IL CODICE DEONTOLOGICO MAGISTRATI
Premessa
Il
seguente
testo del
“codice
etico” è
stato
adottato dal Comitato Direttivo
Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati,
a seguito di
un’ampia
consultazione degli associati, nel
termine prescritto
dall’art.
58 bis
del
decreto
legislativo n. 29/93
(introdotto dal decreto legislativo
n. 546/93).
L’ANM,
pur
ritenendo
di
dubbia
costituzionalità
tale
norma
sia
sotto
il profilo
dell’eccesso di delega sia sotto
quello della violazione
della riserva assoluta di legge in materia di
ordinamento giudiziario, ha ritenuto
di darvi attuazione considerando comunque opportuna
l’individuazione delle regole etiche cui,
secondo il
comune sentire dei magistrati, deve espirarsi il loro
comportamento.
Si
tratta,
peraltro, di
indicazioni
di
principio
prive di
efficacia giuridica,
che si
collocano
su un piano diverso rispetto alla
regolamentazione
giuridica degli illeciti disciplinari.
L’operata individuazione di
norme di comportamento, ispirate all’attuazione dei valori
morali
fondamentali propri dell’ordinamento
della categoria, è inevitabilmente condizionata
dall’assetto
normativo
vigente e
dalla
ricognizione
delle
questioni di
maggiore
rilevanza attuale: per ogni eventuale modifica e
aggiornamento delle norme così individuate
sarà seguita la medesima procedura, che prevede la
sottoposizione
di un progetto alla discussione
delle sezioni
locali
dell’ANM
e la
successiva
approvazione
da parte
del
Comitato
Direttivo Centrale.
I Le regole
generali
Art. 1 – Valori e principi
fondamentali
Nella
vita sociale
il
magistrato
si comporta
con
dignità,
correttezza,
sensibilità
all’interesse
pubblico.
Nello
svolgimento
delle
sue
funzioni
ed in
ogni
comportamento professionale
il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di
indipendenza e di imparzialità.
Art. 2 – Rapporti con i
cittadini e
con gli utenti della giustizia
Nei rapporti con i cittadini e con
gli utenti
della giustizia il magistrato
tiene un comportamento
disponibile e rispettoso
della personalità e della
dignità altrui e respinge ogni
pressione,
segnalazione
o
sollecitazione comunque
diretta
ad influire
indebitamente sui tempi e sui modi di
amministrazione della giustizia.
Nelle
relazioni
sociali
ed istituzionali
il
magistrato non
utilizza
la sua
qualifica al
fine di
trarne vantaggi personali.
Art. 3 – Doveri di operosità e
di aggiornamento professionale
Il
magistrato
svolge le sue
funzioni con diligenza
ed operosità.
Conserva ed accresce
il proprio patrimonio
professionale
impegnandosi
nell’aggiornamento
e
approfondimento
delle
sue conoscenze
nei settori in
cui
svolge la
propria attività.
Art. 4 – Modalità di impiego delle
risorse dell’amministrazione
Il
magistrato
cura che i mezzi, le dotazioni e
le risorse d’ufficio siano impiegati
secondo la
loro destinazione istituzionale,
evitando ogni
forma
di spreco o di cattiva utilizzazione, nel
perseguimento
di obiettivi di efficienza
del servizio giudiziario.
Art. 5 – Informazioni
di ufficio. Divieto di utilizzazione
a fini non istituzionali
Il
magistrato
non
utilizza
indebitamente
le informazioni di
cui
dispone
per
ragioni
d’ufficio e non fornisce o richiede informazioni
confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento
o sull’esito di essi.
Art. 6 – Rapporti con la stampa
e con gli altri mezzi
di comunicazione di massa
Nei
contatti
con la
stampa
e con gli altri
mezzi
di comunicazione il
magistrato
non sollecita
la pubblicità
di notizie attinenti
alla
propria
attività di ufficio.
Quando non è tenuto al segreto o
alla riservatezza
su informazioni conosciute per
ragioni del
suo ufficio
e
ritiene di
dover
fornire
notizie
sull’attività
giudiziaria, al fine di
garantire la corretta informazione
dei
cittadini
e
l’esercizio
del diritto di cronaca,
ovvero di tutelare
l’onore e la
reputazione dei cittadini,
evita la costituzione o
l’utilizzazione di canali informativi
personali riservati o privilegiati.
Fermo
il principio di piena libertà di
manifestazione
del pensiero, il magistrato
si ispira a criteri
di equilibrio
e misura
nel rilasciare dichiarazioni
ed interviste ai giornali e agli
altri mezzi di comunicazione di massa.
Art. 7 – Adesione ad associazioni
Il
magistrato non
aderisce ad associazioni che
richiedono la prestazione di promesse
di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza
sulla partecipazione
degli associati
II
Indipendenza,
imparzialità, correttezza
Art. 8 – L’indipendenza del
magistrato
Il
magistrato
garantisce
e
difende
l’indipendente
esercizio
delle
proprie funzioni
e mantiene una immagine di
imparzialità e
di indipendenza.
Evita
qualsiasi
coinvolgimento
in
centri di
potere
partitici o
affaristici
che
possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne
l’immagine.
Non
accetta
incarichi
né
espleta
attività
che
ostacolino il
pieno
e
corretto svolgimento
della propria
funzione
o che per la
natura,
la
fonte e
le
modalità
del conferimento,
possano comunque
condizionarne
l’indipendenza.
Art. 9 – L’imparzialità
del magistrato
Il
magistrato
rispetta
la
dignità di
ogni persona, senza
discriminazioni
e
pregiudizi di
sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.
Nell’esercizio
delle
funzioni
opera
per rendere effettivo
il valore
dell’imparzialità
impegnandosi a superare
i
pregiudizi
culturali che possono incidere
sulla
comprensione
e valutazione
dei fatti e sull’interpretazione
ed applicazione delle norme.
Assicura che
nell’esercizio delle
funzioni la sua immagine di
imparzialità sia sempre pienamente
garantita. A tal fine
valuta
con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per
gravi ragioni di opportunità.
Art. 10 – Obblighi di
correttezza del magistrato
Il
magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi.
Il
magistrato
che aspiri a promozioni,
a trasferimenti, ad
assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura
non si adopera
al fine di influire impropriamente
sulla
relativa decisione,
né accetta
che altri lo facciano in suo favore.
Il
magistrato si
astiene da ogni intervento
che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle
decisioni concernenti promozioni,
trasferimenti, assegnazioni di
sede e conferimento
di incarichi.
Si
comporta
sempre
con
educazione
e
correttezza;
mantiene
rapporti formali,
rispettosi
della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il
ruolo
del personale amministrativo e
di tutti i
collaboratori.
La condotta nell’esercizio
delle funzioni
Art. 11 – La condotta nel
processo
Nell’esercizio delle sue funzioni,
il magistrato, consapevole del
servizio
da
rendere alla
collettività, osserva gli
orari delle udienze e
delle
altre attività
di
ufficio,
evitando
inutili disagi ai cittadini e ai difensori e
fornendo loro ogni chiarimento
eventualmente
necessario.
Svolge il proprio ruolo con pieno
rispetto di
quello altrui
ed agisce
riconoscendo la pari dignità
delle
funzioni degli
altri
protagonisti del
processo
assicurando
loro le
condizioni per esplicarle al
meglio.
Cura
di
raggiungere, nell’osservanza
delle
leggi, esiti
di giustizia
per
tutte le
parti,
agisce con il massimo
scrupolo,
soprattutto
quando
sia in
questione
la libertà e
la
reputazione delle persone.
Art. 12 – La condotta del
giudice
Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente
il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le
loro
esigenze
pratiche.
Si
comporta
sempre
con
riserbo e
garantisce
la
segretezza
delle camere di consiglio, nonché
l’ordinato e sereno svolgimento
dei giudizi.
Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta
le altrui opinioni,
in
modo
da
sottoporre a continua
verifica
le
proprie
convinzioni e da trarre
dalla
dialettica
occasione di arricchimento
professionale e personale.
Nel
redigere
la
motivazione dei provvedimenti
collegiali espone fedelmente
le
ragioni della decisione,
elaborate nella camera di
consiglio ed
esamina
adeguatamente i
fatti e gli
argomenti prospettati
dalle
parti.
Non sollecita
né
riceve
notizie
informali
nei
procedimenti
da lui trattati.
Nelle
motivazioni
dei suoi provvedimenti
e nella conduzione dell’udienza evita di pronunciarsi
su
fatti o
persone
estranei
all’oggetto
della causa, di emettere giudizi
o valutazioni
sulla capacità
professionale
di altri
magistrati
o dei
difensori, ovvero –
quando non siano indispensabili ai fini
della decisione – sui
soggetti coinvolti nel processo.
Art. 13 – La condotta del
pubblico ministero
Il pubblico
ministero
si comporta con imparzialità
nello svolgimento
del suo ruolo.
Indirizza
la sua
indagine
alla ricerca
della
verità
acquisendo anche gli
elementi
di prova a
favore
dell’indagato
e non
tace al
giudice
l’esistenza
di fatti
a vantaggio
dell’indagato
o dell’imputato.
Evita di esprimere
valutazioni sulle persone delle
parti e dei testi, che non sia
conferenti rispetto
alla
decisione del
giudice
e si
astiene
da
critiche o
apprezzamenti
sulla
professionalità del giudice e dei difensori.
Non
chiede al
giudice
anticipazioni
sulle sue decisioni, né
gli comunica
in via
informale
conoscenze sul processo in corso.
Art. 14 – I doveri del
dirigenti
Il magistrato dirigenti
dell’ufficio
giudiziario
cura l’organizzazione
e l’utilizzo delle risorse personali e
materiali
disponibili in
modo
da ottenere
il
miglior risultato
possibile in
vista del servizio pubblico che
l’ufficio deve garantire.
Assicura
la migliore
collaborazione con gli altri uffici pubblici nel
rispetto delle specifiche competenze
di ciascuna
istituzione. Garantisce
l’indipendenza
dei
magistrati e
la
serenità del
lavoro di
tutti gli
addetti
all’ufficio
assicurando
trasparenza
ed equanimità
nella
gestione
dell’ufficio e respingendo
ogni interferenza esterna.
Cura di essere a conoscenza di ciò che
si verifica nell’ambito dell’ufficio, in
modo da poterne
assumere la
responsabilità
e spiegarne
le ragioni.
Esamina
le lagnanze
provenienti
dai cittadini, dagli avvocati e dagli
altri uffici giudiziari o
amministrativi, vagliandone la fondatezza
e assumendo
i provvedimenti
necessari
ad evitare
disservizi. Anche a tal
fine deve essere disponibile
in
ufficio.
Vigila
sul comportamento
dei
magistrati
e del
personale
amministrativo intervenendo, nell’esercizio dei suoi poteri, per
impedire comportamenti
scorretti.
Redige
con
serenità, completezza
e oggettività
i pareri
e le
relazioni
sui
magistrati
dell’ufficio, così lealmente
collaborando con coloro cui è
messa la vigilanza sui
magistrati, con il
Consiglio giudiziario e con il C.S.M.
Sollecita
pareri
sulle questioni dell’ufficio
da parte
di
tutti
i
magistrati, del personale amministrativo e, se
del caso,
degli
avvocati. Cura l’attuazione
del
principio del
giudice naturale.