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Definizione giuridica
di violenza sessuale
Con le
sentenze della Sez. III della Suprema Corte di Cassazione n.
1040 del 6 febbraio 1997, n. 4114 del 15 febbraio 1997, n. 4426
del 13 maggio 1997, n. 1346 del 5 febbraio 1998, n. 66551 del 5
giugno 1998 e n. 1137 del 27 gennaio 1999 si statuisce che la
dizione “atti sessuali” contenuta nell’art. 609 bis c.p.
include tutti quegli atti che siano idonei a
compromettere, offendere e violare la libera autodeterminazione
della sessualità del soggetto passivo e a entrare nella sua
sfera sessuale, con manifesta illiceità di tutti quei
comportamenti che non rispettano la persona umana e ledono i
diritti di terzi non consenzienti o non in grado di esprimere un
valido consenso.
La sfera sessuale è disancorata
dall’indagine sul loro impatto nel contesto sociale e
culturale in cui avvengono, in quanto punto focale è la
disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne
è titolare.
E’ vietata ogni condotta che ricomprenda -
se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso
d’autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di
condizioni d’inferiorità fisica o psichica - qualsiasi atto che,
anche se non esplicito attraverso il contatto fisico
diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato e idoneo a
porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo
attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto
sessuale dell’agente.
Il reato di violenza sessuale si manifesta
anche nello stato d’inferiorità psichica o fisica quando
l’azione sia conseguente a induzione e abuso. L’induzione è
intesa nell’opera di persuasione mediante la quale il soggetto
passivo è convinto a compiere o subire l’azione, l’abuso
consiste invece nella distorta utilizzazione da parte
dell’agente delle sue condizioni di menomazione o non coscienza.
Tali condotte manifestano l’antigiuridicità
del requisito soggettivo che entra in quello oggettivo,
compromettendo la libertà dell’autodeterminazione del soggetto
passivo nella sua intimità e a eccitare e/o sfogare l’istinto
sessuale del soggetto attivo.
Il sesso non è limitativo solo alle
zone erogene genitali, ma comprende anche quelle ritenute
erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica,
antropologica e sociologica, tali da dimostrare l’istinto
sessuale.
Ciò comporta la possibilità di ampliare
l’ambito d’operatività del delitto tentato tutte le volte in cui
l’atto abbia raggiunto una zona certamente non erogena per la
netta opposizione o reazione della vittima, anche dove sia
manifestatamente incisivo l’intento della volontà dell’agente di
raggiungere parti del corpo premeditate che il soggetto passivo
ha evitato, ma in ogni modo abbia raggiunto altre zone non
determinanti o abbia indotto a reagire mostrando zone
prettamente sessuali.
Risulta evidente la manifestata
impossibilità di delineare aprioristicamente una categoria
generale nella quale ricondurre tutti “i casi di atti
sessuali”, ma la loro individuazione è rimessa, volta per
volta, alla discrezionalità del giudicante di merito, da
esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati
determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale
motivazione.
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Tutto ciò
comporta un’innegabile differenza tra delitto tentato e reato
consumato in relazione a una mancanza di una linea di confine
netta per quanto concerne le “zone erogene”, al di sotto
delle quali, inequivocabilmente, non si hanno atti sessuali e
dunque non si ha violenza sessuale. Dall’altro canto il ricorso
alle stesse consente al giudicante di dare maggiore
determinazione all’interpretazione della norma nei casi concreti
e riempire di contenuti “sessuali” certe condotte “neutre”
e penalmente perseguibili a titolo di violenza sessuale
consumata.
li, 25
maggio 2005
[Testo
elaborato da Vittorio Apolloni] |