| TORNA ALLA HOMEPAGE |
|
|
|
|
|
|
|
Articolo tratto da
Altalex.com del 3
settembre 2010 di Gaetano Esposito
[i]
Domande suggestive e poteri
del Presidente.
Riflessioni sul recente
orientamento della Suprema Corte Premessa Più volte questo sito ha ribadito la necessità di regolamentare l’intervista di un minore con protocolli condivisi su scala nazionale, ancor più con norme legislative, per evitare che la suggestionabilità, i pregiudizi, gli stereotipi... alterino la verità fattuale. Da oltre un secolo è stato riconosciuto dalla ricerca scientifica che la suggestionabilità rappresenta un grave pericolo per la testimonianza di un soggetto debole, come può essere un infante. Oltretutto, questa interessante esposizione dell’avv. Esposito, dovrebbe, a ns. giudizio, essere estesa alle indagini preliminari. Perché l’analisi di un numero non indifferente di audizioni protette effettuate presso alcune Procure evidenziano e sostanziano come siano cagione di alterazione degli eventi e delle prime dichiarazioni, tali per cui la verità giudiziaria viene ipotecata ancor prima dell’istituto dell’incidente probatorio. Oltretutto merita sottolineare come le relazioni
degli “esperti”, tenutesi durante i
corsi di aggiornamento degli operatori della giustizia (organizzati dal C.S.M.),
abbiano esplicitato la necessità di far ricorso alla suggestionabilità, come
fattore irrinunciabile, per ottenere maggiori informazioni dall’intervistato,
stante il fatto dell’assenza di regole che lo vietino.
۩
۩ Fintantoché un simile orientamento non sarà normalizzato,
il bambino rimarrà esposto alle innumerevoli insidie di quanti si prodigano per
la sua salvaguardia, alterandone i ricordi. Se questo è lo scenario con cui ci si deve confrontare,
così come desumibile dalla scomposizione delle immagini di un’audizione protetta
avvenuta presso Nel ringraziare l’autore dell’articolo, riportato in calce,
per averci consentito di esprime le ns. conoscenze, ci auguriamo che altri
condividano lo stesso intento, con la speranza che il legislatore venga
sensibilizzato o quantomeno
*****
In due recenti sentenze, L’annosa questione è stata
più volte oggetto dell’esame della giurisprudenza di merito, la quale ha
risposto in modo certamente non univoco. Più specificamente tale
assunto si baserebbe sul fatto che “nell’esame condotto dal Giudice non v’è il
rischio di un precedente accordo tra testimone ed interrogante”( Cass. Pen. Sez.
III, 30.01.2008, n. 4721). In altra e più recente
sentenza, invece, L’orientamento
giurisprudenziale ha trovato sostegno nei primi commentatori delle sentenze
citate, in particolare si è detto che il fondamento giustificativo del divieto
di porre domande suggestive risiederebbe “nell’esigenza di garantire la
genuinità della prova e di evitare che la possibile pregressa conoscenza dei
fatti della parte richiedente, nonché la astratta o anche solo potenziale
comunione d’intenti tra la stessa e il teste, possa indurre l’esaminante a
guidare l’esame verso uno scopo predeterminato”(cfr. Silvestri, nota a sent.
4721/2008, in Cass. Pen. 04/2009 pag. 1555 e ss.). Il quesito impone di
procedere per ordine, tenuto anche conto che entrambe le sentenze richiamate
avevano ad oggetto il delicato tema della
testimonianza di minori, vittime di abusi sessuali. Le domande suggestive sono,
come è noto, quelle particolari domande che suggeriscono al teste la risposta. La psicologia giudiziaria ha
ormai da tempo evidenziato come tale tipologia di domande incida sul ricordo del
teste e dunque sul suo racconto, tanto che “l’informazione contenuta in domande
suggestive riguardanti un dato evento, finisce per incorporarsi nella memoria
del teste e contribuirà ad accrescere o diminuire l’accuratezza della successiva
deposizione” (Read – Bruce 1984). È il caso ad esempio della
insidiosa domanda implicativa per presupposizione, la quale implica appunto
l’esistenza di qualche elemento, in realtà assente, impegnando così il testimone
ad ammettere implicitamente quell’elemento ( es. “di che colore era la cravatta
del rapinatore”? [il rapinatore in realtà non indossava una cravatta]). Le domande suggestive,
scrive il Gulotta , “affermano più di quanto non chiedano e inducono
l’interrogato a rispondere in modo da confermare i presupposti della domanda”[ii] Stando così le cose,
possiamo certamente affermare che questa tipologia di domande, incidendo sul
ricordo del teste fino ad alterarlo e conseguentemente sul suo racconto, finisce
per inficiare proprio quella ricerca della verità sostanziale, cui fa
riferimento Ciò è tanto più vero con
riferimento alla deposizione di minori, specie in processi aventi ad oggetto
abusi sessuali. Risalgono agli inizi del
novecento i primi studi e le prime ricerche sulla suggestionabilità dei minori e
sui pericoli che assediano la testimonianza di tali soggetti deboli. Si pensi soltanto agli studi
di A. Binet, che già nel 1900 sosteneva l’influenza dei fattori sociali sulla
suggestionabilità dei bambini, agli studi di Stern del 1910, secondo il quale le
domande suggestive venivano percepite dal bambino come impositive ed
autoritarie, agli studi di Lipmann del 1911, infine allo psicologo belga
Varendonck, che dalla sua esperienza di perito nel processo per l’omicidio della
piccola Cecile, nel 1911 traeva un amaro reportage sull’abuso di domande
suggestive poste proprio dai Giudici e sugli effetti nefasti delle stesse. In epoca più recente studi
ed esprimenti si sono moltiplicati notevolmente, basti citare, solo a titolo
d’esempio, quelli di Clarke- Stewart del 1898, di Rudy e Goodman del 1991,
quelli di Dent del 1992, di Ceci e Bruck del 1993, infine la ricerca italiana
condotta da Gulotta ed Ercolin nel 2004. Tutti questi studi sono
costanti nell’affermare che i ricordi possono essere modificati proprio a causa
di una domanda suggestiva e “che vi è una marcata interferenza tra domande
suggestive e capacità di esporre i fatti vissuti”[iii] Sono queste ricerche
empiriche che costituiscono il retroterra scientifico della cosiddetta Carta di
Noto, la quale non a caso, alla regola 6 b), vieta l’uso di domande suggestive o
implicative. Se dunque la domanda
suggestiva incide sulla rievocazione del fatto vissuto e dunque sul narrato del
teste, con possibile alterazione della verità sostanziale, v’è da chiedersi se
il Giudice possa porre al teste simili domande. Ragionando
stricto iure, è stato affermato che
l’articolo 499 del codice di rito non prevede alcun espresso divieto per il
Giudice, limitando il divieto di porre domande suggestive, soltanto alla parte
che ha chiesto la citazione del teste e a quella che ha un interesse comune. A tale affermazione si può
obiettare che la stessa norma però, attribuisce al Giudice il compito di
assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà
dell’esame e la correttezza delle contestazioni. Dunque se il legislatore ha
fatto del Giudice il custode della legalità e della lealtà dell’esame, appare
poco probabile che poi consenta allo stesso Giudice, di porre domande che non
solo suggeriscono la risposta, ma, come si è visto, producono effetti nefasti
sulla deposizione del teste. Ciò è tanto più vero per
quanto riguarda il minore, ove l’articolo 498 c.p.p. prevede che sia proprio il
Presidente a condurre l’esame su domande e contestazioni fatte dalle parti e
sarebbe davvero un controsenso, se lo stesso potesse porre domande idonee ad
alterare il ricordo e dunque il racconto del minore. L’interpretazione della
norma che qui si propone, tende ad essere il più conforme possibile all’articolo
111 della nostra Costituzione che esige dal Giudice
terzietà,
imparzialità ed
equidistanza dalle parti e dai loro rispettivi interessi. Non sembra compatibile con
un “giusto processo”, costituzionalmente orientato, attribuire al
Giudice un potere di inserimento senza limiti nell’esame del teste, anche a
rischio di vanificare e demolire strategie accusatorie e difensive. Se è vero che la ricerca
della verità sostanziale è stato definito più volte dalla Corte costituzionale
come un valore assoluto e fine cui deve tendere il processo, è altrettanto vero
che secoli di storia della scienza hanno insegnato che la ricerca della verità
sostanziale, presuppone necessariamente la correttezza del metodo di ricerca. Si è anche affermato che “se
il controesame assolve alla funzione di verificare la attendibilità del teste al
fine di garantire la genuinità della prova e se analoga funzione deve essere
riconosciuta alle domande che il Presidente può rivolgere, sarebbe asimmetrico
riconoscere solo alla parte contro interessata il potere di porre domande
suggestive e non anche al Presidente del collegio” ( Silvestri, cit., in Cass.
Pen. 2009 n. 4 pag. 1569). Tale considerazione è
suggestiva ma non ci sembra condivisibile; verificare l’attendibilità del teste
vuol dire far rilevare contraddizioni, lacune, divergenze da quanto è stato
dichiarato in precedenza. Saggiare l’attendibilità del
teste è attività che può svolgere soltanto chi ha conoscenza delle dichiarazioni
pregresse del teste, quelle rese nella fase delle indagini; soltanto lo studio
attento e meticoloso degli atti processuali può consentire all’interrogante di
mettere alla prova la credibilità del teste. Come può dunque, il Giudice,
che per dettato normativo nulla conosce di quanto è avvenuto nella fase delle
indagini, saggiare l’attendibilità del teste, e ciò sulla base soltanto di
dichiarazioni ascoltate per la prima volta in dibattimento; si richiedono al
Giudice qualità intuitive e prontezza di riflessi veramente non comuni. Si pensi, solo per fare un
esempio, all’escussione di un collaboratore di giustizia in un processo di
criminalità organizzata, il quale, come di solito accade, ha reso fiumi di
dichiarazioni contenute nei verbali illustrativi della collaborazione, cui si
aggiungono le deposizioni rese in altri processi, contenuti in altri verbali
dibattimentali; richiedere al Giudice di verificare l’attendibilità del teste,
prescindendo dalla conoscenza degli atti processuali, sembra pretendere davvero
troppo. Alla luce di quanto detto
fin qui, non sembra si possa condividere l’orientamento giurisprudenziale che si
va recentemente affermando e ci si augura che
*****
[i]
Gaetano Esposito avvocato penalista di Napoli iscritto all'Albo degli
Avvocati di Napoli il 28.04.2009
[ii]
Gulotta- Ercolin, La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico,
in Psicologia e Giustizia, anno 5, n.1, gennaio-giugno 2004
[iii]
Gulotta-Ercolin, cit., pag. 5
______________________________
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI P.
Silvestri – Controesame, potere del Presidente di rivolgere domande e
divieto di domande suggestive - in Cassazione Penale, n. 4, 2009 G.
Dacquì – Nota a sentenza Cass. Pen. Sez.
III, 9157/2010- in www.penale.it
A. Binet – La suggestibilitè naturelle chez les enfants- in Rev. Phil.,
1894
A. Binet – La suggestibilitè- Schleicher Freres, Paris, 1900
W. Stern – Abstracts of lectures on the psychology, 1911
O. Lipmann – Pedagogical psychology of report- in Journal of Educational
Psychology, 2, 1911
J. Varendonck – Les témoignages d’enfant dans un procès retentissant- in
Archives de Psycholgie, 11, 1911 C.
Musatti- Elementi di psicologia della testimonianza- Cedam, 1931 E.
Altavilla – Trattato di psicologia giudiziaria- Utet, 1948 E.
Altavilla – Accuse di bambini per delitti sessuali- in Foro Napoletano,
1957 G.
Gulotta – Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale- Giuffrè,
1987 G.
Gulotta – La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico- in
Psicologia e Giustizia, anno 5, n. 1, 2004 L.
De Cataldo Neuburger – Psicologia della testimonianza e prova
testimoniale- Giuffrè, 1988 L.
De Cataldo Neuburger – Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli
e responsabilità- Cedam, 1997 G. Mazzoni – La
testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria,
l’intervista e la validità della deposizione- Giuffrè, 2000 |