Guida al diritto – Il Sole
24 Ore
Giurisprudenza – Famiglia e Minori
Le domande “tendenziose” possono indurre
il bambino ad assecondare l’interlocutore
di Guglielmo Gulotta
La sentenza
9811/2007 della Cassazione - che
certamente sarà accolta con grande favore sia dagli
operatori forensi sia dagli scienziati di psicologia dello
sviluppo e forense - recepisce in modo puntuale alcune delle
più aggiornate risultanze della ricerca in materia che già
avevano ispirato alcune linee guida di neuropsichiatri
infantili (Sinpia), di psicologi giuridici (Aipg) e di un
gruppo di autorevoli giuristi, psicologi e criminologi
(Carta di Noto del 1996 e aggiornata nel 2002). In questa
sentenza prosegue il cammino della “scientificizzazione”
della giurisprudenza nel riconoscere che il libero
convincimento e le cosiddette massime di esperienza trovano
un limite nei risultati scientifici.
Così è stato in
tema di nesso di causalità nel reato omissivo improprio
(sezioni Unite, 11 settembre 2002 n, 22, Franzese)
sull’utilizzo di «massime di esperienza, enunciati di leggi
biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed
anche la più accreditata letteratura scientifica del momento
storico» quando esse portano a un «ragionevole dubbio,
fondato su specifici elementi che, in base all'evidenza
disponibile, lo avvalorino nel caso concreto», Così è stato
anche in una sentenza in tema di imputabilità (sezioni
Unite, 25 gennaio 2005 n, 916.1), che afferma che alla
scienza «il giudice non può in ogni caso rinunciare - pena
l’impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio e,
(,,,), non può che fare riferimento alle acquisizioni
scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate
e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte,
più condivise, finendo con il costituire generalizzata
(anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei
relativi protocolli scientifici».
I principi che si
possono evincere da questa sentenza sono chiari, espliciti e
di immediata applicabilità.
Lo stress è sintomo aspecifico
di abuso perché emerge
anche in assenza di violenze
e non si può annoverare
tra gli indizi di «traumatizzazione»
La valutazione
dell'attendibilità delle dichiarazioni del minore come
compito di esclusiva pertinenza del giudice e indelegabile
al perito
I giudici di merito avevano affidato al perito l’incarico di
valutare l’attendibilità del bambino e non avevano preso in
considerazione le differenti conclusioni del consulente
tecnico della difesa. La sentenza stabilisce che tale
compito non è delegabile all’esperto, recependo in modo
chiaro quanto afferma l’articolo 2 della Carta di Noto circa
la differenza tra la «valutazione
psicologica» e «l’accertamento dei fatti per cui si
procede». Lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice
nel valutare, ma deve semmai fornirgli strumenti concettuali
e criteri inferenziali per decidere. La perizia deve essere
intesa come strumento per accertare il grado di sviluppo
psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti
e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare
l’esame di tutti quegli elementi che possono influire sulla
sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue
condizioni emozionali, le dinamiche familiari e le modalità
con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per
cui è testimone.
Per attendibilità
si intende affidabilità, ripetibilità e validità,
applicabili sia al soggetto testimone, sia alla sua
testimonianza. Affidabilità e ripetibilità significano che
il testimone e la sua testimonianza tendono a produrre
risultati simili, costanti e tendenzialmente coerenti in
circostanze diverse nel tempo, nello spazio sociale e in
rapporto a intervistatori diversi che utilizzano i medesimi
metodi di indagine. Validità significa, essenzialmente,
grado di corrispondenza tra ciò che viene affermato e la
realtà fattuale a cui le affermazioni si riferiscono. La
valutazione psicologica dell’attendibilità non può giungere
a pronunciarsi in modo certo sulla validità, perché non può
svolgere riscontri sulla realtà fattuale, ma solo fornire un
contributo parziale in questo senso. Il contributo
consulenziale è più specifico, con riguardo agli aspetti di
affidabilità e ripetibilità. Nella letteratura specialistica
l’attendibilità si articola in due distinte dimensioni
valutative:
1.
la competenza, o capacità di rappresentarsi
correttamente la realtà e di riferirla (ovvero di rendere la
testimonianza), che attiene alle funzioni psichiche di base
(capacità e competenze di percezione, memoria,
riconoscimento di persone, coerenza e continuità del
pensiero, condizioni dell’affettività e della capacità di
relazione, presenza di eventuali disturbi psicopatologici) e
perciò all'accuratezza;
2.
la credibilità clinica, che si riferisce, invece,
alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che
possono avere agito, esplicitamente o implicitamente,
esternamente o internamente, nel soggetto testimone e/o
sulla testimonianza oggettivata.
False memorie e
suggestionabilità
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♠
Un metro di valutazione
(Cassazione sezione III penale,
sentenza 6 dicenbre 1995 – 31 gennaio 1996 n.1040)
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La cosiddetta
validation o gradualità delle accuse - tecnica
d’indagine psicologica secondo cui le vittime degli
abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno
gravi a quelle più gravi - è soltanto un metro di
valutazione che non ha nessuna valenza di certezza
scientifica e che può, in taluni casi, costituire,
in un quadro probatorio completo e certo, chiave di
interpretazione delle difficoltà delle vittime delle
violenze nel rivelare le vicende più riservate.
Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da
un lato non è sostitutivo della prova e, dall’altro,
non assume rilievo in casi - come quello nella
specie - in cui sussistano motivi di sospetto. |
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♠
L’uso proficuo
dell'indagine psicologica
(Cassazione, sezione III penale,
sentenza 26 maggio 2003 n. 22935)
|
La valutazione del
contenuto della dichiarazione del minore - parte
offesa - in materia di reati sessuali, in
considerazione delle complesse implicazioni che la
materia stessa comporta, deve contenere un esame
dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le
vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione
psicologica rispetto al contesto delle situazioni
interne ed esterne. Proficuo e l’uso dell’indagine
psicologica, che concerne due aspetti fondamentali
l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il
profilo intellettivo e affettivo, e la sua
credibilità. Il primo consiste nell’accertamento
della sua capacità di recepire le informazioni, di
raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle
in una visione complessa, da considerare in
relazione all’età, alle condizioni emozionali, che
regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla
qualità e natura del rapporti familiari. Il secondo
- da tenere distinto dall’attendibilità della prova,
che rientra nel compiti esclusivi del giudice - è
diretto a esaminare il modo in cui la giovane
vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in
maniera da selezionare sincerità, travisamento dei
fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni
trauma ulteriore, non strettamente e assolutamente
indispensabile. |
Risulta
particolarmente importante la valutazione della credibilità
clinica di quest’ultima, ovvero della narrazione prodotta
dal bambino. In altri termini. può benissimo avvenire, e
molto spesso avviene, che un soggetto “competente” e
“credibile” possa produrre un racconto “non credibile”,
sulla base di meccanismi che una abbondantissima letteratura
scientifica ha più volte descritto ed evidenziato.
La valutazione degli indizi
di un abuso sessuale
Lo stress è sintomo aspecifico di abuso sessuale, perché è
scientificamente dimostrato che emerge anche in bambini non
abusati e non può essere annoverato tra gli indizi di
“traumatizzazione sessuale”. La Corte recepisce il principio
secondo cui (si vedano “Linee guida sinopia”) non esiste una
sindrome clinica “caratteristica” e identificabile legata
specificamente all’abuso sessuale. I disturbi psichici a
esso legati. che compaiono peraltro incostantemente e in
funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità
(durata, intensità) con cui l’abuso è stato compiuto,
possono corrispondere a un ampio repertorio di risposte
comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche
(principio di equifinalità). Non esistono indici
comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale:
in un’elevata percentuale di casi non si manifestano
condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può
variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di
variabili particolari. Inoltre, in letteratura non esistono
pareri concordi e studi che dimostrino l'esclusività di una
o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici
possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito
traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale.
È quindi necessaria una particolare cautela prima di
identificare un comportamento come possibile “indicatore” di
una condizione di abuso.
Non è mai
possibile concludere per una “compatibilità” dell’abuso
sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi.
L’articolo 9 della Carta di Noto fa obbligo all’esperto di
avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono
di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità
tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre
l’esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità
né pareri né formulare alcuna conclusione.
Una medesima
costellazione sintomatica può infatti essere determinata da
differenti cause. Una medesima situazione stressogena può
determinare in soggetti diversi - anche grazie alla presenza
di diversi fattori di resilienza o protezione personali o
ambientali - risposte psicologiche e comportamentali affatto
simili. L’articolo n. 8 della Carta di Noto che è stato
recepito dalla Corte segnala che i sintomi di disagio che il
minore manifesta possono infatti derivare da conflittualità
familiare o da altre cause.
In dottrina vi
sono contrasti sulla linea di confine tra il sintomo - o
indice di disagio - e la normalità. L’impiego di test o
strumenti “clinici” per diagnosticare l'abuso non è
utilizzabile, sebbene sia utile all'esperto per interagire
con il bambino e formulare ipotesi interpretative e
diagnostiche.
In particolare,
non sono utilizzabili per la valutazione di abuso sessuale
(si vedano «Linee guida Sinopia») i test psicologici
proiettivi (disegno tematico, Rorschach, Cat e Tal, FaI,
Blackv, Favole della Duss etc.) in quanto la psicologia
sperimentale ha dimostrato che non vi sono significative
differenze tra minori sessualmente abusati e quelli che non
lo sono, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono
correlabili a molte condizioni generali di stress e trauma
indipendenti dall’abuso.
Anche l’uso del disegno come tecnica
per evidenziare vissuti sessuali traumatici o maltrattamenti
ha fornito risultati molto dubbi.
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♠ La
complessità
Dei comportamenti
(Cassazione, sezione III penale, sentenza 3
ottobre 1997 n. 8962) |
La testimonianza del
minore deve passare anche attraverso l’esame
dell’atteggiamento psicologico dello stesso con
riferimento alla complessità tutta particolare del
comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di
una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici
fattori, correlati o meno con l’età, del quali
occorre stabilire l’incidenza in concreto, come è
stato effettuato nell’impugnata sentenza. Infatti la
valutazione del contenuto della dichiarazione del
minore in materia di abusi sessuali, in
considerazione delle complesse implicazioni che la
materia stessa comporta, non può non contenere un
esame dell’attitudine psicofisica del teste a
riferire in materia utile ed esatta sulla specifica
materia e sulla sua posizione psicologica rispetto
al contesto delle situazioni interne ed esterne,
sicché, superando vecchie
tecniche di indagine
e valutazione, in questo campo
è
invalso l’uso di
un’indagine
psicologica, che involge due aspetti fondamentali:
l’attitudine del bambino, in termini intellettivi e
affettivi, a testimoniare e la credibilità del
minore.
Il primo si
sostanzia nell'accertamento della sua capacita di
recepire le informazioni, di raccordarle con altre,
di ricordarle e di esprimerle in una visione
complessa da considerare in relazione all'età, alle
condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni
con il mondo esterno, nonché alla qualità e alla
natura delle dinamiche familiari.
Il secondo, invece,
da distinguersi rispetto all’attendibilità della
prova, la cui valutazione resta compito esclusivo
del giudice, mira a esaminare il modo in cui la
giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la
vicenda in guisa da indurla muoversi tra i termini
della sincerità, del travisamento dei fatti o della
menzogna.
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Imprescindibilità dell’esame
delle dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi
La Corte recepisce la necessità di considerare le “dinamiche
parentali” per accuse di abuso sessuale rivolte all’interno
del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale,
casi in cui la dichiarazione del bambino può essere
influenzata strumentalmente da uno dei due genitori contro
l’altro.
Si tratta della sindrome da alienazione parentale (Pas),
patologia relazionale identificata dallo psichiatra Richard
Gardner, che può presentarsi nelle situazioni di separazione
e divorzio conflittuali. In tali contesti il minore, perché
“programmato” in questo senso da uno dei due genitori -
solitamente quello affidatario - mette in atto una campagna
di denigrazione del tutto ingiustificata nei confronti
dell’altro genitore fino ad arrivare, nei casi più gravi, a
formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.
La sentenza
sottolinea poi, con sofisticata intelligenza, che quando le
dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come
non attendibili e non corrispondenti a una verità storica,
questo non significa automaticamente che il bambino abbia
«architettato un consapevole mendacio» o che «abbia ripetuto
una trama narrativa calunniosa da altri predisposta», Vi è
infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come
espressione di una deliberata volontà del bambino (o di
qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare
falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave
fraintendimento della realtà.
In questi casi,
certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di
abuso sessuale sono il risultato di una costruzione
narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale,
amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il
bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi
interagisce con il minore avendo nella mente - a causa di
una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni
- la terribile paura che questo possa essere stato oggetto
di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo
il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà
può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del
cosiddetto fattoide, ovvero a una realtà costruita dal
linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza
però esserlo.
Il fraintendimento può sorgere sulla
base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che
può però assumere significati anche molto gravi a seconda
della declinazione contestuale di quanto riferito, Si pensi
a esempio all’affermazione di aver visto il padre nudo. È
evidente che questa affermazione può indicare situazioni
molto differenti tra loro: il minore in questione può
accidentalmente aver visto l’organo genitale del genitore
(sotto la doccia, mentre si stava cambiando) oppure può
averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il
figlio in attività di carattere sessuale, Ecco che, se chi
riceve questo tipo di comunicazione ipotizza -
verosimilmente con molto timore e angoscia - il secondo
scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente
indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di
un racconto di abuso.
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♠ Nozioni
di carattere tecnico
(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 giugno -
29 settembre 2006 n.32281)
|
Per attribuire
significato univoco alle dichiarazioni di un bambino
di tenera età, mai direttamente assunte nel
processo, ma in esso introdotte attraverso la
testimonianza della madre e della sua consulente
psicologa su quanto loro riferito dal bambino
stesso, stante delicatezza e difficoltà di pervenire
a risultati sicuri, che come ovvio, sono tanto
maggiori quando si tratta di bambini in tenera età
la cui personalità non è ancora formata e la
capacità espressiva è limitata, rendono legittima
l’assunzione della testimonianza dell’esperto in
materia di testimonianza infantile, che possa
fornire al giudice le nozioni di carattere tecnico
attinenti alle metodologie da applicare nell’esame
del minore vittima di abuso sessuale suscettibili di
condurre, attraverso una più pertinente valutazione
tecnico scientifica, a un inquadramento della
vicenda più coerente con le risultanze processuali.
L’obbligo di
documentazione integrale delle dichiarazioni rese da
un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una
indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta
imposto dal nostro codice di rito, in modo che può
ritenersi che tale modalità sia espressione dì una
tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto
di vista della protezione del minore abusato ma
anche sotto il profilo dell’accertamento del fatti
penalmente rilevanti.
Il mancato rispetto
della tecnica di documentazione rappresenta un vizio
metodologico dell’assunzione della prova, che non
può essere controllata, e della cui affidabilità può
essere lecito dubitare non diversamente da quanto
potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi si
dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende
la responsabilità dell'imputato sono state rilevate
con modalità tali da non assicura la sicurezza del
risultato.
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♠
Distorsioni dei
ricordi
(Cassazione, sezione III penale, sentenza 2
luglio 10 ottobre 2003 n.38623) |
Compulsando un
bambino con metodi suggestivi o con inopportune
domande implicanti la risposta, o comunque, con
interventi esterni non adeguati si osserva come sia
possibile ottenere informazioni non corrispondenti
alla realtà sino a creare nell’interrogato una
distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi
autobiografici.
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Come spiega la
sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a
raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di
lui - e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole
- tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante
si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione
della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel
ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere
dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che
ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non
suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene
interrogato attraverso l’impiego di domande inducenti e
suggestive tende a conformarsi all’aspettativa del suo
interlocutore distorcendo il contenuto della sua
testimonianza.
La
suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è
piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle
aspettative dell’interlocutore. Deve essere precisato che in
questi casi le aspettative coincidono non con ciò che
l’interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che
teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i
bambini - anche quando si tratta di professionisti - ignora
o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse
che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è
precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse
le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare
l'aspettativa dell’interlocutore. Come scrive la sentenza
«l’adulto crede di chiedere per sapere, mentre in realtà
trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia
successo» .
Il circolo vizioso
del fraintendimento viene infine suggellato dall’instillarsi
nella mente del minore una falsa memoria autobiografica
rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a
ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più
importanti studiosi della memoria, tra cui l’italiana
Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti «raccontano
ricordando», mentre i bambini «ricordano raccontando».
Ne segue che il
bambino raccontando l’esperienza ne costruisce in memoria un
corrispettivo ricordo, e se nel raccontarlo inserisce
informazioni errate adeguandosi alle aspettative
dell’interlocutore egli costruirà nella sua mente un
corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di
fatto impossibile stabilire a posteriori accertare la verità
storica.
Giuliana Mazzoni e
Elizabeth Loftus, studiose della memoria, hanno dimostrato
che è possibile instillare false memorie autobiografiche
anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti,
come ad esempio l’aver subito un attacco fisico da parte di
un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché
impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla
base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l’esame della
quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni a
esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può
infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché
queste - paradossalmente - sono di fatto genuine) con il
ricordo in sé.
Coerentemente, la
sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con
estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei
minori essendo queste maggiormente attendibili perché non
“inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria
dell’evento.
*****
P.S.
Le sentenze e le
esplicazioni dell’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta sopra
riportati sostanziano principi fondamentali che da tempo si
attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui
minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto
segue:
1.
la compatibilità e l’attendibilità delle
dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del
Giudice;
2.
il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo
psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti
e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue
condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e
riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è
testimone;
3.
la risposta allo stress è aspecifica
per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono
derivare sia dall’abuso sessuale, dal conflitto genitoriale,
da entrambi i fattori o per altre cause;
4.
è dimostrato scientificamente che un bambino, quando
è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di
persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la
risposta compiacente che l’interrogante si attende e che
dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;
5.
gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano
ricordando” mentre i bambini “ricordano
raccontando”;
6.
solo le primissime dichiarazioni
spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non
“inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria
dell’evento;
7.
è divieto demandare all’esperto la valutazione della
compatibilità e dell’attendibilità del minore.
La Corte ha posto
finalmente dei precisi cardini traendo in merito alla
valutazione delle dichiarazioni dei minori che saranno
certamente di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa per
un’autentica tutela.
Ciò peraltro
dimostra che la battaglia che il Centro documentazione
sui falsi abusi conduce quotidianamente trova
giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici
della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo,
senza prevaricare le competenze altrui e indurre psicosi e
ansie emotive nei genitori per sintomi che per loro natura
sono aspecifici, e i Giudici non potranno demandare, nel
conferire l’incarico, le loro responsabilità ai periti.
Siamo altresì
consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela
dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e
tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il
cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che
qualcosa sta cambiando.
Inoltre la sentenza è stata commentata dall’Avv. Prof.
Guglielmo GULOTTA, Ordinario della Facoltà di Psicologia
presso l’Università degli Studi di Torino, durante la
lezione
“La lettura e
la valutazione dell’ascolto del minore e della consulenza
psicologica.
Sindrome di
alienazione parentale. Il ruolo del difensore”
tenuta il 16 marzo 2007
nell’Aula Magna del Tribunale di Torino
all’interno della Scuola
per la formazione dell’avvocato della famiglia e del minore
2007, corso organizzato dal
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino (dal 30 gennaio al
9 luglio 2007).
L’incontro
è stato registrato, per gentile concessione dell’oratore,
dal Centro di documentazione falsi abusi sui minori
e il relativo DVD è disponibile, per quanti lo richiedano,
al sito internet o all’indirizzo di posta elettronica.
Addi, 5 maggio
2007
Per il centro documentazione
Vittorio Apolloni