Cassazione
Penale, sez. III, 27-02-2009
(20-11-2008), n. 8809
-
Pres.
VITALONE
Claudio -
Est. MULLIRI
Guicla
I. -
P.M. CIAMPOLI Luigi - V.R.
OSSERVA
1. Provvedimento
impugnato
e
motivi
del
ricorso
-
Con
sentenza
in
data
17
gennaio
2008
la
Corte d'Appello
di
Catania
ha
confermato
la
condanna
che il
Tribunale di Catania aveva
irrogato
a
V.,
alla
pena
di
3 anni
di reclusione,
per
fatti
di
violenza
sessuale in
danno
della
figlia
minore di anni
7.
Avverso
tale
decisione,
ha
proposto
ricorso
il
V.
deducendo.
1) la
violazione
dell'art.
606
c.p.p.,
lett.
b)
e
d)
in
rel.
agli
artt.
178
e
603
c.p.p.,
art.
495
c.p.p.,
comma
2 per
essere
stata
disattesa
la
sua
istanza
di
integrazione
istruttoria - formulata
nei motivi di gravame
e reiterata
dinanzi
alla
Corte di
Appello
- avente
ad
oggetto l'espletamento
di
una
perizia
psicologica
sulla
minore
dal
momento
che
le
indagini
e quindi
il
giudizio
si
erano
basati
esclusivamente
su
una
ct.
eseguita
dal
P.M.
e
di
una
consulenza
fatta
svolgere
dalla
p.o.,
entrambe,
in
assenza
della
difesa.
Per di
più,
non vi
è neanche documentazione
video
o fono
registrata
di
tali
consulenze
sì
da
poter
verificare
sia
il
linguaggio
verbale
che
quello comportamentale
della
minore
durante
l'atto.
Si osserva altresì
che la
reiezione
di tale
istanza
integratoria da parte
della
Corte d'Appello
è avvenuta anche sulla
base
dell'affermazione
- erronea
- secondo
cui
non
vi
sarebbero
contrasti
tra
la
ct.
del
P.M.,
quella
disposta
dal
giudice
civile
nella
causa
di
separazione e
quella
eseguita
su
impulso
della
p.o.
all'epoca
non
ancora
costituita
parte
civile.
2) la
violazione
dell'art.
606
c.p.p.,
lett.
e),
prima
e
seconda
parte
in
rel.
agli
artt.
459
e 499
c.p.p.
e art.
530 c.p.p.,
commi
1 e
2 assumendo, cioè,
che
la
sentenza
impugnata è
affetta
da
gravissime
lacune
motivazionali oltre che
da palese
contraddittorietà
ed
illogicità
sia endogena
che esogena.
In sostanza,
la
Corte,
pur
avendo
dato
per
ammesso
che
il
V.
non
sia
un
pedofilo
(come attestato
anche
dalle
due
consulenze
redatte
per
conto
del
P.M.
e del
giudice
della
separazione)
gli attribuisce ugualmente
condotte
che,
per
la
loro brutalità
e devianza,
sono
incompatibili
con una
personalità
ritenuta
normale.
In ogni
caso,
la perizia
psicologica, redatta
dal
ct.
del
P.M.,
la
sua
audizione,
la
perizia
psicologica
redatta
per
conto
della
p.o.
e le
dichiarazioni
rese
da
tale
consulente
convergono
tutte
nell'affermazione
secondo
cui
le
condotte
contestate
non
avrebbero
potuto
che essere
poste
in
essere da
soggetto
pervertito.
Ed inoltre,
la
sentenza è
viziata
perchè
ha assolutamente disatteso
le
conclusioni
delle
consulenze
già dette che,
dopo
avere
esplorato l'ambito familiare
della
vittima
ed il
suo
quadro
personologico e, dopo
aver
analizzato le
dichiarazioni
del bambina
ed
il
suo
vissuto
emotivo,
hanno
raggiunto
conclusioni
che
disattendono
quelle
della
Corte.
Ed
infatti,
è stato
escluso
che
i disegni
fossero
indicativi
di
un
trauma
da
abuso
e che
nel
comportamento della
bambina
vi fossero
segnali
della violenza
subita.
Al
contrario
si
è
dato
atto
del
profondo
coinvolgimento
della
minore
nelle
vicende
di
separazione della
madre
e del
fatto che
il
suo
narrato
fosse
caratterizzato
da
"ripetitività"
e "rigidità"
e da
"assenza di
emotività".
In tal
modo,
la
Corte
ha
disatteso
il
monito,
pervenuto
anche
da
decisione
di questa
S.C.,
circa
il
rischio
che
il minore
non
distingua
il vissuto
dall'immaginato e che
adotti
comportamenti
che
sono
solo
ripetitivi
di un
canovaccio
gradito
all'adulto
(nella
specie
la
madre) per
assecondarlo e compiacerlo.
Anche
sotto
il
profilo
del
"movente",
sebbene
tutti
i
consulenti
convengano nel
sottolineare
un certo
"ambivalente rancore"
della
minore
nei
confronti
del
padre
per
essersene
andato
di
casa
e per gli
atti
di
violenza,
la Corte
conclude
affermando
che
"se
la
minore
smentisse
il
movente
del suo
racconto
accusatorio
non
potrebbe
non coincidere
con
un fine
vendicativo
che proprio
stona a livello di psicologia
infantile"
(v. f.
9).
Sostiene,
invece,
il
ricorrente
che,
nella
specie,
si
sarebbe
in presenza
di
una
chiara
immedesimazione
della
minore
nei
travagli
della
madre
per
la
separazione e
si conclude
osservando
che
le
immagini
e
gli
atteggiamenti riferiti
da
una
bimba
di
7 anni
ben avrebbero
potuto
essere
da
lei
appresi
visionando
le
video
cassette
hard presenti
nell'abitazione
ed avendo
la
stessa
bimba
detto
di
essere
in
grado
di utilizzare
il videoregistratore.
La
sentenza
gravata
sarebbe
quindi
inficiata
da più
vizi
perchè,
sebbene
richiamate
alla loro
attenzione,
tutte
queste
circostanze
non
sono
state
adeguatamente
considerate
e, per
di più
non
è stata
vagliata
neanche
l'ipotesi
di un
giudizio
assolutorio
ex
art.
530
cpv.
c.p.p..
3) la
violazione
dell'art.
606
c.p.p.,
lett.
b)
ed
e)
in
rel.
all'art.
43 c.p.,
comma
1,
e artt.
609
bis, quater,
septies
c.p. e
art. 530
c.p.p.,
commi
1 e 2
assumendo,
cioè,
la contraddittorietà
dell'attribuzione
dei
fatti
all'imputato
per
"cretineria"
dal momento
che ciò
non
darebbe vita
all'elemento
psicologico
del
dolo.
In ogni
caso,
non sarebbe
stata
adeguatamente
scandagliata
la
possibilità
di
un'assoluzione
neanche
ex
art.
530
cpv.
c.p.p..
4) la
violazione
dell'art.
606
c.p.p.,
lett.
b)
ed
e)
in
rel.
agli
artt.
133,
62
bis
e 69
c.p.
assumendo,
cioè, la
non
adeguata
graduazione
della
pena
in
nome
di
un'asserita
-
ma
non meglio motivata
-
"gravità"
del
fatto.
In udienza,
la
difesa
ha
presentato
motivi
aggiunti
(tempestivamente
già
depositati
presso
la
Corte d'Appello
di
Catania)
con
allegata
una
consulenza
di
parte
avente
ad
oggetto
un'analisi
psicocriminologica degli
elementi
probatori
risultanti
dagli
atti
di
causa.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
- Prima di analizzare
le
censure del
ricorrente,
si
impone
qualche
premessa
sui limiti
del
giudizio
di
legittimità.
La Corte
Suprema
non è chiamata a "sovrapporre" la
propria
valutazione
a quella
compiuta
dai giudici
di
merito
in
ordine
all'affidabilità
delle
fonti
di
prova,
bensì
a stabilire
se
detti
giudici
abbiano
esaminato
tutti gli elementi a loro
disposizione;
se ne
abbiano
fornito una
corretta valutazione
dando
esaustiva
e convincente
risposta
alle
deduzioni
delle parti; se i
criteri
logici
seguiti
nello
sviluppo
delle
varie argomentazioni
siano
adeguati
e
coerenti
alla
definitiva
selezione
delle
alternative
decisorie.
Il vizia
logico
della
motivazione,
inoltre,
nelle
sue
varie
concrete
espressioni
- contraddittorietà,
illogicità,
omessa
considerazione
di
circostanze
decisive
e,
pur
anche,
travisamento
di fatto
- deve
essere
riscontrabile
nel
testo
stesso
della
motivazione,
attraverso
un
adeguato
confronto tra
le
varie
posizioni
che
vi
si
sono
inserite,
ma
senza
alcuna
possibilità
di
ricorrere
al controllo
delle
risultanze
processuali.
Ed
è a
tal
fine
che
il
giudice
di
merito
ha
l'obbligo
di
indicare
con
puntualità,
chiarezza
e completezza
tutti
gli
elementi
di fatto
e di
diritto
sui
quali
fonda
la
propria
decisione,
onde consentire
all'interessato di
formulare
le più appropriate censure
ed,
alla
Corte
di
cassazione, di
esercitare
la
funzione
di controllo
che le
è propria.
Osservate
tali regole
ed
accertato
che il
processo
formativo
del
libero
convincimento del
giudice
ha
seguito
il
corretto
percorso,
senza
subire
gli
effetti
di
una
riduttiva
indagine
conoscitiva
o di
un'imprecisa
ricostruzione
del
contenuto
della
prova,
lo
scrutinio di legittimità
deve
ritenersi completamente
esaurito.
Detto in
estrema
sintesi,
il giudice
di
legittimità
(che
è
giudice
della
motivazione
e dell'osservanza
della
legge)
non
può
divenire
giudice
del
"contenuto
della prova"
non competendogli un controllo
(riservato esclusivamente
al
giudice di
merito)
sul significato
concreto
di ciascun
elemento
probatorio.
L'unico
apprezzamento consentito
è
sulla
logicità
della
motivazione quale
desumibile
dal
testo del
provvedimento
impugnato.
Tutto
ciò puntualizzato
doverosamente,
non
può sfuggire
come,
nella
specie,
il raffronto
tra le
ragioni
del
ricorrente ed
i contenuti
della sentenza
censurata
facciano
effettivamente emergere
almeno
un
punto
sul
quale
il,
pur attento
e
scrupoloso,
argomentare dei giudici
di
merito
sembra "ripiegarsi
su sè
stesso" risolvendosi in
una
mera
affermazione
di
principio
autonoma
e non
consequenziale
al
ragionamento
pregresso
o a
precisi principi psicologici.
La Corte
ha
ritenuto
fondata
la
decisione
del
giudice
di primo
grado
muovendo
dalla
premessa che
la
responsabilità
dell'imputato
si fonda
sul
complesso
di
questi
elementi:
-
le
parole
della
bambina
apparsa
attendibile
fin dal
primo
momento;
- le
ripetute
indagini
psicologiche
alle
quali
è
stata
sottoposta
in punto
di
attendibilità
con
esiti
tali
da
escludere
la
necessità
di
ulteriori
accertamenti;
- assenza di contraddittorietà
negli
esiti delle
consulenze
tanto
che la
stessa
difesa
ha fatto proprie
le
conclusioni
del
ct.
del
P.M.
- il
comportamento delle
parti
in
causa a
cominciare
dalla
madre che - sebbene
risultata essere
stata
picchiata
ripetutamente
dall'ex
coniuge
- non
ha
detto
cose
che
ne
potessero
aggravare la
posizione
ed ha
finito
per riferire
degli
specifici
episodi
solo
per
quanto
a
sua
volta
appreso
dalla
bambina
limitandosi a soggiungere
che,
con
il
senno
di
poi,
forse,
alcuni
segnali
e sospetti
avrebbero
potuto
esserci
stati.
Analogamente
dicasi per
la
nonna
materna.
-
anche
le
consulenze
disposte
su
entrambi
i
genitori
hanno
escluso,
per
un
verso
la
influenzabilità,
e,
quindi,
potenziale
induzione
da
parte
della
madre
verso
la
bambina
e,
per
altro verso,
che il
padre fosse
un
"pedofilo".
I giudici
di
merito, poi,
non
ha ritenuto
di condividere
il dubbio,
insinuato
nei
motivi di
appello, che
la
bimba
avesse
descritto
cose
viste
fare
da
altri
ritenendo
corretto
l'assunto
dei
giudici
di primo
grado
secondo
cui,
in
primo
luogo,
per
fare
ciò,
si
dovrebbe
presumere
qualcosa
di
indimostrato,
secondariamente,
perchè
si
dovrebbe
teorizzare,
da
parte
della
bimba
una
callidità
ed
una
malizia
incompatibili
con
la
sua
età.
Per contro,
i giudici
di secondo
grado
non
hanno
mancato
di
evidenziare
come,
dalla
relazione del
consulente
siano
emersi
- a
riguardo
dell'imputato - vari
segnali
di una personalità
immatura
sì
da
giustificare
i ripetuti
epiteti
di
"cretino" "scemo"
monello" con
cui
è stato
apostrofato
anche
dalla
bambina
la
cui
puntualità
e coerenza
nei
propri
racconti
(alla madre,
ai
tre
consulenti
ed
allo
stesso
Collegio
di
primo
grado)
è
stata
ribadita
e
richiamata
più volte anche
dai
giudici
di
appello.
Orbene, anche
in
questa
sia pur sintetica
esposizione
delle
argomentazioni
della
Corte
d'Appello,
si
profilano
spunti
di
dubbio
e
di
riflessione
a cominciare
dal rilievo
che
è stato
lo stesso
consulente
del
P.M.
a segnalare
che
la
bambina
manifestava
un
coinvolgimento emotivo
maggiore
proprio
con
riferimento
alle
violenze poste
in
essere dal
padre nei
confronti
della
madre e "mai relativamente
invece
a quelli che
poi
vennero definiti
atti
di
libidine". Ed è
sempre
il
Dott.
C.
(consulente
del
P.M.)
-
riferiscono
i giudici,
nella
propria
sentenza
- che
asserisce,
da
un
lato,
che
la
bambina
non
mostrava
i
segni
di
un
trauma
dovuto
a
molestie
sessuali
e,
dall'altro,
che
"non
è
possibile
che
fatti
di
quel
genere
si
potessero
verificare
senza
lasciare
traumi" e
che
"non è possibile,
per
dei
meccanismi
molto
precisi
nel
modo
di
funzionare
della
mente
degli
esseri
umani,
in
particolare
dei bambini,
perchè,
nei
bambini, i
meccanismi
di rimozione,
di
difesa
-
vengono
chiamati
così
-
che
si
mettono
in
atto
normalmente negli
adulti
non sono operativi
normalmente come
nell'adulto"
(ff. 4
e 5 sent.).
A
fronte
di
ciò,
i giudici
di
merito,
si pongono
giustamente
l'interrogativo
circa
le ragioni
per le
quali la bambina
abbia,
comunque,
fatto
determinate
affermazioni
il cui
contenuto
- come sottolineato
in
precedenza -
era di
"atti
esplicitamente
sessuali
(per
affermazione
concorde
di tutti
i ct.)
al
punto
che,
altrettanto
unanimemente,
era
stato
detto
che
quanto
descritto
"non poteva
far
parte
del suo
naturale
patrimonio
cognitivo
attesa
l'età".
La risposta
che la Corte offre,
a questo
punto, risulta,
però,
come
"scollegata"
dal contesto,
fin a
quel
punto
descritto
ed
analizzato
compiutamente.
Sottraendosi alla soluzione
alternativa
proposta
dal
consulente
della difesa
"a fronte della puntualità
con
cui
sono
sempre
stati
riferiti
quei
fatti,
i giudici affermano,
infatti,
il convincimento
secondo
cui
il
racconto
della
bambina
non
può
che
rispecchiare
una
realtà
obiettiva
perchè,
diversamente
"bisogna
supporre
cose che
non
sono
emerse,
che
la
bambina
abbia visto
fare
quelle cose
a qualcun
altro
che
non
sia
il
padre
e
che,
poi
con
una
malizia
difficilmente compatibile
con al
sua
età (sette
anni)
dopo
averne
percepito
il
significato
infamante
o comunque
negativo
le
abbia attribuite
al
padre".
Il punto
è
che
la
conclusione
convinta
che, la Corte
ritiene
di
affermare
si risolve
in
un'affermazione
sostanzialmente apodittica che
non da
conto
delle emergenze
fin lì
attentamente analizzate
e
riportate
e, soprattutto,
fa
un'asserzione
- circa
la
conformità
dell'atteggiamento
della
bimba
rispetto
alla
"psicologia
infantile"
- non
adeguatamente
confortata
da
pareri
tecnici.
Lungi
da
volersi
concludere
-
non
essendo
valutazione
che
spetta
a
questa
Corte
- che
l'ipotesi
drasticamente
scartata
dai
giudici
di
appello
sia
invece
verosimile,
ciò
che
si
vuole qui sottolineare è
che la
conclusione
dei
giudici
non
si
sostanzia
in un
argomento
logico inattaccabile
ma
lascia
spazio
a
perplessità
restando
fermi
dati
incontrastati
(e puntualmente
richiamati anche dalla
sentenza)
quali
l'assenza
di segni
riconducibili
ad un
evento
traumatico
o il
fatto
che
i
racconti
della
bambina
fossero
espressivi
di
un
disagio
da
essa
elaborato,
più, per
i ripetuti
litigi
dei
genitori
e
per
l'abbandono
del
padre,
che,
non
per
gli
abusi
sessuali
(da
lei descritti
quasi
incidentalmente
a margine
del
racconto
degli atti
di
violenza
sulla
madre).
E' anche
possibile,
come
afferma
la
Corte
che
la
"rappresaglia
razionale" non sia
una
risposta attribuibile ad una
bimba
di sette
anni ma
è anche
vero
che
la
Corte
trascura
di
approfondire
soluzioni
alternative ad emergenze
in sè
certamente
contrastanti con la
conclusione adottata con
tanta
decisione.
E' come
se, in
ultima
analisi,
il
convincimento
dei
giudici fosse
stato -
alla
fin
fine -
indotto
dalla
"obiettività"
dei
racconti
effettuati
in
termini
e
gesti
"tanto
chiari
ed
eloquenti
da
indurre
al convincimento
che
non potesse
averli appresi in
altro
modo
che
di
persona" trascurando
di analizzare funditus
il
profilo
della
riferibilità
di
detto
apprendimento.
E' indubbio
che
la
particolare
difficoltà
nel
trattare
vicende
come
quelle
in esame
discende
dal fatto
che l'accusa
è rappresentata dalla voce
di
giovani
vittime che
narrano
fatti
dei quali
non dovrebbero
avere
esperienza
e che
non possono
essere
il
risultato
di una
loro
fantasia.
E' altrettanto
fuor
di
dubbio,
come dice
la
Corte,
che
difficilmente
un
minore
può
architettare
da solo
un
racconto come
quello
qui fatto tuttavia,
come già
affermato
anche
in precedenti decisioni
di
questa S.C.
(sez.
3^,
18.9.07,
Scancarello,
n.
37147),
l'assunto
secondo
il
quale "i
bambini
piccoli
non
mentono
consapevolmente"
"deve essere
contemperato con la
consapevolezza
che gli
stessi
possono
essere
dichiarati
attendibili
se
lasciati
liberi di raccontare,
ma
diventano
altamente
maleabili
in
presenza
di
suggestioni
etero
indotte" e che "se
interrogati
con domande
inducenti,
tendono
a conformarsi
alle
aspettative
del
loro
interlocutore".
Nessun
dubbio
vuole
introdursi
circa
l'assoluta
buona
fede della
madre
e dei
parenti
della bambina
nel
caso
di
specie,
ma
è
certo
che
la
"solidarietà"
peculiarmente
espressa
dalla
minore
nei confronti
della
madre,
le conclusioni negative
di
un
primo
consulente
di ufficio
(in
sede
civile)
circa
il
verificarsi
di
abusi
(sì
da
legittimare
gli
incontri
della
minore
con
il
padre)
e
le
stesse
conclusioni
"perplesse"
del
ct.
del
P.M.,
a
proposito
dell'assenza
di
traumi da
abuso
e di