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CONSIGLIO  SUPERIORE

DELLA  MAGISTRATURA

 

Corte d’Appello di Torino

UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA

 

L’AUDIZIONE PROTETTA DEI MINORI        

30 marzo 2006

 

 

                                                                         Pier Giorgio Gosso

                                       Presidente della sezione GIP del Tribunale di Torino

 


 

L’AUDIZIONE PROTETTA DEI MINORI

NEL PROCESSO PENALE

 

 

 

SOMMARIO: 1 Premessa: la centralità del giudizio nel sistema delle prove penali; 2. La rilevanza dell’esame del minore;  3. L’audizione protetta;  4. Le incongruenze del sistema;  5. Altri strumenti di conoscenza.

 

 

    1. Il dato di fondo entro il quale va collocata la trattazione del presente argomento è costituito, ovviamente, dal principio-cardine che disciplina l’intero processo penale accusatorio attualmente vigente, e cioè la regola che richiede come la formazione delle prove debba avvenire in giudizio, alla presenza e sotto il diretto controllo delle parti, le quali hanno in ogni caso il diritto alla “controprova” nei confronti delle prove presentate dalla controparte (è il principio dell’oralità e del contraddittorio, da ultimo ribadito con grande enfasi dall’art. 111 Cost., così come riformato dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999 sul “giusto processo”).

 

    Stretti corollari di questo principio sono quelli secondo cui le prove raccolte nelle fasi precedenti al giudizio non sono di massima utilizzabili nel dibattimento, se non per contestare ai testimoni eventuali loro precedenti dichiarazioni difformi rese al P.M. o ai difensori in sede di investigazioni (artt. 500 e 391-decies c.p.p.), e devono pertanto – ove pertinenti – essere rinnovate ex novo nel pubblico dibattimento, venendo assunte dallo stesso giudice che dovrà poi valutarle. L’unica eccezione a tale regola riguarda quelle situazioni in cui il differire al dibattimento la raccolta di una prova comporterebbe quasi certamente la sua dispersione o il suo inquinamento: più precisamente si tratta dei casi in cui, durante le indagini preliminari o comunque prima del giudizio, si presume che un testimone non potrà più essere esaminato in dibattimento per infermità o per altro impedimento o che sia esposto a violenza o minaccia o a tentativi di corruzione, o di quelli in cui la persona o la cosa da sottoporre a perizia o ad esperimento giudiziale siano soggette a modificazione non evitabile, o ancora di quelli in cui appaia particolarmente urgente l’effettuazione di una ricognizione o di un confronto. In tutte queste ipotesi si potrà dar luogo, su richiesta del Pubblico Ministero o della persona sottoposta alle indagini, al cosiddetto “incidente probatorio”, in forza del quale, con tutte le garanzie del dibattimento, e cioè alla presenza delle parti e dei difensori, e sotto la direzione del giudice delle indagini preliminari, si procederà alla raccolta anticipata della prova, la quale sarà in tal modo direttamente utilizzabile nel giudizio (artt. 392 ss. c.p.p.).

 

    Se, poi, un testimone viene a riferire in giudizio dei fatti di cui è venuto a conoscenza ad opera di altre persone (si parla di “testimonianza indiretta” o di testimonianza “de relato”), la prova di questi fatti è subordinata, pena l’inutilizzabilità processuale della deposizione, alla obbligatoria audizione testimoniale di tali persone, che nel linguaggio tecnico sono designate con il termine di “testimoni di riferimento” (art. 195 c.p.p.).

 

    Alla luce di questa disciplina, è dunque del tutto evidente che, anche  nei casi in cui la segnalazione di una condotta asseritamente abusante su di un minore provenga da soggetto che ha ricevuto la rivelazione direttamente dalla pretesa vittima del reato o - putacaso - da un suo congiunto, in tanto ci si potrà avvalere ai fini decisori delle dichiarazioni del testimone che tale rivelazione ha descritto in aula, in quanto vengano a loro volta esaminati nelle forme di legge coloro da cui proviene la rivelazione.

 

 

    2. Un dato pressoché costante dell’abuso sessuale è la sua consumazione in un contesto spaziale “chiuso”, trattandosi quasi sempre di fatti qualificati dalla sola presenza dell’agente e della vittima. Ecco, dunque, che la narrazione del minore oggetto di un sospetto abuso viene ad assumere una valenza esclusiva e imprescindibile, in quanto fulcro essenziale di tutta la materia probatoria, e sotto questo aspetto ci si trova inevitabilmente a dover fare i conti con la regola processuale stabilita dall’art. 195 c.p.p., su cui ci si è soffermati prima. Il più delle volte, infatti, il sospetto di comportamenti abusanti - quando non è sollevato di propria iniziativa da un adulto estraneo (ad es. da un insegnante) che ha notato nel minore dei disturbi comportamentali o dei segnali di sofferenza di una certa rilevanza - prende avvio da una “rivelazione” che il minore ha trasmesso, in maniera più o meno consapevole o più o meno esplicita, a una persona che gli ispira un minimo di fiducia e di confidenza (un operatore scolastico, un genitore, un altro prossimo parente, un amico di famiglia, un compagno di giochi più grande di lui, ecc.), la quale a sua volta la comunica a una figura istituzionale (assistenti sociali dei servizi territoriali, specialisti delle équipes di neuro-psichiatria infantile, ecc.), ed è quest’ultima figura che viene a svolgere il ruolo di interlocutore con le autorità giudiziarie minorili, innescando tutte quelle procedure urgenti di tutela previste dalla legge. Ed è sempre questa figura che da un lato verrà a prendersi cura del minore anche sotto il profilo terapeutico, diventandone l’interlocutore privilegiato, e dall’altro assumerà in un secondo tempo la veste di testimone nel processo, e i fatti appresi in quella sede dai primi confidenti del minore e dal minore stesso formeranno, appunto, oggetto della sua testimonianza indiretta davanti al giudice penale. E’ perciò in quest’ultima fase che viene a porsi il problema del come utilizzare nel processo questo suo patrimonio di conoscenze “indirette”, che per assurgere a livello di prova piena, valutabile a tutti gli effetti dall’organo giudicante, dovrà necessariamente passare attraverso al filtro dell’art. 195 del codice di procedura penale.

 

    Potrà, per esempio, accadere che, quando avrà luogo il giudizio in aula,  il minore sia già stato ascoltato nel corso delle indagini preliminari - nel rispetto di tutti i crismi di cui si dirà più avanti - con le garanzie previste dalle regole dell’incidente probatorio, e allora il compito del giudice sarà di gran lunga alleggerito per quanto attiene alla procedura, nel senso che - salvo esigenze straordinarie difficilmente immaginabili - non vi sarà più alcuna ragione di intraprendere un nuovo esame del minore: non bisogna, infatti, dimenticare che proprio la legge sulla pedofilia del 1998, all’art. 13 comma 2°, ha  introdotto, all’art. 190-bis comma 1-bis c.p.p., la regola secondo la quale, se un testimone minore degli anni sedici è già stato interrogato in sede di incidente probatorio, un suo nuovo esame non è più consentito, a meno che non si tratti di interpellarlo su fatti o circostanze diversi da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni, o che il giudice o qualcuna delle parti lo ritengano necessario, sulla base di specifiche esigenze. Le cose sono, invece, destinate a complicarsi in tutti quei casi in cui, quando si è arrivati al giudizio, il minore non è mai stato esaminato dagli organi giudiziari. In una simile evenienza si dovrebbe, a stretto rigor di legge, disporne l’esame nel dibattimento, in quanto la semplice testimonianza indiretta di chi ne ha ricevuto le confidenze richiede, per essere pienamente utilizzabile ai fini probatori, che quelle confidenze siano verificate dal giudicante attraverso l’esame del minore: il che, del resto, trova anche una sua comprensibile spiegazione ove venga posto in relazione con la gravità del reato in corso di accertamento e con l’esigenza più che legittima, per i giudicanti, di avere almeno una volta davanti a sé, per la sua diretta osservazione, il minore, prima di dover passare alla tutt’altro che facile valutazione conclusiva di tutte le risultanze processuali, proprio per non sentirsi nei panni di chi è costretto a celebrare un processo per delitto ai danni di persona sconosciuta.

    

    Potrebbe però darsi il caso che - interpellati sul punto - gli operatori che hanno in carico il minore facciano conoscere, con il corredo di precisi dati clinici e/o psico-diagnostici, che un eventuale esame dibattimentale dello stesso - anche se condotto con tutte le cautele proprie dell’”audizione protetta” di cui si dirà oltre - ne metterebbe a grave repentaglio l’equilibrio psichico o rischierebbe di compromettere gravemente il percorso terapeutico e di recupero intrapreso nei suoi confronti. E’ chiaro, allora, che in una simile evenienza si tratta di mettere a confronto due distinti campi di tutela: da un lato il rispetto della personalità del minore in ogni suo risvolto, e dall’altro lato le garanzie difensive  poste a difesa della legalità.

 

    A questo punto è il caso di allargare lo sguardo sulla portata di alcuni valori primari della persona che, con particolare riferimento ai minori, l’evoluzione dei costumi e la sensibilità sociale hanno fatto emergere in maniera sempre più esplicita, a partire da alcuni principi fondamentali enunciati nella nostra Costituzione, soprattutto là dove si trova affermato il dovere per le pubbliche istituzioni di rimuovere gli ostacoli che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3) ed è attribuito allo Stato l’obbligo di “proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù” (art. 31), unitamente al dovere di tutelare la salute, “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32). Tutti questi principi, che già di per sé avevano tratteggiato un ben pregnante quadro di tutela dell’infanzia, sono poi stati ribaditi e potenziati da una vasta serie di convenzioni internazionali che hanno visto tra i loro promotori anche il nostro Stato, e tra le quali va segnalata, per la sua importanza determinante, la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale dell’ONU e ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, che nella nutrita serie di presidi posti a salvaguardare la protezione e il benessere dell’infanzia inserisce, ad obbligo di tutti gli Stati aderenti, il dovere di assicurare “il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale del bambino vittima di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o abuso, tortura o qualsiasi trattamento o punizione crudele, disumana o degradante, in un ambiente che ne favorisca il rispetto di sé e la dignità” (art. 39) e di “promuoverne la reintegrazione e l’assunzione di un ruolo costruttivo nella società” (art. 40).

 

    Ed è proprio sulla falsariga di una simile scala privilegiata di valori che per risolvere il caso di cui sopra può aderirsi alla linea interpretativa che della regola processuale di cui all’art. 195 c.p.p. comma 3° c.p.p. ha elaborato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale ai tre casi di impossibilità di esaminare il testimone di riferimento ivi espressamente elencati che consentono di utilizzare nel processo la deposizione resa dal testimone indiretto (e, cioè, la morte, l’infermità e l’irreperibilità) non va attribuito un valore rigorosamente tassativo, ben potendosi a tale scopo individuare di volta in volta nella pratica giudiziaria altri casi concreti di impossibilità oggettiva cui dare rilevanza (ad esempio il pericolo di un grave nocumento per la salute), purché validamente documentati, e dunque si possa prescindere sotto questo angolo visuale dall’effettuazione dell’esame dibattimentale del minore. Pertanto, ove tale esame sia ritenuto impraticabile e di ciò sia data una adeguata motivazione, sorretta da un esauriente supporto giustificativo, alla testimonianza de relato fornita da chi ha ricevuto la rivelazione del minore (o, meglio, alle dichiarazioni del minore riferite nel processo da tale testimone) si potrà, sempre sulla scorta del prevalente orientamento della Suprema Corte, riconoscere quanto meno un valore di indizio, come dato storico-processuale di cui tener conto in fase decisionale ai fini del giudizio sull’esistenza del reato e sulla colpevolezza dell’imputato, unitamente a tutti quegli altri  indizi che abbiano i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, alla stregua del principio stabilito dall’art. 192 comma 2° c.p.p. per quanto riguarda la valutazione delle prove in giudizio. Particolarmente preziosi, se non addirittura indispensabili in determinate circostanze, potranno rivelarsi gli esiti di una perizia psico-diagnostica sul minore, disposta proprio al fine di vagliare se egli è in grado di reggere un esame dibattimentale senza subire gravi pregiudizi al suo equilibrio psichico od emozionale. E, così pure, potrà farsi ricorso alla forma della perizia come modo alternativo per esaminare il minore (non già sotto il profilo dell’esistenza dell’abuso, quanto piuttosto per usufruire  di un giudizio scientificamente qualificato sulla personalità del minore, in vista della valutazione delle sue confidenze e della presenza di specifici indicatori di una sindrome da stress post-traumatico).

 

 

    3. Nel codice di procedura penale del 1930, l’attenzione verso il minore coinvolto come testimone o come parte lesa nel processo era pressoché nulla: le uniche norme che accennavano ai minori erano quella (art. 449 c.p.p.) che escludeva che il minore dei 14 anni chiamato a deporre dovesse prestare giuramento, e nemmeno per i reati di abuso sessuale sui minori era previsto l’obbligo di celebrare il giudizio “a porte chiuse”, essendo una decisione del genere lasciata alla discrezionalità del giudice con generico riferimento a ragioni di moralità, di riservatezza o di ordine pubblico (art. 472 c.p.p.).

 

     E’ stato soltanto nella stesura del codice del 1988 che ci si è posti il problema di tutelare la personalità del minore, per metterlo al riparo da ogni possibile trauma ricollegabile alla sua partecipazione al processo, e ciò sulla scorta della opportuna direttiva n. 73 (art. 2) della legge-delega del 1987, che esigeva la “previsione che l’esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità”.

 

    Come prima applicazione di questa direttiva si era pertanto stabilito (art. 472 comma 4° c.p.p.) che il giudice potesse disporre “a porte chiuse” l’esame dei testi minorenni e - innovazione ben più pregnante - si era vietato (art. 498 comma 4° c.p.p.) l’uso della metodologia dell’esame incrociato previsto per il nuovo rito accusatorio, disponendosi che il suo esame venisse condotto dal giudice,  su domande e contestazioni a lui proposte dalle parti e con l’eventuale collaborazione di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, tranne che nei casi in cui apparisse evidente che l’esame incrociato non presentasse all’evidenza alcun pericolo di turbamento della serenità del teste.

 

    Ulteriori, e decisivi, passi in avanti sono stati fatti in seguito,  in occasione della riforma dei reati sessuali del 1996 e dell’introduzione della legge sulla pedofilia nel 1998,  e anche con un intervento additivo operato nel 1998 con una sentenza della Corte Costituzionale (n. 262 del 9 luglio 1998):

  

    1) innanzi tutto si è disposto che, in tutti i procedimenti penali per tali reati, l’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16 a mezzo di incidente probatorio possa avvenire anche al di fuori dei casi eccezionali previsti dall’art. 392 del codice di rito, con ciò formulando, in sostanza, una precisa raccomandazione affinché, ove tale esame sia ritenuto indispensabile, questo sia effettuato nel più breve tempo possibile, cercando di evitare che sia differito alla fase del giudizio (art. 392 comma 1-bis c.p.p.).

 

     2) come è noto, e’ stata poi convalidata una prassi giudiziaria che già da alcuni anni era stata di fatto esperimentata in vari Tribunali, introducendo ufficialmente nel sistema quella che nel linguaggio corrente era ed è tuttora definita come “audizione protetta”, e più precisamente si è previsto - così come è avvenuto a partire dalla fine degli anni ’80 anche nei paesi di tradizione anglosassone - che, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno, il suo esame si svolga, con “modalità particolari” (e quindi liberamente stabilite, secondo il prudente apprezzamento del giudice, calibrandole volta per volta sulle circostanze concrete del caso singolo), anche in luogo diverso dal tribunale e presso “strutture specializzate” (locali muniti di impianti di audio-videoregistrazione e collegati con altri spazi riservati agli osservatori e separati dai primi con appositi specchi unidirezionali). L’innovazione, introdotta in un primo tempo con esclusivo riferimento all’esame praticato con le forme dell’incidente probatorio (art. 398 comma 5-bis c.p.p.), è stata poi estesa nel 1998 anche alla fase dibattimentale vera e propria, con una formulazione un po’ pasticciata che ad una prima lettura sembra non far distinzione tra procedimenti penali per reati di abuso sessuale e procedimenti penali per ogni altro reato (art. 498 comma 4-bis c.p.p.), e aggiungendosi che in ogni caso, per i reati di abuso sessuale, l’esame del minore vittima del presunto reato deve comunque essere sempre effettuato mediante l’uso di un vetro a specchio e di un impianto citofonico (art. 498 comma 4-ter c.p.p.). Tutte queste estensioni, peraltro, realizzate attraverso una serie di norme che si avvitano le une sulle altre, non sono state ben coordinate tra di loro e si è così finito per fare un po’ di confusione, con il risultato che un po’ si parla semplicemente di “minori” e un po’ si parla di “minori di anni sedici”.

 

   Sulla materia dell’audizione protetta esiste, a partire almeno dalla metà degli anni ’90, una letteratura ormai sterminata. Ciò che in termini sintetici si deve rilevare, cercando di mettere a fuoco quella che gli studiosi sono soliti definire come la “ratio” della riforma, è che, ufficializzando questa particolare tipologia di audizione, il legislatore ha dimostrato di aver operato la scelta - assolutamente vincolante -  di privilegiare la tutela della personalità del minore, nella presunzione che farlo partecipare al processo alla stessa stregua di un adulto - anche se al riparo dalla pubblicità - lo esporrebbe a un disagio superiore alle sue forze, assoggettandolo alla incontestabile “brutalità” e aggressività insita nella tecnica dell’esame incrociato e pretendendo da lui un comportamento (la conferma “pubblica” delle accuse) che in quanto tale rischierebbe di pregiudicare la serenità della sua deposizione, finendo in buona sostanza per danneggiare non soltanto lui, ma anche la ricerca sia della verità reale che della verità processuale, e - si ripete - arrecherebbe soprattutto un serio attentato alla sua vita di relazione e alla sua sfera affettiva ed emozionale.

 

    Le implicazioni pratiche di una simile impostazione generale sono talmente vaste, che  passarle in rassegna adesso sarebbe micidiale anche per l’uditorio più paziente. A qualche punto essenziale va però fatto cenno, nel tentativo (probabilmente presuntuoso) di  sgomberare il campo da alcuni equivoci in cui talvolta capita di imbattersi:

 

    1) in primo luogo, va osservato che la scelta del metodo con il quale effettuare il colloquio è condizionata dalle caratteristiche di ogni singolo minore, varia da un caso all’altro in maniera sensibile, a seconda dell’età, del livello intellettivo e di tutti gli altri dati della sua personalità. A questo proposito sarebbe anche importante effettuarlo non come uno dei primi atti del giudizio, ma a dibattimento inoltrato, soltanto dopo aver ascoltato i testi “importanti” (in particolare, gli operatori e gli educatori che hanno in carica il minore e i periti o consulenti che lo hanno seguito nelle fasi precedenti) e dopo aver assunto le altre principali prove presentate dalle parti, e ciò allo scopo del tutto evidente di avere a disposizione il maggior spettro possibile di materiale per condurre un esame proficuo. Sotto questo aspetto, l’audizione protetta effettuata nella fase del giudizio, se da un lato presenta l’inconveniente di essere tardiva in quanto rischiosamente differita nel tempo, dall’altro lato offre al giudice del dibattimento una maggior possibilità di approfondimento che non quella condotta durante l’incidente probatorio dal G.I.P. (il quale talvolta ha a propria disposizione solamente l’atto di querela);

 

    2) dovrebbe poi essere fuori discussione che,  per essere veramente tale, l’audizione protetta va  differenziata, in ogni sua modalità, dall’interrogatorio giudiziario. E quindi andrà svolta non soltanto in uno spazio estraneo al tribunale (l’ideale, forse, sarebbe - se il minore si trova in comunità - che lì ci fossero gli apparati tecnici per potervi svolgere l’esame), ma senza tutte quelle formalità che caratterizzano obbligatoriamente lo svolgimento di un atto processuale. Quindi il cancelliere che verbalizza  pro forma, le parti, gli avvocati, gli eventuali periti e consulenti dovrebbero assistere all’esame al di là dello specchio, ascoltando senza essere visti dagli interlocutori. Può talvolta essere raccomandabile che il giudice chiamato ad effettuare l’audizione non si qualifichi come tale al minore. Particolare attenzione, ovviamente, bisognerebbe poi prestare affinché il minore non si trovi mai, nemmeno accidentalmente, faccia a faccia con il presunto abusante;

 

    3) di norma, non dovrebbe spiegarsi al minore qual è il vero scopo dell’incontro, per almeno un paio di semplici ragioni: a) per non compromettere la spontaneità delle sue eventuali dichiarazioni e per dare naturalezza al colloquio, b) per non arrecargli un grave turbamento, così compromettendo l’intero impianto dell’audizione. Tutto ciò, già sulla carta, si presenta molto difficile  perché evidentemente il minore ha, come si dice “le antenne” e, anche se piccolo, si rende conto benissimo di essere stato portato in un luogo diverso e che quindi c’è “qualcosa sotto”, e il più delle volte ci impiega pochi minuti ad accorgersi che vi sono le installazioni audiovisive e tutto il resto. E allora bisognerà dar fondo alla  propria intelligenza e al proprio intuito per cercare di minimizzare il tutto, facendo il possibile per riportare la sua attenzione sul colloquio con gli accorgimenti più opportuni: in certi casi, ad esempio, funziona sfruttare proprio questa situazione ambigua spiegandogli che si sta facendo un esperimento con degli apparecchi didattici da adoperare poi in comunità o a scuola, come se fosse un gioco. Se, invece, il minore è grandicello e ci si rende conto che sarebbe vano un simile artificio continuando come se niente fosse, converrà informarlo che si è andati lì proprio perché ci sono degli apparecchi per registrare e che tutto questo servirà a quelli che lo stanno seguendo. Se, poi, i terapeuti e gli educatori sono in possesso di elementi tali da far ritenere che la cosa possa, tutto sommato, essergli di giovamento nel suo percorso di recupero, a questo punto converrà informarlo per sommi capi della reale ragione della seduta. Certo si è che, o per un verso o per un altro, se si esamina la situazione sotto questi profili, l’audizione protetta non può mai, o quasi mai, considerarsi per davvero riuscita;

 

    4) deriva, da tutto quanto esposto, come non sia affatto da scartare l’eventualità di affidare la conduzione diretta dell’esame ad un esperto diverso dal giudice e da lui incaricato, ad esempio nei casi in cui il giudice non si senta in grado, anche emotivamente, di praticarlo: non c’è niente di peggio di un’audizione protetta fatta controvoglia, o con l’agitazione addosso, sempre con la paura che la terra ti sprofondi sotto i piedi da un momento all’altro. Naturalmente bisognerà stabilire se l’intervistatore dovrà essere un uomo o una donna, poiché quasi sempre vi è un totale rifiuto del minore di accettare di mettersi in comunicazione con persona che ha lo stesso sesso del presunto abusante;

 

    5) sempre allo scopo di rendere spontaneo l’esame e di mettere il minore a proprio agio, a condurre il colloquio dovrebbe essere un solo interlocutore, evitando per quanto possibile la presenza di qualsiasi altra figura. In caso di controindicazioni specifiche, è consigliabile, se del caso, la presenza (muta) del terapeuta dei servizi sociali che sta seguendo il minore, giusto per dargli un po’ di sicurezza;

 

    6) per prevenire contestazioni e interruzioni ad opera delle parti (il che nuocerebbe sensibilmente alla naturalezza dell’intervista), sarebbe bene che i giudici, sentite le parti, stabilissero preventivamente e con un certo anticipo, con apposito provvedimento (concordato  con l’esperto, qualora fosse costui ad essere delegato all’atto) la tipologia di domande da porre, e soprattutto il sistema da seguire nel corso dell’audizione (cfr. oltre, n. 11). Tutto ciò deve essere compiuto con la debita fermezza, facendo leva sulla delicatezza dell’incombente e senza indulgere a concessioni o compromessi di sorta;

 

    7) se sarà lui a gestire il colloquio, si suppone che l’esperto sia professionalmente all’altezza del proprio compito. In ogni caso, al minore non dovranno essere poste domande dirette sugli abusi per cui si procede (che rischierebbero di “bloccarlo” immediatamente), né tanto meno domande suggestive. Decisamente da evitare, a parere di chi scrive, contestazioni sulla base di precedenti dichiarazioni rese agli atti dal minore stesso o da altre persone;

 

   8) l’effettiva durata di ogni singolo esame non è mai prevedibile, non essendosi prima esperimentate le risorse e le attitudini del minore da ascoltare, e se non le si conoscono in anticipo non è possibile elaborare a priori una precisa tecnica di approccio. Certamente non sarà quasi mai un interrogatorio conciso, dovendosi tra l’altro permettere al bambino di prendersi gli intervalli e gli spazi fisiologici che gli necessitano, e perciò sarebbe esiziale aver fretta, con un occhio rivolto a lui e con un altro rivolto all’orologio: quel giorno, non bisogna prendere appuntamento dal dentista o dal parrucchiere. Però ad un certo punto ci si dovrà pur accorgere che è arrivato il momento di smettere, tenendo conto del fatto che ogni bambino ha una sua capacità di attenzione e di concentrazione che non può superare certi limiti;

 

    9) quando si dispone un’audizione protetta, è meglio non partire mai dall’idea che, bene o male, il minore finirà per arrivare al “dunque”, accettando - magari a fatica - di esprimersi sui fatti. Con un simile atteggiamento si andrà incontro a cocenti delusioni, e sarà facile cadere, durante l’esame, in errori causati dal nervosismo e dall’impazienza. Infatti non sarà raro il caso in cui i meccanismi di difesa del bambino e il suo bisogno di rimuovere i ricordi lo portino - direi, lo costringano - se non proprio a trincerarsi dietro il silenzio, a rifiutarsi visibilmente di affrontare il tema centrale del colloquio. In un frangente del genere, non si dovrebbe assolutamente incorrere nello sbaglio di sollecitare il minore, stimolandolo in maniera esplicita o incalzandolo sotto qualsiasi forma. In questa ipotesi, non resterà che prendere atto della situazione, tenendo peraltro presente che quasi sempre in questi casi l’aver avuto a disposizione il minore per un certo tempo consentirà, comunque, a un occhio attento, di trarre indicazioni estremamente utili per il giudizio dal complessivo contegno che il minore ha tenuto nel corso del dialogo (i suoi silenzi, le sue paure, le espressioni del viso, la sua motricità, ecc.);

 

   10) avute in mano sufficienti indicazioni sul livello intellettivo e sulle capacità comunicative del minore (cose che, se non vi sono informazioni preventive, l’esaminatore dovrà capire nel corso dell’ascolto), si dovrà stare molto attenti ad usare le espressioni più adatte per farsi comprendere, cercando di adoperare vocaboli elementari e concetti adeguati all’età infantile, evitando - ad esempio - frasi troppo lunghe e forme verbali volte al congiuntivo od al futuro: tutte cose che rischierebbero una caduta dell’attenzione, quando non anche dei veri e propri fraintendimenti, con  domande fuorvianti e risposte incongrue. Non bisognerebbe mai introdurre nel discorso dei termini sessuali, senza prima aver saggiato se gli stessi già appartengano al patrimonio conoscitivo e al linguaggio di quel minore, a pena di falsare l’andamento delle sue eventuali rievocazioni sul tema centrale dell’esame. Così come bisogna ricordare che nel bambino, specie se piccolo, la nozione del tempo è molto approssimativa, e dunque domande di questo tipo: “Quanto tempo fa?”,“Ogni quanto tempo?”, “Quante volte al mese?”, “Quanti anni avevi quando è successo?” sono da considerare pessime, specie se rivolte a bambini piccoli;

 

   11) ad assumere un’importanza rilevantissima, poi, è la progressione delle domande, poiché è indispensabile che l’incontro si dipani su una serie di fasi, per così dire, “in crescendo”. Uno schema, collaudato da esperti in psicologia dell’età evolutiva, potrebbe essere  grosso modo il seguente:

 

-         approccio, a mo’ di presentazione e di familiarizzazione;

-         dialogo libero, sotto forma di conversazione su temi neutri;

-         inserimento di giochi,  sia come valvola di sfogo che come occasione per valutare il minore nei suoi atteggiamenti più significativi, ed anche per facilitare la prosecuzione del dialogo libero;

-         domande di transizione verso il tema centrale, cercando di portare l’attenzione del bambino sul proprio corpo e sull’ambiente che lo circonda, ma lasciandolo libero di seguire le sue catene associative;

-         domande di avvicinamento al punto nodale (es. “E’ più bello giocare con i tuoi amichetti, oppure con i grandi?”, “Ci sono dei giochi che ti piacciono di più?”, “Ci sono dei giochi brutti?”);

-         fase cruciale, eventualmente destinata ad affrontare in maniera non suggestiva l’argomento dell’abuso (se il minore ha dato segni di collaborare in qualche misura al dialogo), con domande di questo tipo: “E con il papà e la mamma, tu giochi?”, “Ti piacciono quei giochi?”, “E i tuoi amichetti, stanno volentieri con tuo papà e con tua mamma?”. Domande del tipo “Che cosa è successo al mare con tuo papà?”, “Tuo papà ti fa paura?”, “Ti ha fatto del male qualche volta?” non dovrebbero essere ammesse: al massimo si potrebbe chiedere: “Hai nostalgia di papà?”, “Perché?”;

-         fase del congedo, con l’obiettivo di lasciare al bambino un messaggio rasserenante e tranquillizzante, per abbattere la tensione creatasi;

 

   12) infine, a cose fatte, sarebbe bene invitare gli operatori che seguono il minore, se ciò non confligge con le esigenze processuali, a rendere edotti dell’avvenuta audizione gli insegnanti, con la debita riservatezza, affinché essi siano preparati ad eventuali comportamenti disturbati del minore e ne tengano conto nell’attività didattica.

 

 

    4. Va purtroppo osservato, a questo punto, che la riforma attuata negli anni 1996 e 1998 sull’esame assistito del minore è una riforma fatta soltanto a metà. Resta infatti avvolta dal più fitto mistero la totale dimenticanza del legislatore, che ha completamente ignorato il rispetto dei valori sottesi a tale istituto per quel che riguarda tutta quanta la fase delle indagini preliminari condotte dal Pubblico Ministero, nel corso delle quali quest’organo è assolutamente libero di procedere in qualsiasi momento, a suo insindacabile arbitrio, all’interrogatorio di presunte vittime di abusi anche in tenera età, senza che gli sia imposta dalla legge, o anche soltanto raccomandata o suggerita, nessuna di quelle regole che valgono invece davanti al G.I.P. e al giudice del dibattimento. La svista (se di svista si può parlare) è, probabilmente, una delle tante conseguenze che sono derivate dall’introduzione un po’ troppo accademica e astratta del “rito accusatorio” nel sistema giudiziario italiano: ragionando in base al principio che gli elementi raccolti nella fase anteriore al giudizio non possono essere fatti valere in quanto tali nel processo penale vero e proprio, ecco che ci si è “distratti” al punto da non prendere in considerazione il dato di fatto incontrovertibile che anche quelle “informazioni” danno corpo ad un’intrusione altrettanto invasiva della personalità minorile, con pari potenzialità traumatizzante.

 

    E il discorso si fa ancora più gravido di riflessi negativi se si considera che analoga mancanza di garanzie sussiste per le “sommarie informazioni” che la polizia giudiziaria può assumere sulle persone dei minorenni in sede di investigazioni.

 

   Ma non è finita quì, poiché con Legge del 7 dicembre 2000 (n. 397) trasfusa nel codice di procedura penale (artt. 391-bis e ss.) si è data regolamentazione alle “indagini difensive”, in base alla quale i difensori di una qualsiasi delle parti private possono, o personalmente o per mezzo di un sostituto o di un investigatore o di un consulente, “conferire con le persone in grado di riferire circa circostanze utili ai fini dell’attività investigativa”, e quindi possono raccogliere a loro piacimento e discrezione, anche coattivamente, e perfino in via preventiva (e, cioè, ancor prima dell’insorgenza di un procedimento penale!), informazioni e dichiarazioni anche presso soggetti minorenni, con contestuale formazione di verbali da far valere davanti al giudice, senza con ciò esser tenuti a tutele protettive di sorta, neppure minimali. Ecco un caso in cui, in barba ai valori costituzionali della difesa dell’infanzia sopra ricordati e riconosciuti a più riprese anche dalla Corte Costituzionale, si è data attuazione al principio della parità tra le parti, con una applicazione di quella normativa sul “giusto processo” (art. 111 Cost.) che il nostro Parlamento ha forse approvato un po’ troppo affrettatamente e superficialmente, sulla prevalente spinta di motivazioni più politiche che giuridiche. Per evitare che l’uso dissennato di tali facoltà possa avere effetti dirompenti, resta come unico (e parziale) baluardo il disposto di cui all’art. 190-bis c.p.p. sopra ricordato (secondo il quale non può essere interpellato - nemmeno dal difensore dell’indagato - un minore che è già stato sentito in precedenza, tranne che nell’emergenza di nuovi fatti o di nuove circostanze).

 

 

   5. Gli strumenti conoscitivi cui fare assegnamento lungo l’intero arco di un’indagine giudiziaria per abusi su minori coprono un’area assai estesa, e di molti di essi non conviene qui dar conto, perché trovano il loro prevalente campo di applicazione nelle fasi preliminari di pertinenza della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero (come è il caso dei sopralluoghi, delle ispezioni, delle perquisizioni, della ricerca e dell’interpello delle persone informate sui fatti e della acquisizione di documenti), e quindi ben raramente si renderanno attuabili nella fase del giudizio.

 

   Particolarmente utile, e spesso indispensabile al giudizio, si rivela il ricorso all’apporto scientifico esterno, sotto forma di perizia specialistica, non tanto per ricercare conferme corporali di abusi sessuali (che, in quanto tali, avranno già formato oggetto di apposite consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero con il rito degli accertamenti irripetibili, come prevede l’art. 360 del codice di procedura penale), quanto per poter contare su di una completa osservazione psico-diagnostica finalizzata a mettere a fuoco il quadro di personalità del minore, con particolare riferimento sia alle sue capacità di memorizzare e di rievocare i propri vissuti e sia dell’esistenza di eventuali patologie psichiatriche causalmente ricollegabili a fatti abusanti o suscettibili di minarne la capacità a testimoniare (cosa, quest’ultima, ben diversa dall’attendibilità, che resta sempre riservata alla valutazione del giudice). Bisogna prestare attenzione affinché in questi casi la perizia non finisca per risolversi in una mera duplicazione dell’esame del minore, magari su impulso dei consulenti delle parti private. Questi ultimi, infatti, avendo riconosciuta per legge (art. 230 comma 2° c.p.p.) la facoltà di “partecipare alle operazioni peritali”, potrebbero avanzare la richiesta di presenziare alle sedute del perito con il minore, se non anche di prendervi parte attiva con la formulazione di domande: se ciò accadesse, si è dell’opinione che il giudice debba interpellare sul punto il perito accogliendo la richiesta soltanto dopo che il medesimo, sotto la propria responsabilità, abbia dato assicurazione che la presenza del consulente non turberà l’equilibrio del minore e non condizionerà il corretto svolgimento del suo incarico.

 

   Il superiore interesse del minore a non essere sottoposto a ulteriori sollecitazioni, a tutela della sua salute mentale e morale, dovrebbe anche cozzare in maniera insormontabile con l’eventuale pretesa del consulente di parte di procedere di propria iniziativa all’esame del minore, e quindi richieste di questo tipo dovrebbero essere respinte dal giudice: purtroppo l’equivoca e grossolana formulazione delle nuove norme sulle indagini difensive di cui si è detto mettono in gravissimo pericolo questa gerarchia di valori.

 

   Una soddisfacente gestione del processo per abuso sul minore esige che sia sempre ricercata una sinergia con tutte le altre istituzioni che hanno competenza in materia di disagio infantile: una traccia normativa in tal senso è offerta dall’art. 609-decies c.p. (Leggi del 1996 e del 1998), là dove si dispone che quando si procede per uno dei reati di cui si tratta il Pubblico Ministero ne deve dare notizia al Tribunale per minorenni, ma è la natura stessa degli illeciti che deve indurre i giudici a ricercare - pur mantenendo distinte le rispettive competenze e autonomie di intervento - uno stretto contatto con tali istituzioni. Anche qui a instradarci ci pensa un articolo di legge (art. 236 c.p.p.), che inserisce tra i dati utilizzabili nel processo (e quindi inseribili nel fascicolo del dibattimento ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato e della persona offesa) anche la “documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici”, e sulla stessa scia e per gli stessi scopi sarà raccomandabile l’acquisizione del fascicolo esistente presso il Tribunale per i minorenni, da cui si potranno ricavare altri dati conoscitivi utili, ad esempio, a meglio lumeggiare le dinamiche dell’ambiente familiare del minore e gli interventi di sostegno in atto nei confronti del medesimo.

 

    Ed in senso inverso, nella convinzione che in tanto l’intervento penale ha una sua ragione d’essere in questo settore in quanto sia coordinato con tutte le istituzioni che hanno per compito quello di promuovere e realizzare il benessere del minore, dovrebbe far parte della sensibilità del giudice penale avvertire poi il dovere di tenere informati i servizi del territorio e gli organi di giustizia minorile circa l’esito del processo, al fine di consentire agli stessi di elaborare nei confronti del minore abusato un appropriato programma riparatorio ed educativo.