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"...Va osservato, a questo punto, che la riforma attuata negli anni 1996 e 1998 sull’esame assistito del minore è una riforma fatta soltanto a metà. Resta infatti avvolta dal più fitto mistero la totale dimenticanza del legislatore, che ha totalmente ignorato il rispetto dei valori sottesi a tale istituto per quel che riguarda tutta quanta la fase delle indagini preliminari condotte dal Pubblico Ministero, nel corso delle quali quest’organo è assolutamente libero di procedere in qualsiasi momento, a suo insindacabile arbitrio, all’interrogatorio di presunte vittime di abusi anche in tenera età, senza che gli sia imposta dalla legge, o anche soltanto raccomandata o suggerita, nessuna di quelle regole che valgono invece davanti al G.I.P. e al giudice del dibattimento..."

 

 

Pier Giorgio Gosso

Presidente di sezione del Tribunale di Torino

 

 

L’ABUSO SUI MINORI

E IL PROCESSO PENALE

 

 

 

 

“Ruoli, funzioni ed aspetti relazionali nel procedimento penale

per reati di abuso o maltrattamento ai danni di minori”

  

CONSIGLIO  SUPERIORE DELLA  MAGISTRATURA 

Corte d’Appello di Torino

UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA

Seminario di studio

 

 

TORINO 20 febbraio 2003 

 

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica;  2. Le norme penali sull’abuso minorile; 3. La centralità del giudizio nel sistema delle prove penali; 4. La rilevanza dell’esame del minore;  5. L’audizione protetta;  6. Le incongruenze del sistema;  7. Gli strumenti di conoscenza;  8. Il cammino che resta da percorrere.

 1 - Premessa metodologica

Scopo della comunicazione vorrebbe essere, semplicemente, quello di mettere in evidenza alcuni tra i profili pratici di maggior ricorrenza, insieme a qualcuna delle questioni tuttora aperte che, alla luce della legislazione vigente e dell’esperienza giudiziari, vengono in linea di conto nei processi penali che hanno ad oggetto pretesi fatti di abuso all’infanzia.

Si è scelto di limitare il discorso al solo “processo penale”,  per due ordini di considerazioni:

1)      il discorso si allargherebbe a dismisura, finendo per diventare troppo dispersivo, se si dovesse estendere anche alle problematiche tipiche dei procedimenti civili e amministrativi che pure vedono coinvolti i minori in situazioni di difficoltà (nelle separazioni e nei divorzi, negli affidamenti familiari, nelle dichiarazioni di abbandono e di adozione, ecc.), e in genere a tutta quella vasta gamma di interventi che sono attribuiti alla competenza dei Tribunali per i minorenni e delle Sezioni per i minorenni delle Corti d’appello in materia di disagio infantile;

2)      per quanto riguarda, poi, lo specifico tema dell’intervento penale ordinario, l’espressione di cui sopra si rende necessaria in virtù di un ben preciso - anche se recente - portato storico, che condiziona in maniera determinante l’intero campo di azione del giudice penale: ci si riferisce all’avvenuta introduzione nel panorama legislativo italiano, con la riforma “copernicana” dell’anno 1988,  del cosiddetto “rito accusatorio”, in base al quale le prove a carico di chi è incolpato di un reato devono formarsi oralmente nel giudizio, e cioè durante il pubblico dibattimento in aula, nel contraddittorio delle parti, con il divieto per il giudice - salve alcune eccezioni cui si farà in seguito un rapidissimo accenno – di utilizzare gli elementi precedentemente acquisiti dall’organo dell’accusa (elementi, questi, che servono solamente, al termine delle indagini preliminari del Pubblico Ministero, per decidere se rinviare o no a giudizio l’incolpato).

Sennonché, nell’ambito del sistema accusatorio così strutturato, le garanzie poste a tutela del minore sono state,  chissà perché, limitate alla sola fase del pubblico giudizio, e cioè del “processo penale” vero e proprio, venendo sostanzialmente ignorate per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, vale a dire per l’intero complesso delle investigazioni affidate al Pubblico Ministero.

E questo è uno dei tanti aspetti che dovrebbe indurre a riflettere su quali rischi presentino le riforme fatte a tavolino, senza il supporto rappresentato dalla verifica sul campo: basterà ricordare, a titolo di esempio, come la legge delega del 1987, che aveva tracciato le linee-guida dell’attuale processo penale, avesse testualmente e solennemente stabilito, al punto 1) dell’art. 2, la “massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale”, mentre oggi ci troviamo, al contrario, ad avere a che fare, anche a causa delle continue modifiche che si sono susseguite a ritmo convulso nell’arco degli ultimi anni, con uno dei processi tra i più complicati e ipertrofici che esistano al mondo.

2 – Le norme penali sull’abuso minorile

Prima di addentrarci a illustrare gli argomenti specifici sul tappeto, si impone un breve excursus sul trattamento sanzionatorio che il nostro sistema vigente riserva alle condotte di violenza o di abuso sui minori penalmente rilevanti, in ordine al quale può prospettarsi la seguente tripartizione:

A)      dell’originario sistema repressivo congegnato dal codice penale del 1930, restano a tutt’oggi in vita, inalterate, le “vecchie” figure della violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), dell’abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), dei maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e della sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.);

B)       le condotte di vero e proprio abuso sessuale già previste agli artt. 519 e ss. del codice sono state invece ridisegnate, con la riforma di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996, dagli artt. 609-bis e ss., la cui portata rilevante non è stata tanto il “cambio di etichetta” di tali condotte, e cioè la loro collocazione non più tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume, ma tra i reati contro la persona (frutto, più che altro, di una impostazione dogmatica tutto sommato retorica e quindi perfettamente inutile, oltre che patetica), quanto l’abbandono della distinzione tra violenza mediante congiunzione carnale e atti di libidine violenti e la indifferenziata punizione, a titolo di “violenza sessuale” e con sanzioni sensibilmente superiori a quelle precedentemente in vigore (da 5 a 10 anni di reclusione), di tutti gli “atti sessuali” caratterizzati da violenza, minaccia o inganno o abuso, o comunque compiuti ai danni di soggetti minori degli anni quattordici.

Altri dati salienti della riforma sono rappresentati - nella parte che qui propriamente interessa - da tutta una serie di circostanze aggravanti specifiche, che per le condotte ai danni di minore infraquattordicenne  e per quelle ai danni di minore infrasedicenne per mano dell’ascendente, del genitore e del tutore prevedono una pena da 6 a 12 anni di reclusione, e per la violenza ai danni di minore infradecenne prevedono una pena da 7 a 14 anni di reclusione. Esiste, inoltre, un’altra circostanza aggravante specifica ancora più pesante e che, pur essendo stata prevista dall’art. 17 della Legge 66/96 con riferimento all’art. 36 della Legge-quadro n. 104 del 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti della persona handicappata, inspiegabilmente non è stata anch’essa inserita all’interno del codice penale (con il rischio di farla passare nel dimenticatoio ancor prima di applicarla) e che prevede addirittura, rispetto alla pena edittale della violenza sessuale, un aumento da 1/3 alla metà (e quindi da 6 anni e 8 mesi a 15 anni di reclusione) per gli abusi sessuali su tali soggetti. Dall’altro lato è poi prevista una circostanza attenuante specifica, contraddistinta dagli atti sessuali “di minore gravità”, con riduzione fino a 2/3 della pena edittale.

Di importanza tutt’altro che secondaria è anche l’obbligo imposto al giudice di sottoporre a perizia l’imputato di violenza sessuale e di prostituzione minorile al fine di verificare se egli sia affetto da patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle stesse (art. 16 della Legge 66/96 e art. 15 della Legge 269/98).  

Un’altra innovazione è infine rappresentata dall’estensione della punibilità d’ufficio alle violenze sessuali a danno dei minori infraquattordicenni, così come il prolungamento a 6 mesi per la presentazione della querela.

A commento finale di tale complesso di riforme, possono mettersi in risalto, in via del tutto sintetica, alcuni tra i suoi più vistosi aspetti negativi:

1)      la mancata definizione sia degli “atti sessuali” che dei “casi di minore gravità”, con gravi ripercussioni sull’applicazione pratica della legge e sulla qualificazione giuridica delle condotte. Ne è nata, infatti, una casistica sovente contraddittoria, di cui rappresenta un eloquente e quasi umoristico esempio la tabella riassuntiva contenuta alla pag. 81 del Commentario edito nel 2002 dalla CEDAM, dove si distingue tra bacio sulla guancia, bacio profondo, toccamenti tra le gambe, pacca sul sedere,  palpeggiamento delle natiche, piedino, ecc.,  e dove si accenna a un discutibile orientamento (cosiddetto “oggettivo”), secondo il quale l’atto sessuale, per essere penalmente sanzionabile, dovrebbe avere diretta attinenza con la sfera più propriamente genitale, o quanto meno con quelle zone del corpo che per la scienza medica e psicologica sono da considerare come “zone erogene”, intese queste ultime come sedi capaci di provocare anch’esse l’eccitazione e pertanto da identificarsi nelle mammelle, nella zona anale ed in quella orale (con esclusione, bontà sua, dei glutei), mentre di segno diametralmente opposto è l’atteggiamento di tipo “soggettivo”, che considera punibile a tale titolo ogni intemperanza comunque ricollegabile all’insorgenza o all’appagamento del desiderio sessuale: per comporre il contrasto si è affacciata una ben più sensata interpretazione applicativa, di tipo per così dire “mediato”, secondo la quale la verifica circa la sussistenza del reato va condotta caso per caso, con una valutazione d’assieme che ponga attenzione, tra l’altro, sia alla intenzionalità del soggetto agente che alla materialità dell’atto e alle sue ripercussioni dannose sulla libertà sessuale della vittima, anche in funzione della sua personalità (età,  condizioni fisiche e psichiche della stessa, ecc.);

2)      l’abolizione incondizionata della figura degli atti di libidine violenti e la mancata introduzione del reato intermedio di molestia sessuale, accanto alla insoddisfacente descrizione del reato di corruzione di minorenne (che richiede per la sua punibilità il compimento di atti sessuali veri e propri), le quali fanno sì che restino completamente al di fuori del campo penale gravi condotte, anch’esse indubbiamente lesive della libertà sessuale del minore, quali ad esempio la condotta di chi rammostri al medesimo delle pubblicazioni o dei  filmati ad alto contenuto pornografico, così come statuito dalla Corte di Cassazione in una sua sentenza del 2 aprile 1999;

3)      la complicata strutturazione delle circostanze aggravanti, che, essendo diversamente congegnate quanto agli aumenti di pena, sono in parte da considerare aggravanti ad effetto comune ed in parte aggravanti ad effetto speciale, con pesanti complicazioni ai fini dei computi di pena, dati i criteri stabiliti dall’art. 63 del codice penale, soprattutto nei casi di concorso tra più circostanze aggravanti di tipo diverso (ad esempio, aggravante ad effetto comune costituita dalla violenza del genitore sul figlio infrasedicenne, e aggravante ad effetto speciale costituita dall’ handicap della stessa vittima);

4)      la predominante insistenza sul concetto di violenza e minaccia, poi, lascia del tutto inalterato - addirittura accentuandolo rispetto al passato - il baricentro dell’incriminazione, che continua ad essere imperniato sullo stereotipo maschilista del rapporto sessuale basato sulla “conquista” della “preda sessuale”, anziché porsi a tutela privilegiata del bene primario della libera formazione e del corretto sviluppo della personalità, soprattutto per quanto attiene alla sfera minorile: si pensi, ad esempio, agli abusi compiuti ai danni di minore infradiciottenne per mezzo di condotte che, pur prive del connotato della violenza, vengano poste in essere con modalità psichiche e morali particolarmente insidiose, approfittando dell’immaturità dell’adolescenza.

Tutte questi gravi lacune hanno indotto una parte notevole degli studiosi a formulare più di una riserva in proposito, e tra i tanti può farsi riferimento ai drastici giudizi espressi da un docente del calibro di Tullio Padovani, che non ha esitato a definire il legislatore come un ”pasticcione”, rimproverandogli di aver dato vita a una normativa “degna di un grottesco azzeccarbugli di provincia” e ad una “accozzaglia di disposizioni”, “frutto di una sconsolante rusticità” (cfr. PADOVANI, in Commentario cit., p. 4, 16, 21);

C)      un terzo gruppo di norme incriminatrici è stato, infine, inserito nel codice penale (artt. 600-bis e ss.) con la Legge 3.8.1998 n. 286 (c.d. “Legge sulla pedofilia”) che, recependo quasi integralmente (direi a scatola chiusa) le raccomandazioni contenute nel punto 9) della Conferenza Mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, ha tratteggiato i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, turismo sessuale e tratta di minori, delineando un quadro punitivo di estremo rigore, con sanzioni fino a 12 anni di reclusione, aumentate a 20 anni nel caso di particolari aggravanti (condotte poste in essere da prossimi congiunti, tutori e affidatari della vittima, ecc.), e che per alcune ipotesi improntate a una visione repressiva palesemente esagerata, soprattutto per quanto riguarda la mera detenzione di materiale pornografico, non ha mancato di suscitare accese reazioni critiche da parte degli studiosi.

3 – La centralità del giudizio nel sistema delle prove penali

Come già si è accennato all’inizio, uno dei principi-cardine del processo accusatorio vigente nel nostro Paese dal 1988 è costituito dalla formazione in giudizio delle prove, alla presenza e sotto il diretto controllo delle parti, le quali hanno in ogni caso il diritto alla “controprova” nei confronti delle prove presentate dalla controparte (è il principio dell’oralità e del contraddittorio, da ultimo ribadito con grande enfasi dall’art. 111 della Costituzione, così come riformato dalla Legge costituzionale n. 2 del 1999 sul “giusto processo”).

Stretti corollari di questo principio sono quelli secondo cui:

1)      le prove raccolte nelle fasi precedenti al giudizio non sono di massima utilizzabili nel dibattimento, se non per contestare ai testimoni eventuali loro precedenti dichiarazioni difformi rese al P.M. o ai difensori in sede di investigazioni (artt. 500 e 391-decies c.p.p.), e devono pertanto – ove pertinenti – essere rinnovate ex novo nel pubblico dibattimento, venendo assunte dallo stesso giudice che dovrà poi valutarle. Insomma, si deve ricominciare tutto da capo, un po’ come al gioco dell’oca. A tale principio è prevista un’unica eccezione per tutte quelle situazioni in cui il differire al dibattimento la raccolta di una prova comporterebbe quasi certamente la sua dispersione o il suo inquinamento: più precisamente si tratta dei casi in cui, durante le indagini preliminari o comunque prima del giudizio, si presume che un testimone non potrà più essere esaminato in dibattimento per infermità o per altro impedimento o che sia esposto a violenza o minaccia o a tentativi di corruzione, o di quelli in cui la persona o la cosa da sottoporre a perizia o ad esperimento giudiziale siano soggette a modificazione non evitabile, o ancora di quelli in cui appaia particolarmente urgente l’effettuazione di una ricognizione o di un confronto. In tutte queste ipotesi si potrà dar luogo, su richiesta del Pubblico Ministero o della persona sottoposta alle indagini, al cosiddetto “incidente probatorio”, in forza del quale, con tutte le garanzie del dibattimento, e cioè alla presenza delle parti e dei difensori, e sotto la direzione del giudice delle indagini preliminari, si procederà alla raccolta anticipata della prova, la quale sarà in tal modo direttamente utilizzabile nel giudizio (artt. 392 ss. c.p.p.) ;

2)      se, poi, un testimone viene a riferire in giudizio dei fatti di cui è venuto a conoscenza ad opera di altre persone (si parla di “testimonianza indiretta” o di testimonianza “de relato”), la prova di questi fatti è subordinata, pena l’inutilizzabilità processuale della deposizione, alla obbligatoria audizione testimoniale di tali persone, che nel linguaggio tecnico sono designate con il termine di “testimoni di riferimento” (art. 195 c.p.p.).

Alla luce di questa disciplina, è dunque del tutto evidente che, anche  nei casi in cui la segnalazione di una condotta asseritamente abusante su di un minore provenga da soggetto che ha ricevuto la rivelazione direttamente dalla pretesa vittima del reato o - putacaso - da un suo congiunto, in tanto ci si potrà avvalere ai fini decisori delle dichiarazioni del testimone che tale rivelazione ha descritto in aula, in quanto vengano a loro volta esaminati nelle forme di legge coloro da cui proviene la rivelazione.

4 – La rilevanza dell’esame del minore

Un dato pressoché costante dell’abuso sessuale è la sua consumazione in un contesto spaziale “chiuso”, trattandosi quasi sempre di fatti qualificati dalla sola presenza dell’agente e della vittima. Ecco, dunque, che la narrazione del minore oggetto di un sospetto abuso viene ad assumere una valenza esclusiva e imprescindibile, in quanto fulcro essenziale di tutta la materia probatoria, e sotto questo aspetto ci si trova inevitabilmente a dover fare i conti con la regola processuale stabilita dall’art. 195 c.p.p., su cui ci si è soffermati prima. Il più delle volte, infatti, il sospetto di comportamenti abusanti - quando non è sollevato di propria iniziativa da un adulto estraneo (ad es. da un insegnante) che ha notato nel minore dei disturbi comportamentali o dei segnali di sofferenza di una certa rilevanza - prende avvio da una “rivelazione” che il minore ha trasmesso, in maniera più o meno consapevole o più o meno esplicita, a una persona che gli ispira un minimo di fiducia e di confidenza (un operatore scolastico, un genitore, un altro prossimo parente, un amico di famiglia, un compagno di giochi più grande di lui, ecc.), la quale a sua volta la comunica a una figura istituzionale (assistenti sociali dei servizi territoriali, specialisti delle équipes di neuro-psichiatria infantile, ecc.), ed è quest’ultima figura che viene a svolgere il ruolo di interlocutore con le autorità giudiziarie minorili, innescando tutte quelle procedure urgenti di tutela previste dalla legge. Ed è sempre questa figura che da un lato verrà a prendersi cura del minore anche sotto il profilo terapeutico, diventandone l’interlocutore privilegiato, e dall’altro assumerà in un secondo tempo la veste di testimone nel processo, e i fatti appresi in quella sede dai primi confidenti del minore e dal minore stesso formeranno, appunto, oggetto della sua testimonianza indiretta davanti al giudice penale. E’ perciò in quest’ultima fase che viene a porsi il problema del come utilizzare nel processo questo suo patrimonio di conoscenze “indirette”, che per assurgere a livello di prova piena, valutabile a tutti gli effetti dall’organo giudicante, dovrà necessariamente passare attraverso al filtro dell’art. 195 del codice di procedura penale.

Potrà, per esempio, accadere che, quando avrà luogo il giudizio in aula,  il minore sia già stato ascoltato nel corso delle indagini preliminari - nel rispetto di tutti i crismi di cui si dirà più avanti - con le garanzie previste dalle regole dell’incidente probatorio, e allora il compito del giudice sarà di gran lunga alleggerito per quanto attiene alla procedura, nel senso che - salvo esigenze straordinarie difficilmente immaginabili - non vi sarà più alcuna ragione di intraprendere un nuovo esame del minore: non bisogna, infatti, dimenticare che proprio la legge sulla pedofilia del 1998, all’art. 13 comma 2°, ha  introdotto  nel  codice  di  procedura  penale, all’art. 190-bis comma 1-bis, la regola secondo la quale, se un testimone minore degli anni sedici è già stato interrogato in sede di incidente probatorio, un suo nuovo esame non è più consentito, a meno che non si tratti di interpellarlo su fatti o circostanze diversi da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni, o che il giudice o qualcuna delle parti lo ritengano necessario, sulla base di specifiche esigenze. Le cose sono, invece, destinate a complicarsi in tutti quei casi in cui, quando si è arrivati al giudizio, il minore non è mai stato esaminato dagli organi giudiziari. In una simile evenienza si dovrebbe, a stretto rigor di legge, disporne l’esame nel dibattimento, in quanto la semplice testimonianza indiretta di chi ne ha ricevuto le confidenze richiede, per essere pienamente utilizzabile ai fini probatori, che quelle confidenze siano verificate dal giudicante attraverso l’esame del minore: il che, del resto, trova anche una sua comprensibile spiegazione ove venga posto in relazione con la gravità del reato in corso di accertamento e con l’esigenza più che legittima, per i giudicanti, di avere almeno una volta davanti a sé, per la sua diretta osservazione, il minore, prima di dover passare alla tutt’altro che facile valutazione conclusiva di tutte le risultanze processuali, proprio per non sentirsi nei panni di chi è costretto a celebrare un processo per delitto ai danni di persona sconosciuta.

Potrebbe però darsi il caso che - interpellati sul punto - gli operatori che hanno in carico il minore facciano conoscere, con il corredo di precisi dati clinici e/o psico-diagnostici, che un eventuale esame dibattimentale dello stesso - anche se condotto con tutte le cautele proprie dell’”audizione protetta” di cui si dirà oltre - ne metterebbe a grave repentaglio l’equilibrio psichico o rischierebbe di compromettere gravemente il percorso terapeutico e di recupero intrapreso nei suoi confronti. E’ chiaro, allora, che in una simile evenienza si tratta di mettere a confronto due distinti campi di tutela: da un lato il rispetto della personalità del minore in ogni suo risvolto, e dall’altro lato le garanzie difensive  poste a difesa della legalità.

A questo punto è il caso di allargare lo sguardo sulla portata di alcuni valori primari della persona che, con particolare riferimento ai minori, l’evoluzione dei costumi e la sensibilità sociale hanno fatto emergere in maniera sempre più esplicita, a partire da alcuni principi fondamentali enunciati nella nostra Costituzione, soprattutto là dove si trova affermato il dovere per le pubbliche istituzioni di rimuovere gli ostacoli che impediscono “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3) ed è attribuito allo Stato l’obbligo di “proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù” (art. 31), unitamente al dovere di tutelare la salute, “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32). Tutti questi principi, che già di per sé avevano tratteggiato un ben pregnante quadro di tutela dell’infanzia, sono poi stati ribaditi e potenziati da una nutrita serie di convenzioni internazionali che hanno visto tra i loro promotori anche il nostro Stato, e tra le quali va segnalata, per la sua importanza determinante, la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale dell’ONU e ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176, che nella nutrita serie di presidi posti a salvaguardare la protezione e il benessere dell’infanzia inserisce, ad obbligo di tutti gli Stati aderenti, il dovere di assicurare “il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale del bambino vittima di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o abuso, tortura o qualsiasi trattamento o punizione crudele, disumana o degradante, in un ambiente che ne favorisca il rispetto di sé e la dignità” (art. 39) e di “promuoverne la reintegrazione e l’assunzione di un ruolo costruttivo nella società” (art. 40).

Ed è proprio sulla falsariga di una simile scala privilegiata di valori che per risolvere il caso di cui sopra può aderirsi alla linea interpretativa che della regola processuale di cui all’art. 195 comma 3° del codice di procedura penale ha elaborato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale ai tre casi di impossibilità di esaminare il testimone di riferimento ivi espressamente elencati che consentono di utilizzare nel processo la deposizione resa dal testimone indiretto (e, cioè, la morte, l’infermità e l’irreperibilità) non va attribuito un valore rigorosamente tassativo, ben potendosi a tale scopo individuare di volta in volta nella pratica giudiziaria altri casi concreti di impossibilità oggettiva cui dare rilevanza (ad esempio il pericolo di un grave nocumento per la salute), purché validamente documentati, e dunque si possa prescindere sotto questo angolo visuale dall’effettuazione dell’esame dibattimentale del minore. Pertanto, ove tale esame sia ritenuto impraticabile e di ciò sia data una adeguata motivazione, sorretta da un esauriente supporto giustificativo, alla testimonianza de relato fornita da chi ha ricevuto la rivelazione del minore (o, meglio, alle dichiarazioni del minore riferite nel processo da tale testimone) si potrà, sempre sulla scorta del prevalente orientamento della Suprema Corte, riconoscere quanto meno un valore di indizio, come dato storico-processuale di cui tener conto in fase decisionale ai fini del giudizio sull’esistenza del reato e sulla colpevolezza dell’imputato, unitamente a tutti quegli altri  indizi che abbiano i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, alla stregua del principio stabilito dall’art. 192 comma 2° del codice di procedura penale per quanto riguarda la valutazione delle prove in giudizio. Particolarmente preziosi, se non addirittura indispensabili in determinate circostanze, potranno rivelarsi gli esiti di una perizia psico-diagnostica sul minore, disposta proprio al fine di vagliare se egli è in grado di reggere un esame dibattimentale senza subire gravi pregiudizi al suo equilibrio psichico od emozionale. E, così pure, potrà farsi ricorso alla forma della perizia come modo alternativo per esaminare il minore (non già sotto il profilo dell’esistenza dell’abuso, quanto piuttosto per usufruire  di un giudizio scientificamente qualificato sulla personalità del minore, in vista della valutazione delle sue confidenze e della presenza di specifici indicatori di una sindrome da stress post-traumatico).

5 – L’audizione protetta

Nel codice di procedura penale del 1930, l’attenzione verso il minore coinvolto come testimone o come parte lesa nel processo era pressoché nulla: l’unica norma che accennava ai minori era quella (art. 449) che escludeva che il minore dei 14 anni chiamato a deporre dovesse prestare giuramento, e nemmeno per i reati di abuso sessuale sui minori era previsto l’obbligo di celebrare il giudizio “a porte chiuse”, essendo una decisione del genere lasciata alla discrezionalità del giudice con generico riferimento a ragioni di sicurezza, di ordine pubblico o di moralità (art. 423).

E’ stato soltanto nella stesura del codice del 1988 che ci si è posti il problema di tutelare la personalità del minore, per metterlo al riparo da ogni possibile trauma ricollegabile alla sua partecipazione al processo, e ciò sulla scorta della opportuna direttiva n. 73 (art. 2) della legge-delega del 1987, che esigeva la “previsione che l’esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità”.

Come prima applicazione di questa direttiva si era pertanto stabilito (art. 472 comma 4°) che il giudice potesse disporre “a porte chiuse” l’esame dei testi minorenni e - innovazione ben più pregnante - si era vietato (art. 498 comma 4°) l’uso della metodologia dell’esame incrociato previsto per il nuovo rito accusatorio, disponendosi che il suo esame venisse condotto dal giudice, su domande e contestazioni a lui proposte dalle parti e con l’eventuale collaborazione di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, tranne che nei casi in cui apparisse evidente che l’esame incrociato non presentasse all’evidenza alcun pericolo di turbamento della serenità del teste.

Ulteriori, e decisivi, passi in avanti sono stati fatti in seguito,  in occasione della riforma dei reati sessuali del 1996 e dell’introduzione della legge sulla pedofilia nel 1998,  e anche con un intervento additivo operato nel 1998 con una sentenza della Corte Costituzionale (n. 262 del 9 luglio 1998):

1)      innanzi tutto si è disposto che, in tutti i procedimenti penali per tali reati, l’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni 16 a mezzo di incidente probatorio possa avvenire anche al di fuori dei casi eccezionali previsti dall’art. 392 del codice di rito, con ciò formulando, in sostanza, una precisa raccomandazione affinché, ove tale esame sia ritenuto indispensabile, questo sia effettuato nel più breve tempo possibile, cercando di evitare che sia differito alla fase del giudizio (art. 392 comma 1-bis);

2)      come è noto, e’ stata poi convalidata una prassi giudiziaria che già da alcuni anni era stata di fatto esperimentata in vari Tribunali, introducendo ufficialmente nel sistema quella che nel linguaggio corrente era ed è tuttora definita come “audizione protetta”, e più precisamente si è previsto - così come è avvenuto a partire dalla fine degli anni ’80 anche nei paesi di tradizione anglosassone - che, quando le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno, il suo esame si svolga, con “modalità particolari” (e quindi liberamente stabilite, secondo il prudente apprezzamento del giudice, calibrandole volta per volta sulle circostanze concrete del caso singolo), anche in luogo diverso dal tribunale e presso “strutture specializzate” (locali muniti di impianti di audio-videoregistrazione e collegati con altri spazi riservati agli osservatori e separati dai primi con appositi specchi unidirezionali). L’innovazione, introdotta in un primo tempo con esclusivo riferimento all’esame praticato con le forme dell’incidente probatorio (art. 398 comma 5-bis), è stata poi estesa nel 1998 anche alla fase dibattimentale vera e propria, con una formulazione un po’ pasticciata che ad una prima lettura sembra non far distinzione tra procedimenti penali per reati di abuso sessuale e procedimenti penali per ogni altro reato (art. 498 comma 4-bis), e aggiungendosi che in ogni caso, per i reati di abuso sessuale, l’esame del minore vittima del presunto reato deve comunque essere sempre effettuato mediante l’uso di un vetro a specchio e di un impianto citofonico (art. 498 comma 4-ter). Tutte queste estensioni, peraltro, realizzate attraverso una serie di norme che si avvitano le une sulle altre, non sono state ben coordinate tra di loro e si è così finito per fare un po’ di confusione, con il risultato che un po’ si parla semplicemente di “minori” e un po’ si parla di “minori di anni sedici”.

Sulla materia dell’audizione protetta esiste, a partire almeno dalla metà degli anni ’90, una letteratura ormai sterminata. Ciò che in termini sintetici si deve rilevare, cercando di mettere a fuoco quella che gli studiosi sono soliti definire come la “ratio” della riforma, è che, ufficializzando questa particolare tipologia di audizione, il legislatore ha dimostrato di aver operato la scelta vincolante di privilegiare la tutela della personalità del minore, nella presunzione che farlo partecipare al processo alla stessa stregua di un adulto - anche se al riparo dalla pubblicità - lo esporrebbe a un disagio superiore alle sue forze, assoggettandolo alla incontestabile “brutalità” e aggressività insita nella tecnica dell’esame incrociato e pretendendo da lui un comportamento (la conferma “pubblica” delle accuse) che in quanto tale rischierebbe di pregiudicare la serenità della sua deposizione, finendo in buona sostanza per danneggiare non soltanto lui, ma anche la ricerca sia della verità reale che della verità processuale, e - si ripete - arrecherebbe soprattutto un serio attentato alla sua vita di relazione e alla sua sfera affettiva ed emozionale.

Le implicazioni pratiche di una simile impostazione generale sono talmente vaste, che  passarle in rassegna adesso sarebbe micidiale anche per l’uditorio più paziente. A qualche punto essenziale va però fatto cenno, nel tentativo (probabilmente presuntuoso) di  sgomberare il campo da alcuni equivoci in cui talvolta capita di imbattersi:

1)      in primo luogo, va osservato che la scelta del metodo con il quale effettuare il colloquio è condizionata dalle caratteristiche di ogni singolo minore, varia da un caso all’altro in maniera sensibile, a seconda dell’età, del livello intellettivo e di tutti gli altri dati della sua personalità. A questo proposito sarebbe anche importante effettuarlo non come uno dei primi atti del giudizio, ma a dibattimento inoltrato, soltanto dopo aver ascoltato i testi “importanti” (in particolare, gli operatori e gli educatori che hanno in carica il minore e i periti o consulenti che lo hanno seguito nelle fasi precedenti) e dopo aver assunto le altre principali prove presentate dalle parti, e ciò allo scopo del tutto evidente di avere a disposizione il maggior spettro possibile di materiale per condurre un esame proficuo. Sotto questo aspetto, l’audizione protetta effettuata nella fase del giudizio, se da un lato presenta l’inconveniente di essere tardiva in quanto rischiosamente differita nel tempo, dall’altro lato offre al giudice del dibattimento una maggior possibilità di approfondimento che non quella condotta durante l’incidente probatorio dal G.I.P. (il quale talvolta ha a propria disposizione solamente l’atto di querela),

2)      dovrebbe poi essere fuori discussione che,  per essere veramente tale, l’audizione protetta va  differenziata, in ogni sua modalità, dall’interrogatorio giudiziario. E quindi andrà svolta non soltanto in uno spazio estraneo al tribunale (l’ideale, forse, sarebbe - se il minore si trova in comunità - che lì ci fossero gli apparati tecnici per potervi svolgere l’esame), ma senza tutte le formalità che contraddistinguono lo svolgimento di un atto processuale. Quindi il cancelliere che verbalizza pro forma, le parti, gli avvocati, gli eventuali periti e consulenti si limitano ad assistere all’esame, al di là dello specchio, ascoltando senza essere visti dagli interlocutori. Particolare attenzione bisogna prestare affinché il minore non si trovi mai, nemmeno accidentalmente, faccia a faccia con il presunto abusante;

3)      di norma, non dovrebbe spiegarsi al minore qual è il vero scopo dell’incontro, per almeno un paio di semplici ragioni: a) per non compromettere la spontaneità delle sue eventuali dichiarazioni e per dare naturalezza al colloquio, b) per non arrecargli un grave turbamento, vanificando l’intero impianto dell’audizione. Tutto ciò, già sulla carta, si presenta molto difficile  perché evidentemente il minore ha, come si dice “le antenne” e, anche se piccolo, si rende conto benissimo di essere stato portato in un luogo diverso e che quindi c’è “qualcosa sotto”, e il più delle volte ci impiega pochi minuti ad accorgersi che vi sono le installazioni audiovisive e tutto il resto. E allora bisognerà dar fondo alla  propria intelligenza e al proprio intuito per cercare di minimizzare il tutto, facendo il possibile per riportare la sua attenzione sul colloquio con gli accorgimenti più opportuni: in certi casi, ad esempio, funziona sfruttare proprio questa situazione ambigua spiegandogli che si sta facendo un esperimento con degli apparecchi didattici da adoperare poi in comunità o a scuola, come se fosse un gioco. Se, invece, il minore è grandicello e ci si rende conto che sarebbe vano un simile artificio continuando come se niente fosse, converrà informarlo che si è andati lì proprio perché ci sono degli apparecchi per registrare e che tutto questo servirà a quelli che lo stanno seguendo. Se, poi, i terapeuti e gli educatori sono in possesso di elementi tali da far ritenere che la cosa possa, tutto sommato, essergli di giovamento nel suo percorso di recupero, a questo punto converrà informarlo per sommi capi della reale ragione della seduta. Certo si è che, o per un verso o per un altro, se si esamina la situazione sotto questi profili, l’audizione protetta non può mai, o quasi mai, considerarsi per davvero riuscita;

4)      deriva, da tutto quanto esposto, che l’esame dovrebbe essere preferibilmente praticato da un esperto diverso dal giudice e da lui incaricato, a meno che il giudice (che peraltro non dovrebbe tendenzialmente qualificarsi come tale) sia in possesso di una collaudata esperienza in questo campo specifico e che, soprattutto, si senta in grado, anche emotivamente, di praticarlo: non c’è niente di peggio di un’audizione protetta fatta controvoglia, o con l’agitazione addosso, sempre con la paura che la terra ti sprofondi sotto i piedi da un momento all’altro. Naturalmente bisognerà stabilire se l’intervistatore dovrà essere un uomo o una donna, poiché quasi sempre vi è un totale rifiuto del minore di accettare di mettersi in comunicazione con persona che ha lo stesso sesso del presunto abusante;

5)      sempre allo scopo di rendere spontaneo l’esame e di mettere il minore a proprio agio, a condurre il colloquio dovrebbe essere un solo interlocutore, evitando per quanto possibile la presenza di qualsiasi altra figura. In caso di controindicazioni specifiche, è consigliabile, se del caso, la presenza (muta) del terapeuta dei servizi sociali che sta seguendo il minore, giusto per dargli un po’ di sicurezza;

6)      per prevenire contestazioni e interruzioni ad opera delle parti (il che nuocerebbe sensibilmente alla naturalezza dell’intervista), sarebbe bene che i giudici, sentite le parti, stabilissero preventivamente e con un certo anticipo, con apposito provvedimento (concordato con l’esperto, qualora fosse costui ad essere delegato all’atto) la tipologia di domande da porre, e soprattutto il sistema da seguire nel corso dell’audizione (cfr. oltre, n. 11). Tutto ciò deve essere compiuto con la debita fermezza, facendo leva sulla delicatezza dell’incombente e senza indulgere a concessioni o compromessi di sorta;

7)      se sarà lui a gestire il colloquio, si suppone che l’esperto sia professionalmente all’altezza del proprio compito, ma sarà ugualmente opportuno ricordargli previamente che al minore non dovranno essere poste domande dirette sugli abusi per cui si procede (che rischierebbero di “bloccarlo” immediatamente), né tanto meno domande suggestive;

8)      quando si dispone un’audizione protetta, è meglio non partire mai dall’idea che, bene o male, il minore finirà per arrivare al “dunque”, accettando - magari a fatica - di esprimersi sui fatti. Con un simile atteggiamento si andrà incontro a cocenti delusioni, e sarà facile cadere, durante l’esame, in errori causati dal nervosismo e dall’impazienza. Infatti non sarà raro il caso in cui i meccanismi di difesa del bambino e il suo bisogno di rimuovere i ricordi lo portino - direi, lo costringano - se non proprio a trincerarsi nel silenzio, a rifiutarsi visibilmente di affrontare il tema centrale del colloquio. In un frangente del genere, non si dovrebbe assolutamente incorrere nello sbaglio di sollecitare il minore, stimolandolo in maniera esplicita o incalzandolo sotto qualsiasi forma. In questa ipotesi, non resterà che prendere atto della situazione, tenendo peraltro presente che quasi sempre in questi casi l’aver avuto a disposizione il minore per un certo tempo consentirà, comunque, a un occhio attento di trarre indicazioni estremamente utili per il giudizio dal complessivo contegno che il minore ha tenuto nel corso del dialogo (i suoi silenzi, le sue paure, le espressioni del viso, la sua motricità, ecc.);

9)      l’effettiva durata di ogni singolo esame non è mai prevedibile, non essendosi prima esperimentate le risorse e le attitudini del minore da ascoltare, e se non le si conoscono in anticipo non è possibile elaborare a priori una precisa tattica di approccio. Certamente non sarà quasi mai un interrogatorio conciso, dovendosi tra l’altro permettere al bambino di prendersi gli intervalli e gli spazi fisiologici che gli necessitano, e perciò sarebbe esiziale aver fretta, con un occhio rivolto a lui e con l’altro rivolto all’orologio: quel giorno, non bisogna prendere appuntamento dal dentista o dal parrucchiere. Però, ad un certo punto ci si dovrà pur accorgere che è arrivato il momento di smettere, tenendo conto del fatto che ogni bambino ha una capacità di attenzione e di concentrazione che non può superare certi limiti;

10)  avute in mano sufficienti indicazioni sul livello intellettivo e sulle capacità comunicative del minore (cose che, se non vi sono informazioni preventive, l’esaminatore dovrà capire nel corso dell’ascolto), si dovrà stare molto attenti ad usare le espressioni più adatte per farsi comprendere, cercando di adoperare vocaboli elementari e concetti adeguati all’età infantile, evitando - ad esempio - frasi troppo lunghe e forme verbali volte al congiuntivo od al futuro: tutte cose che rischierebbero una caduta dell’attenzione, quando non anche dei veri e propri fraintendimenti, con  domande fuorvianti e risposte incongrue. Non bisognerebbe mai introdurre nel discorso dei termini sessuali senza aver prima saggiato se gli stessi già appartengano al patrimonio conoscitivo del minore, a pena di falsare l’andamento delle sue eventuali rievocazioni sul tema centrale dell’esame. Così come bisogna ricordare che nel bambino, specie se piccolo, la nozione del tempo è molto approssimativa, e dunque domande di questo tipo: “Quanto tempo fa?”,“Ogni quanto tempo?”, “Quante volte al mese?”, “Quanti anni avevi quando è successo?” sono da considerare pessime, specie se rivolte a bambini piccoli;

11)  ad assumere un’importanza rilevantissima è la progressione delle domande, poiché è indispensabile che l’incontro si dipani su una serie di fasi, per così dire, “in crescendo”. Uno schema, collaudato da esperti in psicologia dell’età evolutiva , potrebbe essere il seguente:

- approccio, a mo’ di presentazione e di familiarizzazione;

- dialogo libero, sotto forma di conversazione su temi neutri;

- inserimento di giochi,  sia come valvola di sfogo che come occasione per valutare il minore nei suoi atteggiamenti più significativi, ed anche per facilitare la prosecuzione del dialogo libero;

- domande di transizione verso il tema centrale, cercando di portare l’attenzione del bambino sul proprio corpo e sull’ambiente che lo circonda, ma lasciandolo libero di seguire le sue catene associative;

- domande di avvicinamento al punto nodale (es. “E’ più bello giocare con i tuoi amichetti, oppure con i grandi?”, “Ci sono dei giochi che ti piacciono di più?”, “Ci sono dei giochi brutti?”);

- fase cruciale, eventualmente destinata ad affrontare in maniera non suggestiva l’argomento dell’abuso (se il minore ha dato segni di collaborare in qualche misura al dialogo), con domande di questo tipo: “E con il papà e la mamma, tu giochi?”, “Ti piacciono quei giochi?”, “E i tuoi amichetti, stanno volentieri con tuo papà e con tua mamma?”. Domande del tipo “Che cosa è successo al mare con tuo papà?”, “Tuo papà ti fa paura?”, “Ti ha fatto del male qualche volta?” non dovrebbero essere ammesse: al massimo si potrebbe chiedere: “Hai nostalgia di papà?”, “Perché?”;

- fase del congedo, con l’obiettivo di lasciare al bambino un messaggio rasserenante e tranquillizzante, per abbattere la tensione creatasi;

12)  infine, a cose fatte, sarebbe bene invitare gli operatori che seguono il minore, se ciò non confligge con le esigenze processuali, a rendere edotti dell’avvenuta audizione gli insegnanti, con la debita riservatezza, affinché essi siano preparati ad eventuali comportamenti disturbati del minore e ne tengano conto nell’attività didattica.

6 – Le incongruenze del sistema

Va osservato, a questo punto, che la riforma attuata negli anni 1996 e 1998 sull’esame assistito del minore è una riforma fatta soltanto a metà. Resta infatti avvolta dal più fitto mistero la totale dimenticanza del legislatore, che ha totalmente ignorato il rispetto dei valori sottesi a tale istituto per quel che riguarda tutta quanta la fase delle indagini preliminari condotte dal Pubblico Ministero, nel corso delle quali quest’organo è assolutamente libero di procedere in qualsiasi momento, a suo insindacabile arbitrio, all’interrogatorio di presunte vittime di abusi anche in tenera età, senza che gli sia imposta dalla legge, o anche soltanto raccomandata o suggerita, nessuna di quelle regole che valgono invece davanti al G.I.P. e al giudice del dibattimento. La svista (se di svista si può parlare) è, probabilmente, una delle conseguenze che derivano dall’introduzione un po’ troppo accademica e astratta del “rito accusatorio” nel sistema giudiziario italiano: ragionando in base al principio che gli elementi raccolti nella fase anteriore al giudizio non possono essere fatti valere in quanto tali nel processo penale vero e proprio, ecco che ci si è “distratti” al punto da non prendere in considerazione il dato di fatto incontrovertibile che anche quelle “informazioni” danno corpo ad un’intrusione altrettanto invasiva della personalità minorile, con pari potenzialità traumatizzante. E il discorso si fa ancora più gravido di riflessi negativi se si considera che analoga mancanza di garanzie sussiste per le “sommarie informazioni” che la polizia giudiziaria può assumere sulle persone dei minorenni in sede di investigazioni.

Ma non è finita, poiché con Legge del 7 dicembre 2000 (n. 397) trasfusa nel codice di procedura penale (artt. 391-bis e ss.) si è data regolamentazione alle “indagini difensive”, in base alla quale i difensori di una qualsiasi delle parti private possono, o personalmente o per mezzo di un sostituto o di un investigatore o di un consulente, “conferire con le persone in grado di riferire circa circostanze utili ai fini dell’attività investigativa”, e quindi possono raccogliere a loro piacimento e discrezione, anche coattivamente, e perfino in via preventiva (e, cioè, ancor prima dell’insorgenza di un procedimento penale!), informazioni e dichiarazioni anche presso soggetti minorenni, con contestuale formazione di verbali da far valere davanti al giudice, senza con ciò esser tenuti a tutele protettive di sorta, neppure minimali. Ecco un caso in cui, in barba ai valori costituzionali della difesa dell’infanzia sopra ricordati e riconosciuti a più riprese anche dalla Corte Costituzionale, si è data attuazione al principio della parità tra le parti, con una applicazione di quella normativa sul “giusto processo” (art. 111 Cost.) che il nostro Parlamento ha forse approvato un po’ troppo affrettatamente e superficialmente, sulla prevalente spinta di motivazioni più politiche che giuridiche. Per evitare che l’uso dissennato di tali facoltà possa avere effetti dirompenti, resta come unico (e parziale) baluardo il disposto di cui all’art. 190 del codice di procedura penale sopra ricordato (secondo il quale non può essere interpellato - nemmeno dal difensore dell’indagato - un minore che è già stato sentito in precedenza, tranne che nell’emergenza di nuovi fatti o di nuove circostanze).

7 – Gli strumenti di conoscenza

Gli strumenti conoscitivi cui fare assegnamento lungo l’intero arco di un’indagine giudiziaria per abusi su minori coprono un’area assai estesa, e di molti di essi non conviene qui dar conto, perché trovano il loro prevalente campo di applicazione nelle fasi preliminari di pertinenza della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero (come è il caso dei sopralluoghi, delle ispezioni, delle perquisizioni, della ricerca e dell’interpello delle persone informate sui fatti e della acquisizione di documenti), e quindi ben raramente si renderanno attuabili nella fase del giudizio.

Particolarmente utile, e spesso indispensabile al giudizio, si rivela il ricorso all’apporto scientifico esterno, sotto forma di perizia specialistica, non tanto per ricercare conferme corporali di abusi sessuali (che, in quanto tali, avranno già formato oggetto di apposite consulenze tecniche disposte dal Pubblico Ministero con il rito degli accertamenti irripetibili, come prevede l’art. 360 del codice di procedura penale), quanto per poter contare su di una completa osservazione psico-diagnostica finalizzata a mettere a fuoco il quadro di personalità del minore, con particolare riferimento sia alle sue capacità di memorizzare e di rievocare i propri vissuti e sia dell’esistenza di eventuali patologie psichiatriche causalmente ricollegabili a fatti abusanti o suscettibili di minarne la capacità a testimoniare (cosa, quest’ultima, ben diversa dall’attendibilità, che resta sempre riservata alla valutazione del giudice). Bisogna prestare attenzione affinché in questi casi la perizia non finisca per risolversi in una mera duplicazione dell’esame del minore, magari su impulso dei consulenti delle parti private. Questi ultimi, infatti, avendo riconosciuta per legge (art. 230 comma 2° c.p.p.) la facoltà di “partecipare alle operazioni peritali”, potrebbero avanzare la richiesta di presenziare alle sedute del perito con il minore, se non anche di prendervi parte attiva con la formulazione di domande: se ciò accadesse, si è dell’opinione che il giudice debba interpellare sul punto il perito accogliendo la richiesta soltanto dopo che il medesimo, sotto la propria responsabilità, abbia dato assicurazione che la presenza del consulente non turberà l’equilibrio del minore e non condizionerà il corretto svolgimento del suo incarico.

Il superiore interesse del minore a non essere sottoposto a ulteriori sollecitazioni, a tutela della sua salute mentale e morale, dovrebbe anche cozzare in maniera insormontabile con l’eventuale pretesa del consulente di parte di procedere di propria iniziativa all’esame del minore, e quindi richieste di questo tipo dovrebbero essere respinte dal giudice: purtroppo l’equivoca e grossolana formulazione delle nuove norme sulle indagini difensive di cui si è detto mettono in gravissimo pericolo questa gerarchia di valori.

Una soddisfacente gestione del processo per abuso sul minore esige che sia sempre ricercata una sinergia con tutte le altre istituzioni che hanno competenza in materia di disagio infantile: una traccia normativa in tal senso è offerta dall’art. 609-decies del codice di procedura penale (Leggi del 1996 e del 1998), là dove si dispone che quando si procede per uno dei reati di cui si tratta il Pubblico Ministero ne deve dare notizia al Tribunale per minorenni, ma è la natura stessa degli illeciti che deve indurre i giudici a ricercare - pur mantenendo distinte le rispettive competenze e autonomie di intervento - uno stretto contatto con tali istituzioni. Anche qui a instradarci ci pensa un articolo di legge (art. 236 del codice di procedura penale), che inserisce tra i dati utilizzabili nel processo (e quindi inseribili nel fascicolo del dibattimento ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato e della persona offesa) anche la “documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici”, e sulla stessa scia e per gli stessi scopi sarà raccomandabile l’acquisizione del fascicolo esistente presso il Tribunale per i minorenni, da cui si potranno ricavare altri dati conoscitivi utili, ad esempio, a meglio lumeggiare le dinamiche dell’ambiente familiare del minore e gli interventi di sostegno in atto nei confronti del medesimo.

Ed in senso inverso, nella convinzione che in tanto l’intervento penale ha una sua ragione d’essere in questo settore in quanto sia coordinato con tutte le istituzioni che hanno per compito quello di promuovere e realizzare il benessere del minore, dovrebbe far parte della sensibilità del giudice penale avvertire poi il dovere di tenere informati i servizi del territorio e gli organi di giustizia minorile circa l’esito del processo, al fine di consentire agli stessi di elaborare nei confronti del minore abusato un appropriato programma riparatorio ed educativo.

8 – Il cammino che resta da percorrere

Se, giunti al termine di questo sommario intervento, ci si dovesse interrogare su quali versanti il trattamento penale delle aggressioni all’infanzia presenti delle questioni aperte o dei nodi ancora da sciogliere, verrebbe spontaneo di svolgere le seguenti, personalissime, considerazioni di massima:

a)            sul piano del diritto sostanziale, sarebbe forse auspicabile, per meglio adeguare la risposta alla indubbia specificità della materia, che si desse luogo a una disciplina organica a se stante, che, distinta dal panorama sanzionatorio volto alla repressione delle violenze tra adulti, recuperasse, comprendendole sotto un medesimo titolo, le condotte offensive dell’integrità fisica e morale dei minori, anche attraverso un sistema di pene accessorie e alternative di più penetrante incidenza sociale. Non sembra infatti adeguato che si continui ad accomunare sotto un unico modello di illecito, sia per quanto riguarda la componente soggettiva delle condotte che per quanto riguarda la loro concreta offensività, dei comportamenti che colpiscono soggetti deboli e che, così come oggi sono configurati, mal si prestano ad essere valutati facendo ricorso alle categorie canoniche della violenza o della minaccia, chiaramente disegnate per il mondo degli adulti: basti pensare che molti gesti di sopraffazione sessuale verso soggetti giovanissimi vengono realizzati con condotte subdole che poco o nulla hanno a che vedere con quelle rigide categorie comportamentali. Così come appare improprio far leva esclusivamente sulla nozione di “atti sessuali”, che come si è visto esenta da punibilità talune iniziative che, pur incidendo in maniera estremamente grave sulla corretta formazione sessuale infantile, non è possibile, oggi come oggi, non è possibile ricomprendere nemmeno nel delitto di corruzione di minorenne;

b)           sul piano degli strumenti processuali, bisognerebbe innanzi tutto pensare ad estendere quanto prima le garanzie protettive dei minori anche alle fasi degli accertamenti di polizia e delle indagini del Pubblico Ministero, ridisegnando altresì con maggior oculatezza i limiti (oggi privi di disciplina) delle investigazioni difensive.

Per consentire, poi, ai giudici di poter contare su di un bagaglio di conoscenze più completo, ci si domanda se non siano, finalmente, maturi i tempi per rivedere la proscrizione della perizia psicologica sull’imputato contenuta nell’art. 220 del codice di procedura penale: divieto, questo, che - ammesso che avesse davvero un senso ottant’anni fa, quando il legislatore vedeva come il fumo negli occhi l’entrata delle scienze non giuridiche nel processo e guardava con scetticismo alla “pretesa” delle scienze umane  (in quanto scienze “non esatte”) di dare spiegazione in ordine a fatti costituenti reato, in una sorta di presunzione assoluta circa la capacità  demiurgica del giudice di risolvere con i propri strumenti culturali i dubbi sollevati dalla fattispecie concreta – condanna a priori il giudice ad una perdita di sapere del tutto ingiustificata, privandolo della possibilità di attingere ad informazioni preziose per valutare il livello di responsabilità dell’autore del reato e per graduare i livelli di pena (si pensi, ad esempio, alla descrizione dei propri vissuti rassegnata dall’indagato al perito, in sede di anamnesi). Si continua, invece, a ignorare sia gli inviti in tal senso della Corte Costituzionale (v. sent. n. 12 del 9 luglio 1970) che gli enunciati espressi a suo tempo nella Relazione al Progetto preliminare di riforma del codice di procedura penale del 1978 e nella prima legge-delega del 1974, che appunto raccomandavano l’introduzione della perizia in tutti i casi in cui fosse necessario approfondire l’indagine sulla personalità dell’imputato.

Anche la totale inutilizzabilità processuale delle “notizie” che il perito ha acquisito nel corso dei propri accertamenti (articolo 228 comma 3° codice di procedura penale) meriterebbe probabilmente un meditato ripensamento, soprattutto oggi, in cui esistono i mezzi tecnici per riprodurre integralmente il contenuto di ogni seduta peritale, rendendo particolarmente pregnante il “controlloanche sui dettagli del suo operato.


 

 

Costituzione Italiana

Art. 111

[01] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

[02] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

[03] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

[04] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

[05] La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

[1] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

[2] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

[3] Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

 

Legge 66/96

Art. 16

1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

 

Legge 269/98

Art. 15. - (Accertamenti sanitari)

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n66, , dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bia, secondo comma".

 

Codice penale

Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare

[1] Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

[2] Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore  o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

[4] Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

 

Art. 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

[1] Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

[2] Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

 

Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

[1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2] Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

 

Art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni

[1] Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

[2] La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

[3] Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

 

Art. 609-bis - Violenza sessuale

[1] Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[2] Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

[3] Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

Codice di procedura penale

Art. 190 - Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

 

Art. 192 - Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12  sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo comma 2 lettera b).

 

Art. 195 - Testimonianza indiretta

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

 

Art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

 

Art. 391-decies - Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive

1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo, comma 1, lettera c).

 

Art. 398 - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori  avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni  prima della data fissata, con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell' interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti.

 

Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600,600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquuies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

 

Art. 500 - Contestazioni nell'esame testimoniale

1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.