Corte di
appello di Brescia, sez. I, sent. 24/01/2005 n. 100
(dep.
01/03/2005)
Pres.
Giacomo Sartea
GIUDIZIO DI REVISIONE - NUOVA PROVA - PERIZIA PSICOLOGICA
E’ possibile
sottoporre a revisione una sentenza di condanna anche quando
le nuove prove richieste per la riapertura del processo
consistono in fatti probatori già utilizzati dalla difesa o
comunque conoscibili dall’esame degli atti del dibattimento
di primo grado, ma che il giudice non ha utilizzato nella
formazione del proprio convincimento nemmeno indirettamente,
allorquando tali fatti probatori, unitamente ad altri, come
una nuova consulenza tecnica di parte, appaiono sufficienti
per dimostrare che il condannato dev’essere prosciolto.
Ai fini
dell’accoglimento del giudizio di revisione costituisce
nuova prova la perizia psicologica, frutto di una
metodologia e una tecnica non precedentemente utilizzata,
che va ad invalidare le risultanze degli esami peritali e
delle dichiarazioni testimoniali rese nelle precedenti fasi
del procedimento.
Nel caso di specie la difesa ha rinvenuto
fotografie del bambino sul letto con la nonna paralitica che
lo occupa, letto sul quale il bambino aveva dichiarato alla
madre che si sarebbero commessi atti sessuali nei suoi
confronti, unitamente a una nuova consulenza tecnica di
parte che, attraverso l’utilizzo della scienza psicologica,
ha messo in luce gravi errori interpretativi nei quali erano
incorsi i primi giudici.
Corte di
appello di Brescia, sez. I, sent. 24/01/2005 n. 100
(dep.
01/03/2005)
Pres.
Giacomo Sartea
ABUSO
SESSUALE SU MINORE - DICHIARAZIONE DE RELATO - MUTACISMO
ELETTIVO - INTERPRETAZIONI DELLE DICHIARAZIONI DEL BAMBINO
DA PARTE DELL'ADULTO - CARTA DI NOTO
In un
procedimento di abuso sessuale a danno di minore in età
prescolare, non può essere considerata sufficiente al fine
di provare la colpevolezza del presunto abusante la
dichiarazione de relato della madre quando tale
testimonianza indiretta si basi sulle dichiarazioni fatte da
un minore affetto da “mutacismo elettivo” disturbo
caratterizzato dalla incapacità di comunicare se non con
particolari soggetti, nel caso di specie solo con la madre,
e soltanto attraverso un limitatissimo vocabolario, nella
fattispecie composto da una decina di parole. Tanto più
quando la madre si sia giocoforza resa interprete delle
dichiarazioni del bambino e abbia filtrato tali
dichiarazioni, rese più con gesti che con parole, attraverso
i suoi convincimenti. Altresì non può essere considerata
sufficiente la consulenza della psicologa incaricata
dell’analisi delle dichiarazioni del minore, quando tale
consulenza non rispetti quelli che notoriamente sono i
criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d.
Carta di Noto, ormai generalmente adottata, non essendo
stati né registrati né relazionati volta per volta gli
incontri con il bambino allo scopo di poter verificare le
modalità ed il contenuto degli stessi, né essendo state
controllate le dichiarazioni della madre in relazione al
particolare vissuto di costei.
Nel caso di
specie l’imputato era stato condannato ad anni sei di
reclusione dal Tribunale di Busto Arsizio per i reati di
violenza sessuale aggravata e violenza privata commessi nei
confronti del proprio figlio minore, all’epoca dei fatti di
circa tre anni di età. La sentenza, che nella motivazione
faceva principalmente riferimento alle dichiarazioni della
madre del presunto abusato, ex coniuge dell’imputato, e alle
dichiarazione della consulente psicologa incaricata
dell’analisi delle dichiarazioni del minore. Il giudizio è
stato confermato in appello e la Corte di Cassazione ha
rigettato il ricorso proposto dalla difesa dell’imputato,
osservando che non erano riscontrabili nella sentenza di
secondo grado né violazioni di legge, né vizi di
motivazione. La Corte di Appello di Brescia ha però in
seguito accolto la domanda di revisione presentata dai
difensori dell’imputato, ammettendo nel giudizio le nuove
prove, rappresentate da quattro esami testimoniali, una
nuova consulenza tecnica e alcune foto, prove in parte tese
ad invalidare le dichiarazioni della madre e la consulenza
della psicologa, in parte a dimostrare l’impossibilità
obiettiva dei fatti ascritti al condannato. E’ stato così
mostrato come da una parte nelle poche ore concesse
all’asserito abusante per vedere il figlio questi si
trovasse o alla guida della sua auto o in compagnia dei
parenti, il che rendeva inverosimile la possibilità della
commissione dei gravi abusi sessuali ascrittegli. Dall’altra
come non esistesse alcuna prova obiettiva sulla colpevolezza
dell’accusato. Tutto era basato sulle dichiarazioni che l’ex
moglie faceva dei racconti del figlio, peraltro liberamente
interpretati, e su di una consulenza tecnica che non
rispettava alcun parametro previsto in questi casi dalla
Carta di Noto, documento contenente regole generalmente
adottate durante l’esame delle testimonianze dei minori in
casi di asseriti abusi sessuali ai danni degli stessi, né
teneva conto del vissuto di quest’ultima. Vissuto che nel
caso di specie presenta un quadro al limite del patologico
nel desiderio ossessivo della donna di avere un figlio.
Questa infatti, non appena rimase incinta, abbandonò il
marito senza darne una spiegazione plausibile e si rifugiò
presso i genitori togliendo progressivamente ogni spazio
all’ex coniuge nel rapporto con il bambino neonato, fino
alla richiesta ed al conseguimento dell’adozione del bambino
da parte del nuovo marito).
La
Corte di Appello di Brescia ha così accolto la domanda di
revisione, revocando la sentenza definitiva ed assolvendo
l’asserito abusante per insussistenza del fatto.