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SENTENZA "SORELLI"

 

Considerazioni conclusive

 

 

 

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 

Esaurito l'esame analitico e la valutazione complessiva del materiale probatorio ed avviando al termine la trattazione, è del tutto evidente che s'impongono, nei confronti di tutti gli imputati, conclusioni di segno assolutorio, atteso che il complesso delle risultanze dibattimentali rivela l'intrinseca inaffidabilità delle fonti orali poste a fondamento delle accuse e fornisce riscontri talora equivoci, talaltra alquanto deboli e contrastati da elementi di segno negativo.

Circa il primo aspetto, si è gia ampiamente delineata la delicatezza della valutazione delle dichiarazioni dei bambini, tanto più quando inerenti ad ipotesi di subiti abusi sessuali, e la conseguente necessità ‑data la peculiarità della figura del minore‑testimone ‑ di non limitare l'analisi al mero contenuto delle affermazioni rese in sede di incidente probatorio, occorrendo verificarne la genuinità attraverso la compiuta ricostruzione della loro genesi, che implica il preventivo esame del contesto di vita, delle modalità delle eventuali interrogazioni alle quali il piccolo è stato sottoposto da genitori, parenti od altri soggetti, e delle rivelazioni apprese da costoro. Si è già sottolineato, altresì, come ciò implichi la parallela considerazione dell'affidabilità del resoconto fornito da detti soggetti e come ciò integri un ulteriore profilo altamente problematico, atteso che, il più delle volte, si tratta di adulti emotivamente coinvolti e spinti, al momento dell'approccio con il bimbo, da timori ed ansia di conoscenza che non solo possono determinare l'insorgenza di meccanismi di pressione e suggestione, ma possono anche favorire la rielaborazione in chiave soggettiva dei contenuti appresi e la parallela obliterazione mentale delle domande poste (v. supra, pp. 7 ss.).

Ne deriva che, già in astratto, l'apprezzamento in termini probatori delle suddette dichiarazioni richiede estrema cautela, occorrendo pervenire, ove possibile, alla compiuta ricostruzione “in positivo" di tutti gli elementi rilevanti e non potendosi, in presenza di lacune probatorie, accedere a scorciatoie o semplificazioni. Anche ove questa analisi consenta esiti rassicuranti, occorre, poi, valutare attentamente il contenuto dei portati narrativi, tenendo bensì conto che da un bambino non può pretendersi la coerenza e la compiutezza espressiva di un adulto, ma dovendosi, altresì, considerare che l'immaturità del dichiarante presta sempre il fianco al rischio di derive fantasiose, sicché solo quando possa essere isolato un nucleo dotato di adeguata linearità, potranno ravvisarsi elementi processualmente rilevanti.

In altri termini, nella valutazione dell'attendibilità della testimonianza del minore, per un verso la presenza di segnali di inquinamento già rende arduo sceverare affermazioni indotte e propalazioni genuine; per altro verso l'accertata spontaneità delle dichiarazioni costituisce solo il primo passo verso il giudizio definitivo, che implica la valutazione della coerenza intrinseca della deposizione, sebbene adeguata alla peculiarità del soggetto dichiarante.

Si tratta, dunque, di un apprezzamento condizionato da numerose variabili, in virtù delle quali possono certamente insorgere notevoli difficoltà nell'accertamento dei reati, ma che non può, per ciò solo, implicare un cedimento nel rigore della valutazione delle prove, pena la violazione dei principi costituzionali che presidiano l'eguaglianza ed il diritto di difesa e la conseguente subordinazione dei diritti individuali alle istanze di difesa sociale; il che ‑ occorre considerarlo ‑ inficia, in gran parte, le argomentazioní svolte dal Pubblico Ministero nelle due memorie depositate all'esito della discussione, laddove si rintracciano molte considerazioni fondate su giudizi probabilistici, anziché su elementi in grado di resistere ad ogni dubbio ragionevole.

Ciò posto, nel presente processo la valutazione del portato dei minori è stata ulteriormente complicata, in concreto, dalle reciproche interrelazioni intercorse tra i genitori, i quali, comprensibilmente allarmali dal diffondersi di notizie circa i presunti abusi, si sono, tuttavia, di fatto sostituiti agli organi inquirenti, sottoponendo, in molti casi, i figli a serrati interrogatori, condotti con metodologie inappropriate ed in un contesto emotivamente connotato.

Come si è visto, proprio questo aspetto è stato oggetto dì particolare attenzione da parte delle difese degli imputati, che, su questa base, hanno costruito (mediante i loro consulenti) la teoria delle c.d. dichiarazioni a reticolo, evocando anche precedenti giudiziari (per lo più stranieri) relativi ad analoghe accuse, poi rivelatesi infondate, di abusi in contesto intrascolastico, e sottolineando l'analogia con la vicenda che qui occupa, siccome connotata da generalizzato allarme, intensi scambi informativi, correlativi pressanti interrogatori dei bambini ed emersione di dichiarazioni parzialmente conformi, ma progressivamente arricchitesi di particolari.

Contro questa impostazione il Pubblico Ministero ha opposto un'accurata disamina dei suddetti precedenti, evidenziando le differenze con l’odierna vicenda, fra le quali ‑ su tutte ‑ la circostanza che in quei casi gli interrogatori dei bambini erano stati condotti da soggetti istituzionali (investigatori), con modalità altamente induttive e persino lesive della dignità umana, e non da genitori legati ai bambini da rapporti affettivi ed in grado di comprenderne le esigenze.

Ora, al di là del rilievo che questa comparazione è stata ancorata, per lo più, ad elementi non disponibili al Tribunale e ritratti non da atti processuali, ma da una pubblicazione ricognitiva della suddette vicende, deve ribadirsi, in linea con quanto già osservato (v. supra, pp. 8 ss), che la tematica del condizionamento a catena non può essere affrontata in via astratta e generale, ma deve essere considerata alla luce delle effettive risultanze probatorie, intersecando il tema della valutazione di attendibilità dei portati dichiarativi.

In quest'ottica, può, allora, osservarsi che, alla luce delle risultanze dibattimentali, plurimi elementi segnalano, effettivamente, la formazione e,la condivisione, fra i genitori dei bambini coinvolti nel processo, di una verità collettiva circa la realtà dei fatti di abuso, la cui origine remota può essere individuata nella conoscenza, da parte di N. S., della vicenda dell'asilo Abba e nella correlativa amplificazione delle stravaganti affermazioni rese dalla figlia L. tra il 16 ed il 18 maggio del 2003, mentre il contesto di diffusione e sedimentazione può essere rintracciato nel resoconto fornito dalla donna nel corso della prima riunione tenutasi in via Sc.; nell'immediata convinzione espressa da don St. Be. circa veridicità del racconto della piccola; nelle analoghe manifestazioni della Zu. (e dello stesso don St.) nel corso delle successive riunioni; nei correlativi consigli, spesso impropri, circa le modalità con le quali "far parlare" i bambini; nonché, infine, nel costante reiterarsi degli incontri, coinvolgenti un sempre maggior numero di soggetti ed innescanti un circuito comunicativo, che ha poi ampiamente esondato da tale ambito, determinando la progressiva diffusione delle notizie in contesti disparati.

Quanto questa verità collettiva, ulteriormente stimolata anche dal ruolo di leadership assunto da alcuni partecipanti (su tutti, F. B.), fosse pervasiva è, poi, emerso, nel processo, dalle dichiarazioni di molti genitori ed è stato, altresi, rivelato dall'episodio narrato da R. M., la quale, rea di aver espresso (sia pure solo in apparenza) qualche dubbio, era stata aggredita verbalmente dal consesso e tacciata persino di essere una "spia" (v. supra, pp. 121 ss.).

Alla luce di tutto ciò, e tenuto conto delle ulteriori iniziative adottate nell'ambito del gruppo, acquistano consistenza alcune affermazioni formulate in via ipotetica (ma sulla base dell'incompleta conoscenza degli atti processuali) dal consulente del Pubblico Ministero, dr. Lagazzi, laddove, come si è visto (v. supra, pp. 10 ss.), ha sottolineato come, soprattutto a seguito di riunioni in cui vi sia stato l’intervento di soggetti considerati particolarmente autorevoli, possa determinarsi, nei genitori, la convinzione che il proprio figlio sia stato oggetto di abuso sessuale, e come, in presenza di tale convinzione, soprattutto ove emerga. nell'ambito di un gruppo, una figura di riferimento, possa verificarsi un fenomeno di “colonizzazione mentale”,, suscettibile di determinare una progressiva diffusione della credenza tra gli adulti e di alterare il loro approccio nei confronti dei figli.

Discende che nel concreto processuale ‑ segnato anche da una capillare diffusione delle informazioni circa il contenuto delle varie rivelazioni, vieppiù favorita dalle relazioni coltivate da ciascun genitore a livello personale (su tutti, va ricordato il ruolo svolto da A. L., fra l'altro rivelatasi insensibile alle problematiche della genuinità delle fonti di prova) ‑ sono emersi prepotentemente i presupposti per la compromissione della spontaneità dei bambini; il che, al di là di ogni parallelo con analoghe vicende, ha imposto attento esame delle singole posizioni, rendendo ancor più cruciale e delicata la valutazione dell'attendibilità delle narrazioni e dei correlati resoconti.

Ebbene, alla luce degli esiti di questo esame e pur con le inevitabili semplificazioni conseguenti ad una schematizzazione riassuntiva, può rilevarsi che, nella maggior parte dei casi, è risultato ben chiaro che i genitori hanno avvicinato i figli dopo essersi calati nel contesto delle riunioni ed essersi convinti pienamente della realtà dei fatti di abuso, interrogandoli in un contesto tuttaltro che asettico e rivolgendo loro domande pressanti o suggestive.

In altri casi, inoltre, pur non avendo partecipato frequentemente (o non avendo partecipato affatto) agli incontri, hanno adottato analogo comportamento, stante l'agitazione coltivata dopo aver ricevuto notizie sulla vicenda, spesso corredate dall'invito a porre domande ai piccoli, o dopo aver appreso addirittura che costoro erano stati menzionati nei racconti di altri bambini (icastico, in tal senso, l'esempio di M. B., che, in seguito all'incontro con la L. dell'11.09.2003, presa dall'ansia, aveva adottato immediatamente una serie di frenetiche iniziative, per poi interrogare insistentemente la figlia M., senza appagarsi delle sue iniziali negazioni).

Solo in alcune, più rare, situazioni, invece, i genitori sono rimasti ai margini del circuito informativo e, dopo aver appreso dei fatti da varie fonti (giornali, contatti con altri genitori, ecc ... ), si sono limitati a domande generiche (ma pur sempre evocanti le uscite dall'asilo) e non emotivamente connotate: nondimeno, in questi casi sono seguite narrazioni collocate in un contesto piacevole o, comunque, nitidamente fantasiose e del tutto prive di connotati sessuali, epperciò, ex se, non valorizzabili in chiave accusatoria (si considerino, fra gli altri, i gioiosi racconti di C. D. e S. O., perfettamente in linea con il tenore delle sollecitazioni delle rispettive madri).

Infine solo in un caso, quello di S., la madre non ha posto alcuna domanda alla figlia, la quale, significativamente, ha fornito soltanto vaghi spunti narrativi, non chiaramente contestualizzati, privi di apprezzabile rilievo e, comunque, suscettibili di molteplici interpretazioni.

  Ora, tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi che, al di là dell'inquadramento in categorie astratte, la stabile partecipazione di un nucleo di genitori alle riunioni abbia innescato la progressiva diffusione di notizie allarmanti, che, salvo talune eccezioni ‑ bilanciate, però, dalla parallela inconsistenza dei racconti ‑ hanno, in vario modo, determinato convinzioni radicate, conseguente ansia e successivo inquinamento delle dichiarazioni dei bambini coinvolti nel processo.

Circa l'entità di tale inquinamento, inoltre, appare lecito sostenere che (al di là del rilievo che, in alcuni casi, non è stato proprio possibile ricostruire adeguatamente la genesi e lo sviluppo delle narrazioni) le emergenze processuali offrano una visione alquanto riduttiva (seppure sufficiente a porre in crisi l'attendibilità delle rivelazioni), atteso che non è seriamente pensabile che i genitori, animati dall'ansia di sapere (quando non di ricevere conferma a ciò che già ritenevano ineluttabile), abbiano ritenuto pienamente le domande rivolte ai figli ed abbiano percepito le pressioni e le insistenze alle quali li sottoponevano. Il che ‑ va sottolineato con forza ‑ è drammaticamente rappresentato dal fatto che, negli unici due casi per i quali si dispone di documentazione fonografica, risultano imponenti le discrasie tra l'effettivo svolgimento dei colloqui ed il resoconto orale fornito in dibattimento o nel corso delle indagini.

In questo quadro, allora, risulta evidente come non possa conferirsi rilievo al fatto che alcuni bambini (ma non tutti) abbiano riprodotto il nucleo dei racconti riferiti ai genitori anche nel corso dell'incidente probatorio, poiché per un verso la compromissione ab origine della loro spontaneità può aver determinato la formazione di falsi ricordi; per altro verso sono talora emersi segnali di contaminazione induttiva pure con riferimento alle audizioni (svolte, fra l'altro, a notevole distanza di tempo dalle prime rivelazioni e, 'm' molti casi, in seguito alla sottoposizione dei minori a terapia psicologica), mediante preventive sollecitazioni a reiterare le precedenti affermazioni. Nè può sottacersi che l'esame è stato spesso condotto con domande altamente suggestive, persino corredate dell'intimazione a "dire la verità", rivolta ai piccoli, dal giudice, di fronte a negazioni ritenute non credibili.

 

Ciò posto, passando al tema dei riscontri, può richiamarsi, quanto ai comportamenti anomali segnalati dai genitori ed agli accertamenti medico legali, quanto osservato nell'ambito della trattazione delle singole posizioni, nonché nella precedente sezione (v. supra, pp. 506 ss.), occorrendo solo ribadire, quanto al primo aspetto, come lo stato delle conoscenze in materia psicologica non consenta di stabilire nessi adeguati tra manifestazioni di disagio e trauma sessuale.

Quanto agli altri elementi evidenziati dal Pubblico Ministero, va considerato, invece, che le poche circostanze all'apparenza significative sono risultate, ad un attento esame, tutt'altro che univocamente concludenti, sicché non possono essere tenute in considerazione.

Sul punto, peraltro, non può omettersi di sottolineare talune carenze investigative che hanno afflitto il presente processo e che, se colmate, avrebbero potuto fornire elementi utili (in chiave accusatoria o difensiva) ad una compiuta ricostruzione dei fatti: ciò che risalta soprattutto con riguardo alle indicazioni di luoghi fornite dai bambini, in relazione alle quali gli approfondimenti si sono concretizzati in sommari sopralluoghi e correlativi accertamenti circa le persone dimoranti nelle varie abitazioni, mentre, per quanto consta. nessuna perquisizione è stata effettuata, neppure in quei casi (si allude all'abitazione di G. P.) nei quali il Pubblico Ministero ha ritenuto di ravvisare elementi utili alla conferma delle accuse (si noti che analoga carenza affligge anche gli accertamenti bancari svolti, pur in astratto utili alla prova del presunto movente).

 

Alla luce di quanto sinora esposto, deriva che, pur integrando i portati dichiarativi con gli ulteriori elementi emersi dal processo, non è dato giungere ‑ né attraverso la loro considerazione atomistica, né alla luce di una valutazione complessiva (che, anzi, lascia emergere ulteriori perplessità) ‑ ad un giudizio di attendibilità delle narrazioni, che nella maggior parte dei casi appaiono manifestamente inconsistenti, mentre solo raramente, pur offrendo qualche elemento di serio sospetto, risultano comunque gravemente vulnerate, non supportate da elementi di riscontro sufficienti e prive di adeguati riferimenti soggettivi (ciò che vale, soprattutto, in relazione alla posizione di I. T.).

A fronte di ciò si pone, invece, la concreta scarsa plausibilità della vicenda processuale, palesata dal quadro complessivo emerso con riguardo al contesto scolastico, sottoposto, nel 2002‑2003, a frequenti controlli e nel cui ambito hanno gravitato numerosi soggetti esterni, chiamati a colmare le assenze dal lavoro di insegnanti ed ausiliari; soggetti che, oltre a non segnalare alcuna anomalia nel comportamento di bambini e maestre, hanno dato conto di modalità di svolgimento della vita dell'asilo in base alle quali appare assai arduo immaginare che gruppi di piccoli allievi potessero impunemente essere condotti fuori dall'istituto o che adulti potessero farvi ingresso indisturbati.

In questa prospettiva, d’altra parte, pare opportuno segnalare ‑ per quanto si tratti di circostanze da non sopravvalutare ‑ che, secondo quanto emerge dal deposto dell'ispettore Fico e dai tabulati in atti, nulla di anomalo si evince dall'analisi del traffico telefonico registrato sulle utenze degli imputati nei mesi precedenti l’emersione della vicenda (dato, questo non privo di significatività, stante la prospettazione accusatoria ‑ evocante un contesto associativo coinvolgente anche soggetti esterni all'asilo ‑ e tenuto conto che nulla induce a ritenere che i predetti disponessero di utenze diverse da quelle sottoposte a tracciamento), mentre le intercettazioni telefoniche operate durante le indagini, pur effettuate solo in epoca successiva all'emersione della vicenda, rivelano colloqui fra gli imputati dai quali non è dato ritrarre che frenetici tentativi di comprendere e contestualizzare le accuse loro rivolte.

 

In definitiva, posto che di fronte alla mancanza od insufficienza di prove d'accusa, si pongono rassicuranti elementi di conforto degli assunti difensivi, deve pervenirsi all'assoluzione degli imputati da tutti i reati loro rispettivamente ascritti, perché i fatti non sussistono.