REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO -PRESIDENTE
1. Dott. GRASSI ALDO -CONSIGLIERE
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA -CONSIGLIERE
3. Dott. GENTILE MARIO -CONSIGLIERE
4. Dott. FIALE ALDO -CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA
nei confronti di:
1) Sc.Gi. N. IL (...)
2) De. Pa. N. IL (...)
3) Ma.Si.Ca. N. IL (...)
4) Pu.Ma. N. IL (...)
5) De.Si.We.Ke. N. IL (...)
avverso ORDINANZA del 09/05/2007 TRIB. LIBERTA' di ROMA
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Tivoli ha applicato la misura cautelare
della custodia carceraria, per il reato di violenza sessuale
di gruppo, a Sc.Gi., De.Me.Pa., Ma.Si.Ca., Pu.Ma., Lu.Cr.,
De.Si.We.Ke., avendo come riferimento le investigazioni
espletate dalla Polizia e dal Pubblico Ministero. Esse erano
costituite dalle dichiarazioni plurime, reiterate e tra loro
coincidenti dei genitori dei bambini, che sono state
ritenute intrinsecamente credibili ed affidabili perché
corroborate da riscontri esterni (tra i quali i più
significativi sono le riprese audioregistrate effettuate dai
genitori, l'esito della consulenza che aveva concluso come i
piccoli avessero una sindrome post-traumatica da abusi
sessuali, i certificati medici, la compatibilità dei luoghi
ove, secondo i minori, avvenivano le violenze con le
abitazioni dei coniugi Sc. e della Pu.).
In base a tali indagini, il
Giudice ha ritenuto che le fonti probatorie fossero di tale
gravità da sostenere la conclusione che vari alunni dello
asilo di Ri., nel corso dell'anno 2005-2006, venivano
condotti fuori dalla scuola dalle insegnanti De., Pu., Ma. e
dalla bidella Lu.; indi venivano portati, con l'aiuto dello
Sc. e di We., nelle case delle maestre ove erano
narcotizzati, sottoposti con minacce e violenze, anche
crudeli, a pratiche sessuali cruente ed invasive ed erano
costretti a partecipare a riti satanici; alcuni atti
sessuali, secondo i bambini, avvenivano anche nell'asilo.
In esito a richiesta di riesame
degli indagati, il Tribunale della libertà di Roma, con
ordinanza 10 maggio 2007, ha rilevato come i piccoli,
tramite i genitori, descrivessero, con abbondanza di
particolari, fatti atroci addebitabili a persone note;
tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che il materiale
indiziario agli atti fosse insufficiente ed anche
contraddittorio, si da non integrare la soglia di gravità
richiesta dall'art. 273 C.p.p, per le seguenti ragioni.
A) Le denunce degli abusi sono
avvenute con modalità temporali-espositive sicuramente
"particolari", se non "sospette", dal momento che i genitori
si erano più volte riuniti scambiandosi informazioni sul
crescendo delle accuse;
B) La consulenza psicologica è
stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto
consiglia al fine di assicurare la genuinità delle
dichiarazioni dei minori: inoltre, l'esperto nominato dal
Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli
competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha
considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano
avere altre cause oltre l'abuso.
C) Non è stato accertato (anche
perché mancano indagini sul punto) se fosse possibile che
numerosi alunni si allontanassero da scuola con le maestre e
la bidella, per un lungo lasso temporale, senza che alcuno
si accorgesse della loro assenza e senza che alcuno
accudisse ai bambini lasciati in asilo.
D) Non è stata spiegata la
circostanza che i genitori, prelevando da scuola i bambini
(fino a poco tempo prima sottoposti a sadiche pratiche
sessuali che avrebbero dovuto lasciare anche esiti fisici),
non si siano accorti di nulla ed anche i pediatri, nelle
normali visite di controllo, non abbiano riscontrato esiti
di violenza; i bambini non presentavano sintomi nel corso
dell'anno scolastico 2005/2006, ma successivamente alla
chiusura dello stesso.
E) Le descrizioni, da parte dei
minori, delle case nelle quali avvenivano gli abusi sono
generiche e non provano che i piccoli siano stati condotti
nelle abitazioni degli indagati; il riconoscimento dei
giocattoli, per il metodo con cui è avvenuto, non è
decisivo.
Per l'annullamento della
ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore
della Repubblica deducendo difetto di motivazione e
sostenendo che gli elementi probatori, se valutati
complessivamente, assumono un univoco significato
dimostrativo della sussistenza dei requisiti richiesti
dall'art. 273 C.p.p. Nei motivi principali ed aggiunti il
Pubblico Ministero ricorrente rileva che: -il Tribunale ha
trascurato la diversità tra "prova" funzionale alla
affermazione di responsabilità ed "indizi" che permettono
una misura restrittiva;
-le dichiarazioni dei genitori
delle persone offese sono attendibili (in quanto riferiscono
fatti e comportamenti direttamente appresi) e non è
evidenziabile una reciproca suggestione o "cospirazione dei
denuncianti a danno degli indagati": l'arricchimento dei
dettagli nella successione temporale delle denunce discende
dallo approfondimento dei racconti dei bambini che, escussi
con sempre maggiore attenzione, hanno fornito nuove
informazioni;
-la consulenza psicologica,
affidata ad una esperta nel settore, è stata condotta con le
metodologie e le cautele suggerite dalla Carta di Noto e la
videoregistrazione non è stata sempre effettuata per la
reazione negativa dei bambini; il sopralluogo presso la
scuola e la osservazione esterna delle abitazioni degli
indagati, effettuati dalla consulente, erano opportuni per
valutare l'attendibilità dei minori;
-i bambini presentano
comportamenti sessuali preoccupanti ed atipici per la loro
età e segni di sofferenza: solo l'apprezzamento ed il
discernimento di quei sintomi da parte dei genitori si
colloca dopo la chiusura della scuola: sul punto, manca la
valutazione delle dichiarazioni dei sanitari e pediatri;
-sussistono riscontri esterni
alle accuse dei dichiaranti quali gli indicatori fisici
degli abusi (irritazione dei genitali, l'anite rossa di una
piccola ed il setto all'imene di una altra, i residui di
benzodiazepine su due minori), l'individuazione dei
giocattoli, la videoregistrazione dei colloqui tra genitori
e figli.
Hanno presentato memorie il
prof. Co., per gli indagati De. e Sc., ed il prof. Ta.;
questa ultima memoria non è stata ritenuta ammissibile per
il decisivo rilievo, che assorbe ogni ulteriore
considerazione, che il prof. Ta. tutela la posizione di
De.Ma.Ca. che non è tra le vittime dei reati oggetto della
impugnata ordinanza.
La prima censura non trova
conforto dalla lettura del testo del provvedimento in esame.
È noto come la nozione di
indizio assuma un significato ed un valore diverso a seconda
che si faccia riferimento alle prove c.d. logiche o
indirette (che, a determinate condizioni, sono sufficienti
per affermare la responsabilità di un imputato) ovvero a
quegli elementi delle indagini, che non assurgono
tecnicamente al rango di prova, ma legittimano una misura
cautelare.
In questo secondo caso, è
necessario che il quadro indiziario offerto dall'organo
della accusa, considerato nel suo complesso, sia connotato
dal requisito della gravità consistente nella alta
probabilità (non nella certezza richiesta in sede di
giudizio per l'affermazione della responsabilità) capace di
resistere ad ipotesi alternative, della esistenza del reato
e della attribuibilità dello stesso allo indagato.
Pertanto, gli indizi richiesti
dall'art. 273 C.p.p, valutati globalmente e collegati tra di
loro in modo organico, devono essere idonei a configurare un
quadro di elementi probatori (sia pure non definitivo e
suscettibile di revisione critica) tale da fare apparire
consistente la tesi della accusa.
Non si deve disconoscere la
differenza tra il giudizio preordinato alla sentenza di
condanna e la delibazione funzionale all'esercizio del
potere cautelare; tuttavia, anche in questa ipotesi,
necessita che gli elementi a carico dello incolpato
conducano ad un giudizio prognostico di qualificata
probabilità di colpevolezza, che solo offre la garanzia che
le misure restrittive della libertà abbiano carattere
eccezionale.
Tanto premesso, si osserva come
il Tribunale non abbia fatto una indebita confusione tra
indizi e prove e tra la nozione di gravità del compendio
istruttorio indispensabile per una declaratoria di
responsabilità e quella che permette una misura cautelare
personale.
Dei ricordati principi hanno
fatto buon uso i Giudici di merito i quali, pur rilevando
qualche elemento a carico degli indagati, non hanno
ravvisato la necessaria, ragionevole probabilità di
colpevolezza a causa, soprattutto, della mancanza di
riscontri alle asserzioni delle persone informate sui fatti
(questi elementi di controllo, secondo il Tribunale, erano
necessari in virtù della qualità degli accusati e della
giovanissima età degli accusatori) e della circostanza che
alcune emergenze non erano conciliabili con la ipotesi
accusatoria.
All'evidenza, la conclusione dei
Giudici, immune da vizi logici, è presa allo stato degli
atti, cioè, con riferimento al coacervo probatorio da loro
conosciuto e conoscibile ed alle investigazioni espletate,
al momento della richiesta della misura, che sono
suscettibili di ulteriori sviluppi e possono accrescersi con
l'apporto di nuove acquisizioni.
Prima di analizzare le residue
censure del Ricorrente, si impone una premessa sui limiti
del giudizio di legittimità.
Il controllo della Cassazione,
in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un
orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della
esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio
né manifestamente illogico del provvedimento impugnato.
La novazione legislativa,
introdotta con la L. 46/2006, permette alla Cassazione di
valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo
come referente anche gli atti processuali segnalati dal
ricorrente; la possibilità di una indagine extratestuale non
ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica
ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di
verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato,
oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti
processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non
considerati o male interpretati.
Rimane fermo il divieto per la
Cassazione -in presenza di una motivazione non
manifestamente illogica o contraddittoria -di una diversa
valutazione delle prove, anche se plausibile.
Di conseguenza, non è
sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che
alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a
fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella
operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove,
che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano
decisive e dotate di una forza esplicativa tale da
vanificare l'intero ragionamento svolto dal Giudice sì da
rendere illogica o contraddittoria la motivazione (conf.
Cassazione sentenze 30402/06, 23781/06, 23528/06, 23524/06,
22256/06, 20245/06, 18955/06, 19584/06).
Nel caso concreto, il Tribunale
ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha avuto
cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto
il suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con
argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da
manifesta illogicità; pertanto l'ordinanza non è sindacabile
in questa sede.
In tale contesto, il Ricorrente
non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso
precisato, ma propone una rinnovata ponderazione delle
emergenze processuali alternativa a quella correttamente
effettuata dai Giudici di merito; pertanto, introduce
problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio
di legittimità.
Inoltre, le censure ora al
vaglio della Cassazione erano già state sottoposte alla
attenzione del Tribunale e disattese con articolato iter
motivazionale del quale il Ricorrente non sempre tiene conto
nella redazione delle sue censure che, sotto tale profilo,
sono spesso prive della necessaria concretezza perché non in
sintonia con le ragioni giustificative del provvedimento
impugnato.
L'esposto rilievo di carattere
generale può essere integrato con un esame delle censure
specifiche rivolte alla ordinanza dal Pubblico Ministero
ricorrente.
La particolare difficoltà che il
caso pone si incentra nella circostanza che l'accusa è
rappresentata dalla voce indiretta delle giovani vittime,
che narrano di fatti dei quali non dovrebbero avere
esperienza e che non possono essere il frutto della loro
personale confabulazione; le parti lese, per la loro età e
conseguente limitata capacità cognitiva, non sono in grado
di architettare un falso ed elaborato racconto come quello
enucleato nei capi di imputazione.
Tuttavia, l'assunto secondo il
quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la
loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio
conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza
che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se
lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente
malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte;
interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi
alle aspettative dello interlocutore.
Necessita, quindi, che le
dichiarazioni dei bambini siano valutate dai Giudici con la
necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno
aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia,
psicologia, sessuologia); l'esame critico deve essere
particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de
relato.
Tale cautela non è mancata nel
caso concreto ove la questione centrale consiste nello
stabilire se lo snodarsi dei fatti (così come gli adulti con
molteplici e convergenti dichiarazioni sostengono di avere
appreso dalle fonti dirette) corrisponda a quanto i bambini
hanno realmente vissuto.
Sulla attendibilità dei genitori
delle vittime deve farsi una preliminare precisazione che
supera ogni equivoco sul punto della loro buona fede.
Né il provvedimento impugnato né
le difese degli indagati hanno rilevato che i piccoli siano
stati consapevolmente manipolati dai genitori o che sia
evidenziabile una loro "cospirazione" (come definita dal
solo Pubblico Ministero); è indiscusso che i genitori hanno
agito con la intenzione di tutelare al meglio e di
proteggere i loro bambini, ed altri bambini, dal pericolo di
reati gravissimi che possono determinare danni irreversibili
al loro futuro, equilibrato sviluppo.
Altra è la tematica introdotta
dai difensori i quali sostengono la tesi di un "contagio
dichiarativo", cioè, di un sofisticato meccanismo
psicologico che in teoria può verificarsi, come seri studi
nel settore hanno confermato.
In estrema sintesi, tale
contagio si configura come uno scambio di informazioni e
dati tra individui che porta a modifiche anche radicali
nelle convinzioni relative a quanto accaduto e, nella sua
forma estrema, determina il formarsi di convincimenti che
non corrispondono alla realtà dei fatti.
Il meccanismo potrebbe essere
stato innescato dalle domande manipolatorie dei genitori,
alle quali i bambini hanno fornito risposte compiacenti, ed
essersi incrementato con il passaggio tra gli adulti di
conoscenze, aspettative e preoccupazioni.
I Giudici del Tribunale (pur
dando atto della possibilità che i parenti abbiano
interrogato i bambini in modo improprio ottenendo risposte
non genuine) non hanno preso una decisa posizione sul tema,
né può prenderla questo Collegio al quale istituzionalmente
non spetta il compito di valutare le prove.
In altra sede, la tesi difensiva
potrà essere confermata, o squalificata, solo dopo una
accurata ricostruzione delle modalità con le quali si sono
svolti gli interrogatori dei piccoli e sono veicolate le
informazioni tra le famiglie.
Di conseguenza, è apprezzabile
la cautela usata dal Tribunale, che non ha espressamente
concluso sulla evidenza di un meccanismo di suggestione a
catena dei genitori, ma ha rilevato che le loro denunce
erano "se non sospette, sicuramente particolari" perché,
prima di avvisare l'autorità, si erano più volte riuniti,
confrontandosi a vicenda e scambiandosi informazioni, anche
alla presenza dei figli.
La possibilità che gli adulti
abbiano influito con domande suggestive sulla spontaneità
del racconto dei bambini ha avuto conferma almeno in due
casi nei quali i Giudici del Tribunale hanno rilevato
atteggiamenti prevaricatori (precisamente nelle
videoregistrazioni) evidenziando una "forte e tenace
pressione dei genitori sui minori" ed "una forte opera di
induzione e di suggerimento nelle risposte".
Per superare questa
impostazione, logica e plausibile, il Ricorrente insiste
sulla tesi del formale valore di prova documentale delle
videoregistrazioni fatte in un momento in cui i piccoli "non
avevano ancora sviscerato i dettagli molto cruenti"; in tale
modo, sostiene che l'arricchimento dei primi narrati dei
bambini possa essere il frutto della capacità di ascolto dei
genitori. La impostazione ha una sua ragionevolezza, ma non
affronta l'argomento decisivo del metodo usato dai parenti
per intervistare i minori e del possibile condizionamento
reciproco dei vari dichiaranti.
Queste erano le problematiche,
ancorate a precisi dati fattuali, che hanno indotto il
Tribunale a rilevare una situazione di "sospetto" ed a
ricercare conferme e "seri elementi" che corroborassero
l'impianto accusatorio. I Giudici hanno osservato come le
emergenze agli atti (in particolare, la consulenza
psicologica ed i certificati dei sanitari) non fornissero un
valido conforto alle dichiarazioni dei genitori ed, anzi,
alcune risultanze fossero incompatibili con il racconto dei
bambini.
Ora, è indiscusso che l'indagine
sulla situazione dei minori richiedeva specifiche cognizioni
tecniche che esulavano dalla scienza privata dello
inquirente e dovevano essere affidate ad un esperto (cui
competevano attività strumentali allo espletamento dello
incarico, ma non investigative in quanto l'accertamento dei
fatti è di esclusiva competenza della autorità giudiziaria).
Il Pubblico Ministero ha
proceduto ex art. 359 C.p.p (implicitamente, ma
discutibilmente ritenendo che la situazione psicologica dei
bambini non fosse passibile di mutazione nel tempo) per cui
la consulenza effettuata ha valore solo endoprocessuale,
salvo l'eventuale utilizzo nei riti speciali o nel giudizio
ordinario previo accordo delle parti.
Il Pubblico Ministero non aveva
l'obbligo di affidare la consulenza a sensi dell'art. 360
C.p.p o sollecitando un incidente probatorio. Tuttavia, la
scelta di optare per la procedura non garantita, unita a
quella dello esperto di non videoregistrare i colloqui (a
ragione criticata nella ordinanza), ha privato gli indagati
della facoltà di controllare, tramite i difensori ed i
propri consulenti tecnici, l'operato dello esperto.
La questione, così come
focalizzata nel provvedimento impugnato, non si incentra
sulla correttezza dei protocolli e del metodo (che è oggetto
dei motivi di ricorso), ma sulla verificabilità degli
stessi, che non può essere sostituita da una acritica
accettazione delle conclusioni del consulente.
In coerenza con questa
impostazione, la fondamentale critica, che il Collegio
reputa pertinente, formulata dal Tribunale e dai difensori
allo elaborato dello esperto, riguarda la "fruibilità" dei
risultati in sede processuale in quanto la metodologia usata
non è ostensibile alle altre parti processuali.
Inoltre -dando pure per scontato
che il parere dello esperto sia esatto -la questione non è
risolta in quanto il vero problema consiste nello stabilire
se i sintomi (che attualmente i piccoli manifestano e di
allarmante gravità come riferito dai genitori) siano indice
di validazione degli abusi sessuali.
La ricerca del rapporto
eziologico tra i disturbi emotivi dei bambini ed i reati era
necessaria in quanto è noto che non esiste una sindrome da
stress specificatamente riferibile allo abuso sessuale.
Sul tema, i Giudici non hanno
mancato di rilevare come lo stato delle attuali conoscenze
in materia non permetta di individuare sicuri nessi di
compatibilità tra sintomi di disagio ed eventi traumatici
specifici.
Il Tribunale, inoltre, ha ben
sottolineato che i sintomi allarmanti dei minori si sono
manifestati non durante l'anno scolastico, ma in epoca
successiva.
In realtà -e non in armonia con
quanto avviene normalmente per il danno post traumatico -gli
indicatori, che il Ricorrente collega ad abuso sessuale,
sono tardivi e, per alcuni bambini, si sono manifestati dopo
le prime denunce. Solo in un secondo momento, i genitori
hanno fatto una lettura retroattiva di comportamenti già
ritenuti nell'alveo della normalità, mentre alla uscita
dalla scuola non hanno, inspiegabilmente, riscontrato nei
loro bambini (oggetto fino a poco tempo prima di atrocità di
ogni tipo) alcun segnale di sofferenza e di disagio
psichico.
In tale situazione, i Giudici
hanno concluso come la circostanza che i minori ora
presentano sintomi da stress (ed, anzi, che sempre più
bambini, oltre alle attuali parti lese, manifestano sintomi)
non rappresenti un elemento decisivo da cui dedurre l'abuso
sessuale.
Con il rilevare lo scollamento
temporale tra fatti e sintomi (che diventano più consistenti
con il procedere delle indagini), il Tribunale ha aperto
alla possibilità che il malessere dei bambini sia derivato,
se non totalmente almeno in parte, dagli effetti della c.d.
vittimizzazione secondaria (cioè, dallo stress cui i piccoli
sono sottoposti a causa delle reiterate e disturbanti
interviste e visite mediche e dallo stato di ansia dei loro
genitori che si è riverberato sulla serenità della famiglia
ed ha inciso sul senso di sicurezza dei bambini).
La conclusione del Tribunale
circa il non certo collegamento tra la situazione dei
bambini ed abusi sessuali ha una sua coerenza ed è
compatibile con le conoscenze scientifiche in materia; a
tale convincimento, il Ricorrente contrappone una sua
alternativa interpretazione che, pur dotata di una
plausibile opinabilità, non è idonea a rendere illogico o
inaccettabile il ragionamento dei Giudici.
Sussiste un altro elemento che,
per il Pubblico Ministero, costituisce una conferma
dell'esistenza dei reati e, precisamente, la circostanza che
i minori manifestano conoscenze ed atteggiamenti erotici non
consoni alla loro età anagrafica.
Come già osservato dal
Tribunale, alcuni di questi comportamenti rientrano nel
novero della comune curiosità o esplorazione dei piccoli nei
confronti del loro corpo (e sono manifestazione di una
normale sessualità, esistente anche nella loro fase
evolutiva); altri comportamenti sono impropri ed atipici e
dimostrano una conoscenza in materia incompatibile con l'età
infantile.
In questo secondo caso, è lecito
concludere che qualche bambino (altri potrebbero avere
riprodotto gli atteggiamenti dei compagni per mimesi) ha
avuto diretta percezione di atti sessuali (ma ciò potrebbe
essere avvenuto anche attraverso filmati o scene in
Televisione) o ne è stata vittima.
Ora il Ricorrente segnala nei
bambini una attività autoerotica, giochi a sfondo sessuale e
la simulazione di un coito, cioè, atteggiamenti che sono un
"campanello di allarme" e che, nel contesto processuale in
cui sono inseriti, possono fare ragionevolmente ritenere
come possibile che i piccoli abbiano avuto esperienze di
abuso sessuale.
La lettura fornita dal Pubblico
Ministero del comportamento dei bambini potrebbe costituire
un sugello del teorema accusatorio solo in presenza della
qualificata probabilità che i fatti si siano svolti secondo
la ricostruzione storica fissata nel capo di imputazione.
Questa evenienza è stata -e
correttamente -messa in discussione nella impugnata
ordinanza per i seguenti motivi.
Per il Ricorrente, a corroborare
la tesi degli abusi, si pongono riscontri oggettivi quali i
certificati medici relativi ai piccoli.
Proprio tali documenti, secondo
il parere dei Giudici di merito (congruamente motivato e,
pertanto, insindacabile in questa sede), costituiscono un
punto debole della accusa.
I genitori hanno riferito che i
figli hanno subito violenze fisiche invasive (anche con
percosse e introduzione di vibratori o oggetti appuntiti
nell'ano e nella vagina con fuoriuscita di sangue); a fronte
di tali sevizie, che avrebbero dovuto lasciare evidenti ed
immediati esiti fisici da trauma esistono solo due
certificati medici, l'uno, attestante un setto all'imene che
può essere esistente dalla nascita e, l'altro, una anite
rossa che non è necessariamente riferibile ad atti di natura
sessuale.
Da tali certificati, il
Ricorrente trae argomento a sostegno del suo assunto. Il
ragionamento del Pubblico Ministero contiene una petizione
di principio perché trasforma l'oggetto da provare in
criterio di inferenza: non è possibile da un indizio sicuro
in fatto, ma equivoco nella interpretazione concludere per
la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio.
Più in generale, costituisce un
ragionamento circolare e non corretto ritenere che i sintomi
siano la prova dell'abuso e che l'abuso sia la spiegazione
dei sintomi.
È vero che i bambini lamentavano
arrossamento ai genitali e due minori presentavano all'esame
tricologico residui di un tranquillante, che non veniva loro
somministrato, ma questi elementi non sono sufficienti -come
fatto presente dal Tribunale -a confortare la tesi che i
piccoli fossero abusati o narcotizzati. Il disturbo nelle
parti intime è frequente in età infantile (tanto è vero che
moltissimi allievi dell'asilo, oltre a quelli che si
assumono oggetto di abusi, lo presentavano) ed il test
tricologico ha una valenza labile perché effettuato a
distanza di molti mesi dai fatti.
Sostiene il Ricorrente che i
sintomi sono stati dai genitori riscontrati durante l'anno
scolastico, ma solo in un secondo momento sono stati
ricondotti agli abusi sessuali; la prospettazione potrebbe
essere sostenibile, seppure a stento, per i disturbi
psicologici, ma non spiega come i parenti non si siano
accorti subito dei segni fisici necessariamente residuati
sul corpo dei figli dalle sevizie che i bambini -prima
alcuni, poi, molti -lamentano.
Pertanto, si deve concludere con
il Tribunale che l'esito degli accertamenti medici non è in
armonia con le vere e proprie atrocità fisiche patite dai
piccoli secondo il racconto dei genitori; allo stato delle
investigazioni, è consentito rilevare che, se vi sono state
violenze sessuali (ipotesi non scartata dal Tribunale), esse
sono state perpetrate con modalità differenti da quelle
riferite nelle denunce.
Per quanto concerne il
riconoscimento da parte dei minori dei giocattoli esistenti
nelle case delle maestre, le considerazioni dei Giudici del
Tribunale sulla non decisività dello elemento probatorio
sono condivisibili e logiche; trattasi di oggetti di uso
comune abitualmente esistenti nelle case e negli asili per
cui il loro riconoscimento pone ampi margini di incertezza e
solo gli accertamenti in corso potranno chiarire se sono
stati a contatto con le attuali parti lese.
La descrizione fatta dai piccoli
e relativa alle abitazioni delle insegnanti è, a parere del
Tribunale, generica e dalla stessa non si può desumere con
certezza che i bambini siano stati effettivamente ivi
condotti in orario scolastico; tale conclusione, in quanto
implica un giudizio di fatto ed è sorretta da congrua e
completa motivazione, non è censurabile da questa Corte.
Di contro, il Ricorrente insiste
sulla certezza del riconoscimento sia delle case degli
indagati sia dei giochi e chiede, in sostanza, a questa
Corte una, non fattibile, rivalutazione degli elementi
probatori ponderati dai Giudici di merito.
Esiste un altro rilevante
elemento che, secondo il Tribunale, rende inconsistente
l'accusa e non permette di ritenere che i fatti si siano
svolti secondo le modalità descritte dal Pubblico Ministero;
non è stato accertato se le maestre potessero uscire dallo
asilo senza che la loro assenza fosse notata dal personale
scolastico ed a chi venivano affidati i piccoli rimasti
senza assistenza.
A questo fondamentale,
inquietante interrogativo, il Ricorrente non fornisce una
spiegazione e non precisa se siano state disposte le
investigazioni suggerite dal Tribunale per accertare la
compatibilità del narrato dei piccoli con l'andamento
scolastico; il Ricorrente si limita a ricordare che "le
maestre si organizzavano come volevano" eludendo la
problematica inerente alla possibilità che sfuggisse al
controllo la sistematica (non sporadica, stante la pluralità
degli abusi descritti dai genitori) assenza dalla scuola di
insegnanti ed alunni.
Infine, deve rilevarsi come le
intercettazioni telefoniche, le perquisizioni nelle
abitazioni degli indagati e gli accertamenti effettuati sul
loro personal computer hanno dato esito negativo in quanto
non è stato rinvenuto alcunché a conforto della accusa.
Per le esposte considerazioni,
la Corte ritiene che siano condivisibili le conclusioni del
Tribunale circa la inadeguatezza delle investigazioni agli
atti a giustificare una misura cautelare personale.
Il ricorso del Pubblico
Ministero deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile
il ricorso.