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AREA SCIENTIFICA

 

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

 

Consiglio Direttivo Presidente: Luisella de Cataldo Vice Presidente: Santo Di Nuovo Segreteria: Anita Lanotte Tesoreria: Paolo Capri Consiglieri: Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi

 

La sessualità infantile

rivisitata dalla giurisprudenza

di

Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG

Avvocato Psicologo

Resp. Sezione di Psicologia Giuridica

Università  degli Studi di Milano

 

 

Basta una rapida scorsa alla letteratura scientifica e divulgativa apparsa nei secoli scorsi per scoprire che oggi come nel passato il tema della sessualità accomuna in un complice e solidale silenzio adulti e bambini. In un passato recente l'educazione sessuale si fondava sul non detto,  giustificato e sostenuto da una cultura che considerava sconveniente, se non in certi casi nocivo, attivare o permettere la comunicazione su 'certi argomenti. Così il modello del silenzio è stato tramandato per generazioni fino a giungere, attraverso differenti modalità e comportamenti, agli attuali - a volte penosi - sforzi di affrontare i temi della sessualità con spiegazioni che più che spiegare, e vadono il problema.

Marcello Bernardi, specialista in Clinica Pediatrica, docente in pericultura all’Università di Brescia ha elaborato, nell’ormai lontano 1993, la ‘Sindrome da sessuodeficienza indotta’, per lamentare i guasti di una sterminata e millenaria guerra alla sessualità…una sessualità che ininterrottamente si cerca di strappare dal suolo della persona…in tal modo l’educazione sessuale resta in bilico tra l’ambiguità e il disinteresse, tra l’opposizione e l’esaltazione commerciale, tra la paura e il disprezzo”.

L’antisessualità e il dogma che i bambini non possono parlare di qualche cosa che non abbiano in qualche modo esperimentato e che le espressioni di sessualità in età non appropriata significano che il bambino è stato sessualmente abusato, sono smentite da ogni ricerca sulla sessualità dei bambini. Eppure una serie di ricerche tra professionisti di salute mentale e legale ha indicato che il 20% di questi soggetti crede che i frequenti abbracci e coccole di un bambino di 10 anni da parte dei genitori sia un comportamento che richiede un intervento; la percentuale sale al 44/67% nel caso di genitori che danno un bacetto al bambino sulla bocca quando escono di casa per andare al lavoro; il 75% crede che un intervento sia necessario per genitori che si sono fatti vedere nudi davanti al loro figlio di 5 anni.

Se questo è lo stato delle conoscenze, o meglio, degli stereotipi condivisi, quando questi professionisti che negano la realtà della sessualità infantile vengono chiamati a testimoniare, tenderanno a considerare qualsiasi comportamento sessuale dei bambini come improprio per l’età e perciò sospetto se non indicativo d’abuso.

Bambini che si baciano sulla bocca (i più piccoli lo fanno regolarmente), che indugiano a baciarsi, che si toccano e toccano i genitali degli altri bambini; che si divertono ad essere solleticati; che usano un linguaggio sessuale possono entrare facilmente nell’ottica dell’abuso.

Qualche anno fa era difficile trovare una bambina dai  tre anni in su che non sapesse ballare voluttuosamente sulle note del film  “9 settimane e mezzo”, ai giorni nostri, che non sappia copiare alla perfezione le mosse di una esperta di e. In un caso recente ho incontrato una bambina che mi ha chiesto se volevo un ‘bacio a stampo o un bacio con la lingua.

La mamma mi ha spiegato che la piccola segue ogni giorno alla televisione la soap opera “Beautiful”(in onda nel primissimo pomeriggio e quindi in fascia protetta) dove anche lo spettatore meno attento apprende le tecniche più svariate di ars amatoria, di seduzione, di rapporti incestuosi.

Oggi si percepisce un'inversione di rotta giustificata dalle nuove conoscenze che le varie discipline che si occupano di questo argomento ci hanno messo da tempo a disposizione e da una maggiore sensibilità verso un problema preoccupante come l'abuso sessuale che non si può pensare di risolvere condannando tutto e tutti. Ad esempio, comincia a mostrare qualche cedimento la concezione, profondamente errata ma tenacemente sostenuta, che vuole vedere nel bambino un essere ‘angelicato’ che ignora la sessualità.

Dati che risalgono a ricerche condotte nel 1991 sulla sessualità infantile (Colecchia, 1991) hanno da tempo messo a disposizione di chi non voglia chiudere gli occhi davanti all’evidenza  risultati inequivocabili e in linea con quelli raggiunti da analoghe ricerche a livello internazionale. In particolare si sono osservati i seguenti comportamenti spontaneamente messi in atto da un campione di bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni: acquisizione dello schema corporeo attraverso lo specchio e l'ispezione degli altri bambini; scoperta della zona anale attraverso l'uso ludico degli oggetti impiegati nelle pratiche igieniche dei bambini (crema, borotalco, cotton-fioc ecc).

L'uso di questi oggetti ha portato alla scoperta e allo sviluppo del gioco della 'puntura' caratterizzato da un crescente interesse sessuale; scoperta della zona genitale con acquisizione dell'identità sessuale; tipizzazione sessuale delle modalità di esibizione della zona anale e genitale.

Queste manovre continuano fino all'acquisizione del significato simbolico del gioco stesso con lo sviluppo di un'attività apertamente oria. Per gli psicologi che continuano a negare la realtà della sessualità infantile ogni comportamento sessuale, ogni tentativo di esplorazione che fa il bambino delle proprie e altrui zone genitali, viene inesorabilmente qualificato come un comportamento inappropriato per l’età  e quindi indicativo di abuso sessuale.

Il gesto ''isolato'' di intimità sulla figlia minorenne non può essere classificato come ''atto sessuale''.

La Cassazione ha così assolto dall' accusa di violenza sessuale un padre che in primo grado era stato condannato per il reato previsto dall'art. 609 bis del codice penale nei confronti della figlia di 5 anni ''per avere compiuto - si legge nella sentenza - con lei atti sessuali consistititi nel toccarle e pizzicarle gli organi genitali nonché nel farsi toccare e strizzare il pene''.

L'uomo, era stato assolto dalla Corte d'appello di Brescia ''perché il fatto non sussiste''. Ora la Cassazione ha riconfermato l'assoluzione di quel padre perché anche se ''e' credibile che qualche gesto invasivo dell'intimità della piccola possa essere stato compiuto dal padre, tuttavia il carattere isolato e la particolare tipologia non ne consentono la certa caratterizzazione sessuale''…. mentre gli episodi di masturbazione non presentano alcun serio collegamento con il reato contestato, in quanto manifestazione di un fenomeno tutto sommato fisiologico nell'infanzia''. 

Sullo specifico argomento sollevato da questa sentenza, il P.M. Piero Forno della Procura della Repubblica di Milano e antesignano dei pool antiabuso, in una relazione sul tema Tecniche di indagine e problematiche processuali nel maltrattamento e nell’abuso sessuale su minori presentata  all’incontro di Studio organizzato dal CSM nei giorni 6-8/07/2000  al fine di precisare il concetto di “atti sessuali afferma che «non sussistono dubbi sulla natura sessuale di atti quali la congiunzione carnale, anche se incompleta […]. Tali atti non possono fisiologicamente esulare dalla sfera sessuale, di tal che anche una congiunzione e sorretta da un fine diverso dal piacere (si pensi a quella attuata per sfregio o vendetta), non perde la sua connotazione, giacché ciò che rileva è un coinvolgimento in un atto che è “ontologicamente” sessuale. Quindi, il nodo centrale della definizione di atti sessuali riguarda una serie di atti che assumono o meno valenza sessuale a seconda dello stimolo che sorregge l’azione dei soggetti. In sostanza gli atti diversi dalla congiunzione carnale non sono sempre aprioristicamente definibili come atti sessuali, ma devono essere valutati in relazione al contesto in cui vengono posti in essere. In linea di principio si può pertanto affermare che l’atto – per essere definito sessuale – deve essere caratterizzato da un “desiderio”, da una “ricerca di piacere” che coinvolga la sfera di chi lo compie”.

Mi sembra opportuno, a dimostrazione di quanto da tempo il tema fosse maturo per una revisione,  chiudere con una riflessione di Freud che risale al 1905: “E’ opinione comune che l’impulso sessuale sia assente durante l’infanzia e che si risvegli nel periodo che si definisce pubertà. Questo non è un errore qualsiasi, bensì un errore carico di gravi conseguenze, perché è la causa dell’attuale ignoranza sulle relazioni fondamentali della vita sessuale”.

 

 

1 Underwager R.,  Wakefield H., An-tisexuality and Child Sexual Abuse Issues In Child Abuse Accusations, 5(2), 72-77 (1993) revised version, 1999

 

 

 

Cass. pen., sez. III, 13-10-2006 (12-07-2006), n. 34416 - Pres. ____ - Rel. ____ - _____ - P.M. (Diff.) _____

 

 

 

MOTIV AZIONE

Con sentenza in data 18.3.2003 del Tribunale di Bergamo, F. B. fu condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p., art. 609 quater C.p., comma l, n. 2, e u.c. ("per avere - in più occasioni e pertanto in esecuzione del medesimo disegno criminoso - compiuto sulla figlia S. di anni (OMISSIS) atti sessuali consistiti nel toccarle e pizzicarle gli organi genitali nonché nel farsi toccare e strizzare il pene, in (OMISSIS) in epoca imprecisata del (OMISSIS)").

A seguito di impugnazione della difesa, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza in data 18.5.2004 in riforma di quella di primo grado, mandò assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore della P.c. chiedendone l'annullamento agli effetti civili, "con conseguente rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al competente giudice civile, da individuarsi nella Corte d'Appello di Brescia". Il ricorrente denuncia con motivo formalmente unico manifesta illogicità della motivazione, prendendo le mosse dalla premessa che la sentenza d'appello aveva "svalutato le dichiarazioni rese dalla minore F.S. nel contesto rassicurante della audizione protetta effettuata in corso incidente probatorio, perché il racconto dei toccamenti nella zona le ad opera del padre avrebbe "un singolare carattere di novità" e sarebbe in contrasto "con le prime confidenze della piccola". Quindi, il ricorrente passa alla confutazione della ritenuta inattendibilità della p.o., rilevando, innanzi tutto, che "la bambina, nel racconto alla nonna paterna, disse le stesse cose ripetute al GIP in sede di incidente probatorio..."; così come gli stessi essenziali particolari risultavano dai riferimenti fatti dalla madre delle dichiarazioni della bambina e dalla stessa conversazione registrata sempre con la mamma. Si afferma, poi, che "l'attribuzione all'influenza materna, esercitata nel corso del colloquio registrato, della presunta invenzione da parte della bambina del toccamento sul divano è affermazione manifestamente illogica"; come pure del tutto illogici sarebbero "gli argomenti usati dalla Corte a dimostrazione che la bambina non ricordasse direttamente la verità"; inoltre, "l'affermazione secondo cui il racconto dei toccamenti fatto alla nonna (che aveva scoperto l'arrossamento le e anale della bambina) non consente di escludere "l'attinenza dei pizzicotti ad operazioni igieniche di accadimento della piccola" ..., è in manifesta contraddizione con il seguito delle affermazioni della bambina che ha costantemente ripetuto come in tali occasioni il papa le dicesse di non riferire della cosa a nessuno, che altrimenti non sarebbe più andato a trovarla". Il ricorrente rileva ancora che, "quanto alle dichiarazioni rese alla madre, la Corte di merito si è limitata alla valutazione di quella parte delle dichiarazioni registrate in cui la bambina, non spontaneamente ma a domanda della madre, dichiara di non sapere se il papa le abbassava le mutandine per togliere lo sporco, mentre omette contraddittoriamente di considerare le dichiarazioni rese dalla madre...nelle quali il contenuto sessuale dei fatti riferitile dalla figlia è inequivocabile e preceduto dall'intimazione al silenzio del padre".

Anche la deposizione della psicologa dott.essa N., prosegue il ricorrente, la quale aveva ritenuto realistico e non frutto di immaginazione il racconto della bambina,... è stata svalutata in maniera" apodittica e illogica. Il particolare, poi, dello strizzamento del pene riferito non solo dalla madre ma anche dal teste L. - estraneo al cerchio familiare, che ebbe a subirlo sulla propria persona - anziché essere valutato per ciò che esso obiettivamente è, e cioè un comportamento erotizzato della bambina indicativo di abusi sessuali...è svalutato dalla Corte in forza del rilievo che la motivazione di quel gesto fornita dalla bambina, e cioè di averlo praticato perché il padre non andasse via sarebbe inattesa e contraddittoria".

Le censure di manifesta illogicità della motivazione sono infondate.

Occorre premettere che la verifica della congruità e logicità della motivazione della sentenza

impugnata:

l) ne richiede la evidenziazione dei passi salienti, che, di conseguenza, si rende necessario qui citare e riportare in termini;

2) deve, ad avviso del Collegio, riguardare i seguenti passaggi fondamentali, relativi alla valutazione:

1)      delle dichiarazioni della bambina;

2)      delle dichiarazioni della madre;

3)      dell'intimazione al silenzio che sarebbe stata fatta dal padre alla minore;

4)      delle dichiarazioni della psicologa dott.essa N.;

5)      dell'episodio dello strizzamento del pene.

1) valutazione delle dichiarazioni della bambina: la sentenza impugnata ha compiuto sul punto una valutazione esemplarmente completa e approfondita, che ha esaminato le dichiarazioni processuali rese al GIP 1'8.5.2000 (pagg. Il - 14); quelle ricavabili dal colloquio con la mamma del (OMISSIS) registrato dalla stessa (pag. 12); le rivelazioni fatte dalla bambina alla madre (pag. 14);

quelle rese alla psicologa dr. N. e alla nonna (pag. 14). Nel relativo iter i giudici di appello hanno rilevato in modo puntuale e logico: le anomalie; le influenze da parte della madre; l'improvvisa contestualizzazione spazio-temporale dell'unico episodio rilevante;

il contrasto con le precedenti rivelazioni alla nonna e alla mamma e con il citato colloquio registrato dalla madre stessa; il risentimento che la bambina manifestava verso il padre. In tale complessiva valutazione i giudici d'appello: hanno, in particolare, esattamente ritenuto significativi (pag. 12) l'imbarazzo e le incertezze dimostrati dalla bambina nella conversazione registrata, giustamente ritenuta basilare (per quanto si dirà qui di seguito);

hanno rilevato in modo ineccepibile la neutralità delle dichiarazioni rese dai testi F., Pe. e B.;

hanno, infine, attribuito (pagg. 15 - 16) in modo logico e corretto una valenza di "scarsissimo spessore"" a "quelli che il Tribunale ha indicato come riscontri alle dichiarazioni della P. e di S.". Del resto, la valutazione dei giudici di appello trova la sua perfetta chiusura nel rilievo del significato non univoco conferito ai gesti del padre dalla stessa bambina (la quale, come osservato nella sentenza impugnata, "nella conversazione registrata - il momento più genuino e diretto delle sue rilevazioni in quanto credeva di essere udita solo dalla mamma - dice: "...mi tirava giù le mutandine, non lo so adesso se...per togliermi lo sporco oppure no"). Deve, pertanto, concludersi che le dichiarazioni rese dalla minore nel corso dell'incidente probatorio sono state si svalutate dalla sentenza impugnata, ma solo a seguito di un logico e corretto raffronto con tutti gli altri dati acquisiti. Le deduzioni di segno contrario contenute nel ricorso attengono a una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, anche se a sua volta fornita di un cero grado di plausibilità. 2) le dichiarazioni della madre: anche tale valutazione non presenta aspetti di illogicità, soprattutto ove si considerino adeguatezza e concludenza dei seguenti rilievi finali: "del resto la P. nel (OMISSIS) aveva dichiarato di non essere in grado di capire se la cosa fosse effettivamente avvenuta o meno, anche se questo non vuoI dire, come si adombra nell'appello, che dubitasse dell'attendibilità della figlia, quanto piuttosto che le era difficile credere che il marito l'avesse molestata. Il mutato atteggiamento della donna verso l'imputato nel (OMISSIS)...è significativo di acquisita consapevolezza dell'impossibilità di recupero del rapporto con il marito..., non del raggiungimento della certezza che egli avesse abusato di S.". 3) intimazione al silenzio da parte del padre: a tale elemento la ricorrente parte civile attribuisce valore decisivo - e, deve rilevarsi, giustamente, ove si trattasse di un dato sicuramente acquisito - ma la Corte d'Appello ne ha negato il valore, rilevandone, in modo logico e corretto, la radicale contraddittorietà e, quindi, l'inattendibilità C'Quando quest'ultima (la madre, n.d.E.) affronta il tema delle bugie, S. è chiara nell'affermare che era una bugia che il padre le avesse detto di non dirlo a nessuno ...Nell'audizione protetta, di un paio di mesi successiva, afferma, invece, del tutto contraddittoriamente, che il padre le aveva detto di non dirlo a nessuno, altrimenti non sarebbe più andato a trovarla").

4) dichiarazioni della psicologa: adeguata e non illogica è anche su tale punto la valutazione della sentenza impugnata che, dopo aver esaminato in dettaglio (a pago 5) il contenuto delle deposizione, perviene alla conclusione della sua entità "tutt'altro che decisiva", rilevando, in particolare, nel giudizio espresso dalla psicologa, "la totale assenza di approfondimento del contesto e della valenza sessuale del gesto...visto che la bambina aveva detto che si era trattato di un gioco avvenuto alla presenza del fratellino". Del resto, la citata conclusione di non decisività è, dal punto di vista logico, allineata anche con la fondamentale contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla bambina alla psicologa negli successivi incontri e con il suo comportamento complessivo (in seguito, infatti, " S. cominciò a dire che era una bugiardina e che ciò che aveva raccontato non era vero. Successivamente negò di essere bugiarda ed affermò di essere preoccupata per il padre...In seguito non volle più parlare dell'argomento... ").

5) episodi dello strizzamento del pene e delle masturbazioni: del tutto logici sono i rilievi della sentenza impugnata secondo cui, quanto allo strizzamento, "Il gesto della bambina, finalizzato come da lei stessa chiarito, a vedere se era grande, piccolo, lungo o corto, come con il papa", denota semplice curiosità verso fenomeni che evidentemente cominciavano a destare il suo interesse"; mentre "gli episodi di masturbazione...non presentano alcun serio collegamento con il reato contestato, in quanto manifestazione di un fenomeno tutto sommato fisiologico nell'infanzia". La logicità di tali rilievi relega, anche qui, le contrarie argomentazioni sui punti stessi della difesa (circa una presunta e non altrimenti giustificabile erotizzazione della bambina) alla natura di diversa valutazione delle risultanze processuali, e quindi di mero fatto.

In definitiva, il riscontro della logicità dei rilievi della sentenza impugnata, sui citati passaggi fondamentali, induce a ritenere adeguata e giustificata pienamente, oltre che corretta dal punto di vista logico e da quello giuridico, la conclusione che "mentre è credibile che qualche gesto invasivo dell'intimità della piccola possa essere stato compiuto dal padre..., tuttavia il carattere isolato di essi (circoscritto dal Tribunale ad un unico episodio) e la loro particolare tipologia (non necessariamente integrante di per sé molestia, anche perché l'imputato non è mai stato descritto come nudo o come eccitato) non ne consentono la certa caratterizzazione sessuale".

Deve, pertanto, concludersi che, non essendo la sentenza impugnata affetta dal denunciato vizio di motivazione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.