IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Esaurito l'esame analitico e
la valutazione complessiva del materiale probatorio ed
avviando al termine la trattazione, è del tutto evidente che
s'impongono, nei confronti di tutti gli imputati,
conclusioni di segno assolutorio, atteso che il complesso
delle risultanze dibattimentali rivela l'intrinseca
inaffidabilità delle fonti orali poste a fondamento delle
accuse e fornisce riscontri talora equivoci, talaltra
alquanto deboli e contrastati da elementi di segno negativo.
Circa il primo aspetto, si è
gia ampiamente delineata la delicatezza della valutazione
delle dichiarazioni dei bambini, tanto più quando inerenti
ad ipotesi di subiti abusi sessuali, e la conseguente
necessità ‑data la peculiarità della figura del
minore‑testimone ‑ di non limitare l'analisi al mero
contenuto delle affermazioni rese in sede di incidente
probatorio, occorrendo verificarne la genuinità attraverso
la compiuta ricostruzione della loro genesi, che implica il
preventivo esame del contesto di vita, delle modalità delle
eventuali interrogazioni alle quali il piccolo è stato
sottoposto da genitori, parenti od altri soggetti, e delle
rivelazioni apprese da costoro. Si è già sottolineato,
altresì, come ciò implichi la parallela considerazione
dell'affidabilità del resoconto fornito da detti soggetti e
come ciò integri un ulteriore profilo altamente
problematico, atteso che, il più delle volte, si tratta di
adulti emotivamente coinvolti e spinti, al momento
dell'approccio con il bimbo, da timori ed ansia di
conoscenza che non solo possono determinare l'insorgenza di
meccanismi di pressione e suggestione, ma possono anche
favorire la rielaborazione in chiave soggettiva dei
contenuti appresi e la parallela obliterazione mentale delle
domande poste (v. supra, pp. 7 ss.).
Ne deriva che, già in
astratto, l'apprezzamento in termini probatori delle
suddette dichiarazioni richiede estrema cautela, occorrendo
pervenire, ove possibile, alla compiuta ricostruzione “in
positivo" di tutti gli elementi rilevanti e non potendosi,
in presenza di lacune probatorie, accedere a scorciatoie o
semplificazioni. Anche ove questa analisi consenta esiti
rassicuranti, occorre, poi, valutare attentamente il
contenuto dei portati narrativi, tenendo bensì conto che da
un bambino non può pretendersi la coerenza e la compiutezza
espressiva di un adulto, ma dovendosi, altresì, considerare
che l'immaturità del dichiarante presta sempre il fianco al
rischio di derive fantasiose, sicché solo quando possa
essere isolato un nucleo dotato di adeguata linearità,
potranno ravvisarsi elementi processualmente rilevanti.
In altri termini, nella
valutazione dell'attendibilità della testimonianza del
minore, per un verso la presenza di segnali di inquinamento
già rende arduo sceverare affermazioni indotte e
propalazioni genuine; per altro verso l'accertata
spontaneità delle dichiarazioni costituisce solo il primo
passo verso il giudizio definitivo, che implica la
valutazione della coerenza intrinseca della deposizione,
sebbene adeguata alla peculiarità del soggetto dichiarante.
Si tratta, dunque, di un
apprezzamento condizionato da numerose variabili, in virtù
delle quali possono certamente insorgere notevoli difficoltà
nell'accertamento dei reati, ma che non può, per ciò solo,
implicare un cedimento nel rigore della valutazione delle
prove, pena la violazione dei principi costituzionali che
presidiano l'eguaglianza ed il diritto di difesa e la
conseguente subordinazione dei diritti individuali alle
istanze di difesa sociale; il che ‑ occorre considerarlo ‑
inficia, in gran parte, le argomentazioní svolte dal
Pubblico Ministero nelle due memorie depositate all'esito
della discussione, laddove si rintracciano molte
considerazioni fondate su giudizi probabilistici, anziché su
elementi in grado di resistere ad ogni dubbio ragionevole.
Ciò posto, nel presente
processo la valutazione del portato dei minori è stata
ulteriormente complicata, in concreto, dalle reciproche
interrelazioni intercorse tra i genitori, i quali,
comprensibilmente allarmali dal diffondersi di notizie circa
i presunti abusi, si sono, tuttavia, di fatto sostituiti
agli organi inquirenti, sottoponendo, in molti casi, i figli
a serrati interrogatori, condotti con metodologie
inappropriate ed in un contesto emotivamente connotato.
Come si è visto, proprio
questo aspetto è stato oggetto dì particolare attenzione da
parte delle difese degli imputati, che, su questa base,
hanno costruito (mediante i loro consulenti) la teoria delle
c.d. dichiarazioni a reticolo, evocando anche precedenti
giudiziari (per lo più stranieri) relativi ad analoghe
accuse, poi rivelatesi infondate, di abusi in contesto
intrascolastico, e sottolineando l'analogia con la vicenda
che qui occupa, siccome connotata da generalizzato allarme,
intensi scambi informativi, correlativi pressanti
interrogatori dei bambini ed emersione di dichiarazioni
parzialmente conformi, ma progressivamente arricchitesi di
particolari.
Contro questa impostazione
il Pubblico Ministero ha opposto un'accurata disamina
dei suddetti precedenti, evidenziando le differenze con
l’odierna vicenda, fra le quali ‑ su tutte ‑ la circostanza
che in quei casi gli interrogatori dei bambini erano stati
condotti da soggetti istituzionali (investigatori), con
modalità altamente induttive e persino lesive della dignità
umana, e non da genitori legati ai bambini da rapporti
affettivi ed in grado di comprenderne le esigenze.
Ora, al di là del rilievo
che questa comparazione è stata ancorata, per lo più, ad
elementi non disponibili al Tribunale e ritratti non da atti
processuali, ma da una pubblicazione ricognitiva della
suddette vicende, deve ribadirsi, in linea con quanto
già
osservato (v. supra,
pp. 8 ss), che la tematica del condizionamento a catena non
può essere affrontata in via astratta e generale, ma deve
essere considerata alla luce delle effettive risultanze
probatorie, intersecando il tema della valutazione di
attendibilità dei portati dichiarativi.
In quest'ottica, può,
allora, osservarsi che, alla luce delle risultanze
dibattimentali, plurimi elementi segnalano, effettivamente,
la formazione e,la condivisione, fra i genitori dei bambini
coinvolti nel processo, di una verità collettiva circa la
realtà dei fatti di abuso, la cui origine remota può essere
individuata nella conoscenza, da parte di N. S., della
vicenda dell'asilo Abba e nella correlativa amplificazione
delle stravaganti affermazioni rese dalla figlia L. tra il
16 ed il 18 maggio del 2003, mentre il contesto di
diffusione e sedimentazione può essere rintracciato nel
resoconto fornito dalla donna nel corso della prima riunione
tenutasi in via Sc.; nell'immediata convinzione espressa da
don St. Be. circa veridicità del racconto della piccola;
nelle analoghe manifestazioni della Zu. (e dello stesso don
St.) nel corso delle successive riunioni; nei correlativi
consigli, spesso impropri, circa le modalità con le quali
"far parlare" i bambini; nonché, infine, nel costante
reiterarsi degli incontri, coinvolgenti un sempre maggior
numero di soggetti ed innescanti un circuito comunicativo,
che ha poi ampiamente esondato da tale ambito, determinando
la progressiva diffusione delle notizie in contesti
disparati.
Quanto questa verità
collettiva, ulteriormente stimolata anche dal ruolo di
leadership assunto da alcuni partecipanti (su tutti, F.
B.), fosse pervasiva
è,
poi, emerso, nel
processo, dalle dichiarazioni di molti genitori ed è stato,
altresi, rivelato dall'episodio narrato da R. M., la quale,
rea di aver espresso (sia pure solo in apparenza) qualche
dubbio, era stata aggredita verbalmente dal consesso e
tacciata persino di essere una "spia" (v. supra, pp. 121 ss.).
Alla luce di tutto ciò, e
tenuto conto delle ulteriori iniziative adottate nell'ambito
del gruppo, acquistano consistenza alcune affermazioni
formulate in via ipotetica (ma sulla base dell'incompleta
conoscenza degli atti processuali) dal consulente del
Pubblico Ministero, dr. Lagazzi, laddove, come si è visto
(v. supra, pp. 10 ss.), ha sottolineato come, soprattutto a
seguito di riunioni in cui vi sia stato l’intervento di
soggetti considerati particolarmente autorevoli, possa
determinarsi, nei genitori, la convinzione che il proprio
figlio sia stato oggetto di abuso sessuale, e come, in
presenza di tale convinzione, soprattutto ove emerga.
nell'ambito di un gruppo, una figura di riferimento, possa
verificarsi un fenomeno di “colonizzazione mentale”,,
suscettibile di determinare una progressiva diffusione della
credenza tra gli adulti e di alterare il loro approccio nei
confronti dei figli.
Discende che nel concreto
processuale ‑ segnato anche da una capillare diffusione
delle informazioni circa il contenuto delle varie
rivelazioni, vieppiù favorita dalle relazioni coltivate da
ciascun genitore a livello personale (su tutti, va ricordato
il ruolo svolto da A. L., fra l'altro rivelatasi insensibile
alle problematiche della genuinità delle fonti di prova) ‑
sono emersi prepotentemente i presupposti per la
compromissione della spontaneità dei bambini; il che, al di
là di ogni parallelo con analoghe vicende, ha imposto
attento esame delle singole posizioni, rendendo ancor più
cruciale e delicata la valutazione dell'attendibilità delle
narrazioni e dei correlati resoconti.
Ebbene, alla luce degli
esiti di questo esame e pur con le inevitabili
semplificazioni conseguenti ad una schematizzazione
riassuntiva, può rilevarsi che, nella maggior parte dei
casi, è risultato ben chiaro che i genitori hanno avvicinato
i figli dopo essersi calati nel contesto delle riunioni ed
essersi convinti pienamente della realtà dei fatti di abuso,
interrogandoli in un contesto tuttaltro che asettico e
rivolgendo loro domande pressanti o suggestive.
In altri casi, inoltre, pur
non avendo partecipato frequentemente (o non avendo
partecipato affatto) agli incontri, hanno adottato analogo
comportamento, stante l'agitazione coltivata dopo aver
ricevuto notizie sulla vicenda, spesso corredate dall'invito
a porre domande ai piccoli, o dopo aver appreso addirittura
che costoro erano stati menzionati nei racconti di altri
bambini (icastico, in tal senso, l'esempio di M. B., che, in
seguito all'incontro con la L. dell'11.09.2003, presa
dall'ansia, aveva adottato immediatamente una serie di
frenetiche iniziative, per poi interrogare insistentemente
la figlia M., senza appagarsi delle sue iniziali negazioni).
Solo in alcune, più rare,
situazioni, invece, i genitori sono rimasti ai margini del
circuito informativo e, dopo aver appreso dei fatti da varie
fonti (giornali, contatti con altri genitori, ecc ... ), si
sono limitati a domande generiche (ma pur sempre evocanti le
uscite dall'asilo) e non emotivamente connotate: nondimeno,
in questi casi sono seguite narrazioni collocate in un
contesto piacevole o, comunque, nitidamente fantasiose e del
tutto prive di connotati sessuali, epperciò, ex se, non
valorizzabili in chiave accusatoria (si considerino, fra gli
altri, i gioiosi racconti di C. D. e S. O., perfettamente in
linea con il tenore delle sollecitazioni delle rispettive
madri).
Infine solo in un caso,
quello di S., la
madre non ha posto alcuna domanda alla figlia, la quale,
significativamente, ha fornito soltanto vaghi spunti
narrativi, non chiaramente contestualizzati, privi di
apprezzabile rilievo e, comunque, suscettibili di molteplici
interpretazioni.
Ora,
tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi che, al di là
dell'inquadramento in categorie astratte, la stabile
partecipazione di un nucleo di genitori alle riunioni abbia
innescato la progressiva diffusione di notizie allarmanti,
che, salvo talune eccezioni ‑ bilanciate, però, dalla
parallela inconsistenza dei racconti ‑ hanno, in vario modo,
determinato convinzioni radicate, conseguente ansia e
successivo inquinamento delle dichiarazioni dei bambini
coinvolti nel processo.
Circa l'entità di tale
inquinamento, inoltre, appare lecito sostenere che (al di là
del rilievo che, in alcuni casi, non è stato proprio
possibile ricostruire adeguatamente la genesi e lo sviluppo
delle narrazioni) le emergenze processuali offrano una
visione alquanto riduttiva (seppure sufficiente a porre in
crisi l'attendibilità delle rivelazioni), atteso che non è
seriamente pensabile che i genitori, animati dall'ansia di
sapere (quando non di ricevere conferma a ciò che già
ritenevano ineluttabile), abbiano ritenuto pienamente le
domande rivolte ai figli ed abbiano percepito le pressioni e
le insistenze alle quali li sottoponevano. Il che ‑ va
sottolineato con forza ‑ è drammaticamente rappresentato dal
fatto che, negli unici due casi per i quali si dispone di
documentazione fonografica, risultano imponenti le discrasie
tra l'effettivo svolgimento dei colloqui ed il resoconto
orale fornito in dibattimento o nel corso delle indagini.
In questo quadro, allora,
risulta evidente come non possa conferirsi rilievo al fatto
che alcuni bambini (ma non tutti) abbiano riprodotto il
nucleo dei racconti riferiti ai genitori anche nel corso
dell'incidente probatorio, poiché per un verso la
compromissione ab
origine della
loro spontaneità può aver determinato la formazione di falsi
ricordi; per altro verso sono talora emersi segnali di
contaminazione induttiva pure con riferimento alle audizioni
(svolte, fra l'altro, a notevole distanza di tempo dalle
prime rivelazioni e, 'm' molti casi, in seguito alla
sottoposizione dei minori a terapia psicologica), mediante
preventive sollecitazioni a reiterare le precedenti
affermazioni. Nè
può sottacersi che
l'esame è stato spesso condotto con domande altamente
suggestive, persino corredate dell'intimazione a "dire la
verità", rivolta ai piccoli, dal giudice, di fronte a
negazioni ritenute non credibili.
Ciò posto, passando al tema
dei riscontri, può richiamarsi, quanto ai comportamenti
anomali segnalati dai genitori ed agli accertamenti medico
legali, quanto osservato nell'ambito della trattazione delle
singole posizioni, nonché nella precedente sezione (v.
supra, pp. 506 ss.), occorrendo solo ribadire, quanto al
primo aspetto, come lo stato delle conoscenze in materia
psicologica non consenta di stabilire nessi adeguati tra
manifestazioni di disagio e trauma sessuale.
Quanto agli altri elementi
evidenziati dal Pubblico Ministero, va considerato, invece,
che le poche circostanze all'apparenza significative sono
risultate, ad un attento esame, tutt'altro che univocamente
concludenti, sicché non possono essere tenute in
considerazione.
Sul punto, peraltro, non può
omettersi di sottolineare talune carenze investigative che
hanno afflitto il presente processo e che, se colmate,
avrebbero potuto fornire elementi utili (in chiave
accusatoria o difensiva) ad una compiuta ricostruzione dei
fatti: ciò che risalta soprattutto con riguardo alle
indicazioni di luoghi fornite dai bambini, in relazione alle
quali gli approfondimenti si sono concretizzati in sommari
sopralluoghi e correlativi accertamenti circa le persone
dimoranti nelle varie abitazioni, mentre, per quanto consta.
nessuna perquisizione è stata effettuata, neppure in quei
casi (si allude all'abitazione di G. P.) nei quali il
Pubblico Ministero ha ritenuto di ravvisare elementi utili
alla conferma delle accuse (si noti che analoga carenza
affligge anche gli accertamenti bancari svolti, pur in
astratto utili alla prova del presunto movente).
Alla luce di quanto sinora
esposto, deriva che, pur integrando i portati dichiarativi
con gli ulteriori elementi emersi dal processo, non è dato
giungere ‑ né attraverso la loro considerazione atomistica,
né alla luce di una valutazione complessiva (che, anzi,
lascia emergere ulteriori perplessità) ‑ ad un giudizio di
attendibilità delle narrazioni, che nella maggior parte dei
casi appaiono manifestamente inconsistenti, mentre solo
raramente, pur offrendo qualche elemento di serio sospetto,
risultano comunque gravemente vulnerate, non supportate da
elementi di riscontro sufficienti e prive di adeguati
riferimenti soggettivi (ciò che vale, soprattutto, in
relazione alla posizione di I. T.).
A fronte di ciò si pone,
invece, la concreta scarsa plausibilità della vicenda
processuale, palesata dal quadro complessivo emerso con
riguardo al contesto scolastico, sottoposto, nel 2002‑2003,
a frequenti controlli e nel cui ambito hanno gravitato
numerosi soggetti esterni, chiamati a colmare le assenze dal
lavoro di insegnanti ed ausiliari; soggetti che, oltre a non
segnalare alcuna anomalia nel comportamento di bambini e maestre, hanno dato
conto di modalità di svolgimento della vita dell'asilo in base
alle quali appare assai arduo immaginare che gruppi di piccoli
allievi potessero impunemente essere condotti fuori
dall'istituto o che adulti potessero farvi ingresso
indisturbati.
In questa prospettiva, d’altra
parte, pare opportuno segnalare ‑ per quanto si tratti di
circostanze da non sopravvalutare ‑ che, secondo quanto emerge
dal deposto dell'ispettore Fico e dai tabulati in atti,
nulla di anomalo si evince dall'analisi del traffico telefonico
registrato sulle utenze degli imputati nei mesi precedenti
l’emersione della vicenda (dato, questo non privo di
significatività, stante la prospettazione accusatoria ‑ evocante
un contesto associativo coinvolgente anche soggetti esterni
all'asilo ‑ e tenuto conto che nulla induce a ritenere che i
predetti disponessero di utenze diverse da quelle sottoposte a
tracciamento), mentre le intercettazioni telefoniche operate
durante le indagini, pur effettuate solo in epoca successiva
all'emersione della vicenda, rivelano colloqui fra gli imputati
dai quali non è dato ritrarre che frenetici tentativi di
comprendere e contestualizzare le accuse loro rivolte.
In definitiva, posto che di
fronte alla mancanza od insufficienza di prove d'accusa, si
pongono rassicuranti elementi di conforto degli assunti
difensivi, deve pervenirsi all'assoluzione degli imputati da
tutti i reati loro rispettivamente ascritti, perché i fatti non
sussistono.