Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 26
settembre – 29 ottobre 2007, n. 39994
Presidente Papa – Relatore Sensini
Pm Izzo – difforme
Svolgimento del Processo
1. Con sentenza in data 3/12/2004 del Tribunale di
Brescia, M. B. E. e P. G. venivano ritenuti colpevoli dei
reati di violenza sessuale aggravata in danno di alcuni
minori frequentanti la scuola materna "X" di Brescia e
condannati - rispettivamente- alla pena di anni 15 ed anni
10 e mesi 6 di reclusione. Gli stessi ed il Comune di
Brescia, in qualità di Responsabile Civile, venivano
condannati al risarcimento dei danni in favore delle Parti
Civili F. G. e L. B., in proprio e quali esercenti la
potestà sulla figlia minore A., S. D. e K. P., in proprio e
quali esercenti la potestà sulla figlia minore G., R. F. e
G. V., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia
minore C.. Il M. veniva altresì condannato al risarcimento
dei danni in favore delle Parti Civili N. A. e V. T., quali
esercenti la potestà sulla figlia minore R. In particolare,
venivano liquidati euro 250.000 in favore delle Parti Civili
F. - L. (in proprio e quali esercenti la potestà
genitoriale), euro 250.000 in favore delle Parti Civili S. -
K.; euro 80.000 in favore delle Parti Civili N. - V; euro
120.000 in favore delle Parti Civili R. – G.
Al M., ausiliario presso la scuola materna "X" di Brescia,
erano contestati i fatti di cui ai capi A) e C) della
rubrica. Precisamente, al capo A), gli erano attribuite
plurime violenze sessuali in danno di F. A., R. N., C. W.,
C. R., bambini frequentanti la predetta scuola materna. Al
capo C), erano attribuiti al prevenuto, in concorso con P.
G., anch'ella ausiliaria dell'asilo, M. F. e M. D., plurimi
atti di violenza sessuale di gruppo, consistiti in
toccamenti, baci, tentativi di penetrazione sia anale che
vaginale, commessi durante l'orario scolastico, fuori dalla
scuola, all'interno dell'abitazione della P. e di uno studio
dentistico, anche mediante uso di droghe, nel corso di feste
orgiastiche e videoregistrando il tutto, in danno di F. A.,
G. S., S. F.. Tutti i reati di violenza sessuale erano
ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 609 ter comma 2
c.p. e 61 n. 11 c.p., essendo stati commessi ai danni di
minori di anni dieci e con abuso di relazioni di servizio.
La sentenza del Tribunale assolveva "per non aver commesso
il fatto" M. F. - inserviente - e M. D. - coordinatrice
presso la medesima scuola dal reato di cui al capo C) e la
M. anche dal reato di cui al capo B), ove le era stato
contestato di aver concorso con il M. nel reato sub A),
assistendo alle violenze perpetrate ai danni di R. C.
I fatti, snodatisi nel 2001 fino agli inizi del 2002,
venivano alla luce il 9/1/2002, con la denuncia presso
l'Ufficio Minori della Questura di Brescia dei genitori di
A. F., che frequentava la sezione "rossa" nella scuola
materna "X". Il M. veniva quasi subito individuato come uno
dei possibili autori degli abusi sessuali, in quanto già in
data 15/1/2002, la bambina indicava in "B" la persona che
l'aveva toccata nei bagni della scuola e che l'aveva portata
anche fuori dall'asilo. Nel giugno 2002 veniva disposta, con
incidente probatorio, la perizia sulle parti offese, con
incarico affidato alle dottoresse Pes, Spizzichino e Di
Veroli. La perizia aveva per oggetto l'individuazione di
eventuali sintomi di abuso sessuale e la valutazione della
capacità di testimoniare dei bambini in rapporto all'età.
L'elaborato peritale concludeva per la compatibilità dei
sintomi con le ipotesi accusatorie e per la capacità
testimoniale di tutti i minori, tranne S. F., alunno della
sezione "arancio", il quale soffriva di un blocco nell'area
del linguaggio che gli aveva impedito la normale evoluzione
dell'espressione verbale. A. F. non veniva esaminata
direttamente dal collegio peritale per l'opposizione dei
genitori, in tal senso consigliati dalla neuropsichiatra
dottoressa Pagani, alla quale i predetti si erano rivolti.
Le perite avevano, però, incontrato sia i genitori della
minore, sia la stessa dottoressa. Pagani.
2. Avverso la sentenza del Tribunale proponevano
appello il M. e la P., mentre il Pubblico Ministero
proponeva impugnazione avverso le pronunce assolutorie
concernenti le posizioni M. e M..
2.1. La Corte di Appello di Brescia, all'udienza del
22/3/2006, su istanza del Procuratore Generale, preso atto
delle limitazioni alla facoltà di appello del P.M.
introdotte dalla legge n. 46/2006, sospendeva il giudizio
nei confronti delle imputate M. e M., ritenendo non
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 Legge citata in riferimento agli
artt. 2, 24, 25, 111 e 112 Costituzione.
2.2. Con sentenza in data 5/4/2006, respinte le
richieste di rinnovazione del dibattimento, la Corte di
merito mandava assolta la P. dal reato ascrittole "per non
aver commesso il fatto"; riduceva ad anni 13 di reclusione
la pena inflitta al M. B.; riduceva ad euro 200.000 il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei
confronti delle Parti Civili F. – L.; ad euro 150.000 il
risarcimento dei danni nei confronti delle Parti Civili S. –
K. Confermava nel resto la sentenza impugnata, in
particolare condannando il M. ed il Comune di Brescia, in
via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa in favore delle Parti Civili N. A. e
V. T., quali esercenti la potestà sulla figlia minore R.
2.3. La Corte territoriale, dopo aver respinto alcune
questioni preliminari di natura processuale, quali la
violazione dell'art. 521 c.p.p., con riferimento sia al
tempo che al luogo di commissione dei reati, rigettava anche
uno dei principali argomenti difensivi, la tesi del
"contagio", nella triplice accezione del contagio emotivo,
contagio sociale e contagio tra bambini. In estrema sintesi,
la tesi del "contagio" poteva essere così riassunta. I
genitori di A. F., uscendo in data 14/12/2001 dallo studio
della neuropsichiatra Pagani, erano già convinti che la
figlia avesse subito atti di pedofilia. Avevano anche forti
sospetti sul loro autore, il M., che alla madre di A. aveva
fatto una pessima impressione. La notizia, che dava per
scontato l'abuso e la colpevolezza del M., si era diffusa
rapidamente, prima attraverso le confidenze fatte alla nonna
paterna, poi attraverso i racconti fatti da questa a qualche
collega ed all'altro figlio, padre di S. F., e così via da
genitore a genitore. Di qui il consolidarsi di preconcetti e
pregiudizi, sfociati, per un verso, in una lettura
unidirezionale dei malesseri dei bambini, forzatamente
enfatizzati in chiave sessuale; per altro verso, sfociati in
pressanti domande, forse anche inconsciamente suggestive. In
buona sostanza, il malinteso iniziale dei coniugi F. avrebbe
agito quale vero e proprio "virus", scatenando quello che
veniva dalla difesa stigmatizzato come "dichiarazioni a
reticolo". La Corte escludeva, tuttavia, una simile ipotesi
sul presupposto che i minori erano stati sentiti solo dal
Pubblico Ministero e dal G.I.P., mentre le perite si erano
limitate ad osservarli in sedute di gioco. Dovevano essere
esclusi anche interrogatori ulteriori da parte delle
maestre, che avevano solo ammesso di aver parlato con
qualcuno dei bambini "perché lo vedevamo male". Inoltre, non
vi era stata alcuna escalation nel racconto degli abusi o
nella individuazione degli abusanti. Ancora. Solo per undici
dei centocinquanta bambini frequentanti la scuola materna si
era parlato di abuso sessuale e la metà dei genitori
interrogati dalle esperte avevano mostrato la loro totale
impermeabilità a qualunque suggestione colpevolista.
2.4. La Corte di Appello passava, quindi, ad
esaminare l'elaborato peritale, duramente attaccato dalla
difesa in quanto frutto essenzialmente del racconto dei
genitori dei bambini, racconto condizionato da ansie, paure
e pregiudizi. Per contro - osservavano i Giudici del merito
- le esperte avevano spiegato che tutti i bambini esaminati
(come si è detto, non erano state esaminate A. per
l'opposizione dei genitori e C. R., la cui rivelazione era
successiva all'espletamento della perizia) avevano
manifestato dei sintomi compatibili con le ipotesi di abuso
sessuale, quali incubi notturni, sensi di colpa che si
manifestavano anche con insulti autodiretti, inappetenza,
nausea e vomito, il rifiuto o comunque una certa resistenza
ad andare a scuola, aggressività e rabbia verso giocattoli,
familiari e compagni nonché comportamenti fortemente
sessualizzati. Ovviamente, interlocutori privilegiati erano
stati i genitori, che di tali comportamenti avevano
riferito.
2.5. Con riferimento alle parti fantastiche del
narrato dei minori, che spesso avevano fatto riferimento a
personaggi di favole o di cartoni animati, a lupi, streghe,
al faraone di Gardaland, la Corte di Appello riteneva che
eventi vissuti con scarsa lucidità o in situazioni di paura
potevano aver generato confusione ed erano, pertanto,
ricordati solo a tratti o in modo poco organizzato. Ciò era
avvenuto soprattutto con G. ed A., per le quali erano stati
ritenuti anche abusi all'esterno dell'asilo e, pertanto,
esposte alle sollecitazioni emotive più violente. La Corte
riteneva, inoltre, tutt'altro che gratuita la tesi degli
"abusanti intelligenti", vale a dire di soggetti utilizzanti
elementi pseudorituali (maschere, trucchi, canti e fuoco),
al fine di ridurre ulteriormente la capacità del bambino di
esporre in modo coerente e credibile.
2.6. I Giudici dell'Appello passavano, quindi, ad
esaminare i luoghi in cui gli abusi erano avvenuti, cioè i
bagni, la cantina della scuola, ed altri luoghi esterni
all'istituto stesso, concludendo con l'affermare che il
fatto che i minori, in particolare A. e G., non ne avessero
fornito una descrizione precisa e sempre convincente doveva
giustificarsi con il fatto che eventi traumatici, vissuti in
condizione di scarsa lucidità, vengono sovente ricordati in
modo frammentario.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno
proposto ricorso per Cassazione i difensori del M. nonché il
Comune di Brescia quale Responsabile Civile, a mezzo del
proprio difensore.
3.1. Il Responsabile Civile ha dedotto, tra l'altro:
1) erronea applicazione della legge penale laddove la
sentenza aveva condannato il Comune di Brescia in solido con
l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle Parti
Civili N. A. e V. T., che, invece, non avevano mai
instaurato alcun contraddittorio nei confronti del ridetto
Responsabile Civile;
2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge
penale in violazione degli artt. 538 comma 3 e 541 c.p.p.;
74 e 83 c.p.p. in relazione all'art. 185 comma 2 c.p.p. per
difetto assoluto di vocatio in ius del Comune di
Brescia, in qualità di Responsabile Civile, da parte delle
Parti Civili F. / L. e S. / K. per l'esercizio in proprio
della pretesa risarcitoria, essendo stata la domanda
proposta unicamente dai genitori quali esercenti la potestà
sui figli minori. Erroneamente, la Corte aveva attribuito
valore dirimente al tenore letterale delle istanze per la
citazione del Responsabile Civile, ritenendo che l'uso
reiterato del termine Parti Civili costituisse segno
inequivoco della presenza di più Parti (i genitori per la
minore ed in proprio). Per contro, il decreto ordinante la
citazione del Comune di Brescia faceva riferimento al fatto
che i genitori avessero agito solo per il risarcimento dei
danni subiti dalla minore;
3) difetto del nesso di immedesimazione organica o di
occasionalità necessaria tra i fatti di reato ed il servizio
svolto dal M., avendo i primi Giudici fornito una errata
applicazione del principio della "occasionalità necessaria".
La Corte di merito - almeno per quanto concerneva la
violenza sessuale di gruppo - aveva ravvisato l'esistenza di
un'autentica organizzazione criminale che aveva, tra
l'altro, predisposto locali prossimi all'edificio
scolastico, autovetture per il rapido prelevamento dei
bambini, precisi piani per poter tenere in conto gli orari
di presenza dei minori, il turno di lavoro dell'imputato e
quant'altro, il tutto per porre in essere gli abusi
sessuali, tra l'altro praticati con strumenti invasivi e
lesivi (forbici, divaricatori, etc), e con l'uso di maschere
e travestimenti, con l'unico scopo di alimentare il mercato
delle immagini pedo-pornografiche. Difficile allora
comprendere a che titolo il Comune di Brescia dovesse
risponderne ed in cosa consistesse il nesso di
immedesimazione organica tra il M. e la Pubblica
Amministrazione, senza considerare che, per commettere i
crimini, il prevenuto aveva dovuto portar fuori taluni
bambini e, dunque, aveva dovuto abbandonare il servizio;
4) erronea applicazione di legge in punto di
singolare liquidazione del danno operata dal Tribunale in
favore di "ciascun nucleo familiare", anziché operare delle
suddivisioni prò quota: conseguentemente, contraddittore del
Responsabile Civile era stato il "nucleo familiare", cioè un
soggetto non legittimato, che non era parte nel giudizio;
5) erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 1226, 2043, 2056, 2.697 c.c. laddove la
Corte aveva considerato, con riferimento alla madre della
minore A. F., un danno morale ulteriore e non previsto,
rappresentato dall'abbandono degli studi universitari da
parte della donna a seguito degli abusi subiti dalla figlia;
6) erroneità e contraddittorietà della motivazione
laddove la Corte territoriale aveva ritenuto - da un lato -
che le anomale scomparse dei bambini non erano state
rilevate, avendo avuto cura, il M., di agire nei tempi degli
allentamenti della sorveglianza delle maestre, durante le
loro pause per fumare o per bere caffè, dall'altro lato,
invece, aveva affermato che ben difficilmente il M. avrebbe
potuto prelevare i bambini dall'asilo e portarli
all'esterno, anche se in luoghi molto vicini, senza l'aiuto
di un sodale all'interno della scuola, con il compito magari
di giustificare la temporanea assenza sua e del bambino.
3.2. I difensori dell'imputato presentavano
articolati ricorsi, con motivi in buona parte comuni, in
particolare deducendo:
1) vizio di motivazione e travisamento della prova
nell'aver trasformato l'abuso sessuale da oggetto di prova a
criterio inferenziale, con il ricorso frequente a vere e
proprie congetture per superare i ragionevoli dubbi posti
dalla difesa. Uno dei tanti esempi era rappresentato
dall'assunto secondo cui i bambini possono fantasticare solo
su cose che in parte sanno, argomento utilizzato in sentenza
per confutare il ragionevole dubbio che i racconti sessuali,
marcatamente intrisi di elementi irreali e fantasiosi, non
consentivano di districare la verità storica dai vissuti
fantastici del piccolo testimone;
2) Illogicità della motivazione laddove la sentenza
aveva affermato che, senza il supporto di un complice, il M.
non avrebbe potuto realizzare le violenze di gruppo:
tuttavia, era mancata la prova di un sodale o di un gruppo
di concorrenti dediti alla pedofilia. Inoltre, l'esistenza
di un gruppo scaltro sarebbe stata del tutto incompatibile
con l'utilizzo di una pedina del tutto inadatta come il
prevenuto, definito soggetto con "scarsa dotazione
intellettiva". Il ragionamento probatorio era, pertanto,
viziato da evidente illogicità;
3) Vizio di motivazione e travisamento della prova
con riferimento alla parte della sentenza che non aveva
effettuato un approfondito vaglio della perizia, ignorando
la non congruenza dei sintomi palesati dai bambini, in
alcuni dei quali comparsi solo molto tempo dopo i fatti di
causa, mentre, per altri, tali sintomi potevano avere
spiegazioni alternative. La pronuncia impugnata, dando per
scontato che la perizia rappresentava "un granitico punto di
partenza per valutare i fatti", aveva omesso di sottoporre
ad un giudizio serio ed approfondito l'esistenza di ipotesi
alternative che potessero giustificare le sintomatologie dei
bambini. In particolare, con riferimento ad A. F., che
sfuggiva alla tesi del "contagio" avendo per primi i
genitori denunciato le ipotesi di abuso, si era operato un
vero e proprio travisamento della prova testimoniale dei
genitori della bambina, che non avevano affatto parlato di
condotte sessualizzate manifestatesi in concomitanza con gli
abusi, bensì avevano descritto la masturbazione della
bambina come risalente nel tempo;
4) vizio di motivazione, laddove la prova della
colpevolezza del M. era stata raggiunta sulla base delle
testimonianze dei bambini, "filtrate" attraverso i racconti
dei genitori, definiti in "buona fede" ed " esenti da
patologie che potessero far dubitare della attendibilità del
loro racconto", senza indagare in ordine alle dinamiche con
cui tali racconti erano stati riferiti. Nel caso della
minore A. F., ci si era basati, in particolare, sulla
deposizione della madre B. L., su un diario dalla stessa
tenuto, su di un nastro consegnato dalla signora alla
Questura il 20/1/2002, dal quale si evinceva come la madre,
attraverso una situazione ludica, tentasse di far raccontare
alla bambina ciò che aveva subito;
5) difetto di motivazione laddove, dato per scontato
che, all'esterno dell'asilo, vi fosse un'organizzazione
criminale capace di mimetizzare il luogo e le circostanze
degli abusi, non si era spiegato come avesse potuto
l'organizzazione compiere un simile baccano senza che
nessuno se ne fosse accorto, né come si potessero mettere in
piedi rapimenti di minori, trasferimenti da un luogo ad un
altro, travestimenti, uso di sostanze narcotizzanti, il
tutto in un tempo massimo di venti minuti (arco temporale in
cui si poteva allentare la vigilanza delle insegnanti per
bere un caffè o fumare una sigaretta);
6) difetto di motivazione laddove la sentenza non
aveva spiegato come fosse stato possibile per il M., una
volta mandati assolti tra il primo ed il secondo grado i
suoi complici, attuare tutta una serie di rapimenti per
effettuare gli abusi all'esterno della scuola materna, e ciò
a fronte del racconto di tutte le insegnanti che avevano
escluso la possibilità di aver perso di vista anche uno solo
dei bambini per un tempo superiore al quarto d'ora;
7) violazione di legge per non avere la Corte di
Appello ammesso documenti comprovanti meccanismi di contagio
sociale in Brescia a proposito dell'esistenza di pedofili
negli asili: la Corte, oltre che ininfluente, aveva ritenuto
intempestiva la richiesta relativa alla acquisizione del
provvedimento di archiviazione del procedimento a carico di
due maestre della scuola materna "C." e di altri verbali di
prova assunti nel c.d. processo "S.": in realtà, la scoperta
di tali nuovi elementi di prova si era avuta dopo il
giudizio di primo grado e, pertanto, la Corte territoriale
avrebbe dovuto procedere ai sensi del secondo comma
dell'art. 603 c.p.p.;
8) violazione dell'art. 521 c.p.p. sia in relazione
al tempo che al luogo dei commessi reati, essendo stati
contestati abusi commessi " nel corso dell'anno 2001 ed
inizi 2002" (laddove per la minore G. S. si sarebbe arrivati
al giugno 2002), nell'abitazione della P. e dello studio
dentistico, mentre la sentenza di secondo grado aveva
individuato un ulteriore luogo degli abusi con riferimento
alla abitazione del custode sig. F.;
9) eccessività della pena e mancato riconoscimento
delle attenuanti generiche nonché dell'attenuante di cui
all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.;
10) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in
relazione all'art. 1226 c.c. per avere i primi Giudici
formulato un giudizio equitativo non solo rispetto al
quantum del risarcimento, ma anche rispetto alla prova del
danno.
3.3. In data 25/7/2007 veniva depositata dalla difesa
del M. un'ulteriore memoria difensiva, alla quale veniva
allegata copia della sentenza assolutoria pronunciata in
data 6/4/2007 dal Tribunale di Brescia nei confronti delle
maestre R., C., M. e C., relativa a pretesi abusi sessuali
perpetrati in danno di minori, con modalità pressoché
analoghe a quelle oggetto del presente procedimento,
nell'ambito di altro asilo di Brescia, il "S.". La difesa
osservava, in particolare, che alla maestra R. - già
insegnante di A. F. - erano stati contestati abusi sessuali
presso l'istituto "S.", che altro non erano che la
prosecuzione di un'attività che aveva le proprie radici
presso l'istituto "X". Si instava per l'acquisizione della
suddetta pronuncia.
Motivi della Decisione
4. Premesso che la sentenza "S." non può essere
acquisita ostandovi, tra l'altro, il disposto di cui
all'art. 238 bis c.p.p. e concernendo, comunque, tale
pronuncia soggetti, fatti e circostanze diverse da quelle
attinenti il presente procedimento, va detto che i ricorsi
proposti dal Responsabile Civile e dal M. sono fondati nei
limiti di seguito meglio esplicitati.
4.1. Ragioni di ordine sistematico impongono la
trattazione, in via preliminare, dei motivi di censura
sollevati dalla difesa del Responsabile Civile.
4.1.1. Va accolto il primo motivo di gravame,
relativo alla condanna del Responsabile Civile, in solido
con il prevenuto, alla rifusione delle spese in favore delle
Parti Civili N. - V.. Risulta, invero, dagli atti (la cui
consultazione non solo è possibile, ma addirittura doverosa,
in ragione della natura processuale della censura sollevata)
che le suddette Parti non avevano mai instaurato alcun
contraddittorio nei confronti del Comune di Brescia, mai
citato ed intervenuto. Non vi erano state in primo grado,
relativamente a dette Parti, statuizioni in ordine alla
responsabilità civile che consentissero di far luogo alla
condanna del Responsabile Civile, in solido con l'imputato,
alle spese del grado di appello. In parte qua, la sentenza
impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
4.1.2. Fondato è parimenti il secondo motivo di
doglianza, concernente il difetto assoluto di vocatio in
iudicium del Comune di Brescia da parte delle Parti
Civili F./L. e S./K. per l'esercizio in proprio della
pretesa risarcitoria. La Corte territoriale, con una lettura
non condivisibile, ha attribuito valore dirimente al tenore
letterale delle istanze per la citazione del Responsabile
Civile, in quanto l'uso reiterato del plurale "Parti
Civili", nonché la dizione " Parti Civili" posposta
all'inciso "esercenti la potestà", rendeva - ad avviso dei
Giudici di merito - inequivocabile sia la presenza di più
Parti Civili (i genitori quali esercenti la potestà sulla
minore ed in proprio), sia la volontà di questi ultimi di
citare anche in proprio il Comune, ipotesi che - ad avviso
della Corte di Appello - sarebbe stata esclusa solo nel caso
in cui i genitori avessero espressamente dichiarato di agire
in qualità di esercenti. Il ragionamento della Corte appare,
però: 1) viziato sotto il profilo della equivocità del
petitum, che non risulta rigorosamente e debitamente
precisato; 2) é addirittura contraddetto dalla lettura del
decreto di citazione del Responsabile Civile, unico atto
legittimato a costituire validamente il rapporto
processuale, decreto che recita testualmente "avendo le
Parti Civili agito per il risarcimento di tutti i danni
subiti dalla minore". La suddetta proposizione, da un lato,
esplicita la finalità risarcitoria delle azioni esercitate
nell'interesse della minore, cioè la costituzione di Parte
Civile nei confronti degli imputati (all'epoca il M. ed
altri) e la chiamata in causa del Responsabile Civile,
dall'altro lato assegna alle Parti Civili, in ragione
dell'unica pretesa palesata (il danno della minore), la
esclusiva qualità di legali rappresentanti.
La identificazione della legittimazione sostanziale e
processuale di coloro che esercitano l'azione, in virtù
della precisazione dell'oggetto della domanda, risulta C.,
coerente con la premessa dell'atto e con quella della
richiesta. Deve, conseguentemente, ritenersi viziato ed
illogico il ragionamento secondo cui i genitori, in quanto
costituiti in proprio, azionavano il diritto della minore,
reclamando per sé il danno da questa subito, come illogico e
giuridicamente non corretto sarebbe ipotizzare una
inesistente connessione necessaria tra la chiamata in causa
del Responsabile civile nell'interesse della minore e quella
nell'interesse degli esercenti la potestà parentale, quasi
che, introdotta la prima domanda, l'altra fosse conseguenza
indefettibile. Certo è che il contenuto del decreto di
citazione non consente una lettura nel senso propugnato
dalla Corte di Appello ed in nessun caso può ritenersi che
la richiesta di citazione del Responsabile Civile,
quand'anche leggibile nel senso che in questa sede si
censura, possa avere la funzione di integrare il decreto,
possibilità che, secondo la costante giurisprudenza, può
ricorrere solo nel caso di provvedimento contestuale che
faccia proprio il contenuto dell'istanza (cfr. Cass. Sez. 4,
16/6/2005, n. 22759). L'impugnata sentenza, unitamente a
quella di primo grado, va, pertanto, annullata senza rinvio
relativamente alle statuizioni civili in favore dei genitori
in proprio F./ L. e S./ K..
4.1.3. Infondata è, per contro, la censura sub 3),
relativa al preteso difetto del nesso di immedesimazione
organica o di occasionalità necessaria tra i fatti di reato
e le mansioni svolte dal M.. Questa Corte, con orientamento
ormai pressoché costante, ha individuato nella cosiddetta "occasionalità
necessaria" il criterio di collegamento della responsabilità
solidale da atto illecito della P.A. per i fatti commessi
dai propri dipendenti, ritenendo che all'esclusione possa
pervenirsi nei soli casi in cui gli atti compiuti e
debordanti dai compiti istituzionali assumano il carattere
dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto a
questi ultimi, al punto da non consentire il minimo
collegamento con gli stessi: solo in tali casi, di mera
occasionalità accidentale, la responsabilità della Pubblica
Amministrazione va esclusa (cfr., ex multis,
Cass. Sez. 3, 11/6/2003, n. 33562, Cordaro ed altri; Sez. 3,
2/7/2002, n. 36503, Cernilo ed altri). Nel caso del M.,
inserviente presso la scuola materna, con precise mansioni
di accompagnare in bagno i bambini, di provvedere alla loro
igiene ed all'eventuale cambio qualora si fossero sporcati,
l'esplicazione delle mansioni di istituto si è
inequivocabilmente posta quale condicio sine qua non
rispetto al verificarsi dei fatti attribuitigli.
4.1.4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso
assorbe la trattazione delle censure di cui ai punti 4) e
5), mentre il motivo sub 6) - comune anche al ricorso
proposto dai difensori del M. - non richiede autonoma
trattazione.
4.2. I primi cinque motivi del gravame dell'imputato,
con i quali vengono sollevate, sotto il profilo del difetto
e della illogicità della motivazione, svariate censure
all'impianto argomentativo che sorregge la sentenza
impugnata e che possono essere trattati congiuntamente in
ragione della loro intima connessione, sono, ad avviso del
Collegio, fondati e vanno accolti nei limiti di seguito
meglio esplicitati. Occorre affrontare, in via generale e
preliminare, alcune questioni di sicura rilevanza involgenti
le fonti di prova che, come spessissimo accade in casi del
genere, promanano, essenzialmente, dalle dichiarazioni rese
dai minori coinvolti nella vicenda processuale, dapprima ai
genitori e, successivamente, al G.I.P. in sede di incidente
probatorio. Di importanza determinante, allora, sarà anche
la valutazione dell'intervento dei soggetti adulti - dal
minore considerati figure particolarmente autorevoli - e di
come tali soggetti si siano posti rispetto alla vicenda ed
abbiano interagito con il minore stesso, essendo dato
scientifico acquisito dalla psicologia forense che il
bambino, tanto più se in tenera età, soggiace alla pressione
psicologica anche involontariamente esercitata
dall'interrogante e può assecondare l'adulto rispetto a ciò
che questi si attende o teme di sentire. Come già osservato
da questa Corte nella sentenza in data 17/1/2007, Coppetti,
alla cui ampia ed articolata motivazione si rimanda per le
parti che qui interessano, se costituisce dato ormai
acquisito, nella comunità scientifica, che il bambino, se
lasciato esprimere spontaneamente, di solito è in grado, pur
nella povertà del ricordo, di fornire una ricostruzione
aderente ai dati reali, è altresì altrettanto
scientificamente ammessa la sua minore resistenza ai
meccanismi di suggestione, soprattutto a seguito di
interrogazioni provenienti da soggetti che, nella sua
percezione, rivestono particolare autorevolezza ed hanno con
lui un intenso legame affettivo. In buona sostanza, le più
recenti acquisizioni scientifiche sottolineano, in linea
generale, che la suggestionabilità del minore è tanto più
spiccata quanto più egli è in tenera età e quanto più
intensi e coinvolgenti sono i legami con colui che
l'interroga.
Di conseguenza, con particolare riferimento alla deposizione
del minore, se è pacifico che le sue dichiarazioni non
sfuggono alle regole generali in tema di testimonianza,
regole che richiedono attenta verifica della natura
disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, ma
non implicano la necessità di riscontri estrinseci, per
altro verso, la valutazione - data la peculiarità del
testimone - si presenta delicata e complessa, occorrendo non
solo accertare la ed. capacità a deporre (normalmente
presente negli adulti), ovvero l'attitudine psichica,
rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti ed a
riferirne in modo coerente e compiuto, ma occorre,
soprattutto, tener conto, nella valutazione di
attendibilità, del complesso delle situazioni che attingono
la sfera interiore del minore, del contesto delle relazioni
con l'ambito familiare ed extrafamiliare, dei processi di
rielaborazione delle vicende vissute. L'indagine si presenta
tanto più delicata e complessa quanto più il minore sia in
tenera età e, pertanto, da un lato, con una capacità più
ridotta, in ragione del ristretto campo di esperienze e
dell'incompleto processo di maturazione, di collocare e
collegare adeguatamente gli accadimenti e, su altro
versante, con una maggiore sensibilità alle sollecitazioni
provenienti dall'ambiente di riferimento. In tale contesto,
rigorosissima deve essere l'indagine del Giudice di merito
sulla genesi delle prime dichiarazioni del minore, sulla sua
effettiva capacità a testimoniare, sulla sua "resistenza"
alle inevitabili quanto incolpevoli induzioni provenienti
dal mondo degli adulti, sulla sua attitudine, pur
inevitabilmente e naturalmente limitata, a discernere gli
aspetti fantasiosi da quelli realmente vissuti. Quanto più
l'indagine cognitiva del Giudice, per i motivi suesposti, si
presenti necessariamente articolata e complessa, tanto meno
egli potrà far ricorso a criteri sussidiari, quali le
dichiarazioni "de relato" dei genitori, alle quali
potrà sì fare corretto riferimento, ma solo una volta
valutata la capacità del minore a rendere dichiarazioni
genuine, il più possibile impermeabili rispetto ai
molteplici fattori forieri di inquinamento, di cui poc'anzi
si è parlato.
4.2.1. Nel caso di A. F., punto nodale della presente
vicenda processuale, come riconosciuto dagli stessi Giudici
del merito, in quanto prima bambina a raccontare i pretesi
fatti di abuso, una tale indagine sulla capacità della
stessa a testimoniare è totalmente mancata, essendosi, come
si è detto, i suoi genitori opposti alla valutazione da
parte del collegio peritale. Il racconto di A. ha avuto voce
nel processo attraverso la deposizione "filtrata" dei
genitori, troppo sbrigativamente e sommariamente definiti -
come, del resto anche i genitori dei restanti minori- "
persone attendibili ed esenti da patologie, che potessero
far dubitare dell'autenticità dei fatti che andavano
narrando...", come affermato dalle stesse perite, e, dunque,
per ciò stesso credibili.
Il punto focale delle disposizioni generali in tema di prova
è la normativa di cui all'art. 192 comma 1 c.p.p., secondo
cui è il Giudice che valuta la prova, dando conto nella
motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
Nella predetta accezione esegetica del principio, è, dunque,
perfettamente configurabile ed ammissibile la possibilità
che il Giudice consideri il bambino una fonte di prova, da
valutarsi secondo parametri di particolare rigore proprio in
ragione all'età, alla limitata consapevolezza del suo
portato accusatorio, alla possibile auto o
eterosuggestionabilità. Nel caso di A., tale valutazione è
stata del tutto pretermessa con riguardo alla bambina e,
come si è detto, solo apparentemente effettuata avuto
riguardo ai genitori.
Ora, non sussiste dubbio alcuno che, allorquando vittime di
abusi sessuali siano minori in così tenera età, gli
interlocutori privilegiati - come correttamente la sentenza
afferma - non possano che essere i genitori. In tal caso,
pur essendosi in presenza di testimonianze "de relato",
soggettivamente mediate attraverso il testimone indiretto e
da questi veicolate nel processo, è pur sempre evidente che
la suddetta testimonianza non fa leva sulla conoscenza dei
fatti di causa acquisita per il tramite di altre persone, ma
sulla cognizione diretta del genitore per essere stato
questi immediato depositario del racconto del figlio. Sotto
questo aspetto, ben può parlarsi allora di testimonianza sì
indiretta, ma particolarmente privilegiata, in quanto
assistita da una particolare presunzione di veridicità. Non
così può dirsi nel caso concreto - e qui si evidenzia la
illogicità della sentenza - in quanto l'abuso sarebbe
provato in virtù della prova dichiarativa versata dai
genitori, non adeguatamente ed opportunamente valutata dal
Giudice, ma ciononostante attendibile, secondo le esperte,
in quanto i racconti dei genitori, snodatisi nel corso di
due colloqui, avevano palesato la presenza nei figli di
sintomi psicologici, astrattamente indicativi di abusi.
Senza, tuttavia, tener conto che ciò che le perite avevano
fatto era una valutazione dei sintomi loro segnalati dai
genitori stessi. Nessuna valutazione critica offre la
sentenza impugnata per uscire da questa circolarità
obbligata.
Né, sotto il profilo della valutazione di attendibilità
della minore, può in qualche misura soccorrere l'esperito
incidente probatorio, condotto con modalità talmente
suggestive, per avere il G.I.P. più volte tradito la sua
opinione in merito all'accadimento degli abusi ed alla
colpevolezza dell'imputato, che la stessa sentenza impugnata
non può non darne atto (cfr. pag. 141), senza, pur tuttavia,
ovviare in modo corretto e propositivo - ad esempio,
disponendo su A. la perizia psicodiagnostica richiesta dalla
difesa con i motivi di appello - ad una prova ormai divenuta
quantomeno "neutra" nell'economia processuale, affermando
semplicemente che la suggestività delle domande poste dal
G.I.P. era stata determinata "non tanto dall'intento di
ottenere risposte compiacenti, quanto di porre il bambino in
una situazione ove si sentisse accolto e creduto" ( cfr.
pag. 141 sent. cit.).
Per altro verso, la sentenza censurata non approfondisce in
modo logico e corretto lo sviluppo diacronico degli
accadimenti e non fornisce spiegazione alcuna del perché A.
faccia con la mamma il racconto del "serpente" ( riferendo
che B. nel bagno si era abbassato le mutande e con le
forbici aveva tagliato il serpente che aveva attaccato al
suo organo) solo in data 17/1/2002, vale a dire dopo
l'avvenuto incontro dei genitori con la neuropsichiatria
dottoressa Pagani (14/12/2001) - che aveva subito
ipotizzato, senza avere neppure lei mai visto la bambina, ma
sulla base del solo racconto dei coniugi F.- L. - abusi
sessuali, e dopo che, in data 9/1/2002, i genitori avevano
sporto denuncia per i fatti in oggetto all'Ufficio Minori
della Questura di Brescia, tra l'altro allegando proprio la
relazione della dottoressa Pagani. La Corte territoriale,
tra l'altro, omette qualunque valutazione critica sul fatto
che il nome di B. sia venuto in mente alla minore, durante
la visione di un cartone animato, quando peraltro la L.
aveva già espresso valutazioni negative, sia pure a livello
fisico, sulla persona del M., che, secondo quanto riferito
in sentenza, le aveva fatto una "pessima impressione".
Ulteriori elementi fortemente indizianti circa la possibile
suggestionabilità di A. e sulla possibile induzione dei suoi
racconti sono costituiti dal fatto che quanto riportato
dalla madre sul proprio diario tradisce una terminologia
certamente non consona al vocabolario di una bimba di appena
quattro anni all'epoca dei fatti. Basti citare, ad esempio,
quando A. racconta che B. l'aveva fatta sdraiare, le aveva
allargato le gambe, aveva appoggiato il proprio organo
contro i suoi genitali ed aveva "spinto, spinto, spinto (mi
ha fatto male, mamma, per fortuna che ho stretto)". Al di là
della terminologia usata, appare effettivamente poco
credibile che una bambina di appena quattro anni possa aver
esercitato una resistenza sufficiente a respingere un uomo
adulto, scongiurando una penetrazione pur da questi
attivamente ricercata (" poi spingeva, spingeva, spingeva").
Un ulteriore, rilevante elemento indicatore del
condizionamento materno su A. è fornito dalla registrazione
del colloquio genitori- A. del 20/1/2002 ( dalla difesa
definita prova regina della contaminazione materna). A tale
riguardo, la stessa Corte di merito - come già avvenuto per
l'incidente probatorio - non può non dar conto di come le
domande vengano poste dalla L. dando per scontati gli abusi
subiti (cfr. sent. pagg. 155- 156) e non può disconoscere
l'insistenza con cui la madre cerca di ottenere da A. le
risposte che lei stessa si aspetta di sentire, anche quando
la bambina oppone resistenza al colloquio, si mostra
distratta, infastidita, giungendo finanche ad affermare, nel
corso della registrazione del 20/1/2002, riferendosi a B.,
in risposta ad uno dei quesiti postile dalla madre " Se non
è stato lui, vedrò": frase che la Corte di merito non
approfondisce nei suoi possibili significati e troppo
sbrigativamente collega ad altra immediatamente precedente "
Vedrai che mi viene a prendere", senza, peraltro, fornire
una spiegazione logica e congniamente esaustiva
dell'incertezza palesata dalla bambina.
4.2.2. Con riferimento a S. F., cugino di A. e nei
cui confronti le perite hanno formulato un giudizio di
incapacità a testimoniare, si evince dalla sentenza
impugnata (cfr. pag. 32) che la madre era stata notiziata
dalla suocera, nel dicembre 2001, a sua volta messa al
corrente dalla mamma di A., "che a scuola erano accadute
cose un po' particolari" e che " a partire dalle vacanze di
Natale, la teste aveva notato nel figlio alcune anomalie
comportamentali".
4.2.3. N. A., papà di R., " dichiarava di aver
appreso di casi di presunta pedofilia nella scuola
frequentata dalla figlia e che questa era una delle
probabili vittime solo quando era stato convocato in
Questura, nel maggio 2002" (cfr. sent. cit. pag. 37).
4.2.4. Quanto a C. W., il genitore veniva messo al
corrente di un possibile abuso in danno del figlio nel
maggio 2002: solo allora egli nota strani comportamenti del
figlio.
4.2.5. La madre di G. S. riferisce (cfr. sent. pag.
44) "di aver saputo della vicenda (e, precisamente, che una
bambina era stata molestata da un bidello all'interno
dell'asilo) solo il 3/6/2002 e di avere la sera stessa
interrogato la figlia se conoscesse B. e se con lui avesse
fatto dei giochi". Da questo momento in poi G. parlerà del
"gioco della neve" (consistito nel dover spalmare una crema
su tutto il corpo di B.) e del " gioco della forbicetta",
"svoltosi in una casa ove vi erano persone cattive che
volevano levarle dalla pisellina la forbicetta".
4.2.6. Nel caso di C. R., i primi comportamenti più
sessualizzati vengono dalla madre notati a partire dal
gennaio 2003 e vengono dalla G. V. stigmatizzati con una
frase quanto meno emblematica " Ma C., cosa stai facendo?
Fai come B., quel maniaco" (cfr. pag. 54 sent. cit).
4.2.7. La tesi del possibile "contagio", se non tra
bambini, tra genitori e bambini, più volte sottolineata
dalla difesa del M., non ha trovato plausibile ed adeguata
motivazione nella pronuncia censurata, che non ha esplorato
ipotesi esplicative di carattere alternativo, pur ricavabili
dai dati fortemente sospetti sopra enunciati, limitandosi ad
affermare, con un evidente travisamento della prova, "che
non vi era stata alcuna escalation nel racconto dei minori"
e che dovevano "escludersi ulteriori interrogatori da parte
delle maestre ( nella specie delle insegnanti del padiglione
B)", (cfr. sent. pag. 118), pur dando atto la stessa
pronuncia (cfr. pag. 121) della profonda frattura che si era
venuta a creare tra le insegnanti del padiglione "A" e
quelle del padiglione "B", proprio in ordine alla gestione
della vicenda, avendo svolto le maestre del padiglione "B"
inappropriate attività investigative di propria iniziativa.
4.2.8. La sentenza impugnata non indaga neppure,
affermando che il fatto aveva scarsissimo pregio
nell'economia processuale (cfr. pag. 153), su di un elemento
che, per contro, meritava adeguato approfondimento ed una
più esaustiva motivazione: il fatto, cioè, che A. era solita
palesare comportamenti sessualizzati ( si masturbava) da
epoca ben anteriore all'ottobre 2001, tanto da venire spesso
sollecitata dal padre " che la invitava a smettere di
toccarsi per non sudare troppo" (atto chiamato "stimolo
sudazione") (cfr. sent. pag. 153).
4.2.9. L'ipotesi accusatoria fa riferimento a
sostanze narcotiche (le "palline di cacca" di cui parla A.)
di cui M. ed i suoi correi si sarebbero avvalsi nel
compimento dei gravi fatti di violenza sessuale. Pastiglie
contenenti sonniferi o comunque sostanze droganti, tanto da
far affermare alla bambina che "quelle persone" le "davano
le palline di cacca e, dopo averle mangiate, non vedeva
bene, faceva fatica a camminare e quando si svegliava vedeva
croci sul petto". G. S., dal canto suo, evoca nei suoi
racconti strani personaggi "vestiti come a carnevale" e due
di questi, G. (n.d.r., G. P.) e tale Lori, le avevano messo
"una forbicetta nella pisellina". Orbene, questo elemento
del racconto di G. viene concepito come evocante nella forma
e nella funzione un divaricatore ginecologico, salvo poi il
fatto che la bambina, in sede di incidente probatorio,
richiesta di disegnare una "forbicina", anziché
rappresentare strani strumenti, disegna un insetto. Con
riferimento ad A., la sentenza non spiega come mai - dopo
l'assunzione di droghe e/o sonniferi - né le insegnati né,
tanto meno, i genitori, nell'andarla a riprendere al termine
delle lezioni, mai abbiano percepito l'inevitabile
stordimento della minore. Come pure, avuto riguardo a G., la
sentenza, pur diffondendosi nella tesi della suggestione
operata dal G.I.P. in sede di incidente probatorio, che
avrebbe fuorviato la bambina usando il termine " forbicina"
e non " forbicetta", non motiva sul come sia stato possibile
che l'uso di un divaricatore ginecologico non abbia lasciato
traccia alcuna di lesività sul corpo della piccola vittima.
4.2.10. Con riferimento agli abusi commessi
all'esterno dell'istituto scolastico, la sentenza evidenzia
plurimi elementi di illogicità. L'ipotesi, che la pronuncia
impugnata eleva a rango di certezza, è che il M. abbia
abusato dei bambini all'interno dei bagni dell'asilo, nella
cantina della scuola ed anche all'esterno dell'asilo, nel
corso di vere e proprie feste orgiastiche caratterizzate dal
compimento di strani rituali in maschera e videoregistrando
il tutto, all'evidente scopo di lucro. La Corte di Appello,
per superare i non pochi elementi di inverosimiglianza di
quei racconti, fa ricorso alla tesi dei ed. "abusanti
intelligenti", vale a dire soggetti volutamente camuffati
allo scopo di confondere maggiormente le piccole vittime, ma
non spiega in alcun passo e pur a fronte di specifiche
censure perché nulla si sia mai ritrovato nel corso delle
pur accuratissime indagini: né videocamere, né macchine
fotografiche, né maschere utilizzate per i travestimenti, né
divaricatori o altri strumenti di tortura. La Corte
territoriale neppure riesce a dare contezza in modo logico e
condivisibile del perdurante giudizio di attendibilità nei
confronti di A. e di G., che avevano individuato la "casa di
B." o, comunque, il teatro degli abusi, nello studio
dentistico del dr. S. e nella casa della P., pur dopo la
conclamata estraneità ai fatti di causa e dell'uno e
dell'altra, peraltro entrati nel processo solo a seguito del
presunto riconoscimento dei luoghi degli abusi da parte
delle minori. A tale proposito, i Giudici del merito
affermano, con evidenti profili di carenza motivazionale,
che l'intervenuta sentenza di non luogo a procedere nei
confronti del dentista, "non esclude in astratto un
improprio utilizzo del suo studio da parte di terze persone"
(cfr. sent pag. 139), senza peraltro ipotizzare quale
concreta possibilità avessero degli estranei di introdursi
nello studio del professionista per ivi porre in essere
abusi di tal genere. In ogni caso - aggiunge la sentenza -
il fatto che (le minori) "non siano riuscite a fornire dei
luoghi una descrizione precisa e sempre convincente non deve
sorprendere, essendo assodato che eventi traumatici, vissuti
in condizioni di scarsa lucidità, o in contesti che possano
aver generato confusione, vengono ricordati in modo
frammentario e poco organizzato" (cfr. pag. 137). Tali
argomentazioni, pur astrattamente plausibili, scontano nel
caso concreto la necessità per il Giudice, a fronte di già
acquisiti elementi di dubbio, se non di inverosimiglianza,
di non arrestarsi a petizioni di principio, ma di dar conto,
in modo il più possibile rigoroso, delle ragioni del
formarsi del suo convincimento, occorrendo in tali casi
pervenire alla compiuta ricostruzione "in positivo" di tutte
le acquisizioni processuali e, solo all'esito di tale
operazione, valutare se gli elementi di incertezza o di
lacuna probatoria siano tali da inficiare il ragionamento
seguito.
4.2.11. Deve, invece, parlarsi di illogicità della
pronuncia laddove si sia ritenuto possibile che rapimenti di
minori posti in essere con simili modalità, con travisamenti
di persone e nel corso di feste orgiastiche rumorosissime,
siano stati attuati nel corso dell'orario scolastico, senza
che nessuno potesse accorgersi della scomparsa dei bambini,
il tutto posto in essere nelle pause delle insegnati per
sorbire un caffè o fumare una sigaretta, e, soprattutto,
senza che alcun genitore, all'atto di riprendere il minore,
potesse percepirne quanto meno l'inevitabile turbamento.
In particolare, la ricostruzione dei fatti, come operata
dalla Corte di merito, dà conto che le anomale scomparse dei
bambini non venivano rilevate, avendo cura il prevenuto di
agire nei tempi degli allentamenti della sorveglianza delle
maestre (cfr. sent. cit. pag. 139). Senonché,
successivamente (cfr. pag. 191), la sentenza ritorna sul
punto in discussione, proprio a sottolinearne la rilevanza
nell'economia complessiva del deliberato, ma fornisce
conclusioni non conciliabili con le prime, appunto
affermando che ben difficilmente il M. avrebbe potuto
prelevare i bambini dall'asilo ed accompagnarli anche in
luoghi molto vicini, "se non avesse avuto all'interno della
scuola un sodale, con il compito magari di giustificare la
temporanea assenza sua e del bambino (o bambini) o di
richiamarlo in caso di necessità".
Le considerazioni sopra svolte vulnerano pesantemente, sotto
il profilo della logicità, l'apparato argomentativo della
pronuncia impugnata, dapprima asserendo che il ricorrente
avrebbe agito approfittando del temporaneo e del tutto
casuale allentamento di sorveglianza delle insegnanti, per
poi affermare, successivamente, che le anomale scomparse dei
bambini e dello stesso ausiliario, benché furtive, giammai
avrebbero potuto passare inosservate: di qui il necessario
corollario che il M. necessitava di un complice che lo
coprisse durante l'assenza. Complice non già estraneo, bensì
operante all'interno della stessa scuola materna.
Anche sotto tale profilo si impone una nuova valutazione
dell'intera vicenda che riesamini in un contesto unitario
tutte le emergenze processuali, anche e soprattutto alla
luce della ritenuta estraneità dei sodali del M.,
inizialmente individuati.
4.2.12. La sentenza impugnata va, per l'effetto,
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Brescia perché, alla luce delle considerazioni sopra
svolte e tenuto conto dell'approccio altamente inquinante
che ha connotato le dichiarazioni della piccola A. F., i
Giudici del rinvio, in particolare, considerino
l'opportunità di procedere ad esame diretto della parte
lesa, ovvero disponendo indagine psicodiagnostica che valuti
precipuamente la sua capacità a testimoniare; riesaminino,
avuto riguardo all'intero complesso delle risultanze
processuali e nell'ambito delle più ampie possibilità di
verifica, la conciliabilità tra il ruolo svolto dal M. e le
risultanze storico - fattuali cui è pervenuta la sentenza
impugnata. Tale indagine, ancorché complessa, si presenta
indefettibile in presenza delle plurime lacune probatorie
evidenziate, le quali impongono che di esse sia data
rigorosa contezza motivazionale e non consentono di accedere
a semplificazioni di sorta.
4.2.13. L'accoglimento dei suddetti motivi di gravame
esonera il Collegio dal prendere in esame le residue
deduzioni del ricorrente.
4.2.14. La soccombenza ripartita giustifica la
compensazione delle spese del grado fra tutte le parti
PQM
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza
impugnata:
a) senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili nei
rapporti fra il Comune di Brescia e le Parti Civili N. - V.;
b) ancora senza rinvio, unitamente alla sentenza di primo
grado, relativamente alle statuizioni civili in favore dei
genitori in proprio;
c) con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di
Brescia, nel resto. Dichiara compensate le spese del
presente grado fra tutte le parti.