| TORNA ALLA HOMEPAGE |
|
|
|
|
|
|
Il 23 settembre 2007, al termine del simposio interdisciplinare in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi (tenuto a Venezia presso l'Isola di San Servolo dal 21 al 23 settembre) nasce il "Protocollo di Venezia".
A conclusione dell’incontro di esperti tenutosi a San Servolo (Venezia) nei giorni 21-23 settembre 2007 organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta, dall’Università degli Studi di Padova e dall’Università degli Studi di Torino , si é proceduto, con l’apporto interdisciplinare di avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi, alla stesura del Protocollo di Venezia in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi.
PROTOCOLLO DI VENEZIA
Il seguente protocollo, nel far propri i principi della Carta di Noto, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell’affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori. Fa parte integrante del Protocollo l’allegata guida metodologica che andrà nel tempo aggiornata sulla base dell’evoluzione delle conoscenze in materia.
1. Gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche richiedono un preliminare e ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano avuto origine.
2. Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di abuso sessuale collettivo, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato, devono essere professionisti specificamente formati in ambito psicogiuridico, essere in possesso di titoli specialistici e di comprovata competenza in ambito professionale e/o in ambito di ricerca scientifica. Non devono trovarsi in conflitto di interesse (per esempio: quando la struttura in cui l’esperto opera ha o potrebbe avere in carico il minore per la psicoterapia). Essi sono tenuti a dimostrare il loro costante aggiornamento professionale ed a tenere conto di ogni avanzamento metodologico e culturale della psicologia giuridica, sociale e interpersonale, della psicologia cognitiva, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e delle neuroscienze. Considerata la complessità della materia, l’esperto nominato nell’ambito di un procedimento penale deve segnalare l’opportunità al magistrato di svolgere l’incarico in forma collegiale.
3. L’esperto è tenuto a valutare gli eventuali segni di disagio e/o sintomi di disturbi comportamentali ed emotivi (presenti sia al momento dei presunti abusi, sia nel momento dell’indagine) alla luce delle evidenze cliniche, collocandoli all’interno delle fasi di sviluppo dei minori e delle varie vicende familiari e ambientali in cui essi si trovano coinvolti.
4. I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai principi della Convenzione di Strasburgo per cui l’intervento ed il trattamento del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell’espletamento e del protrarsi delle audizioni del minore stesso.
5. Considerato che l’organizzazione e il funzionamento psicologico del minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l’indagine sia svolta in modo coerente ed adeguato all’attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.
6. La scelta degli strumenti usati dall’esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso .specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati (“evidence based”).
7. In tutte le fasi del procedimento penale deve essere scrupolosamente tutelato e garantito il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della Convenzione di New York. In particolare, devono essere assunte tutte le cautele affinché non vengano diffuse dai media notizie e immagini riguardanti i minori e i loro familiari, o altre informazioni che possano contribuire, anche indirettamente, alla loro identificazione, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta di Treviso.
8. Fatta eccezione per le situazioni di rilevante gravità psicopatologica dei minori, è consigliato l’avvio di un percorso terapeutico solo dopo l’acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio. In ogni caso, l’attività clinica, nelle fasi precedenti all’acquisizione della prova testimoniale, deve esulare dalla raccolta delle dichiarazioni dei minori relative al presunto abuso sessuale.
9. Gli esperti che svolgono il ruolo di periti, consulenti tecnici di tutte le parti processuali, ausiliari di polizia giudiziaria e i professionisti che, comunque, intervengano sul caso, non possono esprimersi sull’accertamento di nessi causali, di correlazioni e/o della cosiddetta compatibilità fra condizioni psicologiche dei minori e accadimento dei presunti abusi. In nessun caso, comunque, devono pronunciarsi in merito all’accertamento dei fatti oggetto di denuncia.
10. A partire dall’avvio delle indagini l’esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore. Tutti i colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui.
11. E’ altresì necessario, proprio perché sono coinvolti più minori, che l’esperto ricostruisca la genesi del primo sospetto e le eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei presunti abusi e le caratteristiche comunicative del contesto.
12. L’intero materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici relativi alle narrazioni effettuate dai minori, deve essere acquisito agli atti e fatto oggetto di approfondita analisi, al fine di stabilire i modi attraverso i quali i minori sono stati eventualmente “ascoltati” da figure adulte significative.
ALLEGATO AL PROTOCOLLO
GUIDA METODOLOGICA PER L’ASSESSMENT
DI MINORI
Premessa Le presenti indicazioni individuano gli strumenti e le metodologie di intervento da utilizzare dagli esperti nella assunzione delle dichiarazioni e nella valutazione del dichiarato di minori coinvolti in presunti “abusi sessuali collettivi”, che coinvolgano più minori. Tali indicazioni rappresentano le linee essenziali da seguire per una “buona prassi”.
1. Pianificazione dell’intervista
a) Pianificare l’intervista 2. Principi generali dell’indagine psicologica e psicosociale
a) Videoregistrazione di ogni intervento sul minore -Acquisizione (dai genitori) di accadimenti di vita quotidiana del minore non correlati al presunto abuso ma temporalmente contigui ai fatti in oggetto di indagine al fine di esaminare la memoria del minore -Esame della capacità da parte del minore di discriminare il vero dal verosimile e di riconoscere l’assurdo -Esame della capacità di ricordi autobiografici, a distanza di tempo, e misurati su eventi di complessità analoga ai fatti oggetto di indagine -Valutazione del livello di suggestionabilità del minore - Esame del livello di sviluppo linguistico del minore -Valutazione della percezione del tempo (continuità degli eventi / contiguità fra gli eventi) e orientamento spaziale
d) Valutazione del contesto familiare e sociale in cui si è sviluppato il racconto relativo ai presunti fatti oggetto di indagine e) Analisi dei possibili elementi di “contagio” tra i minori f) Analisi dei possibili elementi di “contagio” tra gli adulti g) Ricerca degli eventuali contesti comuni in cui potrebbe essere stato possibile il “contagio” h) Valutazione degli stili di comunicazione tra il minore e i genitori e/o gli adulti di riferimento allo scopo di cogliere l’influenza che suddetto stile comunicazionale ha avuto nella attribuzione di significato (Semantico-Emotivo) all’interno della narrazione
3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori
a) Richiesta del racconto libero -Richiesta della narrazione secondo una sequenza cronologica naturale degli eventi -Richiesta della narrazione secondo una sequenza alterata degli eventi b) Domande investigative (Le domande devono essere poste secondo la sequenza che segue al fine di non compromettere il racconto del minore) -Domande aperte -Domande specifiche -Domande chiuse -Domande “suggestive” ma mai “fuorvianti” (anche su fatti irrilevanti al fine di valutare la suggestionabilità specifica del minore) c) Contenuto delle domande: scelta dei temi da approfondire tra cui ineludibili: -Analisi relative al tipo di relazione tra i minori coinvolti -Analisi delle relazioni tra i minori e gli adulti coinvolti d) Congedo del bambino -Dare la possibilità al minore di porre delle domande alle quali rispondere -Tornare ad un livello di comunicazione neutra -Chiusura dell’intervista e) Riassunto degli elementi emersi -Riassumere gli elementi più importanti emersi -Suggerire eventuali percorsi di sostegno psicologico, di accompagnamento processuale, sia sul minore che sulla famiglia.
Venezia, li 23 settembre 2007
Comitato promotore:
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta avvocato, psicologo, psicoterapeuta ordinario di Psicologia Giuridica Facoltà di Psicologia Università di Torino
Prof. Giuseppe Sartori ordinario di Neuropsicologia Clinica Università di Padova psicoterapeuta
Avv. Antonio Forza avvocato
Hanno partecipato tra gli altri:
Dott.ssa Anna Balabio psicologa
Avv. Germano Bellussi avvocato, psicoterapeuta
Prof. Francesco Bruno ordinario Università di Salerno neuropsichiatria criminologo
Prof.ssa Cristina Cabras associato di Psicologia Giuridica, criminologa clinica Dipartimento di Psicologia Università di Cagliari
Dott. Giovanni Camerini neuropsichiatria infantile e psichiatra Gruppo di lavoro SINPIA in tema di abusi in età evolutiva
Avv. Domenico Carponi Schittar
Dott. Stefano Maffei ricercatore universitario in procedura penale Dipartimento di Scienze Penalistiche Università di Parma
Prof. Filippo Petruccelli associato di Psicologia dello Sviluppo Università di Cassino
Prof.ssa Luisa Puddu associato di Psicologia Sociale Università di Firenze
Prof. Lino Rossi psicologo psicoterapeuta criminologo docente di psicologia giuridica presso la Scuola superiore Internazionale di Scienze della Formazione Università di Mestre
Dott.ssa Melania Scali psicologa psicoterapeuta responsabile del Servizio Spazio Neutro centro provinciale di Roma “G.Fregosi-Tetto Azzurro” a contratto Seconda Università di Napoli
Avv. Biancamaria Scorza avvocato
Avv. Maria Chiara Zanconi avvocato
Prof.ssa Georgia Zara associato di Psicologia Sociale Università di Torino criminologa ricercatrice presso l’Insitute of Criminology dell’Università di Cambridge |