CARTA DI NOTO AGGIORNATA
(7 luglio 2002)
LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE
PREMESSA
Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che
costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza,
letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni
legislative intervenute nel frattempo e dall’evoluzione della
ricerca scientifica in materia.
Le linee guida che seguono devono considerarsi
quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati
degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni,
assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel
rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli
strumenti del diritto internazionale.
Quando non fanno riferimento a specifiche figure
professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che
nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.
1. La consulenza
tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere
affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in
ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti
a garantire il loro costante aggiornamento professionale.
Nel raccogliere e valutare le informazioni
del minore gli esperti devono:
a) utilizzare
metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità
scientifica di riferimento;
b) esplicitare i
modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione
critica dei risultati.
2. La valutazione
psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti
per cui si procede che spetta esclusivamente all’Autorità
giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica
avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del
minore.
3. In caso di abuso
intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della
famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove
necessario, al contesto sociale del minore.
E' metodologicamente scorretto esprimere
un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa
riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale
possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale
ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’incompletezza.
4. Si deve
ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto
meno all’audioregistrazione,
delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei
comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai
fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del
magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test
psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono
essere prodotti integralmente ed in originale.
5. Al fine di
garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto
avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi
alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.
6. Nel colloquio con
il minore occorre:
a) garantire che
l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da
assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
b) informarlo dei suoi
diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
c) consentirgli di
esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
d) evitare domande e
comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità
e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in
responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.
7. L’incidente
probatorio è la sede privilegiata
di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del
procedimento.
8. I sintomi di
disagio che il minore manifesta non possono essere considerati
di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale,
potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause,
mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.
9. Quando sia
formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla
compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato
di violenza sessuale è necessario che l’esperto rappresenti, a chi
gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia
non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od
incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici.
L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto
della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.
10. La funzione
dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a
fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al
sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti
diversi.
La distinzione dei
ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui
tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.
In ogni caso i dati ottenuti nel corso
delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono
influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei
fatti che è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria.
11. L’assistenza
psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che
manterrà l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale.
Tale persona dovrà essere diversa dall’esperto e non potrà comunque
interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.
12. Alla luce dei
principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le
istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti
prescrizioni contenute nell’art. 8 del PROTOCOLLO ALLA
CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA
PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI
(stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge
dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:
1. Gli Stati Parte
adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie
per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono
vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in
particolare:
a) Riconoscendo la
vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da
tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in
particolare in quanto testimoni;
b) Informando le
vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata
della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della
stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;
c) Permettendo che,
quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti,
le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano
presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle
regole di procedura del diritto interno;
d) Fornendo alle
vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della
procedura giudiziaria;
e) Proteggendo, se del
caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure
conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di
qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) [...]
g) [...]
2. [...]
3. Gli Stati Parte si
accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti
nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario
penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio
fondamentale.
4. Gli Stati Parte
adottano misure per impartire una formazione appropriata, in
particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si
occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.
5. Se del caso, gli
Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza
e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o
di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.
6. Nessuna
disposizione del presente articolo pregiudica il diritto
dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con
tale diritto.
Comitato d'Esperti
AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI NOTO
Noto (Siracusa), 4 - 7 luglio 2002
***
Elenco Partecipanti
Dr. Adriana Alfieri
Psicologa,
Psicoterapeuta
Centro di Salute
Mentale ASL 8
V.le Tica, 39
-Siracusa
Avv. Germano Bellussi
Avvocato,
Psicoterapeuta
Corso del Popolo 58
30172 Mestre (VE)
Dr. Cristina Cabras
Docente Psicologia
Giuridica,
Università di
Cagliari,
Facoltà di Scienze
della Formazione
Via Is Mirrionis 1
-09123 Cagliari
Dr. Paolo Capri
Psicologo,
Psicoterapeuta
Presidente CEIPA
(Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)
Membro esperto
Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio.
Via Bisagno, 15 -00199
Roma
Avv. Domenico Carponi Schittar
Avvocato
Via Aleardi, 41 -
30172 Mestre, Venezia
Prof. Avv. Claudia Cesari
Avvocato Penalista
Associato di Procedura
Penale
Università di Macerata
- Istituto di Diritto e Procedura Penale
Via Garibaldi, 20
-62100 Macerata
S.E. Prof. Giovanni Conso
Presidente Onorario
Corte Costituzionale
già Ministro di Grazia
e Giustizia
Professore Emerito di
Procedura Penale - Università di Torino
Presidente Conferenza
Diplomatica per l'Istituzione di una Corte
Penale Internazionale
- Roma
Avv. Luisella de Cataldo Neuburger
Avvocato, Psicologo,
Presidente
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)
Via Ippolito Nievo, 2
- Milano
Don Fortunato Di Noto
Vice Presidente
Mondiale
"Innocenza in
Pericolo"- Avola, Siracusa
Avv. Antonio Forza
Avvocato
S. Marco 4600 - 30124
Venezia
Dr. Giuliano Giaimis
Medico Dirigente
Neuropsichiatria
Infantile
Roma RMC
Via Filippo Carcano,
25
00147 Roma
Prof. Glauco Giostra
Ordinario di Procedura
Penale
Istituto di Diritto e
Procedura Penale
Facoltà di
Giurisprudenza
Università di Macerata
Corso Garibaldi 20
-62100 Macerata
Prof.Avv. Guglielmo Gulotta
Avvocato, Psicologo
Ordinario di
Psicologia Giuridica - Facoltà di Psicologia
Università di Torino
Via Morosini, 39
-20135 Milano
Dr. Anita Lanotte
Psicologo,
Psicoterapeuta
Vice Presidente CEIPA
(Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)
Socio Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale, Roma.
Via Bisagno, 15 -00199
Roma
Pres. Luigi Lanza
Presidente
II Sezione Corte
d'Assise d'Appello
30100 Venezia
Dr. Vania Patané
Prof. Associato
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catania
Via Gallo, 24 - 95124
Catania
Avv. Ettore Randazzo
Avvocato, Responsabile
delle Scuole per
penalisti, Unione
delle Camere Penali;
Professore a
contratto, Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Urbino
Via C. Tacito, 50
-00193 Roma
Viale Tunisi, 29 -
96100 Siracusa
Prof. Lino Rossi
Psicologo Forense
Docente di
Psicoterapia della Famiglia,
Facoltà di Medicina e
Chirurgia
Piazza del Monte, 9
42100 Reggio Emilia
Università degli Studi
di Ferrara
CARID Via Savonarola,
27
44100 Ferrara
Prof. Fulvio Scaparro
Psicoterapeuta
Via Castelfidardo, 8
20121 Milano
Dr. Franco Scirpo
Psicologo
Psicoterapeuta
Via Mortellaro, 7
-Siracusa
Dr. Gustavo Sergio
Magistrato
Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Via Bissa -30100
Venezia Mestre
S.E. Cons.
Giovanni Tinebra
Segretario Consiglio
di Direzione I.S.I.S.C.
Capo
DipartimentoAmministrazione Penitenziaria
Ministero della
Giustizia
Largo Luigi Daga, 2
-00164 Roma
Dr. Angelo Varese
Psicanalista,
Psicologo, Psicoterapeuta
Mestre, Venezia
Pres. Dr. Piero Luigi Vigna
Procuratore Nazionale
Antimafia
Direzione Nazionale
Antimafia
Via Giulia, 52 - 00186
Roma
Noto 7 luglio 2002