TORNA ALLA HOMEPAGE

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL GIUDICE PER L’UDIENZA PRELIMINARE

DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Dr. Luciano AMBROSOLI

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

Ex art. 442 c.p.p.

 

Nella causa penale contro:

R. M. A., nata a ... il ...

dichiaratamente domiciliata in Brescia ...

Difesa di fiducia dall’Avv. A. RICCI e Avv. F. CADEO del foro di Brescia.

 

 

Reati tutti commessi in Brescia fino al maggio 2003

 

Identificata la persona offesa in:

B. F. e L. A., quali esercenti la potestà dei genitori su B. M., assistiti dall’avv.to Renato BIANCHI del foro di Brescia

P. L. e D. M., quali esercenti la potestà dei genitori su P. A., assistiti dall’avv.to Renato BIANCHI del foro di Brescia

M. M. A. e D. G., quali esercenti la potestà su D. M. E., assistiti dall’avv.to Anna Paola MARIELLA del foro di Bari

 

CONCLUSIONI

 

Il P.M. chiede assoluzione dell’imputata perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

L’Avv. CADEO chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

L’Avv. RICCI si associa.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il procedimento a carico di R. A., la quale nell’anno scolastico 2002/2003 lavorava come ausiliaria presso la scuola materna SORELLI, si è distaccato nel corso delle indagini preliminari dal procedimento principale, giunto alla sentenza di primo grado il 6 aprile 2007 al termine di una vastissima e dettagliata istruttoria dibattimentale che ha occupato innumerevoli udienze a partire da dicembre 2004. Il processo principale vede imputate tutte le sei insegnanti (R. L., D. F., C. P., C. D., O. F. e M. E.) in servizio nelle tre sezioni della scuola materna nell’anno scolastico 2002/2003 e con loro l’ausiliario P. G. e il sacerdote B. S., abitante all’epoca in locali siti nel medesimo stabile ove ha sede la scuola SORELLI: tutti, insieme a R. A., facenti parte in tesi accusatoria di un’associazione per delinquere, comprendente anche soggetti esterni all’organizzazione scolastica mai identificati, finalizzata alla commissione sistematica di abusi sessuali nei confronti di numerosi bambini frequentanti l’asilo e alla produzione, per tale via, di materiale pedo-pornografico, e variamente concorrenti nella realizzazione, fino al maggio 2003, di numerosi reati-fine consistenti in condotte di abuso sessuale di varia natura ed intensità, realizzate sia all’esterno che all’interno dell’istituto ai danni, complessivamente, di oltre venti bambini [1].

L’autonomo percorso del processo a carico di R. A. si determina in quanto, concluse le indagini, il pubblico ministero ritiene che la posizione dell’ausiliaria vada accomunata a quella di altri tre indagati (due sacerdoti, preposti alle due parrocchie del quartiere in cui ha sede la scuola materna, e l’altra ausiliaria C. E.) per i quali il 3 novembre 2004 viene richiesta archiviazione, che, disposta per gli altri tre indagati, è per la sola R. respinta con ordinanza 7 marzo 2005 del giudice per le indagini preliminari, che ai sensi dell’art. 409 comma 5 c.p.p. dispone la formulazione delle imputazioni.

Gli atti del processo principale sono peraltro per intero confluiti nel materiale probatorio del presente giudizio all’atto dell’ammissione del giudizio abbreviato richiesto dai difensori e procuratori speciali di R. A., e ciò a seguito della preliminare acquisizione - oltre che della sentenza 6 aprile 2007 pronunciata dal collegio della seconda sezione penale e degli atti di appello proposti dal pubblico ministero e da alcune delle parti civili - dei verbali dell’istruzione dibattimentale e, per ampia parte, degli atti e documenti ivi prodotti (d’accordo tra le parti l’acquisizione ha avuto ad oggetto, per la parte preponderante di verbali e atti, la riproduzione informatica su CD-ROM in sostituzione della copia cartacea).

Acquisito e utilizzabile l’identico materiale probatorio del giudizio dibattimentale ... RG mon. ..., il pubblico ministero ha in questa sede ribadito le valutazioni per le quali aveva chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di R. A., e ha quindi chiesto l’assoluzione per non avere commesso il fatto; la difesa, richiamando la decisione del giudice di primo grado nel processo principale, invoca invece l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

Si deve in primo luogo rilevare che, nella vastissima produzione probatoria intessuta dall’accusa, gli elementi ai quali specificamente attinge la ricostruzione del ruolo attivo dell’ausiliaria R. A. sono numericamente modesti in rapporto alla quantità di persone offese coinvolte e, soprattutto, di precaria attendibilità nella fonte e confusi e disomogenei nel contenuto.

La prima menzione del coinvolgimento dell’ausiliaria R. A. nella vasta rete di persone stabilmente dedite a organizzare e perpetrare abusi sessuali nei confronti di gran parte dei bambini frequentanti le tre sezioni della scuola materna SORELLI avviene il 18 settembre 2003, quando l’indagine, avviata dalle denunce sporte il 19 maggio 2003 dai genitori di alcuni bambini della sezione rossa, già è drammaticamente divenuta di dominio pubblico (il 15 settembre 2003 viene eseguita la misura carceraria a carico delle due maestre della sezione rossa, R. L. e D. F.); e la fonte che attrae l’ausiliaria nell’indagine è rappresentata dalle narrazioni di tre bambine (P. A., B. M. e D. M. E.), che nell’autunno prendono a raccontare alle rispettive mamme, che - già da maggio 2003 al corrente delle denunce per abusi sessuali narrati da alcuni bambini - le interrogano su quanto era accaduto nel corso del precedente anno scolastico presso l’asilo, vicende invero assai confuse, talora assolutamente fantastiche e prive di connotazioni sessuali, nelle quali l’unico comune riferimento in questa sede utile pare essere quello al tema delle supposte, in due casi evocato in relazione alla bidella A. (costei, secondo il racconto di P. A. riportato dalla madre D. M. “le dava le supposte [2], e secondo B. M., riferisce L. A., metteva le supposte piccole che prendeva dall’armadio dei cerotti mentre alcuni uomini mettevano ai bambini le supposte grosse [3]; D. M. E. parla invece alla mamma di uomini, uno nero e mascherato e l’altro vestito da donna, che toccavano i bambini e mettevano le supposte, anche davanti, e nulla le dice dell’ausiliaria A., a proposito della quale M. M. rammenta che la figlia le aveva talvolta detto nel corso dell’anno scolastico di essere stata con lei in bagno e che era stata lavata [4]). Una quarta bambina - N. A. - riferisce invece alla mamma N. S. che le bidelle A. e E. avevano cucito i vestiti che le bambine avevano indossato per la scenetta nel corso della quale erano state baciate e toccate da adulti: tale confidenza, incoerente con i primi racconti resi dalla bambina alla madre (laddove ad essere travestiti erano gli adulti), viene riportata da N. S. nelle sommarie informazioni testimoniali rese il 27 agosto 2003, quando la bambina già era stata sentita in incidente probatorio (il 14 luglio 2003) e nulla aveva detto circa le due ausiliarie.

Tali racconti, assai disomogenei, frutto di reiterate interrogazioni da parte di madri comprensibilmente preoccupate per le notizie apprese su quanto altri bambini avevano raccontato circa gli abusi sessuali avvenuti all’interno e all’esterno dell’asilo, emersi a distanza di tempo dalle prime interrogazioni e risposte, acquisiti all’indagine tramite l’assunzione delle madri medesime, non solo contengono riferimenti limitati e non univoci sul conto dell’odierna imputata, ma divengono ancor più evanescenti in esito agli incidenti probatori: D. M. E., sentita il 25 febbraio 2004, nulla dice sul conto della bidella A. e anche quando l’interrogante introduce il terna delle supposte non lo coglie e non lo collega ad alcuna esperienza; nello stesso giorno P. A., richiesta di parlare delle cose brutte e di uscite dall’asilo, riferisce fatti di nulla connotazione sessuale - le maestre che mettono in castigo o sgridano, un’uscita dalla scuola per recarsi a casa di tale G. dove i bambini avevano giocato e mangiato per essere poi riportati all’asilo, botte che aveva ricevuto dai bambini e mai dalle maestre etc. - e, quando viene suggerito il tema delle supposte, dice tranquillamente che qualche volta la mamma e nessun altro gliele ha messe, ribadendo la circostanza quando in seguito l’interrogante torna sull’argomento, e che a lei non piacciono le punture; B. M., esaminata il 30 marzo 2004, riprende invece sostanzialmente i plurimi e sempre più ricchi, complicati e agghiaccianti racconti via via raccolti e riferiti dalla madre, di fatti anche fortemente traumatici, terrificanti e singolari - nelle vane s.i.t. si parla di ragni estratti dalle orecchie, costrizioni a mangiare feci e insetti, bambini gettati dal tavolo, utilizzo di oggetti dai nomi strani (ralla, arcenofe) che rendono ruvida o fanno sanguinarela vulva” etc., dei quali mai aveva fatto minima menzione ai genitori prima dell’autunno 2003 e dei quali nessuno aveva mai colto gli inevitabili segni sul corpo delle vittime - tra i quali anche azioni di chiara valenza sessuale attribuite a E. e A. (toccamenti inflitti in bagno ai bambini), e quando le si chiede delle supposte prima nega che alcuno le mettesse qualche cosa, poi aggiunge che la mamma forse glile aveva messe quando lei era più piccola (pag. 36) e infine, solo assecondando le domande del giudice, conferma che all’asilo gliene mettevano, e che a farlo era A. e così pure loro ... le maestre e gli uomini (pag. 37).

Già su tali basi, evidenti la inafferrabilità e incoerenza del portato narrativo che qui specificamente interessa e il concreto pericolo che le rivelazioni susseguitesi siano frutto di meccanismi suggestivi innestatisi sull’originario nucleo di indagine e involontariamente praticati dai genitori interroganti, la prova della partecipazione diretta o agevolatrice di R. A. a pratiche sessuali ai danni dei bambini della scuola materna appare del tutto inconsistente, così come prospettato dallo stesso pubblico ministero nella richiesta di archiviazione e ribadito in questa sede con la richiesta di assoluzione per non avere commesso il fatto.

 

Ciò posto, l’estensione della valutazione all’intero materiale probatorio raccolto in oltre due anni di istruzione dibattimentale nel processo n. ... RG mod. ... e riversato dalla difesa nel presente giudizio non può che condurre a recepire, in conformità con le conclusioni della difesa, la ben più radicale determinazione del giudice dibattimentale, che con la sentenza pronunciata il 6 aprile 2007 ha dichiarato insussistenti tutti i delitti oggetto dell’indagine, reputando mancante o insufficiente la prova che alcuno dei bambini frequentanti la scuola materna SORELLI nell’anno 2002/2003 sia stato vittima di abusi sessuali e utilizzato nella produzione di materiale pedopornografico e ravvisando per contro “rassicuranti elementi di conforto degli assunti difensivi”.

Identico il materiale probatorio da valutare, puntuale e fedele l’analisi degli elementi di fatto e assolutamente nitido e lineare il percorso argomentativo esposti nella motivazione della sentenza, assenti concreti rilievi critici negli atti successivi al dibattimento e nel presente giudizio (lo stesso appello avverso la sentenza proposto dal pubblico ministero - il giudizio di secondo grado, per quanto consta, non è ancora iniziato - si risolve in realtà nell’accorpamento delle memorie già depositate dall’accusa nel corso del dibattimento, integrate da generiche e brevi valutazioni sulla necessità di valutazione complessiva e non atomistica delle fonti e su una richiesta di integrazione di prova testimoniale circa l’esistenza di ipotetica lettera confessoria di una delle insegnanti, della quale taluni genitori avrebbero avuto notizia da confidenze di persona che ricevette la confidenza della destinataria, e non contiene alcuna specifica censura ad alcuno dei passaggi della motivazione [5]), appare invero inutile riproporre con altre parole il contenuto della meticolosa e lucida motivazione della sentenza di primo grado, acquisita al fascicolo e ben nota a tutte le parti.

È sufficiente qui ribadire che, inidonee le risultanze di consulenze e perizie psicologiche e medico legali a rivelare concreti indici di abuso sessuale sui bambini, tema centrale del processo è costituito dalla valutazione delle dichiarazioni rese dai minori coinvolti (tutti frequentanti la scuola materna nell’anno 2002-2003 e perciò nati tra il 1997 e il 1999) ai rispettivi genitori e, successivamente, al giudice per le indagini preliminari negli incidenti probatori, e delle testimonianze de relato provenienti dagli stessi genitori, e che - oltre al consueto tema della capacità a deporre del minore, e in specie dei minori in età prescolare, e ai connessi temi della facilità alla suggestione, alla confabulazione e alla induzione di falsi ricordi - assume nel caso in esame specifico rilievo, in concreto rivelandosi al termine della minuziosa quanto vasta ricostruzione dibattimentale quale unica convincente spiegazione della nascita e della vasta propagazione delle notizie di abuso, la “teoria delle c.d. dichiarazioni a reticolo”. Teoria che le difese hanno introdotto evidenziando - si riporta la sintesi della tesi difensiva svolta nel testo della sentenza 6 aprile 2007, pagg. 8 e 9 - come l’instaurazione tra i genitori, in un contesto emotivo particolarmente pregnante e segnato dalla convinzione circa la veridicità dei fatti narrati dai bambini, di un costante circuito informativo [6], per un verso abbia condizionato l’approccio emotivo con i figli, provocando l’instaurazione di meccanismi di pressione e suggestione, tali da compromettere in radice la genuinità delle narrazioni; per altro verso abbia favorito la rielaborazione in chiave soggettiva dei racconti per tale via appresi - dai quali sarebbero stati espunti gli elementi palesemente fantastici od incoerenti con l’idea dell’abuso sessuale - nonché la rilettura e l’enfatizzazione di una serie di comportamenti dei bambini, solo a posteriori ritenuti effetto di trauma od espressione di sessualizzazione non confacente all’età. E la stessa “rivelazione primigenia - ossia il racconto della bambina che per prima riferisce a un genitore fatti nei quali l’adulto coglie segnali di diffuse pratiche di abuso sessuale nell’ambiente della scuola, per essere confermato nel timore dall’immediata telefonata ad una amica psicologa alla quale riporta quanto ha colto della narrazione della bimba e comunicare quindi ad altri genitori il fatto ormai appurato, dando il via al dipanarsi del reticolo - sarebbe segnata dalla “pregressa conoscenza, da parte della madre della bambina dichiarante, di particolari circa un caso di pedofilia verificatosi l’anno precedente nella scuola materna “ABBA” (inerente ... ad abuso consumato da un ausiliario portando all’esterno dell’istituto uno o più minori), che ... della provenienza da detto istituto di quattro delle maestre che nel 2002/2003 insegnavano al “SORELLI” ed all’allarme suscitato dall’opinione immediatamente espressa dall’amica psicologa, avrebbe determinato nel genitore un intenso stato ansioso, inducendolo, anche in questo caso, a ripetute, pressanti ed emotivamente connotate interrogazioni della bambina ed al correlativo fraintendimento del conseguente racconto. In altri termini, secondo la tesi che viene sostenuta, in conseguenza delle informazioni scambiate e del clima emotivo instauratosi nelle riunioni nonché del rafforzamento proveniente da soggetti qualificati (e comunque percepiti tali), si sarebbe formata, nei genitori, la salda convinzione circa la realtà dei fatti di abuso e ciò avrebbe condizionato sia il successivo approccio verso i figli, orientato ad ottenere ad ogni costo dal bambino quelle informazioni delle quali era ritenuto portatore, sia la corretta comprensione di tali informazioni, interpretate alla luce dell’assunto di partenza.

E l’analitica ricostruzione della vicenda, dal suo primo delinearsi con le dichiarazioni della bambina B. L. alla mamma esordite il 16 maggio 2003 alle varie fasi della sua rapida e clamorosa diffusione, che è stata oggetto dell’oceanica istruzione dibattimentale e della minuziosa e nitida scansione ripercorsa dalla motivazione della sentenza, giunge - con argomentazioni, assolutamente logiche e aderenti ai dati di causa, alle quali si rinvia, parendo per quanto già detto superflua tanto la pedissequa ripetizione quanto l’impoverimento e la banalizzazione di una sintesi [7] - alla necessaria conclusione che le dichiarazioni dei bambini, per le circostanze fortemente suggestive e inquinanti in cui sono maturate e per contenuti, non possono costituire idonea prova della tesi accusatoria. La più opportuna sintesi del percorso argomentativo si trova del resto nelle pagine conclusive (da 530 a 537) della sentenza citata, le sole che pare il caso di riportare testualmente per ampi stralci:

 

[...] alla luce delle risultanze dibattimentali, plurimi elementi segnalano, effettivamente, la formazione e la condivisione, fra i genitori dei bambini coinvolti nel processo, di una verità collettiva circa la realtà dei fatti di abuso, la cui origine remota può essere individuata nella conoscenza, da parte di N. S., della vicenda dell’asilo ABBA e nella correlativa amplificazione delle stravaganti affermazioni rese dalla figlia L. tra il 16 ed il 18 maggio del 2003, mentre il contesto di diffusione e sedimentazione può essere rintracciato nel resoconto fornito dalla donna nel corso della prima riunione tenutasi in via S.; nell’immediata convinzione espressa da don S. B. circa veridicità del racconto della piccola; nelle analoghe manifestazioni della Z. (e dello stesso don S.) nel corso delle successive riunioni; nei correlativi consigli, spesso impropri, circa le modalità con le quali “far parlare” i bambini; nonché, infine, nel costante reiterarsi degli incontri, coinvolgenti un sempre maggior numero di soggetti ed innescanti un circuito comunicativo, che ha poi ampiamente esondato da tale ambito, determinando la progressiva diffusione delle notizie in contesti disparati.

Quanto questa verità collettiva, ulteriormente stimolata anche dal ruolo di leadership assunto da alcuni partecipanti (su tutti, F. B.), fosse pervasiva è, poi, emerso, nel processo, dalle dichiarazioni di molti genitori ed è stato, altresì, rivelato dall’episodio narrato da R. M., la quale, rea di aver espresso (sia pure solo in apparenza) qualche dubbio, era stata aggredita verbalmente dal consesso e tacciata persino di essere una “spia”.

Alla luce di tutto ciò, e tenuto conto delle ulteriori iniziative adottate nell’ambito del gruppo, acquistano consistenza alcune affermazioni formulate in via ipotetica (ma sulla base dell’incompleta conoscenza degli atti processuali) dal consulente del Pubblico Ministero, dr. LAGAZZI, laddove, come si è visto (...), ha sottolineato come, soprattutto a seguito di riunioni in cui vi sia stato l’intervento di soggetti considerati particolarmente autorevoli, possa determinarsi, nei genitori, la convinzione che il proprio figlio sia stato oggetto di abuso sessuale, e come, in presenza di tale convinzione, soprattutto ove emerga, nell’ambito di un gruppo, una figura di riferimento, possa verificarsi un fenomeno di “colonizzazione mentale”, suscettibile di determinare una progressiva diffusione della credenza tra gli adulti e di alterare il loro approccio nei confronti dei figli.

Discende che nel concreto processuale - segnato anche da una capillare diffusione delle informazioni circa il contenuto delle varie rivelazioni, viepiù favorita dalle relazioni coltivate da ciascun genitore a livello personale [...] - sono emersi prepotentemente i presupposti per la compromissione della spontaneità dei bambini; il che [...] ha imposto attento esame delle singole posizioni, rendendo ancor più cruciale e delicata la valutazione dell’attendibilità delle narrazioni e dei correlati resoconti.

Ebbene, alla luce degli esiti di questo esame e pur con le inevitabili semplificazioni conseguenti ad una schematizzazione riassuntiva, può rilevarsi che, nella maggior parte dei casi, è risultato ben chiaro che i genitori hanno avvicinato i figli dopo essersi calati nel contesto delle riunioni ed essersi convinti pienamente della realtà dei fatti di abuso, interrogandoli in un contesto tutt’altro che asettico e rivolgendo loro domande pressanti o suggestive.

In altri casi, inoltre, pur non avendo partecipato frequentemente (o non avendo partecipato affatto) agli incontri, hanno adottato analogo comportamento, stante l’agitazione coltivata dopo aver ricevuto notizie sulla vicenda, spesso corredate dall’invito a porre domande ai piccoli, o dopo aver appreso addirittura che costoro erano stati menzionati nei racconti di altri bambini (icastico, in tal senso, l’esempio di M. B., che, in seguito all’incontro con la L. dell’11.09.2003, presa dall’ansia, aveva adottato immediatamente una serie di frenetiche iniziative, per poi interrogare insistentemente la figlia M., senza appagarsi delle sue iniziali negazioni).

Solo in alcune, più rare, situazioni, invece, i genitori sono rimasti ai margini del circuito informativo e, dopo aver appreso dei fatti da varie fonti (giornali, contatti con altri genitori, ecc...), si sono limitati a domande generiche (ma pur sempre evocanti le uscite dall’asilo) e non emotivamente connotate: nondimeno, in questi casi sono seguite narrazioni collocate in un contesto piacevole o, comunque, nitidamente fantasiose e del tutto prive di connotati sessuali, e perciò, ex se, non valorizzabili in chiave accusatoria (si considerino, fra gli altri, i gioiosi racconti di C. D. e S. O., perfettamente in linea con il tenore delle sollecitazioni delle rispettive madri).

Infine, solo in un caso, quello di S. R., la madre non ha posto alcuna domanda alla figlia, la quale, significativamente, ha fornito soltanto vaghi spunti narrativi, non chiaramente contestualizzati, privi di apprezzabile rilievo e, comunque, suscettibili di molteplici interpretazioni.

Ora, tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi che, al di là dell’inquadramento in categorie astratte, la stabile partecipazione di un nucleo di genitori alle riunioni abbia innescato la progressiva diffusione di notizie allarmanti, che, salvo talune eccezioni - bilanciate, però, dalla parallela inconsistenza dei racconti - hanno, in vario modo, determinato convinzioni radicate, conseguente ansia e successivo inquinamento delle dichiarazioni dei bambini coinvolti nel processo.

Circa l’entità di tale inquinamento, inoltre, appare lecito sostenere che (al di là del rilievo che, in alcuni casi, non è stato proprio possibile ricostruire adeguatamente la genesi e lo sviluppo delle narrazioni) le emergenze processuali offrano una visione alquanto riduttiva (seppure sufficiente a porre in crisi l’attendibilità delle rivelazioni), atteso che non è seriamente pensabile che i genitori, animati dall’ansia di sapere (quando non di ricevere conferma a ciò che già ritenevano ineluttabile), abbiano ritenuto pienamente le domande rivolte ai figli ed abbiano percepito le pressioni e le insistenze alle quali li sottoponevano. Il che - va sottolineato con forza - è drammaticamente rappresentato dal fatto che, negli unici due casi per i quali si dispone di documentazione fonografica, risultano imponenti le discrasie tra l’effettivo svolgimento dei colloqui ed il resoconto orale fornito in dibattimento o nel corso delle indagini.

In questo quadro, allora, risulta evidente come non possa conferirsi rilievo al fatto che alcuni bambini (ma non tutti) abbiano riprodotto il nucleo dei racconti riferiti ai genitori anche nel corso dell’incidente probatorio, poiché per un verso la compromissione ab origine della loro spontaneità può aver determinato la formazione di falsi ricordi; per altro verso sono talora emersi segnali di contaminazione induttiva pure con riferimento alle audizioni (svolte, fra l’altro, a notevole distanza di tempo dalle prime rivelazioni e, in molti casi, in seguito alla sottoposizione dei minori a terapia psicologica), mediante preventive sollecitazioni a reiterare le precedenti affermazioni. Ne può sottacersi che l’esame è stato spesso condotto con domande altamente suggestive, persino corredate dell’intimazione a “dire la verità”, rivolta ai piccoli, dal giudice, di fronte a negazioni ritenute non credibili.

[...] Alla luce di quanto sinora esposto, deriva che, pur integrando i portati dichiarativi con gli ulteriori elementi emersi dal processo, non è dato giungere - né attraverso la loro considerazione atomistica, né alla luce di una valutazione complessiva (che, anzi, lascia emergere ulteriori perplessità) - ad un giudizio di attendibilità delle narrazioni, che nella maggior parte dei casi appaiono manifestamente inconsistenti, mentre solo raramente, pur offrendo qualche elemento di serio sospetto, risultano comunque gravemente vulnerate, non supportate da elementi di riscontro sufficienti e prive di adeguati riferimenti soggettivi (ciò che vale, soprattutto, in relazione alla posizione di I. T.).

A fronte di ciò si pone, invece, la concreta scarsa plausibilità della vicenda processuale, palesata dal quadro complessivo emerso con riguardo al contesto scolastico, sottoposto, nel 2002-2003, a frequenti controlli e nel cui ambito hanno gravitato numerosi soggetti esterni, chiamati a colmare le assenze dal lavoro di insegnanti ed ausiliari; soggetti che, oltre a non segnalare alcuna anomalia nel comportamento di bambini e maestre, hanno dato conto di modalità di svolgimento della vita dell’asilo in base alle quali appare assai arduo immaginare che gruppi di piccoli allievi potessero impunemente essere condotti fuori dall’istituto o che adulti potessero farvi ingresso indisturbati.

In questa prospettiva, d’altra parte, pare opportuno segnalare - per quanto si tratti di circostanze da non sopravvalutare - che, secondo quanto emerge dal deposto dell’ispettore FICO [8] e dai tabulati in atti, nulla di anomalo si evince dall’analisi del traffico telefonico registrato sulle utenze degli imputati nei mesi precedenti l’emersione della vicenda (dato questo non privo di significatività, stante la prospettazione accusatoria - evocante un contesto associativo coinvolgente anche soggetti esterni all’asilo - e tenuto conto che nulla induce a ritenere che i predetti disponessero di utenze diverse da quelle sottoposte a tracciamento), mentre le intercettazioni telefoniche operate durante le indagini, pur effettuate solo in epoca successiva all’emersione della vicenda, rivelano colloqui fra gli imputati dai quali non è dato ritrarre che frenetici tentativi di comprendere e contestualizzare le accuse loro rivolte.

In definitiva, posto che di fronte alla mancanza od insufficienza di prove d’accusa, si pongono rassicuranti elementi di conforto degli assunti difensivi, deve pervenirsi all’assoluzione degli imputati da tutti i reati loro rispettivamente ascritti, perché i fatti non sussistono”.

 

p.q.m.

 

Visto l’art. 530 c.p.p.

 

assolve

 

R. A. dai reati a lei ascritti perché i fatti non sussistono.

 

Indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

 

Brescia, 17 aprile 2008

 


 

[1] In sostanza l’ipotesi accusatoria vede le sei maestre, due ausiliari e il sacerdote direttamente autori di atti sessuali nei confronti dei minori frequentanti la scuola materna e correi di ignoti pedofili esterni alla scuola, a beneficio dei quali gli imputati si prestano a condurre i bambini in luoghi nei quali gli abusi vengono consumati (abitazioni, teatri, chiese, ecc...) o a favorire l’ingresso degli adulti nella scuola - nella palestra o in altri locali - per lo stesso fine.

[2] Verbale s.i.t. 18 settembre 2003, in cui D. M. riferisce del racconto di A. raccolto il giorno precedente. Sulla pretesa spontaneità della dichiarazione, resa secondo D. M. alla vista della supposta che la mamma intendeva somministrarle in quanto febbricitante, sono gii stessi appunti scritti raccolti dalla donna quando interrogava la bambina a rivelare come siano invece le domande a porgere i temi - alla donna già noti per le confidenze di altre mamme - della presenza di uomini nella palestra dell’asilo e delle supposte che qualcuno potesse avere somministrato alla bimba nella scuola. Non può condividersi dunque la valutazione del GIP che, nell’ordinanza in cui dispone la formulazione dell’imputazione, sottolinea la spontaneità della rivelazione della minore quale sintomo di genuinità.

[3] Verbale s.i.t. 22 settembre 2003 di L. A., in cui la teste riporta quanto dice di avere appreso dalla figlia M. in colloquio del 17 settembre 2003. L. A. rende ulteriori dichiarazioni il 19 novembre 2003, riferendo che il 12 novembre 2003 M., richiesta dalla mamma di parlare di A. e E. (le due ausiliarie R. A. e C. E.), dichiarava senz’altro che entrambe toccavano i bambini e che la più cattiva era A., la quale toccava più di G. (P.).

[4] V. verbale s.i.t. 7 ottobre 2003, nel quale M. M. A. riferisce quanto narratole dalla figlia M. E.; in successive dichiarazioni, il 20 gennaio 2004, la stessa teste riporta altro racconto della bambina, che il 16 novembre 2003 le confida che qualche volta veniva portata fuori dall’asilo dalle due bidelle E. e A.: è il caso di aggiungere che a dire della bambina ella veniva condotta in varie case della zona, che specificamente indica alla mamma nel corso di una passeggiata investigativa, segnalandole anche - con evidente picco fantasioso - la galleria che nel centro di Brescia si apre sotto il colle Cidneo, quale luogo all’interno del quale si trovava una delle case in cui era stata accompagnata.

[5] L’appello depositato dalle parti civili rappresentate dall’avv. Renato BIANCHI (che in questa sede, dopo la costituzione, non hanno accettato il rito abbreviato) muove talune specifiche censure, in particolare sulla valutazione di talune risultanze tecniche e sulle dichiarazioni di alcuni bambini, che non ritiene potersi considerare frutto di fantasia e suggestione, ma anche detta impugnazione non contesta l’essenziale trama della sentenza e la corretta esposizione sulla genesi delle rivelazioni e sulla circolare diffusione delle dichiarazioni tra i genitori, cosicché può al più suggerire incertezze sulla genesi di singole dichiarazioni ma non certo trasformarle in prova positiva e idonea della sussistenza dei reati.

[6] Come si segnala sin dalle premesse della motivazione della sentenza 6 aprile 2007 (pag. 8), e pienamente documentano gli atti di causa, “rilevante peculiarità del presente processo ... è data dal fatto che, in seguito alla prima ed alle successive rivelazioni, e precisamente a partire dal 18.05.2003 e fino all’autunno, si svolgevano ripetute e frequenti riunioni, nel corso delle quali i genitori che avevano appreso il racconto dei figli portavano a conoscenza degli altri l’esistenza di fatti sospetti, connotati nel senso dell’abuso sessuale, informando, altresì, circa alcuni particolari specifici di detti fatti e circa i bambini coinvolti nelle narrazioni. Tali riunioni, animate da uno dei genitori (che aveva anche posto a disposizione il locale dove si svolgevano), immediatamente connotate dal tema della pedofilia e tenutesi in un clima complessivo caratterizzato, fin dall’inizio, da estrema preoccupazione ed ansietà, oltre che dal pianto di qualche genitore, registravano, inoltre, l’immediata e pressoché costante partecipazione di un sacerdote (l’imputato S. B.), presentato quale esponente di un’associazione dedita al contrasto del fenomeno, nonché, a partire dal secondo incontro (avvenuto la sera del 19 maggio) di una psicologa (M. G. Z., detta A.), legata da rapporti di amicizia con la madre che aveva raccolto la prima rivelazione, i quali, sul presupposto generale dell’attendibilità dei racconti dei bambini, fornivano indicazioni circa le modalità con le quali far emergere il loro vissuto, sottolineando l’importanza che costoro si liberassero dal peso che portavano dentro di sé: il che, unitamente ai particolari appresi, innescava ripetute interrogazioni di un numero sempre maggiore di bambini, con conseguente progressivo arricchimento delle informazioni condivise, allargamento della compagine genitoriale partecipante alle riunioni (comunque includente, sin dall’inizio, anche i rappresentanti delle tre sezioni dell’asilo) e correlate iniziative informative rivolte anche nei riguardi di coloro che erano rimasti estranei alla vicenda”.

[7] Ci si può limitare, in questa sede, a richiamare l’attenzione sui capitoli della motivazione dedicati alla c.d. rivelazione primigenia - che danno chiaramente conto di come dichiarazioni della bambina assolutamente disorganiche, fantasiose e prive di connotazioni sessuali e di ragioni di allarme vengano reinterpretate dalla mamma che, avuta recente conoscenza di circostanze che ne avevano elevato lo stato di allerta (la notizia di abusi accaduti l’anno precedente in altra scuola materna di Brescia, nella quale insegnavano quattro maestre che a seguito di quella vicenda erano state trasferite proprio all’asilo SORELLI, e tra queste la maestra della figlia R. L.), vi coglie contenuti preoccupanti che immediatamente riversa, telefonandole a tarda ora, all’amica psicologa Z. M. G. e, l’indomani mattina, al sacerdote don S. B. (indicatole come persona esperta che da tempo si dedicava al problema degli abusi su minori e che alla fine risulterà egli stesso accusato, vittima del meccanismo che involontariamente ha contribuito ad innescare), da entrambi ricevendo autorevole quanto drammatico parere che le parole della bambina costituivano assai probabile o sicuro segno di reali fatti di pedofilia; introiettata tale certezza, la donna prende a interrogare la bambina in serrate e assillanti sedute che ella ha cura di registrare di nascosto: proprio le registrazioni divengono (a sicura dimostrazione della buona fede della donna allorché riferisce come testimone del contenuto delle rivelazioni e della spontaneità di esse) la più chiara documentazione dell’enorme distanza tra le dichiarazioni della bambina e il significato che la mamma vi attribuisce e del quale, con estenuante insistenza, cerca conferma - e quelli concernenti le bambine B. M., P. A., D. M. E. e N. A. (dai cui racconti nasce l’accusa a R. A.) - che nitidamente collocano le narrazioni provenienti dalle minori e dai genitori tra le maglie del reticolo inquinato dalla suggestione (il cui principale fattore di diffusione, vale sottolineare, è costituito dalle costanti riunioni di genitori di cui proprio il padre di M., presso la cui abitazione avvenivano gli incontri, era principale animatore, e nell’ambito delle quali si comunicano i contenuti dei dialoghi con i propri figli e rapidamente si consolida una verità collettiva, l’adesione alla quale diviene condizione per l’ammissione alle sedute - v. il caso di M. R., allontanata per avere espresso dubbi sulla esistenza degli abusi sui bambini).

[8] Cfr. teste FICO, udd. 16.12.2004 e 20.12.2004.