MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. ASPETTI GENERALI
l. Le
imputazioni ed il contesto della vicenda
processuale: la scuola materna "Sorelli"
(collocazione, struttura, personale, composizione
delle sezioni ed organizzazione della vita
scolastica)
La complessa vicenda
oggetto del presente processo coinvolge sei
insegnanti (R. L., D. F., C. P., C. D., O. F. e M.
E.) ed un ausiliario (P. G.) inquadrati
nell'organico del personale della scuola materna "Sorelli"
di Brescia nonché un sacerdote (B. S.) dimorante in
alcuni locali siti nel medesimo stabile in cui sorge
l'edificio scolastico; tutti, in tesi accusatoria,
facenti parte di un'associazione per delinquere,
comprendente anche soggetti esterni non
identificati, finalizzata alla commissione
sistematica di abusi sessuali nei confronti di
numerosi bambini frequentanti l'asilo ed alla
produzione, per tale via, di materiale
pedo-pornografico, nonché individualmente
concorrenti nella realizzazione, fino al maggio del
2003, dei singoli reati‑fine, connotati da condotte
di abuso sessuale di varia natura ed intensità,
realizzate sia all'esterno, che all'interno
dell'istituto.
Tale essendo il
nucleo delle imputazioni, va subito rimarcata la
peculiarità delle stesse, che non solo attingono
(oltre all'ausiliario ed al sacerdote) tutte le
insegnanti di ruolo della scuola materna nell'anno
scolastico 2002/2003, ma, lungi dal prospettare la
commissione di abusi sessuali in ambito meramente
intrascolastico, postulano il coinvolgimento di un
più ampio contesto soggettivo. E tale peculiarità
risalta ancor più ove si tenga conto
dell'impostazione ricostruttiva adottata dal
Pubblico Ministero all'esito del dibattimento,
nel cui ambito si staglia ed assume rilievo primario
proprio la figura delle maestre, che ‑ oltre a
compiere direttamente, in taluni casi, atti sessuali
nei confronti dei minori loro affidati ed oltre a
tollerare o favorire simili condotte da parte dei
restanti due coimputati ‑ spinte da un movente
prevalentemente economico
avrebbero soprattutto costituito l'elemento di
collegamento con gli ignoti pedofilí esterni alla
scuola, prestandosi a condurre reiteratamente i
bambini al cospetto di costoro in luoghi di varia
natura (abitazioni, teatri, chiese, ecc ...) siti
all'esterno dell'edificio scolastico o, in altri
casi, favorendo addirittura l'ingresso di estranei
all'interno e la commissione di atti sessuali nella
palestra dell'asilo (o in altri locali ivi ubicati).
Così chiarita la
specificità della vicenda processuale, al fine di
consentire la piena comprensione della trattazione
analitica delle singole imputazioni ed evitare
inutili e ripetuti richiami, appare opportuno
fornire, in via preliminare, alcune indicazioni
generali in ordine alla collocazione topografica ed
alla conformazione dello stabile che ospita l'asilo
"Sorelli", nonché in ordine alla composizione del
personale e delle sezioni ed all' organizzazione
della vita scolastica nell'anno 2002‑2003.
***
Con riguardo al
primo aspetto, in relazione al quale vari sono gli
elementi documentali e testimoniali disponibili
va segnalato, anzitutto che la sede dell'asilo è
situata nella parte nord del centro storico di
Brescia, in un area compresa in un quadrilatero
viario sito ai piedi del castello cittadino,
delimitato a nord da via della Rocca, a est dalla
contrada S. Chiara, a sud da via Pozzo
dell'Olmo e ad ovest da via S. Faustino, sulla quale
si colloca l'omonima chiesa e, in posizione
pressoché centrale al quadrilatero, l'annesso
oratorio.
Proprio all'interno
dell'oratorio comprendente un ampio spazio, in parte
a cielo aperto, in parte porticato, e culminante a
est in un ampia area ospitante, fra l'altro, un
campo da calcetto, un campo da basket ed un
fabbricato destinato a servizio dei campi sportivi
ed adibito anche a bar sorge l'edificio che ospita
la scuola: trattasi di un fabbricato di pianta
rettangolare, che si sviluppa su tre piani (oltre la
terrazza di copertura ed un seminterrato), collegati
da due vani scala, il primo dei quali situato nella
parte nord (lato via della Rocca) e che pone in
comunicazione il piano terra con la terrazza di
copertura; l'altro situato sul lato sud (contrada
pozzo dell'Olmo) e che collega unicamente i primi
tre piani.
Nell'ambito di tale
edificio, i locali della scuola materna occupano una
porzione del piano terra (dove è situata, ma con
ingresso autonomo, anche la sede di un'associazione
per anziani) e l'intero primo piano, e sono
collegati, oltre che dai descritti vani scala, anche
da una scala interna. Ad essi si accede, oltre che
da due ingressi di servizio, dall'ingresso
principale ‑ volto verso l'interno dell'area
dell'oratorio e situato lungo il fronte sud
dell'edificio (lato contrada Pozzo dell'Olmo) che
collega i locali della scuola con un piccolo
giardino, costituente pertinenza esclusiva
dell'asilo e delimitato da un cancelletto e da una
rete di recinzione. Tale ingresso principale
introduce in un locale comune di circa mq. 78, che
va poi restringendosi, in prossimità della scala
interna, posta in posizione centrale, in uno stretto
corridoio conducente, al lato opposto (ossia verso
nord), a due disimpegni ed al vano scala posto
sull'altro versante dell'edificio. Sul lato sinistro
rispetto al locale comune ed al corridoio sono,
quindi, situate, in successione, le tre aule
ospitanti le sezioni, e, subito dopo, una saletta
destinata agli ausiliari e la cucina, mentre sul
lato destro, vi è, all'estremo sud, un piccolo
ambulatorio e, in prossimità della scala interna,
un'aula destinata ad attività didattiche (sala
video), nonché, a seguire, un ripostiglio ed i
servizi igienici.
Salendo al primo piano dalla scala interna si
giunge, poi, ad un disimpegno con due porte, la
prima delle quali, posta in direzione nord,
immette in una saletta destinata a
laboratorio grafico, dalla quale si accede anche ai
locali di servizio (bagni, lavanderia ed un piccolo
ripostiglio) ed alla scala esterna posta sul lato di
via della Rocca; la seconda, a sud, introduce nella
sala psicomotricità (palestra), sul fondo della
quale è posta una porta antipanico che immette nel
disimpegno del secondo vano scala (lato via pozzo
dell'Olmo), consentendo di accedere direttamente al
piano superiore (oltre che a quelli inferiori), dove
erano situati. nell'ordine, l'appartamento
dell'imputato S. B. ed i locali del Centro
Universitario Diocesano (C.U.D.), fra i quali una
stanza dotata di postazioni Internet ed alcuni
tavoli a disposizione degli studenti dell'università.
Tale la
conformazione dell'edificio e dei locali della
scuola, come detto collocata all'interno del
complesso dell'oratorio di S. Faustino, deve ancora
aggiungersi che il collegamento con l'esterno è
assicurato da tre diverse vie d'accesso. La prima è
data da un portoncino pedonale situato, in via S.
Faustino, sul lato destro della chiesa, dal quale si
accede in un cortile che introduce, a sua volta, in
un vialetto interno che conduce alla scuola. La
seconda è posta su via Pozzo dell'Olmo e conduce ad
una volta e ad un sottopassaggio, che immettono nel
retro del bar dell'oratorio, consentendo di
raggiungere il piazzale antistante e di entrare
nella scuola dall'ingresso principale (che si trova
sul lato opposto). Il terzo accesso è dato, invece,
da un ingresso carraio sito in via della Rocca, che
immette in un piazzale sul retro della scuola,
permettendo di entrare dall'ingresso secondario
delle cucine o dal ballatoio ove termina una delle
due scale dell'edificio.
Sempre con riguardo
alle vie d'accesso. resta da segnalare, infine, che
nel corso dell'anno scolastico 2002‑2003, poiché il
complesso ospitante l'asilo era interessato da
lavori di manutenzione, si erano verificati
progressivi spostamenti degli accessi riservati ai
bambini ed ai genitori: in particolare, se fino al
mese di dicembre l'accesso era stato quello
ordinario di via San Faustino, successivamente ‑ e
precisamente dal 7 gennaio 2003 ‑ era stato spostato
in contrada Pozzo dell'Olmo e tale era rimasto fino
alla fine dell'anno scolastico, salvo un intervallo
di cinque
giorni (dal 10 al 15 aprile) nel corso del
quale era stato aperto esclusivamente l'ingresso
carraio di via della Rocca.
Passando a delineare
i tratti essenziali della compagine scolastica, va
rilevato che, secondo quanto emerge dalla
documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dal
deposto della teste N. A. (responsabile del servizio
scuole materne del Comune di Brescia)
essa ‑ come peraltro già intuibile dal ridotto
dimensionamento dei locali ‑ modella un asilo di
modeste proporzioni, siccome articolato in sole tre
sezioni (denominate "rossa" "gialla" e "verde"
composte, nel periodo di riferimento,
complessivamente da settantacinque bambini,
suddivisi in "piccoli", (tre anni), "mezzani"
(quattro anni) e "grandi" (cinque anni), ma
variamente ripartiti tra le classi. A ciascuna delle
sezioni erano preposte due insegnanti di ruolo (L.
R. e F. D., per la sezione rossa, P. C. e D. C., per
la sezione gialla, F. O. ed E. M., per la sezione
verde), coadiuvate da tre ausiliari: M. A. R., E. C.
e l'imputato G. P. (per migliore lettura, circa la
composizione delle sezioni: v. prospetto allegato).
Nell'anno scolastico 2002/2003, inoltre, quattro
delle sei maestre ‑ e precisamente la R., la C., la
C. e la M. erano al primo anno di servizio presso
l'asilo essendo state trasferite, su loro richiesta,
da altra scuola materna (denominata "Abba"), ove
avevano svolto le proprie funzioni nel corso del
precedente anno scolastico.
Circa i tempi di
erogazione del servizio scolastico, l'asilo
garantiva un orario ordinario compreso tra le ore
7,30 e le ore 16,00, nonché, per le famiglie che
optassero in questo senso, la permanenza dei bambini
fino alle ore 18,00 (c.d. ""tempo prolungato") in
affidamento ad un'insegnante esterna: nell'anno
scolastico 2002‑2003 avevano svolto tale funzione,
alternativamente, T. S. e M. A. P. nel periodo
compreso tra il mese di ottobre del 2002 e la prima
settimana di gennaio del 2003 e, da tale data fino
alla fine dell'anno scolastico, G. L..
Durante il tempo
c.d. "ordinario" gli orari delle singole insegnanti
erano ordinati in tre turni (dalle ore 7,30, alle
ore 13,30; dalle ore 8, alle ore 14,00 e dalle ore
10,00, alle ore 16,00), essendo prevista, in via
generale (e salvo permessi o recuperi di ore
lavorative), la presenza di un'insegnante dalle ore
7,30, alle ore 8,00, per l'accoglienza dei bambini
di tutte le sezioni, nonché la presenza di una
maestra per ciascuna sezione dalle ore 8,00, alle
ore 10,00 e dalle ore 14,00 (o dalle 13,30 se una
delle due aveva svolto l'accoglienza mattutina),
alle 16,00, e di entrambe dalle ore 10,00 fino alle
ore 14,00 (o fino alle ore 13,30, per la sezione
nella quale una delle due maestre aveva svolto, come
detto, il turno di accoglienza mattutina).
Con riguardo alle
uscite dei bambini dalla scuola erano previsti due
momenti: la c.d. uscita anticipata, collocata nella
fascia oraria compresa tra le ore 12,45 e le ore
13,00, e la c.d. uscita ordinaria, tra le ore 15,45
e le ore 16,00, oltre, ovviamente, all'uscita
prevista per i minori che frequentavano il tempo
prolungato, riconsegnati ai genitori tra le ore
17,45 e le ore 18,00. Questi ultimi bambini,
inoltre, venivano affidati all'insegnante esterna,
che li prelevava personalmente dalle singole
sezioni, a partire dalle ore 15,30 (ossia trenta
minuti prima del termine dell'orario ordinario).
In ordine
all'organizzazione della vita scolastica, l'attività
veniva svolta secondo il modello c.d. delle
""sezioni chiuse", ossia con i bambini di ciascuna
sezione separati dagli altri, ma vi erano "momenti
non strutturati" in cui tutti svolgevano attività
comune.
Ulteriore momento
comune era quello del pranzo, che si svolgeva
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
Ciò posto, resta da
segnalare, stante la rilevanza del tema in rapporto
all'esame dei racconti dei singoli bambini, un
ulteriore profilo di contesto generale, attinente
all'organizzazione di alcune gite scolastiche.
In proposito,
limitando per il momento l'esame della tematica ad
alcune notazioni essenziali, è sufficiente osservare
che, secondo quanto emerge dalla documentazione in
atti
con riferimento all'anno scolastico 2002/2003
risultano autorizzate, fra l'altro:
-
per il
giorno 8.10.2002, la partecipazione della sezione
verde alla manifestazione denominata "Esposizione
sull'autunno" svoltasi presso il castello
storico di Brescia;
-
per il
giorno 27.03.2003, la partecipazione di tutte
le sezioni alla manifestazione denominata "Rogo
della Vecchia", svoltasi in piazza della Loggia
(nel centro cittadino);
-
per il
giorno 16.05.2003, la partecipazione di tutte
le sezioni alla manifestazione denominata ”Festa
della primavera" svoltasi nei pressi della
chiesa di S. Faustino.
2. Le fonti di
prova: aspetti problematici e criteri di valutazione
Le dichiarazioni
dei minori coinvolti nella vicenda e le
testimonianze dei genitori
Delineate le
imputazioni ed il quadro di fondo in cui si
inseriscono, occorre, a questo punto, affrontare,
sempre in via generale, alcune questioni di
importante rilevanza involgenti le fonti di prova,
che, come spesso accade in casi consimili,
promanano, principalmente, dalle dichiarazioni rese
dai minori coinvolti nella vicenda processuale
dapprima ai genitori e, successivamente, al GIP in
sede di incidente probatorio.
In proposito, circa
l'emersione dei racconti occorre subito segnalare
che un'ulteriore rilevante peculiarità del presente
processo (sulla quale seguiranno approfondimenti nei
paragrafi successivi) è data dal fatto che, in
seguito alla prima ed alle successive rivelazioni, e
precisamente a partire dal 18.05.2003 e fino
all'autunno, si svolgevano ripetute e frequenti
riunioni, nel corso delle quali i genitori che
avevano appreso il racconto dei figli portavano a
conoscenza degli altri l'esistenza di fatti
sospetti, connotati nel senso dell'abuso sessuale
informando, altresì, circa alcuni particolari
specifici di detti fatti e circa i bambini coinvolti
nelle narrazioni. Tali riunioni, animate da uno dei
genitori (che aveva anche posto a disposizione il
locale ove si svolgevano), immediatamente connotate
dal tema della pedofilia e tenutesi in un clima
complessivo caratterizzato, fin dall'inizio, da
estrema preoccupazione ed ansietà, oltre che dal
pianto di qualche genitore, registravano, inoltre,
l'immediata e pressoché costante partecipazione di
un sacerdote (l'imputato S. B.), presentato quale
esponente di un'associazione dedita al contrasto del
fenomeno, nonché, a partire dal secondo incontro
(avvenuto la sera del 19 maggio) di una psicologa
(M. G. Z., detta A.), legata da rapporti di amicizia
con la madre che aveva raccolto la prima
rivelazione, i quali, sul presupposto generale
dell'attendibilità dei racconti dei bambini,
fornivano indicazioni circa le modalità con le quali
far emergere il loro vissuto, sottolineando
l'importanza che costoro si liberassero dal peso che
portavano dentro di sé; il che, unitamente ai
particolari appresi, innescava ripetute
interrogazioni di un numero sempre maggiore di
bambini, con conseguente progressivo arricchimento
delle informazioni condivise, allargamento della
compagine genitoriale partecipante alle riunioni
(comunque includente, sin dall'inizio, anche i
rappresentanti delle tre sezioni dell'asilo) e
correlate iniziative informative rivolte anche nei
riguardi di coloro che erano rimasti estranei alla
vicenda.
Circa gli effetti
che processualmente interessano di codesta
peculiarità è stata avanzata, dalle difese degli
imputati, la teoria delle c.d. dichiarazioni a
reticolo, evidenziandosi come l'instaurazione tra i
genitori, in un contesto emotivo particolarmente
pregnante e segnato
dalla convinzione circa la veridicità dei
fatti narrati dai bambini, di un costante circuito
informativo, per un verso abbia condizionato
l'approccio emotivo con i figli, provocando
l'instaurazione di meccanismi di pressione e
suggestione, tali da compromettere in radice la
genuinità delle narrazioni; per altro verso abbia
favorito la rielaborazione in chiave soggettiva dei
racconti per tale via appresi ‑ dai quali sarebbero
stati espunti gli elementi palesemente fantastici od
incoerenti con l'idea dell'abuso sessuale ‑ nonché
la rilettura e l'enfatizzazione di una serie di
comportamenti dei bambini, solo a posteriori
ritenuti effetto di trauma od espressione di
sessualizzazione non confacente all'età.
In analogo senso, è
stata invocata, quanto alla rivelazione primigenia,
la pregressa conoscenza, da parte della madre della
bambina dichiarante, di particolari circa un caso di
pedofilia verificatosi l'anno precedente nella
scuola materna "Abba" (inerente, per quanto il
Tribunale ha potuto apprendere dai richiami orali di
tutte le parti, ad abuso consumato da un ausiliario
portando all'esterno dell'istituto uno o più
minori), che, in una al dato, già segnalato al
paragrafo precedente, della provenienza da detto
istituto di quattro delle maestre, che nel 2002/2003
insegnavano al "Sorelli" ed all'allarme suscitato
dall'opinione immediatamente espressa dall'amica
psicologa, avrebbe determinato nel genitore un
intenso stato ansioso, inducendolo, anche in questo
caso, a ripetute, pressanti ed emotivamente
connotate interrogazioni della bambina ed al
correlativo fraintendimento del conseguente
racconto.
In altri termini,
secondo la tesi che viene sostenuta, in conseguenza
delle informazioni scambiate e del clima emotivo
instauratosi nelle riunioni nonché del rafforzamento
proveniente da soggetti qualificati (e comunque
percepiti tali), si sarebbe formata, nei genitori,
la salda convinzione circa la realtà dei fatti di
abuso e ciò avrebbe condizionato sia il successivo
approccio verso i figli, orientato ad ottenere ad
ogni costo dal bambino quelle informazioni delle
quali era ritenuto portatore, sia la corretta
comprensione di tali informazioni, interpretate alla
luce dell'assunto di partenza.
Orbene, in proposito
deve osservarsi che, da un punto di vista generale,
non può sottostimarsi la rilevanza del tema
proposto,
astrattamente riconosciuta anche dal Pubblico
Ministero
e dalle parti civili, nonché presa in considerazione
dagli stessi periti nominati nell'incidente
probatorio, i quali, pur formulando conclusioni
negative (ma sulla base dei soli elementi raccolti
durante le indagini preliminari), hanno
espressamente esaminato l'eventualità del c.d.
“falso positivo", inteso quale
"possibilità di un
condizionamento a partire dalla precedente
situazione denunciata, condizionamento possibile fra
i genitori in primo luogo, fra genitori e bambini
poi, come pure tra i bambini stessi"
e suscettibile di determinare il fenomeno delle
c.d. denunce "a reticolo", originate "dal
numero elevato delle interviste alle quali vengono
sottoposti i bambini, interrogati ogni volta che
emergono nuovi particolari sia dai genitori, sia
dagli operatori"', "caratterizzate dalla presenza di
diverse vittime e dal coinvolgimento di più
perpetratori che, in genere, condividono uno stesso
contesto (città, scuola, comunità religiosa, centro
sportivo ... )" e dal fatto che
"ogni minore
denuncia solo una parte dei presunti abusanti e tali
denunce si sovrappongono solo parzialmente fra loro"
.
Negli stessi
termini, inoltre, si è espresso chiaramente, pur con
differenti sfumature anche uno dei consulenti del
Pubblico Ministero (dr. Marco Lagazzi),
il quale, sebbene negando anch'egli la ricorrenza in
concreto del fenomeno (anche in questo caso sulla
base di una limitata
conoscenza degli atti processuali
non solo ha sottolineato come, soprattutto a seguito
di riunioni in cui vi sia stato l'intervento di
soggetti considerati particolarmente autorevoli,
possa determinarsi, nei genitori, la convinzione che
il proprio figlio sia stato oggetto di abuso
sessuale,
ma ha altresì evidenziato che, in presenza di tale
convinzione, soprattutto ove emerga, nell'ambito di
un gruppo, una figura di riferimento che assuma il
ruolo di leader, può verificarsi un fenomeno
di "colonizzazione mentale", con creazione di
una verità collettiva e conseguente trasmissione di
tale verità ai bambini.
Con riguardo a
questi ultimi, deve d'altra parte notarsi che la
tematica interseca quella della peculiare figura del
dichiarante, atteso che, se per un verso è pacifico
che la deposizione del minore non sfugge alle
regole generali in tema di testimonianza, che
richiedono bensì attenta verifica della natura
disinteressata e della coerenza intrinseca del
narrato, ma non implicano la necessità di riscontri
estrinseci, per altro verso è noto che, data la
specificità del testimone, in tal caso la
valutazione si presenta particolarmente delicata,
occorrendo non solo accertare la c.d. capacità a
deporre (normalmente presunta negli adulti), ovvero
l'attitudine psichica, rapportata all'età, a
memorizzare gli avvenimenti ed a riferirne in modo
coerente e compiuto, ma soprattutto tenere conto,
nel valutare l'attendibilità, del quadro complessivo
delle situazioni che attingono la sfera interiore
del minore, del contesto delle relazioni con
l'ambito familiare ed extrafamiliare nonché dei
processi di rielaborazione delle vicende vissute.
Il fondamento
scientifico, prima ancora che giuridico, di tale
precisazione deriva dai plurimi contributi di
conoscenza offerti dagli attuali orientamenti della
psicologia forense e dai risultati dei più recenti
studi sulla memoria, che da un lato hanno acclarato
come il minore, anche quando in tenera età, sia in
grado di fornire testimonianze attendibili;
dall'altro hanno posto in luce la più ridotta
capacità, in ragione del ristretto campo di
esperienze e dell'incompleta maturazione, di
ritenere, collocare e collegare adeguatamente gli
accadimenti nonché la maggiore sensibilità alle
sollecitazioni provenienti dal contesto di
riferimento; aspetti che risultano tanto più
delicati quando il minore è in età prescolare, ossia
in una fase in cui non solo il processo di
maturazione è ancora in fase embrionale, ma in cui
non v'è neppure sufficiente consapevolezza, da parte
del bambino, circa l'importanza e le possibili
conseguenze delle proprie affermazioni.
Tali considerazioni
sottendono le ulteriori tematiche, scientificamente
approfondite ed introdotte nel processo dai periti e
dai consulenti delle parti, inerenti i temi della
facilità alla suggestione ed alla confabulazione
riscontrabili nei bambini, nonché, correlativamente,
dell'induzione di falsi ricordi.
In proposito, può
osservarsi che le più recenti acquisizioni
scientifiche portano a conclamare, in linea
generale, la suggestionabilità del minore, tanto più
spiccata, quanto più egli è in tenera età e quanto
più intensi ed emotivamente pregnanti sono i legami
con l'autore dell'interrogazione.
In definitiva ‑ come
osservato anche in una recente pronuncia della
Suprema Corte ‑ se costituisce dato ormai pacifico,
nella comunità scientifica, che il bambino, se
lasciato esprimere spontaneamente, di solito è in
grado, pur nella povertà del ricordo, di fornire una
ricostruzione generalmente accurata ed aderente ai
dati reali, è altresì nota la sua minore resistenza
ai meccanismi di suggestione, soprattutto a seguito
di interrogazioni provenienti da soggetti che, nella
sua percezione, rivestono particolare autorevolezza
ed hanno con lui un legame affettivo intenso,
potendo, proprio in ragione di ciò, instaurarsi una
dinamica di assecondamento rispetto a ciò che
l'adulto "si attende o teme di sentire".
E' altresì noto che il meccanismo suggestivo può
esprimersi non soltanto attraverso la domanda posta
dall'adulto, ma può anche derivare da un complesso
di fattori associati, non ultimi quelli di carattere
gestuale ed emotivo, attraverso i quali l'adulto,
spesso in modo inconsapevole, fa comprendere al
bambino l'oggetto della propria aspettativa.
Ulteriore forma,
meno diretta, ma ugualmente distorcente, di
inquinamento delle dichiarazioni può poi derivare,
pur in assenza di suggerimento (anche indiretto) di
contenuti, dalla c.d. "confabulazione forzata"
conseguente alla pressione psicologica esercitata
dall'interrogante ‑ anche qui vieppiù efficace se
aggravata dal coinvolgimento emotivo e dal legame
affettivo ‑ a fronte della quale il minore può
essere indotto ad esprimere una qualche narrazione
ricorrendo ad elementi fantastici o tratti dal
proprio patrimonio di esperienze.
Il funzionamento di
tali meccanismi è stato autorevolmente ed ampiamente
illustrato, nel corso dell'istruttoria
dibattimentale, dalla consulente della difesa R.,
prof.ssa Giuliana Mazzoni,
la quale, trattando della confabulazione, ha
precisato che gli esperimenti effettuati nelle varie
ricerche scientifiche sul tema
hanno dimostrato che. di fronte alle pressioni
esterne, soprattutto i bambini in età prescolare
sono propensi a fornire resoconti inventati (nella
maggior parte dei casi dopo aver inizialmente
opposto qualche forma di resistenza, più raramente
con immediatezza) ed ha altresì spiegato che dalle
medesime ricerche è emerso che la riproposizione
reiterata di domande induttive o di interrogatori
pressanti è in grado di determinare in breve tempo
(circa due settimane) l'assorbimento, da parte del
minore, delle informazioni ricevute o dell'iniziale
spunto fantastico, provocando la formazione di falsi
ricordi. Ha aggiunto, infine, che nell'ambito delle
narrazioni conseguenti a confabulazione e su
gestione è molto difficile distinguere gli elementi
reali da quelli frutto di invenzione, atteso che
questi ultimi non necessariamente si palesano tutti
connotati da evidente inverosimiglianza.
Ciò posto, riguardo
a confabulazione e suggestione va però precisato
che, come riconosciuto anche dalla stessa
consulente, non tutti i minori sono suggestionabili
o portati alla confabulazione e che non esiste test
per stabilire se il minore sia suggestionabile o
meno
donde l'elemento di suggestione di una domanda si
valuta solo in base alla risposta che viene data"
Ne consegue che la risposta che viene fornita
alla domanda suggestiva non può essere ritenuta non
veritiera o inattendibile in ragione solo del tenore
della domanda, ma la valutazione deve essere
condotta sulla base del contenuto della risposta e
del complessivo comportamento del minore mentre
rende la risposta, anche se ‑ occorre aggiungere ‑
ciò non significa che l'unico indice di
suggestività sia dato dalla perfetta adesione della
risposta alla domanda dell'interrogante, poiché non solo
la suggestione può, evidentemente, intersecarsi con la
confabulazione, ma, come chiarito anche dallo stesso
consulente del PM, dr. Marco Lagazzi, fenomeni di
induzione suggestiva nei confronti dei minori possono
verificarsi in forme diverse e possono ingenerare,
soprattutto quando la suggestione è meno intensa, anche
dichiarazioni parzialmente o anche ampiamente
difformi
vai alla parte successiva
Cfr. memoria PM
19.03.2007, p. 9.
In proposito va altresì segnalato che, alla luce
del tenore delle dichiarazioni dei suddetti
minori, il Pubblico Ministero ha prospettato
l'eventualità che il riferimento alla palestra
della scuola "più che essere (o essere
soltanto) il luogo ove effettivamente avvenivano
gli abusi, probabilmente sia stato soprattutto
il posto nel quale arrivavano i "cattivi ... a
prendere i bambini ed a condurli tanto
all'esterno dell'asilo quanto in mi luogo sito
nella stessa struttura ... nella quale ... erano
presenti numerosi locali, alcuni dei quali in
uso a diverse associazioni (cfr. memoria PM
19.03.2007, nota n. 22). Trattasi, peraltro, di
mera ipotesi, non sviluppata dall'organo
dell'accusa e neppure adeguatamente supportata
dalle risultanze processuali.
Cfr. teste Fico, ud.
16.12.2004, p. 15.
Sull'appartamento
dell'imputato ed locali del C.U.D. v., in
particolare, quanto affermato
dal teste Bellagente, autore della
perquisizione (lei suddetto appartamento
all'udienza del 20.12.2004, pp. 1‑3.
[10] Il dato nominativo rinviene
dalle deposizioni rese dalle stesse in
dibattimento: cfr. testi P. e L., ud.
20.12.2004, pp. 128 ss. e 146 ss.; teste S., ud.
6.03.2006, pp. 1.6 ss.
Cfr. teste A., Ud.
16.12.2004, pp. 113‑114.
Cfr. esame Lagazzi, ud.
19.12.2005, p. 97: Lei, dottor Lagazzi, alla
luce di quanto ha potuto verificare, costi può
dire riguardo ti possibili cause alternative,
ipotesi alternative rispetto a tutti i dati
riscontrati nei minori? Le chiedo ovviamente
liti, giudizio complessivo.
LAGAZZI: Ripeto, salvo che andiamo ad un
fenomeno di colonizzazione mentale dei vari
genitori nell'ambito delle riunioni che si sono
tenute ad opera di liti leader, colonizzazione
mentale che poi si è estesa da parte di ognuno
di loro, ai bambini e così via e quindi un
fenomeno molto rilevante dal punto di vista
psicologico collettivo"
Cfr., fra le altre,
Cass., sez. 3, sent. 1‑1.07.2003, Ferranti
nonché Cass., Sez. 3, sent. 6.04.2004, Di Donna
Va sottolineata, a fronte della veste
processuale di esperta di parte, la peculiarità
della consulente, professore di psicologia
presso università inglese, nonché dedita
specificamente, dal '1987, allo studio della
memoria degli adulti e dei bambini, autrice di
numerose pubblicazioni sul tema e titolare di
collaborazioni Internazionali con il Canada,
l'Australia, gli Stati Uniti, la, Nuova Zelanda
e vari, Paesi europei. Trattasi di un curriculum
che non consente di dubitare dell'attendibilità
del contributo teorico offerto in dibattimento,
peraltro rinveniente, come si è detto, oltre che
dalla relazione e dall'esame orale, anche dal
menzionato studio scientifico, pubblicato in
epoca ben anteriore all'emersione della vicenda
oggetto del processo.
Sul tema, nella
consulenza, oltre ad un lavoro della stessa
prof.ssa Mazzoni, viene richiamata la seguente
bibliografia: Ackil, J.K. & Zaragoza, M.S.
(1998). Developmental
differences in eyewitness suggestibility and
memory of source in Journal of Experimental
Child Psychology. Special Early Memory. pp. 60,
57‑83; Principe G.F. e Ceci S.J. (2002), 'I saw
it with my own ears": The effect of peer
conversation on preschoolers reports of
nonexperienced events, in Applied Cognitive
Psychology, pp. 1‑25; Principe G.F., Ornstein
P.A., Baker‑Ward L. & Gordon B.N. (2000). 'File
effects of intervening experiments on children's
memory for a physical examination, in Applied
Cognitive Psychology, pp. 14, 59‑80.
Cfr. relazione scritta,
pp. 9‑11, nonché esame Mazzoni, ud. 16.05.2006,
pp. 16‑17, 89.
Cfr. esame Mazzoni, ud.
16.05.2006, p. 64.
Cfr. esame Mazzoni, ud.
16.05.2006, p. 95.
Cfr. esame Lagazzi, ud.
1.9.12.2005, p. 78. Va soggiunto, tuttavia, che,
secondo il consulente del PM, in questi casi è
più semplice smascherare la suggestione, poiché,
adottando opportuni accorgimenti, è possibile
verificare se vi sia effettiva adesione emotiva
del bambino al racconto: cfr. esame Lagazzi, ud.
5.11.2005, pp. 32‑33: "Parlando in termini
più generali. Noi, intendo dire chi fa il
nostro mestiere non il caso concreto, cioè in
letteratura sono descritti molti casi di
suggestione da parte dei genitori, talmente
forte e talmente pervasiva da indurre nei
bambini non solo una dichiarazione a livello
cognitivo, ma anche proprio da indurre emozione,
angosce, che i bambini vivono come ve‑re. Questo
accade però quando noi abbiamo dei genitori che
siano, ad esempio, portatori di malattie
mentali. Ad esempio un genitore
schizofrenico paranoide, vive in maniera
talmente intensa le sue percezioni, che so,
quella della porta chiusa entra liti entità
malvagia che fa del male a tutti, che ovviamente
questa quota emotiva è talmente alta che la
trasmette immediatamente al bambine. Un altro
esempio classico è quello della sette religiose,
nel quali c'è una credenza spesso patologica,
per noti dire delirante, condivisa, che viene
trasmessa esattamente in maniera altrettanto
profonda ai bambini. Nel momento in cui noi
abbiamo semplicemente liti contesto, ad esempio
i tanti casi di abuso noi abbiamo genitori che
si parlano, si riuniscono, cercano anche di fare
fronte a determinate evenienza che accadono che
sono traumatiche anche per loro. Però quello che
noi riscontriamo (quello che Gulotta chiama il
fattoide) quando c'è una narrazione di liti
evento che viene costruita in buona fede, quindi
al di fuori di patologia, di deliri etc. noi
abitualmente rischiamo i bambini che hanno una
aderenza cognitiva, molto marcata, ma non
altrettanta aderenza emotiva".
Ciò posto, mette conto
rilevare, che, sul punto, il Pubblico Ministero,
proprio riprendendo le argomentazioni della
consulente della difesa, ha obiettato che "dalle
ricerche fatte nel campo risulta che
l'effetto di suggestione dipende in larga misura
dalla plausibilità dell'evento, e dunque dalla
riconducibilità di questo evento agli schemi
mentali preesistenti del bambino, e che più una
cosa è implausibile più è difficile creare
un racconto falso", ed ha perciò
osservato che "certamente l'esperienza
di abuso sessuale noti può ritenersi plausibile
rispetto all'esperienza di liti bambino"
(cfr. memoria PM 19.03.2007, p. 635).
Trattasi, tuttavia, di notazioni viziate, ad
avviso del Collegio, da eccessivo meccanicismo e
che non resistono, a ben vedere, alle
spiegazioni fornite dalla consulente, la quale,
pur convenendo circa la maggiore difficoltà di
indurre ricordi falsi riguardanti eventi
implausibili, ha spiegato: a) che i bambini
hanno criteri di plausibilità diversi da quelli
degli adulti, sicché ciò che è implausibile per
l'adulto non necessariamente lo è per il
bambino; b) che un evento implausibile se
confermato al bambino da fonte per lui
autorevole, può diventare plausibile e di
seguito trasformarsi in un evento suscettibile
di essere ricordato (Cfr. esame Mazzoni, ud.
‑16.05.2006, p. 961‑97: "Un evento
implausibile per il bambino, in realtà i bambini
hanno criteri di plausibilità diversi da quelli
degli adulti quindi è difficile capire cosa è
una cosa implausibile per liti bambino. Quindi,
quello di solito viene eventualmente inserito
sono elementi che sono implausibili per un
adulto. 1 bambini riportano questi elementi
implausibili un po' meno rispetto agli elementi
plausibili ( ... ) la plausibilità gioca un
ruolo per l'appunto nel bambini gioca un ruolo
molto minore ... il livello di plausibilità
cambia nel senso che una cosa che all'inizio è
implausibile, se qualcuno che è esperto ti dice
"In realtà questa cosa succede", diventa
plausibile. E quindi, voglio dire, è mi concetto
estremamente relativo ed è modificabile, quindi
qualcosa che poi diventa plausibile diventa
anche ricordabile")