La sessualità infantile
rivisitata dalla giurisprudenza
di
Luisella de Cataldo
Neuburger
Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano
Basta una rapida scorsa alla
letteratura scientifica e divulgativa apparsa nei secoli scorsi per
scoprire che oggi come nel passato il tema della sessualità accomuna
in un complice e solidale silenzio adulti e bambini. In un passato
recente l'educazione sessuale si fondava sul non detto,
giustificato e sostenuto da una cultura che considerava
sconveniente, se non in certi casi nocivo, attivare o permettere la
comunicazione su 'certi argomenti. Così il modello del silenzio è
stato tramandato per generazioni fino a giungere, attraverso
differenti modalità e comportamenti, agli attuali - a volte penosi -
sforzi di affrontare i temi della sessualità con spiegazioni che più
che spiegare, e vadono il problema.
Marcello Bernardi, specialista in
Clinica Pediatrica, docente in pericultura all’Università di Brescia
ha elaborato, nell’ormai lontano 1993, la
‘Sindrome da sessuodeficienza
indotta’, per lamentare i guasti di una sterminata e
millenaria guerra alla sessualità…una sessualità che
ininterrottamente si cerca di strappare dal suolo della persona…in
tal modo l’educazione sessuale resta in bilico tra l’ambiguità e il
disinteresse, tra l’opposizione e l’esaltazione commerciale, tra la
paura e il disprezzo”.
L’antisessualità
e il dogma che i bambini non possono parlare di
qualche cosa che non abbiano in qualche modo esperimentato e che le
espressioni di sessualità in età non appropriata significano che il
bambino è stato sessualmente abusato, sono smentite da ogni ricerca
sulla sessualità dei bambini. Eppure una serie di ricerche tra
professionisti di salute mentale e legale ha indicato che il 20% di
questi soggetti crede che i frequenti abbracci e coccole di un
bambino di 10 anni da parte dei genitori sia un comportamento che
richiede un intervento; la percentuale sale al 44/67% nel caso di
genitori che danno un bacetto al bambino sulla bocca quando escono
di casa per andare al lavoro; il 75% crede che un intervento sia
necessario per genitori che si sono fatti vedere nudi davanti al
loro figlio di 5 anni.
Se questo è lo stato delle conoscenze, o meglio,
degli stereotipi condivisi, quando questi professionisti che negano
la realtà della sessualità infantile vengono chiamati a
testimoniare, tenderanno a considerare qualsiasi comportamento
sessuale dei bambini come improprio per l’età e perciò sospetto se
non indicativo d’abuso.
Bambini che si baciano sulla bocca (i più piccoli lo
fanno regolarmente), che indugiano a baciarsi, che si toccano e
toccano i genitali degli altri bambini; che si divertono ad essere
solleticati; che usano un linguaggio sessuale possono entrare
facilmente nell’ottica dell’abuso.
Qualche anno fa era difficile trovare una bambina
dai tre anni in su che non sapesse ballare voluttuosamente sulle
note del film “9 settimane e mezzo”, ai giorni nostri, che non
sappia copiare alla perfezione le mosse di una esperta di e. In un
caso recente ho incontrato una bambina che mi ha chiesto se volevo
un ‘bacio a stampo o un bacio con la lingua.
La mamma mi ha spiegato che la piccola segue ogni
giorno alla televisione la soap opera “Beautiful”(in onda nel
primissimo pomeriggio e quindi in fascia protetta) dove anche lo
spettatore meno attento apprende le tecniche più svariate di ars
amatoria, di seduzione, di rapporti incestuosi.
Oggi si percepisce un'inversione di rotta
giustificata dalle nuove conoscenze che le varie discipline che si
occupano di questo argomento ci hanno messo da tempo a disposizione
e da una maggiore sensibilità verso un problema preoccupante come
l'abuso sessuale che non si può pensare di risolvere condannando
tutto e tutti. Ad esempio, comincia a mostrare qualche cedimento la
concezione, profondamente errata ma tenacemente sostenuta, che vuole
vedere nel bambino un essere ‘angelicato’ che ignora la sessualità.
Dati che risalgono a ricerche condotte nel 1991 sulla
sessualità infantile (Colecchia, 1991) hanno da tempo messo a
disposizione di chi non voglia chiudere gli occhi davanti
all’evidenza risultati inequivocabili e in linea con quelli
raggiunti da analoghe ricerche a livello internazionale. In
particolare si sono osservati i seguenti comportamenti
spontaneamente messi in atto da un campione di bambini di età
compresa tra i 18 mesi e i 5 anni: acquisizione dello schema
corporeo attraverso lo specchio e l'ispezione degli altri bambini;
scoperta della zona anale attraverso l'uso ludico degli oggetti
impiegati nelle pratiche igieniche dei bambini (crema, borotalco,
cotton-fioc ecc).
L'uso di questi oggetti ha portato alla scoperta e
allo sviluppo del gioco della 'puntura' caratterizzato da un
crescente interesse sessuale; scoperta della zona genitale con
acquisizione dell'identità sessuale; tipizzazione sessuale delle
modalità di esibizione della zona anale e genitale.
Queste manovre continuano fino all'acquisizione del
significato simbolico del gioco stesso con lo sviluppo di
un'attività apertamente oria. Per gli psicologi che continuano a
negare la realtà della sessualità infantile ogni comportamento
sessuale, ogni tentativo di esplorazione che fa il bambino delle
proprie e altrui zone genitali, viene inesorabilmente qualificato
come un comportamento inappropriato per l’età e quindi indicativo
di abuso sessuale.
Il gesto ''isolato'' di intimità
sulla figlia minorenne non può essere classificato come ''atto
sessuale''.
La Cassazione ha così assolto dall'
accusa di violenza sessuale un padre che in primo grado era stato
condannato per il reato previsto dall'art. 609 bis del codice penale
nei confronti della figlia di 5 anni ''per avere compiuto - si legge
nella sentenza - con lei atti sessuali consistititi nel toccarle e
pizzicarle gli organi genitali nonché nel farsi toccare e strizzare
il pene''.
L'uomo, era stato assolto dalla
Corte d'appello di Brescia ''perché il fatto non sussiste''. Ora la
Cassazione ha riconfermato l'assoluzione di quel padre perché anche
se ''e' credibile che qualche gesto invasivo dell'intimità della
piccola possa essere stato compiuto dal padre, tuttavia il carattere
isolato e la particolare tipologia non ne consentono la certa
caratterizzazione sessuale''…. mentre gli episodi di masturbazione
non presentano alcun serio collegamento con il reato contestato, in
quanto manifestazione di un fenomeno tutto sommato fisiologico
nell'infanzia''.
Sullo specifico argomento sollevato
da questa sentenza, il P.M. Piero Forno della Procura della
Repubblica di Milano e antesignano dei pool antiabuso, in una
relazione sul tema Tecniche di
indagine e problematiche processuali nel maltrattamento e nell’abuso
sessuale su minori presentata
all’incontro di Studio
organizzato dal CSM nei giorni 6-8/07/2000 al fine di precisare il
concetto di “atti sessuali afferma che
«non sussistono dubbi sulla natura
sessuale di atti quali la congiunzione carnale, anche se incompleta
[…]. Tali atti non possono fisiologicamente esulare dalla sfera
sessuale, di tal che anche una congiunzione e sorretta da un fine
diverso dal piacere (si pensi a quella attuata per sfregio o
vendetta), non perde la sua connotazione, giacché ciò che rileva è
un coinvolgimento in un atto che è “ontologicamente” sessuale.
Quindi, il nodo centrale della definizione di atti sessuali riguarda
una serie di atti che assumono o meno valenza sessuale a seconda
dello stimolo che sorregge l’azione dei soggetti. In sostanza gli
atti diversi dalla congiunzione carnale non sono sempre
aprioristicamente definibili come atti sessuali, ma devono essere
valutati in relazione al contesto in cui vengono posti in essere. In
linea di principio si può pertanto affermare che l’atto – per essere
definito sessuale – deve essere caratterizzato da un “desiderio”, da
una “ricerca di piacere” che coinvolga la sfera di chi lo compie”.
Mi sembra opportuno, a dimostrazione
di quanto da tempo il tema fosse maturo per una revisione, chiudere
con una riflessione di Freud che risale al 1905:
“E’ opinione comune che l’impulso sessuale sia assente durante
l’infanzia e che si risvegli nel periodo che si definisce pubertà.
Questo non è un errore qualsiasi, bensì un errore carico di gravi
conseguenze, perché è la causa dell’attuale ignoranza sulle
relazioni fondamentali della vita sessuale”.
1
Underwager R., Wakefield H., An-tisexuality and Child Sexual Abuse
Issues In Child Abuse
Accusations, 5(2), 72-77 (1993) revised version, 1999
♣
Cass.
pen., sez. III, 13-10-2006 (12-07-2006), n. 34416 - Pres.
____
- Rel. ____ - _____ - P.M. (Diff.)
_____
MOTIV AZIONE
Con sentenza in data 18.3.2003 del
Tribunale di Bergamo, F. B. fu condannato alla pena di giustizia,
oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 609 bis c.p.,
art. 609 quater C.p., comma l, n. 2, e u.c. ("per avere - in più
occasioni e pertanto in esecuzione del medesimo disegno criminoso -
compiuto sulla figlia S. di anni (OMISSIS) atti sessuali consistiti
nel toccarle e pizzicarle gli organi genitali nonché nel farsi
toccare e strizzare il pene, in (OMISSIS) in epoca imprecisata del
(OMISSIS)").
A seguito di impugnazione della difesa, la Corte d'Appello di
Brescia, con sentenza in data 18.5.2004 in riforma di quella di
primo grado, mandò assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché
il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore della P.c.
chiedendone l'annullamento agli effetti civili, "con conseguente
rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al competente giudice civile,
da individuarsi nella Corte d'Appello di Brescia". Il ricorrente
denuncia con motivo formalmente unico manifesta illogicità della
motivazione, prendendo le mosse dalla premessa che la sentenza
d'appello aveva "svalutato le dichiarazioni rese dalla minore F.S.
nel contesto rassicurante della audizione protetta effettuata in
corso incidente probatorio, perché il racconto dei toccamenti nella
zona le ad opera del padre avrebbe "un singolare carattere di
novità" e sarebbe in contrasto "con le prime confidenze della
piccola". Quindi, il ricorrente passa alla confutazione della
ritenuta inattendibilità della p.o., rilevando, innanzi tutto, che
"la bambina, nel racconto alla nonna paterna, disse le stesse cose
ripetute al GIP in sede di incidente probatorio..."; così come gli
stessi essenziali particolari risultavano dai riferimenti fatti
dalla madre delle dichiarazioni della bambina e dalla stessa
conversazione registrata sempre con la mamma. Si afferma, poi, che
"l'attribuzione all'influenza materna, esercitata nel corso del
colloquio registrato, della presunta invenzione da parte della
bambina del toccamento sul divano è affermazione manifestamente
illogica"; come pure del tutto illogici sarebbero "gli argomenti
usati dalla Corte a dimostrazione che la bambina non ricordasse
direttamente la verità"; inoltre, "l'affermazione secondo cui il
racconto dei toccamenti fatto alla nonna (che aveva scoperto
l'arrossamento le e anale della bambina) non consente di escludere
"l'attinenza dei pizzicotti ad operazioni igieniche di accadimento
della piccola" ..., è in manifesta contraddizione con il seguito
delle affermazioni della bambina che ha costantemente ripetuto come
in tali occasioni il papa le dicesse di non riferire della cosa a
nessuno, che altrimenti non sarebbe più andato a trovarla". Il
ricorrente rileva ancora che, "quanto alle dichiarazioni rese alla
madre, la Corte di merito si è limitata alla valutazione di quella
parte delle dichiarazioni registrate in cui la bambina, non
spontaneamente ma a domanda della madre, dichiara di non sapere se
il papa le abbassava le mutandine per togliere lo sporco, mentre
omette contraddittoriamente di considerare le dichiarazioni rese
dalla madre...nelle quali il contenuto sessuale dei fatti riferitile
dalla figlia è inequivocabile e preceduto dall'intimazione al
silenzio del padre".
Anche la deposizione della psicologa dott.essa N., prosegue il
ricorrente, la quale aveva ritenuto realistico e non frutto di
immaginazione il racconto della bambina,... è stata svalutata in
maniera" apodittica e illogica. Il particolare, poi, dello
strizzamento del pene riferito non solo dalla madre ma anche dal
teste L. - estraneo al cerchio familiare, che ebbe a subirlo sulla
propria persona - anziché essere valutato per ciò che esso
obiettivamente è, e cioè un comportamento erotizzato della bambina
indicativo di abusi sessuali...è svalutato dalla Corte in forza del
rilievo che la motivazione di quel gesto fornita dalla bambina, e
cioè di averlo praticato perché il padre non andasse via sarebbe
inattesa e contraddittoria".
Le censure di manifesta illogicità della motivazione sono infondate.
Occorre premettere che la verifica della congruità e logicità della
motivazione della sentenza
impugnata:
l) ne richiede la evidenziazione dei passi salienti, che, di
conseguenza, si rende necessario qui citare e riportare in termini;
2) deve, ad avviso del Collegio,
riguardare i seguenti passaggi fondamentali, relativi alla
valutazione:
1)
delle dichiarazioni della bambina;
2)
delle dichiarazioni della madre;
3)
dell'intimazione al silenzio che sarebbe
stata fatta dal padre alla minore;
4)
delle dichiarazioni della psicologa dott.essa
N.;
5)
dell'episodio dello strizzamento del
pene.
1) valutazione delle dichiarazioni della bambina: la sentenza
impugnata ha compiuto sul punto una valutazione esemplarmente
completa e approfondita, che ha esaminato le dichiarazioni
processuali rese al GIP 1'8.5.2000 (pagg.
Il - 14); quelle
ricavabili dal colloquio con la mamma del (OMISSIS) registrato dalla
stessa (pag. 12); le rivelazioni fatte dalla bambina alla madre
(pag. 14);
quelle rese alla psicologa dr. N. e alla nonna (pag. 14). Nel
relativo iter i giudici di appello hanno rilevato in modo puntuale e
logico: le anomalie; le influenze da parte della madre; l'improvvisa
contestualizzazione spazio-temporale dell'unico episodio rilevante;
il contrasto con le precedenti rivelazioni alla nonna e alla mamma e
con il citato colloquio registrato dalla madre stessa; il
risentimento che la bambina manifestava verso il padre. In tale
complessiva valutazione i giudici d'appello: hanno, in particolare,
esattamente ritenuto significativi (pag. 12) l'imbarazzo e le
incertezze dimostrati dalla bambina nella conversazione registrata,
giustamente ritenuta basilare (per quanto si dirà qui di seguito);
hanno rilevato in modo ineccepibile la neutralità delle
dichiarazioni rese dai testi F., Pe. e B.;
hanno, infine, attribuito (pagg. 15 -
16) in modo logico e corretto una valenza di "scarsissimo spessore""
a "quelli che il Tribunale ha indicato come riscontri alle
dichiarazioni della P. e di S.". Del resto, la valutazione dei
giudici di appello trova la sua perfetta chiusura nel rilievo del
significato non univoco conferito ai gesti del padre dalla stessa
bambina (la quale, come osservato nella sentenza impugnata, "nella
conversazione registrata - il momento più genuino e diretto delle
sue rilevazioni in quanto credeva di essere udita solo dalla mamma -
dice: "...mi tirava giù le mutandine, non lo so adesso se...per
togliermi lo sporco oppure no"). Deve, pertanto, concludersi che le
dichiarazioni rese dalla minore nel corso dell'incidente probatorio
sono state si svalutate dalla sentenza impugnata, ma solo a seguito
di un logico e corretto raffronto con tutti gli altri dati
acquisiti. Le deduzioni di segno contrario contenute nel ricorso
attengono a una diversa valutazione delle risultanze processuali,
non consentita in sede di legittimità, anche se a sua volta fornita
di un cero grado di plausibilità. 2) le dichiarazioni della madre:
anche tale valutazione non presenta aspetti di illogicità,
soprattutto ove si considerino adeguatezza e concludenza dei
seguenti rilievi finali: "del resto la P. nel (OMISSIS) aveva
dichiarato di non essere in grado di capire se la cosa fosse
effettivamente avvenuta o meno, anche se questo non vuoI dire, come
si adombra nell'appello, che dubitasse dell'attendibilità della
figlia, quanto piuttosto che le era difficile credere che il marito
l'avesse molestata. Il mutato atteggiamento della donna verso
l'imputato nel (OMISSIS)...è significativo di acquisita
consapevolezza dell'impossibilità di recupero del rapporto con il
marito..., non del raggiungimento della certezza che egli avesse
abusato di S.". 3) intimazione al silenzio da parte del padre: a
tale elemento la ricorrente parte civile attribuisce valore decisivo
- e, deve rilevarsi, giustamente, ove si trattasse di un dato
sicuramente acquisito - ma la Corte d'Appello ne ha negato il
valore, rilevandone, in modo logico e corretto, la radicale
contraddittorietà e, quindi, l'inattendibilità C'Quando quest'ultima
(la madre, n.d.E.) affronta il tema delle bugie, S. è chiara
nell'affermare che era una bugia che il padre le avesse detto di non
dirlo a nessuno ...Nell'audizione protetta, di un paio di mesi
successiva, afferma, invece, del tutto contraddittoriamente, che il
padre le aveva detto di non dirlo a nessuno, altrimenti non sarebbe
più andato a trovarla").
4) dichiarazioni della psicologa: adeguata e non illogica è anche su
tale punto la valutazione della sentenza impugnata che, dopo aver
esaminato in dettaglio (a pago 5) il contenuto delle deposizione,
perviene alla conclusione della sua entità "tutt'altro che
decisiva", rilevando, in particolare, nel giudizio espresso dalla
psicologa, "la totale assenza di
approfondimento del contesto e della valenza sessuale del gesto...visto
che la bambina aveva detto che si era trattato di un gioco avvenuto
alla presenza del fratellino". Del resto, la citata
conclusione di non decisività è, dal punto di vista logico,
allineata anche con la fondamentale contraddittorietà delle
dichiarazioni rese dalla bambina alla psicologa negli successivi
incontri e con il suo comportamento complessivo (in seguito,
infatti, " S. cominciò a dire che era una bugiardina e che ciò che
aveva raccontato non era vero. Successivamente negò di essere
bugiarda ed affermò di essere preoccupata per il padre...In seguito
non volle più parlare dell'argomento... ").
5) episodi dello strizzamento del pene e delle masturbazioni: del
tutto logici sono i rilievi della sentenza impugnata secondo cui,
quanto allo strizzamento, "Il
gesto della bambina, finalizzato come da lei stessa chiarito, a
vedere se era grande, piccolo, lungo o corto, come con il papa",
denota semplice curiosità verso fenomeni che evidentemente
cominciavano a destare il suo interesse"; mentre "gli episodi di
masturbazione...non presentano alcun serio collegamento con il reato
contestato, in quanto manifestazione di un fenomeno tutto sommato
fisiologico nell'infanzia". La logicità di tali rilievi
relega, anche qui, le contrarie argomentazioni sui punti stessi
della difesa (circa una presunta e non altrimenti giustificabile
erotizzazione della bambina) alla natura di diversa valutazione
delle risultanze processuali, e quindi di mero fatto.
In definitiva, il riscontro della logicità dei rilievi della
sentenza impugnata, sui citati passaggi fondamentali, induce a
ritenere adeguata e giustificata pienamente, oltre che corretta dal
punto di vista logico e da quello giuridico, la conclusione che
"mentre è credibile che qualche
gesto invasivo dell'intimità della piccola possa essere stato
compiuto dal padre..., tuttavia il carattere isolato di essi
(circoscritto dal Tribunale ad un unico episodio) e la loro
particolare tipologia (non necessariamente integrante di per sé
molestia, anche perché l'imputato non è mai stato descritto come
nudo o come eccitato) non ne consentono la certa caratterizzazione
sessuale".
Deve, pertanto, concludersi che, non
essendo la sentenza impugnata affetta dal denunciato vizio di
motivazione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della
ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali.