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Definizione giuridica di violenza sessuale

 

Con le sentenze della Sez. III della Suprema Corte di Cassazione n. 1040 del 6 febbraio 1997, n. 4114 del 15 febbraio 1997, n. 4426 del 13 maggio 1997, n. 1346 del 5 febbraio 1998, n. 66551 del 5 giugno 1998 e n. 1137 del 27 gennaio 1999 si statuisce che la dizione “atti sessuali” contenuta nell’art. 609 bis c.p. include tutti quegli atti che siano idonei a compromettere, offendere e violare la libera autodeterminazione della sessualità del soggetto passivo e a entrare nella sua sfera sessuale, con manifesta illiceità di tutti quei comportamenti che non rispettano la persona umana e ledono i diritti di terzi non consenzienti o non in grado di esprimere un valido consenso.

La sfera sessuale è disancorata dall’indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono, in quanto punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare.

E’ vietata ogni condotta che ricomprenda - se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso d’autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni d’inferiorità fisica o psichica - qualsiasi atto che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.

Il reato di violenza sessuale si manifesta anche nello stato d’inferiorità psichica o fisica quando l’azione sia conseguente a induzione e abuso. L’induzione è intesa nell’opera di persuasione mediante la quale il soggetto passivo è convinto a compiere o subire l’azione, l’abuso consiste invece nella distorta utilizzazione da parte dell’agente delle sue condizioni di menomazione o non coscienza.

Tali condotte manifestano l’antigiuridicità del requisito soggettivo che entra in quello oggettivo, compromettendo la libertà dell’autodeterminazione del soggetto passivo nella sua intimità e a eccitare e/o sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo.

Il sesso non è limitativo solo alle zone erogene genitali, ma comprende anche quelle ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica, tali da dimostrare l’istinto sessuale.

Ciò comporta la possibilità di ampliare l’ambito d’operatività del delitto tentato tutte le volte in cui l’atto abbia raggiunto una zona certamente non erogena per la netta opposizione o reazione della vittima, anche dove sia manifestatamente incisivo l’intento della volontà dell’agente di raggiungere parti del corpo premeditate che il soggetto passivo ha evitato, ma in ogni modo abbia raggiunto altre zone non determinanti o abbia indotto a reagire mostrando zone prettamente sessuali.

Risulta evidente la manifestata impossibilità di delineare aprioristicamente una categoria generale nella quale ricondurre tutti “i casi di atti sessuali”, ma la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudicante di merito, da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione.

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Tutto ciò comporta un’innegabile differenza tra delitto tentato e reato consumato in relazione a una mancanza di una linea di confine netta per quanto concerne le “zone erogene”, al di sotto delle quali, inequivocabilmente, non si hanno atti sessuali e dunque non si ha violenza sessuale. Dall’altro canto il ricorso alle stesse consente al giudicante di dare maggiore determinazione all’interpretazione della norma nei casi concreti e riempire di contenuti “sessuali” certe condotte neutre e penalmente perseguibili a titolo di violenza sessuale consumata.

li, 25 maggio 2005

 

 

[Testo elaborato da Vittorio Apolloni]