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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

 

Consiglio Direttivo Presidente: Luisella de Cataldo Vice Presidente: Santo Di Nuovo Segreteria: Anita Lanotte Tesoreria: Paolo Capri Consiglieri: Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi

 

 

UNA MICRO RIFLESSIONE SU DIRITTO,

PSICOLOGIA GIURIDICA E SAPERE SCIENTIFICO

(passando per “sapienza” e “senso comune”)

di Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG  Avvocato Psicologo  Resp. Sezione di Psicologia Giuridica  Università degli Studi di Milano

 

Il problema del rapporto tra scienza e diritto è da tempo oggetto di studio e di attenzione sia a livello nazionale che internazionale e di pubblicazioni e convegni sul tema della prova scientifica (tra gli ultimi quello da me organizzato all’ISISC nel giugno 2006 di prossima pubblicazione).

Lo stimolo alla ricerca di un sapere integrato è venuto anche dall’emergere di nuove tematiche che richiedono, per la loro complessità, un approccio interdisciplinare.

Sono lontanissimi i tempi in cui la tarda metafisica neoplatonica aveva sviluppato una complessa visione epistemologica per la quale l’illuminazione interiore proveniente da una sorgente divina rappresentava la più fondamentale e vera fonte di conoscenza: una fonte da cui promanava un sapere permanente: la sapienza.

Si poteva tuttavia pervenire ad un sapere contingente attraverso i sensi o la sperimentazione, un sapere di seconda categoria chiamato scienza.

Ed è stata la scienza, a partire soprattutto dal secolo XVII, che ha scisso il sapere dal senso comune, una forma di conoscenza che, secondo Cicerone, designa il consenso universale, cioè l’ambito di quelle verità sulle quali conviene la maggior parte degli uomini e alla quale fa appello Cartesio nel Discorso sul Metodo.

Quindi, da un lato la concezione della realtà propria del senso comune intasa come un repertorio di punti di vista sulla natura, consegnato agli atti di un codice psicofisico invariante e connaturato agli uomini (basta semplicemente essere uomini per averlo);  dall’altro, la crescita e lo sviluppo della scienza come elaborazione di un corpo di enunciati consegnati a tecniche di controllo sperimentale e a formulazioni logico-matematiche che producono rettifiche e e sempre nuovi assetti del sapere scientifico.

Così il problema della conoscenza è diventato il problema della produzione della conoscenza, dove con produzione si vuole sottolineare che l’immenso patrimonio conoscitivo di cui, per continue aperture di nuovi campi di sapere, rettifiche, mutamenti teorici, invenzioni e scoperte, l’umanità nel suo insieme si accresce, è il risultato di un atteggiamento, di una dimensione conoscitiva che si avvale di tecniche, di strumenti, e di linguaggi che producono teorie e informazioni.

L’uomo comune, il pensiero popolare sarebbe ciò che vi è di invariante nella storia, laddove la scienza si presenterebbe come una struttura in continua evoluzione fornita di una capacità endogena di sviluppo e di crescita.

Stando così le cose, il senso comune non avrebbe più nulla da dare e da dire alla scienza e si limiterebbe a starle a fianco come un’area marginale di comportamenti e punti di vista non toccati nè modificati dal sapere scientifico.

Come ha precisato Wittgestein, nelle proposizioni del senso comune anzichè un repertorio di certezze cognitive è contenuto il sistema delle convenzioni, delle regole e dei codici linguistico-concettuali secondo i quali gli uomini ordinano la loro esperienza e trattano con le situazioni che li circondano.

Ma le massime di esperienza, le nozioni di senso comune, la “normalità” dei fatti di natura, l’id quod plerumque accidit non possono più riempire le aree di contenimento in cui sfuma il ragionamento giuridico in senso stretto e il ricorso alla scienza diventa una imprescindibile necessità in un contesto giuridico che è stato profondamente inciso dalle acquisizioni della scienza e delle tecnologie.

Tutto ciò si riflette immediatamente sull’esercizio della funzione giurisdizionale che ponendo il giudice in una posizione di “dipendenza necessaria” dai risultati della scienza innesta nella logica del processo un serio problema di filosofia della scienza.

Come si valutano i dati scientifici, mai univoci e mai certi, introdotti nel giudizio? È compito del giudice essere arbitro non solo dei conflitti sul “diritto”, ma anche di quelli che vertono sulle metodologie scientifiche e i loro risultati?  Il problema è ‘pesante’ e non può certo essere neppure avvicinato nello spazio di poche righe.

Lascio quindi agli esperti il compito di accertare se e come il sistema processuale italiano sia attrezzato per far fronte alla crescente complessità dei metodi della scienza e della tecnologia applicati nell’accertamento dei fatti.

 E’ certo che oggi la ricostruzione probatoria dei fatti di reato a condotta complessa, attinenti per lo più a settori nevralgici per la tutela di beni primari quali la vita, la salute o l’ambiente, è sempre più spesso affidata ai risultati della prova scientifica, conseguiti mediante operazioni svolte da periti o consulenti tecnici, nelle quali, accanto agli strumenti noti e tradizionalmente affidabili, intervengono nuovi e controversi strumenti di informazione e di conoscenza (principi, metodi, studi di settore, tecnologie, apparecchiature ecc.) che aprono problematiche relative sia alle inferenze probatorie che alle verifiche dei relativi criteri.

Il giudice deve assicurare che siano ammesse solo prove scientifiche non solo rilevanti ma anche affidabili e che oggetto della expert testimony debba essere una ‘conoscenza scientifica’ cioè radicata nei metodi e nei procedimenti della scienza.

E anche il termine conoscenza non si applica più a una convinzione soggettiva o una speculazione priva di sostegni, ma denota un corpo di conoscenze tecniche, di dati, di inferenze accettate in quanto suffragate da fondamenti validi.

Il che non significa che l’esperto possa fornire conoscenze di assoluta certezza che, ormai e da tempo, si sa che non appartengono neppure alla scienza.

Come ricorda Dominioni (La prova penale scientifica, Giuffrè, 2005) perché un’inferenza o un’asserzione possa essere qualificata come “conoscenza scientifica” occorre che essa sia derivata dal metodo scientifico che deve essere applicato in modo corretto nel caso in esame.

E in questa nuova prospettiva che impone l’apertura agli apporti provenienti da altre discipline entrano in gioco, ad esempio, le neuroscienze che attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti particolari, come il Brain Imaging, sono oggi in grado di dare conferma o confutare un tradizionale sapere ‘debole’ su temi fondamentali come ad esempio la funzione mnestica riferita alle diverse tappe evolutive.

Entra in gioco la psicologia giuridica per quanto attiene al requisito della specifica competenza dell’esperto, ai criteri di valutazione della qualità e contenuto scientifico del suo apporto conoscitivo, al futuro prossimo del suo ruolo come esperto, alla necessità di  aggiornamento continuo e di acquisizione e utilizzo di nuove conoscenze.

In definitiva, il problema del cambiamento è legato ai diversi schemi epistemologici ed evolutivi del diritto e della psicologia e dei loro diversi rapporti con il sapere scientifico e con il sapere comune.

Una possibile soluzione dipende dalla capacità del diritto di rivedere certi suoi strumenti di valutazione come le cosiddette ‘massime di esperienza’ fondate su criteri, non controllabili e non verificabili, dedotti dal sapere comune che continuano a rimanere un suo referente epistemologico.

Per ‘svecchiare’ il sistema un’alternativa sarebbe quella di utilizzare in modo più costruttivo e approfondito il rapporto privilegiato che la psicologia, e in particolare la psicologia giuridica ha da sempre intrattenuto con un corpus di conoscenze vicino, per metodo e strumenti, all’impresa scientifica e che entra nel processo e nel gioco della prova scientifica attraverso la figura dell’esperto chiamato dal giudice o dalle parti a dare un suo contributo di conoscenza.

Dal momento che interviene nel processo in virtù delle “specifiche competenze” che possiede, non potrà far valere conoscenze tratte o riferibili al sapere comune o fondate su ipotesi suggestive ma di impossibile verificazione ma dovrà certificare la scientificità del suo apporto e la validità delle conoscenze che introduce nell’iter processuale.