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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA
Consiglio Direttivo Presidente: Luisella de Cataldo Vice
Presidente: Santo Di Nuovo Segreteria: Anita Lanotte
Tesoreria: Paolo Capri Consiglieri: Germano Bellussi,
Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi
UNA MICRO RIFLESSIONE SU DIRITTO,
PSICOLOGIA GIURIDICA E SAPERE
SCIENTIFICO
(passando per “sapienza” e “senso
comune”)
di
Luisella de Cataldo Neuburger
Presidente AIPG
Avvocato Psicologo Resp. Sezione di Psicologia Giuridica Università
degli Studi di Milano
Il problema del rapporto tra scienza e
diritto è da tempo oggetto di studio e di attenzione sia a livello
nazionale che internazionale e di pubblicazioni e convegni sul tema
della prova scientifica (tra gli ultimi quello da me organizzato all’ISISC
nel giugno 2006 di prossima pubblicazione).
Lo stimolo alla ricerca di un sapere
integrato è venuto anche dall’emergere di nuove tematiche che
richiedono, per la loro complessità, un approccio interdisciplinare.
Sono lontanissimi i tempi in cui la tarda
metafisica neoplatonica aveva sviluppato una complessa visione
epistemologica per la quale l’illuminazione interiore proveniente da una
sorgente divina rappresentava la più fondamentale e vera fonte di
conoscenza: una fonte da cui promanava un sapere permanente: la
sapienza.
Si poteva tuttavia pervenire ad un sapere
contingente attraverso i sensi o la sperimentazione, un sapere di
seconda categoria chiamato scienza.
Ed è stata la scienza, a partire
soprattutto dal secolo XVII, che ha scisso il sapere dal senso
comune, una forma di conoscenza che, secondo Cicerone, designa il
consenso universale, cioè l’ambito di quelle verità sulle quali conviene
la maggior parte degli uomini e alla quale fa appello Cartesio nel
Discorso sul Metodo.
Quindi, da un lato la concezione della
realtà propria del senso comune intasa come un repertorio di punti di
vista sulla natura, consegnato agli atti di un codice psicofisico
invariante e connaturato agli uomini (basta semplicemente essere uomini
per averlo); dall’altro, la crescita e lo sviluppo della scienza
come elaborazione di un corpo di enunciati consegnati a tecniche di
controllo sperimentale e a formulazioni logico-matematiche che producono
rettifiche e e sempre nuovi assetti del sapere scientifico.
Così il problema della conoscenza è
diventato il problema della produzione della conoscenza, dove con
produzione si vuole sottolineare che l’immenso patrimonio conoscitivo di
cui, per continue aperture di nuovi campi di sapere, rettifiche,
mutamenti teorici, invenzioni e scoperte, l’umanità nel suo insieme si
accresce, è il risultato di un atteggiamento, di una dimensione
conoscitiva che si avvale di tecniche, di strumenti, e di linguaggi che
producono teorie e informazioni.
L’uomo comune, il pensiero popolare sarebbe
ciò che vi è di invariante nella storia, laddove la scienza si
presenterebbe come una struttura in continua evoluzione fornita di una
capacità endogena di sviluppo e di crescita.
Stando così le cose, il senso comune non
avrebbe più nulla da dare e da dire alla scienza e si limiterebbe a
starle a fianco come un’area marginale di comportamenti e punti di vista
non toccati nè modificati dal sapere scientifico.
Come ha precisato Wittgestein, nelle
proposizioni del senso comune anzichè un repertorio di certezze
cognitive è contenuto il sistema delle convenzioni, delle regole e dei
codici linguistico-concettuali secondo i quali gli uomini ordinano la
loro esperienza e trattano con le situazioni che li circondano.
Ma le massime di esperienza, le nozioni di
senso comune, la “normalità” dei fatti di natura, l’id quod plerumque
accidit non possono più riempire le aree di contenimento in cui
sfuma il ragionamento giuridico in senso stretto e il ricorso alla
scienza diventa una imprescindibile necessità in un contesto giuridico
che è stato profondamente inciso dalle acquisizioni della scienza e
delle tecnologie.
Tutto ciò si riflette immediatamente
sull’esercizio della funzione giurisdizionale che ponendo il giudice in
una posizione di “dipendenza necessaria” dai risultati della scienza
innesta nella logica del processo un serio problema di filosofia della
scienza.
Come si valutano i dati scientifici, mai
univoci e mai certi, introdotti nel giudizio? È compito del giudice
essere arbitro non solo dei conflitti sul “diritto”, ma anche di quelli
che vertono sulle metodologie scientifiche e i loro risultati? Il
problema è ‘pesante’ e non può certo essere neppure avvicinato nello
spazio di poche righe.
Lascio quindi agli esperti il compito di
accertare se e come il sistema processuale italiano sia attrezzato per
far fronte alla crescente complessità dei metodi della scienza e della
tecnologia applicati nell’accertamento dei fatti.
E’ certo che oggi la ricostruzione
probatoria dei fatti di reato a condotta complessa, attinenti per lo più
a settori nevralgici per la tutela di beni primari quali la vita, la
salute o l’ambiente, è sempre più spesso affidata ai risultati della
prova scientifica, conseguiti mediante operazioni svolte da periti o
consulenti tecnici, nelle quali, accanto agli strumenti noti e
tradizionalmente affidabili, intervengono nuovi e controversi strumenti
di informazione e di conoscenza (principi, metodi, studi di settore,
tecnologie, apparecchiature ecc.) che aprono problematiche relative sia
alle inferenze probatorie che alle verifiche dei relativi criteri.
Il giudice deve assicurare che siano
ammesse solo prove scientifiche non solo rilevanti ma anche affidabili e
che oggetto della expert testimony debba essere una ‘conoscenza
scientifica’ cioè radicata nei metodi e nei procedimenti della scienza.
E anche il termine conoscenza non si
applica più a una convinzione soggettiva o una speculazione priva di
sostegni, ma denota un corpo di conoscenze tecniche, di dati, di
inferenze accettate in quanto suffragate da fondamenti validi.
Il che non significa che l’esperto possa
fornire conoscenze di assoluta certezza che, ormai e da tempo, si sa che
non appartengono neppure alla scienza.
Come ricorda Dominioni (La prova penale
scientifica, Giuffrè, 2005) perché un’inferenza o un’asserzione
possa essere qualificata come “conoscenza scientifica” occorre che essa
sia derivata dal metodo scientifico che deve essere applicato in modo
corretto nel caso in esame.
E in questa nuova prospettiva che impone
l’apertura agli apporti provenienti da altre discipline entrano in
gioco, ad esempio, le neuroscienze che attraverso l’utilizzo di tecniche
e strumenti particolari, come il Brain Imaging, sono oggi in
grado di dare conferma o confutare un tradizionale sapere ‘debole’ su
temi fondamentali come ad esempio la funzione mnestica riferita alle
diverse tappe evolutive.
Entra in gioco la psicologia giuridica per
quanto attiene al requisito della specifica competenza dell’esperto, ai
criteri di valutazione della qualità e contenuto scientifico del suo
apporto conoscitivo, al futuro prossimo del suo ruolo come esperto, alla
necessità di aggiornamento continuo e di acquisizione e utilizzo di
nuove conoscenze.
In definitiva, il problema del cambiamento
è legato ai diversi schemi epistemologici ed evolutivi del diritto e
della psicologia e dei loro diversi rapporti con il sapere scientifico e
con il sapere comune.
Una possibile soluzione dipende dalla
capacità del diritto di rivedere certi suoi strumenti di valutazione
come le cosiddette ‘massime di esperienza’ fondate su criteri, non
controllabili e non verificabili, dedotti dal sapere comune che
continuano a rimanere un suo referente epistemologico.
Per ‘svecchiare’ il sistema un’alternativa
sarebbe quella di utilizzare in modo più costruttivo e approfondito il
rapporto privilegiato che la psicologia, e in particolare la psicologia
giuridica ha da sempre intrattenuto con un corpus di conoscenze vicino,
per metodo e strumenti, all’impresa scientifica e che entra nel processo
e nel gioco della prova scientifica attraverso la figura dell’esperto
chiamato dal giudice o dalle parti a dare un suo contributo di
conoscenza.
Dal momento che interviene nel processo in
virtù delle “specifiche competenze” che possiede, non potrà far valere
conoscenze tratte o riferibili al sapere comune o fondate su ipotesi
suggestive ma di impossibile verificazione ma dovrà certificare la
scientificità del suo apporto e la validità delle conoscenze che
introduce nell’iter processuale.
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