
danno di minori sembra che, molto spesso,
l’autore sia un parente della vittima, nella
maggior parte dei casi risulta essere il
padre, il patrigno o uno zio. Questo dato
presenta un incremento proprio nell’ultimo
arco temporale considerato (tabella 1.2.1b).
Tabella 1.2.1b Bambini e adolescenti
vittime di abuso sessuale. Relazione vittima
- autore di reato con categorizzazione
intraspecifica ed extraspecifica. Anni
2002-3-4- e 1° semestre 2005. Valore
assoluto e percentuale.
|
Anni
|
Intraspecifica
Conoscente-familiare-sociale-scolastico
|
Extraspecifica |
Totale |
|
2002
|
269 189
10 13 |
106 |
587 |
|
2003
|
334 232
15 24 |
61 |
666 |
|
2004
|
356 279
24 11 |
143 |
813 |
|
2005
|
160 181
12 18 |
72 |
443 |
Fonte: elaborazioni Telefono Azzurro di dati
della Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia
di Stato - Servizio Centrale Operativo -
Divisione Analisi.
II CAPITOLO
I
RIFERIMENTI GIURIDICO
–
NORMATIVI
2.1 LA TUTELA PENALE DEL MINORE NEI REATI DI
ABUSO
2.1.1 Le
realtà "minore" e "abuso"
La
protezione del minore da un punto di vista
giuridico si accompagna al riconoscimento
che la società storicamente attua prima nei
confronti del bambino come "persona altra"
rispetto all’adulto poi rispetto a
determinati reati che violano l’integrità,
dignità e libertà del minore.
Nelle
società del passato la vita dei bambini è
sempre stata uniformata a quella degli
adulti, essi vivevano ed erano coinvolti
nella realtà della vita sociale quotidiana
di tutti. Essi erano costantemente esposti a
ogni genere di pericolo e violenza,
abbandonati a loro stessi, "educati" con
punizioni corporali, sfruttati nel lavoro e
sessualmente.
Forme di
abuso e maltrattamento esistevano già nelle
prime civiltà, ricordiamo come
nell’antichità fosse una pratica consueta
sacrificare bambini e neonati destinati agli
dei. Nell’antica Grecia, a Sparta, era
consuetudine diffusa e culturalmente
accettata gettare i bambini deformi dal
monte Taigeto, nell’antica Roma dalla rupe
Tarpea. Nella civiltà romana, l’ordinamento
giuridico stabiliva il diritto del pater
familias di vita e di morte sui propri
figli. La patria potestas era
illimitata, gli uomini potevano liberarsi
facilmente dei figli indesiderati, era
sufficiente non riconoscerli e abbandonarli.
Ciò implicava da una parte che i bambini
erano proprietà dei genitori, per cui questi
avevano diritto di trattare i figli come
meglio credevano, dall’altra prevedeva che i
genitori fossero responsabili dei figli, ciò
giustificava un trattamento severo nella
convinzione che potesse essere necessaria
una punizione fisica per mantenere la
disciplina, trasmettere le buone maniere e
correggere le cattive inclinazioni.
Nel Medioevo
era normale l’allontanamento del bambino
dalla famiglia in età precoce (circa sette
anni), da quell’età in poi i compiti
educativi e l’istruzione erano affidati ad
istituzioni al di fuori della famiglia.
Nella scuola, oltre che in famiglia, le
pesanti punizioni corporali costituivano lo
strumento pedagogico più utilizzato.
Nel XVII
secolo in tutte le classi sociali si diffuse
l’abitudine del baliatico; se la balia era
povera, di solito contadina, il bambino
andava incontro a denutrizione, carenze
igieniche e abbandono. La mortalità dei
piccoli inviati a balia risultava doppia
rispetto a quella dei bambini allevati in
famiglia.
La
Rivoluzione industriale avviò lo
sfruttamento su larga scala del lavoro
minorile, soprattutto in Inghilterra e in
America, con un aumento della mortalità e
morbilità dei minori, continuò poi in Europa
fino alla fine dell’Ottocento quando venne
istituito l’obbligo scolastico.
Con la
Rivoluzione francese, nella Costituzione del
1793, viene proclamato che “il bambino non
possiede che diritti”,
ma siamo ancora molto lontani dalla vera
protezione dei minori.
Nel XIX
secolo sorgono in Europa numerosi istituti
per orfani e bambini abbandonati dove questi
ultimi vivevano in condizione di grave
disagio fisico e psichico.
E’ in questi
anni che l’attenzione nei confronti
dell’infanzia diviene maggiore, ne sono una
testimonianza importante i romanzi
dell’inglese Charles Dickens, tra cui
"Oliver Twist" (1837-8), egli vuole portare
all’attenzione dell’opinione pubblica una
serie di mali dell’epoca, tra cui il lavoro
minorile e il reclutamento di bambini per il
crimine. La sua opera insieme a quella di
altri famosi romanzieri inglesi serve a
sensibilizzare la coscienza pubblica nei
confronti dei minori.
In
Inghilterra, con l’English Factories Act
del 1833, era stato vietato il lavoro in
fabbrica ai bambini sotto i nove anni e, nel
1842, la promulgazione del Mines Act
limitava l’impiego di fanciulli nel lavoro
di miniera. Nel 1896, nel Codice civile
tedesco è stata introdotta una normativa che
rendeva punibile il maltrattamento e
l’abbandono dei bambini da parte dei
genitori. Nel 1899 negli Stati Uniti sono
stati istituiti i primi tribunali minorili.
Si ottiene
il riconoscimento del maltrattamento dei
minori come problema sociale.
Soprattutto
i medici iniziano ad interessarsi al
problema, nel 1860 Ambroise Tardieu,
un patologo forense francese, descrive la
sindrome del bambino maltrattato dopo aver
eseguito autopsie su bambini che erano stati
picchiati a morte.
Negli Stati
Uniti il maltrattamento di minore viene
portato alla pubblica attenzione dal caso di
Mary Ann, una bambina di otto anni che era
stata gravemente maltrattata. Il caso è
stato scoperto a New York City nel 1874 da
un’infermiera , Etta Wheeler, che riuscì a
salvare la bambina, sua vicina di casa, che
veniva continuamente picchiata, violentata e
tenuta incatenata al letto, facendo
intervenire la Società per la Protezione
degli Animali, visto che nulla poteva fare
direttamente contro i genitori, ai quali le
leggi americane assegnavano un diritto
pressoché assoluto sui figli.
In seguito a
questo episodio nasceva in America a New
York la Società per la Prevenzione contro la
Crudeltà verso i Bambini.
La
definizione di infanzia come esperienza
altra rispetto a quella dell’adulto, come
categoria concettuale a sé stante, come
problema sociale e fase della vita ben
definita nasce in tempi recenti.
Solo
all’inizio del XX secolo, definito dalla
pedagogista Ellen Key "il secolo
del bambino",
le scienze umane - pedagogia, psicologia,
sociologia - si pongono con particolare
acutezza il tema dell’infanzia e dei suoi
bisogni ingiustamente non appagati. Con un
certo ritardo anche il diritto inizia a
riconoscere prima che vi sono dei doveri
degli adulti nei confronti dei bambini e poi
che questi ultimi sono portatori di diritti
che non solo devono essere rispettati ma che
devono anche essere concretamente attuati.
Nei
confronti dei minori, il riconoscimento del
problema della violenza, inizialmente negli
aspetti dell’abbandono, dell’incuria, dello
sfruttamento sul lavoro, si è attuato
concretamente nella promulgazione di leggi,
nel corso degli anni, volte a favorire
un’attività di protezione sempre più
articolata e intensa del minore. E’ proprio
in relazione all’esistenza di una
legislazione sul fenomeno e alla sua
accuratezza che ogni paese misura il proprio
grado di riconoscimento del minore e della
violenza nei suoi confronti.
Inizialmente
sono sanzionati fenomeni più facilmente
percepibili all’esterno quali maltrattamento
e incuria, seguiti dal riconoscimento di
forme più nascoste come la violenza
psicologica e l’abuso sessuale.
Essi sono
configurati sotto il profilo penale come
ipotesi di reato a danno di minori. Da un
lato quindi si afferma finalmente il bene
della integrità e dignità della persona di
minore età, intesa quale soggetto da
tutelare, dall’altro lato si realizza una
prima misura preventiva, che impedisce
indirettamente la commissione di ulteriori
reati.
Il primo
strumento internazionale in assoluto, a
tutela dei diritti all’infanzia è la
Convenzione sull’età minima adottata
dalla Conferenza Internazionale del Lavoro
nel 1919; a parte questa la prima
significativa attestazione dei diritti del
bambino si ha con la Dichiarazione di
Ginevra, o Dichiarazione dei Diritti
del Fanciullo, approvata il 24 settembre
1924 dalla Quinta Assemblea Generale della
Lega delle Nazioni. Essa consiste di cinque
principi: il bambino ha diritto a uno
sviluppo fisico e mentale, ad essere
nutrito, curato, riportato a una vita
normale se demoralizzato, accudito ed
aiutato se orfano. Tale documento non è però
ancora concepito come strumento atto a
valorizzare il bambino in quanto titolare di
diritti, ma solo in quanto destinatario, né
si rivolge agli Stati per stabilirne dei
doveri, ma si rivolge all’umanità intera
affinché garantisca la protezione del
minore. Il 20 novembre 1959 l’Assemblea
Generale dell’ONU approva all’unanimità la
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo,
che consta di dieci principi in cui si
ribadiscono i diritti a un sano sviluppo
psicofisico, a non subire discriminazione,
ad avere un nome, una nazionalità,
un’educazione, cure particolari in casi di
handicap fisico o mentale, assistenza e
protezione dallo Stato di appartenenza. Essa
introduce il concetto che anche il minore
sia un soggetto di diritto.
Infine il 20
novembre 1989 a New York viene approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
la Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia. Essa costituisce uno
strumento vincolante per gli Stati che la
ratificano, i quali dovranno uniformare le
norme di diritto interno a quelle della
Convenzione per rendere effettivi i diritti
e le libertà in essi proclamati.
E’ ancora da parte della professione medica
che si attribuisce nuova rilevanza e
consapevolezza sociale al problema
dell’abuso sui minori.
Nel 1946 Caffey,
radiologo, individuava nei bambini una
sindrome in cui comparivano fratture ossee
multiple ed ematomi subdurali.
Nel 1962 Kempe,
pediatra nordamericano, sviluppava il
concetto di Battered Child Syndrome,
ossia sindrome del bambino percosso, egli
precisa gli elementi clinici e radiologici
utili alla diagnosi.
Nel 1964 un altro medico americano, V.J.
Fontana,
proponeva di ampliare questo concetto
utilizzando il termine Maltreatment
Syndrome in Children, Sindrome da
maltrattamento nei bambini,
definita
come "una condizione caratterizzata da
lesioni fisiche associate a malnutrizione in
una situazione caratterizzata da negligenza,
da mancanza di cure e di affetti,
deliberatamente voluta dai genitori, da
educatori e da parenti. Il maltrattamento
rappresenta un atteggiamento permanente, non
un episodio a sé stante. Inizia con una
sostanziale carenza di affetto, di cure e di
attenzioni per il bambino e per i suoi
bisogni e si accentua in tal senso fino a
raggiungere le percosse e le lesioni
fisiche". Negli anni successivi, la
crescente attenzione sociale data al
fenomeno e gli studi compiuti hanno
consentito di ampliare ulteriormente il
concetto, giungendo alla definizione di
child abuse and neglect, che comprende
ogni forma di violenza e di maltrattamento
rivolto ai minori.
In Italia la
prima denuncia dell’esistenza del fenomeno
“maltrattamento” compare nella letteratura
clinica, nel 1962, in seguito alle ricerche
di Rezza e De Caro,
che rilevano dati clinici riguardo
all’esistenza di numerosi casi di violenza.
Solo a partire dagli anni Ottanta i grandi
mezzi di comunicazione hanno iniziato ad
occuparsi ampiamente dei maltrattamenti
all’infanzia e più in generale della
violenza intrafamiliare. Secondo Francesco
Montecchi,
neuropsichiatria infantile le ragioni di
questo ritardo , significativo in Italia ma
diffuso in tutti i paesi mediterranei, sono
certamente molteplici e vanno dal carattere
tradizionalmente "chiuso", proprio della
struttura familiare, alla diffusa riluttanza
e difesa sociale ad ammettere l’esistenza di
un fenomeno riprovevole ed imbarazzante.
Ancora più difficile risultava poi accettare
che si trovassero dei bambini maltrattati
non solo in seno a famiglie in cattive
condizioni socio-economiche, o con problemi
di etilismo o patologie psichiatriche, ma
anche in famiglie le cui condizioni sociali,
strutture coniugali e comportamenti esterni
apparivano normali.
2.1.2 La
disciplina giuridica della violenza sessuale
sui minori
A partire
dal codice Zanardelli del 1889, il delitto
di violenza carnale e quello di corruzione
di minorenne sono inseriti nei delitti
contro il buon costume e l’ordine delle
famiglie. Il concetto di libertà sessuale
però rimane ancora estraneo alla
regolamentazione giuridica e viene inserito
espressamente solo nel codice Rocco del 1930
(nel capo I del titolo IX del libro secondo).
Il
legislatore del 1930, come nel codice
previgente, colloca la violenza sessuale nei
reati contro la moralità pubblica e il buon
costume. Tale scelta è evidente in un clima
sociale in cui per tutela di alcuni beni si
dà maggiore rilievo alla dimensione
collettiva più che a quella individuale. Lo
scopo del legislatore è proteggere la morale
pubblica, perché con essa tutela i valori
che fondano tutta la società.
L’affiancare
al termine "morale" la connotazione
"pubblica" dimostra infatti che le stesse
istituzioni si fanno garanti di determinati
valori sociali.
In questo
contesto la violenza sessuale viene punita
in quanto è lesiva del bene giuridico
"morale pubblica" e la libertà sessuale non
viene considerata in quanto interesse
meritevole di una propria tutela, in
rapporto al valore e alla dignità del
soggetto che ne è portatore, ma come
interesse funzionale al superiore interesse
alla moralità pubblica.
Con il
codice Rocco viene sì dato un autonomo
rilievo alla libertà sessuale, ma in
un’ottica pubblicistica dell’interesse
tutelato.
Il
legislatore ha previsto due principali
condotte di reato, da una parte il delitto
di violenza carnale (art. 519)
e dall’altra il delitto di atti di libidine
violenti (art 521).
Il maggior disvalore sociale del primo reato
rispetto al secondo si evidenzia nel diverso
trattamento punitivo. E’ quindi importante
ricondurre le concrete condotte del reo
all’una o all’altra fattispecie astratta e
per fare questo è fondamentale la
dettagliata ricostruzione dell’accaduto
attraverso il racconto della vittima e
indagini umilianti e mortificanti,
sottoponendo la stessa ad una seconda
violenza.
Con la
caduta del regime fascista, anche i valori
morali ad esso legati, quali interesse della
società, la collettività, la moralità
pubblica, subiscono dei cambiamenti.
Con
l’avvento della Costituzione repubblicana
viene dato impulso alla persona, considerata
soprattutto nella sua individualità e
nell’insieme delle libertà che ne sono
espressione, tra cui la libertà sessuale.
La stessa
Corte Costituzionale con sentenza
interpretativa n. 56 del 18 dicembre 1987
afferma che: “essendo la sessualità uno
degli essenziali modi d’espressione della
persona umana, il diritto di disporne
liberamente è senza dubbio un diritto
soggettivo assoluto, che va ricompresso tra
le posizioni soggettive direttamente
tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra
i diritti inviolabili della persona umana
che l’art. 2 della Cost. impone di
garantire.”
Quindi anche
in sede penale la tutela rispetto ai reati
sessuali non è più rivolta alla morale
pubblica, inteso quale bene giuridico, ma
alla libertà e autodeterminazione della
propria sfera sessuale.
Il
legislatore interviene così nel 1996 con una
radicale riforma dei reati sessuali, anche
in seguito a richieste pressanti derivanti
dall’incremento di reati sessuali commessi
soprattutto nei confronti di minori.
2.1.2.1 La legge 66/96: "Norme contro la
violenza sessuale"
La legge n.
66 del 15 febbraio 1996 è la prima risposta
significativa alla necessità di
provvedimenti per contrastare il fenomeno
dell’abuso sessuale, con essa si realizza la
riforma del codice Rocco sull’argomento.
Uno dei
punti cardine della riforma è lo spostamento
di tale normativa all’interno del codice
penale, dal titolo relativo ai delitti
contro la moralità pubblica e il buon
costume a quello dei delitti contro la
persona, in particolare alla sezione II del
capo III del titolo XII che regola i delitti
contro la libertà personale, con ciò
mettendo in evidenza come la tutela offerta
da tali disposizioni è rivolta
prevalentemente al diritto di
autodeterminazione dell’individuo nella
sfera dell’attività sessuale
.Viene così abrogato tutto il capo I del
titolo IX del libro II del codice penale,
relativo ai delitti contro la libertà
sessuale, nonché gli artt. 530 (corruzione
di minorenne), 539 (età della persona
offesa), 541 (pene accessorie agli effetti
penali), 542 (querela dell’offeso), 543
(diritto di querela).
Il
cambiamento di titolo del reato rappresenta
una fondamentale presa di coscienza da parte
del legislatore che la libertà personale
comprende dentro di sé la libertà sessuale e
come tale deve essere oggetto di tutela
penale.
Tale
collocazione non manca però di suscitare
critiche da parte di una dottrina che
ritiene preferibile l’inserimento di questi
reati in un capo autonomo. Secondo Tullio
Padovani,
la nuova collocazione risulta priva di
qualsiasi intrinseca coerenza con il sistema
normativo del codice: la serie delle gravi
incriminazioni in materia di violenza
sessuale segue, infatti, un modestissimo
delitto (art. 609 – Perquisizioni ed
ispezioni personali arbitrarie) e altera
così la distribuzione dei reati nel codice.
L’abuso
sessuale può essere realizzato sia con
comportamenti attivi, sia con condotte
definite commissive mediante omissione:
quindi sia attraverso il compimento di atti
sessuali direttamente sul corpo del bambino,
sia costringendo quest’ultimo ad assistere a
rapporti sessuali. Dunque sono di due tipi
le condotte punite dall’ordinamento: quelle
poste in essere con costrizione ( violenza,
minaccia o abuso d’autorità) e quelle poste
in essere con induzione ( inganno o abuso
delle condizioni d’inferiorità fisica o
psichica, nel senso di soggezione
psicologica).
Le nuove
disposizioni in materia di tutela della
libertà sessuale tendono a difendere da
illecite e conturbanti invasioni nella
propria sfera di libertà ogni persona,
maschio o femmina, adulto o minore. Una
particolare attenzione è riservata a
quest’ultimo la cui tutela è accentuata
proprio a ragione della sua inesperienza,
della incapacità di esprimere un consenso
autenticamente libero e cosciente, degli
effetti particolarmente dannosi per un
equilibrato e armonico processo di crescita
che precoci esperienze sessuali possono
provocare.Le
nuove norme si pongono come obiettivo
principale di individuare e reprimere quei
comportamenti che ostacolano il diritto
all’autodeterminazione, diritto riconosciuto
in campo sessuale a tutti gli individui;
nello stesso tempo mirano a tutelare la
privacy e la dignità della vittima di
violenza sessuale, in particolare se
minorenne, durante lo svolgimento del
processo.
Un’altra
importante novità è rappresentata dal
superamento della distinzione tra violenza
carnale e atti di libidine violenta, cioè
atti sessuali violenti diversi dalla
congiunzione carnale, nell’unica fattispecie
di violenza sessuale (art 609bis), ampliando
così il concetto di abuso sessuale e volendo
eliminare di conseguenza la necessità di
indagini, umilianti per la vittima, volte a
identificare nel caso concreto la specifica
condotta compiuta dal colpevole. Tale
necessità era infatti determinata dalla
maggiore gravità che si attribuiva alla
congiunzione carnale rispetto agli atti
sessuali di natura diversa sul piano
giuridico sanzionatorio.
La
precedente disciplina era incentrata sul
fatto della congiunzione carnale commessa
con violenza o minaccia, intesa come
penetrazione dell’organo genitale di uno dei
due soggetti nel corpo dell’altro.
Le sentenze
di Cassazione testimoniano il mancato
accordo in dottrina e giurisprudenza circa
il momento esatto che avrebbe determinato il
reato,una corrente minoritaria riteneva che
per aversi congiunzione carnale “non occorre
l’introduzione sia pure parziale del membro
virile nel corpo della vittima, bastando a
perfezionarla il semplice contatto
dell’organo genitale del soggetto attivo con
le parti pudende dell’altra persona”.
Altri sostenevano che la violenza carnale
“si consuma solo quando l’organo genitale di
uno dei due soggetti viene introdotto, più o
meno completamente, nel corpo dell’altro. Se
un’introduzione, anche minima, non si
realizza si avrà tentativo”.
La Suprema Corte sembra aver accolto la
concezione più elastica considerando
consumato il reato con la semplice
congiunzione degli organi genitali, anche
senza penetrazione.
Decade il
concetto di congiunzione carnale, che molto
ha fatto discutere in passato. Il
legislatore adottando l’espressione "atti
sessuali" intende indicare la gravità e la
punibilità di un qualunque atto di natura
sessuale che violi la libertà personale
dell’individuo.
Le prime
critiche sollevate alla nuova legge mettono
in evidenza
che per risparmiare alla persona offesa
indagini umilianti e mortificanti, occorreva
intervenire con una strategia diversa
dall’unificazione. La dottrina suggeriva di
eliminare dal dettato normativo i requisiti
della violenza e della minaccia e di
sostituirli con altri, quali, ad esempio
l’assenza di consenso o il dissenso,
maggiormente rispettosi della persona umana
e rispondenti alla realtà dei fatti.
E’ stato
rilevato che con tale unificazione non si
può esonerare la vittima dall’onere di
sottoporsi a tutte le visite medico-legali
ed ai colloqui, che seppur frustranti e
dolorosi, sono volti all’accertamento della
verità. Infatti abolire ogni riscontro sulla
vittima del reato porterebbe a riconoscerle
il potere di qualificare direttamente i
fatti, da lei denunciati, come verificatisi,
ma questo è contrario ad ogni logica
giuridica.
L’unica
funzione che può essere riconosciuta
all’unificazione delle condotte illecite è
quella di far sì che gli inquirenti, di
fronte a un caso sospetto o accertato di
abuso sessuale, siano sollevati
dall’ulteriore obbligo di individuare fra le
diverse norme quella specifica applicabile
al singolo caso concreto.
Le critiche
si rivolgono anche alla scelta di adottare
la terminologia generica "atti sessuali",
che non permette l’individuazione esatta dei
confini del fatto illecito e comporterebbe
una violazione del principio di tassatività
(art. 25 Cost.), che impone invece al
legislatore di delineare in maniera
specifica l’azione delittuosa, in modo che
ognuno sappia distinguere ciò che è lecito
da ciò che non lo è. Per questi motivi
alcuni giuristi hanno prospettato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 609
bis.
In una
recente pronuncia della Corte di Cassazione
si afferma che “Punto focale è la
disponibilità della sfera sessuale da parte
della persona che ne è titolare e la
condotta vietata dall’art. 609 bis cod. pen.
ricomprende – se connotata da costrizione
(violenza, minaccia o abuso di autorità),
sostituzione ingannevole di persona ovvero
abuso di condizioni di inferiorità fisica o
psichica – oltre ad ogni forma di
congiunzione carnale, qualsiasi atto che,
risolvendosi in un contatto corporeo tra
soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché
fugace ed estemporaneo, o comunque
coinvolgendo la corporeità sessuale di
quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente
idoneo a porre in pericolo la libertà di
autodeterminazione del soggetto passivo
nella sua sfera sessuale.”, e ancora che “Le
finalità dell’agente e l’eventuale
soddisfacimento del proprio piacere sessuale
non assumono rilievo decisivo ai fini del
perfezionamento del reato, che è
caratterizzato da dolo generico e richiede
semplicemente la coscienza e la volontà di
compiere atti pervasivi della sfera sessuale
altrui (Cass. Pen., sez. III, 10 aprile
2000, n. 4402).”, “Non possono qualificarsi,
pertanto, come "atti sessuali" tutti quegli
atti i quali, pur essendo espressivi di
concupiscenza sessuale, siano però inidonei
(come nel caso dell’esibizionismo, del
feticismo, dell’autoerotismo praticato in
presenza di altri costretti ad assistervi o
del "voyerismo") ad intaccare la sfera della
sessualità fisica della vittima, comportando
essi soltanto offesa alla libertà morale di
quest’ultima o (ricorrendone i presupposti)
al sentimento pubblico del pudore (Cass.
Pen., sez. III, 3 novembre 1999, n. 2941).”
e “ Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti
possono costituire un’indebita intrusione
nella sfera sessuale ed il riferimento al
sesso non deve limitarsi alle zone genitali,
ma comprende pure quelle ritenute "erogene"
dalla scienza medica, psicologica,
antropologico - sociologica (Cass. Pen.,
sez. III, 1 dicembre 2000, n. 12446; Cass.
Pen., sez. III, 30 marzo 2000, n. 4005;
Cass. Pen., sez. III, 27 gennaio 1999, n.
1137).”, in conclusione questa Corte
afferma che “ Non basta dunque, talvolta, il
solo riferimento alle parti anatomiche
aggredite dal soggetto attivo e/o al grado
di intensità fisica del contatto instaurato,
non potendo trascurarsi la valenza
significativa dell’intero "contesto" in cui
il contatto si realizza e la complessa
dinamica intersoggettiva che si sviluppa in
una situazione che, oltretutto, è connotata
da fattori coartanti. Più aderente alla
logica dell’apprezzamento penalistico va
considerato, conseguentemente, un approccio
interpretativo di tipo sintetico, volto,
cioè a desumere il significato della
violenza sessuale da una valutazione
complessiva di tutta la vicenda sottoposta
a giudizio.”
La legge n.
66/1996 individua quattro figure criminose
di violenza sessuale in senso ampio: la
violenza sessuale propriamente detta (art.
609 bis), gli atti sessuali con minorenne
(609 quater), la corruzione di minorenne
(609 quinquies) e la violenza sessuale di
gruppo (609 octies).
La riforma
introduce poi una serie di aggravanti
specifiche del reato di violenza sessuale
(609 ter), in particolare relative alla
minore età del soggetto passivo. E’ prevista
anche una circostanza attenuante specifica
all’art. 609 bis, comma 3 e all’art. 609
quater, comma 3, contraddistinta dai "casi
di minore gravità" , con riduzione fino ai
due terzi della pena edittale così da
rendere possibile il patteggiamento. Nasce
in relazione all’individuazione dei "casi di
minore gravità" un grande problema
interpretativo, la difficoltà consiste nel
fatto che né la legge n. 66/1996, né il
sistema normativo nel suo complesso
forniscono alcuna indicazione per poter
comprendere il vero significato di tali
casi. Ne consegue che è il giudice a dover
valutare concretamente il caso secondo una
sua valutazione soggettiva e questo comporta
enunciazioni diverse di fronte a casi
simili.
A questo
proposito la Corte di Cassazione
afferma che “La giurisprudenza di questa
Suprema Corte, invero, ha ripetutamente
affermato che l’attenuante del fatto di
minore gravità è applicabile quando, avuto
riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive
ed alle circostanze dell’azione, sia
possibile ritenere che la libertà sessuale
personale della vittima sia stata
compromessa in maniera non grave, ed implica
la necessità di una valutazione globale del
fatto, non limitata alle sole componenti
oggettive del reato, bensì estesa anche a
quelle soggettive ed a tutti gli elementi
menzionati nell’art. 133 cod. pen. (Cass.
Pen., sez. III, 8 giugno 2000; Cass. Pen.,
sez. III, 24 marzo 2000; Cass. Pen., sez.
III, 1 luglio 1999); che l’attenuante di cui
all’art. 609 bis, comma 3, cod. pen. Non
risponde ad esigenze di adeguamento del
fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne
la minore lesività del fatto in concreto
rapportata al bene giuridico tutelato e,
quindi, assumono rilievo il grado di
coartazione esercitato sulla vittima e le
condizioni, fisiche e mentali, di
quest’ultima, le caratteristiche
psicologiche, valutate in relazione all’età,
l’entità della compressione della libertà
sessuale ed il danno arrecato alla vittima
anche in termini psichici ( Cass. Pen., sez.
III, 24 marzo 2000; Cass. Pen., sez. III, 29
febbraio 2000; Cass. Pen., sez. III, 28
ottobre 2003).”.
Un’altra
innovazione è rappresentata dalla previsione
della procedibilità d’ufficio generalizzata
per i reati sessuali ai danni dei minori
(609 septies, comma 4) e dal prolungamento a
sei mesi del termine per la proposizione
della querela (art. 609 septies, comma 2).
Di
importanza non secondaria è anche l’obbligo
imposto al giudice di sottoporre a perizia
l’imputato di violenza sessuale e di
prostituzione minorile al fine di
verificare se egli sia affetto da patologie
sessualmente trasmissibili, qualora le
modalità del fatto possano prospettare un
rischio di trasmissione delle stesse (art.
16
della legge n. 66/96 e art. 15
della legge n. 296/98).
Analizziamo
a questo punto più da vicino le diverse
fattispecie di reato previste dalla riforma.
Gli atti
sessuali, secondo l’art. 609 bis, devono
essere commessi con minaccia o violenza o
mediante abuso di autorità, ovvero anche con
l’induzione attraverso l’abuso d’inferiorità
fisica o psichica o attraverso l’ingannevole
sostituzione da parte del colpevole ad altra
persona. In questo caso la minore età della
persona offesa costituisce una mera
circostanza aggravante della violenza
sessuale. L’art 609 ter distingue in
relazione alle fasce d’età: rapporti
sessuali con persona che non ha ancora
compiuto i dieci anni d’età, per cui la pena
oscilla tra i sette e quattordici anni di
reclusione; rapporto sessuale con persona
che non ha ancora compiuto quattordici anni
d’età, per cui la pena oscilla tra i sei e
dodici anni di reclusione; rapporti sessuali
con persona che non ha ancora compiuto i
sedici anni d’età, della quale il colpevole
sia l’ascendente, il genitore anche
adottivo, il tutore, per cui la pena oscilla
tra i sei e dodici anni di reclusione. Le
altre aggravanti previste sono: l’uso di
armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
gravemente lesive della salute della persona
offesa; la simulazione della qualità di
pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio; l’attività sessuale
svolta nei confronti di persona sottoposta a
limitazione della libertà personale.
L’art. 609
quater disciplina gli atti sessuali con
minorenni, atti che il minorenne compie
volontariamente, senza che sia utilizzata
violenza o minaccia. La legge presume che i
minori di anni quattordici, e in alcuni
casi, i minori di anni sedici (quando il
reato è commesso da un ascendente, genitore
anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore é affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di
convivenza) non possano prestare validamente
alcun consenso al compimento di atti
sessuali; in questi casi, dunque, la
violenza è presunta, senza possibilità di
prova contraria e senza che rilevi l’errore
sull’età del minore offeso.
In altre parole chi compie atti sessuali con
un soggetto minore di quattordici anni
commette reato di violenza sessuale. Se poi
l’atto è commesso nei confronti di minore
che non abbia compiuto dieci anni, art. 609
ter prevede un aumento della pena. Tale
scelta corrisponde al principio secondo cui
il minore è titolare di un diritto alla
libertà sessuale che, in considerazione
della sua immaturità psicofisica, presunta
in via assoluta dal legislatore sotto i
quattordici anni, si esplica essenzialmente
come diritto ad essere preservato da quelle
intrusioni nella propria sfera sessuale che
possono mettere a rischio la formazione
della sua personalità.
La scelta poi di elevare la soglia della
violenza sessuale presunta nel caso di
minore che abbia un’età compresa fra i
quattordici e sedici anni, quando
quest’ultimo sia legato all’autore del reato
da rapporti qualificati, quali quelli
indicati al n. 2 dell’art. 609 quater,
deriva dalla convinzione che la sussistenza
di un particolare legame possa limitare la
capacità del minore di effettuare scelte
consapevoli in ambito sessuale, viziando la
libera espressione del suo consenso.
Il legislatore ha poi contemplato anche
l’ipotesi in cui rapporti sessuali possano
intercorrere tra due soggetti minorenni; due
sono le esigenze in contrapposizione: da un
lato quella di garantire in maniera assoluta
i minori, in quanto soggetti immaturi, nella
loro inviolabilità sessuale, dall’altro
l’esigenza di salvaguardare anche il loro
diritto alla sessualità.
La soluzione di compromesso è stata
raggiunta con la previsione di una
particolare causa di non punibilità dei
rapporti sessuali tra minorenni, a
condizione che nessuno di essi abbia un’età
inferiore a tredici anni e che la differenza
d’età tra gli stessi non sia superiore a tre
anni.
Con tale soluzione è stato quindi
parzialmente riconosciuto il diritto del
minore all’autodeterminazione delle proprie
scelte nel campo sessuale.
La legge n. 66/96 ha totalmente riformulato
la definizione del reato di corruzione
minorenne (609 quinquies), che è ora
configurato nelle ipotesi in cui vengono
compiuti atti sessuali in presenza di
persona minore di anni quattordici, al fine
di farla assistere a tali atti.
Per esso ha previsto la pena da sei mesi a
tre anni di reclusione e la procedibilità
d’ufficio.
La condotta è punibile solo se compiuta con
il preciso fine di fare assistere il minore
a tali atti, si tratta cioè di una
fattispecie a dolo specifico, mentre non
rileva penalmente se l’azione è compiuta,
pur consapevolmente in presenza del minore,
per un fine diverso, quale ad esempio la
mera soddisfazione del piacere personale.
Il reato di corruzione di minorenne è infine
un reato di pericolo e non reato di danno,
non si richiede per la consumazione
delittuosa l’effettiva corruzione del
minore, ma è sufficiente l’apprezzabile
possibilità di tale evento da valutarsi in
relazione alle circostanze di tempo, di
luogo, di modalità in cui si compie l’azione
e alle condizioni personali del soggetto
passivo. La Corte di Cassazione, con
sentenza del 25 febbraio 1969, ha ritenuto
che il reato non sussistesse quando il
minore pur trovandosi nel luogo
dell’attività, stesse dormendo, perché in
tal caso il pericolo di corruzione non deve
essere confuso con il pericolo di risveglio
del minore.
La Corte
ha inoltre affermato che il reato sussiste
tutte le volte che il minore abbia la
possibilità di percepire l’atto lascivo
nella sua materiale realtà, non potendo
ravvisarsi un pericolo di corruzione nei
casi in cui il minore sia talmente piccolo
da non poter distinguere i fatti concreti
che avvengono sotto i suoi occhi.
Radicale è
la modifica rispetto al vecchio testo di
questa fattispecie di reato (530 c. p.),
esso prevedeva due diverse situazioni
criminose, nelle quali veniva maggiormente
tutelato il minore
tra i quattordici e sedici anni perché per
l’infraquattordicenne trovavano applicazione
le norme relative alla violenza carnale e
agli di libidine violenti (artt. 519, 520,
521) e il minore di quattordici anni che si
trovava in tutte quelle ipotesi in cui i
fatti non potevano rientrare nelle
precedenti fattispecie.
Viene poi abolita, da parte del legislatore,
la causa di non punibilità, prevista
dall’art. 530, comma 3, costituita dal fatto
che il minore fosse "persona già moralmente
corrotta". Tale disposizione, infatti,
presupponeva l’irreversibilità della
personalità del minore che aveva vissuto
esperienze corruttive o perverse nei suoi
confronti, quando invece, essendo un
soggetto in piena formazione e non ancora
strutturato e stabilizzato, deve
fortunatamente essere ritenuto capace di
recupero.
Con la riforma del 1996 il legislatore ha
introdotto anche la nuova fattispecie di
reato di violenza sessuale di gruppo (art.
609 octies), che punisce con la reclusione
da sei a dodici anni coloro che in gruppo
partecipano ad atti di violenza sessuale, di
cui all’art. 609 bis.
Il reato di violenza sessuale di gruppo fino
al 1996 era disciplinato dalle norme sul
concorso di persone in relazione agli ormai
abrogati artt. 519, 520 e 521 c.p., dunque
l’agire di gruppo non era precedentemente
irrilevante, ma l’attuale disciplina impone
una sanzione specifica nella misura in cui
non costituisce più concorso di persone ma
fattispecie di reato autonoma.
La nuova normativa introduce inoltre, quale
forma di tutela più ampia per il minore
vittima di abuso sessuale, una serie di pene
accessorie (609 nonies).
La condanna, infatti, per uno dei reati
previsti dagli artt.
609 bis e ss.
Comporta una serie di effetti, tra i quali,
in particolare, la perdita della potestà
genitoriale, quando la qualità di genitore è
elemento costitutivo del reato, e
l’interdizione perpetua dagli uffici di
tutore e curatore.
Infine l’art. 609 decies contiene la
specifica previsione dell’obbligo per il
Pubblico Ministero procedente per tali reati
di darne comunicazione (la norma non
specifica in quale momento la comunicazione
vada trasmessa, si ritiene che debba essere
più tempestiva possibile, quindi subito dopo
l’iscrizione della notizia di reato)
al Tribunale per i minorenni, più
propriamente alla Procura della Repubblica
per i minorenni, mettendolo così in grado di
intervenire tempestivamente con i
provvedimenti opportuni a tutela della
personalità e dei diritti del minore. Con
ciò si assicura un duplice intervento,
repressivo del reato e di tutela del minore
vittima. Inoltre al fine di assicurare al
minore la necessaria assistenza affettiva e
psicologica durante l’iter processuale,
oltre alla presenza dei genitori e di altre
persone idonee indicate dal minore, l’art.
609 decies assicura l’assistenza dei servizi
minorili dell’Amministrazione della
giustizia e dei servizi istituiti dagli enti
locali.
Quest’ultima norma è stata in realtà oggetto
di critiche in relazione all’effettivo
coordinamento tra il procedimento penale e
quello minorile.
Castellani, giudice del Tribunale per i
minorenni, evidenzia
una questione molto complessa che riguarda
il regime di pubblicità degli atti
processuali penali acquisiti nella procedura
davanti al Tribunale per i minorenni.
Da parte del Pubblico ministero c’è
l’esigenza di effettuare un’indagine
approfondita senza condizionamenti e quindi
mantenere un’iniziale segretezza rispetto
agli atti del procedimento penale, in
particolar modo degli atti delle indagini
preliminari, da parte del Tribunale dei
minorenni l’esigenza è quella di evitare il
rischio che la tutela del minore possa
passare in secondo piano (con la possibilità
che sia esposto a nuove esperienze
pregiudizievoli) per attendere che il quadro
probatorio penale sia ritenuto
sufficientemente congruo e completo.
Ad oggi la scelta compiuta si concretizza
nell’obbligo d’informativa, previsto
nell’art. 609 decies, comma 1, del
procuratore della Repubblica al Tribunale
dei minorenni, in modo tale da permettere a
quest’ultimo di attivare la tutela in sede
civile del minore.
In alternativa si è pensato al ricorso, in
queste situazioni, ad una cautela
particolare, o attraverso una comunicazione
"preliminare", che consenta una conoscenza
essenziale dei fatti e, di conseguenza,
l’emanazione di provvedimenti urgenti a
tutela del minore; o attraverso la
possibilità che la Procura della Repubblica
presso il Tribunale dei minorenni funzioni
come "filtro" per gli atti che pervengono
dal processo penale ordinario e sono
destinati a quello minorile.
La legge contro la violenza sessuale apporta
delle modifiche anche dal punto di vista
processuale, l’art. 13 prevede che il
pubblico ministero o la incidente probatorio
all’assunzione della testimonianza di
persona minore degli anni sedici (art. 392,
comma 1 bis). L’art. 14 aggiunge la
possibilità di acquisire elementi probatori
anche in luoghi diversi dal tribunale ove
tra gli interessati vi siano persone minori
di anni sedici e si proceda ad incidente
probatorio e dispone che gli interrogatori
vengano documentati integralmente con mezzi
di riproduzione fotografica, audiovisiva o
con perizie e consulenze tecniche (art. 398,
comma 5 bis). Infine l’art. 15 impone
l’obbligo che il dibattimento si svolga a
porte chiuse quando la parte offesa è
minorenne (art. 472, comma 3 bis). Tali
previsioni sono estese dalla legge 296/98
anche ai reati di prostituzione minorile,
pornografia minorile e turismo sessuale.
2.1.2.2 La legge 296/98: "Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno
dei minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitù"
Con la legge n. 296 del 3 agosto 1998, il
legislatore, recependo i principi della
Convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo
e della Dichiarazione finale della
Conferenza Mondiale di Stoccolma
contro lo sfruttamento sessuale dei
fanciulli a fini commerciali del 1996,
identifica nuovi illeciti riguardo allo
sfruttamento sessuale dei minori e in
particolare, al fenomeno della pedofilia.
Un nuovo gruppo di norme incriminatici viene
così inserito nel codice penale (artt. 600
bis e ss.), esse rendono perseguibili reati
quali l’induzione e sfruttamento della
prostituzione del minore di 18 anni, la
pornografia minorile, la detenzione di
materiale pornografico, il turismo sessuale
e la tratta di minori al fine di
prostituzione.
Un aspetto interessante è l’aver inserito le
condotte previste da tale legge in una
definizione più ampia di "riduzione in
schiavitù di minori", coinvolti in attività
sessuali e, dunque, la loro collocazione nel
codice penale tra i reati contro la
personalità individuale, in quanto tali
condotte compromettono la personalità
individuale del minore in crescita.
La legge 296/98, in collegamento con la
legge sulla violenza sessuale (l. 66/96), si
propone di tutelare l’integrità psicofisica
dei minori, soggetti che in ragione della
loro vulnerabilità risultano più esposti ai
pericoli relativi all’aggressione e allo
sfruttamento a scopo sessuale. In relazione
a ciò il legislatore delinea un quadro
punitivo di estremo rigore, prevedendo
inoltre specifiche aggravanti e pene
accessorie. Il legame tra la legge del '96 e
quella del '98 è dimostrato dall’estensione
a quest’ultima di alcune novità introdotte
dalla legge sulla violenza sessuale, quali
ad esempio la previsione che l’imputato sia
sottoposto ad accertamenti per
l’individuazione di patologie sessualmente
trasmissibili, o la facoltà di ricorrere ad
incidente probatorio per assumere la
testimonianza dei minori di 16 anni, o
ancora l’obbligo per il Pubblico ministero
procedente di dare notizia al Tribunale dei
minorenni.
E’ infine l’art. 10 della legge 296/98 che
estende anche ai reati di violenza sessuale
previsti negli artt. da 609 bis a 609
quinquies c.p. il principio secondo cui
questi reati sono punibili anche quando il
fatto è compiuto all’estero da cittadino
italiano o da uno straniero in concorso con
un cittadino italiano, oppure ancora se la
vittima è un cittadino italiano.
La legge n. 296 è composta da 19 articoli i
quali mirano a realizzare essenzialmente
cinque finalità:
1)
Rafforzare la repressione penale
mediante l’introduzione nel codice di nuove
fattispecie delittuose, in particolare
l’art. 600 bis (prostituzione minorile),
l’art. 600 ter (pornografia minorile),
l’art. 600 quater (detenzione di materiale
pornografico), l’art. 600 quinquies
(iniziative turistiche finalizzate allo
sfruttamento della prostituzione minorile).
2)
Fornire all’autorità giudiziaria più
efficaci strumenti processuali. Infatti, la
legge amplia la gamma di reati per cui è
obbligatorio l’arresto in flagranza e sono
ammissibili le intercettazione, oltre a
prevedersi la cosiddetta audizione protetta
(modalità di audizione dei testimoni
minori).
3)
Attribuire alla polizia giudiziaria,
in particolare alla polizia delle poste e
delle comunicazioni nuovi mezzi di contrasto
nella lotta al tipo di criminalità di cui
si occupa ( acquisto simulato di materiale
pornografico, apertura di siti internet di
"copertura", ritardo dell’esecuzione di
provvedimenti d’arresto e sequestro,
"infiltrazione" di agenti nei viaggi
organizzati per il turismo sessuale).
4)
Tutelare i minori dai danni fisici e
psichici connessi ai reati patiti (divieto
di pubblicazione delle generalità della
vittima e obbligo di accertamenti
diagnostici sull’autore del reato al fine
di prevenire l’insorgere di patologie
sessualmente trasmissibili sulla vittima).
5)
Attribuire alla Presidenza del
Consiglio e al Ministro degli Interni
importanti compiti di coordinamento
(stimolando anche la cooperazione
internazionale e provvedendo all’istituzione
di nuovi nuclei specializzati investigativi).
Nonostante le critiche per la vaghezza di
alcuni concetti normativi e le difficoltà
applicative degli stessi, alla legge 296/98
(c.d. "Legge contro la pedofilia") molti
meriti devono essere riconosciuti, primo tra
tutti l’aver dato una decisiva rilevanza
giuridica al fenomeno, per tanto trascurato,
del turismo sessuale (art. 600 quinquies),
esso si concretizza nel comportamento di chi
organizza o propaganda iniziative turistiche
finalizzate alla fruizione di attività di
prostituzione a danno dei minori o comunque
comprendenti tali attività. In relazione a
ciò si è già considerato l’art. 10 della
suddetta legge, che prevede una deroga al
principio generale della territorialità
della legge penale, per cui il turista
italiano denunciato per pedofilia all’estero
è perseguito anche dalla legge penale
italiana oltre che da quella del paese in
cui è stato commesso il fatto. Una più
incisiva tutela è prevista dall’art. 16
della citata legge, recante "Comunicazioni
agli utenti", che pone obblighi informativi
a carico degli operatori turistici che
organizzano, sia nei modi convenzionali che
per via telematica, viaggi collettivi o
individuali nei paesi esteri. L’operatore
turistico ha l’obbligo di inserire
l’avvertenza di legge della pena della
reclusione per i reati in esame, anche se
commessi all’estero, nei materiali
propagandistici, nei cataloghi e nei
documenti di viaggio individuali.
Uno dei punti qualificanti della normativa è
costituito dal fatto che tutte le
fattispecie di reato previste dalla nuova
disciplina sono procedibili d’ufficio, il
che rende non necessaria la denuncia della
vittima del reato, poiché l’Autorità
Giudiziaria può procedere autonomamente non
appena venga informata della notizia di
reato.
Esaminiamo quindi le singole fattispecie di
reato introdotte da questa legge.
L’art. 600 bis si distingue in due parti, la
prima disciplina il delitto di prostituzione
minorile, punendo chi induce, favorisce,
sfrutta un minore di anni 18 ai fini di
prostituzione, la seconda si occupa del
cosiddetto cliente, punendo colui che compie
atti sessuali con minore di età compresa tra
i quattordici e diciotto anni (come
modificato dall’art. 1
della legge del 6 febbraio 2006, n. 38) in
cambio di denaro o altra utilità economica.
L’aspetto saliente della norma consiste
nella rilevanza penale che, per la prima
volta nel nostro ordinamento giuridico, si
attribuisce anche alla domanda e non solo
all’offerta. Prima di tale legge la condotta
del cliente di un minorenne indotto alla
prostituzione oscillava tra l’irrilevanza
penale e la punibilità a norma dell’art. 609
quater (qualora si fosse trattato di un
infraquattordicenne).
L’art. 600 ter prevede il reato di
pornografia minorile, in relazione a tale
norma è necessario dare una definizione del
fenomeno. Il nostro codice penale non ha
mai descritto questo termine, infatti si
limita a definire il termine "osceno", per
indicare ciò che, secondo il comune
sentimento, offende il pudore
ma non descrive in nessun punto cosa sia la
pedo-pornografia.
Il
Protocollo facoltativo della Convenzione ONU
sui Diritti dell’infanzia
la definisce come qualsiasi
rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un
bambino dedito ad attività sessuali
esplicite, concrete o simulate o qualsiasi
rappresentazione degli organi sessuali di un
bambino a fini soprattutto sessuali.
L’art. 600
ter, primo comma, disciplina l’ipotesi
dello sfruttamento dei minori ai fini della
realizzazione di esibizioni pornografiche e
della produzione di materiale pornografico.
La giurisprudenza ha precisato che il
termine "sfruttare" deve essere inteso “nel
significato di utilizzare a qualsiasi fine
(non necessariamente di lucro), sicché
sfruttare i minori vuol dire impiegarli come
mezzo, anziché rispettarli come fine e come
valore in sé: significa insomma offendere la
loro personalità, soprattutto nell’aspetto
sessuale, che è tanto più fragile e
bisognosa di tutela quanto più è ancora in
formazione e non ancora strutturata”.
Dunque, “[…] risponde del delitto di
pornografia minorile ai sensi del primo
comma dell’art. 600 ter chi sfrutta un
minore per produrre materiale pornografico
anche senza fini di lucro, quando esiste un
pericolo concreto di diffusione del
materiale prodotto”.
Seguendo
tale indirizzo giurisprudenziale, la legge
n. 38 del 6 febbraio 2006 riforma l’art. 600
ter,
notevole importanza riveste la nuova
formulazione del primo comma, in particolare
la sostituzione del previdente termine
"sfruttare" con la nozione "utilizzare"
minori degli anni diciotto. Utilizzare il
minore attraverso le diverse modalità
d’impiego al quale lo stesso si può
prestare, ovviamente richiamando
l’attenzione sull’aspetto sessuale ed in
modo tale che la sua libertà psico-fisica
sia completamente o notevolmente
compromessa, è la condotta richiesta per
integrare il reato; non più dolo specifico
ma dolo generico.
A sostegno
dell’esigenza di una più incisiva tutela dei
minori, il legislatore introduce, sempre nel
primo comma dell’articolo 600 ter, l’ipotesi
dell’induzione del minore alla
partecipazione di esibizioni pornografiche;
ossia
l’inganno, mediante il quale l’adulto fa
accettare al minore una situazione che
consapevolmente non avrebbe mai accettato.
Il secondo
comma prevede l’ipotesi di commercio di
materiale pedo-pornografico, anche in questo
caso la giurisprudenza soccorre nella
definizione del concetto di commercio:
“attività che richiede la predisposizione di
un’attività d’impresa, con adeguati
strumenti di distribuzione, nella
prospettiva di un’offerta del prodotto
destinata a durare nel tempo”.
E’ sufficiente quindi, per la configurazione
del reato, anche un solo atto di vendita, ma
è necessaria l’esistenza di
un’organizzazione funzionale alla diffusione
del materiale pornografico.
Il terzo
comma individua una serie di condotte
qualificabili come "diffusive", aventi ad
oggetto materiale pedo-pornografico e
notizie ed informazioni finalizzate
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale
di minori di anni diciotto, e che si possono
realizzare con qualunque mezzo, anche per
via telematica. Nel caso specifico che la
fattispecie avvenga attraverso l’utilizzo
d’Internet “perché vi sia divulgazione o
distribuzione occorre, che l’agente
inserisca le foto pornografiche minorili in
un sito accessibile a tutti, al di fuori di
un dialogo “privilegiato”, o le invii ad un
gruppo o lista di discussione, da cui
chiunque le possa scaricare”.
Caratteristica precipua di questa
fattispecie è infatti l’indeterminatezza dei
soggetti destinatari, ove non ricorra tale
circostanza si configura il reato di cui al
quarto comma.
Quest’ultimo
disciplina l’offerta (come modificato
dall’art. 2 della legge 38/96) o la cessione
di materiale pedo-pornografico, anche a
titolo gratuito; per cessione si intende
qualunque transazione verso terzi a titolo
individuale (ciò che la distingue dal
commercio, attività commerciale organizzata
con riferimento all’impresa commerciale).
La legge
38/06 aggiunge inoltre all’articolo 600 ter
un quinto comma, che prevede nei casi
disciplinati dal terzo e dal quarto comma un
aumento della pena in misura non eccedente i
due terzi ove il materiale sia d’ingente
quantità.
L’art 600
quater punisce la detenzione di materiale
pedo-pornografico, per la configurazione del
reato occorre che l’agente sia a conoscenza
del contenuto del materiale in suo possesso.
Infine la
legge 38/06 inserisce l’art 600 quater 1,
prevedendo il reato di pornografia virtuale,
stabilisce la diminuzione di un terzo della
pena quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando minori degli anni diciotto o
parti di esse.
Abbiamo già
considerato l’art. 600 quinquies, che
punisce le iniziative turistiche finalizzate
allo sfruttamento della prostituzione
minorile, e il suo stretto legame con l’art.
604 c.p. (come modificato dall’art. 10 della
legge 296/98). La IX sezione del Tribunale
di Milano, in data 8 marzo 2007, ha emesso
la prima sentenza di condanna per il reato
di turismo sessuale commesso all’estero nei
confronti di un cittadino italiano.
La
legislazione del 1998 aggiunge infine
all’art. 601 c.p. (Tratta e commercio di
schiavi) un secondo comma,
che punisce più gravemente la tratta e il
commercio di minori di anni diciotto al fine
d’indurli alla prostituzione. Tale articolo
viene poi interamente modificato dall’art. 2,
comma 1, della legge dell’11 agosto 2003, n.
228, recante "Misure contro la tratta di
persone".
In
conclusione, la legge 296/98 si occupa anche
di importanti aspetti processuali ed
investigativi. Ad essi fanno riferimento
l’art. 13
e l’art. 14,
il primo aggiunge la competenza esclusiva
del tribunale in composizione collegiale per
i reati dall’art. 600 bis all’art. 600
sexies e al sesto comma concede al minore,
vittima di reato, su sua richiesta o del
difensore, la possibilità di essere
esaminato in udienza con l’ausilio di un
vetro a specchio ed unitamente ad un
impianto citofonico. Tale eventualità è resa
disponibile sia per i delitti di cui
all’artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600
quinquies che per i delitti di cui agli
artt.
609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies.
Infine il settimo comma estende l’obbligo
d’informativa al tribunale dei minorenni, da
parte del procuratore della repubblica agli
artt.
600 bis, 600 ter, 600 quinquies.
Il secondo
articolo disciplina le attività di contrasto
a questo fenomeno criminale, oltre alla
possibilità per la polizia giudiziaria,
previa autorizzazione giudiziaria, di
procedere all’acquisto simulato di materiale
pornografico e le relative attività
d’intermediazione, l’infiltrazione di agenti
nelle attività criminali ed il differimento
di sequestri o di esecuzioni di misure
cautelari o arresto, quando ciò sia
necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori.
In
particolare il secondo comma del citato
articolo prevede la possibilità,
nell’esercizio dei compiti della Polizia
delle Poste e delle Comunicazioni, su
richiesta dell’autorità giudiziaria,
motivata a pena di nullità, di svolgere le
attività di contrasto di tali reati mediante
sistemi informatici o telematici.
Sempre la
stessa legge, all’art. 17
attribuisce un’attività di coordinamento
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli Interni.
2.1.2.3 La legge 38/06: "Disposizioni in
materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet"
La legge n.
38 del 6 febbraio 2006 integra e modifica la
legge n. 296 del 3 agosto 1998, essa è
costituita da due capi, il primo
"Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia", il secondo "Norme contro
la pedopornografia a mezzo internet".
Tra le
novità introdotte rivestono particolare
importanza: l’ampliamento della nozione di
pornografia infantile e del suo ambito;
l’estensione della protezione accordata al
minore sino al compimento del diciottesimo
anno di età; l’interdizione perpetua
dall’attività nelle scuole e negli uffici o
servizi in istituzioni o strutture pubbliche
o private frequentate prevalentemente da
minori per le persone condannate per questo
tipo di reati e l’esclusione del
patteggiamento per i reati di sfruttamento
sessuale; l’individuazione degli elementi
costitutivi del reato di sfruttamento
sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati
dell’Unione; le iniziative finalizzate ad
impedire la diffusione e la
commercializzazione dei prodotti
pedopornografici via Internet: tra queste ha
un particolare rilievo un sistema di
controllo e disattivazione di mezzi
informatizzati di pagamento, carte di
credito ed altro.
Presso la
Polizia Postale e delle Comunicazioni,
organo del Ministero dell’Interno per la
sicurezza e regolarità dei servizi di
telecomunicazione, viene inoltre costituito
il Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete Internet, con il
compito di raccogliere segnalazioni, anche
provenienti dall’estero, riguardanti siti
che diffondono materiale concernente
l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi
della rete Internet e di altre reti di
comunicazione. All’obbligo di segnalazione
al Centro sull’andamento del fenomeno in
rete, sono tenuti i fornitori di
connettività ad Internet, qualora vengano a
conoscenza di attività illecite volte alla
diffusione e commercializzazione di
materiale pedopornografico; nonché l’obbligo
di utilizzare strumenti di filtraggio ed
ogni altra innovazione tecnologica al fine
d’impedire l’accesso ai siti segnalati e
vietati dal Centro. Tra le iniziative
finalizzate ad impedire il commercio del
materiale incriminante in rete, assumono
rilievo alcune misure finanziarie previste:
le segnalazione raccolte dal Centro e
relative ai soggetti che acquistano e
diffondono detto materiale in rete, vengono
trasmesse all'Ufficio italiano dei cambi.
L'UIC, a sua volta, comunica alle banche e a
tutti gli istituti che prestano servizi di
pagamento che i titolari delle carte di
credito da loro emesse vengono di fatto
utilizzate per l'acquisto di prodotti
pedopornografici in Internet o su altre reti
di comunicazioni; ciò comporta la revoca
dell'autorizzazione all'utilizzo della carta
di credito e la risoluzione di diritto dei
contratti stipulati con gli enti finanziari
su menzionati.
(art. 19).
Anche presso
la Presidenza del Consiglio, Dipartimento
per le pari opportunità è istituito un nuovo
organismo, l’Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile con il compito di
acquisire e monitorare i dati e le
informazioni relativi alle attività, svolte
da tutte le pubbliche amministrazioni, per
la prevenzione e la repressione della
pedofilia (art. 20).
Con la legge
38/06 è stata introdotta la fattispecie di
pornografia virtuale, essa si configura
quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni
diciotto o parti di esse, per immagini
virtuali si intendono immagini realizzate
con tecniche di elaborazione grafica non
associate in tutto o in parte a situazioni
reali, la cui qualità di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali
(art. 4).
Tale legge
colma alcune delle lacune esistenti in
questa materia, ma soprattutto mira a
rafforzare la tutela prestata al minore
contro ogni forma di sfruttamento sessuale e
la pedopornografia.
2.1.2.4 Decreto Ministero delle
Comunicazioni, 8 gennaio 2007: " Requisiti
tecnici degli strumenti di filtraggio che i
fornitori di connettività alla rete Internet
devono utilizzare, al fine di impedire, con
le modalità previste dalle leggi vigenti,
l'accesso ai siti segnalati dal Centro
nazionale per il contrasto alla
pedopornografia"
Il 2 gennaio 2007 il Ministro delle
comunicazioni, Paolo Gentiloni, di concerto
con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione,
Luigi Nicolais, ha firmato un decreto, noto
come "decreto Gentiloni", per contrastare il
fenomeno della pedopornografia in Rete. Il
decreto è entrato in vigore nel termine di
60 giorni e in questo arco di tempo i
fornitori di connettività, i cosiddetti
Internet Service Provider (ISP), si sono
dotati di sistemi di filtraggio in grado di
procedere alle inibizioni, entro sei ore
dalla comunicazione ricevuta dal Centro
nazionale per il contrasto della
pedopornografia (istituito ai sensi
dell’art. 14 bis della legge 296/98, come
modificata dalla legge 38/06), dei siti che
diffondano, distribuiscano, o facciano
commercio di immagini pedopornografiche. La
funzione di inibizione del sistema di
filtraggio si basa sull’impedimento
dell’accesso ai siti segnalati dal Centro.
Il decreto specifica due livelli di
inibizione: i siti segnalati possono essere
inibiti al livello minimo di nome a dominio
oppure a livello di indirizzo IP, ove
segnalato in via esclusiva.
Il decreto Gentiloni è stato definito dopo
un’istruttoria durata alcuni mesi, alla
quale hanno partecipato attivamente, oltre
ai due Ministeri, anche la Polizia Postale e
delle Comunicazioni e le stesse associazioni
degli Internet Provider, che devono
intervenire direttamente, oscurando i siti
incriminati, dopo aver ricevuto, secondo
modalità concordate, apposita comunicazione.
Ogni 6 mesi si procederà poi al controllo
dei risultati ottenuti, alla verifica delle
tecnologie adottate e della loro congruenza
con gli obiettivi della legge.
Con tale provvedimento si completa il
percorso delineato con la legge del 3 agosto
1998, n. 296, "Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù",
successivamente integrata dalla legge n.
38/2006. Quest'ultima, in particolare, come
abbiamo visto, ha previsto all'art. 19
l'istituzione, da parte del Ministero degli
Interni, di un Centro nazionale per il
contrasto della pedopornografia sulla rete
internet, sotto la responsabilità della
Polizia postale e delle Comunicazioni, con
il compito di raccogliere tutte le
segnalazioni, provenienti anche dagli organi
di polizia stranieri e da soggetti pubblici
e privati impegnati nella lotta alla
pornografia minorile, riguardanti siti che
diffondono materiale concernente l'utilizzo
sessuale dei minori avvalendosi della Rete.
Internet
è internazionale e questo rende praticamente
impossibile individuare e colpire chi
immette in rete il materiale incriminato,
assolutamente
essenziale è quindi l’assegnazione agli
Internet Provider di una responsabilità che,
con la forza della legge, li renda partecipi
alla lotta contro la pedopornografia nella
Rete, insieme con le forze di polizia.
In conclusione due sono i risultati concreti
del decreto: il primo è quello di limitare
la circolazione e la diffusione di materiale
pornografico realizzato sfruttando i minori;
il secondo è quello di ottenere un elenco di
siti che può diventare un utile strumento di
cooperazione internazionale per la
repressione della pornografia minorile.
2.2 IL
MINORE VITTIMA DEL REATO E IL SISTEMA DI
PROTEZIONE
La
problematicità del processo d’intervento nei
casi di violenze sessuali è determinata
dalla presenza di sistemi che interagiscono
obbligatoriamente e i cui obiettivi sono
diversi e a volte confliggenti tra loro: il
sistema giudiziario penale, che ha
l’obiettivo di perseguire i reati e di
definire le sanzioni connesse al giudizio di
colpevolezza; il sistema giudiziario civile
minorile, che ha il compito di valutare i
fatti relativi alle situazioni di
pregiudizio per i minori e decidere in
merito alla potestà parentale; il sistema
dei servizi socio-sanitari, che ha la
funzione di realizzare le misure di
protezione del minore, di fornire i sostegni
adeguati per aiutare gli adulti ad assumersi
le proprie responsabilità.
Sono diverse
le ottiche di intervento tra il percorso di
tutela penale del minore vittima di abuso
sessuale, volto alla ricerca della verità,
all’accertamento del fatto e la sua tutela
civile, volta alla pianificazione di tutti
quegli interventi che possono garantire al
minore la protezione e il recupero
psicologico. In relazione a ciò risulta
estremamente problematica la
sovrapposizione, anche temporale, dei
diversi interventi che provoca conseguenze
inaccettabili per il corretto svolgimento
del processo penale e per la tutela del
bambino.
Esiste
purtroppo una discrasia tra i tempi del
bambino abusato e i tempi della giustizia,
spesso a causa di un’insufficiente
comunicazione tra i vari operatori: talvolta
i tempi dei giudici precorrono quelli del
bambino non ancora pronto a testimoniare,
nella maggior parte dei casi i tempi
giudiziari sono troppo lenti e le richieste
di consulenza possono essere avviate dopo
mesi quando nell’abusato può essersi
attivato un processo di autoprotettivo di
rimozione o di adattamento.
Un altro
fattore fondamentale, che incide sulla reale
protezione della vittima, è la scarsa
conoscenza reciproca delle competenze
proprie delle diverse figure professionali
coinvolte. Il coordinamento tra gli
operatori diventa strumento utile e
necessario ad abbreviare i tempi per
l’attuazione della tutela del bambino,
mentre risulta pericoloso lo scarso
collegamento tra le istituzioni e i servizi
poiché comporta il rischio di un abuso
secondario proprio da parte delle
istituzioni.
Un altro
aspetto critico è rappresentato dalla
formazione professionale. E’ sempre più
pressante la necessità di una conoscenza
interdisciplinare di base per tutti i
professionisti che in modo diretto o
indiretto entrano in contatto con i minori,
a causa della delicatezza degli interventi
diagnostici, clinici e peritali che
riguardano l’infanzia.
Il sistema
di protezione ha quindi due principali
finalità, reprimere il reato con la
conseguente punizione del colpevole e
contestualmente tutelare il soggetto passivo
del reato minorenne, finalità che legano
rispettivamente le due istituzioni
prevalenti in questi reati, il Tribunale
ordinario penale, in veste del Procuratore
della Repubblica e il Tribunale per i
minorenni.
2.2.1
Tribunale per i minorenni, processo penale e
servizi socio-sanitari
Il Tribunale
per i minorenni, instaurando le tradizionali
procedure per la sospensione e decadenza
della potestà parentale ed eventualmente
anche per la dichiarazione dell’adottabilità
del minore, è in grado di assumere i
provvedimenti più urgenti di tutela del
minore, sia attraverso il suo allontanamento
dal nucleo familiare sia attraverso il
divieto di visita da parte del genitore
sospetto abusante; tali provvedimenti, a
differenza di quelli del giudice penale,
hanno come unico presupposto l’esistenza di
una situazione di pregiudizio del minore,
anche a prescindere dall’effettiva
sussistenza del maltrattamento o dell’abuso.
La legge del
28 marzo 2001, n. 149 recante "Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei
minori", modificando l’art. 330
c.c e l’art. 333
c.c., ha introdotto un nuovo strumento di
tutela del minore vittima di situazioni di
abuso o di maltrattamento consentendo al
Tribunale per i minorenni di adottare un
provvedimento che incide direttamente sulla
sfera di libertà dell’agente violento,
vietandone la convivenza con la vittima.
Tale provvedimento richiama l’ordine di
protezione di cui all’art. 342 bis
c.c., disciplinato dalla legge del 4 aprile
2001, n. 154 in tema di "Misure contro la
violenza nelle relazioni familiari" (come
modificato dalla legge del 6 novembre 2003,
n. 304, "Modifica all'articolo 342-bis del
codice civile, in materia di ordini di
protezione contro gli abusi familiari") ed
adottato dal giudice civile nelle situazioni
di “ grave pregiudizio all’integrità fisica
o morale ovvero alla libertà” del soggetto
offeso.
Tali
istituti comportano un intervento di tutela
maggiormente rapido rispetto all’adozione
delle misure cautelari di ambito penale.
Quest’ultime vengono adottate dal giudice
penale per finalità di cautela processuale,
anche nella fase investigativa, e
costituiscono una limitazione della libertà
personale o della sfera giuridica
dell’individuo.
Nel nostro
caso rilevano le misure cautelari
coercitive, quelle che incidono sulla
libertà fisica personale (o di
circolazione), sopprimendola, limitandola o
semplicemente condizionandola. Lo scopo è
eliminare il rapporto di pericolo esistente
tra abusato e abusante, allontanando
quest’ultimo dal nucleo familiare e quindi
consentire al minore di ricreare una
situazione di tranquillità e continuare a
vivere con i componenti sani di tale nucleo.
Frequente è
l’applicazione della misura coercitiva del
divieto di dimora nell’abitazione familiare,
art. 283 c.p.p., essa consiste nella
proibizione di dimorare in una determinata
località e quindi nella prescrizione di non
accedervi, senza preventiva autorizzazione
del giudice. Al di fuori di tale ambito
territoriale l’inquisito gode di piena
libertà di circolazione. Nel determinare i
limiti territoriali delle prescrizioni, il
giudice considera, per quanto è possibile,
le esigenze di alloggio di lavoro e di
assistenza dell'imputato.
La legge 4
aprile 2001, n. 154, "Misure contro la
violenza nelle relazioni familiari",
introduce nel nostro codice di procedura
penale l’art. 282 bis un’importante misura
cautelare, quella dell’"allontanamento dalla
casa familiare" del soggetto violento.
Il P.M., nel corso di indagini preliminari o
del dibattimento, può chiedere al giudice
incaricato, ove sussistano i presupposti
della necessità e dell’urgenza, l’adozione
delle suddette misure.
In particolare, il giudice, innanzi ad una
richiesta in tal senso, potrà:
1) prescrivere all’imputato di lasciare
subito la casa familiare o di non farvi
rientro, e di non accedervi senza
autorizzazione giudiziaria;
2) qualora
sussistano esigenze di tutela
dell'incolumità della persona offesa o dei
suoi prossimi congiunti, prescrivere inoltre
che il medesimo non si avvicini a luoghi
abitualmente frequentati dalla persona
offesa, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro;
3)
ingiungere il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi
che per effetto del provvedimento di
allontanamento siano rimaste prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina in tal caso
la misura dell’assegno, tenendo conto delle
circostanze e dei redditi dell’obbligato e
stabilisce le modalità ed i termini del
versamento, ordinando anche, ove si renda
necessario, che l’assegno sia versato
direttamente al beneficiario da parte del
datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo
dalla retribuzione a lui spettante. L’ordine
di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
Il quarto comma precisa poi che l'ordine di
pagamento ha efficacia fintanto che perdura
l'allontanamento disposto dal giudice,
stabilendo così una connessione causale e
funzionale fra le due previsioni. L'ordine
di pagamento viene altresì meno quando
sopravvenga l'ordinanza di cui al 708 c.c.
con la quale il Presidente del Tribunale in
sede di separazione dà i provvedimenti
urgenti nell'interesse dei coniugi.
Sono
evidenti le differenti motivazioni che
caratterizzano l’azione del Procuratore
della Repubblica nel processo penale, volta
ad assicurare l’indagine e le esigenze di
acquisizione della prova.
Il tribunale
di Milano VI sez. pen. N. 1024/95 ha
ricordato che « Il processo penale nella sua
durezza e inevitabilità, anche quando è
costretto a occuparsi dei minori o comunque
di soggetti che hanno una minore capacità
difensiva o di tutela, non può prescindere
dall’assoluto rispetto delle regole,
soprattutto di quelle che riguardano la
raccolta delle prove e quindi il rispetto
dell’attività di difesa alla stessa
conseguenti. Non sembra corretto che per un
doveroso surplus di attenzione nei confronti
de soggetti deboli, si trascurino il
necessario contraddittorio difensivo e la
necessaria tutela anche di altri soggetti,
come gli indagati, che, per dettato
costituzionale, non possono essere
considerati presunti colpevoli, ma presunti
innocenti».
Per
concludere è di fondamentale importanza una
sempre maggiore collaborazione fra i
soggetti che intervengono nella vicenda
personale, fra l’Autorità giudiziaria
minorile e l’ufficio del Pubblico ministero,
nonché tra la Procura della Repubblica
procedente ed i Servizi sociali, attraverso
l’istituzione dei c.d. modelli d’intesa, con
un definitivo superamento di culture
ispirate alla monoscientificità ed al
predominio del proprio settore di competenza.
Allo stato
possiamo contare solo su due scarne
disposizioni di coordinamento dei diversi
interventi, l’art 609 decies c.p.,
introdotto dall’art. 11 della legge del 15
febbraio 1996, n. 66 in tema di obbligo di
comunicazione al Tribunale per i minorenni
da parte del Procuratore della Repubblica
che proceda per fatti reato di natura
sessuale commessi in danno di minorenni. E
l’art. 236 c.p.p., che prevede
l’acquisizione in sede di giudizio della
documentazione esistente presso gli uffici
del servizio sociale degli enti pubblici
(relazioni sociali, psicodiagnostiche e
psicopedagogiche), ai fini della valutazione
sulla personalità dell’imputato o della
parte lesa, se il fatto per il quale si
procede deve essere valutato in relazione al
comportamento o alle qualità morali di
questa, come il caso appunto dell’abuso
sessuale.
2.2.2 Le
disposizioni procedurali a tutela del
minore
La legge n.
66 del 1996 introduce accanto alle
disposizioni incriminatrici anche una
disciplina sulle modalità del processo per
reati di violenza sessuale, in particolare
quando la parte offesa è un minore.
L’art. 609
decies, comma 2 c.p. assicura al minore
l’assistenza affettiva e psicologica in ogni
stato e grado del procedimento attraverso la
presenza dei genitori o di altre persone
idonee indicate dal minorenne e ammesse
dall’autorità giudiziaria che procede. Il
terzo comma dello stesso articolo inoltre
assicura in ogni caso al minorenne
l’assistenza dei servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia e dei
servizi istituiti dagli enti locali.
A tutela del
diritto alla riservatezza del minore, come
diritto della persona a non subire
interferenze nella propria intimità,
immagine, cultura, domicilio, in generale
nella sfera della vita personale in tutte le
sue manifestazioni,
è previsto prima dalla legge 66/96,
poi dalla legge 296/98
il divieto di divulgazione dei dati
personali (art 734 bis). Inoltre sempre a
tutela della riservatezza l’art. 15 della
legge 66/96 (modificato dal 5 comma
dell’art.14 della legge 296/98 e dal 9 comma
dell’art. 15 della legge 228/2003) inserisce
il comma 3 bis all’art. 472 c.p.p.
stabilendo che “il dibattimento relativo ai
delitti previsti dagli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602,
609-bis, 609-ter e 609-octies del codice
penale si svolge a porte aperte; tuttavia,
la persona offesa può chiedere che si
proceda a porte chiuse anche solo per una
parte di esso. Si procede sempre a porte
chiuse quando la parte offesa è minorenne.
In tali procedimenti non sono ammesse
domande sulla vita privata o sulla
sessualità della persona offesa se non sono
necessarie alla ricostruzione del fatto”.
Antecedentemente a tale disposizione la
riservatezza della persona offesa nel corso
del processo trovava una tutela nel comma 2
dell’art. 472, disponendo che “su richiesta
dell’interessato, il giudice dispone che si
proceda porte chiuse all’assunzione di prove
che possano causare pregiudizio alla
riservatezza dei testimoni ovvero delle
parti private in ordine a fatti che non
costituiscono oggetto dell’imputazione.
Quando l’interessato è assente o estraneo al
processo, il giudice provvede d’ufficio”, in
collegamento con l’art 114 c.p.p., comma 2
che vieta la pubblicazione, anche parziali
degli atti non più coperti dal segreto fino
a che non siano concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine
dell’udienza preliminare e con il comma 6
(modificato poi dal comma 8 dell’art. 10
della legge 112/2004 "Norme di principio in
materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI" c.d. legge
Gasparri) che vieta “la pubblicazione delle
generalità e delle immagine dei minorenni
testimoni, persone offese o danneggiati dal
reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni” e vieta altresì “la
pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla
identificazione dei suddetti minori. Il
tribunale per i minorenni nell’interesse
esclusivo del minorenne, o il minorenne che
ha compiuto i sedici anni, può consentire la
pubblicazione”.
La
protezione dei dati personali dei minori
rileva anche in relazione al dovere
deontologico dei giornalisti.
La legge n.
675 del 1996 intitolata "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali", ma
generalmente nota come "legge sulla
privacy", che per prima riconosce il diritto
alla riservatezza, eccettua dalla regola del
consenso (art. 12 lett. e), il trattamento
la comunicazione e la diffusione dei dati
personali anche sensibili effettuate
nell’esercizio della professione del
giornalista, nei limiti del diritto di
cronaca e, in particolare, dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti
d’interesse pubblico.
In relazione a ciò il Consiglio nazionale
dell’ordine dei giornalisti adotta il
"Codice deontologico relativo al trattamento
dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica" (meglio noto
come Codice deontologico sulla privacy),
pubblicato il 3 agosto 1998 nella Gazzetta
Ufficiale e attualmente è l’allegato A del
Dlgs n. 196/2003 (Testo unico sulla
privacy). La personalità del minore viene
tutelata in particolare dall’art. 7 del
Codice in base al quale “Al
fine di tutelarne la personalità, il
giornalista non pubblica i nomi dei minori
coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce
particolari in grado di condurre alla loro
identificazione. La tutela della
personalità del minore si estende, tenuto
conto della qualità della notizia e delle
sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati. Il diritto del minore
alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al
diritto di critica e di cronaca; qualora,
tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge,
il giornalista decida di diffondere notizie
o immagini riguardanti minori, dovrà farsi
carico della responsabilità di valutare se
la pubblicazione sia davvero nell'interesse
oggettivo del minore, secondo i principi e i
limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso"”.
Con il tempo
a tali norme si sono affiancate ulteriori
diverse leggi, riguardanti singoli specifici
aspetti del trattamento dei dati. La
complessità della situazione normativa
venutasi a creare in seguito alla emanazione
di norme integrative ha reso indispensabile
provvedere alla emanazione di un Testo
Unico, il
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
intitolato "Codice in materia di
protezione dei dati personali",
entrato in vigore il 1 gennaio
2004, che ha riordinato la normativa,
abrogando la legge n. 675/1996. L’art 50
(Notizie e immagini relative a minori) di
tale decreto, richiamato l’art. 13 del Dpr
n. 448/1988 (che vieta la divulgazione di
notizie o immagini che permettano
l’identificazione dei minori coinvolti in
procedimenti penali), prevede che “il
divieto di pubblicazione e divulgazione con
qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee
a consentire l’identificazione di un minore
si osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella
penale”.
Ancora a
tutela della privacy del minore la
Convenzione sui diritti del fanciullo del
1989 all’art. 16 afferma: “Nessun fanciullo
sarà oggetto di interferenze arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nel suo domicilio e corrispondenza
e neppure di affronti illegali al suo onore
e reputazione e che, comunque in tali
evenienze egli ha diritto alla protezione
della legge”.
2.2.2.1 L’incidente probatorio e l’audizione
protetta
La legge
66/96 interviene inoltre sulle forme di
accertamento processuale, introducendo un
nuovo caso di possibile ricorso
all’assunzione anticipata della prova
testimoniale nelle forme dell’incidente
probatorio.
L’incidente
probatorio (art. 392
c.p.p.), che si svolge davanti al G.I.P. o
al G.U.P., consiste in una fase di natura
giurisdizionale incidentalmente inserita
nella fase investigativa o dell’udienza
preliminare ai fini dell’assunzione di prove
non rinviabili al dibattimento.
Tale
procedura non può essere disposta d’ufficio,
ma solo su richiesta del P.M. o della
persona sottoposta alle indagini, e solo
nelle ipotesi tassativamente indicate.
La
previsione del comma 1 bis dell’art. 392,
introdotta appunto dalla legge 66/96, in
relazione ai delitti di violenza sessuale di
cui agli artt. 609 bis-quinquies e octies,
successivamente estesa dalla legge 296/98 ai
delitti di sfruttamento sessuale dei minori,
di cui agli artt. 600 bis, ter e quinquies e
da ultimo estesa ai delitti concernenti i
traffici di esseri umani di cui agli artt.
600, 601 e 602, ad opera della legge
228/2003, recante "Misure contro la tratta
di persone", consente però di ricorrere
all’istituto dell’incidente probatorio,
allorché necessiti assumere la testimonianza
di una persona minore di anni 16, anche al
di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
La ratio di
tale innovazione risponde ad una duplice
esigenza: da un lato, in sede di incidente
probatorio, è meglio tutelata, rispetto al
pubblico dibattimento la riservatezza della
persona minore; dall’altro, le dichiarazioni
del minorenne, in quanto provenienti da
persona non ancora pienamente matura sotto
il profilo psicologico, generano di per sé
dubbi di attendibilità, sicché per il loro
controllo appare opportuna l’anticipazione
dell’assunzione della testimonianza in
situazione di pienezza del contraddittorio
tra le parti.
In tale
ipotesi il P.M., insieme alla richiesta di
incidente probatorio, ha l’onere di completo
deposito (full discovery) del suo
fascicolo nella sua globalità, includente
tutti gli atti di indagine compiuti (art.
393, comma 2 bis), di cui l’indagato e il
suo difensore hanno diritto di avere copia
(art. 398, 3 bis). Infine è previsto sempre
in relazione a questi reati che il giudice,
ove tra le persone interessate
all’assunzione della prova vi siano minori,
stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo
e le modalità particolari attraverso cui
procedere all’incidente probatorio, quando
le esigenze del minore lo rendono necessario
od opportuno. A tal fine l’udienza può
svolgersi anche in luogo diverso dal
tribunale, avvalendosi il giudice, ove
esistano, di strutture specializzate di
assistenza (locali muniti di impianti di
audio-videoregistrazione e collegati con
altri spazi riservati agli osservatori e
separati dai primi con appositi specchi
unidirezionali) o, in mancanza, presso
l’abitazione dello stesso minore e che le
dichiarazioni testimoniali della persona
minore vengano documentate integralmente con
mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva, se tali strumenti sono
indisponibili si ricorre alla perizia o alla
consulenza tecnica (art. 398, comma 5 bis).
Quest’ultima
disposizione introduce quindi la c.d.
"audizione protetta", in un primo tempo con
esclusivo riferimento all’esame praticato
con le forme dell’incidente probatorio, poi
è stata estesa con la legge 296/98 anche
alla fase dibattimentale vera e propria
(art. 498, comma 4 bis), aggiungendo che per
i reati di abuso sessuale, l’esame del
minore vittima del presunto reato deve
essere effettuato, su richiesta sua o del
difensore, mediante l’uso di un vetro a
specchio unitamente ad un impianto
citofonico (art. 498, comma 4 ter).
Per
concludere l’esame delle principali queste
disposizioni procedurali, l’art. 121 c.p.
prevede che se la persona offesa è minore di
quattordici anni o inferma di mente, e non
v’è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero
chi l’esercita si trovi con la persona
medesima in conflitto d’interessi, il
diritto di querela è esercitato da un
curatore speciale, nominato a norma
dell’art. 338
c.p.p.
2.2.3 Il
procedimento penale di accertamento
dell’abuso sessuale su minori
2.2.3.1 La notizia di reato
L’acquisizione della notizia di reato apre
la fase degli accertamenti utili, se saranno
riscontrati concreti elementi di prova, per
il procedimento penale. L’art. 330 c.p.p.
prevede che il P.M. e la polizia giudiziaria
prendono notizia dei reati di propria
iniziativa e ricevono le notizie di reato
presentate o trasmesse tramite denuncia e
referto.
Nei reati in
esame, risulta evidente la frequenza con cui
il reato viene rilevato attraverso la
denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio
(insegnanti, personale sanitario e operatori
di servizi locali), atto obbligatorio (art.
331 c.p.p.) che espone il soggetto a
responsabilità penali in caso di omissione
(art. 361 e 362 c.p.). Ricordiamo inoltre
che i reati sessuali posti in essere
all’interno della famiglia sono procedibili
d’ufficio. Frequente è anche la rilevazione
tramite referto (334 c.p.p), denuncia
obbligatoria di reati proveniente dagli
esercenti una professione sanitaria.
L’obbligo
del referto sussiste per essi solo quando
abbiano prestata la loro assistenza od opera
in casi che possano configurare un delitto
perseguibile d’ufficio. Tale obbligo invece
non sussiste quando il referto esporrebbe la
persona assistita a procedimento penale,in
questo caso interviene l’obbligo del segreto
professionale (art. 200 c.p.p.).
La
notitia criminis in ogni caso deve
essere sempre comunicata, se acquisita dalla
polizia giudiziaria, senza ritardo al P.M.
(art. 347 c.p.p.), la finalità della
sollecita informazione è quella di
consentire al P.M. il pronto esercizio delle
sue funzioni di direzioni dell’indagini e di
diretta esecuzione delle stesse (art. 348 e
370 c.p.p.).
In
particolare una situazione di abuso sessuale
può emergere o in forma esplicita, quando il
minore confida la propria situazione
traumatica ad una persona a lui vicina,
oppure in forma implicita, attraverso
indicatori comportamentali. Entrambe le
ipotesi di rivelazioni presentano nodi
problematici, la prima in relazione alla
credibilità del minore che rivela l’abuso,
la seconda in relazione agli accertamenti
medici richiesti a verifica dei
comportamenti sospetti, ma vedremo più
ampiamente nei capitoli seguenti.
2.2.3.2 La fase delle indagini preliminari
Dopo aver
iscritto la notizia di reato nell’apposito
registro, il P.M., dopo aver dato
comunicazione alla Procura della Repubblica
per i minorenni, inizia le indagini
preliminari, dirette ad accertare i
presupposti di fatto richiesti per il
concreto esercizio dell’azione penale.
Nonostante
la divergenza di intenti, come abbiamo
visto, sarebbe opportuno che gli
accertamenti e le indagini da parte delle
due Procure avvenissero in collaborazione e
soprattutto senza sovrapposizioni, per
evitare di sottoporre il bambino a un
eccesso d’investigazioni e interviste.
Il Tribunale
per minorenni a sua volta può decidere di
fare intervenire i Servizi Sociali, che
valutano soprattutto l’assetto familiare del
minore. Anche in questo caso è opportuno che
il loro intervento si concili con i tempi e
con le procedure del Tribunale ordinario e
dalle figure professionali da esso attivate.
Tale fase
già coinvolge attivamente il minore vittima,
che viene sentito dalle autorità competenti.
Le modalità di ascolto del minore possono
essere differenti:
a) il minore
viene ascoltato direttamente dal P.M., con o
senza l’ausilio di un consulente tecnico
esperto in psicologia infantile;
b) il minore
viene ascoltato da parte dell’Autorità di
pubblica Sicurezza (polizia giudiziaria),
con o senza l’ausilio di un consulente
tecnico;
c) il minore
viene ascoltato dal consulente tecnico
nominato dal P.M. In tal caso, qualora il
bambino compia rivelazioni in merito
all’abuso subito, il consulente tecnico
dovrebbe essere assistito dalla polizia
giudiziaria, in quanto le stesse potrebbero
essere assunte come "sommarie informazioni
testimoniali".
Nonostante
il nostro ordinamento nulla preveda in
questa fase in relazione all’audizione del
minore, l’ascolto deve essere tempestivo
rispetto al momento in cui è pervenuta la
segnalazione e le interviste non devono
essere troppo ripetute e numerose, in ogni
caso quest’ultime dovranno essere audio o
video registrate ed effettuate secondo
modalità tecnicamente corrette, utilizzando
i protocolli semi-strutturati esistenti
nella letteratura specialistica.
In seguito
dopo la fase delle indagini indirizzata a un
primo esame della situazione e alla raccolta
delle "sommarie informazioni", il consulente
tecnico, in risposta ai quesiti posti dal
P.M., effettuerà altri incontri volti a
valutare gli indicatori psicopatologici e
comportamentali e l’attendibilità delle
dichiarazioni.
Il P.M. può
attivare anche altre consulenze tecniche di
natura medico-legale, indirizzate all’esame
fisico del bambino e al rilevamento di segni
specificamente correlati o comunque
compatibili con l’abuso sessuale. Occorre
sottolineare come l’individuazione di
indicatori fisici specifici risulti molto
rara, specie una volta trascorso un
prolungato lasso di tempo rispetto
all’evento.
Possiamo
concludere che “una
indagine intelligente, soprattutto per le
problematiche esistenti in tema di audizione
del minorenne parte lesa dell’abuso,
dovrebbe cercare di
deresponsabilizzare processualmente
il soggetto passivo del reato con
l’acquisizione di numerosi dati di prova di
riscontro alla sua narrazione, che rimane
ovviamente il fulcro essenziale di tutta la
materia probatoria, ed anche rappresentativi
di fatti diretti”.
L’utilizzabilità probatoria degli atti
assunti dalla polizia giudiziaria e dal P.M.
è limitata, in quanto generalmente
acquisiscono valore solo ai fini della
valutazione della credibilità del testimone
e non come elemento di prova di quanto
affermato (art. 500
c.p.p., come modificato dalla l. 63/2001
"Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di formazione e
valutazione della prova in attuazione della
legge costituzionale di riforma dell’art.
111 della Costituzione").
Ed è per questo motivo che sempre più
frequente dovrebbe essere il ricorso allo
strumento processuale dell’incidente
probatorio,
che permette la piena utilizzabilità in
dibattimento delle prove assunte.
L’audizione nel corso dell’incidente
probatorio, si svolge con l’ausilio del
consulente tecnico nominato dal giudice
delle indagini preliminari, che assiste
(dietro uno specchio unidirezionale) insieme
ai rappresentanti delle parti; questa fase,
a differenza della precedente, è soggetta al
contraddittorio tra le parti, anche
attraverso la nomina di consulenti tecnici.
Occorre
ricordare che nell’ordinamento penale
italiano vige il modello accusatorio, di cui
uno dei principi cardine è costituito dalla
formazione in giudizio delle prove, nel
contraddittorio tra le parti, innanzi al
giudice dibattimentale e che l’incidente
probatorio costituisce l’unica eccezione a
questo modello.
2.2.3.3 Le indagini difensive
La legge del
7 dicembre 2000, n. 397 in tema di
"Disposizioni in materia di indagini
difensive", trasfusa nel titolo VI-bis
"Investigazioni difensive" (391 bis e ss.)
prevede che i difensori di una qualsiasi
delle parti private possono, o personalmente
o per mezzo di sostituto o di un
investigatore o di un consulente possono
conferire con le persone in grado di
riferire circostanze utili ai fini
dell’attività investigativa, e quindi
possono raccogliere a loro piacimento e
discrezione, anche coattivamente, e in via
preventiva, informazioni e dichiarazioni
anche presso soggetti minorenni, con la
contestuale formazione dei verbali da far
valere davanti al giudice, senza esser
tenuti a tutele protettive, nemmeno minimali.
Unico limite
è l’art 190 bis c.p.p. secondo cui non può
essere interpellato, nemmeno dal difensore
dell’indagato, il minore che è già stato
sentito in precedenza, salvo che l’esame
riguardi fatti o circostanze diversi da
quelli oggetto delle precedenti
dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengano necessario sulla
base di specifiche esigenze.
2.2.3.4 Processo penale
All’esito
delle indagini preliminari, il P.M. può
chiedere al giudice l’archiviazione per
infondatezza della notizia di reato (art.
408 c.p.p.), ferma restando la possibilità
per la persona offesa di chiedere la
prosecuzione delle indagini preliminari
indicando l’oggetto dell’investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova
(art. 410 c.p.p.), oppure chiede l’esercizio
dell’azione penale, formulando l’imputazione
(405 c.p.p.). In quest’ultimo caso inizia la
fase strettamente processuale, che segue i
principi dell’art. 111
della Costituzione (come modificato dalla
legge costituzionale del 23 novembre 1999,
n. 2 e la successiva collegata legge
ordinaria del 1 marzo 2001, n. 63).
Nell’ambito
di tale fase e in particolare in relazione
ai reati di abuso sessuale su minori,
fondamentale, nonché di grande difficoltà e
delicatezza risulta l’acquisizione della
prova. Un ruolo centrale è occupato, come
vedremo, dalla testimonianza (art. 194
c.p.p.) del minore poiché, oltre che
vittima, è spesso l’unico testimone oculare
disponibile. Un altro mezzo di prova
irrinunciabile in questi casi è la perizia
(art. 220 c.p.p.), posta in essere da
ausiliari del giudice, i periti, muniti di
particolari cognizioni tecnico-scientifiche.
La perizia è obbligatoriamente disposta dal
giudice, anche d’ufficio, quando occorre
svolgere indagini o acquisire dati o
valutazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, scientifiche o
artistiche. Inammissibile è invece la
perizia criminologia, tranne che sia
correlata a cause patologiche (art. 220,
comma 2 c.p.p.). Eccezioni a tale
inammissibilità si riscontrano nella fase
dell’esecuzione della pena, come prevedono
una serie di norme dell’ordinamento
penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) e
del relativo regolamento di esecuzione
(d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431),
e nell’ambito della giustizia minorile. Il
r. d. del 20 luglio 1934, n. 1404 recante
"Istituzione e funzionamento del tribunale
per i minorenni", in relazione alla
composizione del collegio stabilisce che ne
facciano parte, oltre a due magistrati , due
cittadini, un uomo e una donna, benemeriti,
dell’assistenza sociale, scelti fra i
cultori di biologia, psichiatria, dia
antropologia criminale, di pedagogia, di
psicologia, che abbiano compiuto il
trentesimo anno di età. Infine l’art. 9
del d.p.r. del 22 settembre 1988, n. 448
prevede la possibilità di ricorrere ad
esperti per gli accertamenti sulla
personalità del minorenne.
III CAPITOLO
CRITERI DI VALUTAZIONE NELL’ABUSO
ALL’INFANZIA
3.1 PREMESSA: INCERTEZZA E DIFFICOLTA’ DELLA
VALUTAZIONE
La
valutazione dell’abuso all’infanzia è
operazione estremamente complessa e
delicata, in relazione ad essa vari percorsi
teorici sono stati evidenziati:
il primo conduce dal visibile
all’invisibile, si tratta dei primi studi e
teorie che sono partiti da un approccio
medico-pediatrico, l’osservazione è rivolta
soprattutto ai segni evidenti (fisici,
comportamentali, psicofisiologici) di una
condizione fisica conseguente a un’azione di
maltrattamento. Il secondo percorso è
sintetizzabile nella dialettica tra
semplice/lineare e complesso/strutturale, il
maltrattamento e l’abuso sono difficilmente
interpretabili attraverso relazioni
causa-effetto troppo dirette e lineari, non
esistono profili-tipo di bambini abusati e
nemmeno di adulti abusanti. L’ultimo
percorso, quello attualmente più approvato,
conduce alla formulazione di modelli di
valutazione scientifica fondati e condivisi,
derivati dall’esperienze e dalle ricerche
sul campo. Da qui l’adozione e il continuo
perfezionamento di strumenti valutativi e
diagnostici precisi, di protocolli e linee
guida che dovrebbero orientare tutti coloro
che si occupano di abuso all’infanzia
(insegnanti, assistenti sociali, magistrati
e forze dell’ordine, pediatri,
neuropsichiatri infantili e psicologi), si
aggiunge di conseguenza l’esigenza di una
formazione continua di tali professionisti
dell’infanzia.
L’importanza
fondamentale nell’elaborazione di modelli
scientifici di valutazione si collega in
modo imprescindibile con il recente
orientamento di Federico Stella che, dopo
aver affermato che solo chi ha colpevolmente
causato l’evento può essere punito e ciò non
può prescindere da provare causalità e
colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio,
nella sua rielaborazione della teoria
condizionalistica della causalità, evidenzia
una trasformazione di assoluta rilevanza.
Egli introduce il c.d. modello di
sussunzione sotto leggi scientifiche: la
spiegazione della causa di un evento si
ottiene dimostrando l’avvenuta
concretizzazione della legge scientifica di
copertura pertinente nel caso particolare
(c.d. prova particolaristica). Le leggi di
copertura, per il diritto penale, sono le
leggi causali, cioè leggi di forma
universale oppure leggi statistiche quasi
universali, perché provviste di un
coefficiente percentualistico vicinissimo
all’uno. Non trova invece spazio nella
cultura delle prove la c.d. causalità
probabilistica o causalità generale (il
criterio dell’idoneità ex ante e il criterio
dell’aumento o della mancata diminuzione del
rischio), in relazione a ciò è divenuta
celebre la sentenza "Franzese" (Cass., SS.
UU., 11 settembre 2002, n. 30328).
Ammettere il
concetto di possibilità o probabilità nel
processo penale vorrebbe dire venir meno
alla regola dell’“oltre ragionevole dubbio”,
che mira a proteggere massimamente
l’innocente e con lui i fondamentali valori
della democrazia.
Sulla base
di queste considerazioni applicate al nostro
caso, rileviamo che le maggiori perplessità
riguardano la perizia medica e psicologica,
quale strumento di rilevazione degli
indicatori di abuso sessuale.
Se è vero
che la valutazione dell’abuso sessuale deve
essere effettuata secondo elaborati modelli
scientifici, una riflessione importante deve
essere fatta in relazione alla capacità dei
periti ed esperti di applicare le proprie
conoscenze scientifiche.
Partiamo col
costatare due erronee tendenze, causa di
gravi errori e ingiuste pronunce: l’asserita
autonomia del sistema delle prove e
l’asserita autonomia di metodi e mezzi delle
scienze, in particolare vedremo della
medicina. In realtà da un lato il diritto
delle prove è autonomo perché da solo
definisce , in funzione degli scopi del
processo, i criteri di affidabilità degli
enunciati scientifici, ma la sua autonomia è
relativa in quanto quei criteri sono scelti
fra quelli che il dibattito scientifico
indica come maggiormente utili alla
rivelazione della verità dei fatti.
Dall’altro,
la medicina ha purtroppo, per lungo tempo,
fondato i suoi giudizi su un proprio
concetto di causa (idoneità lesiva) e un
proprio metodo (c.d. criteriologia) slegato
dall’accertamento causale (Cazzaniga, 1919).
Benché il metodo criteriologico sia poi
stato definito, sulla scorta delle
riflessioni di Barni (1995), un metodo
“fallace” e “arbitrario” “antiscientifico”,
ancora negli ultimi anni il concetto di
causa idonea o adeguata sembra prevalere, il
rischio che si corre è quello di pareri e
consulenze fuorvianti, che costituiscono la
base per la condanna di innocenti.
Il perito
medico deve esprimere conclusioni coerenti
con il punto di vista del diritto penale, e
quindi accertare, sulla base della scienza,
se, senza la condotta umana, l’evento si
sarebbe o non si sarebbe verificato. E’ un
grave errore fondare la diagnosi sull’idea
esclusiva di adeguatezza, idoneità causale,
nel nostro caso in particolare di
compatibilità.
Il problema
diviene più complesso quando si fa
riferimento a scienze quali la psicologia e
psichiatria, innanzitutto perché esse
incontrano ancora molte difficoltà nella
conquista dello status di scientificità, e
poi perché tra tutte le scienze sono
sicuramente la più mutabili, le loro ipotesi
non possono di conseguenza costituire la
base di una sentenza di condanna o di un
giudizio sfavorevole all’imputato, ciò è
impedito dalla regola dell’”oltre
ragionevole dubbio”.
Secondo la
sentenza Daubert
(1993) della Corte Suprema degli Stati
Uniti, i giudici dovrebbero ritenere
affidabili solo le ipotesi scientifiche che
godono di un alto grado di conferma, che
siano state sottoposte a tentativi falliti
di falsificazione, che abbiano ricevuto il
consenso della comunità scientifica, che
siano state pubblicate su riviste
scientifiche e quindi sottoposte a peer
review e che rendano noto il proprio
tasso di errore. Questi sono gli standard di
affidabilità e validità che dovrebbero
essere applicati alle testimonianze degli
esperti.
Nell’incertezza della scienza, legata alla
perenne mutabilità delle ipotesi
scientifiche, risulta quindi di estrema
importanza fare ricorso a metodi
scientifici, che consentano di formulare un
giudizio di affidabilità o inaffidabilità di
un’ipotesi, ricordando che “la validità
scientifica per uno scopo non è
necessariamente validità per altri scopi” (Daubert,
1993), nel senso che una teoria valida in
relazione ad una sua concreta utilizzazione
può non essere di alcun aiuto al giudice
penale.
Ancora la
Corte Suprema degli Stati Uniti, cui Stella
aderisce, afferma nella stessa sentenza che
il giudice diventa il custode del metodo
scientifico: a lui spetta il compito di
selezionare, attraverso i criteri
evidenziati, le teorie e le metodologie
scientifiche sottoposte alla sua attenzione,
esercitando un controllo più accurato sulle
prove portate dagli esperti.
3.2 GLI
INDICATORI DI ABUSO SESSUALE
Accertare un
caso di abuso sessuale sul minore significa,
come abbiamo visto, operare un intervento
delicato e complesso che presuppone un alto
grado di competenza e professionalità in
ciascuno degli operatori che, pur con
compiti e modalità diverse, ne prendono
parte. Presuppone inoltre un buon livello di
coordinamento e collaborazione tra le
diverse aree di competenza, in modo da
operare con un’ottica allargata che tenga
conto sia degli aspetti fisici, psicologici,
individuali e relazionali.
Per
accertare l’effettivo verificarsi di un
abuso sessuale è possibile utilizzare una
serie di criteri o indicatori:
a)
indicatori cognitivi;
b)
indicatori fisici;
c)
indicatori emotivi e comportamentali.
3.2.1
Indicatori cognitivi
Tra gli
indicatori cognitivi possono rientrare le
conoscenze sessuali inadeguate per l’età, le
modalità di rivelazione da parte del bambino
vittima dell’asserito abuso sessuale, i
dettagli dell’asserito abuso. Nel racconto
del minore vittima può essere individuata
anche una certa confusione nel ricordo dei
fatti e nella sovrapposizione dei tempi.
Per scoprire
gli indicatori di tipo cognitivo le aree da
investigare sono: il livello di coerenza
delle dichiarazioni, l’elaborazione
fantastica, il giudizio morale, la chiarezza
semantica.
Si rileva di
particolare importanza, soprattutto per la
valutazione della testimonianza del bambino,
la conoscenza dello sviluppo cognitivo.
Lo studioso che ha maggiormente contribuito
a modificare l'immagine del fanciullo e
dell'educazione nel XX secolo è lo psicologo
svizzero Jean Piaget. Il suo apporto alla
psicologia dell'età evolutiva consiste
nell'aver dato una dimostrazione concreta e
scientifica della specificità della natura
infantile che nei suoi modi di pensare,
agire, amare, fare, parlare è profondamente
diversa da quella dell'adulto.
In
particolare egli ha dedicato molti studi
allo sviluppo cognitivo del bambino,
distinguendo diverse fasi.
La prima
infanzia, da zero a quattro anni, è
caratterizzata da una forma di pensiero
definito autistico, pre-logico, pre-morale.
Questa fase è dominata dal bisogno immediato
di gratificazione del bambino che può
deformare la realtà per adeguarla ai propri
bisogni. L’organizzazione egocentrica delle
sue strutture cognitive ed espressive lo
rende incapace di operare distinzioni tra
reale e immaginario, tra mondo interno e
mondo esterno e ciò è aggravato anche
dall’assenza di giudizio morale, cioè la
capacità di distinguere tra il bene e il
male (Piaget, 1932).
I suoi ragionamenti sono pre-logici,
procedono cioè sulla base di associazioni di
immagini o sensazioni. Il suo pensiero è
autistico (autismo nel senso che il bambino
a quest’età è concentrato solo su sé stesso
e sulle sue esigenze), ne consegue l’assenza
di un requisito essenziale ai fini
testimoniali, cioè l’esame della realtà.
Anche la capacità mnestica dei bambini al di
sotto dei cinque anni è motivo di
discussione, si afferma che i loro ricordi
possono subire manipolazioni interne
(confusione dei ricordi con le fantasie) ed
esterne (contaminazione dei ricordi reali da
suggestioni o racconti di altre persone).
In questa
fase si sviluppa inoltre l’apprendimento del
linguaggio, il bambino apprende un grande
numero di parole senza conoscerne il loro
significato esatto e capita spesso che le
utilizzi in un’accezione talvolta molto
diversa da quella data dagli adulti.
La fase
seconda infanzia, dai quattro fino ai
sei-sette anni, detta dello stadio
operatorio concreto, prevede processi
cognitivi di generalizzazione, i bambini
trasferiscono le conoscenze di un’esperienza
specifica ad altre esperienze simili.
Secondo
Piaget in ogni caso la prima e la seconda
infanzia è contraddistinta dalla difficoltà
a separare i fatti dalle fantasie.
Si passa poi
alla fase della preadolescenza con lo
sviluppo del pensiero operativo formale,
caratterizzato dalla logica, flessibilità,
astrazione e dal pensiero
ipotetico-deduttivo e infine la fase
dell’adolescenza con il perfezionamento
delle operazioni logico formali.
3.2.2
Indicatori fisici medico-legali
Tra gli
indicatori fisici di abuso sessuale vi
sono: segni cutanei, quali contusioni e
abrasioni se l’ausilio è stato compiuto
anche con violenza fisica, infiammazioni
aspecifiche localizzate e sanguinamenti,
fino a gravi lesioni genitali, infezioni
genito-urinarie, e malattie sessualmente
trasmissibili.
Generalmente
non si rilevano segni fisici che siano prove
certe di un avvenuto abuso sessuale, ma
nella maggior parte dei casi i segni fisici
rilevati sono piuttosto indicatori di una
situazione organica che, come si legge in
molte perizie, può essere compatibile con un
abuso, ossia può derivare sia da una
violenza sia da altre cause, quali ad
esempio patologie infiammatorie;
questa compatibilità è troppo generica per
provare nessi di causa (art. 9, Carta di
Noto).
Nel commento
alla sentenza di primo grado del Tribunale
di Milano (sez. VI penale, 22 gennaio 1996 –
Pres. D’Avossa) e alla seguente sentenza di
secondo grado della IV sezione della Corte
d’Appello di Milano si mette bene in
evidenza che «la formula della compatibilità
è assai meno neutra della possibilità, in
quanto contiene una suggestione (magari
inconscia sia in chi la usa sia in chi la
percepisce) di maggiore propensione verso
una determinata interpretazione.»
Non bisogna
correre il rischio che il perito compia
"un’attribuzione di significanza", essendo
privo della conoscenza processuale e se nel
caso ciò si verifichi la mera opinione
personale del perito non deve tramutarsi in
un dato tecnico. «La categoria valutativa
della compatibilità deve essere utilizzata
con l’acuta coscienza dei suoi limiti e dei
fraintendimenti che può ingenerare e proprio
per questi motivi è opportuno abbandonarla.»
Si deve
ricordare inoltre da un lato che molti
bambini non presentano segni fisici di
violenza dato che, spesso, l’abuso sessuale
sui bambini, in particolare molto piccoli,
non consiste nella penetrazione ma in una
serie di pratiche sessuali che non è
possibile dimostrare a posteriori,
dall’altro che anche quando la violenza
comprenda la penetrazione è necessario che
la visita medica avvenga al più presto
(entro massimo 72 ore dall’abuso) affinché i
segni fisici siano ancora riconoscibili.
L’abuso viene considerato certo quando viene
individuata la presenza di batteri o virus a
trasmissione sessuale, anche la presenza di
sperma, liquido seminale, attività della
fosfatasi acida delle secrezioni (derivante
dal liquido prostatico dell’abusatore sono
ritenuti segni certi.
L’AACAP (American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry) individua e
classifica a sua volta, gli indicatori
fisici di abuso sessuale, da interpretare
sempre con la necessaria cautela (vedi
tabella
3.2.2).
Tabella 3.2.2
Indicatori fisici di abuso sessuale
individuati dall’American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry.
|
Indicatori fisici di abuso
sessuale
Nella
maggior parte dei bambini
sessualmente abusati non è
dimostrabile l’esistenza di segni
fisici.
|
|
Indicatori aspecifici compatibili
con l’abuso sessuale
Infiammazione, ragade, emissione
purulenta, piccole fissurazioni
cutanee o lacerazioni nell’area
della forchetta posteriore, corpi
estranei nell’orifizio vaginale,
anale o uretrale.
|
|
Indicatori fortemente suggestivi
di abuso sessuale
Lacerazioni, recenti o cicatrizzate,
della mucosa vaginale o della mucosa
anale; allargamento dell’apertura
imenale; impronte di denti; esami di
laboratorio che mostrano l’esistenza
di malattie sessualmente
trasmissibili.
|
|
Indicatori certi
Presenza di sperma o di fosfatasi
acida; gravidanza.
|
Quando sono
necessari accertamenti sanitari per un
bambino che si ritiene abbia subito un
abuso sessuale, l’operatore sanitario più
consultato in Italia è il ginecologo (la
maggior parte degli abusi sessuali è a danno
di bambine, più disperse risultano le
competenze per le vittime di sesso
maschile).
Questi
professionisti dovrebbero avere una
formazione e competenza specifica e adeguata
per affrontare simili casi, scarsa è invece
la preparazione sia dei medici che degli
specialisti in ginecologia o pediatria,
manca inoltre in maniera assoluta la
preparazione psicologica utile per
confrontarsi con queste situazioni tanto
delicate.
Angelo P.
Giardino,
uno dei maggiori esperti medici in materia
in America, indica come dovrebbe
avvenire l’esame fisico di un bambino
vittima di un presunto abuso sessuale.
Innanzitutto nei casi di abuso sessuale sui
bambini, il colloquio con il bambino è una
componente fondamentale della valutazione
medica. Egli descrive i vari passaggi che
conducono all’esame fisico del bambino:
il medico e gli altri membri del team
interdisciplinare si presentano al
"caregiver" e al bambino, il medico
spiega come procede di solito la
valutazione, includendo la necessità di
parlare prima da solo con il "caregiver"
e poi da solo con il bambino La prima
intervista è fatta al "caregiver",
termine inglese che indica "colui che si
prende cura", il quale descrive le proprie
preoccupazioni, fornisce le informazioni
sulla salute del bambino e descrive tutte le
informazioni che si riferiscono all'abuso
ritenuto sospetto. In seguito viene
intervistato il bambino quando il
"caregiver" è assente, nell’ambito
dell’intervista viene usato un approccio
sensibile e adeguato al bambino, in modo da
evitare ulteriori traumi. Viene chiesto al
bambino il motivo per cui si trova nello
studio di un medico, vengono utilizzate
parole del bambino per le parti del corpo e
illustrazioni; la
documentazione meticolosa è una necessità
per questi tipo di dati, perché la
documentazione può essere considerata come
prova nelle azioni giudiziarie successive
che derivano dall’indagine, sarebbe sempre
opportuno videoregistrare o audioregistrare
l’intervista.
A differenza dell’abuso sessuale su un
adulto e in generale, le autorità concordano
che più di tre quarti degli esami fisici dei
bambini sospettati di essere abusati
sessualmente sono senza risultati
definitivi. Un certo numero di motivi
giustifica questa mancanza generale di
risultati. In primo luogo, il bambino e la
famiglia conoscono nella maggior parte dei
casi gli abusanti e la forza fisica non è
spesso un componente importante come negli
assalti sessuali dell'adulto. Frequentemente
la rilevazione dell'abuso è ritardata e le
valutazioni possono essere effettuate da
settimane a mesi dopo il contatto abusivo.
Per concludere, le membrane mucose che
compongono le strutture genitali guariscono
velocemente e, spesso, senza ferite
evidenti.
Il metodo generale all'esame fisico dovrebbe
seguire le tecniche standard per un esame
fisico completo. Nell'esaminare il bambino
che è sospettato di essere stato abusato
sessualmente, è necessario disporre
particolare rilievo sull'esame genitale ed
anale; tuttavia, i bambini dovrebbero
avvertire questo controllo della loro
anatomia anogenitale soltanto nel contesto
di un esame completo. In questo modo, i
bambini ricevono il messaggio che i loro
corpi interi e salute sono importanti; ciò
contribuisce a evitare la concentrazione
eccessiva sulle loro zone anogenitali.
3.2.3 Indicatori emotivi e comportamentali
Nei bambini abusati si riscontra spesso una
maggiore frequenza dei disturbi emotivi,
rilevata dai test di personalità e dai test
psicologici proiettivi, quali depressione,
stato ansioso, sentimenti di paura, disturbi
del sonno e incubi, stati di ipervigilanza o
"vigilanza di ghiaccio" (Kempe, 1978),cioè
un’attenzione ansiosa e immobile rivolta
all’ambiente circostante, come se il bambino
scrutasse con angoscia tutto ciò che lo
circonda per scoprirvi un pericolo
potenziale e per individuare e anticipare il
desiderio dell’altro,
regressione e nervosismo; e disturbi
comportamentali, quali maggiore aggressività
e comportamenti sessuali inadeguati per
l’età, in relazione a quest’ultimo
indicatore la questione che si pone, come
vedremo, è molto delicata.
Tuttavia bisogna notare che questi sintomi
non sono tipici e caratteristici di un
abuso: ad esempio incubi e stati d’ansia
possono essere generati da altri fattori e
circostanze. Per questo motivo tali sintomi
vengono denominati aspecifici, non legati a
una situazione d’abuso ma ad un malessere
generale del bambino; l’esperto interpellato
dovrà quindi sempre tener presenti ed
esplicitare tutte le eventuali ipotesi
alternative che possono spiegare questi
indicatori ed in ogni caso considerarli con
cautela all’interno di una valutazione
diagnostica complessiva.
Anche in relazione agli indicatori
comportamentali non è possibile utilizzare
la categoria della “compatibilità”. L’art. 9
della Carta di Noto fa obbligo
all’esperto di avvisare che le attuali
conoscenze in materia non consentono di
individuare dei nessi di compatibilità o
incompatibilità tra sintomi di disagio e
supposti eventi traumatici. Inoltre
l’esperto non deve esprimere sul punto della
compatibilità né pareri né formulare alcuna
conclusione.
Una medesima costellazione sintomatica può
infatti essere determinata da differenti
cause. Una medesima situazione stressogena
può determinare in soggetti diversi - anche
grazie alla presenza di diversi fattori di
resilienza o protezione personali o
ambientali - risposte psicologiche e
comportamentali affatto simili. L’articolo
n. 8 della Carta di Noto segnala inoltre che
“i sintomi di disagio che il minore
manifesta non possono essere considerati di
per sé come indicatori specifici di abuso
sessuale, potendo derivare da conflittualità
familiare o da altre cause, mentre la loro
assenza non esclude di per sé l'abuso”.
3.2.3.1 Disturbo Post-Traumatico da Stress
Il Disturbo Post-Traumatico da Stress (Post-Traumatic
Stress Disorder
-
PTSD) è una diagnosi psichiatrica che
comprende le risposte connesse al trauma
provocato da uno stress di intensità e/o
durata significativa.
Il PTSD
presenta delle importanti e a volte molto
gravi manifestazioni sintomatologiche.
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disturbi Mentali, IV ed. (DSM-IV) le
persone con questo disturbo sono state in
genere esposte ad un evento traumatico in
cui la persona ha vissuto, assistito o si è
confrontata con uno o più eventi che hanno
implicato minaccia alla propria o altrui
integrità fisica o gravi lesioni. Inoltre la
persona ha sperimentato paura intensa,
sentimenti di impotenza o di orrore.
L'evento considerato traumatico viene
generalmente rivissuto persistentemente
attraverso ricordi spiacevoli e pensieri
intrusivi, sogni legati all'evento,
percezioni come se l'evento traumatico si
stesse ripresentando (illusioni,
allucinazioni, flashback). Il soggetto può
presentare un intenso disagio psicologico
quando è in qualche modo esposto a fattori
che assomigliano o simbolizzano l'evento
traumatico, ovvero alle rappresentazioni
dell'evento stressante. La persona tende ad
evitare gli stimoli associati al trauma
attraverso sforzi per evitare di pensare
all'evento, evitamento di ciò che può
ricordare il trauma, può presentare
incapacità di ricordare alcuni aspetti
importanti dell'evento traumatico,
sensazione di distacco, diminuzione di
interessi, capacità ridotta di provare
sentimenti di amore, diminuzione delle
prospettive future, difficoltà di
addormentarsi o di mantenere il sonno,
irritabilità, ansia, scoppi di ira,
difficoltà di concentrazione, ipervigilanza.
Tutto questo, per poter diagnosticare il
disturbo, inoltre, deve poter essere
presente per più di un mese e può essere
acuto, cronico oppure con esordio ritardato,
quando i sintomi si presentano dopo sei mesi
dall'evento stressante. L'intervento per
questo tipo di problematiche è estremamente
personalizzato ed occorre prima di tutto una
precisa valutazione diagnostica.
Neppure
questo indicatore però è in grado di fornire
un indizio affidabile di avvenuto abuso,
esso come tutti gli altri indicatori di
alterazioni comportamentali ed emotive si
verifica anche in situazioni di
maltrattamento e nei casi di eventi
traumatici o stressanti, primo tra tutti,
come vedremo, la separazione dei genitori.
3.3 FONTI D’ERRORE
Questi
indicatori, rilevati generalmente
nell’ambito dell’effettuazione delle
consulenze tecniche e delle perizie,
tuttavia non possono essere utilizzati
indiscriminatamente, perché la presenza di
uno o più di essi può essere determinata
anche da altre cause, costituendo il rischio
di una correlazione illusoria e sbagliata
tra causa supposta/abuso sessuale e
conseguenze/indicatori.
In relazione
agli indicatori cognitivi l’errore più
frequente è l’essere portati a pensare che,
se un bambino ha conoscenze in materia di
sesso inadeguate alla sua età, non può che
averle acquisite attraverso contatti
sessuali diretti. Frequentemente capita in
realtà che il bambino abbia visto
determinate scene nei film oppure abbia
ascoltato adulti che ne parlavano.
Attualmente infatti i bambini sono esposti,
attraverso i mezzi di comunicazione , a
forti stimoli concernenti la sessualità e
ciò ha incrementato le loro conoscenze del
comportamento sessuale, risulta quindi
difficile parlare di conoscenze
inappropriate all’età .
Nel caso
degli indicatori fisici,
quando i segni ed i sintomi fisici sono
presenti, la procedura migliore è di
generare una vasta diagnosi differenziale
(DDx), progredire attraverso un esame
attento per escludere le diverse opzioni
diagnostiche e per arrivare finalmente ad
una diagnosi. Un certo numero di condizioni
mediche possono imitare i risultati
possibili in persone che sono state abusate
sessualmente; questi sono considerati
risultati aspecifici. E’ di fondamentale
importanza e utilità un approccio
organizzato al processo diagnostico. In
particolare la diagnosi differenziale per i
seguenti 4 risultati genitali, sanguinamento
genitale, perdite vaginali, ferite
anogenitali, irritazioni anogenitali,
conosciuti per essere associato con l’abuso
sessuale, è molto discussa.
Ad esempio, nelle bambine, una diagnosi di
neovascolarizzazione è giudicata compatibile
con ripetuti atti sessuali, ma anche con
infiammazioni vaginali. L’integrità imenale
si presta a conclusioni equivoche, in quanto
apparenti lacerazioni possono in realtà
corrispondere a particolarità morfologiche
congenite.
L’aspetto morfologico dell’imene, che
caratterizza le più comuni varianti
anatomiche (anulare, semilunare, fimbriato),
può dipendere infatti non solo da fattori
costituzionali, ma anche dalla posizione
anatomica che viene fatta assumere dalla
bambina durante l’esame fisico, nonché
dall’assetto ormonale della stessa.
Ai fini quindi di una corretta
interpretazione delle lesioni mucose e
tegumentarie rilevabili nelle aree genitali,
perigenitali e anali è necessario operare le
opportune diagnosi differenziali, con le più
svariate patologie su base
flogistico-reattiva ed infettiva sia acute
che croniche. Sarà poi il quadro clinico nel
suo complesso sintomatologico ed obiettivo,
documentato con gli accertamenti
specialistici e di laboratorio, a sciogliere
ogni dubbio.
In relazione a ciò di frequente
utilizzazione per una più corretta diagnosi
è il colposcopio, particolare microscopio
che consente di visionare
a forte ingrandimento e con un’ottimale
illuminazione i genitali femminili, a
questo può essere collegato un sistema di
macchine fotografiche e telecamere in modo
da ottenere una documentazione dei reperti
rilevati, che potrà essere più accuratamente
studiata e eviterà al bambino di sottoporsi
ad ulteriori visite.
La sentenza
n. 21406/2001 della Cassazione,
che si conclude con una conferma della
sentenza di condanna di secondo grado, si
basa in maniera incisiva sulle le risultanze
dell'esito della perizia medico legale, che
"hanno evidenziato, oltre all'esistenza di
neovascolarizzazione e di ragadi, non
riconducibili ad episodi di natura sessuale,
perché distanti nel tempo, anche gli esiti
di una linea cicatriziale larga un
centimetro che origina dalla commissura
posteriore e si estende verso lo sfintere,
dimostrativa di una pregressa lesione, non
attribuibile a traumi diversi dall'abuso
sessuale". Tale sentenza evidenzia dunque la
tendenza a dare una particolare importanza,
in ambito processuale, alla perizia medico
legale. Per questo è necessario, come
abbiamo più volte ripetuto, che la perizia
venga effettuata in modo serio da
professionisti specializzati.
Da una
ricerca svolta in ambito medico legale
su un gruppo di sentenze pronunciate dal
Tribunale di Milano tra il 1996 e 2000 per
abuso sessuale sui minori, risultano
prevalenti i casi nei quali il più rilevante
riscontro esterno alle dichiarazioni delle
vittime è costituito proprio dagli esiti
delle consulenze tecniche; queste, pur non
potendo sempre fornire una conferma certa
degli abusi, risultano e sono considerate
strumenti fondamentali per avvalorare
oggettivamente le dichiarazioni delle parti
lese, anche se non possono costituire il
solo ed esclusivo elemento probatorio per
fondare la decisione finale. La ricerca
rileva che l’elemento probatorio
maggiormente utilizzato, accanto alle
dichiarazioni della parte lesa, per
avvalorare il giudizio finale è
rappresentato dai risultati pervenuti dalla
Consulenza Tecnica ginecologica effettuata
sulle vittime (vedi tabella 2.2.4).
Tabella 3.2.4 Casi in cui la
consulenza tecnica ha svolto un’importante
funzione
probatoria nel processo.
|
|
N. vittime
|
Sì |
No |
|
Condanna
|
32 |
26
|
6 |
|
Assoluzione
|
5 |
3 |
2 |
|
Archiviazione
|
7 |
3 |
4
|
|
Totale
|
44 |
32 |
12 |
Si conclude
che in tutti i casi considerati i consulenti
tecnici hanno fornito un ventaglio di
ipotesi deducibili dagli elementi
riscontrati ed il Giudice ha assunto la
funzione di valutare queste ipotesi, nel
senso che conferisce ad esse maggiore o
minore consistenza probatoria attraverso
l’integrazione con gli altri elementi di
prova acquisiti al processo. Purtroppo le
probabilità che l’esame medico ginecologico
consegua le finalità della giustizia, e cioè
documenti inequivocabilmente il reato oppure
esplicitamente lo escluda, sono tuttavia
inferiori alle comuni aspettative, e
dipendono soprattutto dal tempo trascorso
dall’evento criminoso. E’ esperienza ormai
consolidata che i segni obiettivi di abuso
sessuale possono essere rilevati con tanta
maggiore probabilità quanto minore è il
tempo trascorso dall’evento criminoso. Gli
effetti del trauma apportato sui genitali si
risolvono, infatti, rapidamente nella
massima parte dei casi così da essere
difficilmente riconoscibili dopo settimane o
mesi.
Anche la
scienza medica, inoltre, in qualità di
scienza è soggetta a una perenne mutabilità,
i medici devono affidarsi alla conoscenza
teorica, accettata dalla comunità
scientifica in un dato momento storico, ma
essa non può essere vera in modo assoluto e
quindi dobbiamo concludere che non esiste
una diagnosi vera al di là di ogni possibile
dubbio.
Per quanto
riguarda l’equivocità degli indicatori
emotivi e comportamentali, Dillon (1987)
ha condotto una ricerca intensa a mettere in
guardia contro certi parametri di giudizio
empirici e criteri valutativi generati dal
sapere comune. Questo autore ha esaminato
alcune delle generalizzazioni maggiormente
diffuse
in tema di accuse a sfondo sessuale, ad
esempio, la presenza di incubi, eccesso di
masturbazione e depressione, affermando che
essi non costituiscono di per sé segni di
abuso sessuale.
Anche
Schaefer e Geier (1988)
individuano due tipi di comportamento da
parte del bambino che possono indurre
l'adulto ad avanzare un’accusa di abuso
sessuale: a) ogni attività di tipo sessuale
da parte del bambino, come masturbazione o
introduzione di oggetti nella vagina o
nell’ano.
Di solito
questa situazione stimola l’indagine della
madre che può essere erroneamente
interpretata come abuso sessuale. b)
manifestazione da parte del bambino di
comportamenti di tipo regressivo (bagnare il
letto, ansia, atteggiamenti oppositivi o di
ritiro).
Questo tipo
di comportamenti è spesso presente in
bambini in età prescolare come reazioni a
situazioni di disagio familiari, di stress,
di divorzio o rottura familiare.
3.3.1
Denunce di abuso sessuale sui bambini nei
processi di separazione o divorzio
Complesse
sono le dinamiche che si innescano
nell’ambito di conflitti familiari, di una
separazione o divorzio. Il Comitato sugli
aspetti psicologici della salute del bambino
e della famiglia dell’Accademia Americana
dei Pediatri
ha evidenziato il pericolo di scambiare per
segnali di abuso comportamenti che invece
sono collegati con la fase di dissoluzione
del legame matrimoniale.
In
particolare i bambini sotto i tre anni
possono riflettere le preoccupazioni, le
ansie e le angosce degli adulti; possono
rispondere con irritabilità, crisi di
pianto, paura, ansia da separazione,
insonnia, comportamenti aggressivi o
regressione a stadi precedenti di sviluppo.
Anche in
campo medico un analogo avvertimento viene
da Finkel e Paradise (1992),
che sottolineano che molti disturbi dei
bambini sottoposti ad abusi sessuali possono
essere varianti dello sviluppo normale o di
stress psicologici aspecifici.
Abbiamo
inoltre già visto come anche il Disturbo
Post-Traumatico da Stress
possa presentarsi frequentemente in
situazione di disagio familiare, in
particolare nei casi di separazione o
divorzio e non possa quindi rappresentare un
indicatore sicuro di abuso sessuale.
Inoltre
Lebovici (1990)
segnala un aumento dell’attività
autoerotica nei bambini quando l’ambiente
familiare diventa teso ed esplode la
conflittualità tra i coniugi, quando il
bambino viene messo di fronte alla
prospettiva di perdere sicurezza e
stabilità. La masturbazione diventa una
funzione di compensazione e di recupero
degli spazi di potere e di dominio nel
rapporto con i genitori.
Nelle cause
di separazione si assiste spesso a denunce
di abuso sessuale da parte di uno o
dell’altro genitore, che più o meno
consapevolmente possono fraintendere i fatti
e distorcere la realtà.
I bambini
risentono in maniera molto forte delle
continue tensioni causate dal processo di
separazione o divorzio, presentando disturbi
comportamentali che non dovrebbero quindi,
di per sé, condurre alla presunta diagnosi
di abuso. Oltre ai fraintendimenti dei
genitori, bisogna anche dire che gli stessi
specialisti scambiano sovente per sintomi di
abuso, i sintomi da separazione anche
perchè, come insegnano i più accreditati
manuali di psichiatria, spesso tali sintomi
coincidono. Pertanto, essendo le accuse di
abuso di bambini piccoli molto spesso
collegate alla separazione, tali indicatori
da stress non devono necessariamente
considerarsi dati diagnostici, essendo
preferibile considerare anche il rischio che
le denunce di abuso sessuale, presentate in
concomitanza con una causa di separazione
giudiziale, abbiano carattere strumentale.
Blush e Ross
(1987)
descrivono alcuni casi di valutazione di
abuso in cui le accuse, rivolte nel corso o
in seguito di separazioni e divorzi, si sono
rilevate false. Gli autori hanno definito
questo fenomeno Sindrome da accuse sessuali
in divorzio (SAID Syndrome), allo
scopo di indicare quel fenomeno particolare
delle accuse di abuso sessuale che un
genitore fa all’altro all’interno o alla
fine di una causa di divorzio, spesso per
ottenere l’affidamento dei figli.
E’ soprattutto in questi casi, come abbiamo
visto, che i bambini possono essere
coinvolti più o meno consapevolmente in quel
complesso di azioni chiamate Sindrome di
Alienazione Genitoriale.
La tabella
seguente
(2.2.4.1) illustra alcuni sintomi principali
legati a situazioni d’abuso e di stress per
la separazione dei genitori e mostra come
essi siano sovrapponibili.
Tabella 3.2.4.1
Comparazione dei sintomi da abuso e dei
sintomi da separazione dei genitori
|
Sintomi da abuso |
Sintomi da separazione
dei genitori |
|
Ansia, stress
|
Ansia, stress |
|
Pianti, irascibilità, paura,
disturbi del sonno e alimentazione
|
Pianti, irascibilità, disturbi del
sonno, incubi, crisi di pianto,
comportamento aggressivo
|
|
Sensi di colpa per non esser
riuscito ad evitare l’abuso
|
Sensi di colpa per l’infelicità dei
genitori |
|
Eccesso di masturbazione, spiccata
erotizzazione nei giochi e nei
comportamenti
|
Eccesso di masturbazione, spiccata
erotizzazione nei giochi e nei
comportamenti
|
|
Conoscenza del sesso inusuale per
l’età
|
|
|
Paura in presenza del genitore
abusante
|
|
|
Alterazione della personalità con
sintomi psiconevrotici (isteria,
fobie, ipocondria)
|
|
L’errore sta
nel voler utilizzare un insieme di
caratteristiche comuni nella popolazione per
identificare un evento, quale l’abuso
sessuale, che è decisamente più raro:
essendo la risposta allo stress aspecifica,
è molto difficile discriminare presunte
anomalie comportamentali ed affettive del
bambino come correlate al conflitto
genitoriale o all’abuso.
La sentenza
n. 9811/2007 della Cassazione prosegue il
cammino della "scientificizzazione" della
giurisprudenza nel riconoscere che il libero
convincimento e le c.d. massime d’esperienza
trovano un limite nei risultati scientifici.
Essa prende in considerazione il caso di una
bambina, in grave conflittualità con la
madre ritenuta, per la relazione
sentimentale che quest’ultima aveva con
l’imputato, la causa della crisi familiare e
della separazione dei genitori. Nella
bambina si crea un malessere dovuto alla
colpevolizzazione della figura materna e al
risentimento nei confronti dell’imputato.
Tale malessere, in forma di stress, viene
associato nelle sentenze di merito al
presunto abuso sessuale subito, ed è qui che
la Corte di Cassazione interviene affermando
che “la risposta allo stress è aspecifica
per cui le stesse reazioni emotive e
comportamentali possono derivare sia
dall’abuso sessuale sia dal conflitto
genitoriale, sia da entrambi i fattori”.
In questi
casi il fraintendimento oltre a condannare o
comunque infamare un innocente distrugge, in
maniera spesse volte irreversibile la
relazione tra il bambino e il genitore
accusato.
3.3.2 La
sessualità infantile come indicatore di
abuso sessuale: limiti
Una
trattazione particolare meritano, nel nostro
caso, gli indicatori cognitivi e
comportamentali che attengono la sfera
sessuale: è opinione diffusa che l’anomalo
nella sessualità, ossia il fatto che il
bambino abbia dei comportamenti sessuali
anomali, o che abbia conoscenze precoci
sulla sessualità, sia un valido indicatore
di abuso.
Per
identificare ciò che è anomalo, è necessario
però avere una approfondita conoscenza di
ciò che è normale, conoscenza che nel corso
dei secoli ha subito diverse tendenze.
Nei secoli
scorsi prevaleva l’immagine del bambino
innocente, alieno dalla malizia e dalla
sessualità, sincero e incapace di mentire,
una visione angelicata quindi che va
incontro alla costruzione di una pericolosa
mitologia unilaterale.
In seguito
viene meno, grazie anche alle ricerche sulla
sessualità dei bambini, l’antisessualità
attribuita a quest’ultimi e il dogma che i
bambini non possono parlare di qualcosa che
non abbiano in qualche modo sperimentato e
che le espressioni di sessualità in età non
appropriata significano che il bambino è
stato sessualmente abusato.
E’ a partire
dal XX secolo con l’opera di Sigmund Freud
che la sessualità dei bambini é stata
scientificamente evidenziata e considerata
un aspetto importante nell'ambito dello
sviluppo psichico.
Nel suo
saggio sulla sessualità infantile, Freud
parla della sessualità come di una pulsione,
un istinto innato il cui sviluppo inizia
dalla nascita.
La
sessualità non viene appresa dall’individuo,
ma si manifesta in modo spontaneo, "il
neonato porta la sessualità in sé venendo al
mondo" (Freud, 1907).
Freud spiega come alcuni comportamenti
sessuali siano normali nei bambini e
sottolinea soprattutto come tali
comportamenti non avvengano solo per motivi
consolatori o per curiosità, ma perché essi
sono la manifestazione dell’innata identità
sessuale e personale attraverso un graduale
processo d’identificazione.
Freud
ritiene che la sessualità della prima
infanzia sia sempre stata ignorata in quanto
le persone non ne hanno un ricordo diretto,
a causa dell'amnesia infantile in merito
agli avvenimenti accaduti prima dei 6 anni.
Mentre
quindi in precedenza era opinione diffusa
che la sessualità si manifestasse solo con
l'adolescenza, Freud e dopo di lui molti
altri studiosi mettono in evidenza che lo
sviluppo psicosessuale dei bambino inizia
con la nascita. Egli infatti afferma « E’
opinione comune che l’impulso sessuale sia
assente durante l’infanzia e che si risvegli
nel periodo che si definisce pubertà. Questo
non è un errore qualsiasi, ma un errore
carico di gravi conseguenze, perché è la
causa dell’attuale ignoranza sulle relazioni
fondamentali della vita sessuale».
Freud
ipotizza che lo sviluppo psicosessuale del
bambino si svolga, dall'inizio della vita,
attraverso diverse fasi: la fase orale nei
primissimi mesi di vita del bambino fino al
secondo anno di età. Questa fase è
caratterizzata, da una parte, dall'attività
della suzione, dall'altra,
dall'introiezione. Nella suzione lo scopo
dell'assunzione di cibo è escluso. Le labbra
del bambino si comportano in questo caso
come una zona esogena, l'attività sessuale
si appoggia in primo luogo a una delle
funzioni vitali e solo dopo se ne rende
indipendente; la fase anale/uretrale nel
secondo e nel terzo anno, in questa fase il
bambino raggiunge il controllo del
funzionamento dello sfintere anale che si
esprime nell'evacuazione e nella ritenzione
delle feci; la fase fallica nei tre/cinque
anni; infine la fase di latenza nei
cinque/sei fino ai dieci/undici per
consolidarsi successivamente nella fase
genitale con l'avvento della pubertà.
Ogni
manifestazione sessuale infantile ha tre
caratteristiche:
1) sorge
appoggiandosi a una delle funzioni vitali;
2)non
conosce ancora un oggetto sessuale,è
autoerotica;
3)la sua
meta sessuale è dominata da una zona
erogena.
Le fasi
della sessualità indicate da Freud, orale,
anale e fallica, non sono solo dei brevi
passaggi nell’ambito dello sviluppo mentale,
ma producono riscontri a livello
comportamentale in quanto corrispondono a
determinate zone corporee erogene. La zona
erogena è una zona della pelle o della
mucosa nella quale le stimolazioni di un
certo tipo provocano una sensazione di
piacere di qualità determinata (Freud,
1905).
Le attività sessuali
della zona erogena che appartiene ai
genitali veri e propri sono l’inizio della
vita sessuale normale.
Nel corso dell’infanzia ogni fase può
sfumare nell’altra, rafforzarla o
distanziarla, può fissarla su posizioni
precedenti o anticiparla verso altre più
avanzate. Ne risulta un percorso nel quale
possono coesistere, pur con modalità
parziali, precocità e/o regressioni non
sempre prevedibili rispetto alla qualità
delle esperienze favorite o subite dal
bambino.
Il superamento di ciascuna di queste fasi
non significa che detta fase non lasci dei
residui anche quando si passa a quella
successiva, per cui si riscontrano delle
fissazioni benigne a ciascuna di queste
fasi, pur nell’ambito di uno sviluppo
sessuale non patologico.
Dati che risalgono a ricerche condotte in
Italia nel 1991 sulla sessualità infantile
(Colecchia, 1991)
dimostrano risultati inequivocabili e in
linea con quelli raggiunti da analoghe
ricerche a livello internazionale ( Johnson
e Friend, 1995).
In particolare si sono osservati i seguenti
comportamenti spontaneamente messi in atto
da un campione di bambini di età compresa
tra i 18 mesi e i 5 anni: acquisizione dello
schema corporeo attraverso lo specchio e
l'ispezione degli altri bambini; scoperta
della zona anale attraverso l'uso ludico
degli oggetti impiegati nelle pratiche
igieniche dei bambini (crema, borotalco,
cotton-fioc ecc).
L'uso di questi oggetti ha portato alla
scoperta e allo sviluppo del gioco della
"puntura"
caratterizzato da un crescente interesse
sessuale; scoperta della zona genitale con
acquisizione dell'identità sessuale;
tipizzazione sessuale delle modalità di
esibizione della zona anale e genitale.
Anche la giurisprudenza,
come si può vedere dalla recentissima
sentenza della Corte di cassazione, terza
sez. pen., n. 34416/06 mostra una precisa
inversione di tendenza da tempo auspicata.
Tale sentenza precisa che il gesto
''isolato'' di intimità sulla figlia
minorenne non può essere classificato come
''atto sessuale''. La Cassazione ha così
assolto dall' accusa di violenza sessuale un
padre che in primo grado era stato
condannato per il reato previsto dall'art.
609 bis del codice penale nei confronti
della figlia di 5 anni ''per avere compiuto
- si legge nella sentenza - con lei atti
sessuali consistititi nel toccarle e
pizzicarle gli organi genitali nonché nel
farsi toccare e strizzare il pene''. L'uomo,
era stato assolto dalla Corte d'appello di
Brescia ''perché il fatto non sussiste''. La
Cassazione ha riconfermato l'assoluzione di
quel padre perché anche se ''è credibile che
qualche gesto invasivo dell'intimità della
piccola possa essere stato compiuto dal
padre, tuttavia il carattere isolato e la
particolare tipologia non ne consentono la
certa caratterizzazione sessuale" e riguardo
ai comportamenti auto-erotici afferma che
"gli episodi di masturbazione non presentano
alcun serio collegamento con il reato
contestato, in quanto manifestazione di un
fenomeno tutto sommato fisiologico
nell'infanzia''.
Anche in
considerazione di ciò, tornando
all’utilizzazione del "comportamento
sessualizzato" e dei "giochi sessualizzati"
come indicatori per diagnosticare l’abuso,
possiamo affermare che essi non hanno
sicuramente di per sé un alto valore
discriminativo, ma anzi sono legati ad
un’approfondita conoscenza della condotta
sessuale infantile.
Friedrich e
colleghi (1991)
nel loro studio hanno sviluppato una scala
per misurare la presenza e il livello di
comportamento sessualizzato nei bambini (
Child Sexual Behavior Inventory - CSBI):
i dati ottenuti dimostrano che alcuni tipi
di comportamento sessuale, come toccarsi i
genitali o lo spogliarsi di fronte ad altre
persone, sono comuni anche tra bambini non
abusati.
Nello stesso
studio al fine di osservare l’influenza del
contesto di vita del bambino sulla presenza
di comportamenti sessualizzati, ognuno degli
item è stato messo in relazione con le
seguenti variabili: reddito familiare,
numero di fratelli, livello di istruzione
della madre, stato civile della madre,
eventi di vita, osservazione di rapporti
sessuali (alla televisione, nei film, nella
vita reale, ecc.), ore alla settimana
trascorse a scuola, qualità della relazione
con i compagni, livello di nudità in
famiglia. Quest’ultima variabile e, in
misura minore, l’aver guardato rapporti
sessuali sono risultati correlati a una
maggiore presenza di comportamenti
sessualizzati.
La stessa
considerazione, come abbiamo visto, deve
essere fatta in relazione all’indicatore
cognitivo delle "conoscenze sessuali
inadeguate all’età".
Queste
manifestazioni di gioco, sia nel
comportamento sociale, interessi e curiosità
sessuali, i cosiddetti giochi sessualizzati,
sia i comportamenti o le verbalizzazioni dei
bambini inerenti la sessualità non devono
quindi essere considerati a priori
indicatori di abuso sessuale, perché si
tratta in primo luogo di elementi inerenti
lo sviluppo psicosessuale.
Ogni bambino
inoltre manifesta la propria sessualità a
seconda delle caratteristiche della
personalità, del livello cognitivo e dei
condizionamenti socioculturali. Le
manifestazioni inerenti la sessualità
variano pertanto da bambino a bambino.
3.3.3
L’insufficienza degli indicatori
Il punto
debole di tutti gli indicatori sta quindi
nel fatto che, nonostante questi sintomi
siano più frequenti nei bambini abusati
rispetto a quelli non abusati, la presenza
di essi non è sufficiente a dimostrare che
l’abuso sia realmente avvenuto.
E’ di
fondamentale importanza in questi casi che
le perizie e le consulenze tecniche,
attraverso le quali vengono rilevati gli
indicatori, siano svolte da esperti che
posseggano una formazione specifica e che
rispettino il loro ruolo: essi, senza
anticipare il giudizio e senza preconcetti,
devono strettamente attenersi ai fatti del
caso da analizzare. L’obiettività personale
è un elemento imprescindibile, in caso
contrario, partendo dall’idea precostituita
che l’abuso sia avvenuto, qualsiasi parola e
comportamento della vittima e delle altre
persone coinvolte vengono interpretati come
una conferma dell’ipotesi di abuso. Si va
così incontro a quel fenomeno, già
richiamato, dei falsi abusi.
Per evitare
tale rischio, il modo di procedere deve
essere teso alla falsificazione di ipotesi
alternative: i comportamenti segnalati e
osservati vanno integrati con ogni altro
tipo di informazione disponibile, vagliando
le loro caratteristiche e frequenza, senza
perdere mai di vista le numerose ipotesi
alternative. La presenza di quest’ultime non
deve essere, quindi, considerata come un
limite al valore diagnostico degli
indicatori di abuso, ma al contrario solo
considerando le ipotesi alternative
l’indicatore acquisirà maggiore rilevanza in
un senso o nell’altro.
Si
riconferma la validità anche in questi casi
della teoria della falsificazione, elaborata
da Popper nell’ambito della ricerca di
ipotesi scientifiche valide e affidabili da
utilizzare nel processo. Non esiste alcuna
certezza nella scienza, le ipotesi vanno
falsificate per raggiungere quella
“corroborazione” provvisoria (legata al
momento storico) di cui parla Popper. Questo
è il vero metodo scientifico, già esaminato
all’interno della sentenza Daubert,
strumento fondamentale per capire se la
colpevolezza dell’imputato sia stata provata
ogni oltre ragionevole dubbio.
Come già
ricordato Federico Stella, con l’opera
"Giustizia e Modernità" indica il caposaldo
della cultura delle prove nella regola
dell’"oltre ragionevole dubbio", secondo cui
l’accusa ha l’onere di provare la
colpevolezza dell’imputato al di là di ogni
ragionevole dubbio e nella massima per la
quale è meglio lasciar libero un colpevole
che condannare un’innocente. Tale regola si
applica a tutti gli elementi del reato, in
primo luogo, al requisito della causalità,
secondo il modello della sussunzione sotto
leggi scientifiche, fino all’individuazione
dell’autore del reato.
E’
necessario provare ogni fatto essenziale
oltre ogni ragionevole dubbio: se non si
riesce, se c’è un dubbio fondato sulla
ragione, bisogna prosciogliere.
Stella
richiama le gravi conseguenze del condannare
un’innocente: quella di privare un soggetto,
che non ha commesso alcun reato, della
libertà individuale, violando il principio
per cui “nulla poena sine culpa”, la perdita
di fiducia della comunità nell’applicazione
della legge e la perdita della certezza che
tutti i diritti fondamentali siano
garantiti, nonché, nel caso di errata
identificazione del responsabile di un fatto
di reato realmente commesso, la contestuale
impunità del vero colpevole, che si sentirà
libero di commettere altri reati.
L’accusa
rivolta ad un presunto innocente provoca
durante il processo penale la messa in gioco
non solo di quei diritti, costituzionalmente
garantiti ma anche dei valori di immensa
portata (valori trascendenti), quali la
dignità e rispetto dell’essere umano, che si
concretizzano nella sua libertà, nella
reputazione e buon nome.
Pensiamo nel
nostro caso a quali siano le conseguenze
devastanti per un’innocente nel vedersi
colpito dall’accusa di pedofilia: persone
che non hanno nulla a che fare con la
pedofilia vengono travolte da indagini
giudiziarie che destabilizzano radicalmente
la loro vita, con grave danno affettivo,
morale e pecuniario,sottoposte ad un
giudizio che pregiudica per anni la loro
vita, quando il tutto non si risolve in una
tragica condanna al carcere al risarcimento
dei danni.
Si affermano
qui questi principi per sottolineare, nel
nostro caso, la cautela con cui devono
essere interpretati gli indicatori di abuso
sessuale, e la disponibilità con cui troppo
facilmente psicologi, psicoterapeuti e
medici, in qualità di periti, trasformano
ogni traccia di disagio in abuso.
IV
CAPITOLO
L’ATTENDIBILITA’ DELLA TESTIMONIANZA
4.1 LA
TESTIMONIANZA DEL MINORE
Nel nostro
sistema processuale la testimonianza occupa
un ruolo centrale, soprattutto nei casi di
un sospetto abuso sessuale poiché il minore,
oltre che vittima, è nella maggior parte dei
casi l’unico testimone oculare disponibile.
Essa possiede una parte di verità oggettiva
ed un'altra parte di costruzione soggettiva
che va verificata di caso in caso, in
relazione al tipo di persona che testimonia
e al suo coinvolgimento.
Per questo motivo, soprattutto in questi
casi, pur avendo un importante valenza
probatoria, la testimonianza deve essere
considerata come fonte per la ricostruzione
storica dei fatti, non invece come elemento
sul quale basare le indagini o l’esito del
processo. Occorre cioè, attraverso verifiche
incrociate, che la testimonianza possa
essere confermata da altre risultanze o che
sia essa stessa a confermare altre prove e
non costituire di per sé l’elemento fondante
del giudizio.
La
testimonianza del minore infatti è un evento
molto particolare e complesso, poiché è
necessario considerare alcune variabili che
la influenzano, come l’età e la
suggestionabilità dei bambini e di
conseguenza l’attendibilità delle loro
dichiarazioni.
Numerosi
sono gli studi compiuti nell’ambito della
psicologia della testimonianza per
verificare se e in quale modo l’età
influisca sulla capacità a testimoniare. E’
stato dimostrato che le prestazioni della
memoria migliorano con il passare degli
anni, fino al raggiungimento dell’età
adulta. I bambini quindi ricordano meno
degli adulti , ma commettono meno errori di
tipo intrusivo. Se sono interrogati in modo
corretto, difficilmente commettono errori di
ricostruzione, tendono piuttosto ad omettere
dettagli. La suggestionabilità è, come
vedremo, uno degli aspetti più problematici
della deposizione dei bambini. Infatti pur
comprendendo la gravità dei reati di abuso
sessuale sui minori e la necessità di
individuare i colpevoli, è altrettanto grave
"suggerire" al bambino, sulla base di alcuni
sospetti, la realtà dell’abuso, in alcuni
casi mai subito, per ottenere una sua
testimonianza e procedere nei confronti
dell’adulto indebitamente accusato.
Infine
Raskin e Esplin
affermano che il problema che pone la
testimonianza dei bambini piccoli non
dipende dalla capacità di raccontare, quanto
dall’individuazione dei fraintendimenti che
possono essere alla base delle loro
affermazioni.
4.1.1 Il
minore testimone: evoluzione storica
Nel corso
dei secoli la posizione del minore nel
processo penale, in particolare in qualità
di testimone ha subito profondi mutamenti,
volti ad una maggiore ed effettiva tutela
del diritto allo sviluppo armonico della sua
personalità.
Il diritto
romano classico, caratterizzato dal sistema
accusatorio, pur riconoscendo la
fondamentale importanza della testimonianza
quale mezzo per il raggiungimento del fine
ultimo del processo, ossia la ricerca della
verità, prevedeva una sorta di presunzione
giuridica di incapacità a testimoniare degli
impuberi. Ciò si basava sul dato
dell’esperienza volgare per cui la minore
età sembrava non adatta a raccogliere e
trasmettere precise percezioni e sicure
rievocazioni.
L’incapacità
del fanciullo a rendere testimonianza si
ritrova anche nelle prime legislazioni
barbariche , dove sembra legata alla
inettitudine di questo soggetto a prestare
giuramento, piuttosto che a una sua presunta
incapacità a percepire e riferire con
esattezza gli eventi.
Il processo
penale barbarico adotta un diverso sistema
processuale, il sistema inquisitorio,
caratterizzato da un estremo formalismo e al
convincimento vincolato del giudice alle
prove legali. In esso le prove consistevano
in solenni affermazioni, che non erano in
grado di prestare coloro che non avevano
raggiunto una determinata età |