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SENTENZA "SORELLI"

 

Aspetti generali

 

parte 1  - parte 2 - parte 3

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. ASPETTI GENERALI

 

l.    Le imputazioni ed il contesto della vicenda processuale: la scuola materna "Sorelli" (collocazione, struttura, personale, composizione delle sezioni ed organizzazione della vita scolastica)

 

La complessa vicenda oggetto del presente processo coinvolge sei insegnanti (R. L., D. F., C. P., C. D., O. F. e M. E.) ed un ausiliario (P. G.) inquadrati nell'organico del personale della scuola materna "Sorelli" di Brescia nonché un sacerdote (B. S.) dimorante in alcuni locali siti nel medesimo stabile in cui sorge l'edificio scolastico; tutti, in tesi accusatoria, facenti parte di un'associazione per delinquere, comprendente anche soggetti esterni non identificati, finalizzata alla commissione sistematica di abusi sessuali nei confronti di numerosi bambini frequentanti l'asilo ed alla produzione, per tale via, di materiale pedo-pornografico, nonché individualmente concorrenti nella realizzazione, fino al maggio del 2003, dei singoli reati‑fine, connotati da condotte di abuso sessuale di varia natura ed intensità, realizzate sia all'esterno, che all'interno dell'istituto.

 

Tale essendo il nucleo delle imputazioni, va subito rimarcata la peculiarità delle stesse, che non solo attingono (oltre all'ausiliario ed al sacerdote) tutte le insegnanti di ruolo della scuola materna nell'anno scolastico 2002/2003, ma, lungi dal prospettare la commissione di abusi sessuali in ambito meramente intrascolastico, postulano il coinvolgimento di un più ampio contesto soggettivo. E tale peculiarità risalta ancor più ove si tenga conto dell'impostazione ricostruttiva adottata dal Pubblico Ministero all'esito del dibattimento[1], nel cui ambito si staglia ed assume rilievo primario proprio la figura delle maestre, che ‑ oltre a compiere direttamente, in taluni casi, atti sessuali nei confronti dei minori loro affidati ed oltre a tollerare o favorire simili condotte da parte dei restanti due coimputati ‑ spinte da un movente prevalentemente economico[2] avrebbero soprattutto costituito l'elemento di collegamento con gli ignoti pedofilí esterni alla scuola, prestandosi a condurre reiteratamente i bambini al cospetto di costoro in luoghi di varia natura (abitazioni, teatri, chiese, ecc ...) siti all'esterno dell'edificio scolastico o, in altri casi, favorendo addirittura l'ingresso di estranei all'interno e la commissione di atti sessuali nella palestra dell'asilo (o in altri locali ivi ubicati)[3].

 

Così chiarita la specificità della vicenda processuale, al fine di consentire la piena comprensione della trattazione analitica delle singole imputazioni ed evitare inutili e ripetuti richiami, appare opportuno fornire, in via preliminare, alcune indicazioni generali in ordine alla collocazione topografica ed alla conformazione dello stabile che ospita l'asilo "Sorelli", nonché in ordine alla composizione del personale e delle sezioni ed all' organizzazione della vita scolastica nell'anno 2002‑2003.

***

Con riguardo al primo aspetto, in relazione al quale vari sono gli elementi documentali e testimoniali disponibili[4] va segnalato, anzitutto che la sede dell'asilo è situata nella parte nord del centro storico di Brescia, in un area compresa in un quadrilatero viario sito ai piedi del castello cittadino, delimitato a nord da via della Rocca, a est dalla contrada S. Chiara, a sud da via Pozzo dell'Olmo e ad ovest da via S. Faustino, sulla quale si colloca l'omonima chiesa e, in posizione pressoché centrale al quadrilatero, l'annesso oratorio.

 

Proprio all'interno dell'oratorio comprendente un ampio spazio, in parte a cielo aperto, in parte porticato, e culminante a est in un ampia area ospitante, fra l'altro, un campo da calcetto, un campo da basket ed un fabbricato destinato a servizio dei campi sportivi ed adibito anche a bar  sorge l'edificio che ospita la scuola: trattasi di un fabbricato di pianta rettangolare, che si sviluppa su tre piani (oltre la terrazza di copertura ed un seminterrato), collegati da due vani scala, il primo dei quali situato nella parte nord (lato via della Rocca) e che pone in comunicazione il piano terra con la terrazza di copertura; l'altro situato sul lato sud (contrada pozzo dell'Olmo) e che collega unicamente i primi tre piani.

 

Nell'ambito di tale edificio, i locali della scuola materna occupano una porzione del piano terra (dove è situata, ma con ingresso autonomo, anche la sede di un'associazione per anziani) e l'intero primo piano, e sono collegati, oltre che dai descritti vani scala, anche da una scala interna. Ad essi si accede, oltre che da due ingressi di servizio, dall'ingresso principale ‑ volto verso l'interno dell'area dell'oratorio e situato lungo il fronte sud dell'edificio (lato contrada Pozzo dell'Olmo) che collega i locali della scuola con un piccolo giardino, costituente pertinenza esclusiva dell'asilo e delimitato da un cancelletto e da una rete di recinzione. Tale ingresso principale introduce in un locale comune di circa mq. 78, che va poi restringendosi, in prossimità della scala interna, posta in posizione centrale, in uno stretto corridoio conducente, al lato opposto (ossia verso nord), a due disimpegni ed al vano scala posto sull'altro versante dell'edificio. Sul lato sinistro rispetto al locale comune ed al corridoio sono, quindi, situate, in successione, le tre aule ospitanti le sezioni, e, subito dopo, una saletta destinata agli ausiliari e la cucina, mentre sul lato destro, vi è, all'estremo sud, un piccolo ambulatorio e, in prossimità della scala interna, un'aula destinata ad attività didattiche (sala video), nonché, a seguire, un ripostiglio ed i servizi igienici[5]. Salendo al primo piano dalla scala interna si giunge, poi, ad un disimpegno con due porte, la prima delle quali, posta in direzione nord, immette in una saletta destinata a laboratorio grafico, dalla quale si accede anche ai locali di servizio (bagni, lavanderia ed un piccolo ripostiglio) ed alla scala esterna posta sul lato di via della Rocca; la seconda, a sud, introduce nella sala psicomotricità (palestra), sul fondo della quale è posta una porta antipanico che immette nel disimpegno del secondo vano scala (lato via pozzo dell'Olmo), consentendo di accedere direttamente al piano superiore (oltre che a quelli inferiori), dove erano situati. nell'ordine, l'appartamento dell'imputato S. B. ed i locali del Centro Universitario Diocesano (C.U.D.), fra i quali una stanza dotata di postazioni Internet ed alcuni tavoli a disposizione degli studenti dell'università[6].

 

Tale la conformazione dell'edificio e dei locali della scuola, come detto collocata all'interno del complesso dell'oratorio di S. Faustino, deve ancora aggiungersi che il collegamento con l'esterno è assicurato da tre diverse vie d'accesso. La prima è data da un portoncino pedonale situato, in via S. Faustino, sul lato destro della chiesa, dal quale si accede in un cortile che introduce, a sua volta, in un vialetto interno che conduce alla scuola. La seconda è posta su via Pozzo dell'Olmo e conduce ad una volta e ad un sottopassaggio, che immettono nel retro del bar dell'oratorio, consentendo di raggiungere il piazzale antistante e di entrare nella scuola dall'ingresso principale (che si trova sul lato opposto). Il terzo accesso è dato, invece, da un ingresso carraio sito in via della Rocca, che immette in un piazzale sul retro della scuola, permettendo di entrare dall'ingresso secondario delle cucine o dal ballatoio ove termina una delle due scale dell'edificio.

 

Sempre con riguardo alle vie d'accesso. resta da segnalare, infine, che nel corso dell'anno scolastico 2002‑2003, poiché il complesso ospitante l'asilo era interessato da lavori di manutenzione, si erano verificati progressivi spostamenti degli accessi riservati ai bambini ed ai genitori: in particolare, se fino al mese di dicembre l'accesso era stato quello ordinario di via San Faustino, successivamente ‑ e precisamente dal 7 gennaio 2003 ‑ era stato spostato in contrada Pozzo dell'Olmo e tale era rimasto fino alla fine dell'anno scolastico, salvo un intervallo di cinque giorni (dal 10 al 15 aprile) nel corso del quale era stato aperto esclusivamente l'ingresso carraio di via della Rocca[7].

 

Passando a delineare i tratti essenziali della compagine scolastica, va rilevato che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dal deposto della teste N. A. (responsabile del servizio scuole materne del Comune di Brescia)[8] essa ‑ come peraltro già intuibile dal ridotto dimensionamento dei locali ‑ modella un asilo di modeste proporzioni, siccome articolato in sole tre sezioni (denominate "rossa" "gialla" e "verde" composte, nel periodo di riferimento, complessivamente da settantacinque bambini, suddivisi in "piccoli", (tre anni), "mezzani" (quattro anni) e "grandi" (cinque anni), ma variamente ripartiti tra le classi. A ciascuna delle sezioni erano preposte due insegnanti di ruolo (L. R. e F. D., per la sezione rossa, P. C. e D. C., per la sezione gialla, F. O. ed E. M., per la sezione verde), coadiuvate da tre ausiliari: M. A. R., E. C. e l'imputato G. P. (per migliore lettura, circa la composizione delle sezioni: v. prospetto allegato). Nell'anno scolastico 2002/2003, inoltre, quattro delle sei maestre ‑ e precisamente la R., la C., la C. e la M. erano al primo anno di servizio presso l'asilo essendo state trasferite, su loro richiesta, da altra scuola materna (denominata "Abba"), ove avevano svolto le proprie funzioni nel corso del precedente anno scolastico[9].

 

Circa i tempi di erogazione del servizio scolastico, l'asilo garantiva un orario ordinario compreso tra le ore 7,30 e le ore 16,00, nonché, per le famiglie che optassero in questo senso, la permanenza dei bambini fino alle ore 18,00 (c.d. ""tempo prolungato") in affidamento ad un'insegnante esterna: nell'anno scolastico 2002‑2003 avevano svolto tale funzione, alternativamente, T. S. e M. A. P. nel periodo compreso tra il mese di ottobre del 2002 e la prima settimana di gennaio del 2003 e, da tale data fino alla fine dell'anno scolastico, G. L.[10].

 

Durante il tempo c.d. "ordinario" gli orari delle singole insegnanti erano ordinati in tre turni (dalle ore 7,30, alle ore 13,30; dalle ore 8, alle ore 14,00 e dalle ore 10,00, alle ore 16,00), essendo prevista, in via generale (e salvo permessi o recuperi di ore lavorative), la presenza di un'insegnante dalle ore 7,30, alle ore 8,00, per l'accoglienza dei bambini di tutte le sezioni, nonché la presenza di una maestra per ciascuna sezione dalle ore 8,00, alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 (o dalle 13,30 se una delle due aveva svolto l'accoglienza mattutina), alle 16,00, e di entrambe dalle ore 10,00 fino alle ore 14,00 (o fino alle ore 13,30, per la sezione nella quale una delle due maestre aveva svolto, come detto, il turno di accoglienza mattutina)[11].

 

Con riguardo alle uscite dei bambini dalla scuola erano previsti due momenti: la c.d. uscita anticipata, collocata nella fascia oraria compresa tra le ore 12,45 e le ore 13,00, e la c.d. uscita ordinaria, tra le ore 15,45 e le ore 16,00, oltre, ovviamente, all'uscita prevista per i minori che frequentavano il tempo prolungato, riconsegnati ai genitori tra le ore 17,45 e le ore 18,00. Questi ultimi bambini, inoltre, venivano affidati all'insegnante esterna, che li prelevava personalmente dalle singole sezioni, a partire dalle ore 15,30 (ossia trenta minuti prima del termine dell'orario ordinario)[12].

 

In ordine all'organizzazione della vita scolastica, l'attività veniva svolta secondo il modello c.d. delle ""sezioni chiuse", ossia con i bambini di ciascuna sezione separati dagli altri, ma vi erano "momenti non strutturati" in cui tutti svolgevano attività comune[13]. Ulteriore momento comune era quello del pranzo, che si svolgeva dalle ore 12,00 alle ore 13,00[14].

 

Ciò posto, resta da segnalare, stante la rilevanza del tema in rapporto all'esame dei racconti dei singoli bambini, un ulteriore profilo di contesto generale, attinente all'organizzazione di alcune gite scolastiche.

 

In proposito, limitando per il momento l'esame della tematica ad alcune notazioni essenziali, è sufficiente osservare che, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti[15] con riferimento all'anno scolastico 2002/2003 risultano autorizzate, fra l'altro:

-                        per il giorno 8.10.2002, la partecipazione della sezione verde alla manifestazione denominata "Esposizione sull'autunno" svoltasi presso il castello storico di Brescia;

-                        per il giorno 27.03.2003, la partecipazione di tutte le sezioni alla manifestazione denominata "Rogo della Vecchia", svoltasi in piazza della Loggia (nel centro cittadino);

-                        per il giorno 16.05.2003, la partecipazione di tutte le sezioni alla manifestazione denominata ”Festa della primavera" svoltasi nei pressi della chiesa di S. Faustino.

 

2.   Le fonti di prova: aspetti problematici e criteri di valutazione

 

Le dichiarazioni dei minori coinvolti nella vicenda e le testimonianze dei genitori

Delineate le imputazioni ed il quadro di fondo in cui si inseriscono, occorre, a questo punto, affrontare, sempre in via generale, alcune questioni di importante rilevanza involgenti le fonti di prova, che, come spesso accade in casi consimili, promanano, principalmente, dalle dichiarazioni rese dai minori coinvolti nella vicenda processuale dapprima ai genitori e, successivamente, al GIP in sede di incidente probatorio.

 

In proposito, circa l'emersione dei racconti occorre subito segnalare che un'ulteriore rilevante peculiarità del presente processo (sulla quale seguiranno approfondimenti nei paragrafi successivi) è data dal fatto che, in seguito alla prima ed alle successive rivelazioni, e precisamente a partire dal 18.05.2003 e fino all'autunno, si svolgevano ripetute e frequenti riunioni, nel corso delle quali i genitori che avevano appreso il racconto dei figli portavano a conoscenza degli altri l'esistenza di fatti sospetti, connotati nel senso dell'abuso sessuale informando, altresì, circa alcuni particolari specifici di detti fatti e circa i bambini coinvolti nelle narrazioni. Tali riunioni, animate da uno dei genitori (che aveva anche posto a disposizione il locale ove si svolgevano), immediatamente connotate dal tema della pedofilia e tenutesi in un clima complessivo caratterizzato, fin dall'inizio, da estrema preoccupazione ed ansietà, oltre che dal pianto di qualche genitore, registravano, inoltre, l'immediata e pressoché costante partecipazione di un sacerdote (l'imputato S. B.), presentato quale esponente di un'associazione dedita al contrasto del fenomeno, nonché, a partire dal secondo incontro (avvenuto la sera del 19 maggio) di una psicologa (M. G. Z., detta A.), legata da rapporti di amicizia con la madre che aveva raccolto la prima rivelazione, i quali, sul presupposto generale dell'attendibilità dei racconti dei bambini, fornivano indicazioni circa le modalità con le quali far emergere il loro vissuto, sottolineando l'importanza che costoro si liberassero dal peso che portavano dentro di sé; il che, unitamente ai particolari appresi, innescava ripetute interrogazioni di un numero sempre maggiore di bambini, con conseguente progressivo arricchimento delle informazioni condivise, allargamento della compagine genitoriale partecipante alle riunioni (comunque includente, sin dall'inizio, anche i rappresentanti delle tre sezioni dell'asilo) e correlate iniziative informative rivolte anche nei riguardi di coloro che erano rimasti estranei alla vicenda.

 

Circa gli effetti che processualmente interessano di codesta peculiarità è stata avanzata, dalle difese degli imputati, la teoria delle c.d. dichiarazioni a reticolo, evidenziandosi come l'instaurazione tra i genitori, in un contesto emotivo particolarmente pregnante e segnato dalla convinzione circa la veridicità dei fatti narrati dai bambini, di un costante circuito informativo, per un verso abbia condizionato l'approccio emotivo con i figli, provocando l'instaurazione di meccanismi di pressione e suggestione, tali da compromettere in radice la genuinità delle narrazioni; per altro verso abbia favorito la rielaborazione in chiave soggettiva dei racconti per tale via appresi ‑ dai quali sarebbero stati espunti gli elementi palesemente fantastici od incoerenti con l'idea dell'abuso sessuale ‑ nonché la rilettura e l'enfatizzazione di una serie di comportamenti dei bambini, solo a posteriori ritenuti effetto di trauma od espressione di sessualizzazione non confacente all'età.

 

In analogo senso, è stata invocata, quanto alla rivelazione primigenia, la pregressa conoscenza, da parte della madre della bambina dichiarante, di particolari circa un caso di pedofilia verificatosi l'anno precedente nella scuola materna "Abba" (inerente, per quanto il Tribunale ha potuto apprendere dai richiami orali di tutte le parti, ad abuso consumato da un ausiliario portando all'esterno dell'istituto uno o più minori), che, in una al dato, già segnalato al paragrafo precedente, della provenienza da detto istituto di quattro delle maestre, che nel 2002/2003 insegnavano al "Sorelli" ed all'allarme suscitato dall'opinione immediatamente espressa dall'amica psicologa, avrebbe determinato nel genitore un intenso stato ansioso, inducendolo, anche in questo caso, a ripetute, pressanti ed emotivamente connotate interrogazioni della bambina ed al correlativo fraintendimento del conseguente racconto.

 

In altri termini, secondo la tesi che viene sostenuta, in conseguenza delle informazioni scambiate e del clima emotivo instauratosi nelle riunioni nonché del rafforzamento proveniente da soggetti qualificati (e comunque percepiti tali), si sarebbe formata, nei genitori, la salda convinzione circa la realtà dei fatti di abuso e ciò avrebbe condizionato sia il successivo approccio verso i figli, orientato ad ottenere ad ogni costo dal bambino quelle informazioni delle quali era ritenuto portatore, sia la corretta comprensione di tali informazioni, interpretate alla luce dell'assunto di partenza.

 

Orbene, in proposito deve osservarsi che, da un punto di vista generale, non può sottostimarsi la rilevanza del tema proposto, astrattamente riconosciuta anche dal Pubblico Ministero[16] e dalle parti civili, nonché presa in considerazione dagli stessi periti nominati nell'incidente probatorio, i quali, pur formulando conclusioni negative (ma sulla base dei soli elementi raccolti durante le indagini preliminari), hanno espressamente esaminato l'eventualità del c.d. “falso positivo", inteso quale "possibilità di un condizionamento a partire dalla precedente situazione denunciata, condizionamento possibile fra i genitori in primo luogo, fra genitori e bambini poi, come pure tra i bambini stessi"[17] e suscettibile di determinare il fenomeno delle c.d. denunce "a reticolo", originate "dal numero elevato delle interviste alle quali vengono sottoposti i bambini, interrogati ogni volta che emergono nuovi particolari sia dai genitori, sia dagli operatori"', "caratterizzate dalla presenza di diverse vittime e dal coinvolgimento di più perpetratori che, in genere, condividono uno stesso contesto (città, scuola, comunità religiosa, centro sportivo ... )" e dal fatto che "ogni minore denuncia solo una parte dei presunti abusanti e tali denunce si sovrappongono solo parzialmente fra loro" [18].

 

Negli stessi termini, inoltre, si è espresso chiaramente, pur con differenti sfumature anche uno dei consulenti del Pubblico Ministero (dr. Marco Lagazzi)[19], il quale, sebbene negando anch'egli la ricorrenza in concreto del fenomeno (anche in questo caso sulla base di una limitata conoscenza degli atti processuali[20] non solo ha sottolineato come, soprattutto a seguito di riunioni in cui vi sia stato l'intervento di soggetti considerati particolarmente autorevoli, possa determinarsi, nei genitori, la convinzione che il proprio figlio sia stato oggetto di abuso sessuale[21], ma ha altresì evidenziato che, in presenza di tale convinzione, soprattutto ove emerga, nell'ambito di un gruppo, una figura di riferimento che assuma il ruolo di leader, può verificarsi un fenomeno di "colonizzazione mentale", con creazione di una verità collettiva e conseguente trasmissione di tale verità ai bambini[22].

 

Con riguardo a questi ultimi, deve d'altra parte notarsi che la tematica interseca quella della peculiare figura del dichiarante, atteso che, se per un verso è pacifico che la deposizione del minore non sfugge alle regole generali in tema di testimonianza, che richiedono bensì attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, ma non implicano la necessità di riscontri estrinseci, per altro verso è noto che, data la specificità del testimone, in tal caso la valutazione si presenta particolarmente delicata, occorrendo non solo accertare la c.d. capacità a deporre (normalmente presunta negli adulti), ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti ed a riferirne in modo coerente e compiuto, ma soprattutto tenere conto, nel valutare l'attendibilità, del quadro complessivo delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, del contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare nonché dei processi di rielaborazione delle vicende vissute[23].

 

Il fondamento scientifico, prima ancora che giuridico, di tale precisazione deriva dai plurimi contributi di conoscenza offerti dagli attuali orientamenti della psicologia forense e dai risultati dei più recenti studi sulla memoria, che da un lato hanno acclarato come il minore, anche quando in tenera età, sia in grado di fornire testimonianze attendibili; dall'altro hanno posto in luce la più ridotta capacità, in ragione del ristretto campo di esperienze e dell'incompleta maturazione, di ritenere, collocare e collegare adeguatamente gli accadimenti nonché la maggiore sensibilità alle sollecitazioni provenienti dal contesto di riferimento; aspetti che risultano tanto più delicati quando il minore è in età prescolare, ossia in una fase in cui non solo il processo di maturazione è ancora in fase embrionale, ma in cui non v'è neppure sufficiente consapevolezza, da parte del bambino, circa l'importanza e le possibili conseguenze delle proprie affermazioni.

 

Tali considerazioni sottendono le ulteriori tematiche, scientificamente approfondite ed introdotte nel processo dai periti e dai consulenti delle parti, inerenti i temi della facilità alla suggestione ed alla confabulazione riscontrabili nei bambini, nonché, correlativamente, dell'induzione di falsi ricordi.

 

In proposito, può osservarsi che le più recenti acquisizioni scientifiche portano a conclamare, in linea generale, la suggestionabilità del minore, tanto più spiccata, quanto più egli è in tenera età e quanto più intensi ed emotivamente pregnanti sono i legami con l'autore dell'interrogazione.

 

In definitiva ‑ come osservato anche in una recente pronuncia della Suprema Corte ‑ se costituisce dato ormai pacifico, nella comunità scientifica, che il bambino, se lasciato esprimere spontaneamente, di solito è in grado, pur nella povertà del ricordo, di fornire una ricostruzione generalmente accurata ed aderente ai dati reali, è altresì nota la sua minore resistenza ai meccanismi di suggestione, soprattutto a seguito di interrogazioni provenienti da soggetti che, nella sua percezione, rivestono particolare autorevolezza ed hanno con lui un legame affettivo intenso, potendo, proprio in ragione di ciò, instaurarsi una dinamica di assecondamento rispetto a ciò che l'adulto "si attende o teme di sentire"[24]. E' altresì noto che il meccanismo suggestivo può esprimersi non soltanto attraverso la domanda posta dall'adulto, ma può anche derivare da un complesso di fattori associati, non ultimi quelli di carattere gestuale ed emotivo, attraverso i quali l'adulto, spesso in modo inconsapevole, fa comprendere al bambino l'oggetto della propria aspettativa.

 

Ulteriore forma, meno diretta, ma ugualmente distorcente, di inquinamento delle dichiarazioni può poi derivare, pur in assenza di suggerimento (anche indiretto) di contenuti, dalla c.d. "confabulazione forzata" conseguente alla pressione psicologica esercitata dall'interrogante ‑ anche qui vieppiù efficace se aggravata dal coinvolgimento emotivo e dal legame affettivo ‑ a fronte della quale il minore può essere indotto ad esprimere una qualche narrazione ricorrendo ad elementi fantastici o tratti dal proprio patrimonio di esperienze.

 

Il funzionamento di tali meccanismi è stato autorevolmente ed ampiamente illustrato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dalla consulente della difesa R., prof.ssa Giuliana Mazzoni[25], la quale, trattando della confabulazione, ha precisato che gli esperimenti effettuati nelle varie ricerche scientifiche sul tema[26] hanno dimostrato che. di fronte alle pressioni esterne, soprattutto i bambini in età prescolare sono propensi a fornire resoconti inventati (nella maggior parte dei casi dopo aver inizialmente opposto qualche forma di resistenza, più raramente con immediatezza) ed ha altresì spiegato che dalle medesime ricerche è emerso che la riproposizione reiterata di domande induttive o di interrogatori pressanti è in grado di determinare in breve tempo (circa due settimane) l'assorbimento, da parte del minore, delle informazioni ricevute o dell'iniziale spunto fantastico, provocando la formazione di falsi ricordi. Ha aggiunto, infine, che nell'ambito delle narrazioni conseguenti a confabulazione e su gestione è molto difficile distinguere gli elementi reali da quelli frutto di invenzione, atteso che questi ultimi non necessariamente si palesano tutti connotati da evidente inverosimiglianza[27].

Ciò posto, riguardo a confabulazione e suggestione va però precisato che, come riconosciuto anche dalla stessa consulente, non tutti i minori sono suggestionabili o portati alla confabulazione e che non esiste test per stabilire se il minore sia suggestionabile o meno[28] donde l'elemento di suggestione di una domanda si valuta solo in base alla risposta che viene data"[29] Ne consegue che la risposta che viene fornita alla domanda suggestiva non può essere ritenuta non veritiera o inattendibile in ragione solo del tenore della domanda, ma la valutazione deve essere condotta sulla base del contenuto della risposta e del complessivo comportamento del minore mentre rende la risposta, anche se ‑ occorre aggiungere ‑ ciò non significa che l'unico indice di suggestività sia dato dalla perfetta adesione della risposta alla domanda dell'interrogante, poiché non solo la suggestione può, evidentemente, intersecarsi con la confabulazione, ma, come chiarito anche dallo stesso consulente del PM, dr. Marco Lagazzi, fenomeni di induzione suggestiva nei confronti dei minori possono verificarsi in forme diverse e possono ingenerare, soprattutto quando la suggestione è meno intensa, anche dichiarazioni parzialmente o anche ampiamente difformi[30] [31]

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[1] Sul punto va richiamata la ricostruzione dei fatti offerta dall'organo dell'accusa nelle due memorie datate rispettivamente 19.02.2007 ed il 19.03.2007, illustrative degli argomenti (già esposti nella discussione orale) posti a fondamento delle richieste conclusive.

[2] Cfr. memoria PM 19.03.2007, p. 9.

 

[3] Con riguardo alla collocazione dei fatti dì abuso nella palestra dell'asilo deve osservarsi che l'indicazione proviene da un gruppo di bambini (M. B., B. D., P. C., A. P., S. S. S., M. E. D.) le cui rivelazioni si collocano a partire dal mese di settembre del 2003 ‑ossia in tempo successivo rispetto alle prime (che datano a partire dal mese di maggio 2003) ‑ e che appartengono tutti, fatta eccezione per la P., alla medesima sezione (sezione verde).

In proposito va altresì segnalato che, alla luce del tenore delle dichiarazioni dei suddetti minori, il Pubblico Ministero ha prospettato l'eventualità che il riferimento alla palestra della scuola "più che essere (o essere soltanto) il luogo ove effettivamente avvenivano gli abusi, probabilmente sia stato soprattutto il posto nel quale arrivavano i "cattivi ... a prendere i bambini ed a condurli tanto all'esterno dell'asilo quanto in mi luogo sito nella stessa struttura ... nella quale ... erano presenti numerosi locali, alcuni dei quali in uso a diverse associazioni (cfr. memoria PM 19.03.2007, nota n. 22). Trattasi, peraltro, di mera ipotesi, non sviluppata dall'organo dell'accusa e neppure adeguatamente supportata dalle risultanze processuali.

 

[4] Cfr. in particolare le mappe di cui al doc. 4 prod. PM, il deposto dei testi di P.G. Fico (ud. 16.12.2004, pp. 13 ss.) e Bellagente (u.d. 20.12.2004, pp. 3 ss.) nonché la relazione tecnica. (con allegati mappali e fotografie) depositata all'udienza del 10.04.2006 dall'ing. Carlo Cominotti, consulente della difesa D..

[5] Cfr. teste Fico, ud. 16.12.2004, p. 15.

 

[6] Sull'appartamento dell'imputato ed locali del C.U.D. v., in particolare, quanto affermato

 dal teste Bellagente, autore della perquisizione (lei suddetto appartamento all'udienza del 20.12.2004, pp. 1‑3.

[7] Sul punto, cfr. teste A. (responsabile del servizio scuole materne del Comune di Brescia), ud. 16.1.2.2004 pp. 118 ss., nonché teste B. (funzionario di circolo del servizio suddetto), ud. 6.03.2006, pp. 1.3 ss. Con riguardo alla temporanea apertura dell'accesso di via della Rocca dal 10 al 15 aprile 2003 v., inoltre, la missiva indirizzata dal Comune di Brescia ai genitori dell'asilo in data 9.03.2003, acquisita, sull'accordo delle parti, all'udienza del 6.03.2007.

 

[8] Cfr. doc. n. 1 prod. PM: "Organico" e ""Carta d'Identità" della scuola materna Sorelli; teste A., ud. 16.1.2.2004, pp. 140 ss., nonché p. 143 (ove ha confermato la corrispondenza tra i dati previsti nel documento citato e le reali condizioni operative della scuola nell'anno 2002‑2003).

 

[9] Cfr. teste A., ud. ‑16.12.2004, pp. 1,46 ss. e ‑166‑167 (ove la teste dà conto, per converso, della. presenza al Sorelli della D. e della O. anche nei precedenti anni scolastici).

[10] Il dato nominativo rinviene dalle deposizioni rese dalle stesse in dibattimento: cfr. testi P. e L., ud. 20.12.2004, pp. 128 ss. e 146 ss.; teste S., ud. 6.03.2006, pp. 1.6 ss.

 

[11] Analogamente, anche con riguardo ai tre ausiliari erano previsti tre turni orari (dalle ore 7,20, alle 14,30; dalle ore 9,50, alle ore 17,00 e dalle ore 10,50, alle ore ‑18,00) organizzati in modo da garantire momenti di compresenza.

 

[12] Sul punto, oltre quanto riferito dalle insegnanti del prolungato nelle rispettive deposizioni (v. nota n. 10), cfr. teste A., ud. 16.12.2004, p. 141.

 

[13] Cfr. teste A., Ud. 16.12.2004, pp. 113‑114.

[14] In proposito, cfr. il deposto della teste M. D., che aveva svolto attività dì supplenza nella sezione verde, in sostituzione della maestra O., per circa due mesi (ossia nel periodo compreso tra l'8.01.2003 ed il 28.02.2003): teste D., ud. 6.07.2006, p. 22. Cfr. anche quanto dichiarato dal. teste A. M. (ud. 21.02.2006, pp. 2 ss.), il quale, incaricato della consegna dei pasti presso la scuola, ha riferito che detta consegna avveniva alle ore 11,30 e che si recava poi presso la scuola alle ore 13,15 circa per ritirare i relativi contenitori.

 

[15] Cfr. documentazione acquisita, sull'accordo delle parti, all'udienza del 21.12.2004: richieste di autorizzazione per "uscita didattica" e relativi provvedimenti del Comune di Brescia.

[16] Con riguardo alla posizione assunta dall'organo dell'accusa, deve notarsi che, nella memoria depositata il 1‑9.03.2007 (pp. 623 ss.), il Pubblico Ministero, lungi dal negare validità astratta alla tesi del c.d. reticolo, ha affrontato la tematica nel concreto processuale, esaminando le caratteristiche di una serie di casi giudiziari portati all'attenzione del Tribunale dai consulenti delle difese quale esempio del fenomeno ed evidenziando le difformità con la vicenda oggetto del processo.

 

[17] Cfr. relazione redatta dai periti Angelo Carini e Miriam Masserdotti, datata 28.05.2004, p. 232, in fald. n. 5.

 

[18] Cfr. relazione redatta dai periti Angelo Carini e Miriam Masserdotti, datata 12.02.2004, p. 119, in fald. n. 4.

 

[19] Va precisato che, nell'ambito delle perizie psicologiche svolte durante l'incidente probatorio, il Pubblico Ministero ha nominato, per le valutazioni inerenti dette perizie, i consulenti dr. Camillo Carlucci, neuropsichiatra dell'età evolutiva, operante anche nel campo della psicologia e psichiatria forense, e dr. Marco Lagazzi, medico specialista in psicologia, dottore di ricerca in psichiatrica forense, insegnante universitario, per circa dieci anni, di psicologia giudiziaria ed autore di circa novanta pubblicazioni, alcune delle quali in materia di metodologia dell'indagine in tema di abuso sul minore. Proprio la figura di quest'ultimo consulente assume particolare rilievo per quanto riguarda l'apporto teorico fornito, sia per l'esperienza maturata in campo scientifico, sia per il concreto ruolo svolto di "ausiliario” rispetto al Dottor Carlucci sul profilo specifico della metodologia" Sul punto, cfr. esame Lagazzi ud. 5.11.2005, pp. 13‑15.

[20] Cfr. esame Lagazzi, ud. 5.12.2006, p. 49: Allora, rispetto ai singoli casi, ripeto, il mio lavoro è stato: partecipare alle riunioni di definizione metodologica con i periti del G.I.P.; dopo di che ho partecipato con il Dottor Carlucci alla visione di alcune delle cassette relative ai minori, onestamente non mi ricordo di quali, perché mi era stato chiesto specificamente di verificare se e quanto le domande poste dai periti fossero suggestive; dopo di che ho avuto copia della relazione dei periti del G.I.P. Quindi ho esaminato le, diciamo valutazioni dei periti del G.I.P. rispetto ai minori e quindi ho studiato quella relazione scritta"; ud. 19.12.2005, p. 59: "...immediatamente dopo la mia prima audizione dibattimentale in questa sede mi è stata trasmessa copia della perizia resa per il G.I.P. dai dottori Carini e Masserdotti, mi pare, unitamente a copia della relazione del Dottor Carlucci. Poi, ancora successivamente, ho ricevuto copia della trascrizione relativa alla B. L., cioè, ovverosia, cassetta allegata al verbale Sit di N. S. del 21 Maggio 2003, e poi la trascrizione dell'audizione dibattimentale, quindi in questa sede, di O. G. ' S. N., M. R. e B. N.. Quindi questi sono gli elementi che, anche ai fini poi del controesame credo sia doveroso precisare ".

 

[21] Cfr. esame Lagazzi, ud. 19.12.2005, pp. 74‑75: "Nel caso concreto, a quanto ne so, le prime dichiarazione dei genitori davanti al Pubblico Ministero, sono avvenute pochissimi giorni dopo le prime rivelazioni e nella fattispecie la riunione del 18 Maggio dei genitori E' chiaro che è da liti punto di vista psicologico abbastanza difficile pensare che queste... cioè tanti genitori si convincano nel giro di pochi giorni di un qualcosa che viene detto a loro adesso terzi. Ovviamente si può ipotizzare, questo potrebbe essere ipotizzabile nel momento in cui fosse stato descritto in questa primissima riunione una serie di elementi così marcati e così decisivi da indurre un'immediata adesione dei genitori. Sento una verità assoluta, una verità lampante e quindi mi adeguo immediatamente" p. 76: "Io ho visto dei casi di genitori letteralmente che entrano con un convincimento, ed escono con un altro da una riunione nel momento in queste, questa riunione erano fatte, erano convocate dai servizi sociali o da un Consulente del Pubblico Ministero" ;

 

[22] Cfr. esame Lagazzi, ud. 19.12.2005, p. 97: Lei, dottor Lagazzi, alla luce di quanto ha potuto verificare, costi può dire riguardo ti possibili cause alternative, ipotesi alternative rispetto a tutti i dati riscontrati nei minori? Le chiedo ovviamente liti, giudizio complessivo.

LAGAZZI: Ripeto, salvo che andiamo ad un fenomeno di colonizzazione mentale dei vari genitori nell'ambito delle riunioni che si sono tenute ad opera di liti leader, colonizzazione mentale che poi si è estesa da parte di ognuno di loro, ai bambini e così via e quindi un fenomeno molto rilevante dal punto di vista psicologico collettivo"

[23] Cfr., fra le altre, Cass., sez. 3, sent. 1‑1.07.2003, Ferranti nonché Cass., Sez. 3, sent. 6.04.2004, Di Donna

[24] Cfr. Cass., sent. 17.01.2007, P.G. in proc. Coppetti.

 

[25] Cfr. la relazione scritta depositata all'udienza del 13.06.2006, pp. 8‑11, nonché il volume: La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori, Giuffré, Milano, 2000, pp. 95 ss., allegato alla stessa relazione.

Va sottolineata, a fronte della veste processuale di esperta di parte, la peculiarità della consulente, professore di psicologia presso università inglese, nonché dedita specificamente, dal '1987, allo studio della memoria degli adulti e dei bambini, autrice di numerose pubblicazioni sul tema e titolare di collaborazioni Internazionali con il Canada, l'Australia, gli Stati Uniti, la, Nuova Zelanda e vari, Paesi europei. Trattasi di un curriculum che non consente di dubitare dell'attendibilità del contributo teorico offerto in dibattimento, peraltro rinveniente, come si è detto, oltre che dalla relazione e dall'esame orale, anche dal menzionato studio scientifico, pubblicato in epoca ben anteriore all'emersione della vicenda oggetto del processo.

 

[26] Sul tema, nella consulenza, oltre ad un lavoro della stessa prof.ssa Mazzoni, viene richiamata la seguente bibliografia: Ackil, J.K. & Zaragoza, M.S. (1998). Developmental differences in eyewitness suggestibility and memory of source in Journal of Experimental Child Psychology. Special Early Memory. pp. 60, 57‑83; Principe G.F. e Ceci S.J. (2002), 'I saw it with my own ears": The effect of peer conversation on preschoolers reports of nonexperienced events, in Applied Cognitive Psychology, pp. 1‑25; Principe G.F., Ornstein P.A., Baker‑Ward L. & Gordon B.N. (2000). 'File effects of intervening experiments on children's memory for a physical examination, in Applied Cognitive Psychology, pp. 14, 59‑80.

 

[27] Cfr. relazione scritta, pp. 9‑11, nonché esame Mazzoni, ud. 16.05.2006, pp. 16‑17, 89.

 

[28] Cfr. esame Mazzoni, ud. 16.05.2006, p. 64.

 

[29] Cfr. esame Mazzoni, ud. 16.05.2006, p. 95.

 

[30] Cfr. esame Lagazzi, ud. 1.9.12.2005, p. 78. Va soggiunto, tuttavia, che, secondo il consulente del PM, in questi casi è più semplice smascherare la suggestione, poiché, adottando opportuni accorgimenti, è possibile verificare se vi sia effettiva adesione emotiva del bambino al racconto: cfr. esame Lagazzi, ud. 5.11.2005, pp. 32‑33: "Parlando in termini più generali. Noi, intendo dire chi fa il nostro mestiere non il caso concreto, cioè in letteratura sono descritti molti casi di suggestione da parte dei genitori, talmente forte e talmente pervasiva da indurre nei bambini non solo una dichiarazione a livello cognitivo, ma anche proprio da indurre emozione, angosce, che i bambini vivono come ve‑re. Questo accade però quando noi abbiamo dei genitori che siano, ad esempio, portatori di malattie mentali. Ad esempio un genitore schizofrenico paranoide, vive in maniera talmente intensa le sue percezioni, che so, quella della porta chiusa entra liti entità malvagia che fa del male a tutti, che ovviamente questa quota emotiva è talmente alta che la trasmette immediatamente al bambine. Un altro esempio classico è quello della sette religiose, nel quali c'è una credenza spesso patologica, per noti dire delirante, condivisa, che viene trasmessa esattamente in maniera altrettanto profonda ai bambini. Nel momento in cui noi abbiamo semplicemente liti contesto, ad esempio i tanti casi di abuso noi abbiamo genitori che si parlano, si riuniscono, cercano anche di fare fronte a determinate evenienza che accadono che sono traumatiche anche per loro. Però quello che noi riscontriamo (quello che Gulotta chiama il fattoide) quando c'è una narrazione di liti evento che viene costruita in buona fede, quindi al di fuori di patologia, di deliri etc. noi abitualmente rischiamo i bambini che hanno una aderenza cognitiva, molto marcata, ma non altrettanta aderenza emotiva".

 

[31] Ciò posto, mette conto rilevare, che, sul punto, il Pubblico Ministero, proprio riprendendo le argomentazioni della consulente della difesa, ha obiettato che "dalle ricerche fatte nel campo risulta che l'effetto di suggestione dipende in larga misura dalla plausibilità dell'evento, e dunque dalla riconducibilità di questo evento agli schemi mentali preesistenti del bambino, e che più una cosa è implausibile più è difficile creare un racconto falso", ed ha perciò osservato che "certamente l'esperienza di abuso sessuale noti può ritenersi plausibile rispetto all'esperienza di liti bambino" (cfr. memoria PM 19.03.2007, p. 635). Trattasi, tuttavia, di notazioni viziate, ad avviso del Collegio, da eccessivo meccanicismo e che non resistono, a ben vedere, alle spiegazioni fornite dalla consulente, la quale, pur convenendo circa la maggiore difficoltà di indurre ricordi falsi riguardanti eventi implausibili, ha spiegato: a) che i bambini hanno criteri di plausibilità diversi da quelli degli adulti, sicché ciò che è implausibile per l'adulto non necessariamente lo è per il bambino; b) che un evento implausibile se confermato al bambino da fonte per lui autorevole, può diventare plausibile e di seguito trasformarsi in un evento suscettibile di essere ricordato (Cfr. esame Mazzoni, ud. ‑16.05.2006, p. 961‑97: "Un evento implausibile per il bambino, in realtà i bambini hanno criteri di plausibilità diversi da quelli degli adulti quindi è difficile capire cosa è una  cosa implausibile per liti bambino. Quindi, quello di solito viene eventualmente inserito sono elementi che sono implausibili per un adulto. 1 bambini riportano questi elementi implausibili un po' meno rispetto agli elementi plausibili ( ... ) la plausibilità gioca un ruolo per l'appunto nel bambini gioca un ruolo molto minore ... il livello di plausibilità cambia nel senso che una cosa che all'inizio è implausibile, se qualcuno che è esperto ti dice "In realtà questa cosa succede", diventa plausibile. E quindi, voglio dire, è mi concetto estremamente relativo ed è modificabile, quindi qualcosa che poi diventa plausibile diventa anche ricordabile")

 


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