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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Dr. Luciano AMBROSOLI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 442 c.p.p.
Nella causa penale contro:
R.
M. A., nata a ... il ...
dichiaratamente domiciliata in Brescia ...
Difesa di fiducia dall’Avv. A. RICCI e Avv. F. CADEO del
foro di Brescia.
Reati
tutti commessi in Brescia fino al maggio
2003
Identificata la persona offesa in:
B. F. e L. A., quali esercenti la potestà dei genitori su B.
M., assistiti dall’avv.to Renato BIANCHI del
foro di Brescia
P. L. e D. M., quali esercenti la potestà dei genitori su P.
A., assistiti dall’avv.to Renato BIANCHI del
foro di Brescia
M. M. A. e D. G., quali esercenti la potestà su D. M. E.,
assistiti dall’avv.to Anna Paola MARIELLA
del foro di Bari
CONCLUSIONI
Il P.M. chiede assoluzione dell’imputata perché il fatto non
sussiste o per non aver commesso il fatto.
L’Avv. CADEO chiede assoluzione perché il fatto non
sussiste.
L’Avv. RICCI si associa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento a carico di R. A., la quale nell’anno
scolastico 2002/2003 lavorava come
ausiliaria presso la scuola materna SORELLI,
si è distaccato nel corso delle indagini
preliminari dal procedimento principale,
giunto alla sentenza di primo grado il 6
aprile 2007 al termine di una vastissima e
dettagliata istruttoria dibattimentale che
ha occupato innumerevoli udienze a partire
da dicembre 2004. Il processo principale
vede imputate tutte le sei insegnanti (R. L.,
D. F., C. P., C. D., O. F. e M. E.) in
servizio nelle tre sezioni della scuola
materna nell’anno scolastico 2002/2003 e con
loro l’ausiliario P. G. e il sacerdote B.
S., abitante all’epoca in locali siti nel
medesimo stabile ove ha sede la scuola
SORELLI: tutti, insieme a R. A., facenti
parte in tesi accusatoria di un’associazione
per delinquere, comprendente anche soggetti
esterni all’organizzazione scolastica mai
identificati, finalizzata alla commissione
sistematica di abusi sessuali nei confronti
di numerosi bambini frequentanti l’asilo e
alla produzione, per tale via, di materiale
pedo-pornografico, e variamente concorrenti
nella realizzazione, fino al maggio 2003, di
numerosi reati-fine consistenti in condotte
di abuso sessuale di varia natura ed
intensità, realizzate sia all’esterno che
all’interno dell’istituto ai danni,
complessivamente, di oltre venti bambini
.
L’autonomo percorso del processo a carico di R. A. si
determina in quanto, concluse le indagini,
il pubblico ministero ritiene che la
posizione dell’ausiliaria vada accomunata a
quella di altri tre indagati (due sacerdoti,
preposti alle due parrocchie del quartiere
in cui ha sede la scuola materna, e l’altra
ausiliaria C. E.) per i quali il 3 novembre
2004 viene richiesta archiviazione, che,
disposta per gli altri tre indagati, è per
la sola R. respinta con ordinanza 7 marzo
2005 del giudice per le indagini
preliminari, che ai sensi dell’art. 409
comma 5 c.p.p. dispone la formulazione delle
imputazioni.
Gli atti del processo principale sono peraltro per intero
confluiti nel materiale probatorio del
presente giudizio all’atto dell’ammissione
del giudizio abbreviato richiesto dai
difensori e procuratori speciali di R. A., e
ciò a seguito della preliminare acquisizione
- oltre che della sentenza 6 aprile 2007
pronunciata dal collegio della seconda
sezione penale e degli atti di appello
proposti dal pubblico ministero e da alcune
delle parti civili - dei verbali
dell’istruzione dibattimentale e, per ampia
parte, degli atti e documenti ivi prodotti
(d’accordo tra le parti l’acquisizione ha
avuto ad oggetto, per la parte preponderante
di verbali e atti, la riproduzione
informatica su CD-ROM in sostituzione della
copia cartacea).
Acquisito e utilizzabile l’identico materiale probatorio del
giudizio dibattimentale ... RG mon. ...,
il pubblico ministero ha in questa sede
ribadito le valutazioni per le quali
aveva chiesto l’archiviazione del
procedimento a carico di R. A., e ha quindi
chiesto l’assoluzione per non avere commesso
il fatto; la difesa, richiamando la
decisione del giudice di primo grado nel
processo principale, invoca invece
l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
Si deve in primo luogo rilevare che, nella vastissima
produzione probatoria intessuta dall’accusa,
gli elementi ai quali specificamente
attinge la ricostruzione del ruolo attivo
dell’ausiliaria R. A. sono numericamente
modesti in rapporto alla quantità di
persone offese coinvolte e, soprattutto,
di precaria attendibilità nella fonte e
confusi e disomogenei nel contenuto.
La prima menzione del coinvolgimento dell’ausiliaria R. A.
nella vasta rete di persone stabilmente
dedite a organizzare e perpetrare abusi
sessuali nei confronti di gran parte dei
bambini frequentanti le tre sezioni della
scuola materna SORELLI avviene il 18
settembre 2003, quando l’indagine, avviata
dalle denunce sporte il 19 maggio 2003 dai
genitori di alcuni bambini della sezione
rossa, già è drammaticamente divenuta di
dominio pubblico (il 15 settembre 2003 viene
eseguita la misura carceraria a carico delle
due maestre della sezione rossa, R. L. e D.
F.); e la fonte che attrae l’ausiliaria
nell’indagine è rappresentata dalle
narrazioni di tre bambine (P. A., B.
M. e D. M. E.), che nell’autunno prendono
a raccontare alle rispettive mamme, che
- già da maggio 2003 al corrente delle
denunce per abusi sessuali narrati da alcuni
bambini - le interrogano su quanto era
accaduto nel corso del precedente anno
scolastico presso l’asilo, vicende invero
assai confuse, talora assolutamente
fantastiche e prive di connotazioni sessuali,
nelle quali l’unico comune riferimento in
questa sede utile pare essere quello al tema
delle supposte, in due casi evocato
in relazione alla bidella A. (costei,
secondo il racconto di P. A. riportato dalla
madre D. M. “le dava le supposte”
, e secondo B. M.,
riferisce L. A., metteva le supposte piccole
che prendeva dall’armadio dei cerotti mentre
alcuni uomini mettevano ai bambini le
supposte grosse
; D. M. E. parla invece
alla mamma di uomini, uno nero e mascherato
e l’altro vestito da donna, che toccavano i
bambini e mettevano le supposte, anche
davanti, e nulla le dice dell’ausiliaria A.,
a proposito della quale M. M. rammenta che
la figlia le aveva talvolta detto nel corso
dell’anno scolastico di essere stata con lei
in bagno e che era stata lavata
). Una quarta bambina -
N. A. - riferisce invece alla mamma N. S.
che le bidelle A. e E. avevano cucito i
vestiti che le bambine avevano indossato per
la scenetta nel corso della quale erano
state baciate e toccate da adulti: tale
confidenza, incoerente con i primi racconti
resi dalla bambina alla madre (laddove ad
essere travestiti erano gli adulti), viene
riportata da N. S. nelle sommarie
informazioni testimoniali rese il 27 agosto
2003, quando la bambina già era stata
sentita in incidente probatorio (il 14
luglio 2003) e nulla aveva detto circa le
due ausiliarie.
Tali racconti, assai disomogenei, frutto di reiterate
interrogazioni da parte di madri comprensibilmente preoccupate per le notizie apprese su
quanto altri bambini avevano raccontato
circa gli abusi sessuali avvenuti
all’interno e all’esterno dell’asilo, emersi
a distanza di tempo dalle prime
interrogazioni e risposte, acquisiti
all’indagine tramite l’assunzione delle
madri medesime, non solo contengono
riferimenti limitati e non univoci sul conto
dell’odierna imputata, ma divengono ancor
più evanescenti in esito agli incidenti
probatori: D. M. E., sentita il 25
febbraio 2004, nulla dice sul conto della
bidella A. e anche quando l’interrogante
introduce il terna delle supposte non lo
coglie e non lo collega ad alcuna
esperienza; nello stesso giorno P. A.,
richiesta di parlare delle cose brutte
e di uscite dall’asilo, riferisce fatti di
nulla connotazione sessuale - le maestre che
mettono in castigo o sgridano, un’uscita
dalla scuola per recarsi a casa di tale G.
dove i bambini avevano giocato e mangiato
per essere poi riportati all’asilo, botte
che aveva ricevuto dai bambini e mai dalle
maestre etc. - e, quando viene suggerito il
tema delle supposte, dice tranquillamente
che qualche volta la mamma e nessun altro
gliele ha messe, ribadendo la circostanza
quando in seguito l’interrogante torna
sull’argomento, e che a lei non piacciono le
punture; B. M., esaminata il 30 marzo 2004,
riprende invece sostanzialmente i plurimi e
sempre più ricchi, complicati e
agghiaccianti racconti via via raccolti e
riferiti dalla madre, di fatti anche
fortemente traumatici, terrificanti e
singolari - nelle vane s.i.t. si parla di
ragni estratti dalle orecchie, costrizioni a
mangiare feci e insetti, bambini gettati dal
tavolo, utilizzo di oggetti dai nomi strani
(ralla, arcenofe) che rendono ruvida
o fanno sanguinare “la vulva”
etc., dei quali mai aveva fatto minima
menzione ai genitori prima dell’autunno 2003
e dei quali nessuno aveva mai colto gli
inevitabili segni sul corpo delle vittime
- tra i quali anche azioni di chiara valenza
sessuale attribuite a E. e A. (toccamenti
inflitti in bagno ai bambini), e quando le
si chiede delle supposte prima nega che
alcuno le mettesse qualche cosa, poi
aggiunge che la mamma forse glile aveva
messe quando lei era più piccola (pag. 36) e
infine, solo assecondando le domande del
giudice, conferma che all’asilo gliene
mettevano, e che a farlo era A. e così pure
loro ... le maestre e gli uomini
(pag. 37).
Già su tali basi, evidenti la inafferrabilità e incoerenza
del portato narrativo che qui specificamente
interessa e il concreto pericolo che le
rivelazioni susseguitesi siano frutto di
meccanismi suggestivi innestatisi
sull’originario nucleo di indagine e
involontariamente praticati dai genitori
interroganti, la prova della partecipazione
diretta o agevolatrice di R. A. a pratiche
sessuali ai danni dei bambini della scuola
materna appare del tutto inconsistente,
così come prospettato dallo stesso pubblico
ministero nella richiesta di archiviazione e
ribadito in questa sede con la richiesta di
assoluzione per non avere commesso il fatto.
Ciò posto, l’estensione della valutazione all’intero
materiale probatorio raccolto in oltre due
anni di istruzione dibattimentale nel
processo n. ... RG mod. ... e riversato
dalla difesa nel presente giudizio non può
che condurre a recepire, in conformità con
le conclusioni della difesa, la ben più
radicale determinazione del giudice
dibattimentale, che con la sentenza
pronunciata il 6 aprile 2007 ha dichiarato
insussistenti tutti i delitti oggetto
dell’indagine, reputando mancante o
insufficiente la prova che alcuno dei
bambini frequentanti la scuola materna
SORELLI nell’anno 2002/2003 sia stato
vittima di abusi sessuali e utilizzato nella
produzione di materiale pedopornografico e
ravvisando per contro “rassicuranti
elementi di conforto degli assunti difensivi”.
Identico il materiale probatorio da valutare, puntuale e
fedele l’analisi degli elementi di fatto e
assolutamente nitido e lineare il percorso
argomentativo esposti nella motivazione
della sentenza, assenti concreti rilievi
critici negli atti successivi al
dibattimento e nel presente giudizio (lo
stesso appello avverso la sentenza proposto
dal pubblico ministero
- il giudizio di secondo grado, per quanto
consta, non è ancora iniziato - si
risolve in realtà nell’accorpamento delle
memorie già depositate dall’accusa nel corso
del dibattimento, integrate da generiche e
brevi valutazioni sulla necessità di
valutazione complessiva e non atomistica
delle fonti e su una richiesta di
integrazione di prova testimoniale circa
l’esistenza di ipotetica lettera confessoria
di una delle insegnanti, della quale taluni
genitori avrebbero avuto notizia da
confidenze di persona che ricevette la
confidenza della destinataria, e non
contiene alcuna specifica censura ad alcuno
dei passaggi della motivazione
), appare invero
inutile riproporre con altre parole il
contenuto della meticolosa e lucida
motivazione della sentenza di primo grado,
acquisita al fascicolo e ben nota a tutte le
parti.
È sufficiente qui ribadire che, inidonee le risultanze di
consulenze e perizie psicologiche e medico
legali a rivelare concreti indici di abuso
sessuale sui bambini, tema centrale del
processo è costituito dalla valutazione
delle dichiarazioni rese dai minori
coinvolti
(tutti frequentanti la scuola materna
nell’anno 2002-2003 e perciò nati tra il
1997 e il 1999) ai rispettivi genitori e,
successivamente, al giudice per le indagini
preliminari negli incidenti probatori, e
delle testimonianze de relato
provenienti dagli stessi genitori, e che -
oltre al consueto tema della capacità a
deporre del minore, e in specie dei minori
in età prescolare, e ai connessi temi della
facilità alla suggestione, alla
confabulazione e alla induzione di falsi
ricordi - assume nel caso in esame specifico
rilievo, in concreto rivelandosi al
termine della minuziosa quanto vasta
ricostruzione dibattimentale quale unica
convincente spiegazione della nascita e
della vasta propagazione delle notizie di
abuso, la “teoria delle c.d. dichiarazioni a
reticolo”. Teoria che le difese hanno
introdotto evidenziando - si riporta la
sintesi della tesi difensiva svolta nel
testo della sentenza 6 aprile 2007, pagg. 8
e 9 - “come l’instaurazione tra i
genitori, in un contesto emotivo
particolarmente pregnante e segnato dalla
convinzione circa la veridicità dei fatti
narrati dai bambini, di un costante circuito
informativo
, per un verso
abbia condizionato l’approccio emotivo con i
figli, provocando l’instaurazione di
meccanismi di pressione e suggestione, tali
da compromettere in radice la genuinità
delle narrazioni; per altro verso abbia
favorito la rielaborazione in chiave
soggettiva dei racconti per tale via appresi
- dai quali sarebbero stati espunti gli
elementi palesemente fantastici od
incoerenti con l’idea dell’abuso sessuale -
nonché la rilettura e l’enfatizzazione di
una serie di comportamenti dei bambini, solo
a posteriori ritenuti effetto di trauma od
espressione di sessualizzazione non
confacente all’età”. E la stessa
“rivelazione primigenia” - ossia
il racconto della bambina che per prima
riferisce a un genitore fatti nei quali
l’adulto coglie segnali di diffuse pratiche
di abuso sessuale nell’ambiente della
scuola, per essere confermato nel timore
dall’immediata telefonata ad una amica
psicologa alla quale riporta quanto ha colto
della narrazione della bimba e comunicare
quindi ad altri genitori il fatto ormai
appurato, dando il via al dipanarsi del
reticolo - sarebbe segnata dalla “pregressa
conoscenza, da parte della madre della
bambina dichiarante, di particolari circa un
caso di pedofilia verificatosi l’anno
precedente nella scuola materna “ABBA”
(inerente ... ad abuso consumato da un
ausiliario portando all’esterno
dell’istituto uno o più minori), che ...
della provenienza da detto istituto di
quattro delle maestre che nel 2002/2003
insegnavano al “SORELLI” ed all’allarme
suscitato dall’opinione immediatamente
espressa dall’amica psicologa, avrebbe
determinato nel genitore un intenso stato
ansioso, inducendolo, anche in questo
caso, a ripetute, pressanti ed
emotivamente connotate interrogazioni della
bambina ed al correlativo fraintendimento
del conseguente racconto. In altri
termini, secondo la tesi che viene
sostenuta, in conseguenza delle
informazioni scambiate e del clima emotivo
instauratosi nelle riunioni nonché del
rafforzamento proveniente da soggetti
qualificati (e comunque percepiti tali), si
sarebbe formata, nei genitori, la salda
convinzione circa la realtà dei fatti di
abuso e ciò avrebbe condizionato sia il
successivo approccio verso i figli,
orientato ad ottenere ad ogni costo dal
bambino quelle informazioni delle quali era
ritenuto portatore, sia la corretta
comprensione di tali informazioni,
interpretate alla luce dell’assunto di
partenza”.
E l’analitica ricostruzione della vicenda,
dal suo primo delinearsi con le
dichiarazioni della bambina B. L. alla mamma
esordite il 16 maggio 2003 alle varie fasi
della sua rapida e clamorosa diffusione,
che è stata oggetto dell’oceanica
istruzione dibattimentale e della
minuziosa e nitida scansione ripercorsa
dalla motivazione della sentenza, giunge -
con argomentazioni, assolutamente logiche e
aderenti ai dati di causa, alle quali si
rinvia, parendo per quanto già detto
superflua tanto la pedissequa ripetizione
quanto l’impoverimento e la banalizzazione
di una sintesi
- alla
necessaria conclusione che le dichiarazioni
dei bambini, per le circostanze fortemente
suggestive e inquinanti in cui sono maturate
e per contenuti, non possono costituire
idonea prova della tesi accusatoria. La
più opportuna sintesi del percorso
argomentativo si trova del resto nelle
pagine conclusive (da 530 a 537) della
sentenza citata, le sole che pare il caso di
riportare testualmente per ampi stralci:
“[...] alla luce delle risultanze dibattimentali,
plurimi elementi segnalano, effettivamente,
la formazione e la condivisione, fra i
genitori dei bambini coinvolti nel processo,
di una verità collettiva circa la realtà dei
fatti di abuso, la cui origine remota può
essere individuata nella conoscenza, da
parte di N. S., della vicenda dell’asilo
ABBA e nella correlativa amplificazione
delle stravaganti affermazioni rese dalla
figlia L. tra il 16 ed il 18 maggio del
2003, mentre il contesto di diffusione e
sedimentazione può essere rintracciato nel
resoconto fornito dalla donna nel corso
della prima riunione tenutasi in via S.;
nell’immediata convinzione espressa da don
S. B. circa veridicità del racconto della
piccola; nelle analoghe manifestazioni della
Z. (e dello stesso don S.) nel corso delle
successive riunioni; nei correlativi
consigli, spesso impropri, circa le modalità
con le quali “far parlare” i bambini;
nonché, infine, nel costante reiterarsi
degli incontri, coinvolgenti un sempre
maggior numero di soggetti ed innescanti un
circuito comunicativo, che ha poi ampiamente
esondato da tale ambito, determinando la
progressiva diffusione delle notizie in
contesti disparati.
Quanto questa verità collettiva,
ulteriormente stimolata anche dal ruolo di
leadership assunto da alcuni partecipanti
(su tutti, F. B.), fosse pervasiva è,
poi, emerso, nel processo, dalle
dichiarazioni di molti genitori ed è stato,
altresì, rivelato dall’episodio narrato da
R. M., la quale, rea di aver espresso (sia
pure solo in apparenza) qualche dubbio, era
stata aggredita verbalmente dal consesso e
tacciata persino di essere una “spia”.
Alla luce di tutto ciò, e tenuto conto delle ulteriori
iniziative adottate nell’ambito del gruppo,
acquistano consistenza alcune
affermazioni formulate in via ipotetica
(ma sulla base dell’incompleta conoscenza
degli atti processuali) dal consulente
del Pubblico Ministero, dr. LAGAZZI, laddove,
come si è visto
(...), ha sottolineato come, soprattutto
a seguito di riunioni in cui vi sia stato
l’intervento di soggetti considerati
particolarmente autorevoli, possa
determinarsi, nei genitori, la convinzione
che il proprio figlio sia stato oggetto di
abuso sessuale, e come, in presenza di tale
convinzione, soprattutto ove emerga,
nell’ambito di un gruppo, una figura di
riferimento, possa verificarsi un fenomeno
di “colonizzazione mentale”, suscettibile di
determinare una progressiva diffusione della
credenza tra gli adulti e di alterare il
loro approccio nei confronti dei figli.
Discende che nel concreto processuale -
segnato anche da una capillare diffusione delle informazioni
circa il contenuto delle varie rivelazioni,
viepiù favorita dalle relazioni coltivate da
ciascun genitore a livello personale
[...] -
sono emersi prepotentemente i presupposti
per la compromissione della spontaneità dei
bambini; il che [...] ha imposto attento
esame delle singole posizioni, rendendo
ancor più cruciale e delicata la valutazione
dell’attendibilità delle narrazioni e dei
correlati resoconti.
Ebbene, alla luce degli esiti di questo esame e pur con le
inevitabili semplificazioni conseguenti ad
una schematizzazione riassuntiva, può
rilevarsi che, nella maggior parte dei
casi, è risultato ben chiaro che i
genitori hanno avvicinato i figli dopo
essersi calati nel contesto delle riunioni
ed essersi convinti pienamente della realtà
dei fatti di abuso, interrogandoli in un
contesto tutt’altro che asettico e
rivolgendo loro domande pressanti o
suggestive.
In altri casi,
inoltre, pur non avendo partecipato
frequentemente (o non avendo partecipato
affatto) agli incontri, hanno adottato
analogo comportamento, stante l’agitazione
coltivata dopo aver ricevuto notizie sulla
vicenda, spesso corredate dall’invito a
porre domande ai piccoli, o dopo aver
appreso addirittura che costoro erano stati
menzionati nei racconti di altri bambini
(icastico, in tal senso, l’esempio di M. B.,
che, in seguito all’incontro con la L.
dell’11.09.2003, presa dall’ansia, aveva
adottato immediatamente una serie di
frenetiche iniziative, per poi interrogare
insistentemente la figlia M., senza
appagarsi delle sue iniziali negazioni).
Solo in alcune, più rare, situazioni, invece, i
genitori sono rimasti ai margini del
circuito informativo e, dopo aver appreso
dei fatti da varie fonti (giornali, contatti con altri genitori, ecc...), si sono
limitati a domande generiche (ma pur sempre
evocanti le uscite dall’asilo) e
non emotivamente connotate: nondimeno, in
questi casi sono seguite narrazioni
collocate in un contesto piacevole o,
comunque, nitidamente fantasiose e del tutto
prive di connotati sessuali, e perciò, ex
se, non valorizzabili in chiave accusatoria
(si considerino, fra gli altri, i gioiosi
racconti di C. D. e S. O., perfettamente in
linea con il tenore delle sollecitazioni
delle rispettive madri).
Infine, solo in un caso, quello di S. R., la madre non ha
posto alcuna domanda alla figlia, la quale,
significativamente, ha fornito soltanto
vaghi spunti narrativi, non chiaramente
contestualizzati, privi di apprezzabile
rilievo e, comunque, suscettibili di
molteplici interpretazioni.
Ora, tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi che, al di
là dell’inquadramento in categorie astratte,
la stabile partecipazione di un nucleo di
genitori alle riunioni abbia innescato la
progressiva diffusione di notizie
allarmanti, che, salvo talune eccezioni
- bilanciate, però, dalla parallela inconsistenza dei racconti -
hanno, in vario modo, determinato
convinzioni radicate, conseguente ansia e
successivo inquinamento delle dichiarazioni
dei bambini coinvolti nel processo.
Circa l’entità di tale inquinamento, inoltre, appare lecito
sostenere che (al di là del rilievo che, in
alcuni casi, non è stato proprio possibile
ricostruire adeguatamente la genesi e lo
sviluppo delle narrazioni) le emergenze
processuali offrano una visione alquanto
riduttiva (seppure sufficiente a porre in
crisi l’attendibilità delle rivelazioni),
atteso che non
è
seriamente pensabile che i genitori, animati
dall’ansia di sapere (quando non di ricevere
conferma a ciò che già ritenevano
ineluttabile), abbiano ritenuto pienamente
le domande rivolte ai figli ed abbiano
percepito le pressioni e le insistenze alle
quali li sottoponevano. Il che - va
sottolineato con forza - è drammaticamente
rappresentato dal fatto che, negli unici due
casi per i quali si dispone di
documentazione fonografica, risultano
imponenti le discrasie tra l’effettivo
svolgimento dei colloqui ed il resoconto
orale fornito in dibattimento o nel corso
delle indagini.
In questo quadro, allora, risulta evidente come non
possa conferirsi rilievo al fatto che alcuni
bambini
(ma non tutti) abbiano riprodotto il nucleo
dei racconti riferiti ai genitori anche nel
corso dell’incidente probatorio, poiché per
un verso la compromissione ab origine della
loro spontaneità può aver determinato la
formazione di falsi ricordi; per altro verso
sono talora emersi segnali di contaminazione
induttiva pure con riferimento alle
audizioni (svolte, fra l’altro, a notevole
distanza di tempo dalle prime rivelazioni e,
in molti casi, in seguito alla
sottoposizione dei minori a terapia
psicologica), mediante preventive
sollecitazioni a reiterare le precedenti
affermazioni. Ne può sottacersi che l’esame
è stato spesso condotto con domande
altamente suggestive, persino corredate
dell’intimazione a “dire la verità”, rivolta ai piccoli, dal giudice, di fronte a negazioni ritenute non
credibili.
[...]
Alla luce di quanto sinora esposto, deriva
che, pur integrando i portati
dichiarativi con gli ulteriori elementi
emersi dal processo, non è dato giungere -
né attraverso la loro considerazione
atomistica, né alla luce di una valutazione
complessiva (che, anzi, lascia emergere
ulteriori perplessità) - ad un giudizio di
attendibilità delle narrazioni, che nella
maggior parte dei casi appaiono
manifestamente inconsistenti, mentre solo
raramente, pur offrendo qualche elemento di
serio sospetto, risultano comunque
gravemente vulnerate, non supportate da
elementi di riscontro sufficienti e prive di
adeguati riferimenti soggettivi
(ciò che vale, soprattutto, in relazione
alla posizione di I. T.).
A fronte di ciò si pone, invece, la concreta scarsa
plausibilità della vicenda processuale,
palesata dal quadro complessivo emerso con
riguardo al contesto scolastico, sottoposto,
nel 2002-2003, a frequenti controlli e nel
cui ambito hanno gravitato numerosi soggetti
esterni, chiamati a colmare le assenze dal
lavoro di insegnanti ed ausiliari; soggetti
che, oltre a non segnalare alcuna anomalia
nel comportamento di bambini e maestre,
hanno dato conto di modalità di svolgimento
della vita dell’asilo in base alle quali
appare assai arduo immaginare che gruppi di
piccoli allievi potessero impunemente essere
condotti fuori dall’istituto o che adulti
potessero farvi ingresso indisturbati.
In questa prospettiva, d’altra parte, pare opportuno
segnalare -
per quanto si tratti di circostanze da non
sopravvalutare - che, secondo quanto emerge
dal deposto dell’ispettore FICO
e dai tabulati in atti, nulla di anomalo si
evince dall’analisi del traffico telefonico
registrato sulle utenze degli imputati nei
mesi precedenti l’emersione della vicenda
(dato questo non privo di significatività,
stante la prospettazione accusatoria -
evocante un contesto associativo
coinvolgente anche soggetti esterni
all’asilo - e tenuto conto che nulla induce a ritenere che i predetti disponessero
di utenze diverse da quelle sottoposte a
tracciamento), mentre le intercettazioni
telefoniche operate durante le indagini, pur
effettuate solo in epoca successiva
all’emersione della vicenda, rivelano
colloqui fra gli imputati dai quali non è
dato ritrarre che frenetici tentativi di
comprendere e contestualizzare le accuse
loro rivolte.
In definitiva, posto che di fronte alla mancanza od
insufficienza di prove d’accusa, si pongono
rassicuranti elementi di conforto degli
assunti difensivi, deve pervenirsi
all’assoluzione degli imputati da tutti i
reati loro rispettivamente ascritti, perché
i fatti non sussistono”.
p.q.m.
Visto l’art. 530 c.p.p.
assolve
R. A. dai reati a lei ascritti perché i
fatti non sussistono.
Indica in novanta giorni il termine per il deposito della
motivazione.
Brescia, 17 aprile 2008
In sostanza l’ipotesi accusatoria
vede le sei maestre, due ausiliari e
il sacerdote direttamente autori di
atti sessuali nei confronti dei
minori frequentanti la scuola
materna e correi di ignoti pedofili
esterni alla scuola, a beneficio dei
quali gli imputati si prestano a
condurre i bambini in luoghi nei
quali gli abusi vengono consumati
(abitazioni, teatri, chiese, ecc...)
o a favorire l’ingresso degli adulti
nella scuola - nella palestra o in
altri locali - per lo stesso fine.
Verbale s.i.t. 18 settembre 2003, in
cui D. M. riferisce del racconto di
A. raccolto il giorno precedente.
Sulla pretesa spontaneità della
dichiarazione, resa secondo D. M.
alla vista della supposta che la
mamma intendeva somministrarle in
quanto febbricitante, sono gii
stessi appunti scritti raccolti
dalla donna quando interrogava la
bambina a rivelare come siano invece
le domande a porgere i temi - alla
donna già noti per le confidenze di
altre mamme - della presenza di
uomini nella palestra dell’asilo e
delle supposte che qualcuno potesse
avere somministrato alla bimba nella
scuola. Non può condividersi dunque
la valutazione del GIP che,
nell’ordinanza in cui dispone la
formulazione dell’imputazione,
sottolinea la spontaneità della
rivelazione della minore quale
sintomo di genuinità.
Verbale s.i.t. 22 settembre 2003 di
L. A., in cui la teste riporta
quanto dice di avere appreso dalla
figlia M. in colloquio del 17
settembre 2003. L. A. rende
ulteriori dichiarazioni il 19
novembre 2003, riferendo che il 12
novembre 2003 M., richiesta dalla
mamma di parlare di A. e E. (le due
ausiliarie R. A. e C. E.),
dichiarava senz’altro che entrambe
toccavano i bambini e che la più
cattiva era A., la quale toccava più
di G. (P.).
V. verbale s.i.t. 7 ottobre 2003,
nel quale M. M. A. riferisce quanto
narratole dalla figlia M. E.; in
successive dichiarazioni, il 20
gennaio 2004, la stessa teste
riporta altro racconto della
bambina, che il 16 novembre 2003 le
confida che qualche volta veniva
portata fuori dall’asilo dalle due
bidelle E. e A.: è il caso di
aggiungere che a dire della bambina
ella veniva condotta in varie case
della zona, che specificamente
indica alla mamma nel corso di una
passeggiata investigativa,
segnalandole anche - con evidente
picco fantasioso - la galleria che
nel centro di Brescia si apre sotto
il colle Cidneo, quale luogo
all’interno del quale si trovava una
delle case in cui era stata
accompagnata.
L’appello depositato dalle parti
civili rappresentate dall’avv.
Renato BIANCHI (che in questa sede,
dopo la costituzione, non hanno
accettato il rito abbreviato) muove
talune specifiche censure, in
particolare sulla valutazione di
talune risultanze tecniche e sulle
dichiarazioni di alcuni bambini, che
non ritiene potersi considerare
frutto di fantasia e suggestione, ma
anche detta impugnazione non
contesta l’essenziale trama della
sentenza e la corretta esposizione
sulla genesi delle rivelazioni e
sulla circolare diffusione delle
dichiarazioni tra i genitori,
cosicché può al più suggerire
incertezze sulla genesi di singole
dichiarazioni ma non certo
trasformarle in prova positiva e
idonea della sussistenza dei reati.
Come si segnala sin dalle premesse
della motivazione della sentenza 6
aprile 2007 (pag. 8), e pienamente
documentano gli atti di causa, “rilevante
peculiarità del presente processo
... è data dal fatto che, in seguito
alla prima ed alle successive
rivelazioni, e precisamente a
partire dal 18.05.2003 e fino
all’autunno, si svolgevano ripetute
e frequenti riunioni, nel corso
delle quali i genitori che avevano
appreso il racconto dei figli
portavano a conoscenza degli altri
l’esistenza di fatti sospetti,
connotati nel senso dell’abuso
sessuale, informando, altresì, circa
alcuni particolari specifici di
detti fatti e circa i bambini
coinvolti nelle narrazioni. Tali
riunioni, animate da uno dei
genitori (che aveva anche posto a
disposizione il locale dove si
svolgevano), immediatamente
connotate dal tema della pedofilia e
tenutesi in un clima complessivo
caratterizzato, fin dall’inizio, da
estrema preoccupazione ed ansietà,
oltre che dal pianto di qualche
genitore, registravano, inoltre,
l’immediata e pressoché costante
partecipazione di un sacerdote
(l’imputato S. B.), presentato quale
esponente di un’associazione dedita
al contrasto del fenomeno, nonché, a
partire dal secondo incontro
(avvenuto la sera del 19 maggio) di
una psicologa (M. G. Z., detta A.),
legata da rapporti di amicizia
con la madre che aveva raccolto la
prima rivelazione, i quali, sul
presupposto generale
dell’attendibilità dei racconti dei
bambini, fornivano indicazioni circa
le modalità con le quali far
emergere il loro vissuto,
sottolineando l’importanza che
costoro si liberassero dal peso che
portavano dentro di sé: il che,
unitamente ai particolari appresi,
innescava ripetute interrogazioni di
un numero sempre maggiore di
bambini, con conseguente progressivo
arricchimento delle informazioni
condivise, allargamento della
compagine genitoriale partecipante
alle riunioni (comunque includente,
sin dall’inizio, anche i
rappresentanti delle tre sezioni
dell’asilo) e correlate iniziative
informative rivolte anche nei
riguardi di coloro che erano rimasti
estranei alla vicenda”.
Ci si può limitare, in questa sede,
a richiamare l’attenzione sui
capitoli della motivazione dedicati
alla c.d. rivelazione primigenia -
che danno chiaramente conto di come
dichiarazioni della bambina
assolutamente disorganiche,
fantasiose e prive di connotazioni
sessuali e di ragioni di allarme
vengano reinterpretate dalla mamma
che, avuta recente conoscenza di
circostanze che ne avevano elevato
lo stato di allerta (la notizia
di abusi accaduti l’anno precedente
in altra scuola materna di Brescia,
nella quale insegnavano quattro
maestre che a seguito di quella
vicenda erano state trasferite
proprio all’asilo SORELLI, e tra
queste la maestra della figlia R. L.),
vi coglie contenuti preoccupanti che
immediatamente riversa,
telefonandole a tarda ora, all’amica
psicologa Z. M. G. e, l’indomani
mattina, al sacerdote don S. B. (indicatole
come persona esperta che da tempo si
dedicava al problema degli abusi su
minori e che alla fine risulterà
egli stesso accusato, vittima del
meccanismo che involontariamente ha
contribuito ad innescare), da
entrambi ricevendo autorevole quanto
drammatico parere che le parole
della bambina costituivano assai
probabile o sicuro segno di reali
fatti di pedofilia; introiettata
tale certezza, la donna prende a
interrogare la bambina in serrate e
assillanti sedute che ella ha cura
di registrare di nascosto: proprio
le registrazioni divengono (a
sicura dimostrazione della buona
fede della donna allorché riferisce
come testimone del contenuto delle
rivelazioni e della spontaneità di
esse) la più chiara
documentazione dell’enorme distanza
tra le dichiarazioni della bambina e
il significato che la mamma vi
attribuisce e del quale, con
estenuante insistenza, cerca
conferma - e quelli concernenti le
bambine B. M., P. A., D. M. E. e
N. A. (dai cui racconti nasce
l’accusa a R. A.) - che
nitidamente collocano le narrazioni
provenienti dalle minori e dai
genitori tra le maglie del
reticolo inquinato dalla
suggestione (il cui principale
fattore di diffusione, vale
sottolineare, è costituito dalle
costanti riunioni di genitori di
cui proprio il padre di M., presso
la cui abitazione avvenivano gli
incontri, era principale animatore,
e nell’ambito delle quali si
comunicano i contenuti dei dialoghi
con i propri figli e rapidamente si
consolida una verità collettiva,
l’adesione alla quale diviene
condizione per l’ammissione alle
sedute - v. il caso di M. R.,
allontanata per avere espresso dubbi
sulla esistenza degli abusi sui
bambini).
Cfr. teste FICO, udd. 16.12.2004 e
20.12.2004.
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