La Suprema Corte di Cassazione
bacchetta Giudici, Periti e Tutori
La sentenza riportata in calce sostanzia alcuni fondamentali
principi che da tempo si attendevano per riportare i
processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei
di competenza, precisando quanto segue:
1.
la compatibilità e l’attendibilità delle
dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del
Giudice;
2.
il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo
psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti
e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue
condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e
riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è
testimone;
3.
la risposta allo stress è aspecifica per cui le
stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare
sia dall’abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da
entrambi i fattori o per altre cause;
4.
è dimostrato scientificamente che un bambino, quando
è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di
persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la
risposta compiacente che l’interrogante si attende e che
dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;
5.
gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano
ricordando” mentre i bambini “ricordano
raccontando”;
6.
solo le primissime dichiarazioni spontanee sono
quelle maggiormente attendibili perché non “inquinate” da
interventi esterni che alterano la memoria dell’evento;
7.
è vietato demandare all’esperto la valutazione della
compatibilità e dell’attendibilità del minore.
La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini in merito
alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che
certamente saranno di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa
per un’autentica tutela.
Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il Centro
documentazione sui falsi abusi conduce quotidianamente
trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i
tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro
ruolo senza prevaricare le competenze altrui e i Giudici non
potranno demandare, nel conferire l’incarico, le loro
responsabilità ai periti.
Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per
una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà
ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si
incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma
comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.
|
La sentenza è stata commentata dall’Avv. Prof.
Guglielmo GULOTTA, Ordinario della Facoltà di
Psicologia presso l’Università degli Studi di
Torino, durante la lezione
“La
lettura e la valutazione dell’ascolto del minore e
della consulenza psicologica.
Sindrome di alienazione parentale. Il ruolo del
difensore”
tenuta il
16 marzo 2007 nell’Aula Magna del Tribunale di
Torino all’interno della
Scuola per la
formazione dell’avvocato della famiglia e del minore
2007, corso organizzato dal
Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino
(dal 30 gennaio al 9 luglio 2007).
L’incontro è stato registrato, per gentile
concessione dell’oratore, dal Centro di
documentazione falsi abusi sui minori e il
relativo DVD è disponibile, per quanti lo
richiedano, al sito internet o all’indirizzo di
posta elettronica:
www.falsiabusi.it
info@falsiabusi.it |
♣
Cass. pen., sez. III, 08-03-2007 (17-01-2007), n. 9817 - Pres.
Grassi Aldo - Rel.
Squassoni Claudia - P.M. G. Izzo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 27 maggio 2004, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Livorno ha ritenuto [C.F.]
responsabile del reato continuato di violenza sessuale ai
danni della minore infraquattordicenne [E.] e concesse. le
attenuanti generiche ed applicata. la diminuente del rito
abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi due
e giorni venti di reclusione oltre alle sanzioni accessorie;
la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di
Firenze con decisione 24 ottobre 2005.
I Giudici di merito hanno ritenuto attendibile e credibile
il racconto accusatorio della giovane vittima ( di anni
undici all’epoca del fatti), innanzi tutto, per le modalità
espressive in sintonia con la sua età e per il contenuto
delle sue dichiarazioni coerenti, logiche e corredate da
numerosi dettagli che non possono essere il frutto di
suggestione o invenzione; anche la consulente - hanno
rilevato i Giudici - che ha esaminato la minore ha ritenuto
attendibile la sua narrazione.
La Corte ha preso in considerazione la tesi della difesa
secondo la quale [E.] era in rapporto di grave
conflittualità con la madre ritenuta, nella errata
convinzione che avesse una. relazione sentimentale con
l’imputato, la causa della separazione di genitori; in tale
contesto, secondo la difesa. andavano inquadrati i fatti per
cui è processo e le accuse che sono il frutto della
colpevolizzazione della figura materna. e dello
ingiustificato risentimento verso l’imputato.
Per confutare tale prospettazione, Corte ha. rilevato come
la giovane avesse percepito il vero circa la relazione tra
la madre ed il [C.F.] e non fosse stata condizionata da
suggestioni o induzioni degli adulti di riferimento; i
Giudici hanno escluso che il padre o altri abbiano
interferito sulle dichiarazioni della minore ed hanno
ritenuto che la conflittualità. familiare non potesse essere
causa di inquinamento della sua attendibilità.
La Corte non ha concesso la richiesta attenuante speciale,
di cui all'art. 609 bis cp, osservando come la sfera
sessuale della minore fosse stata invasa probabilmente in
modo più grave di quanto risultava nel capo di imputazione.
Per l'annullamento della sentenza, ricorrono in Cassazione
il Procuratore Generale della Repubblica e l'imputato.
Il primo sostiene che la motivazione della sentenza è un
esempio di pensiero "circolare" e trascura varie
problematiche ed., in particolare:
ü
non tiene presente il clima di accesissima
conflittualità parentale e le modalità di assunzione delle
prime confidenze rese dalla minore :in seguito a domande
inducenti, suggestive e chiuse;
ü
non considera che le dichiarazioni della
giovane nello incidente probatorio ( avvenuto a tre anni di
distanza dai fatti, quando [E.] era stata ripetutamente
sentita sugli episodi in esame) sono inquinate da un “insipiente
malgoverno” delle sue precedenti audizioni: la
costanza delle narrazioni può essere il frutto delle
riproduzione di dichiarazioni indotte;
ü
sottovaluta la circostanza che mancano
indicatori specifici di abuso sessuale e valorizza gli esiti
della consulenza condotta con metodo inappropriato.
Nell’atto di ricorso, l’imputato deduce:
ü
che la motivazione della impugnata sentenza è
apodittica, non affronta le confutazioni difensive e non
esplicita la ragione per la quale sano inattendibili le
prove contrarie;
ü
che la valutazione sulla credibilità delle
accuse è stata demandata al consulente del Pubblico
Ministero senza tenere conto delle diverse conclusioni di
quello della difesa;
ü
che i Giudici non hanno usato quella cautela e
quel rigore che, le dichiarazioni di minori vittime di reati
sessuali esigono in particolare quanto costituiscono l'unica
fonte probatoria;
ü
che l’esclusione di possibili condizionament:i
sulla ragazza per il clima di conflittualità familiare e di
elementi di sospetto per suggestioni o esaltazioni
fantastiche si basa esclusivamente sul convincimento
personale dei Giudici;
ü
che, nel non concedere la speciale attenuante,
la Corte ha superato l’ambito della contestazione.
*****
La particolare difficoltà che il caso pone si incentra nella
circostanza che l‘unica voce accusatoria è rappresentata
dalle dichiarazioni di una bambina che era in condizione di
plateale conflittualità con la madre verso la quale nutriva
un astio profondo come risulta da uno scritto agli atti e
riportato in sentenza; il sentimento di rancore era
originato dalla relazione della madre con l'imputato che la
bambina percepiva quale causa della crisi familiare.
Come nella quasi totalità dei reati sessuali, mancano
testi o riscontri diretti alle accuse e, nel caso
concreto, sono carenti nella bambina sintomi collegabili al
trauma sessuale. La piccola presentava qualche disagio di
equivoca genesi che ben può essere attribuito, come ha
sostenuto l'imputato, alla situazione familiare ed alla
separazione dei genitori; è noto che la risposta allo
stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e
comportamentali possono derivare sia dall'abuso sessuale sia
dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori.
In tale contesto - e correttamente - i Giudici di merito
hanno affidato la valutazione della minore ad un esperto il
quale avrebbe dovuto fornire solo le indicazioni e gli
strumenti sui quali fondare la decisione; il
consulente avrebbe dovuto precisare quale fosse lo sviluppo
psichico della minore, le sue capacità di comprendere i
fatti e di rievocarli in modo utile ed indicare quali
fossero le sue condizioni emozionali, indagare sulle
dinamiche parentali e riferire come [E.] avesse percepito e
vissuto gli episodi per cui è processo.
I Giudici, invece, hanno sostanzialmente demandato
all’esperto il compito, che non è delegabile, di valutare la
attendibilità della dichiarante ed, inoltre, non hanno preso
in esame, neppure per confutarle, le differenti conclusioni
del consulente della difesa.
Ciò posto, si deve puntualizzare
come nessuna emergenza giustifichi la conclusione che la
bambina abbia architettato un consapevole mendacio per
accusare l'imputato e, di riverbero, la madre (anche perché
il racconto pare troppo bene strutturato per essere il
frutto di una sua confabulazione) o che [E.] abbia ripetuto
una trama narrativa calunniosa da altri predisposta.
Tuttavia è prospettabile una residua alternativa, oltre a
quelle ricordate e, cioè, che la bambina abbia frainteso la
realtà dal momento che è stata l'involontario veicolo di
altrui sospetti che ha convalidato dando vita ad un circolo
vizioso di scambi comunicativi attraverso i quali il
fraintendimento, anziché risolversi. è stato amplificato in
modo esponenziale.
Una tale ipotesi non è teorica stante il clima familiare in
cui [E.] era inserita.
E' sperimentalmente dimostrato che un. bambino, quando è
incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone
che hanno una influenza su di lui ( e ogni adulto è per un
bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta
compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, in
buona parte, dalla formulazione della domanda.
Si verifica un meccanismo per il quale il bambino
asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso
si attende, o teme, di sentire; l’adulto in modo
inconsapevole fa comprendere l'oggetto della sua.
aspettativa con la domanda suggestiva che formula al
bambino. In sintesi, l'adulto crede di chiedere per sapere
mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su
ciò che ritiene sia successo.
Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di
intervista che implicano la risposta o che trasmettano
notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle
informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue
risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico;
gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti
“raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano
raccontando” strutturando, cioè, il ricordo sulla base della
narrazione fatta.
Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si
consolida nel tempo e viene percepita come corrispondente
alla realtà.
Tale accadimento è possibile perché la naturale
propensione della mente umana è verificazionista; quando ci
formiamo una idea, tendiamo naturalmente ed
inconsapevolmente a confermarla attraverso l'acquisizione di
nuove informazioni coerenti con la stessa ed a destinare un
trattamento opposto a quei dati che sembrano andare in
direzione contraria.
Tale via non è stata percorsa dai Giudici di merito
che sbrigativamente hanno escluso interferenze di adulti o
elementi, comunque inquinanti la narrazione della giovane.
Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, non
era importante avere come referente le asserzioni di [E.] al
momento dell’incidente probatorio quando ormai i
ricordi, veri o falsi che fossero, si erano consolidati per
la loro reiterazione prolungata nel corso di tre
anni. A questo punto era ormai impossibile discernere tra
una memoria genuina ed una indotta.
Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le
primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente
attendibili proprio perché non “inquinate” da interventi
esterni che possono alterare la memoria dell’evento.
Pertanto, importante era l'indagine sulla genesi delle prime
narrazioni che, sempre opportuna quando il dichiarante è un
minore, si imponeva nel caso dal momento che [E.] non si è
confidata spontaneamente, ma su insistenza della nonna
patema preoccupata per la situazione di disagio della
nipote; inoltre, il contesto era fortemente a rischio di,
pur involontarie, manipolazioni sulla minore per la
ricordata conflittualità familiare e per i sentimenti
negativi della bambina nei confronti della madre.
Nessuna verifica è stata effettuata
per valutare la suggestionabilità di [E.] ad opera delle
reiterate domande della nonna o per sondare le modalità con
le quali la piccola è stata interrogata dai parenti e dal
legale del padre che l’ha sentita in un clima di acceso
contenzioso giudiziario.
Solo all’esito di questa disamina si poteva escludere
che la minore avesse subito interventi induttivi da parte
dei suoi numerosi intervistatori (nonna, padre,
operatori vari).
Dopo il controllo sulla genuinità del racconto di [E.], si
doveva procedere allo esame delle caratteristiche generali e
dei contenuti delle dichiarazioni rese nel corso dello
incidente probatorio; in assenza della ricordata verifica,
anche la costanza e la coerenza del narrato potrebbe essere
una conferma della ipotesi che [E.] ripeteva un canovaccio
da altri suggerito.
II Collegio sì rende conto che la analisi si prospetta non
facile stante il lasso di tempo trascorso dai fatti e
l’affievolirsi dei ricordi nei protagonisti della vicenda.
Tuttavia la ricostruzione delle modalità con le quali la
maieutica degli interroganti ha dato corpo alla narrazione
di [E.], per la peculiare situazione in cui ha avuto origine
la notizia di reato, si presenta con i connotati della
necessità ed è la indefettibile premessa per concludere per
l'attendibilità, o meno, della minore.
Per le esposte ragioni, la Corte annulla la impugnata
sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Firenze.
PQM
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Firenze.
Roma, 17 gennaio 2007
Il Presidente
L’estensore