CODICE
DEONTOLOGICO
FORENSE
(Il
testo è
aggiornato
con
le
modifiche
introdotte dal
Consiglio
Nazionale
Forense
nella
seduta
del 26
ottobre
2002)
Preambolo
L'avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza,
per tutelare i diritti e gli
interessi
della
persona,
assicurando la conoscenza delle
leggi e
contribuendo in tal modo
all'attuazione dell'ordinamento
per i fini della giustizia.
Nell'esercizio
della sua
funzione, l'avvocato
vigila sulla conformità
delle leggi
ai
principi
della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per
la
salvaguardia
dei diritti
umani e
dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà
e sicurezza e l'inviolabilità
della difesa;
assicura la regolarità del
giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono
essenziali per la realizzazione
e la tutela di questi valori.
TITOLO I – PRINCIPI
GENERALI Articolo 1 – Ambito di applicazione
Le
norme
deontologiche
si
applicano a
tutti
gli avvocati
e praticanti nella loro attività,
nei
loro reciproci rapporti e nei
confronti
dei terzi.
Articolo
2 – Potestà
disciplinare
Spetta agli organi
disciplinari la potestà di
infliggere
le sanzioni adeguate
e
proporzionate
alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono
essere
adeguate alla
gravità
dei fatti
e devono
tener
conto della
reiterazione dei
comportamenti
nonché
delle specifiche
circostanze,
soggettive
e
oggettive,
che hanno
concorso a determinare
l'infrazione.
Articolo 3 – Volontarietà
dell’azione
La responsabilità disciplinare
discende dalla inosservanza dei doveri ed alla
volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato.
Quando
siamo
mossi vari
addebiti
nell'ambito
di uno
stesso
procedimento
la
sanzione deve
essere unica.
Articolo 4 – Attività
all’estero e attività
in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività
professionali
all’estero,
che
siano consentite
dalle
disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto
delle
norme
deontologiche
del
Paese in
cui
viene svolta
l’attività.
Del
pari
l’avvocato straniero, nell’esercizio
dell’attività
professionale
in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al
rispetto delle norme
deontologiche italiane.
Articolo 5 – Doveri di probità,
dignità e decoro
L'avvocato
deve ispirare la propria
condotta
all'osservanza
dei
doveri di
probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto
a procedimento disciplinare l'avvocato
cui sia imputabile un comportamento
non
colposo che
abbia
violato la
legge penale,
salva
ogni autonoma
valutazione sul
fatto commesso.
II - L'avvocato
è
soggetto a
procedimento
disciplinare
per
fatti anche
non riguardanti l'attività
forense quando si riflettano
sulla
sua
reputazione professionale o
compromettano
l'
immagine
della classe
forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato
in un procedimento penale non può assumere
o mantenere la
difesa di altra parte
nello stesso
procedimento.
Articolo 6 – Doveri di lealtà e
correttezza
L'avvocato
deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I - L'avvocato
non deve
proporre
azioni o
assumere iniziative
in giudizio con
mala
fede o
colpa grave.
Articolo
7 – Doveri di fedeltà
E'
dovere dell'avvocato
svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I - Costituisce infrazione
disciplinare
il comportamento
dell'avvocato
che compia
consapevolmente
atti contrari
all'interesse
del
proprio
assistito.
Articolo 8 – Dovere di diligenza
L'avvocato
deve adempiere
i propri
doveri professionali con diligenza.
Articolo 9 – Dovere di
segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché
diritto, primario
e fondamentale
dell'avvocato
mantenere il
segreto sull'attività prestata
e su
tutte le
informazioni
che
siano a
lui
fornite
dalla parte
assistita
o di
cui sia
venuto a
conoscenza in dipendenza del
mandato.
I-
L'avvocato
è tenuto al dovere
di
segretezza e
riservatezza
anche
nei confronti
degli
ex clienti,
sia per l'attività giudiziale
che per l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve
essere rispettata anche nei
confronti di
colui che si rivolga all'avvocato
per chiedere assistenza
senza che il mandato sia
accettato.
III - L'avvocato
è tenuto a
richiedere il
rispetto del segreto professionale
anche ai propri collaboratori
e
dipendenti e
a tutte le
persone che cooperano nello
svolgimento
dell'attività
professionale.
IV
-
Costituiscono eccezione alla
regola
generale i
casi in cui
la
divulgazione
di alcune
informazioni
relative alla parte
assistita
sia
necessaria:
a) per lo svolgimento
delle attività
di difesa;
b) alfine di
impedire
la commissione
da
parte dello
stesso
assistito di
un
reato di
particolare gravità;
c) al
fine
di allegare circostanze
di
fatto in una
controversia tra
avvocato e assistito;
d) in un procedimento
concernente le modalità della
difesa
degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà
essere limitata
a quanto strettamente
necessario per il fine tutelato.
Articolo 10 – Dovere di
indipendenza
Nell'esercizio
dell'attività
professionale l'avvocato
ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
I - L'avvocato
non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria
sfera
personale. II - L'avvocato non deve porre in essere
attività commerciale o di mediazione.
III - Costituisce
infrazione
disciplinare il comportamento
dell'avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti
per conto terzi
patti attinenti
a detta attività.
Articolo 11 – Dovere di difesa
L'avvocato
deve
prestare la
propria
attività
difensiva
anche
quando ne sia
richiesto
dagli
organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato
che venga nominato
difensore d'ufficio
deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all'assistito
che ha
facoltà
di scegliersi un
difensore
di fiducia, e deve informarlo,
ove intenda richiedere
un compenso,
che anche il difensore d'ufficio
deve essere retribuito a norma
di legge.
II
-
Costituisce
infrazione
disciplinare
il
rifiuto
ingiustificato
di prestare
attività
di
gratuito patrocinio o la richiesta
all'assistito
di
un compenso
per la prestazione
di tale attività.
Articolo 12 – Dovere di
competenza
L'avvocato
non
deve accettare
incarichi
che sappia
di
non
poter
svolgere con
adeguata competenza.
I - L'avvocato
deve comunicare all'assistito
le circostanti impeditive
alla prestazione dell'attività
richiesta, valutando, per il caso di controversie
di particolare impegno
e complessità,
l'opportunità
della integrazione della difesa con altro collega.
II
-
L'accettazione
di
un
determinato
incarico
professionale
fa
presumere
la
competenza
a svolgere
quell'incarico.
Articolo 13 – Dovere di
aggiornamento professionale
E' dovere
dell'avvocato
curare
costantemente
la propria
preparazione
professionale,
conservando ed accrescendo
le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei
quali è svolta l'attività.
I
-
L’avvocato
realizza la
propria
formazione
permanente con
lo
studio
individuale e la partecipazione
a iniziative culturali
in campo
giuridico e forense.
Articolo 14 – Dovere di verità
Le
dichiarazioni
in
giudizio
relative
alla
esistenza
o
inesistenza
di
fatti
obiettivi,
che siano
presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e
di cui l'avvocato
abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
I
- L'avvocato
è tenuto
a non
utilizzare
intenzionalmente
atti o
documenti
falsi. In
particolare,
il difensore
non può
assumere
a
verbale ne'
utilizzare prove o
dichiarazioni di
persone
informate sui
fatti, che sappia essere
false.
II - L'avvocato
è tenuto a menzionare
i provvedimenti
già ottenuti o il rigetto
dei provvedimenti
richiesti,
nella
presentazione di istanze
o richieste
sul
presupposto
della
medesima
situazione
di fatto.
Articolo 15 – Dovere di
adempimento previdenziale
e fiscale
L'avvocato
deve provvedere agli adempimenti
previdenziali
e fiscali a suo carico, secondo le norme
vigenti.
I - In particolare l'avvocato
è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente
i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
Articolo 16 – Dovere di evitare
incompatibilità
E' dovere
dell'avvocato
evitare
situazioni di
incompatibilità ostative
alla
permanenza
nell'albo,
e comunque , nel
dubbio,
richiedere
il
parere del
proprio Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce
infrazione disciplinare
l'aver
richiesto l'iscrizione
all'albo in
pendenza di cause di incompatibilità
non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17 – Informazioni
sull’esercizio professionale
E’ consentito all’avvocato dare
informazioni
sulla propria
attività professionale, secondo correttezza e verità,
nel rispetto della
dignità e del
decoro della
professione e
degli
obblighi
di segretezza
e di riservatezza.
L'informazione
è data con l'osservanza
delle disposizioni che seguono. I - Quanto ai
mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i
mezzi ordinari
(carta
da lettere,
biglietti
da visita, targhe);
- le
brochures
informative
(opuscoli,
circolari)
inviate
anche a mezzo
posta a
soggetti
determinati
(è da escludere la possibilità di
proporre questionari o di consentire
risposte prepagate);
- gli annuari
professionali,
le rubriche, le riviste
giuridiche,
i repertori e i
bollettini
con informazioni
giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e
della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa
(secondo
quanto stabilito dall’art. 18
del codice deontologico forense);
- i siti
web e
le reti
telematiche
(Internet),
purché
propri
dell’avvocato
o di
studi
legali
associati
o di società
di
avvocati,
nei limiti
della
informazione,
e
previa
segnalazione al
Consiglio
dell’ordine. Con riferimento
ai
siti
già
esistenti
l’avvocato
è tenuto a procedere
alla
segnalazione
al Consiglio
dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i
mezzi televisivi e radiofonici
(televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e
periodici) e
gli annunci pubblicitari
in genere;
- i
mezzi
di
divulgazione
anomali
e
contrari al
decoro
(distribuzione
di
opuscoli
o carta da lettere o volantini a
collettività o a soggetti
indeterminati,
nelle cassette delle
poste o attraverso depositi in
luoghi
pubblici o
distribuzione
in locali, o
sotto i
parabrezza delle auto,
o negli
ospedali,
nelle carceri e simili, attraverso
cartelloni pubblicitari,
testimonial,
e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione
e le visite a domicilio non
specificatamente
richieste;
- l’utilizzazione
di Internet per offerta
di servizi e
consulenze
gratuite, in
proprio o su
siti
di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente
approvati dal Consiglio dell’Ordine (in relazione
alla
modalità e finalità previste):
- i seminari
e i convegni organizzati
direttamente
dagli studi professionali. II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere
indicati i seguenti dati:
- i dati
personali necessari (nomi,
indirizzi,
anche
web,
numeri
di
telefono e
fax e indirizzi
di posta
elettronica,
dati di
nascita e di formazione del professionista,
fotografie, lingue conosciute,
articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente
a ciò che
attiene all’attività
professionale esercitata);
- le informazioni
dello studio (composizione,
nome
dei
fondatori anche defunti, attività
prevalenti
svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione
della
certificazione di qualità (l'avvocato
che intenda fare
menzione
di una
certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio
dell'ordine
il giustificativo della certificazione
in corso
di validità e l'indicazione
completa
del
certificatore
e del
campo
di applicazione della certificazione
ufficialmente
riconosciuta
dallo Stato).
B)
E' consentita
inoltre
l’utilizzazione
della rete
Internet
e del
sito
web per
l'offerta
di
consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
-
indicazione
dei
dati anagrafici,
P. Iva e Consiglio dell’ordine
di appartenenza; - impegno
espressamente
dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la
precisazione
dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento
o la consultazione;
- indicazione
della persona
responsabile;
- specificazione degli
estremi
della
eventuale
polizza
assicurativa,
con
copertura
riferita
anche alle prestazioni on-line e
indicazione
dei massimali;
- indicazione
delle vigenti
tariffe professionali
per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati
che riguardano terze persone;
- i nomi
dei clienti (il divieto deve
ritenersi sussistente anche
con il consenso dei
clienti);
- le specializzazioni
(salvo le
specifiche
ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi
delle
singole prestazioni
(è
vietato pubblicare
l’annuncio
che la prima
consultazione è gratuita);
- le percentuali
delle cause
vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale
o dello studio:
- le promesse
di recupero;
- l’offerta comunque
di servizi (in relazione
a quanto disposto dall’art. 19 del codice deontologico).
III - E'
consentita
l'indicazione
del nome
di un
avvocato
defunto,
che abbia
fatto
parte dello
studio, purché il professionista a suo tempo
lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento
in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
Articolo 18 – Rapporti con la
stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli
altri mezzi di
diffusione l'avvocato
deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e
misura
nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza
verso la parte assistita,
sia per evitare atteggiamenti
concorrenziali
verso i colleghi.
I
- Il
difensore,
con il
consenso
del
proprio assistito
e nell'interesse
dello
stesso, può
fornire notizie agli organi di informazione
e di stampa,
che non siano coperte dal segreto di indagine.
II
-
Costituisce violazione della
regola
deontologica,
in ogni
caso,
perseguire fini pubblicitari anche
mediante
contributi
indiretti
ad articoli
di stampa; enfatizzare
le proprie prestazioni
o i propri
successi;
spendere
il nome dei
clienti;
offrire
servizi
professionali;
intrattenere rapporti con gli organi di informazione
e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
Articolo 19 – Divieto di
accaparramento di clientela
E' vietata l'offerta
di prestazioni professionali
a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione
di rapporti
di clientela, a mezzo
di agenzie o
procacciatori
o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato
non deve corrispondere ad un collega,
o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o
qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la
prestazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione
disciplinare l'offerta
di omaggi o di
prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa
di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
Articolo 20 – Divieto di uso di
espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente
dalle
disposizioni
civili e
penali,
l'avvocato
deve
evitare di
usare
espressioni
sconvenienti ed offensive negli
scritti in giudizio
e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi
che nei
confronti dei giudici, delle
controparti
e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione
o la reciprocità
delle offese non escludono l'infrazione
della regola deontologica.
Articolo 21 – Divieto di
attività
professionale senza
titolo o di uso di titoli inesistenti L'iscrizione all'albo
è requisito
necessario
ed
essenziale per l'esercizio dell'attività
giudiziale e stragiudiziale
di assistenza
e consulenza in
materia
legale e
per l'utilizzo del relativo
titolo.
I - Sono
sanzionabili disciplinarmente
l'uso
di un
titolo
professionale
in
mancanza
dello
stesso ovvero lo svolgimento
di attività in mancanza di titolo
o in periodo di sospensione
dell'infrazione risponde
anche il collega che abbia reso possibile
direttamente
o indirettamente
l'attività
irregolare.
TITOLO II - RAPPORTI CON I
COLLEGHI Articolo 22 – Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato
deve mantenere sempre nei confronti
dei colleghi un comportamento
ispirato
a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato
è tenuto a rispondere
con sollecitudine alle richieste
di informativa
del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare
il mandato ad
agire nei
confronti di un collega, quando ritenga fondata la
richiesta della parte o infondata la pretesa del collega;
tuttavia
è
obbligo
dell'avvocato
informare
appena
possibile
il Consiglio dell'ordine
delle
iniziative
giudiziarie
penali e
civili
da promuovere
nei
confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo
che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza;
in tal caso la comunicazione
può essere anche successiva.
III - L'avvocato
non può registrare
una
conversazione
telefonica con
il
collega.
La registrazione,
nel corso di una riunione, è consentita soltanto
con il consenso di tutti i presenti.
Articolo 23 – Rapporto di
colleganza e dovere di difesa nei processi
In
particolare,
nell'attività
giudiziale l'avvocato
deve
ispirare la
propria
condotta all'osservanza
del dovere di difesa, salvaguardando in quanto
possibile il rapporto di colleganza.
I - L'avvocato
è tenuto a rispettare
la
puntualità alle udienze
e in ogni altra occasione
di
incontro con i colleghi.
II
-
L'avvocato
deve
opporsi
alle
richieste processuali avversari
di rinvio delle
udienze,
di deposito
documenti o
quant'altro,
quando siano irrituali o ingiustificate e comportino
pregiudizio per la parte
assistita.
III
- L'avvocato
deve
adoperarsi per
far
corrispondere
dal
proprio
assistito le
spese e
gli
onorari liquidati in sentenza a
favore del collega avversario.
IV
- Il
difensore
che
riceva incarico
di fiducia dall'imputato
e'
tenuto a
comunicare
tempestivamente con mezzi
idonei al
collega,
già nominato d'ufficio, il
mandato ricevuto.
V
- Nell'esercizio
del
proprio
mandato
l'avvocato
può
collaborare con i difensori
degli
altri imputati, anche scambiando
informazioni, atti
e documenti,
nell'interesse della parte
assistita e nel rispetto
della
legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta,
è dovere del difensore
consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni
scelta processuale ed informarlo
del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva
condivisione
della strategia processuale.
Articolo 24 – Rapporti con il
Consiglio dell’Ordine
L'avvocato
ha il
dovere
di
collaborare
con il
Consiglio
dell'Ordine
di
appartenenza, o con
altro che ne faccia richiesta,
per l'attuazione delle finalità
istituzionali, osservando scrupolosamente
il dovere di
verità.
A tal fine ogni
iscritto
e' tenuto
a
riferire al
Consiglio
fatti a
sua
conoscenza relativi alla vita
forense
o alla
amministrazione
della
giustizia,
che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
I
- Nell'ambito
di un
procedimento disciplinare,
la mancata
risposta
dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la
mancata
presentazione
di
osservazioni e difese
non
costituisce
autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall'organo
giudicante nella formazione
del proprio libero convincimento.
II
-
Tuttavia,
qualora
il Consiglio
dell'ordine
richieda all'iscritto
chiarimenti,
notizie
o adempimenti
in relazione ad un esposto
presentato
da una
parte o
da un collega
tendente
ad ottenere notizie o adempimenti
nell'interesse
dello stesso reclamante, la
mancata
sollecita risposta
dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato
chiamato a far parte del Consiglio
dell'ordine deve adempiere
l'incarico
con diligenza,
imparzialità e nell'interesse
della collettività professionale.
Articolo 25 – Rapporti con i
collaboratori dello studio
L'avvocato
deve consentire ai propri collaboratori di
migliorare
la preparazione professionale,
compensandone
la collaborazione in
proporzione
all'apporto
ricevuto.
Articolo 26 – Rapporti con i
praticanti
L'avvocato
è tenuto verso
i praticanti
ad assicurare
la effettività
ed a favorire
la proficuità della pratica
forense al
fine di
consentire un'adeguata formazione.
I- L'avvocato
deve fornire al praticante un adeguato
ambiente di
lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo
iniziale, un compenso
proporzionato all'apporto
professionale ricevuto.
II - L'avvocato
deve atte stare la veridicità delle
annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo
e senza indulgere a
motivi di
favore o
di amicizia.
III
- E'
responsabile disciplinarmente
l'avvocato
che dia incarico ai
praticanti
di
svolgere attività
difensiva non consentita.
Articolo 27 – Obbligo
di
corrispondere con il collega
L'avvocato
non può mettersi
in contatto
diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari,
per richiedere
determinati
comportamenti
o intimare
messe
in mora od evitare
prescrizioni o decadenze,
la
corrispondenza
può essere indirizzata
direttamente
alla controparte, sempre
peraltro inviandone copia
per conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce
illecito
disciplinare
il comportamento
dell'avvocato
che
accetti
di
ricevere la controparte, sapendo
che
essa e'
assistita
da un
collega,
senza
informare
quest'ultimo
e
ottenerne il consenso.
Articolo 28 – Divieto di
produrre la corrispondenza
scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o
riferite in giudizio
le lettere qualificate riservate e comunque
la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate
con i colleghi.
I
- E'
producibile la corrispondenza
intercorsa tra colleghi quando
sia
stato
perfezionato un accordo, di cui la
stessa corrispondenza
costituisca
attuazione.
II
- E'
producibile la corrispondenza
dell'avvocato
che
assicuri l'adempimento
delle
prestazioni richieste.
III
- L'avvocato
non deve
consegnare
all'assistito
la corrispondenza riservata
tra
colleghi,
ma può, qualora venga meno
il mandato professionale, consegnarla al professionista che
gli succede,
il quale e'
tenuto ad
osservare i
medesimi
criteri di
riservatezza.
IV
- L'interruzione
delle
trattative stragiudiziali,
nella
prospettiva di
dare
inizio ad
azioni
giudiziarie, deve essere
comunicata
al collega avversario.
Articolo 29 – Notizie
riguardanti il collega
L'esibizione
in
giudizio di
documenti
relativi
alla
posizione
personale del collega
avversario, e così l'utilizzazione
di
notizie
relative
alla sua persona, e' tassativamente
vietata,
salvo che
abbia essenziale attinenza
con i fatti
di causa.
I
- L'avvocato
deve astenersi
dall'esprimere
apprezzamenti
negativi
sull'attività
professionale
di un
collega e in particolare sulla
sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
Articolo 30 – Obbligo
di soddisfare
le prestazioni
affidate ad altro collega
L'avvocato
che
scelga e
incarichi
direttamente
altro collega
di
esercitare
le
funzioni di
rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove
non adempia
la parte assistita.
Articolo 31 – Obbligo
di dare istruzioni
al collega e obbligo di informativa
L'avvocato
e' tenuto
a dare tempestive
istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo,
del
pari, e'
tenuto a dare tempestivamente
al collega
informazioni dettagliate
sull'attività
svolta e da
svolgere.
I
- L'elezione
di domicilio
presso
altro collega
deve essere
preventivamente
comunicata
e consentita.
II
- E'
fatto divieto
all'avvocato
corrispondente
di
definire
direttamente
una
controversia, in via transattiva,
senza
informare il collega
che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato
corrispondente,
in difetto di istruzioni,
deve adoperarsi nel modo più opportuno
per la tutela degli interessi della parte, informando
non appena possibile il collega che gli ha affidato
l'incarico.
Articolo 32 – Divieto di impugnazione della transazione
raggiunta con il collega
L'avvocato
che abbia
raggiunto
con il
patrono avversario
un
accordo
transattivo accettato
dalle
parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale
della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione
sia giustificata da fatti particolari
non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33 – Sostituzione
del collega nell’attività di difesa
Nel
caso di
sostituzione
di un
collega
nel corso di
un
giudizio, per
revoca
dell'incarico
o
rinuncia, il
nuovo legale dovrà
rendere
nota la propria nomina
al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività
difensiva, perché
siano
soddisfatte
le
legittime
richieste
per le
prestazioni svolte.
I
- L'avvocato
sostituito deve adoperarsi
affinché
la
successione
nel
mandato
avvenga
senza danni per l'assistito,
fornendo al nuovo difensore tutti
gli elementi per facilitargli
la prosecuzione della
difesa.
Articolo 34 – Responsabilità dei
collaboratori,
sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità,
i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente responsabili per il compimento
di atti per incarichi specifici ricevuti.
I
- Nel
caso di
associazione
professionale, è disciplinarmente
responsabile
soltanto
l'avvocato
o gli avvocati a cui si riferiscano
i fatti specifici commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA
PARTE ASSISTITA Articolo 35 – Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita
è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico
deve essere conferito dalla parte
assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito
da un
terzo,
che
intenda
tutelare
l'interesse
della
parte
assistita
ovvero
anche
un proprio interesse, l'incarico
può essere accettato soltanto
con il consenso della parte assistita.
II - L'avvocato
deve
astenersi, dopo
il
conferimento del
mandato, dallo stabilire con
l'assistito
rapporti di
natura
economica,
patrimoniale
o commerciale
che in
qualunque
modo
possano
influire sul rapporto professionale.
Articolo 36 – Autonomia del
rapporto
L'avvocato
ha l'obbligo
di
difendere gli
interessi
della
parte
assistita
nel
miglior
modo
possibile nei limiti
del mandato e
nell'osservanza della legge
e dei principi deontologici.
I
- L'avvocato
non
deve
consapevolmente consigliare azioni
inutilmente gravose,
nè
suggerire comportamenti,
atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II
- L'avvocato,
prima
di
accettare l'incarico, deve accertare
l'identità
del
cliente e
dell'eventuale suo
rappresentante.
III - In ogni
caso, nel rispetto dei
doveri professionali
anche per quanto
attiene al segreto,
l'avvocato
deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che
non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
IV
- L'avvocato
deve
rifiutare di
prestare
la
propria
attività
quando dagli
elementi
conosciuti possa fondatamente
desumere che
essa sia finalizzata alla realizzazione
di una
operazione illecita.
Articolo 37 – Conflitto di
interessi
L'avvocato
ha l'obbligo
di
astenersi dal
prestare attività professionale
quando
questa determini
un conflitto
con gli interessi
di un
proprio
assistito
o interferisca
con lo
svolgimento
di altro
incarico
anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in
cui l'espletamento
di un nuovo mandato
determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza
degli affari di una parte possa avvantaggiare
ingiustamente un nuovo
assistito, ovvero
quando lo svolgimento
di un precedente mandato
limiti l'indipendenza
dell'avvocato
nello svolgimento
di un nuovo incarico.
II
-
L'avvocato
che
abbia
assistito
congiuntamente
i
coniugi
in controversie
familiari
deve
astenersi dal prestare
la
propria assistenza in
controversie
successive
tra i
medesimi
in
favore di uno
di essi.
III - L'obbligo
di astensione
opera altresì se le
parti aventi interessi confliggenti
si
rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa
società di avvocati
o associazione professionale.
Articolo 38 – Inadempimento al
mandato
Costituisce
violazione dei
doveri
professionali,
il mancato,
ritardato
o
negligente
compimento
di atti
inerenti al
mandato
quando derivi
da non scusabile
e rilevante
trascuratezza degli
interessi della parte
assistita.
I
- Il
difensore
d'ufficio
deve
assolvere
l'incarico
con
diligenza
e sollecitudine;
ove sia
impedito
di partecipare a singole attività
processuali
deve darne
tempestiva e
motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il
quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento
dell'incarico.
Articolo 39 – Astensione
dalle udienze
L'avvocato
ha
diritto di
partecipare
alla
astensione
dalle
udienze proclamata
dagli
organi forensi
in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione
e delle norme
in vigore.
I - L'avvocato
che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare
preventivamente gli altri
difensori costituiti.
II
- Non
è
consentito aderire o
dissociarsi dalla proclamata
astensione
a
seconda delle
proprie contingenti convenienze. L'avvocato
che aderisca all'astensione
non può dissociarsene con riferimento
a
singole
giornate o
a proprie specifiche
attività,
così come
l'avvocato
che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente,
in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Articolo 40 – Obbligo
di informazione
L'avvocato
e' tenuto
ad informare
chiaramente
il proprio
assistito
all'atto
dell'incarico delle
caratteristiche
e della
importanza
della
controversia
o delle
attività
da
espletare,
precisando
le iniziative
e le
ipotesi
di
soluzione
possibili. L'avvocato è tenuto
altresì
ad informare
il
proprio assistito sullo svolgimento
del
mandato
affidatogli,
quando lo
reputi opportuno
e
ogni qualvolta
l'assistito
ne faccia richiesta.
I
- Se
richiesto,
e'
obbligo dell'avvocato
informare la parte
assistita
sulle
previsioni
di
massima
inerenti
alla durata e ai
costi presumibili
del processo.
II
- E'
obbligo dell'avvocato
comunicare
alla parte
assistita
la necessità
del
compimento
di determinati
atti al fine
di
evitare
prescrizioni,
decadenze o
altri effetti pregiudizievoli.
III
- Il difensore ha l'obbligo
di riferire al
proprio assistito
il contenuto
di quanto appreso nell'esercizio
del mandato.
Articolo 41 – Gestione di denaro
altrui
L'avvocato
deve comportarsi
con puntualità
e
diligenza
nella
gestione
del denaro ricevuto
dal
proprio assistito
o da
terzi
per
determinati
affari
ovvero ricevuto
per
conto della parte
assistita,
ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente
conto.
I
-
Costituisce
infrazione
disciplinare
trattenere oltre il tempo
strettamente
necessario
le somme
ricevute per conto della
parte
assistita.
II
- In
caso di
deposito
fiduciario l'avvocato
e'
obbligato a richiedere istruzioni
scritte
e ad
attenervisi.
Articolo 42 – Restituzione
di documenti
L'avvocato
é
in
ogni
caso
obbligato
a
restituire
senza
ritardo
alla
parte
assistita
la documentazione
dalla stessa ricevuta per l'espletamento
del mandato
quando questa ne faccia richiesta.
I
- L'avvocato
può
trattenere
copia della
documentazione,
senza
il consenso
della parte assistita, solo
quando
ciò sia
necessario
ai fini
della liquidazione del compenso
e non
oltre l'avvenuto
pagamento.
Articolo 43 – Richiesta di
pagamento
Di
norma
l'avvocato
richiede
alla parte
assistita
l'anticipazione delle
spese
e il
versamento
di adeguati
acconti
sull'onorario
nel
corso del
rapporto e il
giusto
compenso al
compimento
dell'incarico.
I - L'avvocato
non
deve
richiedere compensi
manifestamente
sproporzionati all'attività
svolta e comunque
eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di
quello già indicato, in caso di
mancato
spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III
- L'avvocato
non può
condizionare
al
riconoscimento
dei
propri
diritti
o all'adempimento
di particolari
prestazioni
il versamento alla parte assistita
delle somme
riscosse per
conto di questa. IV
- E'
consentito
all'avvocato
concordare
onorari
forfettari in
caso
di
prestazioni continuative di
consulenza ed assistenza, purché
siano
proporzionali
al prevedibile
impegno
e non
violino
i minimi
inderogabili di legge.
Articolo 44 – Compensazione
L'avvocato
ha
diritto di
trattenere
le somme
che gli
siano
pervenute dalla
parte
assistita o
da terzi a rimborso
delle
spese
sostenute,
dandone avviso
al cliente;
può
anche
trattenere le somme
ricevute, a titolo
di pagamento
dei
propri onorari,
quando
vi sia
il
consenso della
parte assistita ovvero quando
si
tratti
di
somme
liquidate in
sentenza
a
carico della
controparte a titolo
di
diritti
e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato
una richiesta di pagamento
espressamente
accettata dalla parte assistita.
I
- Al
di
fuori dei
casi
indicati
ovvero in
caso di
contestazione
1' avvocato é
tenuto
a
mettere immediatamente
a disposizione
della parte assistita le somme
riscosse per conto di questa.
Articolo 45 – Divieto di patto
di quota lite
E' vietata
la
pattuizione
diretta
ad
ottenere,
a
titolo
di
corrispettivo
della
prestazione
professionale, una percentuale del
bene controverso ovvero una percentuale rapportata al
valore della
lite.
I - E' consentita la pattuizione
scritta di un supplemento
di compenso, in aggiunta a quello previsto, in
caso di
esito
favorevole della lite,
purché
sia
contenuto
in limiti ragionevoli
e sia giustificato
dal
risultato conseguito.
Articolo 46 – Azioni
contro la parte assistita
per il
pagamento del compenso
L'avvocato
può
agire
giudizialmente
nei
confronti della
parte assistita per
il pagamento
delle proprie prestazioni professionali,
previa rinuncia al mandato.
Articolo 47 – Rinuncia al
mandato
L'avvocato
ha diritto di
rinunciare al
mandato.
I - In
caso di
rinuncia
al
mandato l'avvocato
deve dare
alla
parte
assistita un
preavviso
adeguato alle circostanze, e
deve
informarla
di quanto e'
necessario fare
per non pregiudicare la difesa.
II - Qualora
la
parte assistita
non
provveda in
tempi
ragionevoli alla nomina
di un
altro
difensore, nel
rispetto degli
obblighi
di legge l'avvocato non
é
responsabile
per la
mancata
successiva assistenza,
pur
essendo tenuto
ad informare
la parte
delle
comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III - In
caso
di irreperibilità,
l'avvocato deve
comunicare
la
rinuncia al
mandato
con lettera raccomandata
alla
parte assistita
all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo
domicilio
conosciuto.
Con l'adempimento
ditale
formalità
l'avvocato
é esonerato
da ogni
altra
attività, indipendentemente
dal fatto che l'assistito
abbia effettivamente
ricevuto tale
comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTI
CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI.
Articolo 48 – Minaccia di azioni
alla controparte
L'intimazione
fatta
dall'avvocato
alla
controparte
tendente
ad
ottenere
particolari
adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze
fallimentari, denunce o altre sanzioni,
é consentita,
quanto tenda a
rendere
avvertita
la
controparte
delle
possibili iniziative giudiziarie
in
corso o
da intraprendere;
è deontologicamente
scorretta,
invece,
tale intimazione
quando
siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate
o vessatorie.
I
-
Quando si
ritenga
di
invitare la
controparte
ad un
colloquio
nel
proprio
studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte
può essere accompagnata
da un legale di fiducia.
II
- E'
consentito
l'addebito
a controparte
di competenze e
spese per
l'attività
prestata in sede stragiudiziale, purché a
favore del proprio assistito.
Articolo 49 – Pluralità di azioni
nei confronti della controparte
L'avvocato
non
deve aggravare
con
onerose o
plurime
iniziative
giudiziali la situazione debitoria
della controparte
quando
ciò non corrisponda
ad effettive
ragioni
di tutela della parte
assistita.
Articolo 50 – Richiesta di
compenso
professionale
alla controparte
E' vietato
richiedere
alla
controparte il
pagamento
del
proprio compenso
professionale,
salvo
che ciò
sia
oggetto
di
specifica
pattuizione,
con l'accordo
del proprio
assistito,
e in ogni
altro caso previsto dalla legge.
I
- In
particolare
é consentito
all'avvocato
chiedere
alla
controparte
il pagamento del
proprio compenso professionale
nel
caso di
avvenuta
transazione
giudiziale e
di inadempimento
del
proprio cliente.
Articolo 51 – Assunzione
di incarichi contro ex clienti
L'assunzione
di un
incarico
professionale
contro un ex
cliente
è
ammessa
quando
sia trascorso
un ragionevole periodo di tempo
e l'oggetto
del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza
e non vi sia comunque possibilità
di utilizzazione
di
notizie
precedentemente
acquisite.
1 - La ragionevolezza del termine deve essere valutata
anche in relazione
all'intensità
del rapporto clientelare.
Articolo 52 – Rapporti con i testimoni
L'avvocato
deve
evitare di
intrattenersi
con i
testimoni
sulle
circostanze oggetto del
procedimento
con forzature o suggestioni dirette a
conseguire deposizioni
compiacenti.
I - Resta
ferma
la facoltà di
investigazione
difensiva
nei modi e termini
previsti dal codice di
procedura penale, e nel rispetto
delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore
d'ufficio
sono tenuti ugualmente
al rispetto delle disposizioni previste
nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2.
In
particolare il difensore
ha il
dovere
di valutare
la
necessità o
l'opportunità
di svolgere investigazioni
difensive
in
relazione
alle esigenze
e agli
obiettivi
della
difesa in
favore
del proprio assistito.
3.
La
scelta sull'oggetto,
sui modi
e sulle
forme
delle
investigazioni
nonché
sulla
utilizzazione dei risultati compete
al difensore.
4.
Quando
si
avvale
di
sostituti,
collaboratori
di
studio,
investigatori
privati
autorizzati
e consulenti
tecnici, il difensore può fornire
agli
stessi tutte
le informazioni
e i
documenti
necessari per l'espletamento
dell'incarico,
anche nella
ipotesi
di
intervenuta
segretazione
degli
atti, raccomandando
il
vincolo del
segreto,
e l'obbligo
di comunicare i risultati
esclusivamente
al difensore.
5. Il difensore
ha il
dovere
di mantenere il segreto
professionale
sugli atti delle
investigazioni
difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso
nel
procedimento,
salva
la rivelazione
per giusta causa nell'interesse
del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo
di conservare
scrupolosamente e riservatamente
la documentazione
delle investigazioni difensive
per
tutto
il tempo ritenuto
necessario
o utile
per l'esercizio
della
difesa.
7. E' fatto divieto
al
difensore e
ai vari
soggetti
interessati di corrispondere
compensi
o
indennità sotto
qualsiasi
forma
alle persone
interpellate
ai fini
delle
investigazioni
difensive,
salva la
facoltà di provvedere al rimborso
delle spese documentate.
8. Il difensore
deve
informare
le
persone interpellate
ai
fini
delle investigazioni
della propria
qualità, senza obbligo di rivelare
il nome dell'assistito.
9. Il difensore
deve
inoltre informare
le
persone interpellate
che,
se
si
avvarranno
della facoltà di non
rispondere, potranno essere
chiamate
ad una
audizione
davanti
al pubblico
ministero
ovvero a
rendere
un esame
testimoniale
davanti
al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande
del difensore.
10. Il difensore
deve
altresì informare
le
persone
sottoposte a indagine o
imputate
nello
stesso procedimento o in
altro
procedimento
connesso
o
collegato che,
se si
avvarranno della facoltà
di non rispondere, potranno essere chiamate
a rendere esame davanti al
giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore,
quando
intende
compiere
un
accesso in un
luogo privato, deve
richiedere
il consenso di chi ne
abbia
la
disponibilità, informandolo
della
propria
qualità
e della
natura dell'atto da compiere,
nonché della possibilità che,
ove non sia prestato il consenso, l'atto
sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire,
chiedere dichiarazioni
scritte
o assumere informazioni
dalla
persona offesa
dal reato
il
difensore
procede con
invito
scritto,
previo avviso
al
legale della
stessa
persona
offesa, ove ne
sia
conosciuta l'esistenza. Se
non
risulta
assistita,
nell'invito
è
indicata l'opportunità
che comunque
un legale sia consultato e intervenga all'atto.
Nel caso di persona minore,
l'invito è comunicato
anche a chi
esercita la potestà dei genitori,
con facoltà di intervenire
all'atto.
13. Il difensore, anche quando non
redige un verbale,
deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla
sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di
rispettare
tutte le disposizioni
fissate
dalla legge e deve comunque
porre in essere
le cautele
idonee ad assicurare la genuinità
delle dichiarazioni.
15. Il difensore
deve
documentare
in forma
integrale
le informazioni
assunte.
Quando è
disposta la riproduzione anche fonografica le
informazioni possono
essere documentate
in forma riassuntiva.
16. Il difensore
non è
tenuto a
rilasciare
copia
del verbale
alla
persona che
ha reso
informazioni
né al suo difensore.
Articolo 53 – Rapporti con i
magistrati
I
rapporti
con i
magistrati
devono essere improntati
alla
dignità e
al
rispetto quali
si
convengono alle reciproche funzioni.
I
- Salvo
casi
particolari, l'avvocato
non può
discutere
del
giudizio civile
in corso
con il
giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario.
II - L'avvocato
chiamato a
svolgere funzioni di
magistrato onorario deve rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali
funzioni e le
norme sulla
incompatibilità.
III - L'avvocato
non deve approfittare
di eventuali
rapporti di amicizia,
di familiarità
o di confidenza
con i
magistrati
per
ottenere
favori
e preferenze. In ogni caso
deve
evitare di
sottolineare la natura di tali
rapporti nell'esercizio
del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
Articolo 54 – Rapporti con
arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato
deve
ispirare il
proprio rapporto
con arbitri e
consulenti
tecnici
a correttezza
e
lealtà, nel rispetto delle reciproche
funzioni.
Articolo 55 – Arbitrato
L'avvocato
che abbia
assunto
la funzione di
arbitro
deve
rispettare i
doveri
di indipendenza
e imparzialità.
I
-
Per
assicurare
il rispetto dei
doveri
di
indipendenza
e imparzialità,
l'avvocato
non può assumere
la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come
arbitro nominato
dalle parti né come
presidente, quando abbia
in
corso rapporti
professionali
con una
delle
parti
in causa o
abbia avuto rapporti che
possono
pregiudicarne
l'autonomia.
In particolare
dell'esistenza
di
rapporti professionali con una delle parti l'arbitro
nominato
presidente deve
rendere
edotte
le parti stesse, rinunciando
all'incarico
ove ne venga richiesto.
II
- In
ogni
caso, l'avvocato
deve
comunicare
alle parti
ogni circostanza di fatto
ed ogni
rapporto particolare di collaborazione con i
difensori, che
possano incidere sulla sua autonomia,
al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento
dell'incarico.
Articolo 56 – Rapporto con i terzi
L'avvocato
ha il dovere di rivolgersi
con correttezza e con rispetto
nei confronti
del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale
dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga
in contatto nell'esercizio
della professione.
I
- Anche
al di
fuori
dell'esercizio
della
professione l'avvocato
ha il
dovere di
comportarsi,
nei rapporti interpersonali, in
modo tale
da non compromettere
la
fiducia che
i terzi
debbono
avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali
e nella
dignità. della professione.
Articolo 57 – Elezioni
forensi
L'avvocato
che
partecipi,
quale
candidato o
quale sostenitore
di
candidati,
ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi
con correttezza, evitando
forme
di pubblicità ed iniziative non consone alla
dignità delle funzioni.
Articolo 58 – La testimonianza
dell’Avvocato
Per quanto possibile, l'avvocato deve
astenersi dal deporre come
testimone
su circostanze
apprese nell'esercizio
della propria attività
professionale
e inerenti al mandato
ricevuto.
I
- L'avvocato
non
deve
mai
impegnare
di fronte al
giudice
la propria
parola
sulla verità
dei
fatti esposti in giudizio.
II
-
Qualora 1'
avvocato
intenda
presentarsi come
testimone
dovrà
rinunciare al
mandato
e non
potrà riassumerlo.
Articolo 59 –
Obbligo
di provvedere
all’adempimento
delle obbligazioni
assunte nei
confronti dei terzi
L'avvocato
é tenuto
a
provvedere regolarmente
all'adempimento
delle
obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.
I - L'inadempimento
ad
obbligazioni estranee
all'esercizio della
professione
assume
carattere
di illecito
disciplinare,
quando, per
modalità
o gravità, sia tale da compromettere
la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato
di rispettare i
propri doveri professionali.
TITOLO V – DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 60. – Norma di chiusura.
Le
disposizioni
specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti
più ricorrenti e non limitano
l'ambito
di applicazione
dei principi generali espressi.