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Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 26 settembre – 29 ottobre 2007, n. 39994

Presidente Papa – Relatore Sensini

Pm Izzo – difforme

 

Svolgimento del Processo


1. Con sentenza in data 3/12/2004 del Tribunale di Brescia, M. B. E. e P. G. venivano ritenuti colpevoli dei reati di violenza sessuale aggravata in danno di alcuni minori frequentanti la scuola materna "X" di Brescia e condannati - rispettivamente- alla pena di anni 15 ed anni 10 e mesi 6 di reclusione. Gli stessi ed il Comune di Brescia, in qualità di Responsabile Civile, venivano condannati al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili F. G. e L. B., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore A., S. D. e K. P., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore G., R. F. e G. V., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore C.. Il M. veniva altresì condannato al risarcimento dei danni in favore delle Parti Civili N. A. e V. T., quali esercenti la potestà sulla figlia minore R. In particolare, venivano liquidati euro 250.000 in favore delle Parti Civili F. - L. (in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale), euro 250.000 in favore delle Parti Civili S. - K.; euro 80.000 in favore delle Parti Civili N. - V; euro 120.000 in favore delle Parti Civili R. – G.
Al M., ausiliario presso la scuola materna "X" di Brescia, erano contestati i fatti di cui ai capi A) e C) della rubrica. Precisamente, al capo A), gli erano attribuite plurime violenze sessuali in danno di F. A., R. N., C. W., C. R., bambini frequentanti la predetta scuola materna. Al capo C), erano attribuiti al prevenuto, in concorso con P. G., anch'ella ausiliaria dell'asilo, M. F. e M. D., plurimi atti di violenza sessuale di gruppo, consistiti in toccamenti, baci, tentativi di penetrazione sia anale che vaginale, commessi durante l'orario scolastico, fuori dalla scuola, all'interno dell'abitazione della P. e di uno studio dentistico, anche mediante uso di droghe, nel corso di feste orgiastiche e videoregistrando il tutto, in danno di F. A., G. S., S. F.. Tutti i reati di violenza sessuale erano ritenuti aggravati ai sensi dell'art. 609 ter comma 2 c.p. e 61 n. 11 c.p., essendo stati commessi ai danni di minori di anni dieci e con abuso di relazioni di servizio.
La sentenza del Tribunale assolveva "per non aver commesso il fatto" M. F. - inserviente - e M. D. - coordinatrice presso la medesima scuola dal reato di cui al capo C) e la M. anche dal reato di cui al capo B), ove le era stato contestato di aver concorso con il M. nel reato sub A), assistendo alle violenze perpetrate ai danni di R. C.
I fatti, snodatisi nel 2001 fino agli inizi del 2002, venivano alla luce il 9/1/2002, con la denuncia presso l'Ufficio Minori della Questura di Brescia dei genitori di A. F., che frequentava la sezione "rossa" nella scuola materna "X". Il M. veniva quasi subito individuato come uno dei possibili autori degli abusi sessuali, in quanto già in data 15/1/2002, la bambina indicava in "B" la persona che l'aveva toccata nei bagni della scuola e che l'aveva portata anche fuori dall'asilo. Nel giugno 2002 veniva disposta, con incidente probatorio, la perizia sulle parti offese, con incarico affidato alle dottoresse Pes, Spizzichino e Di Veroli. La perizia aveva per oggetto l'individuazione di eventuali sintomi di abuso sessuale e la valutazione della capacità di testimoniare dei bambini in rapporto all'età. L'elaborato peritale concludeva per la compatibilità dei sintomi con le ipotesi accusatorie e per la capacità testimoniale di tutti i minori, tranne S. F., alunno della sezione "arancio", il quale soffriva di un blocco nell'area del linguaggio che gli aveva impedito la normale evoluzione dell'espressione verbale. A. F. non veniva esaminata direttamente dal collegio peritale per l'opposizione dei genitori, in tal senso consigliati dalla neuropsichiatra dottoressa Pagani, alla quale i predetti si erano rivolti. Le perite avevano, però, incontrato sia i genitori della minore, sia la stessa dottoressa. Pagani.
2. Avverso la sentenza  del Tribunale proponevano appello il M. e la P., mentre il Pubblico Ministero proponeva impugnazione avverso le pronunce assolutorie concernenti le posizioni M. e M..
2.1. La Corte di Appello di Brescia, all'udienza del 22/3/2006, su istanza del Procuratore Generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del P.M. introdotte dalla legge n. 46/2006, sospendeva il giudizio nei confronti delle imputate M. e M., ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 Legge citata in riferimento agli artt. 2, 24, 25, 111 e 112 Costituzione.
2.2. Con sentenza in data 5/4/2006, respinte le richieste di rinnovazione del dibattimento, la Corte di merito mandava assolta la P. dal reato ascrittole "per non aver commesso il fatto"; riduceva ad anni 13 di reclusione la pena inflitta al M. B.; riduceva ad euro 200.000 il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti delle Parti Civili F. – L.; ad euro 150.000 il risarcimento dei danni nei confronti delle Parti Civili S. – K. Confermava nel resto la sentenza impugnata, in particolare condannando il M. ed il Comune di Brescia, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle Parti Civili N. A. e V. T., quali esercenti la potestà sulla figlia minore R.
2.3. La Corte territoriale, dopo aver respinto alcune questioni preliminari di natura processuale, quali la violazione dell'art. 521 c.p.p., con riferimento sia al tempo che al luogo di commissione dei reati, rigettava anche uno dei principali argomenti difensivi, la tesi del "contagio", nella triplice accezione del contagio emotivo, contagio sociale e contagio tra bambini. In estrema sintesi, la tesi del "contagio" poteva essere così riassunta. I genitori di A. F., uscendo in data 14/12/2001 dallo studio della neuropsichiatra Pagani, erano già convinti che la figlia avesse subito atti di pedofilia. Avevano anche forti sospetti sul loro autore, il M., che alla madre di A. aveva fatto una pessima impressione. La notizia, che dava per scontato l'abuso e la colpevolezza del M., si era diffusa rapidamente, prima attraverso le confidenze fatte alla nonna paterna, poi attraverso i racconti fatti da questa a qualche collega ed all'altro figlio, padre di S. F., e così via da genitore a genitore. Di qui il consolidarsi di preconcetti e pregiudizi, sfociati, per un verso, in una lettura unidirezionale dei malesseri dei bambini, forzatamente enfatizzati in chiave sessuale; per altro verso, sfociati in pressanti domande, forse anche inconsciamente suggestive. In buona sostanza, il malinteso iniziale dei coniugi F. avrebbe agito quale vero e proprio "virus", scatenando quello che veniva dalla difesa stigmatizzato come "dichiarazioni a reticolo". La Corte escludeva, tuttavia, una simile ipotesi sul presupposto che i minori erano stati sentiti solo dal Pubblico Ministero e dal G.I.P., mentre le perite si erano limitate ad osservarli in sedute di gioco. Dovevano essere esclusi anche interrogatori ulteriori da parte delle maestre, che avevano solo ammesso di aver parlato con qualcuno dei bambini "perché lo vedevamo male". Inoltre, non vi era stata alcuna escalation nel racconto degli abusi o nella individuazione degli abusanti. Ancora. Solo per undici dei centocinquanta bambini frequentanti la scuola materna si era parlato di abuso sessuale e la metà dei genitori interrogati dalle esperte avevano mostrato la loro totale impermeabilità a qualunque suggestione colpevolista.
2.4. La Corte di Appello passava, quindi, ad esaminare l'elaborato peritale, duramente attaccato dalla difesa in quanto frutto essenzialmente del racconto dei genitori dei bambini, racconto condizionato da ansie, paure e pregiudizi. Per contro - osservavano i Giudici del merito - le esperte avevano spiegato che tutti i bambini esaminati (come si è detto, non erano state esaminate A. per l'opposizione dei genitori e C. R., la cui rivelazione era successiva all'espletamento della perizia) avevano manifestato dei sintomi compatibili con le ipotesi di abuso sessuale, quali incubi notturni, sensi di colpa che si manifestavano anche con insulti autodiretti, inappetenza, nausea e vomito, il rifiuto o comunque una certa resistenza ad andare a scuola, aggressività e rabbia verso giocattoli, familiari e compagni nonché comportamenti fortemente sessualizzati. Ovviamente, interlocutori privilegiati erano stati i genitori, che di tali comportamenti avevano riferito.
2.5. Con riferimento alle parti fantastiche del narrato dei minori, che spesso avevano fatto riferimento a personaggi di favole o di cartoni animati, a lupi, streghe, al faraone di Gardaland, la Corte di Appello riteneva che eventi vissuti con scarsa lucidità o in situazioni di paura potevano aver generato confusione ed erano, pertanto, ricordati solo a tratti o in modo poco organizzato. Ciò era avvenuto soprattutto con G. ed A., per le quali erano stati ritenuti anche abusi all'esterno dell'asilo e, pertanto, esposte alle sollecitazioni emotive più violente. La Corte riteneva, inoltre, tutt'altro che gratuita la tesi degli "abusanti intelligenti", vale a dire di soggetti utilizzanti elementi pseudorituali (maschere, trucchi, canti e fuoco), al fine di ridurre ulteriormente la capacità del bambino di esporre in modo coerente e credibile.
2.6. I Giudici dell'Appello passavano, quindi, ad esaminare i luoghi in cui gli abusi erano avvenuti, cioè i bagni, la cantina della scuola, ed altri luoghi esterni all'istituto stesso, concludendo con l'affermare che il fatto che i minori, in particolare A. e G., non ne avessero fornito una descrizione precisa e sempre convincente doveva giustificarsi con il fatto che eventi traumatici, vissuti in condizione di scarsa lucidità, vengono sovente ricordati in modo frammentario.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori del M. nonché il Comune di Brescia quale Responsabile Civile, a mezzo del proprio difensore.
3.1. Il Responsabile Civile ha dedotto, tra l'altro:
1) erronea applicazione della legge penale laddove la sentenza aveva condannato il Comune di Brescia in solido con l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle Parti Civili N. A. e V. T., che, invece, non avevano mai instaurato alcun contraddittorio nei confronti del ridetto Responsabile Civile;
2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in violazione degli artt. 538 comma 3 e 541 c.p.p.; 74 e 83 c.p.p. in relazione all'art. 185 comma 2 c.p.p. per difetto assoluto di vocatio in ius del Comune di Brescia, in qualità di Responsabile Civile, da parte delle Parti Civili F. / L. e S. / K. per l'esercizio in proprio della pretesa risarcitoria, essendo stata la domanda proposta unicamente dai genitori quali esercenti la potestà sui figli minori. Erroneamente, la Corte aveva attribuito valore dirimente al tenore letterale delle istanze per la citazione del Responsabile Civile, ritenendo che l'uso reiterato del termine Parti Civili costituisse segno inequivoco della presenza di più Parti (i genitori per la minore ed in proprio). Per contro, il decreto ordinante la citazione del Comune di Brescia faceva riferimento al fatto che i genitori avessero agito solo per il risarcimento dei danni subiti dalla minore;
3) difetto del nesso di immedesimazione organica o di occasionalità necessaria tra i fatti di reato ed il servizio svolto dal M., avendo i primi Giudici fornito una errata applicazione del principio della "occasionalità necessaria". La Corte di merito - almeno per quanto concerneva la violenza sessuale di gruppo - aveva ravvisato l'esistenza di un'autentica organizzazione criminale che aveva, tra l'altro, predisposto locali prossimi all'edificio scolastico, autovetture per il rapido prelevamento dei bambini, precisi piani per poter tenere in conto gli orari di presenza dei minori, il turno di lavoro dell'imputato e quant'altro, il tutto per porre in essere gli abusi sessuali, tra l'altro praticati con strumenti invasivi e lesivi (forbici, divaricatori, etc), e con l'uso di maschere e travestimenti, con l'unico scopo di alimentare il mercato delle immagini pedo-pornografiche. Difficile allora comprendere a che titolo il Comune di Brescia dovesse risponderne ed in cosa consistesse il nesso di immedesimazione organica tra il M. e la Pubblica Amministrazione, senza considerare che, per commettere i crimini, il prevenuto aveva dovuto portar fuori taluni bambini e, dunque, aveva dovuto abbandonare il servizio;
4) erronea applicazione di legge in punto di singolare liquidazione del danno operata dal Tribunale in favore di "ciascun nucleo familiare", anziché operare delle suddivisioni prò quota: conseguentemente, contraddittore del Responsabile Civile era stato il "nucleo familiare", cioè un soggetto non legittimato, che non era parte nel giudizio;
5) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 1226, 2043, 2056, 2.697 c.c. laddove la Corte aveva considerato, con riferimento alla madre della minore A. F., un danno morale ulteriore e non previsto, rappresentato dall'abbandono degli studi universitari da parte della donna a seguito degli abusi subiti dalla figlia;
6) erroneità e contraddittorietà della motivazione laddove la Corte territoriale aveva ritenuto - da un lato - che le anomale scomparse dei bambini non erano state rilevate, avendo avuto cura, il M., di agire nei tempi degli allentamenti della sorveglianza delle maestre, durante le loro pause per fumare o per bere caffè, dall'altro lato, invece, aveva affermato che ben difficilmente il M. avrebbe potuto prelevare i bambini dall'asilo e portarli all'esterno, anche se in luoghi molto vicini, senza l'aiuto di un sodale all'interno della scuola, con il compito magari di giustificare la temporanea assenza sua e del bambino.
3.2. I difensori dell'imputato presentavano articolati ricorsi, con motivi in buona parte comuni, in particolare deducendo:
1) vizio di motivazione e travisamento della prova nell'aver trasformato l'abuso sessuale da oggetto di prova a criterio inferenziale, con il ricorso frequente a vere e proprie congetture per superare i ragionevoli dubbi posti dalla difesa. Uno dei tanti esempi era rappresentato dall'assunto secondo cui i bambini possono fantasticare solo su cose che in parte sanno, argomento utilizzato in sentenza per confutare il ragionevole dubbio che i racconti sessuali, marcatamente intrisi di elementi irreali e fantasiosi, non consentivano di districare la verità storica dai vissuti fantastici del piccolo testimone;
2) Illogicità della motivazione laddove la sentenza aveva affermato che, senza il supporto di un complice, il M. non avrebbe potuto realizzare le violenze di gruppo: tuttavia, era mancata la prova di un sodale o di un gruppo di concorrenti dediti alla pedofilia. Inoltre, l'esistenza di un gruppo scaltro sarebbe stata del tutto incompatibile con l'utilizzo di una pedina del tutto inadatta come il prevenuto, definito soggetto con "scarsa dotazione intellettiva". Il ragionamento probatorio era, pertanto, viziato da evidente illogicità;
3) Vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla parte della sentenza che non aveva effettuato un approfondito vaglio della perizia, ignorando la non congruenza dei sintomi palesati dai bambini, in alcuni dei quali comparsi solo molto tempo dopo i fatti di causa, mentre, per altri, tali sintomi potevano avere spiegazioni alternative. La pronuncia impugnata, dando per scontato che la perizia rappresentava "un granitico punto di partenza per valutare i fatti", aveva omesso di sottoporre ad un giudizio serio ed approfondito l'esistenza di ipotesi alternative che potessero giustificare le sintomatologie dei bambini. In particolare, con riferimento ad A. F., che sfuggiva alla tesi del "contagio" avendo per primi i genitori denunciato le ipotesi di abuso, si era operato un vero e proprio travisamento della prova testimoniale dei genitori della bambina, che non avevano affatto parlato di condotte sessualizzate manifestatesi in concomitanza con gli abusi, bensì avevano descritto la masturbazione della bambina come risalente nel tempo;
4) vizio di motivazione, laddove la prova della colpevolezza del M. era stata raggiunta sulla base delle testimonianze dei bambini, "filtrate" attraverso i racconti dei genitori, definiti in "buona fede" ed " esenti da patologie che potessero far dubitare della attendibilità del loro racconto", senza indagare in ordine alle dinamiche con cui tali racconti erano stati riferiti. Nel caso della minore A. F., ci si era basati, in particolare, sulla deposizione della madre B. L., su un diario dalla stessa tenuto, su di un nastro consegnato dalla signora alla Questura il 20/1/2002, dal quale si evinceva come la madre, attraverso una situazione ludica, tentasse di far raccontare alla bambina ciò che aveva subito;
5) difetto di motivazione laddove, dato per scontato che, all'esterno dell'asilo, vi fosse un'organizzazione criminale capace di mimetizzare il luogo e le circostanze degli abusi, non si era spiegato come avesse potuto l'organizzazione compiere un simile baccano senza che nessuno se ne fosse accorto, né come si potessero mettere in piedi rapimenti di minori, trasferimenti da un luogo ad un altro, travestimenti, uso di sostanze narcotizzanti, il tutto in un tempo massimo di venti minuti (arco temporale in cui si poteva allentare la vigilanza delle insegnanti per bere un caffè o fumare una sigaretta);
6) difetto di motivazione laddove la sentenza non aveva spiegato come fosse stato possibile per il M., una volta mandati assolti tra il primo ed il secondo grado i suoi complici, attuare tutta una serie di rapimenti per effettuare gli abusi all'esterno della scuola materna, e ciò a fronte del racconto di tutte le insegnanti che avevano escluso la possibilità di aver perso di vista anche uno solo dei bambini per un tempo superiore al quarto d'ora;
7) violazione di legge per non avere la Corte di Appello ammesso documenti comprovanti meccanismi di contagio sociale in Brescia a proposito dell'esistenza di pedofili negli asili: la Corte, oltre che ininfluente, aveva ritenuto intempestiva la richiesta relativa alla acquisizione del provvedimento di archiviazione del procedimento a carico di due maestre della scuola materna "C." e di altri verbali di prova assunti nel c.d. processo "S.": in realtà, la scoperta di tali nuovi elementi di prova si era avuta dopo il giudizio di primo grado e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ai sensi del secondo comma dell'art. 603 c.p.p.;
8) violazione dell'art. 521 c.p.p. sia in relazione al tempo che al luogo dei commessi reati, essendo stati contestati abusi commessi " nel corso dell'anno 2001 ed inizi 2002" (laddove per la minore G. S. si sarebbe arrivati al giugno 2002), nell'abitazione della P. e dello studio dentistico, mentre la sentenza di secondo grado aveva individuato un ulteriore luogo degli abusi con riferimento alla abitazione del custode sig. F.;
9) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.;
10) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione all'art. 1226 c.c. per avere i primi Giudici formulato un giudizio equitativo non solo rispetto al quantum del risarcimento, ma anche rispetto alla prova del danno.
3.3. In data 25/7/2007 veniva depositata dalla difesa del M. un'ulteriore memoria difensiva, alla quale veniva allegata copia della sentenza assolutoria pronunciata in data 6/4/2007 dal Tribunale di Brescia nei confronti delle maestre R., C., M. e C., relativa a pretesi abusi sessuali perpetrati in danno di minori, con modalità pressoché analoghe a quelle oggetto del presente procedimento, nell'ambito di altro asilo di Brescia, il "S.". La difesa osservava, in particolare, che alla maestra R. - già insegnante di A. F. - erano stati contestati abusi sessuali presso l'istituto "S.", che altro non erano che la prosecuzione di un'attività che aveva le proprie radici presso l'istituto "X". Si instava per l'acquisizione della suddetta pronuncia.


Motivi della Decisione


4. Premesso che la sentenza "S." non può essere acquisita ostandovi, tra l'altro, il disposto di cui all'art. 238 bis c.p.p. e concernendo, comunque, tale pronuncia soggetti, fatti e circostanze diverse da quelle attinenti il presente procedimento, va detto che i ricorsi proposti dal Responsabile Civile e dal M. sono fondati nei limiti di seguito meglio esplicitati.
4.1. Ragioni di ordine sistematico impongono la trattazione, in via preliminare, dei motivi di censura sollevati dalla difesa del Responsabile Civile.
4.1.1. Va accolto il primo motivo di gravame, relativo alla condanna del Responsabile Civile, in solido con il prevenuto, alla rifusione delle spese in favore delle Parti Civili N. - V.. Risulta, invero, dagli atti (la cui consultazione non solo è possibile, ma addirittura doverosa, in ragione della natura processuale della censura sollevata) che le suddette Parti non avevano mai instaurato alcun contraddittorio nei confronti del Comune di Brescia, mai citato ed intervenuto. Non vi erano state in primo grado, relativamente a dette Parti, statuizioni in ordine alla responsabilità civile che consentissero di far luogo alla condanna del Responsabile Civile, in solido con l'imputato, alle spese del grado di appello. In parte qua, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
4.1.2. Fondato è parimenti il secondo motivo di doglianza, concernente il difetto assoluto di vocatio in iudicium del Comune di Brescia da parte delle Parti Civili F./L. e S./K. per l'esercizio in proprio della pretesa risarcitoria. La Corte territoriale, con una lettura non condivisibile, ha attribuito valore dirimente al tenore letterale delle istanze per la citazione del Responsabile Civile, in quanto l'uso reiterato del plurale "Parti Civili", nonché la dizione " Parti Civili" posposta all'inciso "esercenti la potestà", rendeva - ad avviso dei Giudici di merito - inequivocabile sia la presenza di più Parti Civili (i genitori quali esercenti la potestà sulla minore ed in proprio), sia la volontà di questi ultimi di citare anche in proprio il Comune, ipotesi che - ad avviso della Corte di Appello - sarebbe stata esclusa solo nel caso in cui i genitori avessero espressamente dichiarato di agire in qualità di esercenti. Il ragionamento della Corte appare, però: 1) viziato sotto il profilo della equivocità del petitum, che non risulta rigorosamente e debitamente precisato; 2) é addirittura contraddetto dalla lettura del decreto di citazione del Responsabile Civile, unico atto legittimato a costituire validamente il rapporto processuale, decreto che recita testualmente "avendo le Parti Civili agito per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla minore". La suddetta proposizione, da un lato, esplicita la finalità risarcitoria delle azioni esercitate nell'interesse della minore, cioè la costituzione di Parte Civile nei confronti degli imputati (all'epoca il M. ed altri) e la chiamata in causa del Responsabile Civile, dall'altro lato assegna alle Parti Civili, in ragione dell'unica pretesa palesata (il danno della minore), la esclusiva qualità di legali rappresentanti.
La identificazione della legittimazione sostanziale e processuale di coloro che esercitano l'azione, in virtù della precisazione dell'oggetto della domanda, risulta C., coerente con la premessa dell'atto e con quella della richiesta. Deve, conseguentemente, ritenersi viziato ed illogico il ragionamento secondo cui i genitori, in quanto costituiti in proprio, azionavano il diritto della minore, reclamando per sé il danno da questa subito, come illogico e giuridicamente non corretto sarebbe ipotizzare una inesistente connessione necessaria tra la chiamata in causa del Responsabile civile nell'interesse della minore e quella nell'interesse degli esercenti la potestà parentale, quasi che, introdotta la prima domanda, l'altra fosse conseguenza indefettibile. Certo è che il contenuto del decreto di citazione non consente una lettura nel senso propugnato dalla Corte di Appello ed in nessun caso può ritenersi che la richiesta di citazione del Responsabile Civile, quand'anche leggibile nel senso che in questa sede si censura, possa avere la funzione di integrare il decreto, possibilità che, secondo la costante giurisprudenza, può ricorrere solo nel caso di provvedimento contestuale che faccia proprio il contenuto dell'istanza (cfr. Cass. Sez. 4, 16/6/2005, n. 22759). L'impugnata sentenza, unitamente a quella di primo grado, va, pertanto, annullata senza rinvio relativamente alle statuizioni civili in favore dei genitori in proprio F./ L. e S./ K..
4.1.3. Infondata è, per contro, la censura sub 3), relativa al preteso difetto del nesso di immedesimazione organica o di occasionalità necessaria tra i fatti di reato e le mansioni svolte dal M.. Questa Corte, con orientamento ormai pressoché costante, ha individuato nella cosiddetta "occasionalità necessaria" il criterio di collegamento della responsabilità solidale da atto illecito della P.A. per i fatti commessi dai propri dipendenti, ritenendo che all'esclusione possa pervenirsi nei soli casi in cui gli atti compiuti e debordanti dai compiti istituzionali assumano il carattere dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto a questi ultimi, al punto da non consentire il minimo collegamento con gli stessi: solo in tali casi, di mera occasionalità accidentale, la responsabilità della Pubblica Amministrazione va esclusa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 11/6/2003, n. 33562, Cordaro ed altri; Sez. 3, 2/7/2002, n. 36503, Cernilo ed altri). Nel caso del M., inserviente presso la scuola materna, con precise mansioni di accompagnare in bagno i bambini, di provvedere alla loro igiene ed all'eventuale cambio qualora si fossero sporcati, l'esplicazione delle mansioni di istituto si è inequivocabilmente posta quale condicio sine qua non rispetto al verificarsi dei fatti attribuitigli.
4.1.4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe la trattazione delle censure di cui ai punti 4) e 5), mentre il motivo sub 6) - comune anche al ricorso proposto dai difensori del M. - non richiede autonoma trattazione.
4.2. I primi cinque motivi del gravame dell'imputato, con i quali vengono sollevate, sotto il profilo del difetto e della illogicità della motivazione, svariate censure all'impianto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata e che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono, ad avviso del Collegio, fondati e vanno accolti nei limiti di seguito meglio esplicitati. Occorre affrontare, in via generale e preliminare, alcune questioni di sicura rilevanza involgenti le fonti di prova che, come spessissimo accade in casi del genere, promanano, essenzialmente, dalle dichiarazioni rese dai minori coinvolti nella vicenda processuale, dapprima ai genitori e, successivamente, al G.I.P. in sede di incidente probatorio. Di importanza determinante, allora, sarà anche la valutazione dell'intervento dei soggetti adulti - dal minore considerati figure particolarmente autorevoli - e di come tali soggetti si siano posti rispetto alla vicenda ed abbiano interagito con il minore stesso, essendo dato scientifico acquisito dalla psicologia forense che il bambino, tanto più se in tenera età, soggiace alla pressione psicologica anche involontariamente esercitata dall'interrogante e può assecondare l'adulto rispetto a ciò che questi si attende o teme di sentire. Come già osservato da questa Corte nella sentenza in data 17/1/2007, Coppetti, alla cui ampia ed articolata motivazione si rimanda per le parti che qui interessano, se costituisce dato ormai acquisito, nella comunità scientifica, che il bambino, se lasciato esprimere spontaneamente, di solito è in grado, pur nella povertà del ricordo, di fornire una ricostruzione aderente ai dati reali, è altresì altrettanto scientificamente ammessa la sua minore resistenza ai meccanismi di suggestione, soprattutto a seguito di interrogazioni provenienti da soggetti che, nella sua percezione, rivestono particolare autorevolezza ed hanno con lui un intenso legame affettivo. In buona sostanza, le più recenti acquisizioni scientifiche  sottolineano, in linea generale, che la suggestionabilità del minore è tanto più spiccata quanto più egli è in tenera età e quanto più intensi e coinvolgenti sono i legami con colui che l'interroga.
Di conseguenza, con particolare riferimento alla deposizione del minore, se è pacifico che le sue dichiarazioni non sfuggono alle regole generali in tema di testimonianza, regole che richiedono attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, ma non implicano la necessità di riscontri estrinseci, per altro verso, la valutazione - data la peculiarità del testimone - si presenta delicata e complessa, occorrendo non solo accertare la ed. capacità a deporre (normalmente presente negli adulti), ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti ed a riferirne in modo coerente e compiuto, ma occorre, soprattutto, tener conto, nella valutazione di attendibilità, del complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore del minore, del contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare, dei processi di rielaborazione delle vicende vissute. L'indagine si presenta tanto più delicata e complessa quanto più il minore sia in tenera età e, pertanto, da un lato, con una capacità più ridotta, in ragione del ristretto campo di esperienze e dell'incompleto processo di maturazione, di collocare e collegare adeguatamente gli accadimenti e, su altro versante, con una maggiore sensibilità alle sollecitazioni provenienti dall'ambiente di riferimento. In tale contesto, rigorosissima deve essere l'indagine del Giudice di merito sulla genesi delle prime dichiarazioni del minore, sulla sua effettiva capacità a testimoniare, sulla sua "resistenza" alle inevitabili quanto incolpevoli induzioni provenienti dal mondo degli adulti, sulla sua attitudine, pur inevitabilmente e naturalmente limitata, a discernere gli aspetti fantasiosi da quelli realmente vissuti. Quanto più l'indagine cognitiva del Giudice, per i motivi suesposti, si presenti necessariamente articolata e complessa, tanto meno egli potrà far ricorso a criteri sussidiari, quali le dichiarazioni "de relato" dei genitori, alle quali potrà sì fare corretto riferimento, ma solo una volta valutata la capacità del minore a rendere dichiarazioni genuine, il più possibile impermeabili rispetto ai molteplici fattori forieri di inquinamento, di cui poc'anzi si è parlato.
4.2.1. Nel caso di A. F., punto nodale della presente vicenda processuale, come riconosciuto dagli stessi Giudici del merito, in quanto prima bambina a raccontare i pretesi fatti di abuso, una tale indagine sulla capacità della stessa a testimoniare è totalmente mancata, essendosi, come si è detto, i suoi genitori opposti alla valutazione da parte del collegio peritale. Il racconto di A. ha avuto voce nel processo attraverso la deposizione "filtrata" dei genitori, troppo sbrigativamente e sommariamente definiti - come, del resto anche i genitori dei restanti minori- " persone attendibili ed esenti da patologie, che potessero far dubitare dell'autenticità dei fatti che andavano narrando...", come affermato dalle stesse perite, e, dunque, per ciò stesso credibili.
Il punto focale delle disposizioni generali in tema di prova è la normativa di cui all'art. 192 comma 1 c.p.p., secondo cui è il Giudice che valuta la prova, dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Nella predetta accezione esegetica del principio, è, dunque, perfettamente configurabile ed ammissibile la possibilità che il Giudice consideri il bambino una fonte di prova, da valutarsi secondo parametri di particolare rigore proprio in ragione all'età, alla limitata consapevolezza del suo portato accusatorio, alla possibile auto o eterosuggestionabilità. Nel caso di A., tale valutazione è stata del tutto pretermessa con riguardo alla bambina e, come si è detto, solo apparentemente effettuata avuto riguardo ai genitori.
Ora, non sussiste dubbio alcuno che, allorquando vittime di abusi sessuali siano minori in così tenera età, gli interlocutori privilegiati - come correttamente la sentenza afferma - non possano che essere i genitori. In tal caso, pur essendosi in presenza di testimonianze "de relato", soggettivamente mediate attraverso il testimone indiretto e da questi veicolate nel processo, è pur sempre evidente che la suddetta testimonianza non fa leva sulla conoscenza dei fatti di causa acquisita per il tramite di altre persone, ma sulla cognizione diretta del genitore per essere stato questi immediato depositario del racconto del figlio. Sotto questo aspetto, ben può parlarsi allora di testimonianza sì indiretta, ma particolarmente privilegiata, in quanto assistita da una particolare presunzione di veridicità. Non così può dirsi nel caso concreto - e qui si evidenzia la illogicità della sentenza - in quanto l'abuso sarebbe provato in virtù della prova dichiarativa versata dai genitori, non adeguatamente ed opportunamente valutata dal Giudice, ma ciononostante attendibile, secondo le esperte, in quanto i racconti dei genitori, snodatisi nel corso di due colloqui, avevano palesato la presenza nei figli di sintomi psicologici, astrattamente indicativi di abusi. Senza, tuttavia, tener conto che ciò che le perite avevano fatto era una valutazione dei sintomi loro segnalati dai genitori stessi. Nessuna valutazione critica offre la sentenza impugnata per uscire da questa circolarità obbligata.
Né, sotto il profilo della valutazione di attendibilità della minore, può in qualche misura soccorrere l'esperito incidente probatorio, condotto con modalità talmente suggestive, per avere il G.I.P. più volte tradito la sua opinione in merito all'accadimento degli abusi ed alla colpevolezza dell'imputato, che la stessa sentenza impugnata non può non darne atto (cfr. pag. 141), senza, pur tuttavia, ovviare in modo corretto e propositivo - ad esempio, disponendo su A. la perizia psicodiagnostica richiesta dalla difesa con i motivi di appello - ad una prova ormai divenuta quantomeno "neutra" nell'economia processuale, affermando semplicemente che la suggestività delle domande poste dal G.I.P. era stata determinata "non tanto dall'intento di ottenere risposte compiacenti, quanto di porre il bambino in una situazione ove si sentisse accolto e creduto" ( cfr. pag. 141 sent. cit.).
Per altro verso, la sentenza censurata non approfondisce in modo logico e corretto lo sviluppo diacronico degli accadimenti e non fornisce spiegazione alcuna del perché A. faccia con la mamma il racconto del "serpente" ( riferendo che B. nel bagno si era abbassato le mutande e con le forbici aveva tagliato il serpente che aveva attaccato al suo organo) solo in data 17/1/2002, vale a dire dopo l'avvenuto incontro dei genitori con la neuropsichiatria dottoressa Pagani (14/12/2001) - che aveva subito ipotizzato, senza avere neppure lei mai visto la bambina, ma sulla base del solo racconto dei coniugi F.- L. - abusi sessuali, e dopo che, in data 9/1/2002, i genitori avevano sporto denuncia per i fatti in oggetto all'Ufficio Minori della Questura di Brescia, tra l'altro allegando proprio la relazione della dottoressa Pagani. La Corte territoriale, tra l'altro, omette qualunque valutazione critica sul fatto che il nome di B. sia venuto in mente alla minore, durante la visione di un cartone animato, quando peraltro la L. aveva già espresso valutazioni negative, sia pure a livello fisico, sulla persona del M., che, secondo quanto riferito in sentenza, le aveva fatto una "pessima impressione". Ulteriori elementi fortemente indizianti circa la possibile suggestionabilità di A. e sulla possibile induzione dei suoi racconti sono costituiti dal fatto che quanto riportato dalla madre sul proprio diario tradisce una terminologia certamente non consona al vocabolario di una bimba di appena quattro anni all'epoca dei fatti. Basti citare, ad esempio, quando A. racconta che B. l'aveva fatta sdraiare, le aveva allargato le gambe, aveva appoggiato il proprio organo contro i suoi genitali ed aveva "spinto, spinto, spinto (mi ha fatto male, mamma, per fortuna che ho stretto)". Al di là della terminologia usata, appare effettivamente poco credibile che una bambina di appena quattro anni possa aver esercitato una resistenza sufficiente a respingere un uomo adulto, scongiurando una penetrazione pur da questi attivamente ricercata (" poi spingeva, spingeva, spingeva").
Un ulteriore, rilevante elemento indicatore del condizionamento materno su A. è fornito dalla registrazione del colloquio genitori- A. del 20/1/2002 ( dalla difesa definita prova regina della contaminazione materna). A tale riguardo, la stessa Corte di merito - come già avvenuto per l'incidente probatorio - non può non dar conto di come le domande vengano poste dalla L. dando per scontati gli abusi subiti (cfr. sent. pagg. 155- 156) e non può disconoscere l'insistenza con cui la madre cerca di ottenere da A. le risposte che lei stessa si aspetta di sentire, anche quando la bambina oppone resistenza al colloquio, si mostra distratta, infastidita, giungendo finanche ad affermare, nel corso della registrazione del 20/1/2002, riferendosi a B., in risposta ad uno dei quesiti postile dalla madre " Se non è stato lui, vedrò": frase che la Corte di merito non approfondisce nei suoi possibili significati e troppo sbrigativamente collega ad altra immediatamente precedente " Vedrai che mi viene a prendere", senza, peraltro, fornire una spiegazione logica e congniamente esaustiva dell'incertezza palesata dalla bambina.
4.2.2. Con riferimento a S. F., cugino di A. e nei cui confronti le perite hanno formulato un giudizio di incapacità a testimoniare, si evince dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 32) che la madre era stata notiziata dalla suocera, nel dicembre 2001, a sua volta messa al corrente dalla mamma di A., "che a scuola erano accadute cose un po' particolari" e che " a partire dalle vacanze di Natale, la teste aveva notato nel figlio alcune anomalie comportamentali".
4.2.3. N. A., papà di R., " dichiarava di aver appreso di casi di presunta pedofilia nella scuola frequentata dalla figlia e che questa era una delle probabili vittime solo quando era stato convocato in Questura, nel maggio 2002" (cfr. sent. cit. pag. 37).
4.2.4. Quanto a C. W., il genitore veniva messo al corrente di un possibile abuso in danno del figlio nel maggio 2002: solo allora egli nota strani comportamenti del figlio.
4.2.5. La madre di G. S. riferisce (cfr. sent. pag. 44) "di aver saputo della vicenda (e, precisamente, che una bambina era stata molestata da un bidello all'interno dell'asilo) solo il 3/6/2002 e di avere la sera stessa interrogato la figlia se conoscesse B. e se con lui avesse fatto dei giochi". Da questo momento in poi G. parlerà del "gioco della neve" (consistito nel dover spalmare una crema su tutto il corpo di B.) e del " gioco della forbicetta", "svoltosi in una casa ove vi erano persone cattive che volevano levarle dalla pisellina la forbicetta".
4.2.6. Nel caso di C. R., i primi comportamenti più sessualizzati vengono dalla madre notati a partire dal gennaio 2003 e vengono dalla G. V. stigmatizzati con una frase quanto meno emblematica " Ma C., cosa stai facendo? Fai come B., quel maniaco" (cfr. pag. 54 sent. cit).
4.2.7. La tesi del possibile "contagio", se non tra bambini, tra genitori e bambini, più volte sottolineata dalla difesa del M., non ha trovato plausibile ed adeguata motivazione nella pronuncia censurata, che non ha esplorato ipotesi esplicative di carattere alternativo, pur ricavabili dai dati fortemente sospetti sopra enunciati, limitandosi ad affermare, con un evidente travisamento della prova, "che non vi era stata alcuna escalation nel racconto dei minori" e che dovevano "escludersi ulteriori interrogatori da parte delle maestre ( nella specie delle insegnanti del padiglione B)", (cfr. sent. pag. 118), pur dando atto la stessa pronuncia (cfr. pag. 121) della profonda frattura che si era venuta a creare tra le insegnanti del padiglione "A" e quelle del padiglione "B", proprio in ordine alla gestione della vicenda, avendo svolto le maestre del padiglione "B" inappropriate attività investigative di propria iniziativa.
4.2.8. La sentenza impugnata non indaga neppure, affermando che il fatto aveva scarsissimo pregio nell'economia processuale (cfr. pag. 153), su di un elemento che, per contro, meritava adeguato approfondimento ed una più esaustiva motivazione: il fatto, cioè, che A. era solita palesare comportamenti sessualizzati ( si masturbava) da epoca ben anteriore all'ottobre 2001, tanto da venire spesso sollecitata dal padre " che la invitava a smettere di toccarsi per non sudare troppo" (atto chiamato "stimolo sudazione") (cfr. sent. pag. 153).
4.2.9. L'ipotesi accusatoria fa riferimento a sostanze narcotiche (le "palline di cacca" di cui parla A.) di cui M. ed i suoi correi si sarebbero avvalsi nel compimento dei gravi fatti di violenza sessuale. Pastiglie contenenti sonniferi o comunque sostanze droganti, tanto da far affermare alla bambina che "quelle persone" le "davano le palline di cacca e, dopo averle mangiate, non vedeva bene, faceva fatica a camminare e quando si svegliava vedeva croci sul petto". G. S., dal canto suo, evoca nei suoi racconti strani personaggi "vestiti come a carnevale" e due di questi, G. (n.d.r., G. P.) e tale Lori, le avevano messo "una forbicetta nella pisellina". Orbene, questo elemento del racconto di G. viene concepito come evocante nella forma e nella funzione un divaricatore ginecologico, salvo poi il fatto che la bambina, in sede di incidente probatorio, richiesta di disegnare una "forbicina", anziché rappresentare strani strumenti, disegna un insetto. Con riferimento ad A., la sentenza non spiega come mai - dopo l'assunzione di droghe e/o sonniferi - né le insegnati né, tanto meno, i genitori, nell'andarla a riprendere al termine delle lezioni, mai abbiano percepito l'inevitabile stordimento della minore. Come pure, avuto riguardo a G., la sentenza, pur diffondendosi nella tesi della suggestione operata dal G.I.P. in sede di incidente probatorio, che avrebbe fuorviato la bambina usando il termine " forbicina" e non " forbicetta", non motiva sul come sia stato possibile che l'uso di un divaricatore ginecologico non abbia lasciato traccia alcuna di lesività sul corpo della piccola vittima.
4.2.10. Con riferimento agli abusi commessi all'esterno dell'istituto scolastico, la sentenza evidenzia plurimi elementi di illogicità. L'ipotesi, che la pronuncia impugnata eleva a rango di certezza, è che il M. abbia abusato dei bambini all'interno dei bagni dell'asilo, nella cantina della scuola ed anche all'esterno dell'asilo, nel corso di vere e proprie feste orgiastiche caratterizzate dal compimento di strani rituali in maschera e videoregistrando il tutto, all'evidente scopo di lucro. La Corte di Appello, per superare i non pochi elementi di inverosimiglianza di quei racconti, fa ricorso alla tesi dei ed. "abusanti intelligenti", vale a dire soggetti volutamente camuffati allo scopo di confondere maggiormente le piccole vittime, ma non spiega in alcun passo e pur a fronte di specifiche censure perché nulla si sia mai ritrovato nel corso delle pur accuratissime indagini: né videocamere, né macchine fotografiche, né maschere utilizzate per i travestimenti, né divaricatori o altri strumenti di tortura. La Corte territoriale neppure riesce a dare contezza in modo logico e condivisibile del perdurante giudizio di attendibilità nei confronti di A. e di G., che avevano individuato la "casa di B." o, comunque, il teatro degli abusi, nello studio dentistico del dr. S. e nella casa della P., pur dopo la conclamata estraneità ai fatti di causa e dell'uno e dell'altra, peraltro entrati nel processo solo a seguito del presunto riconoscimento dei luoghi degli abusi da parte delle minori. A tale proposito, i Giudici del merito affermano, con evidenti profili di carenza motivazionale, che l'intervenuta sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dentista, "non esclude in astratto un improprio utilizzo del suo studio da parte di terze persone" (cfr. sent pag. 139), senza peraltro ipotizzare quale concreta possibilità avessero degli estranei di introdursi nello studio del professionista per ivi porre in essere abusi di tal genere. In ogni caso - aggiunge la sentenza - il fatto che (le minori) "non siano riuscite a fornire dei luoghi una descrizione precisa e sempre convincente non deve sorprendere, essendo assodato che eventi traumatici, vissuti in condizioni di scarsa lucidità, o in contesti che possano aver generato confusione, vengono ricordati in modo frammentario e poco organizzato" (cfr. pag. 137). Tali argomentazioni, pur astrattamente plausibili, scontano nel caso concreto la necessità per il Giudice, a fronte di già acquisiti elementi di dubbio, se non di inverosimiglianza, di non arrestarsi a petizioni di principio, ma di dar conto, in modo il più possibile rigoroso, delle ragioni del formarsi del suo convincimento, occorrendo in tali casi pervenire alla compiuta ricostruzione "in positivo" di tutte le acquisizioni processuali e, solo all'esito di tale operazione, valutare se gli elementi di incertezza o di lacuna probatoria siano tali da inficiare il ragionamento seguito.
4.2.11. Deve, invece, parlarsi di illogicità della pronuncia laddove si sia ritenuto possibile che rapimenti di minori posti in essere con simili modalità, con travisamenti di persone e nel corso di feste orgiastiche rumorosissime, siano stati attuati nel corso dell'orario scolastico, senza che nessuno potesse accorgersi della scomparsa dei bambini, il tutto posto in essere nelle pause delle insegnati per sorbire un caffè o fumare una sigaretta, e, soprattutto, senza che alcun genitore, all'atto di riprendere il minore, potesse percepirne quanto meno l'inevitabile turbamento.
In particolare, la ricostruzione dei fatti, come operata dalla Corte di merito, dà conto che le anomale scomparse dei bambini non venivano rilevate, avendo cura il prevenuto di agire nei tempi degli allentamenti della sorveglianza delle maestre (cfr. sent. cit. pag. 139). Senonché, successivamente (cfr. pag. 191), la sentenza ritorna sul punto in discussione, proprio a sottolinearne la rilevanza nell'economia complessiva del deliberato, ma fornisce conclusioni non conciliabili con le prime, appunto affermando che ben difficilmente il M. avrebbe potuto prelevare i bambini dall'asilo ed accompagnarli anche in luoghi molto vicini, "se non avesse avuto all'interno della scuola un sodale, con il compito magari di giustificare la temporanea assenza sua e del bambino (o bambini) o di richiamarlo in caso di necessità".
Le considerazioni sopra svolte vulnerano pesantemente, sotto il profilo della logicità, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata, dapprima asserendo che il ricorrente avrebbe agito approfittando del temporaneo e del tutto casuale allentamento di sorveglianza delle insegnanti, per poi affermare, successivamente, che le anomale scomparse dei bambini e dello stesso ausiliario, benché furtive, giammai avrebbero potuto passare inosservate: di qui il necessario corollario che il M. necessitava di un complice che lo coprisse durante l'assenza. Complice non già estraneo, bensì operante all'interno della stessa scuola materna.
Anche sotto tale profilo si impone una nuova valutazione dell'intera vicenda che riesamini in un contesto unitario tutte le emergenze processuali, anche e soprattutto alla luce della ritenuta estraneità dei sodali del M., inizialmente individuati.
4.2.12. La sentenza impugnata va, per l'effetto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia perché, alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto dell'approccio altamente inquinante che ha connotato le dichiarazioni della piccola A. F., i Giudici del rinvio, in particolare, considerino l'opportunità di procedere ad esame diretto della parte lesa, ovvero disponendo indagine psicodiagnostica che valuti precipuamente la sua capacità a testimoniare; riesaminino, avuto riguardo all'intero complesso delle risultanze processuali e nell'ambito delle più ampie possibilità di verifica, la conciliabilità tra il ruolo svolto dal M. e le risultanze storico - fattuali cui è pervenuta la sentenza impugnata. Tale indagine, ancorché complessa, si presenta indefettibile in presenza delle plurime lacune probatorie evidenziate, le quali impongono che di esse sia data rigorosa contezza motivazionale e non consentono di accedere a semplificazioni di sorta.
4.2.13. L'accoglimento dei suddetti motivi di gravame esonera il Collegio dal prendere in esame le residue deduzioni del ricorrente.
4.2.14. La soccombenza ripartita giustifica la compensazione delle spese del grado fra tutte le parti


PQM


La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata:
a) senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili nei rapporti fra il Comune di Brescia e le Parti Civili N. - V.;
b) ancora senza rinvio, unitamente alla sentenza di primo grado, relativamente alle statuizioni civili in favore dei genitori in proprio;
c) con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, nel resto. Dichiara compensate le spese del presente grado fra tutte le parti.