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Avvenire.it
del 5 febbraio 2010 a cura di
Diego Motta
INFANZIA E GIUSTIZIA
Minori,
abusi e processi «Servono nuove regole» I bambini ci guardano. A casa, a scuola e nelle aule di
tribunale. Per questo è necessario trovare canali di comunicazione giusti,
soprattutto quando dalla loro voce si ricostruiscono drammi pesanti e presunti
reati: orrori come la pedofilia, la violenza, lo stupro. Spesso la testimonianza
dei più piccoli ha un peso non indifferente anche nelle cause civili di
separazione e divorzio. Come fare uscire tutta la verità? Come evitare
manipolazioni o forzature, garantendo nel contempo che il minore non subisca dei
traumi psicologici? La proposta che verrà presentata oggi a Trieste durante un
convegno dall’Unione delle camere penali italiane, associazione che riunisce
circa 9mila avvocati penalisti in tutta Italia, è un tentativo di dare forma
effettiva ai principi già stabiliti dalla Carta di Noto, che nel 1996 ha emanato
le linee-guida da utilizzare per l’esame del minore. Il problema è che, secondo
i penalisti, quei valori sono rimasti senza seguito e ora, anche sull’onda di
diversi fatti di cronaca in cui il «peso» delle rivelazioni dei bambini si è
mostrato assai rilevante, è necessario porre mano al codice di procedura penale. Il protocollo di azione, che ha l’obiettivo di inserire alcune
modifiche in tema di audizione dei minori, è stato concertato insieme alla
Società di psicologia giuridica e ha prodotto un testo in cui i cambiamenti
richiesti partono proprio dal ruolo degli esperti chiamati a raccogliere le loro
confidenze. Spesso infatti, nelle vicende che assumono rilevanza penale, i
bambini vengono interrogati da personale di polizia non preparato, quando invece
sarebbe necessario assicurare sin da subito figure professionali in grado di
«far parlare» il minore usando i toni giusti e cercando di decodificarne i
messaggi. Servono tempo e risorse, per questo, ma il passaggio è decisivo. Lo stesso vale per le registrazioni audio e video delle
deposizioni dei ragazzi. «Debbono essere documentate integralmente – sostiene il
testo che verrà presentato – a pena di inutilizzabilità». È necessario
comprendere sin da subito, insomma, se si tratta di denunce, per quanto
possibile, circostanziate a tutela del minore stesso. Sono due le priorità da
perseguire: da un lato è necessario non sottoporre il minore a un <+corsivo>tour
de force<+tondo> fatto di sofferenze, ricordi e silenzi, dall’altro è importante
che non sia pregiudicato il diritto dell’accusato ad un procedimento equo e
imparziale. Concretamente, dunque, vanno creati elenchi di psicologi che
abbiano alle spalle percorsi di specializzazione in materia penale, va aperto a
difensori e consulenti tecnici il percorso della perizia e vanno depositati
«senza ritardo» tutti gli atti di indagine successivi alla richiesta di
incidente probatorio compiuti fino all’assunzione della prova. Quanto ai criteri
di esame che dovranno essere rispettati nell’audizione del minore, «dovranno
essere scelti, nel contraddittorio tra le parti, al fine di preservare la
genuinità delle dichiarazioni del minore» stesso. Ciò che si vuole scongiurare è quello che viene definito un
meccanismo di «contagio dichiarativo»: una versione fornita parzialmente viene
ingigantita e riportata in altro modo a una seconda fonte, che a sua volta la
rielabora finendo per confondere le acque e per agitare nuovi fantasmi. Ma non c’è poi la possibilità che, proprio per evitare uno
scenario da «caccia alle streghe», si accrediti l’idea di un giro di vite
destinato a rendere più difficile l’emersione di casi in cui gli «orchi»
esistono davvero? La risposta che si riceve, a domanda, è che proprio partendo
da un «buon ascolto» del minore, fatto da veri e propri specialisti, è possibile
garantire al meglio sia gli obiettivi dell’accusa che quelli della difesa. Ai
bambini, insomma, si può decidere anche di non credere, a patto che dall’altra
parte ci siano adulti in grado di avere occhi e orecchie capaci di accogliere le
loro storie, i loro silenzi e i loro fantasmi. |